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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 17/06/2025, n. 1047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1047 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Giusi Ianni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 571 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023
e vertente
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Roberto Laghi in forza di mandato in calce all'atto introduttivo ed elettivamente domiciliato in Cosenza alla via De Filippis n. 26, presso lo studio dell'avv. Paola
Colaiacovo
- ATTORE -
E
(p.i. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza, Viale della Repubblica
n. 311, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Annibale Larocca, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
- CONVENUTA –
OGGETTO: azione di risarcimento dei danni da responsabilità medica.
CONCLUSIONI
All'udienza del 10.3.2025 le parti chiedevano che la causa fosse decisa sulle seguenti conclusioni:
Per l'attore (conclusioni rassegnate nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 cpc e all'udienza di cui all'art. 189 cpc): “Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione, produzione, richiesta e conclusione rigettata, in
1 accoglimento della presente domanda e di quanto con essa dedotto: 1) accertare e dichiarare la responsabilità dell' , in p.l.r.p.t. Controparte_1
per i danni subiti dalla dott.ssa ed il suo conseguente decesso, in occasione Persona_1
del trattamento chirurgico e terapeutico eseguito presso l'U.O.C. di Ginecologia ed
Ostetricia dell'Ospedale “Annunziata” di Cosenza in data 5.12.2016 e protrattosi fino alla morte di quest'ultima avvenuta in data 12.12.2016; 2) per l'effetto condannare
l' , in p.l.r.p.t. al risarcimento in favore Controparte_1 dell'attore dott. , iure proprio di tutti i danni conseguiti e derivati Parte_1
dalla morte della moglie dott.ssa a seguito del trattamento chirurgico- Persona_1
sanitario ricevuto da costei in data 5.12.2016 e protrattosi fino al decesso di quest'ultima avvenuta in data 12.12.2016 presso l' Controparte_2
, nella misura complessiva di € 2.122.544,26, ovvero in quella
[...]
maggiore o minore di risulta, ovvero secondo equità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi compensativi fino alla data della liquidazione in sentenza, aggiungendo alla somma così ottenuta gli interessi legali dalla data della sentenza sino all'effettivo soddisfo. 3) altresì, condannare l' , in p.l.r.p.t. Controparte_1 al risarcimento in favore dell'attore dott. , quale erede della defunta Parte_1
moglie nei limiti della quota di 1/3 ex art. 581 c.c., di tutti i danni conseguiti Persona_1
e subiti da quest'ultima in occasione del trattamento sanitario avviato in data 5.12.2016
e protrattosi fino alla morte di costei avvenuta in data 12.12.2016 presso l'
[...]
, nella misura Controparte_2
complessiva di € 170.000,00, ovvero in quella maggiore o minore di risulta, ovvero secondo equità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi compensativi fino alla data della liquidazione in sentenza, aggiungendo alla somma così ottenuta gli interessi legali dalla data della sentenza sino all'effettivo soddisfo. Il tutto, con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre rimb. forf., cap ed iva come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario che ha anticipato costi e spese vive e non ha riscosso onorari”;
Per la convenuta (conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione e CP_3 richiamate nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 cpc e all'udienza di cui all'art. 189 cpc): “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, - nel merito, per tutte le ragioni ampiamente esposte, rigettare integralmente la domanda attorea siccome
2 inammissibile ed infondata, in fatto e in diritto, e comunque non provata, con ogni consequenziale statuizione di legge;
- condannare l'attore alla refusione delle spese e competenze di lite”
PREMESSO IN FATTO
Con l'atto introduttivo del giudizio , in proprio e nella qualità di erede del Parte_1 coniuge deceduta, presso l'Ospedale “Annunziata” di Cosenza in data Persona_1
12.12.2016, a seguito di ricovero presso l'Unità Operativa Complessa di Ginecologia e
Ostetricia protrattosi dal 5.12.2016, chiedeva il risarcimento del danno sofferto in conseguenza della morte della moglie, da ascriversi, secondo la prospettazione dell'attore, a responsabilità professionale dei medici che la ebbero in cura presso il nosocomio bruzio, per come riconosciuto anche dai consulenti nominati dall'ufficio di
Procura in sede nell'ambito del procedimento penale riguardante la medesima vicenda
(proc. n. 5781/16 RGNR – Mod. 21).
Si costituiva l' eccependo l'infondatezza nel merito Controparte_1 della domanda attorea, alla luce della correttezza dell'operato dei propri sanitari, nonché
l'eccessività della quantificazione dei danni operata nell'atto introduttivo.
Nel corso del giudizio aveva luogo CTU sui quesiti oggetto dell'ordinanza del
20.11.2023.
All'esito, disattesa ogni diversa istanza, la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc (come ratione temporis vigente rispetto alla data di introduzione del giudizio) per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
RILEVATO IN DIRITTO
1. Sulla qualificazione giuridica della domanda e sugli oneri probatori incombenti sulle parti.
L'attore ha chiesto con l'atto introduttivo, per come esposto in premesso, il risarcimento del danno sofferto, iure proprio e iure hereditatis, in conseguenza del decesso di Per_1
verificatosi, secondo le sue allegazioni, a causa di condotte colpose dei sanitari
[...] dell' che la ebbero in cura tra il 5.12.2016 (data del ricovero presso Controparte_2
l' e il 12.12.2016 (data dell'exitus). Controparte_2
La domanda di risarcimento del danno iure hereditatis (non apparendo dubbia e non essendo comunque contestata la qualifica di erede del Garofalo) va inquadrata, pur non
3 trovando applicazione alla vicenda di specie le norme di carattere sostanziale della l.
24/2017, nel paradigma della responsabilità contrattuale, in ragione del contratto atipico di spedalità intervenuto tra la de cuius e la struttura sanitaria convenuta e del contatto sociale qualificato con i singoli sanitari.
Tale inquadramento giuridico ha degli importanti risvolti sugli oneri probatori gravanti sulle parti.
In applicazione, infatti, della normativa sui rapporti contrattuali e dei principi elaborati in tema di adempimento del credito, il danneggiato è tenuto a dimostrare l'esistenza del rapporto contrattuale e può limitarsi a dedurre l'inadempimento del debitore (Cass., Sez.
Un. 30 ottobre 2001, n. 13533); inadempimento che deve essere astrattamente efficiente alla produzione del danno (Cass., Sez. Un. 11 gennaio 2008, n. 577). Sarà, invece, il debitore della prestazione, nel caso di specie struttura sanitaria e medico, a dover provare, per andare esente da responsabilità che inadempimento non v'è stato o che è dipeso da fatto ad esso non imputabile (Cass. 14 luglio 2004, n. 13066) ovvero che, pur esistendo, non è stato causa del danno (Cass. sez. un. n. 577/08 cit.)
Tali oneri probatori (cfr. Cass. 24791/2008; 22222/2014) restano fermi anche ove l'intervento sia stato di speciale difficoltà, in quanto l'esonero di responsabilità di cui all'art. 2236 cod. civ. non incide sui criteri di riparto dell'onere della prova ma costituisce soltanto parametro della valutazione della diligenza tenuta dal medico o dalla struttura sanitaria nell'adempimento, in forza del combinato disposto con l'art. 1176, comma 2,
c.c.. Costituisce, quindi, onere del medico o della struttura sanitaria, per evitare la condanna in sede risarcitoria, provare che l'insuccesso dell'intervento è dipeso da fattori indipendenti dalla propria volontà, avendo egli osservato, nell'esecuzione della prestazione sanitaria, la diligenza normalmente esigibile da un medico in possesso del medesimo grado di specializzazione. Inoltre, la limitazione della responsabilità del professionista ai soli casi di dolo o colpa grave, prevista dall'art. 2236 c.c. quando la prestazione comporti la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, non trova applicazione se la condotta del medico è stata negligente o imprudente (Cass. 1 marzo
2007, n. 4797; Cass. 19 aprile 2006, n. 9085).
Va, infine, osservato che in punto di causalità, compete al paziente (Cass,. 20812/2018;
Cass. 21008/2018; Cass. 26700/2018; Cass. 27606/2019) provare, anche attraverso presunzioni, il nesso eziologico tra condotta del medico in violazione delle regole di
4 diligenza ed evento dannoso, consistente nella lesione della salute (ovvero nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di una nuova malattia). Il nesso di causalità va accertato attraverso un criterio necessariamente probabilistico - cd. regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non", cioè probabilità logica desumibile dagli elementi di conferma disponibili nel caso concreto e dalla contemporanea esclusione di possibili elementi alternativi (Cass. un. 11 gennaio 2008, n.
584 582, 581 e 576) - e sussiste qualora si ritenga che l'opera del professionista abbia causato o concorso a causare il danno verificatosi oppure, in caso di condotta omissiva, se quell'opera, ove correttamente e prontamente svolta, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatosi (Cass. 12906/2020; Cass.
