TRIB
Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/06/2025, n. 1635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1635 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.6688/2022 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria
I. Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 16/5/2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c.
e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito- promossa da:
- nato a [...] il [...], residente a [...]RT
(LE), rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'Avvocato Giovanni Alcini
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dagli Avvocati Maria Teresa Petrucci e Mariateressa Nasso
Resistente
Oggetto: iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli e diritto alla indennità di disoccupazione agricola
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 21/6/2022 il ricorrente di cui in epigrafe -premesso di essere bracciante agricolo- espone che con provvedimento dell'11/1/2022, da lui ricevuto il 24/2/2022, l' ha disconosciuto il rapporto di lavoro in agricoltura CP_1 negli anni dal 2016 al 2021 e lamenta di aver proposto alla Commissione CISOA in data 9/3/2022 ricorso amministrativo, tuttavia respinto da con CP_1 provvedimento del 2/5/2022 (vedasi Allegato n.3 del ricorso) e di aver, altresì, proposto in data 28/4/2022 ricorso amministrativo contro il provvedimento di diniego della indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2020, respinto da il 24/5/2022 (allegato n.4 del ricorso) . CP_1
Ritenuta la illegittimità dei provvedimenti dell' , avendo egli lavorato come CP_1 bracciante agricolo alle dipendenze della azienda agricola SO di RU SO, corrente in Copertino, dal 2016 al 2021 per 160 giornate in ciascun anno negli anni dal 2016 al 2018, per 153 giornate nel 2019, per 157 giornate nel 2020 e per
139 giornate nel 2021 (dal 14/4/2016 al 31/12/2016; dal 5/1/2017 al
31/12/2017; dall'1/2/2018 al 31/12/2018; dal 14/5/2019 al 31/12/2019; dal
10/1/2020 al 31/12/2020; dal 16/2/2021 al 30/09/2021 e dal 25/10/2021 al
31/12/2021), nelle serre site in Via SO Esterna e sui terreni siti sulla provinciale Lecce – Leverano estesi per circa dieci ettari, tre dei quali adibiti a vigneto, in località Olmo Corso, terreno questo chiamato “Cippone” o “al pozzo”, e in località Sant'Angelo sulla strada di fronte al Cimitero, occupandosi di coltivazione e raccolta ortaggi quali “poponelle” e UC, RO, melanzane, angurie, fagiolini, piantagione e raccolta in serra di “poponelle” e “UC”, raccolta olive, pulizia e aratura dei campi, nonché di potatura del vigneto con appositi forbicioni, in squadre da 15 o 20 lavoratori, sotto le direttive di SO RU
o del padre di questa, da Lunedì a e a volte di CP_2 Per_1 Per_2 per sei ore e mezzo al giorno, con retribuzione di circa € 50,00 al giorno, corrisposta in contanti sul posto di lavoro da SO RU o dal padre CP_2
chiede accertarsi il proprio diritto ad essere iscritto negli elenchi anagrafici
[...] dei lavoratori agricoli per i periodi dedotti e il proprio diritto a ricevere la indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2020, con condanna dell' ai conseguenti CP_1 adempimenti e al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si è costituito in giudizio l' con memoria nella quale, preliminarmente, CP_1 eccepisce la decadenza dall'azione giudiziale volta alla iscrizione negli elenchi agricoli e, nel merito, contesta in fatto e diritto gli avversi assunti, richiamando a tal fine le risultanze del verbale ispettivo del 27/7/2021.
Con ricorso depositato il 6/12/2021, iscritto al n.12717/2021 R.G. e riunito al presente procedimento in data 24/11/2023 ha proposto opposizione al CP_1
Decreto Ingiuntivo n.1108/21 emesso dal Giudice del Lavoro di Lecce il
19/10/2021 con il quale è stato intimato il pagamento di € 2.964,79 in favore di a titolo di Indennità di Disoccupazione agricola per l'anno 2020. RT
A sostegno della opposizione si richiama al Verbale ispettivo del 27/7/2021 CP_3
a seguito del quale è stato cancellato il rapporto lavorativo dell'istante.
