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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/10/2025, n. 5294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5294 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 2079/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 10240/2017, emessa dal Tribunale di Napoli, IV
Sez. Civile, a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 9340/2014, pendente
TRA
nata a [...] il [...] (c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Oreste Marone (c.f. ; C.F._2
APPELLANTE
E
(c.f. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Aniello Pignalosa (c.f.
); C.F._3
APPELLATO
NONCHE'
(P.IVA , in persona del l.r.p.t., rappresentata e Controparte_2 P.IVA_2
difesa dall'avv. Luigi Barbato (c.f. ; C.F._4
APPELLATA
1 Oggetto: responsabilità ex artt. 2051 c.c.
Conclusioni: per l'appellante: “L'avv. Oreste Marone, procuratore della sig.ra , Parte_1
conclude per l'accoglimento dell'appello con vittoria delle spese e compensi del doppio grado di giudizio, da attribuire allo scrivente difensore che si dichiara anticipatario. Ribadisce le conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi e chiede riservare la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art.190 c.p.c. ridotti alla metà, ove ritenuto possibile da codesto Ecc.mo Collegio”. per l'appellato : “Per l'appellato Controparte_3 Controparte_1
Libertà 1 trav dx n°19 l'avv. Pignalosa si riporta sia alle CP_1
argomentazioni difensive poste a fondamento delle difese di primo grado, sia alla comparsa di risposta sviluppata in questo grado ed ai documenti tutti depositati, ivi compresi quelli contenuti nella produzione formata per il primo grado. Impugna, per quanto di ragione, l'elaborato peritale depositato. Insiste per la revoca della ordinanza con la quale è stata ammessa la espletata CTU. In via principale conclude per il rigetto dell'appello con vittoria di spese. In via subordinata laddove la domanda con esso formulata dovesse trovare ingresso chiede la condanna diretta e/o in manleva ( e cioè negli stessi termini di cui alla comparsa dell'appellato condominio in questo grado ) dell sia a versare all'appellante le Controparte_4
somme che la Corte deciderà di attribuirle con i dovuti accessori ,ivi comprese le spese di CTU e legali, sia le spese per il doppio grado di giudizio in favore dell'appellato condominio con attribuzione al sottoscritto Avvocato che dichiara di averle anticipate la cui quantificazione viene rimessa alla discrezionalità della Corte adita. Chiede che la causa venga introitata a sentenza, previa concessione dei termini di cui all' ex art 190 cpc.”. per l'appellata “Per l'appellata l'Avv. Luigi Barbato conclude CP_2 CP_2
rimettendosi a tutte le proprie difese di cui in atti e verbali di causa. Impugna le avverse conclusioni ed insiste per il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e
2 diritto con vittoria di spese di lite. Chiede che la causa venga riservata in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione notificata il 27/03/2014, conveniva, innanzi al Tribunale Parte_1
di Napoli, il sito in alla I traversa di , CP_1 CP_1 Controparte_3
esponendo che: “1) il giorno 15/11/2013, alle ore 11:00 circa, in nel CP_1
Condominio sito alla I Traversa di , la sig.ra , mentre Controparte_3 Parte_1
scendeva la scala esterna che dal portone di ingresso del fabbricato conduce al cancellato di ferro che dà accesso alla strada pubblica, cadeva rovinosamente a terra e riportava lesioni personali. 2) la sig.ra nello scendere le scale Parte_1
poggiava il piede sull'ultimo gradino che era spaccato e privo di un pezzo di marmo
e ciò le faceva perdere l'equilibrio e cadere violentemente al suolo. 3) il giorno
15/11/2013 la gradinata esterna del condominio sito in alla I traversa a CP_1
destra di Via Libertà n° 19, si presentava così come nelle foto che si producono in giudizio. 4) la signora fu immediatamente soccorsa e trasportata al Parte_1
P.O. Loreto Nuovo ove i sanitari le diagnosticarono con referto n°52378/2013
“trauma cranico facciale con frattura ossa nasali ed ecchimosi sottopalpebrale sin.
Contusione emitorace destra con frattura arco posteriore settima costa destra.
Contusioni multiple”. Con prognosi di 30 giorni s.c. 6) l'istante è stata sottoposta ad ulteriori visite specialistiche e terapie prescritte dai medici. 7) alla sig.ra Pt_1
sono residuati postumi invalidanti permanenti nella misura del 7% con
[...]
invalidità temporanea totale di gg 30 e parziale di giorni 30 al 50% come accertato dal prof. della Università degli studi di Napoli Federico II – Persona_1
Medicina Legale. 8) la scala condominiale era anche priva del corrimano a sinistra scendendo. 9) la responsabilità dell'evento dannoso è da attribuirsi al di CP_1
I traversa a dx di via Libertà n° 19 ex art. 2051 c.c., quale ente proprietario CP_1
dei beni in comunione tenuto alla loro manutenzione e custodia. 10) la richiesta di
3 risarcimento dei danni, avanzata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, non ha avuto riscontro”.
Tanto rappresentato, l'attrice insisteva affinché venissero accolte le conclusioni seguenti: “… “a) accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità del
[...]
in persona del suo amministratore pro Controparte_5
tempore, nella produzione dell'evento dannoso de quo, per le causali di cui in premessa e, per l'effetto, condannarlo al pagamento in favore dell'istante, sig. Pt_1
, della somma di € 11.915,06 a titolo di risarcimento dei danni, patrimoniali e
[...]
non patrimoniali, subiti in conseguenza dell'evento lesivo de quo oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria dal di del fatto al soddisfo;
In subordine, condannare il convenuto al pagamento in favore dell'istante di quella somma CP_1
maggiore o minore ritenuta equa e di giustizia, quale dovesse risultare in corso di causa. B) condannare il convenuto al pagamento delle spese e compensi CP_1
di causa con attribuzione all'avv. Oreste Marone, per dichiarazione di fattone anticipo”.
Si costituiva il , che, nell'impugnare il contenuto Controparte_5
del libello introduttivo, chiedeva preliminarmente di essere autorizzato a chiamare in causa l al fine di essere manlevata e tenuta indenne da qualsiasi Controparte_2
responsabilità che sarebbe eventualmente emersa all'esito della controversia.
Concessa l'autorizzazione e chiamata ritualmente in causa, la suddetta compagnia assicurativa si costituiva, chiedendo il rigetto della domanda attorea nonché della domanda di garanzia.
Concessi i termini ex art. 1836 c.p.c. e depositate dalle parti le relative memorie, venivano escussi due testi.
Ritenuta matura per la decisione, la causa veniva rinviata all'udienza del 25/11/2016 per la discussone ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con termine per note fino a cinque giorni prima dell'udienza.
Rinviata più volte d'ufficio, la controversia veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. in data 13/10/2017.
4 Con sentenza n. 10240/2017 pubblicata il 13/10/2017 nel procedimento R.G. n.
9340/2014, il Tribunale di Napoli, IV Sezione, così statuiva:
“-rigetta la domanda principale;
- dichiara assorbita la domanda di garanzia;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, pubblicata il 13/10/2017 e non notificata, con citazione notificata in data 12/04/2018 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 327
c.p.c. nella versione applicabile ratione temporis, interponeva appello - Parte_1
iscritto a ruolo il 17/04/2018 - per i motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'On.le Corte di Appello di Napoli: accogliere il presente atto di appello ed, in riforma della sentenza impugnata del Tribunale di
Napoli n° 10240/2017, voglia così provvedere: a) accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità del Condominio di I traversa a destra di via Libertà n° 19, in CP_1
persona del suo amministratore pro tempore, nella produzione dell'evento dannoso, per le causali di cui in premessa e, per l'effetto, condannarlo al pagamento in favore dell'istante, sig. , della somma di € 11.915,06, a titolo di risarcimento Parte_1
dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti in conseguenza dell'evento lesivo de quo (in base al seguente conteggio: postumi invalidanti permanenti 7%= €
7.373,05; ITT giorni 30 x € 46,20 pro die= € 1.386,00; ITP giorni 30 al 50% x €
46,20 = € 693,00; danno morale (pari ad ¼ del biologico)= € 2.363,1; spese mediche € 100,00) oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria dal dì del fatto al soddisfo;
in subordine condannare il convenuto al pagamento in CP_1
favore dell'istante di quella somma maggiore o minore ritenuta equa e di giustizia;
b) condannare il convenuto al pagamento delle spese e compenso del CP_1
doppio grado di giudizio con attribuzione all'avv. Oreste Marone, per dichiarazione di fattone anticipo;
c) in via istruttoria, ove ritenuta necessaria ai fini della decisione, ammettere CTU medico-legale, sulla persona dell'appellante ai fini
5 dell'accertamento della natura delle lesioni subite, del nesso eziologico tra lesioni ed evento, durata della malattia e quantificazione dei postumi invalidanti permanenti.”.