21008/2018). Ove, pertanto, l'esistenza del nesso causale rimanga, all'esito del giudizio, assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata (Cass. 29315/2017).
Discorso differente va fatto rispetto alla domanda di risarcimento del danno formulata dal in proprio, in relazione alla quale dovrà farsi applicazione delle regole della Pt_1
responsabilità extra-contrattuale, in quanto il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico non produce, di regola, effetti protettivi in favore dei terzi, perché, fatta eccezione per il circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, trova applicazione il principio generale di cui all'art. 1372, comma 2, c.c., con la conseguenza che l'autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, rileva nei loro confronti come illecito aquiliano (Cass. 11320/2022; Cass. 14615/2020).
E' solo il caso di osservare che all' non sono opponibili Controparte_1
gli esiti del processo penale che parallelamente si svolgeva in relazione al decesso di
– di cui l'attore dava atto con gli scritti conclusivi per quanto riguarda il Persona_1
primo grado - non avendo la struttura sanitaria partecipato al processo medesimo quale responsabile civile.
2. Sul merito della domanda introduttiva.
Tanto premesso, pacifico è che in data 5.12.2016 venisse ricoverata presso Persona_1
Co la U.O.C. Ginecologia ed Ostetricia dell'Ospedale di Cosenza al fine di essere sottoposta ad un intervento di asportazione video-laparoscopica di una cisti ovarica
(sinistra). L'intervento aveva luogo alle ore 11.50 dello stesso 5.12.2016. In data
6.12.2016 (prima giornata post-operatoria), la paziente, come da cartella clinica,
5 manifestava sintomatologia dolorosa addominale con febbre alta. Veniva, quindi, effettuata una TC addome urgente che evidenziava “disomogenea area ipodensa con densità idrica come da pseudoraccolta che in parte si continua nello spessore dei muscoli;
in tale sede è inoltre presente aria libera che si estende in senso craniale in parte dissociando le strutture muscolari fino alla parete toracica a sede postero- laterale……”. La era, quindi, nuovamente condotta in sala operatoria alle ore 10.30 Per_1 del 7.12.2016 con diagnosi di “addome acuto”. L'intervento chirurgico laparatomico evidenziava, all'apertura dell'addome, numerose aderenze tra colon trasverso e parete addominale, tenue e parete addominale. Evidenziava, altresì, la presenza di perforazione della parete del sigma di circa 1 cm. Veniva, quindi, praticata la resezione colica del tratto precolostomico e la resezione di un tratto di tenue e di un tratto di ileo distale, con confezionamento di colostomia sinistra e doppia ileostomia a destra. La paziente era, a conclusione di questo secondo intervento, trasportata in rianimazione per una condizione di grave instabilità circolatoria e acidosi, intubata e ventilata manualmente con ipotensione arteriosa con circolo sostenuto da Noradrenalina (0,1 mg/kg). Alle ore 19.30 del 7.12.2016, la paziente presentava un episodio ipotensivo in un quadro di instabilità emodinamica e veniva sottoposta a ultrafiltrazione urgente. Compariva oliguria e poi anuria e dai drenaggi addominali fuoriusciva materiale sieroematico. Si decideva, pertanto, l'esecuzione di una nuova revisione chirurgica, così descritta, per quanto qui rileva, in cartella clinica: “Riapertura della precedente incisione laparotomica. In cavità addominale è presente del liquido sieroso torbido. L' esplorazione dimostra una necrosi ischemica dell'ultimo tratto di colon precolostomico nonché di due lunghi tratti (pluri- segmentaria) nel tenue. Si pratica quindi una resezione colica (circa 15 cm) che interessa gli ultimi 15 – 20 cm del viscere, fino alla colostomia compresa, previa mobilizzazione del trasverso, nonché una resezione plurisegmentaria del tenue che comprende un lungo tratto di ileo distale, fino a pochi cm dalla valvola ileocecale, e un altro lungo …. Si confeziona quindi una colostomia a sx, ed un'ileostomia doppia a dx che comprende sia
l'ansa di tenue afferente (quella superiore) sia l'ansa intermedia chiusa risparmiata
(quelle inferiori) … Lavaggi abbondanti, ripetuti, anche con soluzione medicata.
Controllo dell'emostasi. Si lascia in sede un solo drenaggio, posizionato nel
Douglas….”. La paziente rientrava dalla sala operatoria e veniva sottoposta a monitoraggio multiparametrico. In data 9.12.2016 veniva, tuttavia, nuovamente
6 sottoposta ad intervento chirurgico così descritto in cartella clinica: “Rimozione della precedente medicazione. L'esplorazione in cavità addominale dimostra discreta sofferenza di un'ansa ileale mentre appaiono buone le condizioni del resto del tenue, del colon e della stomia. Si preleva per es. microbiologico e colturale un campione di liquido sieroso presente in addome. Si posiziona un secondo drenaggio tubulare 20 a sx, nel
Douglas si applica quindi una protesi biologica senza sutura sui margini della ferita chirurgica, ancorandola alla fascia ed al peritoneo. Al di sopra della protesi si posizionano garze laparotomiche ……”. La paziente veniva portata, pertanto, nuovamente in Rianimazione e sottoposta, ancora, ad intervento chirurgico in data
10.12.2016, così descritto: “Riapertura della laparatomia con rimozione della protesi biologica. Si constata soddisfacente vitalità delle anse intestinali, prelievo per esami colturali dell'escreato siero-emorragico, toilette. Applicazione di dispositivo di lavaggio.....”. Le condizioni erano a quel punto estremamente critiche e malgrado i trattamenti “salvavita” tentati dai sanitari alle ore 1:00 del 12.12.2016 la paziente decedeva.
Tanto premesso sulle vicende cliniche che interessavano in occasione del Persona_1 ricovero presso l'Ospedale di Cosenza, deve osservarsi che ai fini dell'individuazione di eventuali responsabilità dei sanitari ebbero in cura la paziente, ha avuto luogo in corso di causa CTU medico/legale, affidata a medico/legale e a specialista in ginecologia, in conformità al testo normativo della l. 24/2017 (immediatamente applicabile per quanto riguarda le disposizioni di carattere procedurale, a differenza di quanto detto per le disposizioni di carattere sostanziale). I CTU, in particolare, nell'esaminare gli atti prodotti dalle parti, individuavano diversi profili di colpa dei sanitari così riassumibili:
a) Anzitutto, per quanto riguarda la fase pre-operatoria veniva evidenziata mancanza di una corretta fase diagnostica della neoformazione cistica (posto che le cisti ovariche semplici, piuttosto comuni tra le donne in post-menopausa, nella maggior parte dei casi si stabilizzano o si risolvono spontaneamente entro il successivo esame annuale di controllo, non necessitando di intervento chirurgico, specie in assenza di alterazione dei marcatori tumorali). Veniva, altresì, censurata la scelta di porre in essere l'intervento in laparoscopia, in presenza di paziente che in passato, per come evincibile dall'anamnesi, era stata sottoposta già a vari interventi sulla pelvi, quali due tagli cesarei, un intervento di Isterectomia con
7 annessiectomia dx e un intervento di colecistectomia (le linee guida citate dai
CTU, infatti, sconsigliano tale tecnica chirurgica in presenza di aderenze addominali e pelviche – nel caso di specie ampiamente prevedibili in ragione degli interventi pregressi subiti dalla paziente – in quanto maggiormente a rischio complicanza, difficilmente fronteggiabile con la tecnica laparoscopica);
b) Con riferimento al primo intervento del 5.12.2016 veniva evidenziato l'atteggiamento imprudente degli operatori, che in tale occasione cagionavano un danno alla parete del sigma, per come accertato nel successivo intervento d'urgenza del 7.12.2016 (che, appunto, evidenziava perforazione della parete del sigma di 1 cm circa, da riferirsi necessariamente al precedente intervento e verosimilmente dovuto ad un uso non corretto dell'ansa diatermica, usata per eliminare le aderenze che interessavano la pelvi, come emerse nel corso dell'intervento medesimo) e non essendo possibili criteri causali alternativi, dato il breve arco temporale rispetto al precedente intervento ed essendo la paziente sempre ricoverata presso l'ospedale di Cosenza;
c) Si evidenziavano, ancora, profili di colpa nell'assistenza post-operatoria alla paziente, in quanto risulta dalla cartella infermieristica che la paziente, una volta rientrata in reparto dall'intervento, era sottoposta ad emocromo urgente visionato dal medico di turno (che, evidentemente, non constatava nulla di rilevante, tanto da annullare l'emocromo in programma per la mattina successiva). Non risulta che la paziente fosse visitata dal medesimo medico di turno nel corso del pomeriggio. Solo alle ore 1:00 del 6.12.2016 il medico del turno notturno faceva posizionare una sonda rettale (senza motivazione clinica indicata in cartella) e prescrivere un emocromo urgente, che evidenziava un valore dei leucociti del tutto incongruente con il dato pomeridiano, quale dato che, ad avviso degli ausiliari, avrebbe dovuto porre in allarme il medico e indurlo ad approfondire la ragione della constatata leucopenia acuta grave (con 1.900 x mmc di globuli bianchi).
