Art. 14.
A decorrere dal 28 ottobre 1942-XX le gestioni, alle quali l'Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici provvede per le materie contemplate nella presente legge passano nello stato attivo e passivo in cui si trovano e con tutti i rapporti giuridici ad esse inerenti all'Istituto di assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche per i compiti a questo affidati dalla presente legge.
Con decreto del Ministro per le comunicazioni da emanarsi di intesa col Ministro per le finanze e coi Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, sara' stabilita la quota di patrimonio da devolvere all'Istituto di cui alla presente legge.
A decorrere dal 28 ottobre 1942-XX le gestioni, alle quali l'Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici provvede per le materie contemplate nella presente legge passano nello stato attivo e passivo in cui si trovano e con tutti i rapporti giuridici ad esse inerenti all'Istituto di assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche per i compiti a questo affidati dalla presente legge.
Con decreto del Ministro per le comunicazioni da emanarsi di intesa col Ministro per le finanze e coi Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, sara' stabilita la quota di patrimonio da devolvere all'Istituto di cui alla presente legge.