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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 03/02/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1152/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Bonfilio Presidente Relatore dott. Francesco Rizzi Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1152/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRATTAROLA Parte_1 C.F._1
MASSIMO, elettivamente domiciliato in VIA TROTTI N 46 15121 ALESSANDRIA presso il difensore avv. GRATTAROLA MASSIMO appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONTERNO CP_1 C.F._2
RICCARDO, elettivamente domiciliato in VIA MALTA 5/5 16121 GENOVA presso il difensore avv.
CONTERNO RICCARDO appellato
Udienza virtuale di rimessione della causa in decisione in data 12.12.2024; ordinanza di rimessione al
Collegio a seguito di trattazione scritta in data 14.12.2024
OGGETTO: risarcimento danni ex art. 2052 c.c.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia la Corte d'Appello Ill.ma, contrariis reiectis, in parziale riforma dell'appellata sentenza
Dichiarare tenuto a pagare a , a risarcimento del danno patito a CP_1 Parte_1 seguito del fatto dannoso commesso dall'animale di sua proprietà il 30/05/2016 nella misura già
pagina 1 di 14 depurata della quota pagata dall' , la somma di € 53.103,74 o quella meglio ritenuta e vista, oltre CP_2 interessi al tasso legale ex art. 1284 co. 1, c.c., sulla somma di € 77.729,40, o quella meglio ritenuta e vista, devalutata e via via rivalutata anno per anno dalla data del fatto alla data del pagamento da parte dell' della quota di danno biologico a suo carico, e su € 53.103,74 o quella somma meglio CP_2
ritenuta e vista devalutati e via via rivalutati anno per anno da quella data alla data della domanda e degli interessi legali ex art. 1284, co. IV c.c. sulla suddetta somma dalla data della introduzione del giudizio al saldo.
Per l'effetto, detratta la somma di € 35.056,39 pagata in data 30.10.2023 in esecuzione della sentenza di primo grado, condannare l'appellato al pagamento della differenza oltre interessi legali al tasso di cui al IV comma art. 1284 c.c. dal 1.11.2023 al saldo
Condannare l'appellato al rimborso della somma di € 1.901,62 per spese borsuali oltre interessi, come sopra calcolati, dalla data dei singoli esborsi al saldo
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Per l'appellato:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, fatte le declaratorie del caso tutte, per i motivi sopra esposti e/o per quelli meglio ritenuti, previa pronuncia ex art. 348 bis c.p.c. disporre la discussione orale della causa come previsto dall'art. 350 c.p.c.; in via principale, previo vaglio dell'ammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., respingere le domande nuove in appello formulate dall'avversario in quanto inammissibili e i motivi di appello avversari tutti, in quanto infondati in fatto e in diritto confermando in ogni sua parte l'ex adverso impugnata sentenza.
In ogni caso e in via di graduato subordine si richiamano le conclusioni già rassegnate nel primo grado del giudizio.
Vinte le spese del secondo grado del giudizio”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 27.04.2020 il sig. allegava di essere Parte_1
stato colpito alla gamba destra dal calcio del cavallo di proprietà del sig. in data CP_1
30.5.2016, mentre stava svolgendo attività di manutenzione del verde, assumendo che il proprietario dell'animale avesse perso il controllo del cavallo che, imbizzarrito, lo aveva colpito quindi con violenza cagionandogli le lesioni dettagliatamente indicate in documentazione che produceva. Riferiva in specie di aver subito quindi un periodo di malattia di cinque mesi, allegando corrispostagli per il sinistro, qualificato come infortunio sul lavoro, l'indennità giornaliera di malattia per un periodo di sessantotto giorni. Riferiva peraltro di essere titolare di un vivaio e di non aver più potuto svolgere la propria attività dalla data dell'infortunio per cui è causa sino al settembre 2017; di non aver potuto pagina 2 di 14 coltivare le “circa 200 piante” ubicate nel proprio vivaio;
di aver, altresì, perso diciotto arnie di api su venti di sua proprietà, nell'impossibilità di manutenerle personalmente, con conseguente danno patrimoniale. Assumeva pertanto di aver riportato, in conseguenza dell'infortunio per cui è causa, danno biologico permanente e temporaneo dettagliatamente indicato in relazione di consulenza allegata in atti, chiedendo altresì riconoscersi in suo favore la personalizzazione del suddetto danno biologico.
Allegava inoltre di aver dovuto rifiutare, a causa dei postumi subiti dall'infortunio, proposte lavorative provenienti da terzi nel periodo compreso tra il giugno 2016 e il settembre 2017, assumendo di aver conseguentemente diritto al risarcimento del danno da lucro cessante, pari al mancato guadagno relativo ai suddetti contratti di lavoro perduti.
Si costituiva nel giudizio il sig. dichiarando apertamente di non contestare, ex CP_1 art. 115 c.p.c., l'avvenuto ferimento dell'attore ad opera del proprio cavallo nelle circostanze di tempo e luogo riportate in atto di citazione. Contestava invece la quantificazione delle lesioni denunciate dall'attore, sia in termini di invalidità temporanea che in relazione agli esiti permanenti. Contestava in specie la riferibilità all'illecito per cui è causa delle conseguenze di carattere patrimoniale prospettate in citazione, nonché il danno patrimoniale da lucro cessante allegato dall'attore, invocando peraltro l'operatività in specie del principio della compensatio lucri cum damno tra il risarcimento dovuto all'attore e gli indennizzi dal medesimo conseguiti, a causa dell'illecito stesso da parte di terzi.
Ritenute inammissibili le ulteriori istanze istruttorie formulate dalle parti il Tribunale disponeva C.T.U. medico-legale sulla persona dell'attore per l'accertamento della natura e gravità delle lesioni riportate nel sinistro. All'esito, con sentenza n. 751/2023 in data 28.08.2023 il Tribunale di Alessandria, ritenuto accertato in sede peritale un danno biologico permanente a carico dell'attore quale conseguenza del sinistro denunciato nella misura del 19% ed un'invalidità temporanea assoluta di giorni trentasette, nonché un'invalidità parziale di sessanta giorni nella misura del 75% giorni, di novanta giorni al 50% e di ulteriori sessanta giorni al 25%, liquidava, applicando in specie le Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano nel 2021, un ristoro per danno biologico permanente pari ad €
44.040,00 ed ulteriore ristoro per danno biologico temporaneo pari ad € 14.058,00, ritenendo non provati i presupposti per un aumento personalizzato del risarcimento liquidato. Riteneva peraltro non provato in specie alcun danno patrimoniale da lucro cessante e riconosceva unicamente dovuto ristoro del pregiudizio patrimoniale conseguente agli esborsi sostenuti dall'attore per € 1.901,62. Acquisita peraltro documentazione dell'indennizzo erogato dall' al soggetto leso per il sinistro in CP_2
questione, da detrarsi dal ristoro dovuto per poste omogenee, riteneva provato che il predetto Ente avesse assegnato in specie al sig. una rendita pari ad € 24.625,66 così determinata alla data Parte_1 del 25.02.2022, avendogli in precedenza già corrisposto ratei pari ad un importo complessivo di €
pagina 3 di 14 6.180,97 oltre € 1.113,58. Detratti tali importi dal ristoro complessivamente liquidato per danno biologico permanente, maggiorato del risarcimento dovuto per danno biologico temporaneo conseguente al sinistro, condannava quindi il sig. al pagamento del residuo ristoro dovuto CP_1 nella misura di € 35.056,39 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo, nonché al ristoro delle spese del giudizio in favore del sig. Parte_1
Avverso la predetta sentenza ha promosso appello il sig. lamentando, con primo Parte_1
motivo di gravame che il Tribunale abbia erroneamente liquidato il ristoro dovutogli per danno non patrimoniale subito dal sinistro, disconoscendogli alcun risarcimento per il danno morale sofferto, calcolando quindi il dovuto al netto della maggiorazione tabellare prevista per tale componente del pregiudizio subito.
Lamenta peraltro l'appellante, con secondo motivo di gravame, che il Tribunale abbia pure erroneamente disconosciuto come dovuta alcuna personalizzazione del ristoro liquidato per danno biologico temporaneo conseguente al sinistro, pur risultando chiaramente dalla relazione peritale in atti la particolare afflittività del periodo di malattia sofferto.
