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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/12/2025, n. 3071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3071 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice dott. Giovanni De Palma ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Natale, Parte_1 ricorrente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Fabio Fanigliuolo, resistente;
Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria;
Fatto e diritto Con atto depositato in data 28.5.2024, la ricorrente di cui in epigrafe, dopo aver rilevato che, a seguito del riconoscimento in via giudiziale del diritto alla pensione di inabilità ex L.n. 222/84 con decorrenza luglio 2018, l le aveva liquidato i relativi CP_1 arretrati operando, tuttavia, la trattenuta di euro 8.911,55 a titolo di ritenute Irpef, senza, con ciò, considerare le detrazioni spettanti alla pensionata e non fruite nel periodo di riconoscimento di detti arretrati, deducendo l'illegittimità dell'operato dell' ha chiesto che il giudice del lavoro adito “1) Accertare e dichiarare dovute CP_1 le detrazioni ex art. 13, co. 3 TUIR per gli anni di imposta 2018, 2019, 2000, 2021, 2022 e 2023 da applicarsi sulle somme percepite ed afferenti ciascun anno cui gli arretrati si riferiscono secondo le modalità di cui all'art. 21, co. 4 TUIR;
e per l'effetto 2) Condannare l convenuto alla restituzione dell'importo di € CP_1
8.911,55 pari alla somma trattenuta per l'imposizione fiscale, oltre accessori di legge dal dovuto all'effettivo soddisfo;
”, con vittoria di spese. Costituitosi, l' ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e CP_1 ha contestato nel merito la fondatezza delle deduzioni avversarie, concludendo per il rigetto della domanda. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Preliminarmente, è da disattendere l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall dovendosi nel caso fare riferimento al condivisibile orientamento CP_1 ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, secondo cui “le controversie tra sostituto d'imposta e sostituito, relative al legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituto, volontariamente o coattivamente, non sono attratte alla giurisdizione del giudice tributario, ma rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di diritto esercitato dal sostituto verso il sostituito nell'ambito di un rapporto di tipo privatistico, cui resta estraneo l'esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario” (Cassazione civile, sez. un., 26.6.2009, n. 15031).
Tanto premesso, norme di riferimento sono gli art. 17 e 21 del TUIR n. 917/1986, alla cui stregua:
“
1. L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi: (….) b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti (cui, ai sensi dell'art. 49 dello stesso testo unico, sono da ricondurre anche le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati), percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell'articolo 47 e al comma 2 dell'articolo 46 (….)” (art. 17);
“
1. Per gli altri redditi tassati separatamente, ad esclusione di quelli in cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 17 e di quelli imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di cui alla lettera l) del medesimo comma 1 dell'articolo 17, l'imposta è determinata applicando all'ammontare percepito, l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui è sorto il diritto alla loro percezione ovvero, per i redditi e le somme indicati, rispettivamente, nelle lettere b), c-bis) e n-bis) del comma 1 dell'articolo 17, all'anno in cui sono percepiti (….).
3. Se in uno dei due anni anteriori non vi è stato reddito imponibile si applica l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto dell'altro anno;
se non vi è stato reddito imponibile in alcuno dei due anni si applica l'aliquota stabilita all'art. 11 per il primo scaglione di reddito.
4. Per gli emolumenti arretrati di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 16 (vedi poi art. 17 a norma dell'art. 2, comma 3, D. Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344) l'imposta determinata ai sensi dei precedenti commi è ridotta di un importo pari a quello delle detrazioni previste nell'art. 12 e nei commi 1 e 2 dell'art. 13 (vedi poi art. 14 a norma dell'art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, successivamente abrogato) se e nella misura in cui non siano state fruite per ciascuno degli anni cui gli arretrati si riferiscono. Gli aventi diritto agli arretrati devono dichiarare al soggetto che li corrisponde l'ammontare delle detrazioni fruite per ciascuno degli anni cui si riferiscono (….)”.
