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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 25/07/2025, n. 1530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1530 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Caterina Rizzotto, nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 6836/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA in materia di opposizione preventiva all'esecuzione, proposta da
(C.F., P.IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Parte_1
MI ), con sede in Cologno ES (MB), Via A. Volta, 16, in persona del P.IVA_1 procuratore speciale, Dr. , rappresentata e difesa, dall'Avv. Walter Limongi (C.F. Parte_2
e dall'Avv. Fabio Ravone (C.F. ) del Foro di C.F._1 C.F._2
MI, presso il cui Studio, in MI, Corso Monforte, 39, elegge domicilio;
parte attrice contro
(C.F. , elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. CP_1 C.F._3
VA DO (C.F. ), in Giugliano in Campania (NA), via Colonne, 87 ; C.F._4 convenuto
CONCLUSIONI per parte attrice (come da foglio di p.c. depositato il 16.4.2025):
“1. In via principale.
1.1. Accertati i vizi di cui in narrativa, dichiarare l'inefficacia del precetto notificato in data
01.10.2024, nonché la nullità, invalidità o comunque irregolarità del titolo e del precetto e condannare ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria l'opposto Sig. a un risarcimento in CP_1 favore dell'opponente da liquidarsi in via equitativa. Pt_1
In ogni caso. Con vittoria delle spese di lite da liquidarsi in misura aumentata rispetto ai Parametri
Medi in vigore (di cui al D.M. 55/2014 aggiornato al D.M. 147/2022 e al D.M. 110/2023): -del 30
%, in ragione degli atti depositati con modalità telematiche e redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione consentendo la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati nonché la navigazione all'interno dell'atto (cfr. art. 4, comma 1 bis);
1 - del 33% in ragione della manifesta fondatezza delle difese spiegate dall'odierna difesa (cfr. art. 4, comma 8); oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per Legge”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 21 ottobre 2024 ha Parte_1 convenuto in giudizio il sig. e ha chiesto l'accertamento dell'invalidità e inefficacia CP_1 del titolo esecutivo e del precetto notificati il 1 ottobre 2024 dal suo difensore Avv. VA DO sulla base del titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 541/2023 emessa il 06.02-28.09.2023 dal
Giudice di Pace di Procida RG n. 113/2022 nel giudizio promosso dal sig. nei confronti di CP_1 Pt_1
(assicuratore del veicolo asseritamente responsabile) e del sig. (proprietario del Controparte_2 veicolo asseritamente responsabile e litisconsorte necessario), per il risarcimento danni delle lesioni subite in un sinistro stradale.
Nel precetto oggetto di causa il convenuto intimava all'assicurazione il pagamento della complessiva somma di € 6.469,27 liquidati in sentenza a titolo di risarcimento danni (cfr. doc. 1 a, b, c, d, e).
Parte attrice allegava:
• l'inesistenza della notificazione dell'atto di citazione nei confronti di tutti i litisconsorti necessari relativo alla causa r.g.n. 113/2022 con conseguente nullità della sentenza;
ha in particolare lamentato l'inesistenza della notifica anche nei confronti del sig. stante CP_2 la riconducibilità allo stesso di un differente indirizzo pec rispetto a quello risultante dalla copia fotostatica dell'atto notificato nelle more trasmessa dall'Avv. DO (docc. 1-7);
• l'invalidità della notifica del titolo esecutivo, perché non spedito in forma esecutiva, per essere applicabile all'atto la disciplina previgente alla cd. riforma Cartabia, e in ogni caso perché privo di attestazione di conformità all'originale, secondo l'art. 474 c.p.c. attualmente vigente (doc. 1 a).
Chiedeva dunque sospendersi l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo e accertarsi l'invalidità e inefficacia del titolo e del precetto.
Nonostante la regolarità della notifica presso il domicilio digitale del difensore Avv. DO, il convenuto sig. non si costituiva in giudizio. Perciò la causa, istruita documentalmente, giungeva CP_1
a decisione all'udienza del 26 giugno 2025.
La presente sentenza viene depositata in data 25 luglio 2025, entro la scadenza del termine di trenta giorni dalla data di rimessione in decisione.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del convenuto in ragione del regolare CP_1 perfezionamento in data 21 ottobre 2024 della notifica dell'atto di citazione presso la casella pec del difensore, presso il cui domicilio digitale il creditore aveva chiesto procedersi alla notifica degli atti
2 (cfr. busta .eml e elezione di domicilio nel precetto).
Ritenuta la competenza territoriale del Giudice adito ai sensi dell'art. 27 c.p.c. e 480 comma 3 c.p.c. va dunque scrutinata nel merito la domanda di parte opponente.