L'appellante si duole inoltre, con terzo motivo di gravame, che il Tribunale abbia erroneamente detratto dal ristoro dovutogli per danno biologico permanente l'indennizzo erogatogli dall' per una rendita pari ad € 24.625,66, con decorrenza dall'1.02.2017, maggiorandolo dei CP_2 ratei già corrispostigli sino alla data dell'informativa trasmessa dall'Ente – 25.02.2022 -, pari ad €
7.294,66, da ritenersi invece compresi nel valore complessivo della suddetta rendita.
Lamenta infine, con quarto motivo di gravame, che il Tribunale, a fronte di illecito verificatosi nel 2016, abbia riconosciuto come dovuti gli interessi moratori sulle somme liquidate a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza e non invece dalla data del sinistro.
Chiede pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata , liquidarsi correttamente in ristoro ancora dovuto pari ad € 34.929,50 per danno biologico permanente ed € 18.275,40 quale ristoro del danno temporaneo sofferto, per un importo complessivo pari ad € 53.103,98, oltre interessi ex art. 1284, comma I, c.c. sulla somma complessivamente dovutagli, devalutata alla data del sinistro e via via rivalutata, sino all'erogazione dell'indennizzo e quindi sulla somma residua dovuta CP_2
sino alla data della domanda giudiziale, con interessi ex art. 1284, comma IV, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo;
con vittoria delle spese del gravame.
Si è costituito nel gravame il sig. eccependo in via preliminare CP_1
l'inammissibilità dell'avverso appello ex artt. 348bis c.p.c. ovvero ex art. 342 c.p.c., contestando comunque la fondatezza delle avverse doglianze, chiedendo quindi confermarsi la sentenza impugnata, con vittoria delle spese del gravame.
pagina 4 di 14 La Corte, esperito senza esito un tentativo di conciliazione fra le parti, disponeva per la rimessione della causa in decisione. In esito all'udienza del 12.12.2024, dinanzi al Consigliere
Istruttore nelle more subentrato nell'assegnazione del fascicolo processuale, la causa veniva rimessa quindi in decisione dinanzi al Collegio.
Alla luce delle risultanze complessive acquisite in atti l'appello in esame si appalesa almeno in parte fondato.
Deve peraltro preliminarmente evidenziarsi che già nel giudizio di primo grado il convenuto, sig. non aveva in alcun modo contestato la propria responsabilità per l'illecito CP_1 denunciato dall'attore; lo stesso appello in esame risulta unicamente relativo ai capi della sentenza gravata inerenti alla liquidazione delle prestazioni risarcitorie riconosciute in relazione al sinistro in favore del sig. Parte_1
Risulta anzitutto meritevole di accoglimento la prima censura esposta dall'odierno appellante nel dolersi che il Tribunale abbia erroneamente liquidato il ristoro dovutogli per danno non patrimoniale subito dal sinistro, disconoscendogli alcun risarcimento per il danno morale sofferto.
Risulta in effetti che, a fronte del danno biologico accertato in sede peritale nella misura del
19% - con valutazione non contestata da alcuna delle parti in causa – il Tribunale, in applicazione delle
Tabelle elaborate per la liquidazione del danno non patrimoniale dal Tribunale di Milano nell'anno
2021, tenuto conto dell'età del soggetto leso all'epoca del sinistro – cinquantacinque anni - ha liquidato un ristoro complessivo di € 44.040,00 indicando correttamente il valore di punto per il danno non patrimoniale in € 4.286,55 – come da Tabelle richiamate – ma applicando invece per il calcolo del ristoro dovuto il valore di punto relativo al solo danno biologico, pari ad € 3.175,22, e calcolando quindi il dovuto al netto della maggiorazione tabellare prevista per tale componente del pregiudizio subito.
Il Giudice a quo ha peraltro correttamente rilevato, nelle premesse motivazionali della sentenza gravata ed in piena conformità alla giurisprudenza della Suprema Corte in materia che “-ritenuto che “il raffronto tra risarcimento del danno civilistico ed indennizzo erogato dall' va effettuato secondo CP_2
un computo per poste omogenee: vanno, dapprima, distinte le due categorie di danno (patrimoniale e non patrimoniale); il danno patrimoniale calcolato con i criteri civilistici va comparato alla quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato (volta CP_2
all'indennizzo del danno patrimoniale); in ordine al danno non patrimoniale, effettuato il calcolo secondo i criteri civilistici, vanno, dapprima, espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa
(danno morale e danno biologico temporaneo) che spettano interamente al danneggiato e, poi, dall'ammontare complessivo del danno non patrimoniale così ricavato (corrispondente al danno pagina 5 di 14 biologico) va detratto (non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall' , ma solo il CP_2
valore capitale della quota della rendita destinata a ristorare, in forza dell'art. 13 d.lgs. n. 38 del CP_2
2000, il danno biologico stesso” (cfr. in tal senso Cass. Civ., Sez. Lav., 02 aprile 2019, n. 9112)”.
Nondimeno, addivenendo alla concreta liquidazione del ristoro dovuto al soggetto leso, ha calcolato quindi il danno biologico complessivo, al netto del danno morale, per detrarne – correttamente, per poste omogenee – l'indennizzo già riconosciuto dall' al sig. ma ha omesso infine CP_2 Parte_1
di riconoscere e liquidare il ristoro comunque dovuto al danneggiato per danno non patrimoniale a titolo di cd. danno morale, non motivando peraltro in alcun modo il diniego di tale ristoro.
L'attore aveva peraltro apertamente allegato di aver subito un danno da sofferenza interiore conseguente al sinistro subito, precisando anzi , nelle difese conclusive del giudizio di primo grado, che l'indennizzo riconosciutogli dall' non poteva ritenersi inclusivo di alcun ristoro per tale CP_2
tipologia di pregiudizio.
Orbene, secondo principi ormai da tempo ribaditi dalla Suprema Corte in materia, “in tema di risarcimento del danno alla persona, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le
Tabelle di Milano, attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico- relazionale, il giudice deve: 1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento (fino al
30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto
3), dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell'art. 138, comma 3, c.ass. ( Cass.
Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 7892 del 22/03/2024 ).
Peraltro, “in tema di risarcimento del danno alla persona, ai fini della liquidazione del danno morale, ontologicamente diverso dal danno biologico, ben possono essere utilizzate le Tabelle milanesi, nelle versioni successive al 2008, laddove comprendono nell'indicazione dell'importo complessivo del danno anche una quota diretta a risarcire il danno morale, secondo il criterio logico-presuntivo di proporzionalità diretta tra gravità della lesione e insorgere di una sofferenza soggettiva, a condizione che nel caso concreto tale liquidazione sia giustificata da un corretto assolvimento dell'onere di pagina 6 di 14 allegazione e prova e senza riconoscere ulteriori importi, altrimenti incorrendosi in una duplicazione risarcitoria” ( Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 19922 del 12/07/2023 ).
Del resto, “in tema di danno non patrimoniale discendente da lesione della salute, se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale” ( Cass. Civ.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 6444 del 03/03/2023 ).
Orbene, in specie, a fronte di un danno biologico accertato nella misura del 19%, considerato che già all'esame obiettivo in sede peritale l'odierno appellante ha evidenziato postumi che palesemente comportano un disagio psicologico notevole, correlato alla presenza di esiti cicatriziali consistenti e di limitazioni significative nei movimenti ( “Arto inferiore destro: ispettivamente si apprezza esito cicatriziale chirurgico lineare, mesorotuleo, verticale, caratteristicamente riferibile ai consueti reliquati attesi in caso di sostituzione protesica dell'articolazione del ginocchio.
Alla misurazione si rileva un deficit di circa 2 cm al perimetro muscolare della coscia al terzo medio ed un eccesso di circa 2 cm al perimetro articolare del ginocchio (misure rapportate all'arto adelfo).
Alla mobilizzazione attiva e passiva flessione a circa 90-100°, estensione limitata sfumatamente ai gradi estremi.
Non evidenti segni di lassità alle prove ( e ). Pt_2 Parte_3
Accosciamento penoso, incompleto e squilibrato.
Lieve zoppia al passo rapido ); considerato altresì che il sig. ha subito, in esito al sinistro per cui è causa, un lungo e Parte_1
complesso iter chirurgico e terapeutico, protrattosi con fasi anche di grave disagio e comunque risoltosi infine con permanenza del danno biologico permanente di cui innanzi;
è di tutta evidenza che al danno biologico riportato nel sinistro non possa non essere correlato un danno morale di altrettanta gravità.
