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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/12/2025, n. 5628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5628 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3134/2024
NEPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile
nel giudizio promosso da
Parte_3 [...] Parte_2 Parte_1
con gli avvocati Silvia Contestabile, Andrea Parte_4 Parte_5
De CH e IA ON
ricorrenti nei confronti di
Controparte_1
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero
ha pronunciato la seguente sentenza
1. I ricorrenti:
hanno chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana in quanto discendenti di Persona_1
[...] nato a [...] il [...], e trasferitosi nel corso della vita in Brasile;
hanno rappresentato come segue la linea di discendenza: "I ricorrenti vantano il legittimo diritto
-
di ottenere il riconoscimento dello status civitatis Italiano iure sanguinis essendo discendenti in linea retta di cittadino italiano come di seguito esposto, documentato e riepilogato nell'albero genealogico che si produce (doc. A).
2. Il Sig. nasceva in data 13/03/1841Persona_1
IN NC (MN) (doc. 2). Lo stesso contraeva matrimonio con Controparte_2 in data 31/05/1870 in Formigosa (MN) (doc. 3) 3. Successivamente il Sig. Persona_1
emigrava in Brasile ove moriva in Brasile mai rinunciando alla cittadinanza italiana (doc.
4 - certificato negativo di naturalizzazione).
4. Dall'unione tra Persona_1 e [...]
Persona_2 in data 1881 in Garibaldi (doc. 5) che contraeva Controparte_2 nasceva
in data 30/06/1900 in Garibaldi (doc. 6).
5. Dalla loro unione matrimonio con Persona_3
in data 13/05/1901 in Garibaldi (doc. 7) contraeva matrimonio Persona_4 nasceva in data 09/06/1923 in Muçum (doc. 8) 6. Dalla loro unione nasceva Persona_5 con
[...]
Per_6 in data 08/10/1924 in Muçum (doc. 9) che contraeva matrimonio con Persona_7
[...] in 24/05/1947 in Muçum (doc. 10).
7. Dalla loro unione nasceva Parte_1 in data 07/07/1951 in Guaporé (doc. 11) che contraeva matrimonio con
[...]
in data 13/05/1977 in Caxias do Sul (doc. 12). 8. [...] Parte_2
nasceva in data 14/12/1954 in Vacaria (doc. 13). La stessa dopo il matrimonio Parte_2
9. Dalla loro unione nascevanoassumeva il nome di Parte_2
in data 26/04/1980 in Guaporé (doc. 14) che contraeva Parte_3
in data 09/11/2020 in Aracaú (doc. 15), [...] matrimonio con Persona_8
n data 25/10/1982 in Guaporé (doc. 16) e Parte_5 Parte_4
Il Sig. in data 01/11/1984 in Guaporé (doc. 17). Persona_1 non e'
[...]
mai stato naturalizzato cittadino brasiliano (v.doc. 4)".
Controparte_1 non si è costituito. Il
Il Pubblico Ministero ha preso visione del ricorso.
2. In diritto, più in generale, si osserva che: lo Statuto Albertino non recava una definizione di “regnicolo";
l'art. 4 cod. civ. 1865 stabiliva che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e il successivo art. 14 prevedeva che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché per il fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»>; la 1. 13 giugno 1912, n. 555 ha disciplinato in modo organico la materia della cittadinanza,
-
abrogando le norme del codice civile (art. 17), e stabilendo, tra l'altro, che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per fatto del matrimonio a lei sì comunichi» (art. 10, co. 3);
la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 1. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina (sent. 28 gennaio 1983,
n. 30) e dell'art. 10, co. 3, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna (sent. 9 aprile 1975, n. 87); la Corte di cassazione ha statuito a sezioni unite che «[1]e norme precostituzionali riconosciute
-
illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. 25 febbraio 2009,
n. 4466); - ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. a), 1. 5 febbraio 1992, n. 91 «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini>>.