Si costituiva il Controparte_6 CP_1
chiedendo la conferma della sentenza di primo grado in ogni sua parte e chiedendo altresì, laddove le venisse riconosciuta una qualche responsabilità, che a risponderne sia la compagnia assicurativa chiamata ritualmente in causa in primo grado.
Si costituiva, altresì, la che resisteva e chiedeva il rigetto del gravame. CP_2
La causa, chiamata alla prima udienza di comparizione del 14/09/2018, veniva rinviata al 18/12/2020 per la precisazione delle conclusioni, udienza rinviata per esigenze di ruolo. All'esito del deposito delle note di trattazione scritta, il 24/03/2023 la Corte riservava la causa per la decisione.
Depositate le memorie conclusionali, ritenuta necessaria, ai fini della decisione, consulenza tecnica medico-legale, il Collegio rimetteva la causa sul ruolo.
Depositata la relazione tecnica medico legale in data 24/02/2024, all'udienza dell'11/04/2025 la causa veniva riservata in decisione.
Le parti depositavano memorie conclusionali.
§ 3.
La gravata sentenza ha, rigettando la domanda, così statuito:
“ … L'evento oggetto di causa si è verificato all'interno di un condominio ed in particolare mentre l'attrice era intenta nell'uscire dalla propria abitazione.
Ebbene, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all'art. 2051 cod. civ. indi-vidua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per
l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile
e la cosa che ha dato luo-go all'evento lesivo, senza che assuma rilievo in sè la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità
è esclusa solo dal caso fortuito. Detto fattore attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'e-vento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e
6 dell'inevitabilità. Ne consegue l'inversione dell'onere della prova in ordine al nesso causale, incombendo sull'attore la prova del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo e sul convenuto la prova del caso fortuito (Cass. civ. Sez. III, 09/11/2005, n.
21684).
Va nondimeno precisato, ai fini dell'operatività della norma, che l'evento dannoso deve essere stato causato non già con la cosa, ma dalla cosa, nel senso che il pregiudizio deve essere cagionato dal dinamismo connaturato alla "res" oppure dall'insorgere nella stessa di un agente dannoso. La responsabilità ex art. 2051 c.c. può ritenersi configurabile: a) non soltanto nei casi di cosa pericolosa per intrinseca dinamicità; b) ma anche in relazio-ne a cose inerti (danni da caduta da scale con gradini sdrucciolevoli o su pavimenti sci-volosi o in ambienti scarsamente illuminati), prive di pericolo (danni da incendio in un'abitazione) e non aventi alcuna dinamicità (danni da incendio o da infiltrazioni d'acqua provenienti da un immobile in cui è insorto un agente dannoso) (Trib. Salerno, 15/06/2009).
Inoltre, non può essere sottaciuto che, nella specie, parte attrice è inquilina proprio nello stabile del condominio (cfr. pag. 1 dell'atto di citazione ed epigrafe dell'atto).
Si è ad esempio sostenuto che non sussiste la responsabilità, ex art. 2051 c.c., del con-dominio per i danni subiti da un condomino caduto sulle scale in cui vi era dell'acqua infiltratasi da una finestra difettosa, allorché il danneggiato fosse a conoscenza di tale eventualità (Cass. civ., Sez. III, 13/05/2010, n. 11592).
Il teste , escusso all'udienza del 12.2.2016, ha dichiarato di Testimone_1
avere “visto la caduta in quanto mi trovavo all'esterno e la stavo aspettando” ed ha poi con-fermato i capi 2), 3) e 4) della memoria istruttoria, inerenti la dinamica e lo stato dei luoghi, confermando che l'istante è inquilina di un'abitazione all'interno del palazzo e che erano le ore 11,00 circa del mattino.
Anche , escussa alla medesima udienza, e che si trovava sul posto, ha Testimone_2
con-fermato le circostanze indicate ai capi da 1) a 4) , confermando che la sig.ra
abita nel Condominio come inquilina. Pt_1
7 Ebbene, quale ulteriore ed autonomo motivo di reiezione, va detto che, proprio la circo-stanza che il piano di calpestio fosse in parte mancante, come si desume dalle foto pro-dotte, avrebbe dovuto indurre l'istante a prestare massima attenzione al momento di transitare.
Si è infatti sostenuto, con principio differente ma applicabile anche nella specie attesa l'identità di ratio, che il non è tenuto a risarcire i danni subiti dal CP_1
condomi-no, a seguito di caduta avvenuta lungo le scale condominiali in condizioni di scarsa visi-bilità per non essere funzionante l'impianto di illuminazione, qualora questi si sia inoltra-to nonostante l'incompleta visibilità, omettendo di procedere con la dovuta attenzione per affidarsi alla propria cognizione del sito (Trib. Roma,
16/09/1995, in Arch. 1995, 865). Per_2
Ancora: “ai fini di cui all'art. 2051 c.c., il caso fortuito può essere integrato anche dalla colpa del danneggiato, poiché la pericolosità della cosa - nella specie, il dissesto stra-dale - specie se nota o comunque facilmente rilevabile dal soggetto che entra in contatto con la stessa, impone un obbligo massimo di cautela, proprio poiché il pericolo è alta-mente prevedibile. E tale prevedibilità con l'ordinaria diligenza è sufficiente ad esclude-re la responsabilità del custode anche ai sensi dell'art. 2051 c.c.. (Cassazione civile, sez. VI, 06/07/2015, n. 13930; cfr. anche Trib.
Nocera Inferiore, 08/01/2003, in Arch. Loca-zioni, 2003, 529 secondo cui al pari del caso fortuito, preclude la responsabilità del per custodia dei beni ed CP_1
impianti comuni, l'accertamento che l'evento dannoso sia stato causato dalla condotta imprevista ed imprevedibile di un terzo - Fattispecie relativa a danni subiti nella caduta occorsa sui gradini d'ingresso di un fabbricato condominiale, imputabile, a dire dell'attore, alla presenza di materiale scivoloso abbandonato sul posto da terzi).
Pertanto, per tutti questi motivi, complessivamente considerati, la domanda proposta dall'attore nei confronti del non può trovare accoglimento. CP_1
A tanto segue che alcuna statuizione vada resa nei confronti della società chiamata in causa, dovendo la relativa domanda reputarsi assorbita.
8 L'obiettiva controvertibilità della lite in fatto e l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali mutanti in ordine al rapporto di custodia, inducono il giudicante a ritenere esistenti i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese di lite”.
§ 4.
Con il primo motivo parte appellante contesta l'affermazione del Tribunale secondo cui essendo inquilina avrebbe dovuto essere a conoscenza del gradino rotto ed evidenzia che i testi escussi alcunché affermano al riguardo;
deduce, poi, che non risulta che il gradino in questione si trovasse nella condizione perniciosa da molto tempo, tanto da presumerne la conoscenza da parte degli inquilini del fabbricato;
che lo stesso Condominio nella comparsa di risposta, afferma "non senza dire che il condominio ignorava la denunciata anomalia in quanto l'amministratore non era stato informato e, pertanto, l'anomalia potrebbe essersi verificata anche qualche attimo prima che la scala fosse utilizzata e/o la sera prima..."; evidenzia, poi, che i due testi, e , hanno confermato di aver visto la Testimone_1 Testimone_2
caduta, hanno riconosciuto lo stato dei luoghi ed il gradino rotto.