Ed infatti “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-
pagina 7 di 14 legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico”. ( Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 9006 del 21/03/2022 ).
E, dunque, “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del risarcimento del "danno biologico", quale pregiudizio che esplica incidenza sulla vita quotidiana e sulle attività dinamico-relazionali del soggetto, e di un'ulteriore somma a titolo di ristoro del pregiudizio rappresentato dalla sofferenza interiore (c.d. danno morale,
"sub specie" di dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione), con la conseguenza che, ove dedotto e provato, tale ultimo danno deve formare oggetto di separata valutazione e liquidazione”. ( Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4878 del 19/02/2019 ).
Al risarcimento complessivamente liquidato dal Tribunale quale ristoro del danno biologico riportato dal soggetto leso nel sinistro deve pertanto aggiungersi ulteriore ristoro del danno morale correlato, stimabile in via equitativa in applicazione del valore tabellare indicato dal Tribunale di Milano nel
2021 per tale componente del danno non patrimoniale, nella misura di € 15.414,00.
Parimenti fondato deve ritenersi peraltro anche il secondo motivo di gravame, con cui l'appellante lamenta omessa personalizzazione del risarcimento riconosciutogli quale ristoro del danno biologico temporaneo conseguente al sinistro.
E' emerso infatti in esito all'indagine peritale svolta nel primo giudizio che l'odierno appellante “il
30.05.2016, in Mirabello M.to, durante l'esecuzione di un'attività di taglio dell'erba in appalto, fu colpito alla gamba destra dal calcio di un cavallo.
In tale frangente il sig. riportò una “frattura con esposizione puntiforme III prossimale Parte_1 diafisi tibia dx”.
Per tale quadro fu ricoverato presso il Reparto di Ortopedia dell'Ospedale di Casale M.to, ove, in data
1.06.2016 fu sottoposto ad intervento chirurgico di osteosintesi con impianto di fissatore esterno FEA con 3 fishes prossimali e 3 distali.
Fu dimesso il 7.06.2016. Alla dimissione concesso il carico sfiorato a destra con due stampelle compatibilmente dolore.
Il 22.06.2016 fu concesso di deambulare con carico al 50% a destra con 2 stampelle per passare quanto prima ad una sola stampella.
Ulteriore controllo ortopedico il 14.09.2016 in occasione del quale fu transitoriamente rimosso il corpo del fissatore esterno per constatare la stabilità in sede di frattura;
apprezzata lieve mobilità nella sollecitazione varizzante;
ripristinato quindi il corpo del fissatore esterno. Sempre indicata deambulazione con una stampella a sinistra. Contestualmente rilevato idrarto;
praticata artrocentesi con evacuazione di 110 ml liquido sinoviale.
pagina 8 di 14 Il 24.10.2016 fu rilevata una rottura da fatica della prima vite distale del fissatore esterno all'interno della diafisi tibia destra. Ripristinato il carico sfiorato al 50 % con due stampelle per ulteriori trentacinque giorni. Prescritta terapia antibiotica.
Nel periodo successivo comparsa di fistola cutanea secernente liquido siero ematico.
Fu sottoposto a tampone con antibiogramma;
nel frattempo potenziata la terapia antibiotica e richiesta di consulto infettivologico.
Riscontrata positività per OC AU (multisensibile). Al controllo radiografico evidenza di perdita di sostanza ossea a livello del terzo distale della tibia in corrispondenza del foro distale del fissatore.
In data 25.01.2017 fu eseguita una Risonanza Magnetica Nucleare della gamba destra che evidenziò rime di frattura ancora visibili e apposizione di callo osseo più evidente, a livello della frattura prossimale in sede posteriore. La frattura prossimale non risultò perfettamente in asse, caratterizzata da scomposizione di grado modesto.
Seguirono controlli infettivologici.
Nuovo controllo ortopedico del giorno 8.06.2021 con riscontro di grave gonartrosi destra con severo varismo. Suggerito intervento di protesi di ginocchio destro.
Il 6.09.2021 fu quindi sottoposto ad intervento chirurgico di impianto di artroprotesi totale al ginocchio destro.
Dal 12.09.2021 all'1.10.2021 fu poi ricoverato presso struttura riabilitativa.
Seguì riabilitazione”.
A fronte della lunga e penosa malattia subita dal sig. in esito al sinistro lo stesso Parte_1
C.T.U. ha quindi rilevato che, “considerata la severità del quadro fratturativo, la necessità di sottoporre il paziente a diversi trattamenti, anche alla luce del subentro di fenomeni infettivi, nonché l'elevata limitazione legata ai trattamenti stessi, potrebbe essere ragionevole individuare una personalizzazione massima del periodo di danno biologico temporaneo”.
Ritiene, dunque, la Corte così comprovati profili peculiari idonei ad attestare la particolare penosità del periodo di malattia sofferto dal sig. in esito al sinistro e quindi pienamente Parte_1 giustificato un aumento “personalizzato” del ristoro in conseguenza dovuto.
Ed infatti “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari
(tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti pagina 9 di 14 da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna
"personalizzazione" in aumento”. ( Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 31681 del 09/12/2024; Cass. Civ.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5865 del 04/03/2021 ).
In coerenza con le indicazioni offerte in sede peritale si reputa congruo riconoscere quindi al danneggiato un ristoro per danno non patrimoniale temporaneo derivante dal sinistro applicandosi in specie un ristoro giornaliero per ciascun giorno di invalidità totale pari ad € 128,70, con aumento del valore tabellare giornaliero di € 99,00 nella misura massima ex art. 138 Cod. Ass ( 30% ). Risulta perciò dovuto a tal titolo all'odierno appellante un ristoro complessivo pari ad € 18.275,40 in luogo del minor importo riconosciuto dal Tribunale.
Non merita invece accoglimento il terzo motivo di gravame in esame. Lamenta infatti l'appellante che il Tribunale abbia erroneamente detratto dal ristoro dovutogli per danno biologico permanente non solo la rendita riconosciutagli dall' nella misura di € 24.625,66, ma anche CP_2
l'ammontare dei ratei di tale rendita già corrispostigli dalla data del sinistro a quella dell'informativa trasmessa dall'Ente stesso – 25.02.2022 -.
E, tuttavia, si legge nell'informativa di cui innanzi ( pervenuta al Tribunale in data 9.12.2022 ) :
“Data di riferimento dei calcoli : 25/02/2022
Il valore capitale della rendita assegnata all'infortunato in oggetto ammonta a 47.691,83 Euro di cui:
- per indennizzo danno biologico 24.625,66 Euro
- per indennizzo danno patrimoniale 23.066,17 Euro
Per la determinazione del costo infortunistico, al suddetto importo dovrà essere aggiunto quello relativo ai ratei di rendita erogati dalla data di decorrenza fino alla data di riferimento dei calcoli, maggiorati degli interessi legali.
Risulta inoltre, da prospetto al foglio 1 della predetta informativa, già corrisposta al sig. alla Parte_1 data del 25.02.2022 una somma complessiva di € 6.180,97 per indennizzo danno biologico.
Ritiene, dunque, la Corte che il Tribunale abbia correttamente detratto dal ristoro per danno biologico liquidato in favore del sig. per il sinistro per cui è causa sia il valore capitale della rendita Parte_1 per danno biologico riconosciuta dall' per € 24.625,66, sia l'ammontare dei ratei già CP_2 corrisposti al danneggiato, per un importo capitale di € 6.180,97 oltre interessi per € 1.113,58 ( e quindi € 7.294,55 ), posto che l' stesso ha precisato che “al suddetto importo dovrà essere CP_2
aggiunto quello relativo ai ratei di rendita erogati”.
Rileva infine la Corte, in relazione al quarto motivo di gravame formulato dall'odierno appellato, relativo a denunciata erronea determinazione degli interessi dovuti sulle somme liquidate a titolo pagina 10 di 14 risarcitorio in suo favore che il Tribunale ha dapprima calcolato l'intero ristoro dovuto al sig.
maggiorato anche delle “spese mediche e di CTP come accertate dal CTU per € 1.901,62, Parte_1
e, sull'importo complessivo liquidato ha quindi calcolato gli accessori dovuti, previa devalutazione della somma dovuta alla data del sinistro, applicando interessi al saggio legale sulla somma via via rivalutata sino alla data di pubblicazione della sentenza, riconoscendo quindi dovuti “interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo”.