L'emocromo era ripetuto alle ore 5:45 del 6.12.2016 ed evidenziava un ulteriore abbassamento dei globuli bianchi, che già poteva essere indicativo di un quadro di sepsi e giustificare una consulenza infettivologica. Già sulla base del referto della TAC urgente a cui la paziente era stata sottoposta alle ore 2:25 del 6.12.2016, in uno con una corretta lettura dei dati ematochimici, poteva procedersi, ad avviso
8 degli ausiliari, ad una re-laparotomia urgente per sospetta perforazione intestinale, quale intervento che, di contro, aveva luogo solo a distanza di 9 ore rispetto ad un'indagine strumentale peraltro a sua volta eseguita in ritardo, così favorendo la diffusione dei batteri (come rilevata all'esame colturale del 7.12.2016, refertato il giorno successivo). Il ritardo diagnostico della perforazione intestinale e dello shock settico (che, al di là della già evidenziata leucopenia, era ricavabile dalla sintomatologia dolorosa manifestata sin dal primo giorno post-operatorio dalla paziente, che non diminuiva neppure a seguito di comuni analgesici somministrati in più sequenze a poca distanza di tempo, nonché dalla presenza di febbre a
38.5°C) era, poi, determinante per l'esito infausto della vicenda clinica, in quanto la mortalità nei pazienti con shock settico è tanto più bassa quanto più è precoce il trattamento medico;
divenendo, di contro, spesso irreversibile in presenza di un'acidosi e di insufficienza multiorgano;
d) Si evidenziavano, poi, profili di colpa nella gestione delle fasi successive del secondo intervento chirurgico a cui la paziente era sottoposta, posto che la positività a batteri del liquido peritoneale e del pus prelevati non portava i sanitari a richiedere una consulenza infettivologica, necessaria per un corretto inquadramento della patologia infettiva e per una corretta terapia antibiotica. Il non corretto trattamento dello shock settico in atto rendeva quest'ultimo irreversibile fino all'exitus. Peraltro, nel corso del secondo intervento non veniva riscontrata una diffusa peritonite, già presente invece alla luce di quanto emerso in sede di autopsia.
I CTU hanno, quindi, concluso per una piena responsabilità della struttura sanitaria convenuta (chiamata a rispondere dell'operato dei propri ausiliari), alla luce dei macroscopici profili di colpa sopra evidenziati e del loro nesso causale con l'evento morte, secondo il criterio del “più probabile che non”. Trattasi di valutazione che non può che essere recepita in questa sede, in quanto basata su metodo di indagine serio e razionale e su un'attenta disamina della documentazione medica in atti, oltre che immune da qualsiasi censura di ordine logico o tecnico. La stessa convenuta, Controparte_1 peraltro, non solo non inviava osservazioni nell'ambito del sub-procedimento di cui agli artt. 193/195 cpc, ma anche alle udienze successive e negli scritti conclusivi effettuava censure solo generiche delle risultanze della CTU, senza offrire validi argomenti di
9 carattere tecnico da contrapporre alle valutazioni dei consulenti del giudice (la convenuta si trincera, infatti, sulla “speciale difficoltà” delle prestazioni mediche richieste nel caso di specie, quale prospettiva, tuttavia, del tutto non aderente all'andamento dei fatti, in particolare nella fase iniziale della vicenda clinica della paziente, nascendo tutte le problematiche successive dalla diagnosi ed esecuzione di un intervento di routine, quale quello di rimozione di una cisti ovarica).
La domanda dell'attore va, pertanto, certamente accolta in punto di an debeatur.
3. Sulle singole poste risarcitorie.
L'attore nell'atto introduttivo ha chiesto: il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale;
il risarcimento del danno biologico da lui stesso sofferto in conseguenza del decesso della mogli, nonché del danno esistenziale derivatone;
il risarcimento del danno patrimoniale sofferto a causa del decesso della moglie (per spese funerarie sostenute per la perdita del contributo dato dalla moglie alla famiglia); il risarcimento del danno terminale o catastrofale patito da e trasmessosi ai suoi eredi;
il risarcimento, Persona_1
sempre iure hereditatis, del danno da lesione del consenso informato sofferto dalla de cuius.
3.1 Sul danno da perdita del rapporto parentale e sulla sua quantificazione.
Quanto al danno da perdita del rapporto parentale, costituisce ius receptum il principio dell'applicabilità ai fini della dimostrazione del danno in parola delle presunzioni, che, facendo riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà delle relazioni intersoggettive familiari, muovano dall'accertamento del rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari (cfr. Cass. 5769/2024; Cass. 7740/2020); grava invece sul danneggiante la prova contraria imperniata sull'assenza di legame affettivo tra i superstiti e la vittima nonostante il rapporto parentale (cfr. Cass. 29784/2018; Cass.
38077/2021).
Stante, pertanto, il rapporto di coniugio esistente tra l'attore e la defunta Persona_1 documentato dall'attore, non c'è dubbio circa la configurabilità di tale posta di danno, in mancanza di qualsiasi prova contraria offerta dalla convenuta.
Ai fini del risarcimento spettante agli attori ritiene questo giudice di dover prendere atto dei più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità (Cass. 15924/2022; Cass.
10579/2021; Cass. 26300/2021; Cass. 33005/2021), in forza del quale il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a
10 punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.
Può, quindi, farsi applicazione della versione più aggiornata delle tabelle di NO (agg.
2024), rivista proprio in ragione delle censure mosse dalla giurisprudenza di legittimità contro un sistema di liquidazione “forbice”, in precedenza adottato dal predetto ufficio giudiziario e contenente la rivalutazione monetaria rispetto alla versione precedente.
Tenendosi conto, pertanto, dell'età della vittima primaria al momento dell'illecito (61 anni, essendo la paziente nata nel luglio 1955 e deceduta nel dicembre 2016), dell'età della vittima secondaria al momento dell'illecito (68 anni); del rapporto di convivenza tra vittima primaria e vittima secondaria;
della presenza di più di tre familiari superstiti (due figlie e due nipoti conviventi); della presumibile media “intensità della relazione” in mancanza dell'allegazione di circostanze tali da ipotizzare un rapporto tra coniugi conviventi da oltre trenta anni di consistenza diversa da quella ordinaria (e in assenza di prova contraria a quanto presumibile da parte della convenuta), i punti tabellari possono essere così distribuiti:
- 16 punti in relazione all'età della vittima primaria;
16 punti in relazione all'età propria;
16 punti per il rapporto di convivenza;
15 punti per la media intensità della relazione (per un totale di 63 punti)
Considerandosi, pertanto, un valore del punto di euro 3.911,00 (discorrendosi di perdita del coniuge), il pregiudizio può essere quantificato nella misura di euro 246.393,00. Non vi sono elementi per un'ulteriore personalizzazione, in mancanza, come detto, dell'allegazione, da parte dell'attore, anche a fini di prova, di circostanze diverse da quelle ordinariamente caratterizzanti il rapporto tra due coniugi conviventi sposati dal 1985.
3.2 Sul danno biologico sofferto dall'attore iure proprio e sul danno esistenziale.
Non è possibile riconoscere in favore dell'attore un danno biologico di natura psichiatrica, legato alla perdita del coniuge e ai tragici eventi che a tale perdita conducevano. I CTU nominati hanno, infatti, fatto rilevare la mancanza di certificazioni specialistiche, al di là
11 di una relazione di parte datata 16.12.2020, troppo lontana rispetto all'evento luttuoso da rendere attendibile il nesso di causalità tra il certificato disturbo post traumatico da stress e l'evento morte conseguente a colpa della convenuta. Peraltro, deve rilevarsi che il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale integra già di per sé il turbamento psichico soggettivo e transeunte provocato dall'evento letale ai danni del parente, sicché al fine di ottenere il risarcimento di un ulteriore danno psichico – sub specie di danno biologico, in quanto suscettibile di integrare, al di là della sofferenza normalmente legata all'evento luttuoso, una lesione permanente all'integrità psico-fisica – serve un onere probatorio particolarmente rigoroso a carico del danneggiato, non assolto nel caso di specie alla luce delle considerazioni sopra esposte (benché, infatti, la CT di parte menzioni delle certificazioni risalenti al 2017 e al 2018 le stesse non sono state versate in atti, anche al fine di essere sottoposte al vaglio di uno specialista, né vi è riscontro documentale all'allegazione secondo cui l'attore sei mesi dopo il decesso della moglie si rivolgeva ad uno specialista in psichiatria, quali carenze non surrogabili dall'articolata prova per testi, peraltro sul punto solo genericamente formulata).