Con il secondo motivo parte appellante critica l'affermazione del Tribunale secondo cui essendo il piano di calpestio in parte mancante, essa appellante avrebbe dovuto prestare la massima attenzione;
deduce che tale affermazione parte, ancora una volta, dall'errata convinzione che fosse a conoscenza dello stato di pericolo in cui si trovava la res;
sostiene che il Tribunale non ha tenuto conto che essa appellante, poiché scendeva la gradinata, non poteva avere l'intera visibilità della scala ed accorgersi per tempo che il gradino era rotto;
che, in ogni caso, la questione è irrilevante ai fini della fattispecie in esame in quanto sottoposta al regime giuridico dell'art.2051 c.c. con conseguente inversione dell'onere probatorio.
Con il terzo motivo di appello la contesta la gravata sentenza nella parte in Pt_1
cui afferma che il caso fortuito può essere integrato anche dalla colpa del danneggiato, evidenziando che non aveva motivo di presumere che il gradino della scala fosse rotto, dal momento che l'intera gradinata si presentava in ottime
9 condizioni di manutenzione, come si evince dalle foto allegate;
evidenzia che al fine di poter definire come caso fortuito anche la colpa del danneggiato attribuendo alla vittima la responsabilità esclusiva dell'accaduto, essa deve avere i caratteri di eccezionalità, imprevedibilità, inevitabilità; deduce, poi, che il Tribunale ha omesso di compiere il necessario giudizio per stabilire se la condotta di essa appellante fosse prevedibile o imprevedibile, limitandosi solo ad evidenziarne la natura colposa.
§ 5.
I motivi su trascritti, che possono essere esaminati congiuntamente siccome connessi, ovvero, finalizzati a contestare la valutazione in fatto e in diritto del denunciato evento dannoso, sono fondati.
Ricondotta la fattispecie oggetto di giudizio nell'ambito di quella delineata dall'art. 2051 c.c. in conformità all'orientamento maggioritario della Suprema Corte, (cfr., fra le ultime, Cass. n. 20986 del 18/07/2023), va rammentato che il criterio di imputazione ivi previsto ha carattere oggettivo, sicché l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura "insidiosa" o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato (trattandosi di elementi consentanei ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c.); sul custode grava, invece, l'onere di dimostrare il c.d. caso fortuito, il fatto estraneo alla sua sfera di custodia, ovvero causa estrinseca ed estemporanea, anche creata da terzi –compreso il danneggiato - non conoscibile né eliminabile con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione (cfr. Cass. n. 37059 del 19/12/2022; Cass. n. 6826 del
11/03/2021). In merito alla condotta del danneggiato quale caso fortuito, la Suprema
Corte ha precisato che la condotta della vittima assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario,
10 rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c. (cfr. Cass., 29/07/2016,
n. 15761).
Alla stregua degli anzidetti principi, va esaminata la domanda proposta dall'odierna appellante.
Dalle complessive dichiarazioni testimoniali non è in dubbio la circostanza che la sia caduta scendendo la scalinata di accesso al fabbricato condominiale che Pt_1
consta di cinque gradini, in particolare, nel momento in cui poggiava il piede sull'ultimo gradino, il quale nella parte centrale era completamente privo della pavimentazione;
in conseguenza della carenza di pavimentazione, come emerge dalla documentazione fotografica allegata al fascicolo della , nella parte centrale in Pt_1
sostanza il gradino era inesistente;
va aggiunto che fatta eccezione per tale gradino la scalinata non presenta altri difetti strutturali. Alla luce di tali circostanze unitamente alle collimanti dichiarazioni dei testi, deve ritenersi provato il nesso causale tra la caduta e le lesioni riportate dalla . Posto, poi, che la caduta in corrispondenza Pt_1
di un gradino danneggiato nei termini su descritti non è imprevedibile (rientrando nel notorio che la sconnessione possa determinare la caduta del passante) né imprevenibile (sussistendo, di norma, la possibilità di riparare il gradino o, almeno, di segnalarlo adeguatamente), il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato non è idoneo a interrompere il nesso causale e ad integrare il fortuito. Né il ha fornito prova della circostanza che la rottura in questione fosse CP_1
presente da un intervallo di tempo tale da non consentire allo stesso nessun intervento, ovvero, nessuna segnalazione.
La circostanza, poi, che la sia inquilina del non è sufficiente ex Pt_1 CP_1
se per presumere la conoscenza del difetto strutturale della scalinata al fine di addebitare alla stessa quantomeno un concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c.; a prescindere dalla considerazione che non è dato sapere da quanto tempo fosse presente il gradino con il difetto detto, la circostanza che la scalinata presentasse il difetto su descritto su unico gradino e nella sola parte centrale induce
11 ragionevolmente a ritenere che la , precedentemente all'evento dannoso, possa Pt_1
averla percorsa pur in presenza del detto difetto senza avvedersene.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, va affermata la responsabilità del della causazione dei danni subiti dall'istante in conseguenza dell'evento CP_1
dannoso de quo.
§ 7.
Per la quantificazione dei danni patiti da la Corte ritiene di far Parte_1
riferimento alla relazione depositata dal C.T.U. nel primo grado di giudizio, perché improntata a canoni logici e tecnici. In particolare, il C.T.U. ha accertato che a seguito dell'evento lesivo ha riportato < Trauma cranio-facciale con Parte_1
frattura ossa nasali sin. ed ecchimosi sottopalpebrale sin. contusione emitorace destro con frattura arco posteriore settima costa a destra. Contusioni multiple per il corpo>>; che le dette lesioni sono compatibili con l'evento dannoso;
che il danno permanente subito dall'odierna appellante consiste in un lieve danno estetico ed accennato funzionale della respirazione nasale, oltre che esiti anatomici della pregressa frattura costale che configurano complessivamente un danno biologico del
4 – 5 %.
L'ausiliario ha, inoltre, accertato che è stata costretta a una temporanea Parte_1
invalidità nella misura media del 50% per 30 giorni nonché ad una temporanea invalidità nella misura media del 10 % per 8 giorni per il completo recupero funzionale e fino alla stabilizzazione dei postumi.
Oltre al danno biologico permanente e temporaneo, null'altro va riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale, in particolare, a titolo di “danno morale”, poiché la domanda è stata genericamente formulata, essendosi limitata ad Parte_1
invocare il risarcimento anche del danno morale, senza, tuttavia, allegare le circostanze del caso concreto che ne avrebbero giustificato un riconoscimento ed omettendo, in particolare, di argomentare sull'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza (cfr. Cass. civ., n. 7513/2018; Cass., n. 25164/2020).
12 Non si giustifica una personalizzazione del risarcimento, essendo del tutto mancato, già in fase di allegazione, il riferimento concreto a conseguenze peculiari, che potessero rendere il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili.
Come noto, per i postumi di lieve entità non connessi alla circolazione di veicoli valgono, indipendentemente dalla gravità dei postumi (inferiori o superiori al 9), i valori indicati dalle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano e non quelli posti dall'art. 139 del codice delle assicurazioni (cfr. Cassazione civile sez. III, 07/06/2011,
n.12408; Cass. civ., sez. III, 31 ottobre 2017 n. 25817).
Per procedere, dunque, alla monetizzazione del risarcimento dei danni subiti da si ritiene di applicare le tabelle da ultimo elaborate (ed. 2024) dal Parte_1
Tribunale di Milano (trattandosi di debito di valore ai fini della liquidazione vanno utilizzati i parametri vigenti al momento dell'emissione della decisione cfr. fra le ultime Cass., 28/2/2019, n. 5801; Cass., 28/6/2018, n. 17018), in virtù delle quali il computo viene effettuato attribuendo ad ogni punto percentuale un valore crescente in relazione alla gravità della lesione e ridefinito alla luce di un coefficiente rapportato all'età del soggetto.