Il primo motivo di opposizione, da qualificarsi più correttamente come motivo di opposizione ex art. 615 c.p.c., è inammissibile, nella parte in cui deduce l'inesistenza del titolo esecutivo giudiziale, notificato a mezzo pec in copia fotostatica semplice unitamente al precetto, in ragione della inesistente notificazione della citazione introduttiva a tutti i litisconsorti necessari del giudizio di merito.
Infatti la parte deduce un vizio del processo di merito, estremamente grave, ma idoneo ad essere censurato unicamente mediante tempestiva proposizione di gravame avverso la sentenza, certamente esistente nella sua materialità e portata a conoscenza della opponente mediante la notifica di cui al doc. 1a. D'altra parte, come dedotto e provato nelle memorie, risulta pendente il giudizio d'appello avverso la sentenza azionata dal convenuto.
Il secondo motivo di opposizione, da qualificarsi come motivo di opposizione ex art. 617 c.p.c., sebbene tempestivamente proposto nel termine di venti giorni dalla notifica è infondato nella parte in cui assume l'applicabilità al titolo notificato della previgente disposizione contenuta nell'art. 479
c.p.c. Infatti l'art. 479 c.p.c., come modificato dal D.Lgs. n. 149/2022, si applica alle notifiche degli atti preventivi all'esecuzione avvenute al 30 giugno 2023 (ai sensi dell'art. 35 comma 1 D.Lgs. n.
149/2022 e del successivo art. 7 comma 4 del D.Lgs. n. 164/2024). Come anticipato, infatti, nel caso di specie la notifica del titolo esecutivo e del precetto si assume avvenuta il 1 ottobre 2024, pertanto si applica l'art. 479 c.p.c. nella sua vigente formulazione.
È altresì da rigettare il secondo motivo di opposizione nella parte in cui censura la irregolarità della notificazione del titolo esecutivo, sentenza n. 541/2023, per mancanza dell'attestazione di conformità all'originale della copia informatica notificata e la conseguente invalidità riflessa del precetto.
Infatti la tempestiva opposizione dell'opposizione a precetto e la mancanza di alcuna deduzione circa il pregiudizio sofferto alla difesa per effetto della carente attestazione di conformità, pur riscontrabile dalla disamina del doc. 1a, ove gli allegati costituiti dalla sentenza e dal provvedimento di correzione dell'errore materiale e il testo della pec risultano del tutto privi di attestazione del difensore, rendono evidente l'assenza di concreto interesse alla deduzione di tale specifico vizio e dunque l'inammissibilità della domanda.
Come recentemente rammentato dalla Suprema Corte di Cassazione, infatti, “occorre definire l'ambito di operatività dei principi generali in tema di nullità degli atti del processo per violazione di prescrizioni sulla forma di essi, con particolare riguardo a quelli del processo esecutivo, quanto a modalità e condizioni per la valida loro deduzione con gli strumenti pure apprestati dall'ordinamento; punto di partenza è il saldo approdo della giurisprudenza di legittimità nel senso
3 dell'inammissibilità di una censura con cui si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito;
infatti, la facoltà di denunciare vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione (per tutte, ove riferimenti: Cass. ord. 29/05/2023, n. 15045; Cass. Sez. U. 09/08/2018, n. 20685, soprattutto punti
26 e 27 delle ragioni della decisione): così, di norma, esigendosi dalla parte, che denunci il vizio da violazione di regole processuali, il rispetto dell'onere di allegare anche il pregiudizio che gliene sia in concreto derivato al suo diritto di difesa, a pena di inammissibilità della censura;
ricostruito sommariamente il pregiudizio in concreto derivato dalla violazione della norma processuale come requisito di ammissibilità della doglianza, è onere di chi voglia dispiegare una censura l'allegazione dei suoi requisiti di ammissibilità: così, almeno di regola, per ogni violazione di norme del processo incombe a chi la invoca l'onere di specificare il pregiudizio che sarebbe derivato ai suoi diritti di difesa, quali disegnati nel processo cui la norma si riferisce;
e tanto in base ai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e dell'interesse ad agire;
ancora, i principi generali in tema di nullità ne precludono la declaratoria nei casi in cui l'atto viziato abbia comunque raggiunto il suo scopo: sicchè è sempre in relazione alla finalità della prescrizione imposta a pena di nullità - che, in coppia dialettica, rende evidente lo scopo dell'atto assistito da quella sanzione - che va verificato se la sua eventuale violazione abbia in concreto determinato un pregiudizio al soggetto che intende farla valere;