Orbene il procedimento di calcolo così disposto deve ritenersi in effetti corretto, seppure l'indennizzo corrisposto dall' avrebbe dovuto essere detratto dalla prestazione risarcitoria dovuta – come CP_2
rilevato dall'appellante - alla data del suo pagamento.
Ed infatti “in tema risarcimento del danno da fatto illecito, sulla somma dovuta, ancorché liquidata all'attualità, vanno sempre conteggiati, purché vi sia stata specifica domanda, gli interessi c.d. compensativi, con decorrenza dal momento dell'illecito” ( Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 10376 del
17/04/2024 ).
In specie l'odierno appellante aveva formulato in effetti analitica domanda in merito già in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado ( v. atto di conclusioni depositato in data 20.03.2023 ).
Peraltro “in tema di risarcimento del danno da fatto illecito, l'impugnazione del capo della sentenza contenente la liquidazione del danno impedisce la formazione del giudicato sulla misura legale degli interessi e della svalutazione da ritardato pagamento, poiché essi non costituiscono un autonomo diritto del creditore, ma hanno funzione compensativa volta a reintegrare il patrimonio del danneggiato, qual era all'epoca del danno, e possono essere riliquidati dal giudice dell'impugnazione o del rinvio, utilizzando la tecnica ritenuta più appropriata, anche in difetto di uno specifico rilievo sulla modalità di liquidazione scelta dal giudice precedente” ( Cass. civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 17004 del 14/06/2023 ).
Detti interessi devono peraltro correttamente applicarsi, alle somme devalutate alla data del sinistro e via via rivalutate nella misura ex art. 1284, comma I, c.c. sino alla domanda giudiziale e quindi al saggio ex art.1284, comma IV, c.c. sino al saldo.
Ed infatti “l'art. 1284, comma 4, c.c., è stato introdotto al fine di contenere gli effetti negativi della durata dei processi civili, riducendo il vantaggio, per il debitore convenuto in giudizio, derivante dalla lunga durata del processo, attraverso la previsione di un tasso di interesse più elevato di quello ordinario, dal momento della pendenza della lite: si tratta evidentemente di una disposizione
(lato sensu “deflattiva” del contenzioso giudiziario), che ha lo scopo di scoraggiare l'inadempimento e rendere svantaggioso il ricorso ad inutile litigiosità, scopo che prescinde dalla natura dell'obbligazione dedotta in giudizio e che si pone in identici termini per le obbligazioni derivanti da rapporti contrattuali come per tutte le altre.
pagina 11 di 14 Nel medesimo senso depongono, inoltre, sia la circostanza che si tratta di una disposizione inserita nell'art. 1284 c.c., intitolato «saggio degli interessi», cioè nell'articolo del codice civile che disciplina in linea generale, per tutte le obbligazioni, il tasso legale degli interessi, sia il rilievo che tale articolo non contiene alcuna espressa limitazione di applicabilità delle sue disposizioni a solo alcune categorie di obbligazioni” ( Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 61 del 03/01/2023 ).
Applicando quindi il criterio di calcolo già accolto dal Tribunale, con corretta detrazione dell'indennizzo e previo ricalcolo del ristoro complessivamente dovuto, come da CP_2
determinarsi in esito ad accoglimento dei primi due motivi di gravame, la Corte ritiene dovuto in specie in favore del sig. un ristoro complessivamente pari a: Parte_1
a) Quale ristoro del danno biologico permanente: l'importo tabellare di € 44.040,00, devalutato alla data del sinistro e via via rivalutato, con applicazione di interessi al saggio legale ex art.1284, comma I, c.c. sulla predetta somma via via rivalutata sino alla data della domanda giudiziale di risarcimento – 29.04.2020 – e con applicazione di interessi al saggio legale ex art.1284,comma IV,c.c. da tale data al saldo, con detrazione delle somme corrisposte dall' , per un importo complessivo di € 7.294,55 già versati ed € 24.625,66 di rendita CP_2
capitalizzata alla data del pagamento - 22.05.2022 -;
b) Quale ristoro del danno morale l'importo complessivo di € 15.414,00 devalutato alla data del sinistro e via via rivalutato, con applicazione di interessi al saggio legale ex art.1284, comma I,
c.c. sulla somma via via rivalutata sino alla data della domanda giudiziale di risarcimento –
29.04.2020 – e con applicazione di interessi al saggio legale ex art.1284,comma IV, c.c. da tale data al saldo;
c) Quale ristoro del danno non patrimoniale da invalidità temporanea l'importo complessivo di €
18.275,40 devalutato alla data del sinistro e via via rivalutato, con applicazione di interessi al saggio legale ex art.1284, comma I, c.c. sulla somma via via rivalutata sino alla data della domanda giudiziale di risarcimento – 29.04.2020 – e con applicazione di interessi al saggio legale ex art.1284,comma IV, c.c. da tale data al saldo;
d) Quale ristoro del danno patrimoniale l'importo complessivo di € 1.901,62, oltre interessi al saggio legale ex art.1284, comma I, c.c. dalla data del pagamento sino alla data della domanda giudiziale di risarcimento – 29.04.2020 – e con applicazione di interessi al saggio legale ex art.1284,comma IV, c.c. da tale data al saldo.
Addivenendosi quindi all'accoglimento di ben tre dei quattro motivi di gravame formulati dall'appellante, le spese del gravame seguono la preponderante soccombenza dell'appellato e si liquidano come da dispositivo in applicazione di valori medi dei parametri normativi in vigore e di cui pagina 12 di 14 al D.M. n. 55/2014 come attualmente in vigore, avuto riguardo al valore della controversia ( in relazione all'entità del ristoro in contestazione in fase di gravame, inferiore ad € 26.000,00 ), alla sua media complessità ed all'attività difensiva concretamente svolta dalle parti nel giudizio, che ha comportato pieno svolgimento delle fasi di studio della controversia, introduttiva e di decisione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello, ed in parziale modifica della sentenza impugnata, n.
751/2023 emessa dal Tribunale di Alessandria in data 28.08.2023, condanna al CP_1
pagamento in favore del sig. al pagamento dei seguenti importi in luogo di Controparte_3
quelli indicati al oggetto di condanna nella sentenza impugnata:
a) quale ristoro del danno biologico permanente: l'importo tabellare di € 44.040,00, devalutato alla data del sinistro e via via rivalutato, con applicazione di interessi al saggio legale ex art.1284, comma I, c.c. sulla predetta somma via via rivalutata sino alla data della domanda giudiziale di risarcimento – 29.04.2020 – e con applicazione di interessi al saggio legale ex art.1284,comma IV,c.c. da tale data al saldo, con detrazione delle somme corrisposte dall' , per un importo complessivo di € 7.294,55 già versati ed € CP_2
24.625,66 di rendita capitalizzata alla data del pagamento - 22.05.2022 -;
b) quale ristoro del danno morale l'importo complessivo di € 15.414,00 devalutato alla data del sinistro e via via rivalutato, con applicazione di interessi al saggio legale ex art.1284, comma I, c.c. sulla somma via via rivalutata sino alla data della domanda giudiziale di risarcimento – 29.04.2020 – e con applicazione di interessi al saggio legale ex art.1284,comma IV, c.c. da tale data al saldo;
c) quale ristoro del danno non patrimoniale da invalidità temporanea l'importo complessivo di
€ 18.275,40 devalutato alla data del sinistro e via via rivalutato, con applicazione di interessi al saggio legale ex art.1284, comma I, c.c. sulla somma via via rivalutata sino alla data della domanda giudiziale di risarcimento – 29.04.2020 – e con applicazione di interessi al saggio legale ex art.1284,comma IV, c.c. da tale data al saldo;
d) quale ristoro del danno patrimoniale l'importo complessivo di € 1.901,62, oltre interessi al saggio legale ex art.1284, comma I, c.c. dalla data del pagamento sino alla data della domanda giudiziale di risarcimento – 29.04.2020 – e con applicazione di interessi al saggio legale ex art.1284,comma IV, c.c. da tale data al saldo.
