Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 3971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3971 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO - Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'udienza del 21 maggio 2025 la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 5153 R.G. 2023 TRA
, nata a [...], il Parte_1
18.05.1980
elett.te dom.ta in Napoli al Centro Direzionale Isola E1, presso lo studio dell'Avv. Francesco Grillo, da cui è rapp.ta e difesa, come da atti RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1
elettivamente domiciliata in Napoli al Centro Direzionale Is. A/7 Sc. C presso lo studio dell'Avv. Maria Varriale, da cui è rappresentata e difesa come da atti RESISTENTE
OGGETTO: impugnativa termine contratto;
differenze retributive
FATTO E DIRITTO
- IL RICORSO INTRODUTTIVO Parte ricorrente in epigrafe indicata deduce di essere stata assunta alle dipendenze della società società esercente Controparte_1 attività di commercio al dettaglio di protesi acustiche, a seguito di un colloquio intrattenuto con il Dott. in data 01.04.2021, e di essere Persona_1 stata adibita alle mansioni di impiegato addetto alla vendita con incarico di procedere anche alle misurazioni audiometriche e agli esami dell'udito, presso il punto vendita sito in Napoli alla Via Cimarosa, n. 160, con sottoposizione ad altro personale inizialmente e che da giugno 2021 si era alternata anche sull'altra sede di via Schipa, n. 70 per poi essere adibita da sola alla sede di via Cimarosa.
Deduce di aver percepito la retribuzione mensile di euro 900,00 mediante bonifico bancario. Deduce che in data 4 ottobre 2021 aveva subito un grave infortunio stradale mentre si recava al lavoro, denunciato all' con un periodo di degenza dal CP_2
05.10.2021 al 24.06.2022 nel quale non aveva potuto lavorare e aveva percepito le indennità CP_2
Deduce che, durante la convalescenza, aveva estratto telematicamente un certificato di lavoro storico – modello C2 – da cui era risultato che il rapporto di lavoro era cessato in data 30.4.2022 per scadenza di un termine finale di un contratto a tempo determinato.
Asserisce la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a decorrere dal mese di aprile 2021, con la nullità del contratto di lavoro a termine in quanto mai sottoscritto e privo di forma scritta. Asserisce ancora che per le mansioni svolte ha diritto ad essere inquadrata nel superiore III livello delle declaratorie di classificazione del personale del CCNL terziario distribuzione e servizi, in luogo del V livello assegnato, con relative differenze retributive. Deduce di aver diritto, altresì, alle differenze retributive per il maggior orario di lavoro osservato superiore a quello indicato e retribuito in busta paga. Deduce di non aver percepito alla cessazione del rapporto il TFR e le competenze di fine rapporto (ratei mensilità aggiuntive, ferie e permessi). Chiede pertanto accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato nonché la nullità del termine finale del rapporto di lavoro al 30.04.2022, e conseguentemente la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ex art. 28 D.Lgs n. 81/2015, con la condanna della società convenuta al pagamento della indennità risarcitoria ex art. 28 D.Lgs n. 81/2015 nella misura massima di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto nonché al pagamento delle differenze retributive dovute, per le causali e gli importi indicati in ricorso mediante analitici conteggi.
- LA COSTITUZIONE DELLA CONVENUTA Si è costituita la società convenuta, resistendo al ricorso con vari argomenti in fatto e in diritto. Deduce che la ricorrente è stata assunta con regolare contratto di lavoro a tempo determinato dal 3.5.2021 al 30.4.2022 come da lettera di assunzione da lei sottoscritta e che ha svolto le mansioni pertinenti al V livello di inquadramento, non risultando in possesso del diploma di laurea né di iscrizione all'Albo al momento dell'assunzione e nei primi mesi del rapporto, eccependo in ogni caso la genericità e nullità delle allegazioni a fondamento della pretesa al riconoscimento di un superiore livello di inquadramento. Deduce che la ricorrente ha osservato orario di lavoro, in conformità alle pattuizioni del contratto di assunzione, dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16.30 alle 19,00 e il sabato dalle 10 alle 12, percependo la retribuzione mensile di € 900,00 con pagamento a mezzo bonifico bancario. Conclude quindi per l'accertamento della validità del contratto di assunzione e per il rigetto del ricorso.