Quanto all'invocato danno esistenziale è solo il caso di osservare che in virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca. (Cass. 30997/2018).
3.3 Sul danno patrimoniale sofferto dall'attore iure proprio.
Quanto al danno patrimoniale sofferto dall'attore iure proprio, vi è riscontro dell'esborso per spese funerarie nella misura di euro 3.200,00 (doc. 9), non specificamente contestato dalla convenuta. Non può, di contro, trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno per lucro cessante, per come formulata dall'attore. Tale posta risarcitoria è, invero, collegata ad un sistema presuntivo a più incognite, costituite dal futuro rapporto economico tra i coniugi e dal reddito presumibile del defunto, ed in particolare dalla parte di esso che sarebbe stata destinata al coniuge;
la prova del danno è, quindi, raggiunta quando, alla stregua di una valutazione compiuta sulla scorta dei dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza, messi in relazione alle circostanze del caso concreto, risulti che il defunto avrebbe destinato una parte del proprio reddito alle necessità del coniuge o
12 avrebbe apportato al medesimo utilità economiche anche senza che ne avesse bisogno
(Cass. 18490/2006; Cass. 29830/2018). Nella vicenda di specie, appare evidente come il non avesse bisogno del contributo della moglie per far fronte alle esigenze Pt_1
quotidiane proprie (discorrendosi di soggetto svolgente anch'egli la professione di medico) e la stessa allegazione della parte riguarda un danno solo indiretto e mediato
(vale a dire l'aggravio del mantenimento delle figlie maggiorenni, di 25 e 29 anni al momento della morte della madre, oggi ultratrentenni – e dei nipoti conviventi per circostanze contingenti, vale a dire il divorzio tra i genitori e la scelta della madre di tornare nel nucleo familiare originario). Peraltro, sia le prove per testi che l'attore aveva articolato, sia la consulenza di parte prodotta, miravano a dimostrare il contributo offerto dalla ai bisogni della famiglia, quale circostanza, tuttavia, che non permette la Per_1 quantificazione del pregiudizio patrimoniale sofferto dall'attore (della cui prova l'attore era onerato), posto che, facendo parte anche la della famiglia, doveva darsi Per_1
specifica allegazione di quelle voci di spesa che, nonostante la scomparsa del coniuge, non si erano contratte e che l'attore, coniuge superstite, ha dovuto sostenere da solo (quale onere allegatorio non soddisfatto nel caso di specie, facendo, come detto, il Pt_1
riferimento unicamente ad un più gravoso onere di mantenimento delle figlie maggiorenni e dei nipoti, quale aspetto di cui, per le ragioni esposte, non può rispondere il danneggiante) .
La domanda di risarcimento del danno patrimoniale può, pertanto, trovare applicazione solo nei limiti del danno emergente pari a euro 3.200,00.
3.4 Sul danno iure hereditatis.
L'attore, quale erede di ha chiesto riconoscersi, in misura di 1/3, il danno Persona_1
“terminale” o “castastrofale” patito dalla moglie nel lasso di tempo intercorrente tra il comportamento colposo della convenuta e l'evento morte, nonché il danno da lesione del consenso informato.
Sotto il primo profilo, sussiste il diritto dell'attore al risarcimento. Il “danno morale terminale” (o danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste, infatti, nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso (Cass. 7923/2024). Nel caso di specie non
13 vi è dubbio, anche sulla base delle risultanze della CTU e delle prove raccolte nel procedimento e nel processo penale, versate agli atti nel presente giudizio e valutabili quali “prove atipiche” sottoposte al contraddittorio, che la (peraltro particolarmente Per_1 competente in quanto medico anestesista) abbia percepito l'esito infausto della propria vicenda clinica, rimanendo lucida almeno fino al secondo intervento chirurgico, in uno stato di profonda sofferenza fisica (tanto che la paziente addirittura sollecitava l'intervento dei colleghi al fine di essere portata in rianimazione, proprio per la percezione della gravità della situazione).
Applicandosi, quindi, i parametri fatti propri dalle tabelle di NO (he rimettono al giudice la liquidazione personalizzata ed equitativa di tale voce di danno per i primi tre giorni, nel rispetto di un tetto massimo convenzionalmente stabilito in 35.247,00 euro e non ulteriormente personalizzabile e poi, a partire dal quarto giorno, una valutazione giornaliera del danno da compiersi in relazione alle circostanze del caso concreto e del particolare sconvolgimento risultato di volta in volta provato con limite pari al 50% dei valori espressi dall'applicazione della tabella di base) il danno complessivo, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, come sopra riassunte e, quindi, della grande sofferenza fisica della paziente, della sua lucidità nella percezione della propria situazione, ma anche del fatto che solo nei primi giorni ella maturava tale percezione, venendo poi sedata e portata in rianimazione o in sala operatoria in via continuativa fino all'exitus, può essere stimato nella misura totale di euro 30.000,00. Il risarcimento in favore dell'attore sarà pertanto pari a euro 10.000,00 (avendo egli, quale coerede, fatto richiesta di 1/3 del totale).
Quanto al danno da lesione del consenso informato, non vi sono rilievi da muovere all'operato dei sanitari, sulla base delle considerazioni dei CTU, a cui veniva posto specifico quesito. Peraltro, l'omessa o insufficiente informativa va valutata solo con riferimento al primo intervento a cui la paziente veniva sottoposta e la valutazione fa fatta
“ex ante” con riguardo alla diagnosi di ingresso;
da un lato, infatti, appare evidente che se la paziente avesse potuto sapere le conseguenze dell'intervento (legate a colpa dei sanitari) o la non necessarietà di esso (sempre in forza di colpa nella fase della diagnosi) non si sarebbe sottoposta ad esso (sicché inammissibile appare una valutazione ex post), dall'altro gli interventi successivi al primo erano condotti in situazione di urgenza e per
14 salvare la vita alla paziente, con conseguente esonero dalla necessità di acquisizione del consenso informato (Cass. 10423/2019).
4. Sull'esito complessivo del giudizio.
A definizione del processo la va condannata al Controparte_1 pagamento in favore dell'attore delle seguenti somme:
a) Euro 246.393,00 a titolo di danno da perdita del rapporto parentale;
b) Euro 3.200,00 a titolo di danno patrimoniale emergente;
c) Euro 10.000,00 a titolo di danno terminale spettante iure hereditatis.
Sulle somme riconosciute sub a) e c), trattandosi di liquidazione fatta all'attualità, non dovrà computarsi la rivalutazione monetaria e spetteranno gli interessi sulla somma devalutata alla data dell'illecito e annualmente rivalutata fino alla data di deposito della presente sentenza. Dalla data di deposito della presente sentenza fino al soddisfo spetteranno ulteriori interessi legali. Sulla somma riconosciuta sub b), trattandosi di danno non attualizzato, spetteranno tanto la rivalutazione monetaria quanto gli interessi fino alla data di deposito della presente sentenza, oltre interessi successivi fino al soddisfo.
5. Sulle spese e competenze di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in relazione al “decisum” – risultato essere inferiore al “disputatum” – e in applicazione dei medi tabellari, che appaiono congrui rispetto alle caratteristiche del giudizio. Le spese della
CTU medico/legale (come liquidate con contestuale decreto) vengono definitivamente poste a carico della struttura sanitaria soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Giusi Ianni, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. Accerta la responsabilità della convenuta in ordine Controparte_1
al decesso di avvenuto in data 12.12.2016; Persona_1
2. Condanna la convenuta , in persona del l.r.p.t., al Controparte_1 pagamento delle seguenti somme in favore dell'attore: Euro 246.393,00 a titolo di danno da perdita del rapporto parentale oltre interessi per come specificato in motivazione;
euro 3.200,00 a titolo di danno patrimoniale emergente oltre
15 rivalutazione monetaria e interessi per come specificato in motivazione;
euro
10.000,00 a titolo di danno terminale spettante iure hereditatis, oltre interessi come specificato in motivazione;
3. Rigetta le restanti domande dell'attore;
4. Condanna la convenuta , in persona del l.r.p.t., alla Controparte_1 rifusione delle spese e competenze di lite in favore dell'attore, che si liquidano in euro 1.713,00 per spese ed euro 14.103,00 per onorari, oltre rimborso forf. spese generali, IVA e CP come per legge sulle voci imponibili, da distrarsi in favore del difensore costituito dichiaratosi antistatario;
5. Pone le spese della prima CTU come liquidate con decreto contestuale definitivamente a carico dell' ; Controparte_1
6. Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Cosenza, 17.6.2025
Il giudice dott.ssa Giusi Ianni
16
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Giusi Ianni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 571 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023
e vertente
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Roberto Laghi in forza di mandato in calce all'atto introduttivo ed elettivamente domiciliato in Cosenza alla via De Filippis n. 26, presso lo studio dell'avv. Paola
Colaiacovo
- ATTORE -
E
(p.i. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza, Viale della Repubblica
n. 311, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Annibale Larocca, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
- CONVENUTA –
OGGETTO: azione di risarcimento dei danni da responsabilità medica.