In diritto, in particolare, con riguardo alle fattispecie connesse con l'ordinamento brasiliano, si osserva che:
si era posto il problema della c.d. "grande naturalizzazione", introdotta con decreto governativo n.
58 A del 15 dicembre 1889, a mente del quale gli italiani presenti in Brasile al 15 novembre 1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana;
la Corte di cassazione ha enunciato a sezioni unite i seguenti principi di diritto: «(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale L. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ognitempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
|| (ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo --, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
|| (iii) dagli artt. 3,4,16
Cost. e seg., e art. 22 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del
10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
|| (iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un "impiego da un governo estero senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11 c.c. abr., n. 3, sia nella L. n. 555 del 1912, art. 8, n. 3, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato» (sent. 24 agosto 2022, n. 25318).
3. Dai documenti prodotti dai ricorrenti, indicati sopra, emerge la prova dei seguenti fatti:
l'avo italiano dei ricorrenti,
- Persona_1 nato a [...] il [...]
(doc. fasc. ric.), non ha acquisito la cittadinanza straniera per naturalizzazione (doc. 4 fasc. ric.);
la linea di discendenza dall'avo descritta nel ricorso trascritto sopra.
Il ricorso merita accoglimento.
4. Parte ricorrente ha evidenziato che i tempi di attesa per la convocazione presso il consolato competente sono indeterminati, ragione per cui ha esperito l'odierna azione. Atteso che verosimilmente ciò dipende dal numero copioso di domande, non si può ritenere che l'amministrazione abbia dato causa all'affare.
L'integrale compensazione delle spese processuali è impedita dalla contumacia del CP_1 resistente.
Per questi motivi
1. Dichiara che Parte_1 Parte_2 Parte_3
sono cittadini italiani.
[...] Parte_4 Parte_5
e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di 2. Ordina al Controparte_1
procedere agli adempimenti previsti dalla legge.
3. Nulla sulle spese processuali.
Brescia, 18.12.2025
Il giudice
IA OL
NEPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile
nel giudizio promosso da
Parte_3 [...] Parte_2 Parte_1
con gli avvocati Silvia Contestabile, Andrea Parte_4 Parte_5
De CH e IA ON
ricorrenti nei confronti di
Controparte_1
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero
ha pronunciato la seguente sentenza
1. I ricorrenti:
hanno chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana in quanto discendenti di Persona_1
[...] nato a [...] il [...], e trasferitosi nel corso della vita in Brasile;
hanno rappresentato come segue la linea di discendenza: "I ricorrenti vantano il legittimo diritto
-
di ottenere il riconoscimento dello status civitatis Italiano iure sanguinis essendo discendenti in linea retta di cittadino italiano come di seguito esposto, documentato e riepilogato nell'albero genealogico che si produce (doc. A).
2. Il Sig. nasceva in data 13/03/1841Persona_1
IN NC (MN) (doc. 2). Lo stesso contraeva matrimonio con Controparte_2 in data 31/05/1870 in Formigosa (MN) (doc. 3) 3. Successivamente il Sig. Persona_1
emigrava in Brasile ove moriva in Brasile mai rinunciando alla cittadinanza italiana (doc.
4 - certificato negativo di naturalizzazione).
4. Dall'unione tra Persona_1 e [...]
Persona_2 in data 1881 in Garibaldi (doc. 5) che contraeva Controparte_2 nasceva
in data 30/06/1900 in Garibaldi (doc. 6).
5. Dalla loro unione matrimonio con Persona_3
in data 13/05/1901 in Garibaldi (doc. 7) contraeva matrimonio Persona_4 nasceva in data 09/06/1923 in Muçum (doc. 8) 6. Dalla loro unione nasceva Persona_5 con
[...]
Per_6 in data 08/10/1924 in Muçum (doc. 9) che contraeva matrimonio con Persona_7
[...] in 24/05/1947 in Muçum (doc. 10).