- LO SVOLGIMENTO DELLA CAUSA E LA DECISIONE Costituitosi il contraddittorio tra le parti, all'udienza del 20 settembre 2023, sentite le parti, tentato senza esito di conciliare le stesse, è stato ordinato a parte resistente di produrre l'originale della lettera di assunzione versata in atti in copia e sono state ammesse le istanze istruttorie per prova testimoniale, formulate da entrambe le parti. Alla successiva udienza del 24 gennaio 2024, parte resistente ha dichiarato di non aver rinvenuto l'originale della lettera di assunzione mentre parte ricorrente ha dato atto di aver ricevuto il pagamento della somma di euro 900,64 a titolo di TFR. Alla stessa udienza è stata eseguita l'escussione dei testi e Alla successiva udienza del 8 Tes_1 Per_1 maggio 2024 è stato escusso il teste;
all'udienza del 10 settembre Tes_2
2024 parte istante ha formulato istanza di acquisizione documentale ex art. 421 c.p.c. e la causa è stata rinviata per esame della stessa nonché per escussione dei testi non comparsi;
all'udienza del 19 novembre 2024 sono stati escussi i testi , e e, respinta l'istanza ex art. Tes_3 Tes_4 Tes_5
421 c.p.c. di parte ricorrente, la causa è stata rinviata per la discussione con concessione di termine per il deposito di note. All'udienza odierna, all'esito della discussione della causa, la stessa viene decisa con la presente sentenza.
- L'impugnativa del termine Parte ricorrente ha impugnato l'assunzione a tempo determinato, deducendo di non aver mai sottoscritto un valido contratto con clausola appositiva del termine finale e ha chiesto di dichiarare il contratto di lavoro a tempo indeterminato con conseguente conversione e risarcimento del danno. Dalle risultanze istruttorie acquisite deve ritenersi fondata la domanda nei limiti dettati dalla motivazione seguente.
Deve ritenersi invero non provata la sussistenza di un valido ed efficace contratto di lavoro scritto tra le parti con l'apposizione del termine invocato dalla resistente, per come prescritto dalla legge che – art. 19 comma 4 del d. lgs. n. 81\2015 dispone che “ con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto”. Nel caso in esame deve ritenersi non raggiunta la prova del rispetto della predetta forma scritta. Parte resistente non ha invero prodotto in giudizio l'originale della lettera di assunzione, versata in copia al momento della costituzione, sebbene ne sia stata disposta l'acquisizione da parte del Tribunale, all'udienza del 20 settembre 2023, a seguito del tempestivo ed efficace disconoscimento della scrittura e della sottoscrizione da parte della ricorrente, anche con le dichiarazioni rese in sede di libero interrogatorio. Parte resistente non ha pertanto ottemperato all'ordine di esibizione né ha dichiarato di volersi avvalere della scrittura privata disconosciuta, non proponendo istanza di verificazione. Deve, inoltre, rilevarsi che la lettera di assunzione prodotta in copia non reca la data del termine finale, nè in maniera espressa né contiene elementi predeterminati che ne consentano la individuazione univoca, sicchè deve ritenersi non rispettata la forma scritta richiesta ad substantiam, con conseguente nullità di ogni termine apposto e conversione del contratto in contratto a tempo indeterminato dalla sua origine. Irrilevanti appaiono le dichiarazioni testimoniali rese dalle testi indotte da parte ricorrente circa la prassi di assunzione a termine presso l'azienda convenuta e della conoscenza di essa e delle condizioni di assunzione non potendo essere provato per testi il requisito della forma scritta ad substantiam. Anche ai sensi dell'art. 118 disp att c.p.c. si richiamano i precedenti della Suprema Corte di cassazione ord. n. 2774\2018, che a su a volta richiama Cass. 4418\2016 sulla necessità di sottoscrizione da parte del lavoratore e Cass. 13393\2017 sulla inidoneità della prova per testi a provare il rispetto d'una forma scritta prevista ad substantiam. Alla predetta conversione consegue la condanna della società resistente al pagamento dell'indennità risarcitoria, ex art. 28 D.Lgs n. 81/2015, che si stima di determinare nella misura di otto mensilità (ex art. 8 L. n. 604/1966) dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, in considerazione delle dimensioni dell'impresa e del numero dei lavoratori dalla stessa occupata nonché della anzianità di servizio complessiva della ricorrente, alla sua prima esperienza di lavoro, per come risultante dalla prova testimoniale – vedi testi e che riferiscono circa Tes_3 Tes_5 il numero medio di sei dipendenti nel periodo di assunzione della ricorrente, della limitata dimensione dell'attività oltre che in ordine alla mancanza di esperienza lavorativa confermata dalla teste e in difetto di ogni altro Tes_1 elemento di valutazione. Per la quantificazione della retribuzione parametro si deve far riferimento a quanto segue in ordine alle altre domande proposte che induce a ritenere corretta la retribuzione erogata in corso di causa alla ricorrente e risultante dalle buste paga. Si deve fare riferimento, in particolare, all'importo di riferimento per il calcolo del TFR che ammonta a euro 908,54, che moltiplicato per 8 mensilità ammonta a complessivi euro 7.268,32 .