3) Condanna il sig. al pagamento in favore del sig. delle spese del CP_1 Parte_1
presente procedimento, che si liquidano in € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle pagina 13 di 14 spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 14/01/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Anna Bonfilio
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Bonfilio Presidente Relatore dott. Francesco Rizzi Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1152/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRATTAROLA Parte_1 C.F._1
MASSIMO, elettivamente domiciliato in VIA TROTTI N 46 15121 ALESSANDRIA presso il difensore avv. GRATTAROLA MASSIMO appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONTERNO CP_1 C.F._2
RICCARDO, elettivamente domiciliato in VIA MALTA 5/5 16121 GENOVA presso il difensore avv.
CONTERNO RICCARDO appellato
Udienza virtuale di rimessione della causa in decisione in data 12.12.2024; ordinanza di rimessione al
Collegio a seguito di trattazione scritta in data 14.12.2024
OGGETTO: risarcimento danni ex art. 2052 c.c.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia la Corte d'Appello Ill.ma, contrariis reiectis, in parziale riforma dell'appellata sentenza
Dichiarare tenuto a pagare a , a risarcimento del danno patito a CP_1 Parte_1 seguito del fatto dannoso commesso dall'animale di sua proprietà il 30/05/2016 nella misura già
pagina 1 di 14 depurata della quota pagata dall' , la somma di € 53.103,74 o quella meglio ritenuta e vista, oltre CP_2 interessi al tasso legale ex art. 1284 co. 1, c.c., sulla somma di € 77.729,40, o quella meglio ritenuta e vista, devalutata e via via rivalutata anno per anno dalla data del fatto alla data del pagamento da parte dell' della quota di danno biologico a suo carico, e su € 53.103,74 o quella somma meglio CP_2
ritenuta e vista devalutati e via via rivalutati anno per anno da quella data alla data della domanda e degli interessi legali ex art. 1284, co. IV c.c. sulla suddetta somma dalla data della introduzione del giudizio al saldo.
Per l'effetto, detratta la somma di € 35.056,39 pagata in data 30.10.2023 in esecuzione della sentenza di primo grado, condannare l'appellato al pagamento della differenza oltre interessi legali al tasso di cui al IV comma art. 1284 c.c. dal 1.11.2023 al saldo
Condannare l'appellato al rimborso della somma di € 1.901,62 per spese borsuali oltre interessi, come sopra calcolati, dalla data dei singoli esborsi al saldo
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Per l'appellato:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, fatte le declaratorie del caso tutte, per i motivi sopra esposti e/o per quelli meglio ritenuti, previa pronuncia ex art. 348 bis c.p.c. disporre la discussione orale della causa come previsto dall'art. 350 c.p.c.; in via principale, previo vaglio dell'ammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., respingere le domande nuove in appello formulate dall'avversario in quanto inammissibili e i motivi di appello avversari tutti, in quanto infondati in fatto e in diritto confermando in ogni sua parte l'ex adverso impugnata sentenza.
In ogni caso e in via di graduato subordine si richiamano le conclusioni già rassegnate nel primo grado del giudizio.
Vinte le spese del secondo grado del giudizio”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 27.04.2020 il sig. allegava di essere Parte_1
stato colpito alla gamba destra dal calcio del cavallo di proprietà del sig. in data CP_1
30.5.2016, mentre stava svolgendo attività di manutenzione del verde, assumendo che il proprietario dell'animale avesse perso il controllo del cavallo che, imbizzarrito, lo aveva colpito quindi con violenza cagionandogli le lesioni dettagliatamente indicate in documentazione che produceva. Riferiva in specie di aver subito quindi un periodo di malattia di cinque mesi, allegando corrispostagli per il sinistro, qualificato come infortunio sul lavoro, l'indennità giornaliera di malattia per un periodo di sessantotto giorni. Riferiva peraltro di essere titolare di un vivaio e di non aver più potuto svolgere la propria attività dalla data dell'infortunio per cui è causa sino al settembre 2017; di non aver potuto pagina 2 di 14 coltivare le “circa 200 piante” ubicate nel proprio vivaio;
di aver, altresì, perso diciotto arnie di api su venti di sua proprietà, nell'impossibilità di manutenerle personalmente, con conseguente danno patrimoniale. Assumeva pertanto di aver riportato, in conseguenza dell'infortunio per cui è causa, danno biologico permanente e temporaneo dettagliatamente indicato in relazione di consulenza allegata in atti, chiedendo altresì riconoscersi in suo favore la personalizzazione del suddetto danno biologico.
Allegava inoltre di aver dovuto rifiutare, a causa dei postumi subiti dall'infortunio, proposte lavorative provenienti da terzi nel periodo compreso tra il giugno 2016 e il settembre 2017, assumendo di aver conseguentemente diritto al risarcimento del danno da lucro cessante, pari al mancato guadagno relativo ai suddetti contratti di lavoro perduti.
Si costituiva nel giudizio il sig. dichiarando apertamente di non contestare, ex CP_1 art. 115 c.p.c., l'avvenuto ferimento dell'attore ad opera del proprio cavallo nelle circostanze di tempo e luogo riportate in atto di citazione. Contestava invece la quantificazione delle lesioni denunciate dall'attore, sia in termini di invalidità temporanea che in relazione agli esiti permanenti. Contestava in specie la riferibilità all'illecito per cui è causa delle conseguenze di carattere patrimoniale prospettate in citazione, nonché il danno patrimoniale da lucro cessante allegato dall'attore, invocando peraltro l'operatività in specie del principio della compensatio lucri cum damno tra il risarcimento dovuto all'attore e gli indennizzi dal medesimo conseguiti, a causa dell'illecito stesso da parte di terzi.
Ritenute inammissibili le ulteriori istanze istruttorie formulate dalle parti il Tribunale disponeva C.T.U. medico-legale sulla persona dell'attore per l'accertamento della natura e gravità delle lesioni riportate nel sinistro. All'esito, con sentenza n. 751/2023 in data 28.08.2023 il Tribunale di Alessandria, ritenuto accertato in sede peritale un danno biologico permanente a carico dell'attore quale conseguenza del sinistro denunciato nella misura del 19% ed un'invalidità temporanea assoluta di giorni trentasette, nonché un'invalidità parziale di sessanta giorni nella misura del 75% giorni, di novanta giorni al 50% e di ulteriori sessanta giorni al 25%, liquidava, applicando in specie le Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano nel 2021, un ristoro per danno biologico permanente pari ad €
44.040,00 ed ulteriore ristoro per danno biologico temporaneo pari ad € 14.058,00, ritenendo non provati i presupposti per un aumento personalizzato del risarcimento liquidato. Riteneva peraltro non provato in specie alcun danno patrimoniale da lucro cessante e riconosceva unicamente dovuto ristoro del pregiudizio patrimoniale conseguente agli esborsi sostenuti dall'attore per € 1.901,62. Acquisita peraltro documentazione dell'indennizzo erogato dall' al soggetto leso per il sinistro in CP_2
questione, da detrarsi dal ristoro dovuto per poste omogenee, riteneva provato che il predetto Ente avesse assegnato in specie al sig. una rendita pari ad € 24.625,66 così determinata alla data Parte_1 del 25.02.2022, avendogli in precedenza già corrisposto ratei pari ad un importo complessivo di €
pagina 3 di 14 6.180,97 oltre € 1.113,58. Detratti tali importi dal ristoro complessivamente liquidato per danno biologico permanente, maggiorato del risarcimento dovuto per danno biologico temporaneo conseguente al sinistro, condannava quindi il sig. al pagamento del residuo ristoro dovuto CP_1 nella misura di € 35.056,39 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo, nonché al ristoro delle spese del giudizio in favore del sig. Parte_1
Avverso la predetta sentenza ha promosso appello il sig. lamentando, con primo Parte_1
motivo di gravame che il Tribunale abbia erroneamente liquidato il ristoro dovutogli per danno non patrimoniale subito dal sinistro, disconoscendogli alcun risarcimento per il danno morale sofferto, calcolando quindi il dovuto al netto della maggiorazione tabellare prevista per tale componente del pregiudizio subito.
Lamenta peraltro l'appellante, con secondo motivo di gravame, che il Tribunale abbia pure erroneamente disconosciuto come dovuta alcuna personalizzazione del ristoro liquidato per danno biologico temporaneo conseguente al sinistro, pur risultando chiaramente dalla relazione peritale in atti la particolare afflittività del periodo di malattia sofferto.