In definitiva, essendo stata riconosciuta a un'invalidità nella misura del Parte_1
4 - 5%, in coerenza a tali conclusioni, va riconosciuta un'invalidità pari a 4,5%, ovvero, alla media della valutazione come operata dal consulente;
avendo la Pt_1
all'epoca del fatto dannoso l'età di 70 anni, il danno non patrimoniale complessivo, alla stregua delle dette tabelle, è pari ad € 5.019,00. Tale importo non è comprensivo del c.d. incremento per sofferenza, ovvero del danno morale, alla luce delle anzidette considerazioni.
Quanto all'inabilità temporanea, il danno può equamente liquidarsi, considerando sempre le predette tabelle, nell'importo all'attualità di € 115,00 giornaliere tenuto conto dell'effettiva gravità delle lesioni. Ne consegue che a va Parte_1
riconosciuto, in relazione all'invalidità temporanea totale ed a quella parziale, quale
13 accertata dall'ausiliario, un risarcimento pari, rispettivamente, ad € 1.725,00 (115,00
X 30 giorni X 50 %) e € 92,00 (€115,00 X 8 giorni X 10 %).
Nulla va riconosciuto a titolo di danno patrimoniale, non avendo Parte_1
documentato pese mediche sostenute in dipendenza dell'evento dannoso de quo.
In definitiva, a titolo di danno non patrimoniale va liquidato, in favore di Pt_1
l'importo complessivo di € 6.836,00, oltre gli interessi legali, calcolati,
[...]
secondo l'ormai costante orientamento giurisprudenziale, con decorrenza dal fatto, non già sulla somma valutata all'attualità, bensì su quella originaria, rivalutata anno per anno (cfr. Cass. Sez. Un. 17/2/95, n. 1712; Cass. 8/5/98, n. 4677; Cass.
24/3/2003, n. 4242).
Nella specie, l'importo di € 6.836,00, “devalutato” alla data del fatto, ovvero, al
15/11/2013, risulta pari a € 5.603,28 (indice a quo 106,8 -indice ad quem 121,7) con la conseguenza che su detto importo, rivalutato anno per anno secondo le variazioni
ISTAT relative al costo della vita, vanno calcolati gli interessi legali, fino alla data di deposito della presente sentenza, i quali, risultano pari ad € 1.232,72, fino al
30.9.2025 - ultimo dato noto della rivalutazione -.
Sulla somma valutata all'attualità e sui detti interessi, c.d. compensativi, pari a complessivi € 7.709,96 (cfr. Sez. Un. 10/7/17 n. 16990; conf. Cass. 10/10/14), invece, decorrono gli interessi legali dal 1.10.2025 fino al soddisfo.
§ 8.
È fondata la domanda di garanzia avanzata nei confronti della e Controparte_2
reiterata nel presente grado dal in conformità all'orientamento della CP_1
Suprema Corte secondo cui in materia di contratto di assicurazione della responsabilità civile, nel caso in cui la domanda di manleva in primo grado resti assorbita in ragione del rigetto della pretesa attorea, è onere dell'assicurato riproporla in grado di appello affinché possa essere sottoposta al vaglio dell'organo giudicante senza necessità di proporre appello incidentale (cfr. Cass. 30/11/2022, n. 35196).
La detta compagnia assicurativa nel costituirsi in primo grado ha contestato l'operatività della polizza in forza della clausola secondo cui la <
14 tenere indenne l … per i danni involontariamente cagionati a terzi … in Parte_2
conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è prestata l'assicurazione>>; secondo la compagnia in forza della detta clausola non risponde dei danni derivanti da difetto di manutenzione, quale frutto di comportamento negligente imputabile all'amministrazione condominiale. Al riguardo, secondo orientamento consolidato, l'assicurazione della responsabilità civile, mentre non può concernere fatti meramente accidentali, dovuti cioè a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità, per la sua stessa denominazione e natura importa necessariamente l'estensione anche a fatti colposi, con la sola eccezione di quelli dolosi, restando escluso, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa. Pertanto, la clausola di un contratto di assicurazione che preveda la copertura del rischio per danni conseguenti a fatti accidentali è correttamente interpretata nel senso che essa si riferisce semplicemente alla condotta colposa in contrapposizione ai fatti dolosi (cfr., fra le tante, Cass. 27/06/2023, n.18320; Cass. 29/07/2022, n. 23762;
Cass., 26/07/2019, n. 20305).
È infondata, altresì, la deduzione secondo cui nella garanzia assicurativa non rientrano le spese legali siccome secondo polizza la manleva non può aver ad oggetto le spese sostenute dall'assicurato per legali che non siano da essa compagnia designati. Ed invero, le spese di lite al cui pagamento il è condannato CP_1
con la presente pronuncia rientrano nella previsione di cui all'art. 1917, 1 co., c.c. posto che le spese di soccombenza, ovvero quelle che l'assicurato è tenuto a rifondere alla parte avversa vittoriosa, in conseguenza della condanna alle spese posta a suo carico dal giudice, costituiscono una delle tante conseguenze possibili del fatto illecito commesso dall'assicurato e perciò l'assicurato ha diritto di ripeterle dall'assicuratore, nei limiti del massimale ai sensi della predetta disposizione normativa (cfr. Cass. 10595/2018).
Alla luce dell'allegata polizza, infine, non emergono franchigie da detrarre dall'ammontare oggetto di manleva. Pertanto, la predetta compagnia deve essere
15 condannata a rivalere il di quanto da quest'ultimo pagato in favore di CP_1
in conseguenza dell'accoglimento della domanda di risarcimento Parte_1
danni.
§ 9.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello proposto è fondato, sicché, in riforma dell'impugnata sentenza, la domanda proposta da va accolta, Parte_1
con conseguente condanna del al Controparte_1
risarcimento del danno nella misura di € 7.709,96, oltre interessi legali dal 1.10.2025 fino al soddisfo.
In accoglimento della domanda di manleva, va condannata a Controparte_2
rivalere il nonché delle spese di lite al cui pagamento questo è Parte_3
condannato con la presente pronuncia ex art. 1917, 1 co., c.c.
Stante la riforma della gravata sentenza, occorre procedere, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 9064/18).
Ciò posto, osserva la Corte che, nella specie, le spese processuali di entrambi i gradi debbano seguire la soccombenza del appellato. CP_1
La quantificazione delle spese viene operata come in dispositivo, a norma del D.M.
55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, con applicazione dei compensi tabellari e riduzione del 50% di quello relativo alla fase di trattazione/istruttoria di entrambi i gradi di giudizio in ragione dell'attività svolta, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino ad euro 26.000,00, nel quale risulta compreso il decisum. Vanno riconosciute a titoli di esborsi le spese per la perizia di parte nella misura di € 100.00.
Sempre ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico del . CP_1
16 Le spese processuali vanno distratte in favore dell'avv. Oreste Marone, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
con citazione notificata in data 12/04/2018, avverso la sentenza in epigrafe
[...]
indicata, così provvede:
a) Accoglie l'appello proposto, e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna il l Controparte_1
pagamento, in favore di della somma di € 7.709,96, oltre Parte_1
interessi legali dal 1.10.2025 fino al soddisfo;
b) condanna a tenere indenne il Controparte_2 Controparte_1
di tutte le somme che questo è tenuto a corrispondere in
[...]
favore di di cui ai punti a) e c); Parte_1
c) condanna il alla rifusione delle Controparte_1 CP_1
spese processuali, che liquida, in relazione al primo grado di giudizio, in euro
245,17 per esborsi e in euro 4.237,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, e, in relazione al grado di appello, in euro 455,50 per esborsi e in euro 4.888,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Oreste Marone.
Pone a carico del le spese di Controparte_1
CTU liquidate con separato decreto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 11.7.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario dott.ssa Marta CP_7
Cucco.