[…]anzi, nel processo esecutivo, fino ai primi anni del nuovo millennio (secondo la tradizionale loro interpretazione, si vedano: Cass. 12/03/1971, n. 700; Cass. 06/07/2006, n. 15378) era invalsa l'interpretazione per la quale la nullità derivante dalla violazione di norme sulle forme degli atti era sanata per il fatto stesso del dispiegamento dell'opposizione su quella basata, evidentemente reputata in tal modo garantita la possibilità di difesa dall'effettivo pregiudizio che da quella nullità sarebbe derivato;
poi opportunamente temperata nel senso che fosse comunque almeno sempre necessario, per l'opponente allegare lo specifico pregiudizio che da quella particolare violazione gliene fosse derivato;
la violazione di norme formali, quali la notifica di un titolo esecutivo privo però della formula prescritta dal testo dell'art. 475 c.p.c. solo di recente abrogato, non è stata sottratta a tale conclusione, tanto da essere perfino posta a base della riforma - di cui al D.Lgs. n. 149 del 2022 - che ha soppresso quell'istituto: l'omessa spedizione in forma esecutiva della copia del titolo esecutivo rilasciata al creditore e da questi notificata al debitore determina una irregolarità formale del titolo medesimo, che deve essere denunciata nelle forme e nei termini di cui all'art. 617 c.p.c.,
4 comma 1, senza che la proposizione dell'opposizione determini l'automatica sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., comma 3; tuttavia, in base ai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e dell'interesse ad agire, il debitore opponente non può limitarsi, a pena di inammissibilità dell'opposizione, a dedurre l'irregolarità formale in sè considerata, senza indicare quale concreto pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo essa abbia cagionato (Cass. 12/02/2019, n. 3967); ben vero, si
è poi talvolta escluso l'onere di allegazione e prova di uno specifico pregiudizio, diverso ed ulteriore quanto al mancato rispetto delle prescrizioni di forma: ora in tema di nullità della notifica del precetto, quando poi è seguito il processo esecutivo (Cass. 16/10/2017, n. 24291; Cass. 12/06/2020,
n. 11290); ora in tema di mancata notifica del titolo spedito in forma esecutiva (Cass., ord.
09/11/2021, n. 32838); ed anzi proprio in casi in gran parte sovrapponibili a quello in decisione oggi
(Cass., ord. 13/04/2023, nn. 9901 e 9907; Cass., ord. 24/04/2023, nn. 10861 e 10871) questa Corte ha rilevato la nullità, non sanata dalla mera proposizione dell'opposizione e pur senza allegazione di uno specifico pregiudizio del diritto di difesa, tanto da cassare la sentenza di unico grado che aveva disatteso l'opposizione agli atti esecutivi dispiegata dall'intimato; ma si tratta di uno scostamento solo apparente, potendo esso trovare giustificazione in una formulazione del principio generale più articolata e, in particolare, nella peculiarità della nullità di volta in volta presa in esame: dovendo concludersi che la regola generale - dell'ordinario onere di allegazione del pregiudizio concreto al diritto di difesa derivante dalla nullità denunciata derivante dalla violazione delle regole sulla forma degli atti processuali, quanto meno esecutivi - prevede già in sè un temperamento, dovendo modularsi l'onere del soggetto che denuncia la nullità formale in relazione al tipo di vizio ed alla tipologia e finalità del singolo atto viziato;
in particolare, quando la lesione del diritto di difesa, sia pure nel suo limitato ambito riconosciuto ai soggetti del processo esecutivo diversi dal debitore, abbia comportato con immediata ed assoluta evidenza la definitiva soppressione di quelle facoltà ineliminabili ancora loro riconosciute, viene meno l'onere di uno specifica allegazione di tale esito nefasto (restando fermo invece quello di argomentare su eventuali altri pregiudizi): è il caso della nullità della notifica del precetto seguito dal pignoramento, nullità che ha con evidenza impedito all'intimato l'esito determinante di evitare il processo esecutivo (a scongiurare il quale era finalizzato il precetto);ma ad analoga conclusione di autoevidenza - od immediata evidenza - del pregiudizio e di conseguente esonero dall'allegazione specifica di quest'ultimo deve giungersi nel caso della notifica del titolo esecutivo eseguita contro un debitore diverso (si pensi al caso dell'azionamento contro un condomino del titolo esecutivo conseguito contro il condominio;
per tutte, Cass., ord. 29/03/2017, n. 8150) o da un creditore diverso da quello che poi, rispettivamente, subisce od attiva l'esecuzione, tutte le volte che quella notifica non abbia consentito di individuare,
5 conformemente alla sua primaria finalità, un'azione esecutiva bene identificata non solo quanto al suo fondamento, ma soprattutto quanto ai soggetti coinvolti;
infatti, solo in tal modo la parte contro cui è rivolta la notifica del titolo (fino al 28/02/2023, in forma esecutiva;