L'appellante si duole inoltre, con terzo motivo di gravame, che il Tribunale abbia erroneamente detratto dal ristoro dovutogli per danno biologico permanente l'indennizzo erogatogli dall' per una rendita pari ad € 24.625,66, con decorrenza dall'1.02.2017, maggiorandolo dei CP_2 ratei già corrispostigli sino alla data dell'informativa trasmessa dall'Ente – 25.02.2022 -, pari ad €
7.294,66, da ritenersi invece compresi nel valore complessivo della suddetta rendita.
Lamenta infine, con quarto motivo di gravame, che il Tribunale, a fronte di illecito verificatosi nel 2016, abbia riconosciuto come dovuti gli interessi moratori sulle somme liquidate a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza e non invece dalla data del sinistro.
Chiede pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata , liquidarsi correttamente in ristoro ancora dovuto pari ad € 34.929,50 per danno biologico permanente ed € 18.275,40 quale ristoro del danno temporaneo sofferto, per un importo complessivo pari ad € 53.103,98, oltre interessi ex art. 1284, comma I, c.c. sulla somma complessivamente dovutagli, devalutata alla data del sinistro e via via rivalutata, sino all'erogazione dell'indennizzo e quindi sulla somma residua dovuta CP_2
sino alla data della domanda giudiziale, con interessi ex art. 1284, comma IV, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo;
con vittoria delle spese del gravame.
Si è costituito nel gravame il sig. eccependo in via preliminare CP_1
l'inammissibilità dell'avverso appello ex artt. 348bis c.p.c. ovvero ex art. 342 c.p.c., contestando comunque la fondatezza delle avverse doglianze, chiedendo quindi confermarsi la sentenza impugnata, con vittoria delle spese del gravame.
pagina 4 di 14 La Corte, esperito senza esito un tentativo di conciliazione fra le parti, disponeva per la rimessione della causa in decisione. In esito all'udienza del 12.12.2024, dinanzi al Consigliere
Istruttore nelle more subentrato nell'assegnazione del fascicolo processuale, la causa veniva rimessa quindi in decisione dinanzi al Collegio.
Alla luce delle risultanze complessive acquisite in atti l'appello in esame si appalesa almeno in parte fondato.
Deve peraltro preliminarmente evidenziarsi che già nel giudizio di primo grado il convenuto, sig. non aveva in alcun modo contestato la propria responsabilità per l'illecito CP_1 denunciato dall'attore; lo stesso appello in esame risulta unicamente relativo ai capi della sentenza gravata inerenti alla liquidazione delle prestazioni risarcitorie riconosciute in relazione al sinistro in favore del sig. Parte_1
Risulta anzitutto meritevole di accoglimento la prima censura esposta dall'odierno appellante nel dolersi che il Tribunale abbia erroneamente liquidato il ristoro dovutogli per danno non patrimoniale subito dal sinistro, disconoscendogli alcun risarcimento per il danno morale sofferto.
Risulta in effetti che, a fronte del danno biologico accertato in sede peritale nella misura del
19% - con valutazione non contestata da alcuna delle parti in causa – il Tribunale, in applicazione delle
Tabelle elaborate per la liquidazione del danno non patrimoniale dal Tribunale di Milano nell'anno
2021, tenuto conto dell'età del soggetto leso all'epoca del sinistro – cinquantacinque anni - ha liquidato un ristoro complessivo di € 44.040,00 indicando correttamente il valore di punto per il danno non patrimoniale in € 4.286,55 – come da Tabelle richiamate – ma applicando invece per il calcolo del ristoro dovuto il valore di punto relativo al solo danno biologico, pari ad € 3.175,22, e calcolando quindi il dovuto al netto della maggiorazione tabellare prevista per tale componente del pregiudizio subito.
Il Giudice a quo ha peraltro correttamente rilevato, nelle premesse motivazionali della sentenza gravata ed in piena conformità alla giurisprudenza della Suprema Corte in materia che “-ritenuto che “il raffronto tra risarcimento del danno civilistico ed indennizzo erogato dall' va effettuato secondo CP_2
un computo per poste omogenee: vanno, dapprima, distinte le due categorie di danno (patrimoniale e non patrimoniale); il danno patrimoniale calcolato con i criteri civilistici va comparato alla quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato (volta CP_2
all'indennizzo del danno patrimoniale); in ordine al danno non patrimoniale, effettuato il calcolo secondo i criteri civilistici, vanno, dapprima, espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa
(danno morale e danno biologico temporaneo) che spettano interamente al danneggiato e, poi, dall'ammontare complessivo del danno non patrimoniale così ricavato (corrispondente al danno pagina 5 di 14 biologico) va detratto (non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall' , ma solo il CP_2
valore capitale della quota della rendita destinata a ristorare, in forza dell'art. 13 d.lgs. n. 38 del CP_2
2000, il danno biologico stesso” (cfr. in tal senso Cass. Civ., Sez. Lav., 02 aprile 2019, n. 9112)”.
Nondimeno, addivenendo alla concreta liquidazione del ristoro dovuto al soggetto leso, ha calcolato quindi il danno biologico complessivo, al netto del danno morale, per detrarne – correttamente, per poste omogenee – l'indennizzo già riconosciuto dall' al sig. ma ha omesso infine CP_2 Parte_1
di riconoscere e liquidare il ristoro comunque dovuto al danneggiato per danno non patrimoniale a titolo di cd. danno morale, non motivando peraltro in alcun modo il diniego di tale ristoro.
L'attore aveva peraltro apertamente allegato di aver subito un danno da sofferenza interiore conseguente al sinistro subito, precisando anzi , nelle difese conclusive del giudizio di primo grado, che l'indennizzo riconosciutogli dall' non poteva ritenersi inclusivo di alcun ristoro per tale CP_2
tipologia di pregiudizio.
Orbene, secondo principi ormai da tempo ribaditi dalla Suprema Corte in materia, “in tema di risarcimento del danno alla persona, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le
Tabelle di Milano, attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico- relazionale, il giudice deve: 1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento (fino al
30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto
3), dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell'art. 138, comma 3, c.ass. ( Cass.
Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 7892 del 22/03/2024 ).
Peraltro, “in tema di risarcimento del danno alla persona, ai fini della liquidazione del danno morale, ontologicamente diverso dal danno biologico, ben possono essere utilizzate le Tabelle milanesi, nelle versioni successive al 2008, laddove comprendono nell'indicazione dell'importo complessivo del danno anche una quota diretta a risarcire il danno morale, secondo il criterio logico-presuntivo di proporzionalità diretta tra gravità della lesione e insorgere di una sofferenza soggettiva, a condizione che nel caso concreto tale liquidazione sia giustificata da un corretto assolvimento dell'onere di pagina 6 di 14 allegazione e prova e senza riconoscere ulteriori importi, altrimenti incorrendosi in una duplicazione risarcitoria” ( Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 19922 del 12/07/2023 ).
Del resto, “in tema di danno non patrimoniale discendente da lesione della salute, se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale” ( Cass. Civ.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 6444 del 03/03/2023 ).
Orbene, in specie, a fronte di un danno biologico accertato nella misura del 19%, considerato che già all'esame obiettivo in sede peritale l'odierno appellante ha evidenziato postumi che palesemente comportano un disagio psicologico notevole, correlato alla presenza di esiti cicatriziali consistenti e di limitazioni significative nei movimenti ( “Arto inferiore destro: ispettivamente si apprezza esito cicatriziale chirurgico lineare, mesorotuleo, verticale, caratteristicamente riferibile ai consueti reliquati attesi in caso di sostituzione protesica dell'articolazione del ginocchio.
Alla misurazione si rileva un deficit di circa 2 cm al perimetro muscolare della coscia al terzo medio ed un eccesso di circa 2 cm al perimetro articolare del ginocchio (misure rapportate all'arto adelfo).
Alla mobilizzazione attiva e passiva flessione a circa 90-100°, estensione limitata sfumatamente ai gradi estremi.
Non evidenti segni di lassità alle prove ( e ). Pt_2 Parte_3
Accosciamento penoso, incompleto e squilibrato.
Lieve zoppia al passo rapido ); considerato altresì che il sig. ha subito, in esito al sinistro per cui è causa, un lungo e Parte_1
complesso iter chirurgico e terapeutico, protrattosi con fasi anche di grave disagio e comunque risoltosi infine con permanenza del danno biologico permanente di cui innanzi;
è di tutta evidenza che al danno biologico riportato nel sinistro non possa non essere correlato un danno morale di altrettanta gravità.