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 2079/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 10240/2017, emessa dal Tribunale di Napoli, IV
Sez. Civile, a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 9340/2014, pendente
TRA
nata a [...] il [...] (c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Oreste Marone (c.f. ; C.F._2
APPELLANTE
E
(c.f. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Aniello Pignalosa (c.f.
); C.F._3
APPELLATO
NONCHE'
(P.IVA , in persona del l.r.p.t., rappresentata e Controparte_2 P.IVA_2
difesa dall'avv. Luigi Barbato (c.f. ; C.F._4
APPELLATA
1 Oggetto: responsabilità ex artt. 2051 c.c.
Conclusioni: per l'appellante: “L'avv. Oreste Marone, procuratore della sig.ra , Parte_1
conclude per l'accoglimento dell'appello con vittoria delle spese e compensi del doppio grado di giudizio, da attribuire allo scrivente difensore che si dichiara anticipatario. Ribadisce le conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi e chiede riservare la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art.190 c.p.c. ridotti alla metà, ove ritenuto possibile da codesto Ecc.mo Collegio”. per l'appellato : “Per l'appellato Controparte_3 Controparte_1
Libertà 1 trav dx n°19 l'avv. Pignalosa si riporta sia alle CP_1
argomentazioni difensive poste a fondamento delle difese di primo grado, sia alla comparsa di risposta sviluppata in questo grado ed ai documenti tutti depositati, ivi compresi quelli contenuti nella produzione formata per il primo grado. Impugna, per quanto di ragione, l'elaborato peritale depositato. Insiste per la revoca della ordinanza con la quale è stata ammessa la espletata CTU. In via principale conclude per il rigetto dell'appello con vittoria di spese. In via subordinata laddove la domanda con esso formulata dovesse trovare ingresso chiede la condanna diretta e/o in manleva ( e cioè negli stessi termini di cui alla comparsa dell'appellato condominio in questo grado ) dell sia a versare all'appellante le Controparte_4
somme che la Corte deciderà di attribuirle con i dovuti accessori ,ivi comprese le spese di CTU e legali, sia le spese per il doppio grado di giudizio in favore dell'appellato condominio con attribuzione al sottoscritto Avvocato che dichiara di averle anticipate la cui quantificazione viene rimessa alla discrezionalità della Corte adita. Chiede che la causa venga introitata a sentenza, previa concessione dei termini di cui all' ex art 190 cpc.”. per l'appellata “Per l'appellata l'Avv. Luigi Barbato conclude CP_2 CP_2
rimettendosi a tutte le proprie difese di cui in atti e verbali di causa. Impugna le avverse conclusioni ed insiste per il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e
2 diritto con vittoria di spese di lite. Chiede che la causa venga riservata in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione notificata il 27/03/2014, conveniva, innanzi al Tribunale Parte_1
di Napoli, il sito in alla I traversa di , CP_1 CP_1 Controparte_3
esponendo che: “1) il giorno 15/11/2013, alle ore 11:00 circa, in nel CP_1
Condominio sito alla I Traversa di , la sig.ra , mentre Controparte_3 Parte_1
scendeva la scala esterna che dal portone di ingresso del fabbricato conduce al cancellato di ferro che dà accesso alla strada pubblica, cadeva rovinosamente a terra e riportava lesioni personali. 2) la sig.ra nello scendere le scale Parte_1
poggiava il piede sull'ultimo gradino che era spaccato e privo di un pezzo di marmo
e ciò le faceva perdere l'equilibrio e cadere violentemente al suolo. 3) il giorno
15/11/2013 la gradinata esterna del condominio sito in alla I traversa a CP_1
destra di Via Libertà n° 19, si presentava così come nelle foto che si producono in giudizio. 4) la signora fu immediatamente soccorsa e trasportata al Parte_1
P.O. Loreto Nuovo ove i sanitari le diagnosticarono con referto n°52378/2013
“trauma cranico facciale con frattura ossa nasali ed ecchimosi sottopalpebrale sin.
Contusione emitorace destra con frattura arco posteriore settima costa destra.
Contusioni multiple”. Con prognosi di 30 giorni s.c. 6) l'istante è stata sottoposta ad ulteriori visite specialistiche e terapie prescritte dai medici. 7) alla sig.ra Pt_1
sono residuati postumi invalidanti permanenti nella misura del 7% con
[...]
invalidità temporanea totale di gg 30 e parziale di giorni 30 al 50% come accertato dal prof. della Università degli studi di Napoli Federico II – Persona_1
Medicina Legale. 8) la scala condominiale era anche priva del corrimano a sinistra scendendo. 9) la responsabilità dell'evento dannoso è da attribuirsi al di CP_1
I traversa a dx di via Libertà n° 19 ex art. 2051 c.c., quale ente proprietario CP_1
dei beni in comunione tenuto alla loro manutenzione e custodia. 10) la richiesta di
3 risarcimento dei danni, avanzata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, non ha avuto riscontro”.
Tanto rappresentato, l'attrice insisteva affinché venissero accolte le conclusioni seguenti: “… “a) accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità del
[...]
in persona del suo amministratore pro Controparte_5
tempore, nella produzione dell'evento dannoso de quo, per le causali di cui in premessa e, per l'effetto, condannarlo al pagamento in favore dell'istante, sig. Pt_1
, della somma di € 11.915,06 a titolo di risarcimento dei danni, patrimoniali e
[...]
non patrimoniali, subiti in conseguenza dell'evento lesivo de quo oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria dal di del fatto al soddisfo;
In subordine, condannare il convenuto al pagamento in favore dell'istante di quella somma CP_1
maggiore o minore ritenuta equa e di giustizia, quale dovesse risultare in corso di causa. B) condannare il convenuto al pagamento delle spese e compensi CP_1
di causa con attribuzione all'avv. Oreste Marone, per dichiarazione di fattone anticipo”.
Si costituiva il , che, nell'impugnare il contenuto Controparte_5
del libello introduttivo, chiedeva preliminarmente di essere autorizzato a chiamare in causa l al fine di essere manlevata e tenuta indenne da qualsiasi Controparte_2
responsabilità che sarebbe eventualmente emersa all'esito della controversia.
Concessa l'autorizzazione e chiamata ritualmente in causa, la suddetta compagnia assicurativa si costituiva, chiedendo il rigetto della domanda attorea nonché della domanda di garanzia.
Concessi i termini ex art. 1836 c.p.c. e depositate dalle parti le relative memorie, venivano escussi due testi.
Ritenuta matura per la decisione, la causa veniva rinviata all'udienza del 25/11/2016 per la discussone ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con termine per note fino a cinque giorni prima dell'udienza.
Rinviata più volte d'ufficio, la controversia veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. in data 13/10/2017.
4 Con sentenza n. 10240/2017 pubblicata il 13/10/2017 nel procedimento R.G. n.
9340/2014, il Tribunale di Napoli, IV Sezione, così statuiva:
“-rigetta la domanda principale;
- dichiara assorbita la domanda di garanzia;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, pubblicata il 13/10/2017 e non notificata, con citazione notificata in data 12/04/2018 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 327
c.p.c. nella versione applicabile ratione temporis, interponeva appello - Parte_1
iscritto a ruolo il 17/04/2018 - per i motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'On.le Corte di Appello di Napoli: accogliere il presente atto di appello ed, in riforma della sentenza impugnata del Tribunale di
Napoli n° 10240/2017, voglia così provvedere: a) accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità del Condominio di I traversa a destra di via Libertà n° 19, in CP_1
persona del suo amministratore pro tempore, nella produzione dell'evento dannoso, per le causali di cui in premessa e, per l'effetto, condannarlo al pagamento in favore dell'istante, sig. , della somma di € 11.915,06, a titolo di risarcimento Parte_1
dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti in conseguenza dell'evento lesivo de quo (in base al seguente conteggio: postumi invalidanti permanenti 7%= €
7.373,05; ITT giorni 30 x € 46,20 pro die= € 1.386,00; ITP giorni 30 al 50% x €
46,20 = € 693,00; danno morale (pari ad ¼ del biologico)= € 2.363,1; spese mediche € 100,00) oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria dal dì del fatto al soddisfo;
in subordine condannare il convenuto al pagamento in CP_1
favore dell'istante di quella somma maggiore o minore ritenuta equa e di giustizia;
b) condannare il convenuto al pagamento delle spese e compenso del CP_1
doppio grado di giudizio con attribuzione all'avv. Oreste Marone, per dichiarazione di fattone anticipo;
c) in via istruttoria, ove ritenuta necessaria ai fini della decisione, ammettere CTU medico-legale, sulla persona dell'appellante ai fini
5 dell'accertamento della natura delle lesioni subite, del nesso eziologico tra lesioni ed evento, durata della malattia e quantificazione dei postumi invalidanti permanenti.”.