CONCLUSIONI
All'udienza del 10.3.2025 le parti chiedevano che la causa fosse decisa sulle seguenti conclusioni:
Per l'attore (conclusioni rassegnate nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 cpc e all'udienza di cui all'art. 189 cpc): “Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione, produzione, richiesta e conclusione rigettata, in
1 accoglimento della presente domanda e di quanto con essa dedotto: 1) accertare e dichiarare la responsabilità dell' , in p.l.r.p.t. Controparte_1
per i danni subiti dalla dott.ssa ed il suo conseguente decesso, in occasione Persona_1
del trattamento chirurgico e terapeutico eseguito presso l'U.O.C. di Ginecologia ed
Ostetricia dell'Ospedale “Annunziata” di Cosenza in data 5.12.2016 e protrattosi fino alla morte di quest'ultima avvenuta in data 12.12.2016; 2) per l'effetto condannare
l' , in p.l.r.p.t. al risarcimento in favore Controparte_1 dell'attore dott. , iure proprio di tutti i danni conseguiti e derivati Parte_1
dalla morte della moglie dott.ssa a seguito del trattamento chirurgico- Persona_1
sanitario ricevuto da costei in data 5.12.2016 e protrattosi fino al decesso di quest'ultima avvenuta in data 12.12.2016 presso l' Controparte_2
, nella misura complessiva di € 2.122.544,26, ovvero in quella
[...]
maggiore o minore di risulta, ovvero secondo equità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi compensativi fino alla data della liquidazione in sentenza, aggiungendo alla somma così ottenuta gli interessi legali dalla data della sentenza sino all'effettivo soddisfo. 3) altresì, condannare l' , in p.l.r.p.t. Controparte_1 al risarcimento in favore dell'attore dott. , quale erede della defunta Parte_1
moglie nei limiti della quota di 1/3 ex art. 581 c.c., di tutti i danni conseguiti Persona_1
e subiti da quest'ultima in occasione del trattamento sanitario avviato in data 5.12.2016
e protrattosi fino alla morte di costei avvenuta in data 12.12.2016 presso l'
[...]
, nella misura Controparte_2
complessiva di € 170.000,00, ovvero in quella maggiore o minore di risulta, ovvero secondo equità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi compensativi fino alla data della liquidazione in sentenza, aggiungendo alla somma così ottenuta gli interessi legali dalla data della sentenza sino all'effettivo soddisfo. Il tutto, con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre rimb. forf., cap ed iva come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario che ha anticipato costi e spese vive e non ha riscosso onorari”;
Per la convenuta (conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione e CP_3 richiamate nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 cpc e all'udienza di cui all'art. 189 cpc): “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, - nel merito, per tutte le ragioni ampiamente esposte, rigettare integralmente la domanda attorea siccome
2 inammissibile ed infondata, in fatto e in diritto, e comunque non provata, con ogni consequenziale statuizione di legge;
- condannare l'attore alla refusione delle spese e competenze di lite”
PREMESSO IN FATTO
Con l'atto introduttivo del giudizio , in proprio e nella qualità di erede del Parte_1 coniuge deceduta, presso l'Ospedale “Annunziata” di Cosenza in data Persona_1
12.12.2016, a seguito di ricovero presso l'Unità Operativa Complessa di Ginecologia e
Ostetricia protrattosi dal 5.12.2016, chiedeva il risarcimento del danno sofferto in conseguenza della morte della moglie, da ascriversi, secondo la prospettazione dell'attore, a responsabilità professionale dei medici che la ebbero in cura presso il nosocomio bruzio, per come riconosciuto anche dai consulenti nominati dall'ufficio di
Procura in sede nell'ambito del procedimento penale riguardante la medesima vicenda
(proc. n. 5781/16 RGNR – Mod. 21).
Si costituiva l' eccependo l'infondatezza nel merito Controparte_1 della domanda attorea, alla luce della correttezza dell'operato dei propri sanitari, nonché
l'eccessività della quantificazione dei danni operata nell'atto introduttivo.
Nel corso del giudizio aveva luogo CTU sui quesiti oggetto dell'ordinanza del
20.11.2023.
All'esito, disattesa ogni diversa istanza, la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc (come ratione temporis vigente rispetto alla data di introduzione del giudizio) per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
RILEVATO IN DIRITTO
1. Sulla qualificazione giuridica della domanda e sugli oneri probatori incombenti sulle parti.
L'attore ha chiesto con l'atto introduttivo, per come esposto in premesso, il risarcimento del danno sofferto, iure proprio e iure hereditatis, in conseguenza del decesso di Per_1
verificatosi, secondo le sue allegazioni, a causa di condotte colpose dei sanitari
[...] dell' che la ebbero in cura tra il 5.12.2016 (data del ricovero presso Controparte_2
l' e il 12.12.2016 (data dell'exitus). Controparte_2
La domanda di risarcimento del danno iure hereditatis (non apparendo dubbia e non essendo comunque contestata la qualifica di erede del Garofalo) va inquadrata, pur non
3 trovando applicazione alla vicenda di specie le norme di carattere sostanziale della l.
24/2017, nel paradigma della responsabilità contrattuale, in ragione del contratto atipico di spedalità intervenuto tra la de cuius e la struttura sanitaria convenuta e del contatto sociale qualificato con i singoli sanitari.
Tale inquadramento giuridico ha degli importanti risvolti sugli oneri probatori gravanti sulle parti.
In applicazione, infatti, della normativa sui rapporti contrattuali e dei principi elaborati in tema di adempimento del credito, il danneggiato è tenuto a dimostrare l'esistenza del rapporto contrattuale e può limitarsi a dedurre l'inadempimento del debitore (Cass., Sez.
Un. 30 ottobre 2001, n. 13533); inadempimento che deve essere astrattamente efficiente alla produzione del danno (Cass., Sez. Un. 11 gennaio 2008, n. 577). Sarà, invece, il debitore della prestazione, nel caso di specie struttura sanitaria e medico, a dover provare, per andare esente da responsabilità che inadempimento non v'è stato o che è dipeso da fatto ad esso non imputabile (Cass. 14 luglio 2004, n. 13066) ovvero che, pur esistendo, non è stato causa del danno (Cass. sez. un. n. 577/08 cit.)
Tali oneri probatori (cfr. Cass. 24791/2008; 22222/2014) restano fermi anche ove l'intervento sia stato di speciale difficoltà, in quanto l'esonero di responsabilità di cui all'art. 2236 cod. civ. non incide sui criteri di riparto dell'onere della prova ma costituisce soltanto parametro della valutazione della diligenza tenuta dal medico o dalla struttura sanitaria nell'adempimento, in forza del combinato disposto con l'art. 1176, comma 2,
c.c.. Costituisce, quindi, onere del medico o della struttura sanitaria, per evitare la condanna in sede risarcitoria, provare che l'insuccesso dell'intervento è dipeso da fattori indipendenti dalla propria volontà, avendo egli osservato, nell'esecuzione della prestazione sanitaria, la diligenza normalmente esigibile da un medico in possesso del medesimo grado di specializzazione. Inoltre, la limitazione della responsabilità del professionista ai soli casi di dolo o colpa grave, prevista dall'art. 2236 c.c. quando la prestazione comporti la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, non trova applicazione se la condotta del medico è stata negligente o imprudente (Cass. 1 marzo
2007, n. 4797; Cass. 19 aprile 2006, n. 9085).
Va, infine, osservato che in punto di causalità, compete al paziente (Cass,. 20812/2018;
Cass. 21008/2018; Cass. 26700/2018; Cass. 27606/2019) provare, anche attraverso presunzioni, il nesso eziologico tra condotta del medico in violazione delle regole di
4 diligenza ed evento dannoso, consistente nella lesione della salute (ovvero nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di una nuova malattia). Il nesso di causalità va accertato attraverso un criterio necessariamente probabilistico - cd. regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non", cioè probabilità logica desumibile dagli elementi di conferma disponibili nel caso concreto e dalla contemporanea esclusione di possibili elementi alternativi (Cass. un. 11 gennaio 2008, n.
584 582, 581 e 576) - e sussiste qualora si ritenga che l'opera del professionista abbia causato o concorso a causare il danno verificatosi oppure, in caso di condotta omissiva, se quell'opera, ove correttamente e prontamente svolta, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatosi (Cass. 12906/2020; Cass.