Tali essendo gli avversi assunti, il ricorso è fondato soltanto in parte e va accolto nei limiti di cui in motivazione.
In primo luogo, va respinta la eccezione di decadenza sollevata da . CP_1
Si deve infatti rilevare, come già affermato in altre sentenze di questa Sezione (cfr. sentenza n,.822/2016), che in tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, l'art. 22 del D.L. n.7/70, convertito in legge n.83/70, prevede che “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da
2 cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, l'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica, o presa di conoscenza, del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione nei predetti elenchi, ovvero di cancellazione dagli stessi, determina, in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, la decadenza sostanziale del privato, che non solo è sottratta alla sanatoria prevista dall'art. 8 della legge 11 agosto 1973, n. 533, ma, riguardando una materia sottratta alla disponibilità delle parti, è anche rilevabile di ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell'art. 2969 cod. civ., salvo il limite del giudicato interno. (cfr. ex plurimis, da ultimo,
Cass. Civ. Sez. Lavoro, 12/5/2015, n. 9622).
Invero, l'art. 11 del D.L. n. 375/93 ha abrogato l' art. 17 della legge n.83/70, statuendo che “Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello SCAU (n.d.r. con decorrenza 1° luglio 1995 il Servizio per
i contributi agricoli unificati è stato soppresso e le funzioni ed il personale sono stati trasferiti all' ) possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione CP_1 centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”.
La norma ha di fatto sostituito la ipotesi del silenzio assenso, prevista dall' art. 17 citato, con quella del silenzio rigetto, ed ha introdotto dei “termini teorici” (240 giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, e cioè 30 giorni per la proposizione del ricorso alla Commissione Provinciale + 90 giorni per la decisione, ed ulteriori 30 giorni per la proposizione del ricorso alla Commissione Centrale + 90 giorni per la decisione) per l'esperimento dell'intero iter amministrativo.
Quanto alla decorrenza del termine di decorrenza, in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dall'art. 11, il termine di centoventi giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, definizione che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini
3 nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto "ex lege" dall'interessato, al verificarsi della descritta evenienza (cfr. ex plurimis Cass. civ. Sez. lavoro,
16/1/2007, n. 813).
E' da aggiungere che la definizione del procedimento contenzioso nei sensi ora precisati segna la soglia oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo, pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria, non può essere recuperata per lo spostamento in avanti del dies a quo del ripetuto termine di decadenza;
così come irrilevante, agli stessi fini, resta un'eventuale decisione tardiva sul ricorso. Diversamente, verrebbero a dilatarsi senza limiti i tempi di accertamento dello "status" di lavoratore agricolo e, per ciò solo, verrebbero negati ogni spazio e utilità alla previsione del D.L. n. 7 del 1970 cit., art. 22, con il rischio di vanificazione del sistema, dovendo escludersi la decadenza, in contrasto con la ratio della norma più sopra evidenziata (Corte cost. sent. n. 192 del 2005,cit.), quante volte l'azione giudiziaria risulti tempestiva rispetto alla comunicazione della decisione sul ricorso o alla scadenza del termine per pronunciarla (per l'affermazione dei suesposti principi di diritto cfr. anche ex plurimis Cass. Sez. Lav.
n. 4819/2007; n. 8650/2008 ecc.).
Applicando i suesposti principi di diritto al caso in esame, si deve rilevare che il provvedimento di disconoscimento è stato notificato al ricorrente in data
24/2/2022 (vedasi pagina 1 dell'atto introduttivo) e che dagli allegati al ricorso emerge che il ricorso alla CISOA risulta presentato in data 9/3/2022 e che è stato respinto in data 2/5/2022 (vedasi Allegato n.3 del ricorso).
Pertanto, poiché il presente ricorso è stato depositato in data 21/6/2022, entro
120 giorni dalla scadenza del 30° giorno per il deposito del ricorso amministrativo alla Commissione Centrale e quindi entro 120 giorni dalla definitività del provvedimento di rigetto, si deve ritenere che la domanda sia tempestiva.