Ed infatti “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-
pagina 7 di 14 legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico”. ( Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 9006 del 21/03/2022 ).
E, dunque, “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del risarcimento del "danno biologico", quale pregiudizio che esplica incidenza sulla vita quotidiana e sulle attività dinamico-relazionali del soggetto, e di un'ulteriore somma a titolo di ristoro del pregiudizio rappresentato dalla sofferenza interiore (c.d. danno morale,
"sub specie" di dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione), con la conseguenza che, ove dedotto e provato, tale ultimo danno deve formare oggetto di separata valutazione e liquidazione”. ( Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4878 del 19/02/2019 ).
Al risarcimento complessivamente liquidato dal Tribunale quale ristoro del danno biologico riportato dal soggetto leso nel sinistro deve pertanto aggiungersi ulteriore ristoro del danno morale correlato, stimabile in via equitativa in applicazione del valore tabellare indicato dal Tribunale di Milano nel
2021 per tale componente del danno non patrimoniale, nella misura di € 15.414,00.
Parimenti fondato deve ritenersi peraltro anche il secondo motivo di gravame, con cui l'appellante lamenta omessa personalizzazione del risarcimento riconosciutogli quale ristoro del danno biologico temporaneo conseguente al sinistro.
E' emerso infatti in esito all'indagine peritale svolta nel primo giudizio che l'odierno appellante “il
30.05.2016, in Mirabello M.to, durante l'esecuzione di un'attività di taglio dell'erba in appalto, fu colpito alla gamba destra dal calcio di un cavallo.
In tale frangente il sig. riportò una “frattura con esposizione puntiforme III prossimale Parte_1 diafisi tibia dx”.
Per tale quadro fu ricoverato presso il Reparto di Ortopedia dell'Ospedale di Casale M.to, ove, in data
1.06.2016 fu sottoposto ad intervento chirurgico di osteosintesi con impianto di fissatore esterno FEA con 3 fishes prossimali e 3 distali.
Fu dimesso il 7.06.2016. Alla dimissione concesso il carico sfiorato a destra con due stampelle compatibilmente dolore.
Il 22.06.2016 fu concesso di deambulare con carico al 50% a destra con 2 stampelle per passare quanto prima ad una sola stampella.
Ulteriore controllo ortopedico il 14.09.2016 in occasione del quale fu transitoriamente rimosso il corpo del fissatore esterno per constatare la stabilità in sede di frattura;
apprezzata lieve mobilità nella sollecitazione varizzante;
ripristinato quindi il corpo del fissatore esterno. Sempre indicata deambulazione con una stampella a sinistra. Contestualmente rilevato idrarto;
praticata artrocentesi con evacuazione di 110 ml liquido sinoviale.
pagina 8 di 14 Il 24.10.2016 fu rilevata una rottura da fatica della prima vite distale del fissatore esterno all'interno della diafisi tibia destra. Ripristinato il carico sfiorato al 50 % con due stampelle per ulteriori trentacinque giorni. Prescritta terapia antibiotica.
Nel periodo successivo comparsa di fistola cutanea secernente liquido siero ematico.
Fu sottoposto a tampone con antibiogramma;
nel frattempo potenziata la terapia antibiotica e richiesta di consulto infettivologico.
Riscontrata positività per OC AU (multisensibile). Al controllo radiografico evidenza di perdita di sostanza ossea a livello del terzo distale della tibia in corrispondenza del foro distale del fissatore.
In data 25.01.2017 fu eseguita una Risonanza Magnetica Nucleare della gamba destra che evidenziò rime di frattura ancora visibili e apposizione di callo osseo più evidente, a livello della frattura prossimale in sede posteriore. La frattura prossimale non risultò perfettamente in asse, caratterizzata da scomposizione di grado modesto.
Seguirono controlli infettivologici.
Nuovo controllo ortopedico del giorno 8.06.2021 con riscontro di grave gonartrosi destra con severo varismo. Suggerito intervento di protesi di ginocchio destro.
Il 6.09.2021 fu quindi sottoposto ad intervento chirurgico di impianto di artroprotesi totale al ginocchio destro.
Dal 12.09.2021 all'1.10.2021 fu poi ricoverato presso struttura riabilitativa.
Seguì riabilitazione”.
A fronte della lunga e penosa malattia subita dal sig. in esito al sinistro lo stesso Parte_1
C.T.U. ha quindi rilevato che, “considerata la severità del quadro fratturativo, la necessità di sottoporre il paziente a diversi trattamenti, anche alla luce del subentro di fenomeni infettivi, nonché l'elevata limitazione legata ai trattamenti stessi, potrebbe essere ragionevole individuare una personalizzazione massima del periodo di danno biologico temporaneo”.
Ritiene, dunque, la Corte così comprovati profili peculiari idonei ad attestare la particolare penosità del periodo di malattia sofferto dal sig. in esito al sinistro e quindi pienamente Parte_1 giustificato un aumento “personalizzato” del ristoro in conseguenza dovuto.
Ed infatti “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari
(tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti pagina 9 di 14 da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna
"personalizzazione" in aumento”. ( Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 31681 del 09/12/2024; Cass. Civ.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5865 del 04/03/2021 ).
In coerenza con le indicazioni offerte in sede peritale si reputa congruo riconoscere quindi al danneggiato un ristoro per danno non patrimoniale temporaneo derivante dal sinistro applicandosi in specie un ristoro giornaliero per ciascun giorno di invalidità totale pari ad € 128,70, con aumento del valore tabellare giornaliero di € 99,00 nella misura massima ex art. 138 Cod. Ass ( 30% ). Risulta perciò dovuto a tal titolo all'odierno appellante un ristoro complessivo pari ad € 18.275,40 in luogo del minor importo riconosciuto dal Tribunale.
Non merita invece accoglimento il terzo motivo di gravame in esame. Lamenta infatti l'appellante che il Tribunale abbia erroneamente detratto dal ristoro dovutogli per danno biologico permanente non solo la rendita riconosciutagli dall' nella misura di € 24.625,66, ma anche CP_2
l'ammontare dei ratei di tale rendita già corrispostigli dalla data del sinistro a quella dell'informativa trasmessa dall'Ente stesso – 25.02.2022 -.
E, tuttavia, si legge nell'informativa di cui innanzi ( pervenuta al Tribunale in data 9.12.2022 ) :
“Data di riferimento dei calcoli : 25/02/2022
Il valore capitale della rendita assegnata all'infortunato in oggetto ammonta a 47.691,83 Euro di cui:
- per indennizzo danno biologico 24.625,66 Euro
- per indennizzo danno patrimoniale 23.066,17 Euro
Per la determinazione del costo infortunistico, al suddetto importo dovrà essere aggiunto quello relativo ai ratei di rendita erogati dalla data di decorrenza fino alla data di riferimento dei calcoli, maggiorati degli interessi legali.
Risulta inoltre, da prospetto al foglio 1 della predetta informativa, già corrisposta al sig. alla Parte_1 data del 25.02.2022 una somma complessiva di € 6.180,97 per indennizzo danno biologico.
Ritiene, dunque, la Corte che il Tribunale abbia correttamente detratto dal ristoro per danno biologico liquidato in favore del sig. per il sinistro per cui è causa sia il valore capitale della rendita Parte_1 per danno biologico riconosciuta dall' per € 24.625,66, sia l'ammontare dei ratei già CP_2 corrisposti al danneggiato, per un importo capitale di € 6.180,97 oltre interessi per € 1.113,58 ( e quindi € 7.294,55 ), posto che l' stesso ha precisato che “al suddetto importo dovrà essere CP_2
aggiunto quello relativo ai ratei di rendita erogati”.
Rileva infine la Corte, in relazione al quarto motivo di gravame formulato dall'odierno appellato, relativo a denunciata erronea determinazione degli interessi dovuti sulle somme liquidate a titolo pagina 10 di 14 risarcitorio in suo favore che il Tribunale ha dapprima calcolato l'intero ristoro dovuto al sig.
maggiorato anche delle “spese mediche e di CTP come accertate dal CTU per € 1.901,62, Parte_1
e, sull'importo complessivo liquidato ha quindi calcolato gli accessori dovuti, previa devalutazione della somma dovuta alla data del sinistro, applicando interessi al saggio legale sulla somma via via rivalutata sino alla data di pubblicazione della sentenza, riconoscendo quindi dovuti “interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo”.