- Le mansioni superiori e l'orario di lavoro Parte ricorrente chiede di accertare il proprio diritto ad essere inquadrata nel superiore III livello del CCNL di settore applicato al rapporto di lavoro nonché di aver osservato un orario maggiore rispetto a quello considerato in busta paga e retribuito, il tutto con decorrenza dal mese di aprile 2021– a fronte di un'assunzione formale dal 3 maggio 2021 -, chiedendo le differenze retributive per le causali predette. Deve preliminarmente ritenersi che dal complessivo esame delle dichiarazioni dei testi escussi e dalle altre risultanze istruttorie non può ritenersi raggiunta la prova dell'inizio della prestazione di lavoro subordinato a decorrere dal mese di aprile 2021. Deve, in tal senso, evidenziarsi che i testi indotti dalla ricorrente non hanno potuto confermare la circostanza, avendo riferito di aver visto la ricorrente per la prima volta intenta al lavoro per la convenuta in epoca successiva alla formale assunzione del 3 maggio 2021. Deve, inoltre, ritenersi che neppure può ritenersi raggiunta la prova dello svolgimento di mansioni superiori riconducibili al superiore livello di inquadramento richiesto. Deve invero osservarsi che le allegazioni difensive di cui al ricorso a sostegno della pretesa si limitano a riportare il testo delle due declaratorie di classificazione del personale da porre a confronto senza tuttavia specificare le caratteristiche di contenuto di ciascuna né gli elementi distintivi dell'una e dell'altra. Né infine risultano allegate specificamente le circostanze per cui il contenuto delle mansioni espletate dalla ricorrente possa essere considerato da ricondurre alla declaratoria di livello superiore. Tali rilievi condizionano la domanda proposta in quanto alle allegazioni generiche consegue la genericità della prova testimoniale formulata e espletata. Dal complessivo esame delle dichiarazioni testimoniali rese dai testi è risultato che la ricorrente, per il periodo iniziale del rapporto di lavoro e sino al luglio 2021, non ha lavorato da sola ma in affiancamento alle dipendenti con maggiore esperienza, e In tal senso le dichiarazioni Tes_3 Tes_5 testimoniali delle predette e hanno trovato riscontro Tes_5 Tes_3 in quanto dichiarato dai testi indotti da parte ricorrente. Il teste ha Tes_2 infatti riferito di aver visto la ricorrente al lavoro per la prima volta nel giugno 2021, per eseguire la regolazione degli apparecchi acustici e che a quella data era presente in negozio a via Cimarosa la signora ( la teste Tes_6
che già lavorava, mentre la teste ha riferito di aver Tes_5 Tes_1 visto la ricorrente per la prima volta al lavoro a via Cimarosa alla fine dell'estate del 2021. Da quanto sopra deve ritenersi attendibile la ricostruzione dei fatti effettuata dalle testi indotte da parte resistente, sebbene ancora legate dal vincolo del rapporto di lavoro con la convenuta. Le predette dichiarazioni appaiono, del resto, pienamente circostanziate per l'intero periodo di lavoro, a fronte di quelle rese dai testi di parte ricorrente – oltre ai citati anche quelle rese dal teste che appaiono ancor più generiche circa i periodi e le Tes_4 specifiche attività svolte dalla ricorrente - che si riferiscono ai soli contatti avuti con la ricorrente quali clienti e nelle limitate circostanze di tempo di tali contatti. Deve, del resto, considerarsi che la circostanza della previa mancanza di esperienza lavorativa e conoscenza delle mansioni da parte della ricorrente, a cui fanno riferimento le testi e risulta dalle Tes_3 Tes_5 dichiarazioni della teste , che offre pertanto ulteriore