Articolo 592 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 591Articolo 583
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9 ottobre 2010
Art. 592. Trattamento economico di missione e di trasferimento 1. La spesa annua per missioni e trasferimenti, da effettuare all'interno del territorio nazionale, non puo' superare quella prevista per tale finalita' nello stato di previsione del Ministero della difesa.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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