21008/2018). Ove, pertanto, l'esistenza del nesso causale rimanga, all'esito del giudizio, assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata (Cass. 29315/2017).
Discorso differente va fatto rispetto alla domanda di risarcimento del danno formulata dal in proprio, in relazione alla quale dovrà farsi applicazione delle regole della Pt_1
responsabilità extra-contrattuale, in quanto il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico non produce, di regola, effetti protettivi in favore dei terzi, perché, fatta eccezione per il circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, trova applicazione il principio generale di cui all'art. 1372, comma 2, c.c., con la conseguenza che l'autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, rileva nei loro confronti come illecito aquiliano (Cass. 11320/2022; Cass. 14615/2020).
E' solo il caso di osservare che all' non sono opponibili Controparte_1
gli esiti del processo penale che parallelamente si svolgeva in relazione al decesso di
– di cui l'attore dava atto con gli scritti conclusivi per quanto riguarda il Persona_1
primo grado - non avendo la struttura sanitaria partecipato al processo medesimo quale responsabile civile.
2. Sul merito della domanda introduttiva.
Tanto premesso, pacifico è che in data 5.12.2016 venisse ricoverata presso Persona_1
Co la U.O.C. Ginecologia ed Ostetricia dell'Ospedale di Cosenza al fine di essere sottoposta ad un intervento di asportazione video-laparoscopica di una cisti ovarica
(sinistra). L'intervento aveva luogo alle ore 11.50 dello stesso 5.12.2016. In data
6.12.2016 (prima giornata post-operatoria), la paziente, come da cartella clinica,
5 manifestava sintomatologia dolorosa addominale con febbre alta. Veniva, quindi, effettuata una TC addome urgente che evidenziava “disomogenea area ipodensa con densità idrica come da pseudoraccolta che in parte si continua nello spessore dei muscoli;
in tale sede è inoltre presente aria libera che si estende in senso craniale in parte dissociando le strutture muscolari fino alla parete toracica a sede postero- laterale……”. La era, quindi, nuovamente condotta in sala operatoria alle ore 10.30 Per_1 del 7.12.2016 con diagnosi di “addome acuto”. L'intervento chirurgico laparatomico evidenziava, all'apertura dell'addome, numerose aderenze tra colon trasverso e parete addominale, tenue e parete addominale. Evidenziava, altresì, la presenza di perforazione della parete del sigma di circa 1 cm. Veniva, quindi, praticata la resezione colica del tratto precolostomico e la resezione di un tratto di tenue e di un tratto di ileo distale, con confezionamento di colostomia sinistra e doppia ileostomia a destra. La paziente era, a conclusione di questo secondo intervento, trasportata in rianimazione per una condizione di grave instabilità circolatoria e acidosi, intubata e ventilata manualmente con ipotensione arteriosa con circolo sostenuto da Noradrenalina (0,1 mg/kg). Alle ore 19.30 del 7.12.2016, la paziente presentava un episodio ipotensivo in un quadro di instabilità emodinamica e veniva sottoposta a ultrafiltrazione urgente. Compariva oliguria e poi anuria e dai drenaggi addominali fuoriusciva materiale sieroematico. Si decideva, pertanto, l'esecuzione di una nuova revisione chirurgica, così descritta, per quanto qui rileva, in cartella clinica: “Riapertura della precedente incisione laparotomica. In cavità addominale è presente del liquido sieroso torbido. L' esplorazione dimostra una necrosi ischemica dell'ultimo tratto di colon precolostomico nonché di due lunghi tratti (pluri- segmentaria) nel tenue. Si pratica quindi una resezione colica (circa 15 cm) che interessa gli ultimi 15 – 20 cm del viscere, fino alla colostomia compresa, previa mobilizzazione del trasverso, nonché una resezione plurisegmentaria del tenue che comprende un lungo tratto di ileo distale, fino a pochi cm dalla valvola ileocecale, e un altro lungo …. Si confeziona quindi una colostomia a sx, ed un'ileostomia doppia a dx che comprende sia
l'ansa di tenue afferente (quella superiore) sia l'ansa intermedia chiusa risparmiata
(quelle inferiori) … Lavaggi abbondanti, ripetuti, anche con soluzione medicata.
Controllo dell'emostasi. Si lascia in sede un solo drenaggio, posizionato nel
Douglas….”. La paziente rientrava dalla sala operatoria e veniva sottoposta a monitoraggio multiparametrico. In data 9.12.2016 veniva, tuttavia, nuovamente
6 sottoposta ad intervento chirurgico così descritto in cartella clinica: “Rimozione della precedente medicazione. L'esplorazione in cavità addominale dimostra discreta sofferenza di un'ansa ileale mentre appaiono buone le condizioni del resto del tenue, del colon e della stomia. Si preleva per es. microbiologico e colturale un campione di liquido sieroso presente in addome. Si posiziona un secondo drenaggio tubulare 20 a sx, nel
Douglas si applica quindi una protesi biologica senza sutura sui margini della ferita chirurgica, ancorandola alla fascia ed al peritoneo. Al di sopra della protesi si posizionano garze laparotomiche ……”. La paziente veniva portata, pertanto, nuovamente in Rianimazione e sottoposta, ancora, ad intervento chirurgico in data
10.12.2016, così descritto: “Riapertura della laparatomia con rimozione della protesi biologica. Si constata soddisfacente vitalità delle anse intestinali, prelievo per esami colturali dell'escreato siero-emorragico, toilette. Applicazione di dispositivo di lavaggio.....”. Le condizioni erano a quel punto estremamente critiche e malgrado i trattamenti “salvavita” tentati dai sanitari alle ore 1:00 del 12.12.2016 la paziente decedeva.
Tanto premesso sulle vicende cliniche che interessavano in occasione del Persona_1 ricovero presso l'Ospedale di Cosenza, deve osservarsi che ai fini dell'individuazione di eventuali responsabilità dei sanitari ebbero in cura la paziente, ha avuto luogo in corso di causa CTU medico/legale, affidata a medico/legale e a specialista in ginecologia, in conformità al testo normativo della l. 24/2017 (immediatamente applicabile per quanto riguarda le disposizioni di carattere procedurale, a differenza di quanto detto per le disposizioni di carattere sostanziale). I CTU, in particolare, nell'esaminare gli atti prodotti dalle parti, individuavano diversi profili di colpa dei sanitari così riassumibili:
a) Anzitutto, per quanto riguarda la fase pre-operatoria veniva evidenziata mancanza di una corretta fase diagnostica della neoformazione cistica (posto che le cisti ovariche semplici, piuttosto comuni tra le donne in post-menopausa, nella maggior parte dei casi si stabilizzano o si risolvono spontaneamente entro il successivo esame annuale di controllo, non necessitando di intervento chirurgico, specie in assenza di alterazione dei marcatori tumorali). Veniva, altresì, censurata la scelta di porre in essere l'intervento in laparoscopia, in presenza di paziente che in passato, per come evincibile dall'anamnesi, era stata sottoposta già a vari interventi sulla pelvi, quali due tagli cesarei, un intervento di Isterectomia con
7 annessiectomia dx e un intervento di colecistectomia (le linee guida citate dai
CTU, infatti, sconsigliano tale tecnica chirurgica in presenza di aderenze addominali e pelviche – nel caso di specie ampiamente prevedibili in ragione degli interventi pregressi subiti dalla paziente – in quanto maggiormente a rischio complicanza, difficilmente fronteggiabile con la tecnica laparoscopica);
b) Con riferimento al primo intervento del 5.12.2016 veniva evidenziato l'atteggiamento imprudente degli operatori, che in tale occasione cagionavano un danno alla parete del sigma, per come accertato nel successivo intervento d'urgenza del 7.12.2016 (che, appunto, evidenziava perforazione della parete del sigma di 1 cm circa, da riferirsi necessariamente al precedente intervento e verosimilmente dovuto ad un uso non corretto dell'ansa diatermica, usata per eliminare le aderenze che interessavano la pelvi, come emerse nel corso dell'intervento medesimo) e non essendo possibili criteri causali alternativi, dato il breve arco temporale rispetto al precedente intervento ed essendo la paziente sempre ricoverata presso l'ospedale di Cosenza;
c) Si evidenziavano, ancora, profili di colpa nell'assistenza post-operatoria alla paziente, in quanto risulta dalla cartella infermieristica che la paziente, una volta rientrata in reparto dall'intervento, era sottoposta ad emocromo urgente visionato dal medico di turno (che, evidentemente, non constatava nulla di rilevante, tanto da annullare l'emocromo in programma per la mattina successiva). Non risulta che la paziente fosse visitata dal medesimo medico di turno nel corso del pomeriggio. Solo alle ore 1:00 del 6.12.2016 il medico del turno notturno faceva posizionare una sonda rettale (senza motivazione clinica indicata in cartella) e prescrivere un emocromo urgente, che evidenziava un valore dei leucociti del tutto incongruente con il dato pomeridiano, quale dato che, ad avviso degli ausiliari, avrebbe dovuto porre in allarme il medico e indurlo ad approfondire la ragione della constatata leucopenia acuta grave (con 1.900 x mmc di globuli bianchi).