successivamente, in copia conforme), tale notifica essendo rivolta a preannunciare l'intendimento del notificante di procedere ad esecuzione forzata in base a quello, è messa in grado di conoscere un tale intendimento, sì da consentire al destinatario della notifica di attrezzarsi per valutare se adempiere al comando ivi impartito o resistervi;
significativamente, se le nullità formali dell'atto di precetto non minano l'estrinsecazione del diritto del suo destinatario a difendersi dalla minacciata esecuzione, come quando si lamenti la mancata indicazione in precetto della data di una notifica ammessa però come avvenuta per tempo, riprende vigore l'onere di specifica allegazione di un pregiudizio ulteriore
(Cass., ord. 18/07/2018, n. 19105); le fattispecie oggetto dei precedenti sopra ricordati in controversie del tutto sovrapponibili a quella odierna sono accomunate da tale caratteristica: la notifica non è stata univocamente diretta a far conoscere l'intenzione di uno specifico notificante di azionare il titolo e quindi di intimare successivamente il precetto;
qui la notifica del titolo esecutivo
è avvenuta sì, ma ad istanza di concreditore in forza del medesimo titolo e senza che sia stato chiaro, dal tenore della relata o da altre circostanze, che il comune difensore abbia agito anche per chi ora ha intimato il precetto opposto;
il pregiudizio autoevidente (e quindi non bisognevole di specifica allegazione) del peculiare diritto di difesa anteriore all'instaurazione del processo esecutivo (diritto consistente nella facoltà di attrezzarsi per l'adempimento spontaneo o la resistenza alle pretese, prima dell'azionamento in forma esecutiva del titolo) sta nel fatto che non poteva essere chiaro al destinatario della notifica che la notifica del titolo fosse avvenuta al fine di preannunciare l'esecuzione da parte del soggetto che la minaccia (e che, cioè, la notifica sia univocamente rivolta ad un determinato fine: su tale punto, vedasi Cass. Sez. U., 30/09/2020, n. 20866); ne consegue che la fattispecie in esame va regolata dai seguenti principi di diritto: "alla regola per la quale è di norma inammissibile la censura con cui si lamenti un mero vizio del processo, ove non si prospettino anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per l'esito del processo, fa eccezione il caso in cui la violazione delle norme processuali abbia in modo evidente reso impossibile l'estrinsecazione del diritto di difesa in relazione alle peculiarità del processo. Pertanto, essendo rivolta la notificazione del titolo in forma esecutiva, nel regime anteriore alla riforma di cui al D.Lgs. n. 149 del 2022, a rendere edotto il suo destinatario dell'intenzione del notificante di azionare il titolo in un futuro processo esecutivo, a tutela dal pregiudizio di immediata evidenza (e quindi non bisognevole di specifica allegazione) del diritto di difesa anteriore all'instaurazione del processo esecutivo consistente nella facoltà di evitare l'esecuzione presupposta da detta notificazione, occorre che al
6 destinatario della notifica sia chiaro che questa avvenga al fine di preannunciare l'esecuzione da parte del soggetto che la minaccia;
di conseguenza, la notificazione di quel titolo eseguita in forma esecutiva ad istanza di un concreditore ivi menzionato, dalla quale non si evinca in modo univoco la volontà anche di altro concreditore di azionarlo, non è idonea ad esonerare quest'ultimo da una separata notificazione del titolo stesso anteriormente al precetto: in mancanza della quale il precetto intimato dal secondo è nullo" (Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 13/09/2023) 26/09/2023, n. 27424).
Ebbene facendo applicazione dei suesposti principi al caso di specie, risulta evidente che alcun pregiudizio è derivato alla difesa di parte attrice dalla carente attestazione di conformità, poiché non si contesta la sostanziale conformità all'originale o la incertezza/indeterminatezza del credito oggetto di intimazione rispetto alla copia del titolo esecutivo notificata.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, in considerazione della contumacia della parte convenuta, debbono rimanere in carico alla parte soccombente attrice in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa e contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa e assorbita:
- dichiara l'inammissibilità dell'opposizione a precetto notificato l'1 ottobre 2024 proposta da
[...] ei confronti di;
Parte_1 Controparte_3
- dichiara irripetibili le spese di lite sostenute dall'attrice soccombente.
Così deciso in Monza, il 25 luglio 2025.
Il giudice dott.ssa Caterina Rizzotto
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