Si costituiva il Controparte_6 CP_1
chiedendo la conferma della sentenza di primo grado in ogni sua parte e chiedendo altresì, laddove le venisse riconosciuta una qualche responsabilità, che a risponderne sia la compagnia assicurativa chiamata ritualmente in causa in primo grado.
Si costituiva, altresì, la che resisteva e chiedeva il rigetto del gravame. CP_2
La causa, chiamata alla prima udienza di comparizione del 14/09/2018, veniva rinviata al 18/12/2020 per la precisazione delle conclusioni, udienza rinviata per esigenze di ruolo. All'esito del deposito delle note di trattazione scritta, il 24/03/2023 la Corte riservava la causa per la decisione.
Depositate le memorie conclusionali, ritenuta necessaria, ai fini della decisione, consulenza tecnica medico-legale, il Collegio rimetteva la causa sul ruolo.
Depositata la relazione tecnica medico legale in data 24/02/2024, all'udienza dell'11/04/2025 la causa veniva riservata in decisione.
Le parti depositavano memorie conclusionali.
§ 3.
La gravata sentenza ha, rigettando la domanda, così statuito:
“ … L'evento oggetto di causa si è verificato all'interno di un condominio ed in particolare mentre l'attrice era intenta nell'uscire dalla propria abitazione.
Ebbene, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all'art. 2051 cod. civ. indi-vidua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per
l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile
e la cosa che ha dato luo-go all'evento lesivo, senza che assuma rilievo in sè la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità
è esclusa solo dal caso fortuito. Detto fattore attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'e-vento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e
6 dell'inevitabilità. Ne consegue l'inversione dell'onere della prova in ordine al nesso causale, incombendo sull'attore la prova del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo e sul convenuto la prova del caso fortuito (Cass. civ. Sez. III, 09/11/2005, n.
21684).
Va nondimeno precisato, ai fini dell'operatività della norma, che l'evento dannoso deve essere stato causato non già con la cosa, ma dalla cosa, nel senso che il pregiudizio deve essere cagionato dal dinamismo connaturato alla "res" oppure dall'insorgere nella stessa di un agente dannoso. La responsabilità ex art. 2051 c.c. può ritenersi configurabile: a) non soltanto nei casi di cosa pericolosa per intrinseca dinamicità; b) ma anche in relazio-ne a cose inerti (danni da caduta da scale con gradini sdrucciolevoli o su pavimenti sci-volosi o in ambienti scarsamente illuminati), prive di pericolo (danni da incendio in un'abitazione) e non aventi alcuna dinamicità (danni da incendio o da infiltrazioni d'acqua provenienti da un immobile in cui è insorto un agente dannoso) (Trib. Salerno, 15/06/2009).
Inoltre, non può essere sottaciuto che, nella specie, parte attrice è inquilina proprio nello stabile del condominio (cfr. pag. 1 dell'atto di citazione ed epigrafe dell'atto).
Si è ad esempio sostenuto che non sussiste la responsabilità, ex art. 2051 c.c., del con-dominio per i danni subiti da un condomino caduto sulle scale in cui vi era dell'acqua infiltratasi da una finestra difettosa, allorché il danneggiato fosse a conoscenza di tale eventualità (Cass. civ., Sez. III, 13/05/2010, n. 11592).
Il teste , escusso all'udienza del 12.2.2016, ha dichiarato di Testimone_1
avere “visto la caduta in quanto mi trovavo all'esterno e la stavo aspettando” ed ha poi con-fermato i capi 2), 3) e 4) della memoria istruttoria, inerenti la dinamica e lo stato dei luoghi, confermando che l'istante è inquilina di un'abitazione all'interno del palazzo e che erano le ore 11,00 circa del mattino.
Anche , escussa alla medesima udienza, e che si trovava sul posto, ha Testimone_2
con-fermato le circostanze indicate ai capi da 1) a 4) , confermando che la sig.ra
abita nel Condominio come inquilina. Pt_1
7 Ebbene, quale ulteriore ed autonomo motivo di reiezione, va detto che, proprio la circo-stanza che il piano di calpestio fosse in parte mancante, come si desume dalle foto pro-dotte, avrebbe dovuto indurre l'istante a prestare massima attenzione al momento di transitare.
Si è infatti sostenuto, con principio differente ma applicabile anche nella specie attesa l'identità di ratio, che il non è tenuto a risarcire i danni subiti dal CP_1
condomi-no, a seguito di caduta avvenuta lungo le scale condominiali in condizioni di scarsa visi-bilità per non essere funzionante l'impianto di illuminazione, qualora questi si sia inoltra-to nonostante l'incompleta visibilità, omettendo di procedere con la dovuta attenzione per affidarsi alla propria cognizione del sito (Trib. Roma,
16/09/1995, in Arch. 1995, 865). Per_2
Ancora: “ai fini di cui all'art. 2051 c.c., il caso fortuito può essere integrato anche dalla colpa del danneggiato, poiché la pericolosità della cosa - nella specie, il dissesto stra-dale - specie se nota o comunque facilmente rilevabile dal soggetto che entra in contatto con la stessa, impone un obbligo massimo di cautela, proprio poiché il pericolo è alta-mente prevedibile. E tale prevedibilità con l'ordinaria diligenza è sufficiente ad esclude-re la responsabilità del custode anche ai sensi dell'art. 2051 c.c.. (Cassazione civile, sez. VI, 06/07/2015, n. 13930; cfr. anche Trib.
Nocera Inferiore, 08/01/2003, in Arch. Loca-zioni, 2003, 529 secondo cui al pari del caso fortuito, preclude la responsabilità del per custodia dei beni ed CP_1
impianti comuni, l'accertamento che l'evento dannoso sia stato causato dalla condotta imprevista ed imprevedibile di un terzo - Fattispecie relativa a danni subiti nella caduta occorsa sui gradini d'ingresso di un fabbricato condominiale, imputabile, a dire dell'attore, alla presenza di materiale scivoloso abbandonato sul posto da terzi).
Pertanto, per tutti questi motivi, complessivamente considerati, la domanda proposta dall'attore nei confronti del non può trovare accoglimento. CP_1
A tanto segue che alcuna statuizione vada resa nei confronti della società chiamata in causa, dovendo la relativa domanda reputarsi assorbita.
8 L'obiettiva controvertibilità della lite in fatto e l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali mutanti in ordine al rapporto di custodia, inducono il giudicante a ritenere esistenti i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese di lite”.
§ 4.
Con il primo motivo parte appellante contesta l'affermazione del Tribunale secondo cui essendo inquilina avrebbe dovuto essere a conoscenza del gradino rotto ed evidenzia che i testi escussi alcunché affermano al riguardo;
deduce, poi, che non risulta che il gradino in questione si trovasse nella condizione perniciosa da molto tempo, tanto da presumerne la conoscenza da parte degli inquilini del fabbricato;
che lo stesso Condominio nella comparsa di risposta, afferma "non senza dire che il condominio ignorava la denunciata anomalia in quanto l'amministratore non era stato informato e, pertanto, l'anomalia potrebbe essersi verificata anche qualche attimo prima che la scala fosse utilizzata e/o la sera prima..."; evidenzia, poi, che i due testi, e , hanno confermato di aver visto la Testimone_1 Testimone_2
caduta, hanno riconosciuto lo stato dei luoghi ed il gradino rotto.