Tanto premesso, si rileva in primo luogo che il sistema previdenziale per i lavoratori agricoli è gestito dall' (subentrato allo SCAU dal 01.07.1995), il CP_1 quale - sulla base delle dichiarazioni trimestrali dei datori di lavoro - provvede a compilare gli elenchi in questione. Una volta avvenuta, l'iscrizione può essere oggetto di controlli (artt. 8, 16 e 19 del d.lgs. 11 agosto 1993, n. 375) e di cancellazione. Infatti l'Istituto, ove sulla base di accertamenti ispettivi accerti l'inesistenza del rapporto, emette un atto di disconoscimento della prestazione di lavoro ed adotta il conseguente atto di cancellazione (art. 9 del d.lgs. cit.).
Ai fini della prova circa la sussistenza del rapporto, considerato che l'iscrizione avviene senza alcun controllo preventivo in ordine alla effettiva ricorrenza delle condizioni legittimanti (svolgendo una funzione di agevolazione probatoria destinata
4 a venir meno qualora l' , a seguito di controllo, disconosca l'esistenza del CP_1 rapporto di lavoro), una volta che l' abbia disconosciuto la sussistenza del CP_1 rapporto, disponendo la cancellazione del lavoratore dagli elenchi, è onere dell'interessato provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto (cfr., da ultimo, Cass. Sez. L., n.12001/2018: “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli assolve una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza di un rapporto di CP_1 lavoro esercitando una propria facoltà, che trova fondamento nell'art. 9 del d.lgs. n.
375 del 1993, con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare
l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio”).
Nel caso di specie, l' ha disconosciuto il rapporto di lavoro dedotto in giudizio CP_1 sulla scorta dell'accertamento ispettivo conclusosi in data 27/7/2021, allegato alla memoria difensiva e in essa riportato, verbale nel quale erano state rilevate molteplici profili di criticità e irregolarità nei dati relativi alla gestione aziendale scrutinati (ciò anche in relazione alla sproporzione tra il fabbisogno di manodopera e il numero di lavoratori denunciato dalla azienda, allo stato incolto di alcuni terreni e allo stato di abbandono di alcune serre, nonché denunce di presenza dei lavoratori in giornate lavorative che invece risultano giornate piovose).
Tanto premesso, si osserva che dagli atti di causa dall'attività istruttoria espletata è emersa prova ragionevolmente certa dell'attività lavorativa espletata dal ricorrente negli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 alle dipendenze dell'azienda SO di RU
SO.
La suddetta attività lavorativa, infatti, è documentata dalle comunicazioni al Centro per l'Impiego e dalle buste paga allegate al ricorso, e risulta altresì dalla deposizione del teste escusso, collega di lavoro della ricorrente, Testimone_1 il quale ha confermato che l'istante ha lavorato alle dipendenze della azienda
SO per le giornate dedotte in ricorso.
Il teste ha infatti dichiarato: “”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” Testimone_1
““non sono parente di , lo conosco perché ho lavorato insieme a lui RT per la azienda di RU SO, a Copertino nelle serre che si trovano a Via SO
Esterna, vicino alla casa dei RU, sul terreno “Cippone” che si trova sulla strada tra Lecce e Leverano, sul terreno chiamato “Pizzu di Lurmu” in via Sant'Angelo, vicino al Cimitero di Copertino, e sul terreno adibito ad oliveto detto “Puzzu io” che si trova sulla strada tra Leverano e Abbiamo lavorato insieme dal 2016 al 2021, nei Per_3 mesi da Gennaio – Febbraio sino a Dicembre. Piantavamo e raccoglievamo ortaggi, come UC, melanzane, fagiolini, pulivamo terreni e raccoglievamo le olive. Era
5 SO RU a dirci su quali terreni dovevamo andare. Io e RT lavoravamo nella stessa squadra. La squadra era composta da quindici o venti persone. Sia io che abbiamo lavorato per circa 150 giornate ogni RT anno. Prendevamo cinquanta euro al giorno, la paga era uguale per tutti. Io ricevevo la paga da SO RU in contanti, ma non so dire se anche RT prendeva la retribuzione in contanti da SO RU. Lavoravamo in inverno dalle
7,00 alle 13,30 e in estate dalle 5,00 alle 11,30”, “anche io sono stato cancellato dagli elenchi agricoli per il periodo dal 2016 al 2021, ma ho fatto ricorso amministrativo alla Commissione Cisoa e sono stato reiscritto negli elenchi”, “ogni giorno lavoravano più squadre, una su un terreno, una su un altro, per esempio una squadra sul terreno “Cippone” e una squadra da un'altra parte, ci dividevamo i compiti a seconda di quello che c'era da fare”, “ancora oggi io e RT lavoriamo per la azienda agricola di SO RU”.
