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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/03/2025, n. 1158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1158 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 797 /2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 797/2025 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. TRIBUZIO SIMONA Parte_1
Ricorrente
nei confronti di in persona del Presidente pro tempore CP_1
Convenuto contumace
Oggetto: Indennità di accompagnamento;
***
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato telematicamente il 16.01.2025, l'istante in epigrafe indicato, premesso di aver notificato all' , in data 09.09.2024, il decreto di omologa del 29.08.2024 reso nel procedimento CP_1
n. R.G. 2332/2024 dal Tribunale di Bari, Sez. Lavoro, con il quale veniva accertata la sussistenza del requisito sanitario utile a beneficiare dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal gennaio 2024, lamentava la mancata liquidazione della prestazione, nonostante l'inoltro del modello AP70, nonché il decorso del termine di 120 giorni. Chiedeva, dunque, di accertare e dichiarare il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento e, per l'effetto, condannarsi l' alla liquidazione della CP_1 prestazione con decorrenza dal gennaio 2024, oltre ad accessori di legge, con il favore delle spese processuali, da distrarsi.
Benché ritualmente convenuto, l' rimaneva contumace. CP_1
*
Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Giova premettere che ai sensi della legge n° 18/80, la concessione dell'indennità di accompagnamento è subordinata alla sola esistenza della minorazione fisica dell'aspirante al riconoscimento del diritto, a nulla rilevando le condizioni socio-economiche in cui lo stesso versi;
il ricovero gratuito in Istituto è causa di esclusione del diritto di cui sia stata accertata la titolarità, ed ha valore ai soli fini della liquidazione della prestazione, non consentendosi che un soggetto usufruisca per lo stesso periodo di due forme di assistenza, sicché la prova del mancato ricovero deve essere fornita agli Enti preposti al pagamento delle prestazioni.
Nella specie, risulta dai versati atti che parte ricorrente abbia provveduto a notificare all' , in data CP_1
09.09.2024, il decreto di omologa reso il 29.08.2024 nel procedimento n. R.G. 2332/2024 dal
Tribunale di Bari, Sez. Lavoro, con il quale veniva, tra l'altro, accertata in favore di essa parte ricorrente la sussistenza del requisito sanitario utile a beneficiare del diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal gennaio 2024 (v. all. fascicolo telematico ricorrente).
Altresì, risulta che parte ricorrente abbia provveduto all'inoltro all' del modello AP70 al fine CP_1 dell'erogazione della prestazione.
Ciò posto, la domanda è fondata e va accolta, avendo, peraltro, l' inteso rimanere contumace e CP_1 così non fornire una ricostruzione alternativa della vicenda.
Pertanto, l' va condannato alla liquidazione dell'indennità di accompagnamento in favore della CP_1 parte ricorrente, con decorrenza dal gennaio 2024, oltre ad accessori di legge.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
***
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato telematicamente in data 16.01.2025 da nei confronti di , in persona del Presidente pro tempore, Parte_1 CP_1 così provvede: Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' alla corresponsione dell'indennità di CP_1 accompagnamento in favore della parte ricorrente, con decorrenza dal gennaio 2024, oltre ad accessori di legge. Altresì, condanna l' alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente che CP_1 liquida in € 1.865,00, oltre a € 43,00 per esborsi, oltre al rimborso spese forfetario del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore per averne dichiarato l'anticipazione. Bari, lì 20.03.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 797/2025 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. TRIBUZIO SIMONA Parte_1
Ricorrente
nei confronti di in persona del Presidente pro tempore CP_1
Convenuto contumace
Oggetto: Indennità di accompagnamento;
***
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato telematicamente il 16.01.2025, l'istante in epigrafe indicato, premesso di aver notificato all' , in data 09.09.2024, il decreto di omologa del 29.08.2024 reso nel procedimento CP_1
n. R.G. 2332/2024 dal Tribunale di Bari, Sez. Lavoro, con il quale veniva accertata la sussistenza del requisito sanitario utile a beneficiare dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal gennaio 2024, lamentava la mancata liquidazione della prestazione, nonostante l'inoltro del modello AP70, nonché il decorso del termine di 120 giorni. Chiedeva, dunque, di accertare e dichiarare il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento e, per l'effetto, condannarsi l' alla liquidazione della CP_1 prestazione con decorrenza dal gennaio 2024, oltre ad accessori di legge, con il favore delle spese processuali, da distrarsi.
Benché ritualmente convenuto, l' rimaneva contumace. CP_1
*
Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Giova premettere che ai sensi della legge n° 18/80, la concessione dell'indennità di accompagnamento è subordinata alla sola esistenza della minorazione fisica dell'aspirante al riconoscimento del diritto, a nulla rilevando le condizioni socio-economiche in cui lo stesso versi;
il ricovero gratuito in Istituto è causa di esclusione del diritto di cui sia stata accertata la titolarità, ed ha valore ai soli fini della liquidazione della prestazione, non consentendosi che un soggetto usufruisca per lo stesso periodo di due forme di assistenza, sicché la prova del mancato ricovero deve essere fornita agli Enti preposti al pagamento delle prestazioni.
Nella specie, risulta dai versati atti che parte ricorrente abbia provveduto a notificare all' , in data CP_1
09.09.2024, il decreto di omologa reso il 29.08.2024 nel procedimento n. R.G. 2332/2024 dal
Tribunale di Bari, Sez. Lavoro, con il quale veniva, tra l'altro, accertata in favore di essa parte ricorrente la sussistenza del requisito sanitario utile a beneficiare del diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal gennaio 2024 (v. all. fascicolo telematico ricorrente).
Altresì, risulta che parte ricorrente abbia provveduto all'inoltro all' del modello AP70 al fine CP_1 dell'erogazione della prestazione.
Ciò posto, la domanda è fondata e va accolta, avendo, peraltro, l' inteso rimanere contumace e CP_1 così non fornire una ricostruzione alternativa della vicenda.
Pertanto, l' va condannato alla liquidazione dell'indennità di accompagnamento in favore della CP_1 parte ricorrente, con decorrenza dal gennaio 2024, oltre ad accessori di legge.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
***
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato telematicamente in data 16.01.2025 da nei confronti di , in persona del Presidente pro tempore, Parte_1 CP_1 così provvede: Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' alla corresponsione dell'indennità di CP_1 accompagnamento in favore della parte ricorrente, con decorrenza dal gennaio 2024, oltre ad accessori di legge. Altresì, condanna l' alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente che CP_1 liquida in € 1.865,00, oltre a € 43,00 per esborsi, oltre al rimborso spese forfetario del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore per averne dichiarato l'anticipazione. Bari, lì 20.03.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella