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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 23/09/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione collegiale, e composto dai Sigg.ri Giudici: Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente Dott. Valentina Prudente Giudice rel., est. Dott. Ilario Ottobrino Giudice
Riunito in Camera di Consiglio in data 19.12.25, sentita la relazione del Giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1849 dell'anno 2024, pendente
TRA
difeso dall'avv. BRONDI GIUSEPPE RIZIERI Parte_1
- PARTE RICORRENTE –
CONTRO difeso dall'avv. BIGINI PINA CP_1
- PARTE RICORRENTE -
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
avente a oggetto: modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
Con le conclusioni così precisate:
PER PARTE RICORRENTE Parte_1
“piaccia all'Ill.mo Tribunale di Massa, contrariis reiectis: • modificare i provvedimenti sia in ordine
P a g . 1 | 5 all'assegno divorzile in favore della signora azzerandolo o, in via subordinata, CP_1 diminuendolo grandemente sia in ordine al contributo al mantenimento della figlia Parte_1
maggiorenne e prossima al completamento del ciclo di studi universitari, adempimenti Persona_1 che il padre dovrà sostenere in proporzione alle sue capacità reddituali attuali;
il tutto nella misura ritenuta equa e di giustizia e nella misura meglio vista dalla S.V. Ill.ma. • Rigettare ogni altra avversa richiesta in contrasto con le rassegnate conclusioni siccome infondata in fatto ed in diritto, inammissibile e non provata. • Vinte le spese di giudizio ivi compreso rimborso spese generali, CTU, CTP, IVA e CNPA come per legge”.
PER PARTE RESISTENTE CP_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Massa ogni diversa istanza ed eccezione respinta. - Respingere la domanda di eliminazione o riduzione dell'assegno divorzile in favore della signora , perché CP_1 infondata in fatto ed in diritto e non provata. - Respingere la domanda di riduzione del mantenimento della figlia ancora in condizione non professionale e studente universitaria - - Disporre l'aumento dell'assegno divorzile già previsto a favore della signora , nella misura di euro 750,00 CP_1 mensili o in quella somma che il Tribunale riterrà di giustizia con conseguenziale condanna del ricorrente al pagamento mensile entro il giorno 5 di ogni mese - Vinte le spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.11.2024 adiva l'intestato Tribunale per sentir Parte_1 accogliere le conclusioni come in epigrafe. Si costituiva resistendo nel merito e proponendo CP_1 riconvenzionale. In data 19.12.2025, inutilmente tentata la conciliazione tra le parti, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza tenutasi in medesima data.
***
si era unito in matrimonio civile, celebrato a Carrara in data 29.4.2002, con Parte_1
atto trascritto nei registri di Stato Civile del predetto Comune al n. 20. Ufficio 1, Parte II, CP_1 Serie C, anno 2002. Dalla loro unione era nata (22.7.2002). Persona_1
Il Tribunale di Massa il 9.12.2003 omologava la separazione consensuale tra le parti.
Con sentenza non definitiva n. 33/2009 del 25.11.2008, depositata il 7.1.2009, pronunciava lo scioglimento del matrimonio civile. Il giudizio proseguiva per le questioni economiche. Con sentenza 138/2012 era disposto l'affidamento condiviso di ponendo a carico del padre un Persona_1 contributo al mantenimento della figlia, all'epoca minorenne, di € 1.300,00 mensili e assegno divorzile in favore della di € 700,00 mensili. CP_1
Con decreto del 19.7.2016, il Tribunale di Massa, accogliendo parzialmente il ricorso proposto da
[...]
, che aveva chiesto la riduzione della contribuzione alla prole e la soppressione Parte_1 dell'assegno divorzile, adducendo una contrazione delle proprie risorse economiche, dovute all'insorgere di patologia (dichiarazione invalidità doc. 50 parte ricorrente), fissava il contributo in € 350,00 mensili, invariato quello in favore di Persona_1
Contributo economico al mantenimento
Quanto al contributo al mantenimento di lo stesso ricorrente rappresenta come la figlia, Persona_1 pur essendo maggiorenne, non sia ancora economicamente autonoma, in quanto impegnata negli studi universitari, peraltro condotti con profitto (è in via di completamento il corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza).
Ora, come noto, ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, “il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che questo obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni” (Cass. 5177/2024; Cass. 17183/2020). Il relativo onere della prova dei presupposti fondanti il diritto al
P a g . 2 | 5 mantenimento, cioè l'aver curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro, grava sul richiedente. È di tutta evidenza, poi, che se la prole abbia da poco raggiunto la maggiore età e stia proseguendo nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari, ciò evidenzia la sussistenza dei presupposti per il mantenimento. Viceversa, “per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” (Cass. 26875/2023).
Nel caso in esame, ha 23 anni e sta per laurearsi. È pertanto palese la sussistenza dei Persona_1 presupposti che impongono il rigetto della domanda avanzata dal ricorrente, essendo pacifico che la ragazza sia tuttora non economicamente autonoma e stia svolgendo il corso di studi universitario secondo le tempistiche prestabilite.
Assegno divorzile
Situazione del ricorrente
Quanto all'assegno divorzile, è opportuno evidenziare come il Tribunale non è investito della rivalutazione dei presupposti al ricorrere dei quali la legge ne subordina la concessione (Cass. Civ. 22249 del 23.10.2007; Cass. Civ. 1414 del 20.6.2014; Cass. Civ. 787 del 13.1.2017; Cass. Civ. 7666 del 09.3.2022), già esaminati in sentenza di divorzio, con giudizio insuscettibile di essere rinnovato in questa sede (risultando pertanto irrilevante che il matrimonio sia durato solo 195 giorni e la decisione della di lasciare il lavoro non sia dovuta a scelte comuni di conduzione della vita familiare - cfr. pag. 5 CP_1 ricorso).
Nel caso di specie, espone di essere oggi pensionato e, comunque, Parte_1 CP_2 di proseguire l'attività professionale per la necessità di sopperire alle esigenze della e della figlia, CP_1 nonché di aver contratto nuovo matrimonio il 23.6.2017.
Sono in atti estratti conto bancario BNL anno 2021, 2022, 2023, 2024, Desio 144 2022, 144 2023, 144 2024, Desio 859 2021, 859 2022, 859 2023, 859 2024, Desio 868 2021, 868 2022, 868 2023, 868 2024, estratto conto titoli 2020,2021,2022,2023 e 2024 e i piani di ammortamento mutui ancora in corso, ovvero mutuo (doc. n. 41), finanziamento (doc. n. 42) BNL 1 (doc. n. 43) e BNL Persona_2 Pt_2 2 (doc. n. 44), nonché dichiarazioni dei redditi dal 2016 al 2023, da cui risultano i seguenti redditi imponibili:
- Anno 2016: 73.213,00
- Anno 2017: 81.790,00
- Anno 2018: 81.981,00
- Anno 2019: 83.252,00
- Anno 2020: 59.521,00
- Anno 2021: 96.665,00
- Anno 2022: 83.617,00
- Anno 2023: 64.335,00
è locatario di BMW targata GD211FA (doc. 48 parte ricorrente), con rata Parte_1 mensile di € 1.296,55, come da estratto conto bancario BNL.
Dai cedolini della pensione per i mesi di agosto, settembre e ottobre 2024, emerge un importo pari a € 2.231,67 lordi, ovvero € 2.081,00 netti.
Inoltre, il ricorrente allega certificazione di invalidità – già prodotta e valutata nel primo procedimento di revisione, conclusosi con decreto del 19.7.2016-, con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 77%, a decorrere dal 29.10.2015 (doc. 50).
Situazione della resistente
La resistente rappresenta di aver svolto in passato attività imprenditoriale (senza specificare di che tipo), fino alla nascita di per poi dedicarsi esclusivamente alla cura e all'educazione della Persona_1 figlia, pur genericamente affermando anche “di occuparsi di lavori sporadici retribuiti a tempo e in modo forfettario”, senza specificare in cosa essi consistano. Inoltre, riferisce che gli unici redditi
P a g . 3 | 5 disponibili consistono nel “mantenimento della figlia da parte del padre, ed il proprio derivante dall'assegno divorzile e poche disponibilità racimolate forfettariamente nel periodo estivo”.
La resistente allega, poi, una serie di “dinieghi di lavoro”, vale a dire manoscritti che recano tutti la data del 2016, tranne uno del 2024, in cui alcuni soggetti (presumibilmente potenziali datori di lavoro) le comunicano la propria indisponibilità all'assunzione. Afferma poi di essersi occupata della madre
[...]
affetta da Alzheimer, fino al suo decesso, avvenuto nel 2019; non contesta di aver Parte_3 ereditato immobile dalla madre e allega visura catastale relativa a bene cat. A/2 fg. 19 part. 1423 e 1424, sub 1, Comune di Montignoso, in piena titolarità della , e di altro bene cat. C/6, fg. 19, part. Parte_3 2002, Comune di Montignoso, per un mezzo della e, per un quarto ciascuno, di tali Parte_3 Per_3
e .
[...] Persona_4
***
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, allorché si procede alla revisione delle condizioni economiche che hanno determinato l'attribuzione dell'assegno divorzile in favore di uno dei coniugi,
“l'apprezzamento a cui il giudice è chiamato impone una valutazione comparativa della condizione patrimoniale di entrambi i coniugi, che non deve tuttavia consistere in una rinnovata valutazione dei presupposti che hanno comportato a suo tempo il riconoscimento della provvidenza, ma deve limitarsi, anche per la naturale attitudine al giudicato rebus sic stantibus che possiedono i provvedimenti pronunciati al riguardo, a prendere atto dei giustificati motivi posti a fondamento della relativa istanza e a registrarne la portata modificativa rispetto all'assetto assunto dai rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi di seguito allo scioglimento del vincolo matrimoniale” (Sez. 1, Ordinanza n. 16725 del 2022). Invero, “La revisione dell'assegno divorzile di cui all'art. 9 della l. n. 898 del 1970 postula l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni suddette di entrambe le parti. In particolare, in sede di revisione, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale reddituale accertata” (cfr. Cass., Sez. I, 23/04/2019. n. 11177; Cass., Sez. I, 13/01/2017, n. 787; Cass., Sez. I, 2/05/2007, n. 10133). A questo principio di diritto va data continuità, anche alla luce di SS.UU. 18287/2018, che, immutando il pregresso quadro di riferimento, ha ritenuto di riconoscere nell'attribuzione dell'assegno divorzile, accanto alla funzione tipicamente assistenziale, anche una funzione perequativa e compensativa in favore del coniuge economicamente più debole.
Tanto premesso, allo stato, permane uno squilibrio reddituale tra i coniugi, dal momento che la resistente risulta ancora oggi occupata in lavori precari;
dall'altra parte, non consta né un significativo mutamento delle condizioni economiche di parte ricorrente, tale da giustificare una revisione del quantum dell'assegno divorzile (come si evince in primo luogo dalle dichiarazioni dei redditi, che non presentano, dal 2016, oscillazioni di rilievo), né della stessa anzi, si può dire che, dal 2016 – anno del primo CP_1 procedimento di revisione - a oggi, le rispettive situazioni risultino pressoché invariate.
Se, infatti, la brevissima durata del matrimonio e l'autonoma scelta della resistente di rinunciare alla propria carriera sono elementi che ben avrebbero potuto e dovuto essere considerati nella pronuncia di divorzio, gli stessi non sono utili in questa sede. Sotto il profilo compensativo e perequativo, infatti, è pacifico (come ammesso anche dal ricorrente) che la madre abbia avuto un ruolo centrale nella cura e nell'accudimento della ragazza, sia che, per quanto concerne l'aspetto assistenziale, a oggi, la donna, vista l'età e l'assenza di esperienze o titoli di studio utilmente spendibili, non abbia concretamente accesso al mondo del lavoro. Tali conclusioni si impongono in applicazione di norme di comune esperienza, non risultando, invece, dirimente, ai fini della prova di un'oggettiva impossibilità di reperire un lavoro, l'aver prodotto un'unica missiva del 2024 (doc. 5 resistente) – la sola, dunque, in precedenza non già valutata - nella quale si dà atto dell'impossibilità di assunzione da parte di Controparte_3
[...]
P a g . 4 | 5 Conseguentemente, devono trovare integrale conferma le statuizioni già rese in esito al primo procedimento di revisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da successivo prospetto, tenuto conto di natura, valore, complessità della causa, fasi svolte e di ogni altro indicatore di cui all'art. 4 d.m. 55/14, nonché alla luce dei parametri medi di cui al citato decreto, compensate per la metà, attesa la parziale soccombenza della resistente (rispetto alla riconvenzionale), e per la restante parte a carico del
[...] : Parte_1
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00
Fase decisionale, valore medio: € 2.905,00
Compenso tabellare (valori medi) € 5.810,00
oltre a tale importo, a titolo di onorario, spettano le spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se e come per legge dovuti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI MASSA,
SEZIONE CIVILE, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 1849 dell'anno 2024, disattesa ogni ulteriore istanza, domanda, eccezione e difesa, sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di nonché sulla domanda proposta in via Parte_1 CP_1 riconvenzionale da così provvede: CP_1
1. RIGETTA la domanda proposta dal ricorrente;
2. RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta da parte resistente;
3. CONDANNA alla refusione delle spese processuali a favore di Parte_1 CP_1 operata la compensazione per un mezzo, liquidate in € 5.810,00a titolo di onorario,
[...] oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A e C.P.A se e come per legge dovuti;
4. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Massa, nella soprarichiamata camera di consiglio.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Prudente Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli
P a g . 5 | 5