In punto di fatto non è in contestazione (e, in ogni caso, risulta dalla documentazione versata in atti) che in favore della ricorrente sia stata liquidata la pensione di inabilità ex L.n. 222/84 con decorrenza 1 luglio 2018, in esecuzione della sentenza n. 424/2023 della Corte di Appello di Lecce;
dalla liquidazione sono derivati arretrati per l'importo complessivo pari a euro 36.543,44, in buona parte relativi ad anni precedenti all'anno d'imposta di erogazione;
3) gli emolumenti arretrati relativi agli anni precedenti sono stati tassati con l'aliquota del 23% prevista dagli artt. 11 comma 1 lettera a), 17 comma 1, lettera b) e 21, commi 3 e 4, del TUIR. A fronte del quadro normativo dappresso richiamato (e tenuto, altresì, conto che, come condivisibilmente chiarito da Cass. n. 10887/2019, “sono redditi da lavoro dipendente le pensioni di qualsiasi genere, pertanto anche le somme percepite a titolo di pensione d'invalidità. A norma dell'art. 17, comma 1, lett. b), D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), si applica il regime della tassazione separata agli “emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti”. Pertanto, per le somme percepite a titolo di arretrati di pensione d'invalidità trova applicazione il principio di cassa, con la conseguenza che tali somme devono essere assoggettate a tassazione secondo i criteri vigenti nel periodo d'imposta in cui si e verificato il relativo pagamento”), ritiene questo giudice che l'istituto previdenziale convenuto, quale sostituto di imposta, abbia legittimamente e correttamente trattenuto, sulle somme corrisposte a titolo di arretrati di pensione, l'imposta risultante dall'applicazione dell'aliquota minima prevista dall'art. 11 del TUIR, pari al 23%, senza applicare le invocate detrazioni fiscali, dovendosi, a tale ultimo riguardo, in via assorbente considerare che non risulta che la ricorrente, al momento della corresponsione delle somme, avesse dichiarato l'ammontare delle detrazioni fruite per ciascuno degli anni cui si riferiscono gli arretrati in parola (come specificatamente vuole il precitato comma 4 dell'art. 21 sopra riportato). Sotto tale profilo, non può, infatti, che farsi riferimento a quanto, in termini convincenti, già puntualizzato da Cass. civ., Sez. lavoro, ord., 2.4.2024, n. 8648, secondo cui, segnatamente, “… in tema di tassazione separata degli emolumenti erogati in arretrato ai sensi dell'art. 21, co. 4 d.P.R. n. 917/86 … come affermato dalla Corte in un caso simile (Cass.13422/19) la ritenuta fiscale non spetta se le detrazioni non sono state fruite negli anni cui si riferiscono gli arretrati, e sul punto occorre una dichiarazione del contribuente. È quest'ultimo, dunque, a dover fornire la prova del diritto alla detrazione”. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, la domanda attorea è, dunque, da rigettare, mentre le spese di lite sono da dichiarare irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 28.5.2024, nei confronti dell' Parte_1 CP_1 così provvede: rigetta la domanda attorea;
dichiara le spese di lite irripetibili. Lecce, il 17 dicembre 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice dott. Giovanni De Palma ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Natale, Parte_1 ricorrente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Fabio Fanigliuolo, resistente;
Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria;
Fatto e diritto Con atto depositato in data 28.5.2024, la ricorrente di cui in epigrafe, dopo aver rilevato che, a seguito del riconoscimento in via giudiziale del diritto alla pensione di inabilità ex L.n. 222/84 con decorrenza luglio 2018, l le aveva liquidato i relativi CP_1 arretrati operando, tuttavia, la trattenuta di euro 8.911,55 a titolo di ritenute Irpef, senza, con ciò, considerare le detrazioni spettanti alla pensionata e non fruite nel periodo di riconoscimento di detti arretrati, deducendo l'illegittimità dell'operato dell' ha chiesto che il giudice del lavoro adito “1) Accertare e dichiarare dovute CP_1 le detrazioni ex art. 13, co. 3 TUIR per gli anni di imposta 2018, 2019, 2000, 2021, 2022 e 2023 da applicarsi sulle somme percepite ed afferenti ciascun anno cui gli arretrati si riferiscono secondo le modalità di cui all'art. 21, co. 4 TUIR;
e per l'effetto 2) Condannare l convenuto alla restituzione dell'importo di € CP_1
8.911,55 pari alla somma trattenuta per l'imposizione fiscale, oltre accessori di legge dal dovuto all'effettivo soddisfo;
”, con vittoria di spese. Costituitosi, l' ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e CP_1 ha contestato nel merito la fondatezza delle deduzioni avversarie, concludendo per il rigetto della domanda. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Preliminarmente, è da disattendere l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall dovendosi nel caso fare riferimento al condivisibile orientamento CP_1 ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, secondo cui “le controversie tra sostituto d'imposta e sostituito, relative al legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituto, volontariamente o coattivamente, non sono attratte alla giurisdizione del giudice tributario, ma rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di diritto esercitato dal sostituto verso il sostituito nell'ambito di un rapporto di tipo privatistico, cui resta estraneo l'esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario” (Cassazione civile, sez. un., 26.6.2009, n. 15031).