riscontro alla Tes_1 versione dei fatti di parte resistente. Ritiene, in sintesi, il Tribunale che non può ritenersi raggiunta la prova dello svolgimento di mansioni superiori a quelle di inquadramento, considerato l'iniziale periodo di affiancamento a lavoratori più esperti e il limitato periodo in cui la ricorrente ha svolto le mansioni in autonomia, interrotto dall'incidente di cui è purtroppo rimasta vittima. Ne consegue il rigetto della pretesa. Quanto all'orario di lavoro va ritenuto che le risultanze istruttorie non consentono di ritenere provato lo svolgimento di un orario maggiore a quello considerato in busta paga. Le dichiarazioni dei testi indotti da parte ricorrente devono ritenersi insufficienti alla prova piena di quanto dedotto, tenuto conto che provengono da persone non presenti per l'intero arco orario della giornata di lavoro della ricorrente e non pienamente riscontrate – si consideri ad esempio che la teste ha escluso che la ricorrente abbia lavorato di Tes_1 sabato, mentre la circostanza risulta dalle testimonianze pure rese dalle testi indotte da parte resistente;
si consideri ancora la circostanza che l'infortunio sul lavoro occorso alla ricorrente è accaduto in itinere, mentre lei si stava recando al lavoro alle ore 16,15 a riscontro del fatto che la prestazione pomeridiana non iniziava in un orario precedente ma piuttosto coincidente con quello delle ore 16,30 indicato dalla resistente. Il mancato raggiungimento della prova di un orario di lavoro superiore a quello indicato in busta paga induce al rigetto anche di tale pretesa. In ordine, infine, alle pretese economiche connesse alla cessazione del rapporto di lavoro va dato atto dell'intervenuto pagamento in corso di causa- vedi udienza del 24 gennaio 2024-, con conseguente venir meno di interesse ad un provvedimento contenzioso sul punto e declaratoria di cessata materia del contendere sul punto. Tanto premesso e per il resto, il ricorso va accolto parzialmente e per l'effetto va dichiarata la nullità del contratto di assunzione a termine con la condanna della resistente al pagamento, in favore della ricorrente, dell'indennità di cui all'art. 28 del d. lgs. n. 81\2015, pari a complessivi euro 7.268,32, oltre alla maggiorazione per interessi e rivalutazione dalla cessazione del rapporto al saldo. Va respinta ogni altra pretesa.
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza con la condanna della convenuta al pagamento stesse, con liquidazione come in dispositivo, ai sensi del d.m. Giustizia n. 55 del 10.03.2014 (come aggiornato dal d.m. n. 147 del 13.08.2022), tenuto conto che tiene conto del valore riconosciuto in sentenza, dell'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti, nonché del tenore delle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara la nullità del contratto di assunzione a termine della ricorrente, con condanna della resistente al pagamento, in favore della ricorrente, dell'indennità di cui all'art. 28 del d. lgs. n. 81\2015, pari a complessivi euro 7.268,32, oltre alla maggiorazione per interessi e rivalutazione dalla cessazione del rapporto al saldo;
dichiara cessata la materia del contendere sulla pretesa al pagamento delle competenze di fine rapporto per euro 900,64; rigetta per il resto la pretesa attorea;
condanna parte resistente alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro 3.000,00 per onorario, oltre rimborso forfetario spese generali al 15 %, oltre Iva e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.. Napoli, 21.5.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Luigi Ruoppolo