Con il secondo motivo parte appellante critica l'affermazione del Tribunale secondo cui essendo il piano di calpestio in parte mancante, essa appellante avrebbe dovuto prestare la massima attenzione;
deduce che tale affermazione parte, ancora una volta, dall'errata convinzione che fosse a conoscenza dello stato di pericolo in cui si trovava la res;
sostiene che il Tribunale non ha tenuto conto che essa appellante, poiché scendeva la gradinata, non poteva avere l'intera visibilità della scala ed accorgersi per tempo che il gradino era rotto;
che, in ogni caso, la questione è irrilevante ai fini della fattispecie in esame in quanto sottoposta al regime giuridico dell'art.2051 c.c. con conseguente inversione dell'onere probatorio.
Con il terzo motivo di appello la contesta la gravata sentenza nella parte in Pt_1
cui afferma che il caso fortuito può essere integrato anche dalla colpa del danneggiato, evidenziando che non aveva motivo di presumere che il gradino della scala fosse rotto, dal momento che l'intera gradinata si presentava in ottime
9 condizioni di manutenzione, come si evince dalle foto allegate;
evidenzia che al fine di poter definire come caso fortuito anche la colpa del danneggiato attribuendo alla vittima la responsabilità esclusiva dell'accaduto, essa deve avere i caratteri di eccezionalità, imprevedibilità, inevitabilità; deduce, poi, che il Tribunale ha omesso di compiere il necessario giudizio per stabilire se la condotta di essa appellante fosse prevedibile o imprevedibile, limitandosi solo ad evidenziarne la natura colposa.
§ 5.
I motivi su trascritti, che possono essere esaminati congiuntamente siccome connessi, ovvero, finalizzati a contestare la valutazione in fatto e in diritto del denunciato evento dannoso, sono fondati.
Ricondotta la fattispecie oggetto di giudizio nell'ambito di quella delineata dall'art. 2051 c.c. in conformità all'orientamento maggioritario della Suprema Corte, (cfr., fra le ultime, Cass. n. 20986 del 18/07/2023), va rammentato che il criterio di imputazione ivi previsto ha carattere oggettivo, sicché l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura "insidiosa" o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato (trattandosi di elementi consentanei ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c.); sul custode grava, invece, l'onere di dimostrare il c.d. caso fortuito, il fatto estraneo alla sua sfera di custodia, ovvero causa estrinseca ed estemporanea, anche creata da terzi –compreso il danneggiato - non conoscibile né eliminabile con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione (cfr. Cass. n. 37059 del 19/12/2022; Cass. n. 6826 del
11/03/2021). In merito alla condotta del danneggiato quale caso fortuito, la Suprema
Corte ha precisato che la condotta della vittima assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario,
10 rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c. (cfr. Cass., 29/07/2016,
n. 15761).
Alla stregua degli anzidetti principi, va esaminata la domanda proposta dall'odierna appellante.
Dalle complessive dichiarazioni testimoniali non è in dubbio la circostanza che la sia caduta scendendo la scalinata di accesso al fabbricato condominiale che Pt_1
consta di cinque gradini, in particolare, nel momento in cui poggiava il piede sull'ultimo gradino, il quale nella parte centrale era completamente privo della pavimentazione;
in conseguenza della carenza di pavimentazione, come emerge dalla documentazione fotografica allegata al fascicolo della , nella parte centrale in Pt_1
sostanza il gradino era inesistente;
va aggiunto che fatta eccezione per tale gradino la scalinata non presenta altri difetti strutturali. Alla luce di tali circostanze unitamente alle collimanti dichiarazioni dei testi, deve ritenersi provato il nesso causale tra la caduta e le lesioni riportate dalla . Posto, poi, che la caduta in corrispondenza Pt_1
di un gradino danneggiato nei termini su descritti non è imprevedibile (rientrando nel notorio che la sconnessione possa determinare la caduta del passante) né imprevenibile (sussistendo, di norma, la possibilità di riparare il gradino o, almeno, di segnalarlo adeguatamente), il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato non è idoneo a interrompere il nesso causale e ad integrare il fortuito. Né il ha fornito prova della circostanza che la rottura in questione fosse CP_1
presente da un intervallo di tempo tale da non consentire allo stesso nessun intervento, ovvero, nessuna segnalazione.
La circostanza, poi, che la sia inquilina del non è sufficiente ex Pt_1 CP_1
se per presumere la conoscenza del difetto strutturale della scalinata al fine di addebitare alla stessa quantomeno un concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c.; a prescindere dalla considerazione che non è dato sapere da quanto tempo fosse presente il gradino con il difetto detto, la circostanza che la scalinata presentasse il difetto su descritto su unico gradino e nella sola parte centrale induce
11 ragionevolmente a ritenere che la , precedentemente all'evento dannoso, possa Pt_1
averla percorsa pur in presenza del detto difetto senza avvedersene.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, va affermata la responsabilità del della causazione dei danni subiti dall'istante in conseguenza dell'evento CP_1
dannoso de quo.
§ 7.
Per la quantificazione dei danni patiti da la Corte ritiene di far Parte_1
riferimento alla relazione depositata dal C.T.U. nel primo grado di giudizio, perché improntata a canoni logici e tecnici. In particolare, il C.T.U. ha accertato che a seguito dell'evento lesivo ha riportato < Trauma cranio-facciale con Parte_1
frattura ossa nasali sin. ed ecchimosi sottopalpebrale sin. contusione emitorace destro con frattura arco posteriore settima costa a destra. Contusioni multiple per il corpo>>; che le dette lesioni sono compatibili con l'evento dannoso;
che il danno permanente subito dall'odierna appellante consiste in un lieve danno estetico ed accennato funzionale della respirazione nasale, oltre che esiti anatomici della pregressa frattura costale che configurano complessivamente un danno biologico del
4 – 5 %.
L'ausiliario ha, inoltre, accertato che è stata costretta a una temporanea Parte_1
invalidità nella misura media del 50% per 30 giorni nonché ad una temporanea invalidità nella misura media del 10 % per 8 giorni per il completo recupero funzionale e fino alla stabilizzazione dei postumi.
Oltre al danno biologico permanente e temporaneo, null'altro va riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale, in particolare, a titolo di “danno morale”, poiché la domanda è stata genericamente formulata, essendosi limitata ad Parte_1
invocare il risarcimento anche del danno morale, senza, tuttavia, allegare le circostanze del caso concreto che ne avrebbero giustificato un riconoscimento ed omettendo, in particolare, di argomentare sull'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza (cfr. Cass. civ., n. 7513/2018; Cass., n. 25164/2020).
12 Non si giustifica una personalizzazione del risarcimento, essendo del tutto mancato, già in fase di allegazione, il riferimento concreto a conseguenze peculiari, che potessero rendere il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili.
Come noto, per i postumi di lieve entità non connessi alla circolazione di veicoli valgono, indipendentemente dalla gravità dei postumi (inferiori o superiori al 9), i valori indicati dalle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano e non quelli posti dall'art. 139 del codice delle assicurazioni (cfr. Cassazione civile sez. III, 07/06/2011,
n.12408; Cass. civ., sez. III, 31 ottobre 2017 n. 25817).
Per procedere, dunque, alla monetizzazione del risarcimento dei danni subiti da si ritiene di applicare le tabelle da ultimo elaborate (ed. 2024) dal Parte_1
Tribunale di Milano (trattandosi di debito di valore ai fini della liquidazione vanno utilizzati i parametri vigenti al momento dell'emissione della decisione cfr. fra le ultime Cass., 28/2/2019, n. 5801; Cass., 28/6/2018, n. 17018), in virtù delle quali il computo viene effettuato attribuendo ad ogni punto percentuale un valore crescente in relazione alla gravità della lesione e ridefinito alla luce di un coefficiente rapportato all'età del soggetto.