Orbene il procedimento di calcolo così disposto deve ritenersi in effetti corretto, seppure l'indennizzo corrisposto dall' avrebbe dovuto essere detratto dalla prestazione risarcitoria dovuta – come CP_2
rilevato dall'appellante - alla data del suo pagamento.
Ed infatti “in tema risarcimento del danno da fatto illecito, sulla somma dovuta, ancorché liquidata all'attualità, vanno sempre conteggiati, purché vi sia stata specifica domanda, gli interessi c.d. compensativi, con decorrenza dal momento dell'illecito” ( Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 10376 del
17/04/2024 ).
In specie l'odierno appellante aveva formulato in effetti analitica domanda in merito già in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado ( v. atto di conclusioni depositato in data 20.03.2023 ).
Peraltro “in tema di risarcimento del danno da fatto illecito, l'impugnazione del capo della sentenza contenente la liquidazione del danno impedisce la formazione del giudicato sulla misura legale degli interessi e della svalutazione da ritardato pagamento, poiché essi non costituiscono un autonomo diritto del creditore, ma hanno funzione compensativa volta a reintegrare il patrimonio del danneggiato, qual era all'epoca del danno, e possono essere riliquidati dal giudice dell'impugnazione o del rinvio, utilizzando la tecnica ritenuta più appropriata, anche in difetto di uno specifico rilievo sulla modalità di liquidazione scelta dal giudice precedente” ( Cass. civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 17004 del 14/06/2023 ).
Detti interessi devono peraltro correttamente applicarsi, alle somme devalutate alla data del sinistro e via via rivalutate nella misura ex art. 1284, comma I, c.c. sino alla domanda giudiziale e quindi al saggio ex art.1284, comma IV, c.c. sino al saldo.
Ed infatti “l'art. 1284, comma 4, c.c., è stato introdotto al fine di contenere gli effetti negativi della durata dei processi civili, riducendo il vantaggio, per il debitore convenuto in giudizio, derivante dalla lunga durata del processo, attraverso la previsione di un tasso di interesse più elevato di quello ordinario, dal momento della pendenza della lite: si tratta evidentemente di una disposizione
(lato sensu “deflattiva” del contenzioso giudiziario), che ha lo scopo di scoraggiare l'inadempimento e rendere svantaggioso il ricorso ad inutile litigiosità, scopo che prescinde dalla natura dell'obbligazione dedotta in giudizio e che si pone in identici termini per le obbligazioni derivanti da rapporti contrattuali come per tutte le altre.
pagina 11 di 14 Nel medesimo senso depongono, inoltre, sia la circostanza che si tratta di una disposizione inserita nell'art. 1284 c.c., intitolato «saggio degli interessi», cioè nell'articolo del codice civile che disciplina in linea generale, per tutte le obbligazioni, il tasso legale degli interessi, sia il rilievo che tale articolo non contiene alcuna espressa limitazione di applicabilità delle sue disposizioni a solo alcune categorie di obbligazioni” ( Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 61 del 03/01/2023 ).
Applicando quindi il criterio di calcolo già accolto dal Tribunale, con corretta detrazione dell'indennizzo e previo ricalcolo del ristoro complessivamente dovuto, come da CP_2
determinarsi in esito ad accoglimento dei primi due motivi di gravame, la Corte ritiene dovuto in specie in favore del sig. un ristoro complessivamente pari a: Parte_1
a) Quale ristoro del danno biologico permanente: l'importo tabellare di € 44.040,00, devalutato alla data del sinistro e via via rivalutato, con applicazione di interessi al saggio legale ex art.1284, comma I, c.c. sulla predetta somma via via rivalutata sino alla data della domanda giudiziale di risarcimento – 29.04.2020 – e con applicazione di interessi al saggio legale ex art.1284,comma IV,c.c. da tale data al saldo, con detrazione delle somme corrisposte dall' , per un importo complessivo di € 7.294,55 già versati ed € 24.625,66 di rendita CP_2
capitalizzata alla data del pagamento - 22.05.2022 -;
b) Quale ristoro del danno morale l'importo complessivo di € 15.414,00 devalutato alla data del sinistro e via via rivalutato, con applicazione di interessi al saggio legale ex art.1284, comma I,
c.c. sulla somma via via rivalutata sino alla data della domanda giudiziale di risarcimento –
29.04.2020 – e con applicazione di interessi al saggio legale ex art.1284,comma IV, c.c. da tale data al saldo;
c) Quale ristoro del danno non patrimoniale da invalidità temporanea l'importo complessivo di €
18.275,40 devalutato alla data del sinistro e via via rivalutato, con applicazione di interessi al saggio legale ex art.1284, comma I, c.c. sulla somma via via rivalutata sino alla data della domanda giudiziale di risarcimento – 29.04.2020 – e con applicazione di interessi al saggio legale ex art.1284,comma IV, c.c. da tale data al saldo;
d) Quale ristoro del danno patrimoniale l'importo complessivo di € 1.901,62, oltre interessi al saggio legale ex art.1284, comma I, c.c. dalla data del pagamento sino alla data della domanda giudiziale di risarcimento – 29.04.2020 – e con applicazione di interessi al saggio legale ex art.1284,comma IV, c.c. da tale data al saldo.
Addivenendosi quindi all'accoglimento di ben tre dei quattro motivi di gravame formulati dall'appellante, le spese del gravame seguono la preponderante soccombenza dell'appellato e si liquidano come da dispositivo in applicazione di valori medi dei parametri normativi in vigore e di cui pagina 12 di 14 al D.M. n. 55/2014 come attualmente in vigore, avuto riguardo al valore della controversia ( in relazione all'entità del ristoro in contestazione in fase di gravame, inferiore ad € 26.000,00 ), alla sua media complessità ed all'attività difensiva concretamente svolta dalle parti nel giudizio, che ha comportato pieno svolgimento delle fasi di studio della controversia, introduttiva e di decisione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello, ed in parziale modifica della sentenza impugnata, n.
751/2023 emessa dal Tribunale di Alessandria in data 28.08.2023, condanna al CP_1
pagamento in favore del sig. al pagamento dei seguenti importi in luogo di Controparte_3
quelli indicati al oggetto di condanna nella sentenza impugnata:
a) quale ristoro del danno biologico permanente: l'importo tabellare di € 44.040,00, devalutato alla data del sinistro e via via rivalutato, con applicazione di interessi al saggio legale ex art.1284, comma I, c.c. sulla predetta somma via via rivalutata sino alla data della domanda giudiziale di risarcimento – 29.04.2020 – e con applicazione di interessi al saggio legale ex art.1284,comma IV,c.c. da tale data al saldo, con detrazione delle somme corrisposte dall' , per un importo complessivo di € 7.294,55 già versati ed € CP_2
24.625,66 di rendita capitalizzata alla data del pagamento - 22.05.2022 -;
b) quale ristoro del danno morale l'importo complessivo di € 15.414,00 devalutato alla data del sinistro e via via rivalutato, con applicazione di interessi al saggio legale ex art.1284, comma I, c.c. sulla somma via via rivalutata sino alla data della domanda giudiziale di risarcimento – 29.04.2020 – e con applicazione di interessi al saggio legale ex art.1284,comma IV, c.c. da tale data al saldo;
c) quale ristoro del danno non patrimoniale da invalidità temporanea l'importo complessivo di
€ 18.275,40 devalutato alla data del sinistro e via via rivalutato, con applicazione di interessi al saggio legale ex art.1284, comma I, c.c. sulla somma via via rivalutata sino alla data della domanda giudiziale di risarcimento – 29.04.2020 – e con applicazione di interessi al saggio legale ex art.1284,comma IV, c.c. da tale data al saldo;
d) quale ristoro del danno patrimoniale l'importo complessivo di € 1.901,62, oltre interessi al saggio legale ex art.1284, comma I, c.c. dalla data del pagamento sino alla data della domanda giudiziale di risarcimento – 29.04.2020 – e con applicazione di interessi al saggio legale ex art.1284,comma IV, c.c. da tale data al saldo.
3) Condanna il sig. al pagamento in favore del sig. delle spese del CP_1 Parte_1
presente procedimento, che si liquidano in € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle pagina 13 di 14 spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 14/01/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Anna Bonfilio
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