L'emocromo era ripetuto alle ore 5:45 del 6.12.2016 ed evidenziava un ulteriore abbassamento dei globuli bianchi, che già poteva essere indicativo di un quadro di sepsi e giustificare una consulenza infettivologica. Già sulla base del referto della TAC urgente a cui la paziente era stata sottoposta alle ore 2:25 del 6.12.2016, in uno con una corretta lettura dei dati ematochimici, poteva procedersi, ad avviso
8 degli ausiliari, ad una re-laparotomia urgente per sospetta perforazione intestinale, quale intervento che, di contro, aveva luogo solo a distanza di 9 ore rispetto ad un'indagine strumentale peraltro a sua volta eseguita in ritardo, così favorendo la diffusione dei batteri (come rilevata all'esame colturale del 7.12.2016, refertato il giorno successivo). Il ritardo diagnostico della perforazione intestinale e dello shock settico (che, al di là della già evidenziata leucopenia, era ricavabile dalla sintomatologia dolorosa manifestata sin dal primo giorno post-operatorio dalla paziente, che non diminuiva neppure a seguito di comuni analgesici somministrati in più sequenze a poca distanza di tempo, nonché dalla presenza di febbre a
38.5°C) era, poi, determinante per l'esito infausto della vicenda clinica, in quanto la mortalità nei pazienti con shock settico è tanto più bassa quanto più è precoce il trattamento medico;
divenendo, di contro, spesso irreversibile in presenza di un'acidosi e di insufficienza multiorgano;
d) Si evidenziavano, poi, profili di colpa nella gestione delle fasi successive del secondo intervento chirurgico a cui la paziente era sottoposta, posto che la positività a batteri del liquido peritoneale e del pus prelevati non portava i sanitari a richiedere una consulenza infettivologica, necessaria per un corretto inquadramento della patologia infettiva e per una corretta terapia antibiotica. Il non corretto trattamento dello shock settico in atto rendeva quest'ultimo irreversibile fino all'exitus. Peraltro, nel corso del secondo intervento non veniva riscontrata una diffusa peritonite, già presente invece alla luce di quanto emerso in sede di autopsia.
I CTU hanno, quindi, concluso per una piena responsabilità della struttura sanitaria convenuta (chiamata a rispondere dell'operato dei propri ausiliari), alla luce dei macroscopici profili di colpa sopra evidenziati e del loro nesso causale con l'evento morte, secondo il criterio del “più probabile che non”. Trattasi di valutazione che non può che essere recepita in questa sede, in quanto basata su metodo di indagine serio e razionale e su un'attenta disamina della documentazione medica in atti, oltre che immune da qualsiasi censura di ordine logico o tecnico. La stessa convenuta, Controparte_1 peraltro, non solo non inviava osservazioni nell'ambito del sub-procedimento di cui agli artt. 193/195 cpc, ma anche alle udienze successive e negli scritti conclusivi effettuava censure solo generiche delle risultanze della CTU, senza offrire validi argomenti di
9 carattere tecnico da contrapporre alle valutazioni dei consulenti del giudice (la convenuta si trincera, infatti, sulla “speciale difficoltà” delle prestazioni mediche richieste nel caso di specie, quale prospettiva, tuttavia, del tutto non aderente all'andamento dei fatti, in particolare nella fase iniziale della vicenda clinica della paziente, nascendo tutte le problematiche successive dalla diagnosi ed esecuzione di un intervento di routine, quale quello di rimozione di una cisti ovarica).
La domanda dell'attore va, pertanto, certamente accolta in punto di an debeatur.
3. Sulle singole poste risarcitorie.
L'attore nell'atto introduttivo ha chiesto: il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale;
il risarcimento del danno biologico da lui stesso sofferto in conseguenza del decesso della mogli, nonché del danno esistenziale derivatone;
il risarcimento del danno patrimoniale sofferto a causa del decesso della moglie (per spese funerarie sostenute per la perdita del contributo dato dalla moglie alla famiglia); il risarcimento del danno terminale o catastrofale patito da e trasmessosi ai suoi eredi;
il risarcimento, Persona_1
sempre iure hereditatis, del danno da lesione del consenso informato sofferto dalla de cuius.
3.1 Sul danno da perdita del rapporto parentale e sulla sua quantificazione.
Quanto al danno da perdita del rapporto parentale, costituisce ius receptum il principio dell'applicabilità ai fini della dimostrazione del danno in parola delle presunzioni, che, facendo riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà delle relazioni intersoggettive familiari, muovano dall'accertamento del rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari (cfr. Cass. 5769/2024; Cass. 7740/2020); grava invece sul danneggiante la prova contraria imperniata sull'assenza di legame affettivo tra i superstiti e la vittima nonostante il rapporto parentale (cfr. Cass. 29784/2018; Cass.
38077/2021).
Stante, pertanto, il rapporto di coniugio esistente tra l'attore e la defunta Persona_1 documentato dall'attore, non c'è dubbio circa la configurabilità di tale posta di danno, in mancanza di qualsiasi prova contraria offerta dalla convenuta.
Ai fini del risarcimento spettante agli attori ritiene questo giudice di dover prendere atto dei più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità (Cass. 15924/2022; Cass.
10579/2021; Cass. 26300/2021; Cass. 33005/2021), in forza del quale il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a
10 punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.
Può, quindi, farsi applicazione della versione più aggiornata delle tabelle di NO (agg.
2024), rivista proprio in ragione delle censure mosse dalla giurisprudenza di legittimità contro un sistema di liquidazione “forbice”, in precedenza adottato dal predetto ufficio giudiziario e contenente la rivalutazione monetaria rispetto alla versione precedente.
Tenendosi conto, pertanto, dell'età della vittima primaria al momento dell'illecito (61 anni, essendo la paziente nata nel luglio 1955 e deceduta nel dicembre 2016), dell'età della vittima secondaria al momento dell'illecito (68 anni); del rapporto di convivenza tra vittima primaria e vittima secondaria;
della presenza di più di tre familiari superstiti (due figlie e due nipoti conviventi); della presumibile media “intensità della relazione” in mancanza dell'allegazione di circostanze tali da ipotizzare un rapporto tra coniugi conviventi da oltre trenta anni di consistenza diversa da quella ordinaria (e in assenza di prova contraria a quanto presumibile da parte della convenuta), i punti tabellari possono essere così distribuiti:
- 16 punti in relazione all'età della vittima primaria;
16 punti in relazione all'età propria;
16 punti per il rapporto di convivenza;
15 punti per la media intensità della relazione (per un totale di 63 punti)
Considerandosi, pertanto, un valore del punto di euro 3.911,00 (discorrendosi di perdita del coniuge), il pregiudizio può essere quantificato nella misura di euro 246.393,00. Non vi sono elementi per un'ulteriore personalizzazione, in mancanza, come detto, dell'allegazione, da parte dell'attore, anche a fini di prova, di circostanze diverse da quelle ordinariamente caratterizzanti il rapporto tra due coniugi conviventi sposati dal 1985.
3.2 Sul danno biologico sofferto dall'attore iure proprio e sul danno esistenziale.
Non è possibile riconoscere in favore dell'attore un danno biologico di natura psichiatrica, legato alla perdita del coniuge e ai tragici eventi che a tale perdita conducevano. I CTU nominati hanno, infatti, fatto rilevare la mancanza di certificazioni specialistiche, al di là
11 di una relazione di parte datata 16.12.2020, troppo lontana rispetto all'evento luttuoso da rendere attendibile il nesso di causalità tra il certificato disturbo post traumatico da stress e l'evento morte conseguente a colpa della convenuta. Peraltro, deve rilevarsi che il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale integra già di per sé il turbamento psichico soggettivo e transeunte provocato dall'evento letale ai danni del parente, sicché al fine di ottenere il risarcimento di un ulteriore danno psichico – sub specie di danno biologico, in quanto suscettibile di integrare, al di là della sofferenza normalmente legata all'evento luttuoso, una lesione permanente all'integrità psico-fisica – serve un onere probatorio particolarmente rigoroso a carico del danneggiato, non assolto nel caso di specie alla luce delle considerazioni sopra esposte (benché, infatti, la CT di parte menzioni delle certificazioni risalenti al 2017 e al 2018 le stesse non sono state versate in atti, anche al fine di essere sottoposte al vaglio di uno specialista, né vi è riscontro documentale all'allegazione secondo cui l'attore sei mesi dopo il decesso della moglie si rivolgeva ad uno specialista in psichiatria, quali carenze non surrogabili dall'articolata prova per testi, peraltro sul punto solo genericamente formulata).
