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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 30/10/2025, n. 2126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2126 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2721/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Volontaria Giurisdizione CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. DO SE presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. RL NO giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. V.G. R.G. 2721/2025 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F. ), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Barbara Tassistro
[...] C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: divorzio congiunto.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 20.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio civile in Roma in data 26/10/2000 (atto annotato nei registri dello stato civile del Comune di Roma al n. 02732, parte 1, serie 01, anno 2000).
Dall'unione è nato in data [...] il figlio maggiorenne ma non economicamente Persona_1 indipendente.
I ricorrenti sono separati in virtù della sentenza n. 2322/2023 pubbl. il 24/11/2023, del Tribunale di
RI (RG n. 3253/2023).
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., personalmente sottoscritto e iscritto in data 2.7.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, queste ultime hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di divorzio rassegnando le seguenti conclusioni: “• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in Roma il 26/10/2000, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Roma con atto n. 02732, parte 101, serie 01, anno 2000 • ordinare al Comune di Roma di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
• i coniugi si danno reciprocamente atto che ciascuno gode di autonoma fonte di reddito, per l'effetto rinunciano ad ogni Per_ richiesta di contributo al mantenimento;
• Il figlio rimarrà collocato presso il padre;
• la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori;
• La Sig.ra Parte_1
Per_ corrisponderà, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio l'assegno mensile di € 150,00 Per_ (centocinquanta/00) direttamente sul conto corrente intestato al figlio con iban
[...]; • la Sig.ra corrisponderà, altresì, il rimborso delle Parte_1 spese straordinarie al 50% • L'assegno unico verrà percepito integralmente (al 100%) dal genitore collocatario cioè il padre signor ”. Parte_2
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Rilevato che le condizioni di divorzio concordate sono conformi all'interesse delle parti e del figlio Per_
(maggiorenne ma non indipendente economicamente), il Collegio ritiene di poterle porre a base della presente decisione.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita, in quanto regolamenta compiutamente anche le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Atteso l'accordo raggiunto, le spese vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di RI, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
Roma in data 26/10/2000 (atto annotato nei registri Parte_2 dello stato civile del Comune di Roma al n. 02732, parte 1, serie 01, anno 2000);
2) Omologa le condizioni di divorzio ritrascritte in parte motiva e provvede in conformità alle stesse;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
RI, così deciso nella Camera di Consiglio del 29/10/2025.
Il giudice estensore Il presidente
RL NO DO SE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Volontaria Giurisdizione CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. DO SE presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. RL NO giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. V.G. R.G. 2721/2025 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F. ), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Barbara Tassistro
[...] C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: divorzio congiunto.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 20.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio civile in Roma in data 26/10/2000 (atto annotato nei registri dello stato civile del Comune di Roma al n. 02732, parte 1, serie 01, anno 2000).
Dall'unione è nato in data [...] il figlio maggiorenne ma non economicamente Persona_1 indipendente.
I ricorrenti sono separati in virtù della sentenza n. 2322/2023 pubbl. il 24/11/2023, del Tribunale di
RI (RG n. 3253/2023).
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., personalmente sottoscritto e iscritto in data 2.7.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, queste ultime hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di divorzio rassegnando le seguenti conclusioni: “• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in Roma il 26/10/2000, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Roma con atto n. 02732, parte 101, serie 01, anno 2000 • ordinare al Comune di Roma di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
• i coniugi si danno reciprocamente atto che ciascuno gode di autonoma fonte di reddito, per l'effetto rinunciano ad ogni Per_ richiesta di contributo al mantenimento;
• Il figlio rimarrà collocato presso il padre;
• la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori;
• La Sig.ra Parte_1
Per_ corrisponderà, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio l'assegno mensile di € 150,00 Per_ (centocinquanta/00) direttamente sul conto corrente intestato al figlio con iban
[...]; • la Sig.ra corrisponderà, altresì, il rimborso delle Parte_1 spese straordinarie al 50% • L'assegno unico verrà percepito integralmente (al 100%) dal genitore collocatario cioè il padre signor ”. Parte_2
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Rilevato che le condizioni di divorzio concordate sono conformi all'interesse delle parti e del figlio Per_
(maggiorenne ma non indipendente economicamente), il Collegio ritiene di poterle porre a base della presente decisione.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita, in quanto regolamenta compiutamente anche le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Atteso l'accordo raggiunto, le spese vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di RI, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
Roma in data 26/10/2000 (atto annotato nei registri Parte_2 dello stato civile del Comune di Roma al n. 02732, parte 1, serie 01, anno 2000);
2) Omologa le condizioni di divorzio ritrascritte in parte motiva e provvede in conformità alle stesse;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
RI, così deciso nella Camera di Consiglio del 29/10/2025.
Il giudice estensore Il presidente
RL NO DO SE