In definitiva, essendo stata riconosciuta a un'invalidità nella misura del Parte_1
4 - 5%, in coerenza a tali conclusioni, va riconosciuta un'invalidità pari a 4,5%, ovvero, alla media della valutazione come operata dal consulente;
avendo la Pt_1
all'epoca del fatto dannoso l'età di 70 anni, il danno non patrimoniale complessivo, alla stregua delle dette tabelle, è pari ad € 5.019,00. Tale importo non è comprensivo del c.d. incremento per sofferenza, ovvero del danno morale, alla luce delle anzidette considerazioni.
Quanto all'inabilità temporanea, il danno può equamente liquidarsi, considerando sempre le predette tabelle, nell'importo all'attualità di € 115,00 giornaliere tenuto conto dell'effettiva gravità delle lesioni. Ne consegue che a va Parte_1
riconosciuto, in relazione all'invalidità temporanea totale ed a quella parziale, quale
13 accertata dall'ausiliario, un risarcimento pari, rispettivamente, ad € 1.725,00 (115,00
X 30 giorni X 50 %) e € 92,00 (€115,00 X 8 giorni X 10 %).
Nulla va riconosciuto a titolo di danno patrimoniale, non avendo Parte_1
documentato pese mediche sostenute in dipendenza dell'evento dannoso de quo.
In definitiva, a titolo di danno non patrimoniale va liquidato, in favore di Pt_1
l'importo complessivo di € 6.836,00, oltre gli interessi legali, calcolati,
[...]
secondo l'ormai costante orientamento giurisprudenziale, con decorrenza dal fatto, non già sulla somma valutata all'attualità, bensì su quella originaria, rivalutata anno per anno (cfr. Cass. Sez. Un. 17/2/95, n. 1712; Cass. 8/5/98, n. 4677; Cass.
24/3/2003, n. 4242).
Nella specie, l'importo di € 6.836,00, “devalutato” alla data del fatto, ovvero, al
15/11/2013, risulta pari a € 5.603,28 (indice a quo 106,8 -indice ad quem 121,7) con la conseguenza che su detto importo, rivalutato anno per anno secondo le variazioni
ISTAT relative al costo della vita, vanno calcolati gli interessi legali, fino alla data di deposito della presente sentenza, i quali, risultano pari ad € 1.232,72, fino al
30.9.2025 - ultimo dato noto della rivalutazione -.
Sulla somma valutata all'attualità e sui detti interessi, c.d. compensativi, pari a complessivi € 7.709,96 (cfr. Sez. Un. 10/7/17 n. 16990; conf. Cass. 10/10/14), invece, decorrono gli interessi legali dal 1.10.2025 fino al soddisfo.
§ 8.
È fondata la domanda di garanzia avanzata nei confronti della e Controparte_2
reiterata nel presente grado dal in conformità all'orientamento della CP_1
Suprema Corte secondo cui in materia di contratto di assicurazione della responsabilità civile, nel caso in cui la domanda di manleva in primo grado resti assorbita in ragione del rigetto della pretesa attorea, è onere dell'assicurato riproporla in grado di appello affinché possa essere sottoposta al vaglio dell'organo giudicante senza necessità di proporre appello incidentale (cfr. Cass. 30/11/2022, n. 35196).
La detta compagnia assicurativa nel costituirsi in primo grado ha contestato l'operatività della polizza in forza della clausola secondo cui la <
14 tenere indenne l … per i danni involontariamente cagionati a terzi … in Parte_2
conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è prestata l'assicurazione>>; secondo la compagnia in forza della detta clausola non risponde dei danni derivanti da difetto di manutenzione, quale frutto di comportamento negligente imputabile all'amministrazione condominiale. Al riguardo, secondo orientamento consolidato, l'assicurazione della responsabilità civile, mentre non può concernere fatti meramente accidentali, dovuti cioè a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità, per la sua stessa denominazione e natura importa necessariamente l'estensione anche a fatti colposi, con la sola eccezione di quelli dolosi, restando escluso, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa. Pertanto, la clausola di un contratto di assicurazione che preveda la copertura del rischio per danni conseguenti a fatti accidentali è correttamente interpretata nel senso che essa si riferisce semplicemente alla condotta colposa in contrapposizione ai fatti dolosi (cfr., fra le tante, Cass. 27/06/2023, n.18320; Cass. 29/07/2022, n. 23762;
Cass., 26/07/2019, n. 20305).
È infondata, altresì, la deduzione secondo cui nella garanzia assicurativa non rientrano le spese legali siccome secondo polizza la manleva non può aver ad oggetto le spese sostenute dall'assicurato per legali che non siano da essa compagnia designati. Ed invero, le spese di lite al cui pagamento il è condannato CP_1
con la presente pronuncia rientrano nella previsione di cui all'art. 1917, 1 co., c.c. posto che le spese di soccombenza, ovvero quelle che l'assicurato è tenuto a rifondere alla parte avversa vittoriosa, in conseguenza della condanna alle spese posta a suo carico dal giudice, costituiscono una delle tante conseguenze possibili del fatto illecito commesso dall'assicurato e perciò l'assicurato ha diritto di ripeterle dall'assicuratore, nei limiti del massimale ai sensi della predetta disposizione normativa (cfr. Cass. 10595/2018).
Alla luce dell'allegata polizza, infine, non emergono franchigie da detrarre dall'ammontare oggetto di manleva. Pertanto, la predetta compagnia deve essere
15 condannata a rivalere il di quanto da quest'ultimo pagato in favore di CP_1
in conseguenza dell'accoglimento della domanda di risarcimento Parte_1
danni.
§ 9.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello proposto è fondato, sicché, in riforma dell'impugnata sentenza, la domanda proposta da va accolta, Parte_1
con conseguente condanna del al Controparte_1
risarcimento del danno nella misura di € 7.709,96, oltre interessi legali dal 1.10.2025 fino al soddisfo.
In accoglimento della domanda di manleva, va condannata a Controparte_2
rivalere il nonché delle spese di lite al cui pagamento questo è Parte_3
condannato con la presente pronuncia ex art. 1917, 1 co., c.c.
Stante la riforma della gravata sentenza, occorre procedere, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 9064/18).
Ciò posto, osserva la Corte che, nella specie, le spese processuali di entrambi i gradi debbano seguire la soccombenza del appellato. CP_1
La quantificazione delle spese viene operata come in dispositivo, a norma del D.M.
55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, con applicazione dei compensi tabellari e riduzione del 50% di quello relativo alla fase di trattazione/istruttoria di entrambi i gradi di giudizio in ragione dell'attività svolta, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino ad euro 26.000,00, nel quale risulta compreso il decisum. Vanno riconosciute a titoli di esborsi le spese per la perizia di parte nella misura di € 100.00.
Sempre ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico del . CP_1
16 Le spese processuali vanno distratte in favore dell'avv. Oreste Marone, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
con citazione notificata in data 12/04/2018, avverso la sentenza in epigrafe
[...]
indicata, così provvede:
a) Accoglie l'appello proposto, e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna il l Controparte_1
pagamento, in favore di della somma di € 7.709,96, oltre Parte_1
interessi legali dal 1.10.2025 fino al soddisfo;
b) condanna a tenere indenne il Controparte_2 Controparte_1
di tutte le somme che questo è tenuto a corrispondere in
[...]
favore di di cui ai punti a) e c); Parte_1
c) condanna il alla rifusione delle Controparte_1 CP_1
spese processuali, che liquida, in relazione al primo grado di giudizio, in euro
245,17 per esborsi e in euro 4.237,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, e, in relazione al grado di appello, in euro 455,50 per esborsi e in euro 4.888,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Oreste Marone.
Pone a carico del le spese di Controparte_1
CTU liquidate con separato decreto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 11.7.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario dott.ssa Marta CP_7
Cucco.
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