Non si può ritenere l'incapacità a testimoniare del suddetto teste per avere introdotto analogo ricorso;
infatti, l'interesse che determina l'incapacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c. è quello giuridico, personale, concreto e attuale, che comporta la legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati. Tale interesse non si identifica con l'interesse di mero fatto, che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui esso sia stato chiamato a deporre, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto ed anche se quest'ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui la deposizione deve essere resa (cfr. Cass. Sez. lavoro, sent. n.
11034 del 12-05-2006).
Vero è che nel verbale ispettivo si legge che nei sopralluoghi sono state trovate quasi sempre le stesse persone, in numero esiguo e che alcune serre e alcuni terreni sono stati trovati in stato di abbandono, tuttavia deve rilevarsi che i sopralluoghi sono stati eseguiti tra il 31/7/2020 e i primi giorni di Giugno 2021, sicchè dall'accertamento non emerge che il ricorrente non abbia effettivamente lavorato per la azienda SO negli anni 2016, 2017, 2018 e 2019.
Inoltre, nel verbale si legge che “Si precisa che in contrada Olmo/Cipponi, su CP_1 parte del terreno vi erano impiantati ortaggi del tipo cocumelle, RO, UC e circa 3.00 ettari in vigneto a spalliera.”
Pertanto, il verbale conferma che sul terreno chiamato vi era proprio la Per_4 coltivazione di ortaggi asserita nei punti c) e d) del ricorso e dichiarata dal teste
Tes_1
6 Si deve pertanto ritenere che il ricorrente abbia offerto prova ragionevolmente certa del rapporto lavorativo intrattenuto con la azienda SO di RU SO negli anni
2016, 2017, 2018 e 2019 per le giornate dedotte.
Neppure può ritenersi in questa sede la inattendibilità delle dichiarazioni rese dal teste, sia per quanto già sopra rilevato, sia posto che le stesse trovano conferma nelle risultanze dei prospetti paga allegati in copia agli atti di parte ricorrente e non appaiono smentite dal contenuto del verbale ispettivo allegato al fascicolo di parte resistente, nel quale si evidenziano numerose irregolarità riscontrate nel corso dell'accertamento ma non sono sollevate contestazioni relative alla specifica posizione dell'odierno istante per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019.
All'esito della istruttoria espletata emerge dunque prova ragionevolmente certa della esistenza della attività lavorativa subordinata svolta dal ricorrente nei periodi dedotti in ricorso per i suddetti anni.
Viceversa, per quanto attiene alla domanda attorea di accertamento del lavoro prestato nel 2020 e nel 2021 e alla domanda di concessione della indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2020, si ritiene che la testimonianza del teste escusso non costituisca prova sufficientemente certa della attività lavorativa prestata dalla ricorrente in tale anno.