7. Dalla loro unione nasceva Parte_1 in data 07/07/1951 in Guaporé (doc. 11) che contraeva matrimonio con
[...]
in data 13/05/1977 in Caxias do Sul (doc. 12). 8. [...] Parte_2
nasceva in data 14/12/1954 in Vacaria (doc. 13). La stessa dopo il matrimonio Parte_2
9. Dalla loro unione nascevanoassumeva il nome di Parte_2
in data 26/04/1980 in Guaporé (doc. 14) che contraeva Parte_3
in data 09/11/2020 in Aracaú (doc. 15), [...] matrimonio con Persona_8
n data 25/10/1982 in Guaporé (doc. 16) e Parte_5 Parte_4
Il Sig. in data 01/11/1984 in Guaporé (doc. 17). Persona_1 non e'
[...]
mai stato naturalizzato cittadino brasiliano (v.doc. 4)".
Controparte_1 non si è costituito. Il
Il Pubblico Ministero ha preso visione del ricorso.
2. In diritto, più in generale, si osserva che: lo Statuto Albertino non recava una definizione di “regnicolo";
l'art. 4 cod. civ. 1865 stabiliva che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e il successivo art. 14 prevedeva che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché per il fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»>; la 1. 13 giugno 1912, n. 555 ha disciplinato in modo organico la materia della cittadinanza,
-
abrogando le norme del codice civile (art. 17), e stabilendo, tra l'altro, che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per fatto del matrimonio a lei sì comunichi» (art. 10, co. 3);
la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 1. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina (sent. 28 gennaio 1983,
n. 30) e dell'art. 10, co. 3, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna (sent. 9 aprile 1975, n. 87); la Corte di cassazione ha statuito a sezioni unite che «[1]e norme precostituzionali riconosciute
-
illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. 25 febbraio 2009,
n. 4466); - ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. a), 1. 5 febbraio 1992, n. 91 «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini>>.
In diritto, in particolare, con riguardo alle fattispecie connesse con l'ordinamento brasiliano, si osserva che:
si era posto il problema della c.d. "grande naturalizzazione", introdotta con decreto governativo n.
58 A del 15 dicembre 1889, a mente del quale gli italiani presenti in Brasile al 15 novembre 1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana;
la Corte di cassazione ha enunciato a sezioni unite i seguenti principi di diritto: «(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale L. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ognitempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
|| (ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo --, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
|| (iii) dagli artt. 3,4,16
Cost. e seg., e art. 22 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del
10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
|| (iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un "impiego da un governo estero senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11 c.c. abr., n. 3, sia nella L. n. 555 del 1912, art. 8, n. 3, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato» (sent. 24 agosto 2022, n. 25318).
3. Dai documenti prodotti dai ricorrenti, indicati sopra, emerge la prova dei seguenti fatti:
l'avo italiano dei ricorrenti,
- Persona_1 nato a [...] il [...]
(doc. fasc. ric.), non ha acquisito la cittadinanza straniera per naturalizzazione (doc. 4 fasc. ric.);
la linea di discendenza dall'avo descritta nel ricorso trascritto sopra.
Il ricorso merita accoglimento.
4. Parte ricorrente ha evidenziato che i tempi di attesa per la convocazione presso il consolato competente sono indeterminati, ragione per cui ha esperito l'odierna azione. Atteso che verosimilmente ciò dipende dal numero copioso di domande, non si può ritenere che l'amministrazione abbia dato causa all'affare.
L'integrale compensazione delle spese processuali è impedita dalla contumacia del CP_1 resistente.
Per questi motivi
1. Dichiara che Parte_1 Parte_2 Parte_3
sono cittadini italiani.
[...] Parte_4 Parte_5
e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di 2. Ordina al Controparte_1
procedere agli adempimenti previsti dalla legge.
3. Nulla sulle spese processuali.
Brescia, 18.12.2025
Il giudice
IA OL