Quanto all'invocato danno esistenziale è solo il caso di osservare che in virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca. (Cass. 30997/2018).
3.3 Sul danno patrimoniale sofferto dall'attore iure proprio.
Quanto al danno patrimoniale sofferto dall'attore iure proprio, vi è riscontro dell'esborso per spese funerarie nella misura di euro 3.200,00 (doc. 9), non specificamente contestato dalla convenuta. Non può, di contro, trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno per lucro cessante, per come formulata dall'attore. Tale posta risarcitoria è, invero, collegata ad un sistema presuntivo a più incognite, costituite dal futuro rapporto economico tra i coniugi e dal reddito presumibile del defunto, ed in particolare dalla parte di esso che sarebbe stata destinata al coniuge;
la prova del danno è, quindi, raggiunta quando, alla stregua di una valutazione compiuta sulla scorta dei dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza, messi in relazione alle circostanze del caso concreto, risulti che il defunto avrebbe destinato una parte del proprio reddito alle necessità del coniuge o
12 avrebbe apportato al medesimo utilità economiche anche senza che ne avesse bisogno
(Cass. 18490/2006; Cass. 29830/2018). Nella vicenda di specie, appare evidente come il non avesse bisogno del contributo della moglie per far fronte alle esigenze Pt_1
quotidiane proprie (discorrendosi di soggetto svolgente anch'egli la professione di medico) e la stessa allegazione della parte riguarda un danno solo indiretto e mediato
(vale a dire l'aggravio del mantenimento delle figlie maggiorenni, di 25 e 29 anni al momento della morte della madre, oggi ultratrentenni – e dei nipoti conviventi per circostanze contingenti, vale a dire il divorzio tra i genitori e la scelta della madre di tornare nel nucleo familiare originario). Peraltro, sia le prove per testi che l'attore aveva articolato, sia la consulenza di parte prodotta, miravano a dimostrare il contributo offerto dalla ai bisogni della famiglia, quale circostanza, tuttavia, che non permette la Per_1 quantificazione del pregiudizio patrimoniale sofferto dall'attore (della cui prova l'attore era onerato), posto che, facendo parte anche la della famiglia, doveva darsi Per_1
specifica allegazione di quelle voci di spesa che, nonostante la scomparsa del coniuge, non si erano contratte e che l'attore, coniuge superstite, ha dovuto sostenere da solo (quale onere allegatorio non soddisfatto nel caso di specie, facendo, come detto, il Pt_1
riferimento unicamente ad un più gravoso onere di mantenimento delle figlie maggiorenni e dei nipoti, quale aspetto di cui, per le ragioni esposte, non può rispondere il danneggiante) .
La domanda di risarcimento del danno patrimoniale può, pertanto, trovare applicazione solo nei limiti del danno emergente pari a euro 3.200,00.
3.4 Sul danno iure hereditatis.
L'attore, quale erede di ha chiesto riconoscersi, in misura di 1/3, il danno Persona_1
“terminale” o “castastrofale” patito dalla moglie nel lasso di tempo intercorrente tra il comportamento colposo della convenuta e l'evento morte, nonché il danno da lesione del consenso informato.
Sotto il primo profilo, sussiste il diritto dell'attore al risarcimento. Il “danno morale terminale” (o danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste, infatti, nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso (Cass. 7923/2024). Nel caso di specie non
13 vi è dubbio, anche sulla base delle risultanze della CTU e delle prove raccolte nel procedimento e nel processo penale, versate agli atti nel presente giudizio e valutabili quali “prove atipiche” sottoposte al contraddittorio, che la (peraltro particolarmente Per_1 competente in quanto medico anestesista) abbia percepito l'esito infausto della propria vicenda clinica, rimanendo lucida almeno fino al secondo intervento chirurgico, in uno stato di profonda sofferenza fisica (tanto che la paziente addirittura sollecitava l'intervento dei colleghi al fine di essere portata in rianimazione, proprio per la percezione della gravità della situazione).
Applicandosi, quindi, i parametri fatti propri dalle tabelle di NO (he rimettono al giudice la liquidazione personalizzata ed equitativa di tale voce di danno per i primi tre giorni, nel rispetto di un tetto massimo convenzionalmente stabilito in 35.247,00 euro e non ulteriormente personalizzabile e poi, a partire dal quarto giorno, una valutazione giornaliera del danno da compiersi in relazione alle circostanze del caso concreto e del particolare sconvolgimento risultato di volta in volta provato con limite pari al 50% dei valori espressi dall'applicazione della tabella di base) il danno complessivo, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, come sopra riassunte e, quindi, della grande sofferenza fisica della paziente, della sua lucidità nella percezione della propria situazione, ma anche del fatto che solo nei primi giorni ella maturava tale percezione, venendo poi sedata e portata in rianimazione o in sala operatoria in via continuativa fino all'exitus, può essere stimato nella misura totale di euro 30.000,00. Il risarcimento in favore dell'attore sarà pertanto pari a euro 10.000,00 (avendo egli, quale coerede, fatto richiesta di 1/3 del totale).
Quanto al danno da lesione del consenso informato, non vi sono rilievi da muovere all'operato dei sanitari, sulla base delle considerazioni dei CTU, a cui veniva posto specifico quesito. Peraltro, l'omessa o insufficiente informativa va valutata solo con riferimento al primo intervento a cui la paziente veniva sottoposta e la valutazione fa fatta
“ex ante” con riguardo alla diagnosi di ingresso;
da un lato, infatti, appare evidente che se la paziente avesse potuto sapere le conseguenze dell'intervento (legate a colpa dei sanitari) o la non necessarietà di esso (sempre in forza di colpa nella fase della diagnosi) non si sarebbe sottoposta ad esso (sicché inammissibile appare una valutazione ex post), dall'altro gli interventi successivi al primo erano condotti in situazione di urgenza e per
14 salvare la vita alla paziente, con conseguente esonero dalla necessità di acquisizione del consenso informato (Cass. 10423/2019).
4. Sull'esito complessivo del giudizio.
A definizione del processo la va condannata al Controparte_1 pagamento in favore dell'attore delle seguenti somme:
a) Euro 246.393,00 a titolo di danno da perdita del rapporto parentale;
b) Euro 3.200,00 a titolo di danno patrimoniale emergente;
c) Euro 10.000,00 a titolo di danno terminale spettante iure hereditatis.
Sulle somme riconosciute sub a) e c), trattandosi di liquidazione fatta all'attualità, non dovrà computarsi la rivalutazione monetaria e spetteranno gli interessi sulla somma devalutata alla data dell'illecito e annualmente rivalutata fino alla data di deposito della presente sentenza. Dalla data di deposito della presente sentenza fino al soddisfo spetteranno ulteriori interessi legali. Sulla somma riconosciuta sub b), trattandosi di danno non attualizzato, spetteranno tanto la rivalutazione monetaria quanto gli interessi fino alla data di deposito della presente sentenza, oltre interessi successivi fino al soddisfo.
5. Sulle spese e competenze di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in relazione al “decisum” – risultato essere inferiore al “disputatum” – e in applicazione dei medi tabellari, che appaiono congrui rispetto alle caratteristiche del giudizio. Le spese della
CTU medico/legale (come liquidate con contestuale decreto) vengono definitivamente poste a carico della struttura sanitaria soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Giusi Ianni, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. Accerta la responsabilità della convenuta in ordine Controparte_1
al decesso di avvenuto in data 12.12.2016; Persona_1
2. Condanna la convenuta , in persona del l.r.p.t., al Controparte_1 pagamento delle seguenti somme in favore dell'attore: Euro 246.393,00 a titolo di danno da perdita del rapporto parentale oltre interessi per come specificato in motivazione;
euro 3.200,00 a titolo di danno patrimoniale emergente oltre
15 rivalutazione monetaria e interessi per come specificato in motivazione;
euro
10.000,00 a titolo di danno terminale spettante iure hereditatis, oltre interessi come specificato in motivazione;
3. Rigetta le restanti domande dell'attore;
4. Condanna la convenuta , in persona del l.r.p.t., alla Controparte_1 rifusione delle spese e competenze di lite in favore dell'attore, che si liquidano in euro 1.713,00 per spese ed euro 14.103,00 per onorari, oltre rimborso forf. spese generali, IVA e CP come per legge sulle voci imponibili, da distrarsi in favore del difensore costituito dichiaratosi antistatario;
5. Pone le spese della prima CTU come liquidate con decreto contestuale definitivamente a carico dell' ; Controparte_1
6. Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Cosenza, 17.6.2025
Il giudice dott.ssa Giusi Ianni
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