Infatti, nel verbale ispettivo si legge che “Si precisa che in contrada Olmo/Cipponi, su parte del terreno vi erano impiantati ortaggi del tipo cocumelle, RO, UC
e circa 3.00 ettari in vigneto a spalliera. Alcune parti del terreno oggetto di sopralluogo risultavano incolte poiché già utilizzate per altre colture, mentre in contrada SO, ove è presente l'abitazione del signor (padre CP_2 convivente della sig.ra RU SO), venivano trovate alcune serre che risultavano in stato di abbandono e prive di coltura. Durante il sopralluogo sui terreni non si rinveniva la presenza di alcun lavoratore”. (vedasi pagina 3 del Verbale allegato alla memoria di costituzione) e che “Sin da subito, ai verbalizzanti appariva dubbio che un numero così consistente di manodopera denunciata potesse aver svolto attività lavorativa sui terreni indicati dalla in data 31.07.2020. Tuttavia si Parte_2 riteneva doveroso segnalare che in sede di sommarie informazioni rese dalla stessa
RU SO, alla presenza della , aveva riferito che il volume d'affari Testimone_2 della sua azienda agricola si aggirava interno alla somma di € 50.000 annui. Gli accertatori oltre alla disamina della documentazione e alla raccolta di prove testimoniali, al fine di verificare se sui terreni oggetto del primo sopralluogo ci fosse stata o meno una mole di lavoro spropositato, hanno monitorato per un lungo lasso temporale (dal mese di luglio 2020 e sino al ai primi giorni del mese di giugno 2021) tali campi, espletando attività di osservazione, controllo e accessi ispettivi, in diverse date al fine di constatare la reale situazione aziendale e confrontarla poi con quanto
7 CP_ denunciato dall'azienda all' .” (vedasi pagina 6 e ss. del verbale allegato alla memoria ). CP_1
Dal verbale emerge dunque che gli Ispettori per lungo tempo e in più occasioni si sono recati sui terreni della azienda SO (Gli accertatori oltre alla disamina della documentazione e alla raccolta di prove testimoniali,…. hanno monitorato per un lungo lasso temporale (dal mese di luglio 2020 e sino al ai primi giorni del mese di giugno 2021) tali campi, espletando attività di osservazione, controllo e accessi ispettivi, in diverse date”).
Si deve pertanto ritenere che, a fronte dei plurimi sopralluoghi effettuati dagli
Ispettori e dello stato di abbandono dei terreni e delle serre riscontrato dai medesimi a partire da Luglio 2020, il ricorrente non abbia offerto prova ragionevolmente certa della attività di lavoratore agricolo asseritamente svolta dal
10/1/2020 al 31/12/2020 e dal 25/10/2021 al 31/12/2021 (vedasi punto b) foglio 3 del ricorso).
Deve allora anche accogliersi la opposizione proposta da avverso il Decreto CP_1
Ingiuntivo n.1108/21, considerata la assenza del presupposto della attività lavorativa per la concessione della indennità di disoccupazione agricola per l'anno
2020.
Alla luce delle suesposte considerazioni, dunque, in parziale accoglimento del ricorso, va dichiarato il diritto del ricorrente alla iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per 160 giornate per l'anno 2016, per 160 giornate per l'anno
2017, per 160 giornate nell'anno 2018 e per 153 giornate nell'anno 2019, con condanna dell'ente previdenziale convenuto ai conseguenti adempimenti.
Devono essere respinte le domande attoree volte ad ottenere la reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno 2020 e per l'anno 2021 e ad ottenere la indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2020.
Deve essere accolta la opposizione proposta da nel procedimento CP_1
n.12717/2021 avverso il Decreto Ingiuntivo n.1108/21, che va pertanto revocato.
Stante la parziale reciproca soccombenza, si ritiene equo compensare le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
In composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di alla RT iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per 160 giornate per l'anno 2016, per
160 giornate per l'anno 2017, per 160 giornate nell'anno 2018 e per 153 giornate nell'anno 2019 e, per l'effetto, condanna ai conseguenti adempimenti. CP_1
Rigetta nel resto il ricorso.
8 In accoglimento della opposizione proposta da , revoca il Decreto Ingiuntivo CP_1
n.1108/21
Compensa le spese processuali tra le parti.
Lecce, li 16/5/2025 – 12/6/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
9