Tanto premesso, norme di riferimento sono gli art. 17 e 21 del TUIR n. 917/1986, alla cui stregua:
“
1. L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi: (….) b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti (cui, ai sensi dell'art. 49 dello stesso testo unico, sono da ricondurre anche le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati), percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell'articolo 47 e al comma 2 dell'articolo 46 (….)” (art. 17);
“
1. Per gli altri redditi tassati separatamente, ad esclusione di quelli in cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 17 e di quelli imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di cui alla lettera l) del medesimo comma 1 dell'articolo 17, l'imposta è determinata applicando all'ammontare percepito, l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui è sorto il diritto alla loro percezione ovvero, per i redditi e le somme indicati, rispettivamente, nelle lettere b), c-bis) e n-bis) del comma 1 dell'articolo 17, all'anno in cui sono percepiti (….).
3. Se in uno dei due anni anteriori non vi è stato reddito imponibile si applica l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto dell'altro anno;
se non vi è stato reddito imponibile in alcuno dei due anni si applica l'aliquota stabilita all'art. 11 per il primo scaglione di reddito.
4. Per gli emolumenti arretrati di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 16 (vedi poi art. 17 a norma dell'art. 2, comma 3, D. Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344) l'imposta determinata ai sensi dei precedenti commi è ridotta di un importo pari a quello delle detrazioni previste nell'art. 12 e nei commi 1 e 2 dell'art. 13 (vedi poi art. 14 a norma dell'art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, successivamente abrogato) se e nella misura in cui non siano state fruite per ciascuno degli anni cui gli arretrati si riferiscono. Gli aventi diritto agli arretrati devono dichiarare al soggetto che li corrisponde l'ammontare delle detrazioni fruite per ciascuno degli anni cui si riferiscono (….)”.
In punto di fatto non è in contestazione (e, in ogni caso, risulta dalla documentazione versata in atti) che in favore della ricorrente sia stata liquidata la pensione di inabilità ex L.n. 222/84 con decorrenza 1 luglio 2018, in esecuzione della sentenza n. 424/2023 della Corte di Appello di Lecce;
dalla liquidazione sono derivati arretrati per l'importo complessivo pari a euro 36.543,44, in buona parte relativi ad anni precedenti all'anno d'imposta di erogazione;
3) gli emolumenti arretrati relativi agli anni precedenti sono stati tassati con l'aliquota del 23% prevista dagli artt. 11 comma 1 lettera a), 17 comma 1, lettera b) e 21, commi 3 e 4, del TUIR. A fronte del quadro normativo dappresso richiamato (e tenuto, altresì, conto che, come condivisibilmente chiarito da Cass. n. 10887/2019, “sono redditi da lavoro dipendente le pensioni di qualsiasi genere, pertanto anche le somme percepite a titolo di pensione d'invalidità. A norma dell'art. 17, comma 1, lett. b), D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), si applica il regime della tassazione separata agli “emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti”. Pertanto, per le somme percepite a titolo di arretrati di pensione d'invalidità trova applicazione il principio di cassa, con la conseguenza che tali somme devono essere assoggettate a tassazione secondo i criteri vigenti nel periodo d'imposta in cui si e verificato il relativo pagamento”), ritiene questo giudice che l'istituto previdenziale convenuto, quale sostituto di imposta, abbia legittimamente e correttamente trattenuto, sulle somme corrisposte a titolo di arretrati di pensione, l'imposta risultante dall'applicazione dell'aliquota minima prevista dall'art. 11 del TUIR, pari al 23%, senza applicare le invocate detrazioni fiscali, dovendosi, a tale ultimo riguardo, in via assorbente considerare che non risulta che la ricorrente, al momento della corresponsione delle somme, avesse dichiarato l'ammontare delle detrazioni fruite per ciascuno degli anni cui si riferiscono gli arretrati in parola (come specificatamente vuole il precitato comma 4 dell'art. 21 sopra riportato). Sotto tale profilo, non può, infatti, che farsi riferimento a quanto, in termini convincenti, già puntualizzato da Cass. civ., Sez. lavoro, ord., 2.4.2024, n. 8648, secondo cui, segnatamente, “… in tema di tassazione separata degli emolumenti erogati in arretrato ai sensi dell'art. 21, co. 4 d.P.R. n. 917/86 … come affermato dalla Corte in un caso simile (Cass.13422/19) la ritenuta fiscale non spetta se le detrazioni non sono state fruite negli anni cui si riferiscono gli arretrati, e sul punto occorre una dichiarazione del contribuente. È quest'ultimo, dunque, a dover fornire la prova del diritto alla detrazione”. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, la domanda attorea è, dunque, da rigettare, mentre le spese di lite sono da dichiarare irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 28.5.2024, nei confronti dell' Parte_1 CP_1 così provvede: rigetta la domanda attorea;
dichiara le spese di lite irripetibili. Lecce, il 17 dicembre 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma