9 ottobre 2010
Commentari • 2
- 1. Dei delitti contro la personahttps://www.studiocataldi.it/
Dei delitti contro la persona LIBRO SECONDO Dei delitti in particolare TITOLO DODICESIMO DEI DELITTI CONTRO LA PERSONA CAPO I Dei delitti contro la vita e l'incolumita' individuale Art. 575. (Omicidio) Chiunque cagiona la morte di un uomo e' punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno. Vedi anche nelle guide legali: Omicidio Omicidio doloso Omicidio colposo Omicidio stradale Omicidio preterintenzionale ---------------- Note: La L. 31 maggio 1965, n. 575, come modificata dalla L. 13 settembre 1982, n. 646, ha disposto: - (con l'art. 7, comma 1) che la pena stabilita per il delitto previsto nel presente articolo e' aumentata se il fatto e' commesso da persona gia' sottoposta con …
Leggi di più… - 2. Impugnazioni - disposizioni generalihttps://www.studiocataldi.it/
Libro IX IMPUGNAZIONI Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 568. Regole generali 1. La legge stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti a impugnazione e determina il mezzo con cui possono essere impugnati. 2. Sono sempre soggetti a ricorso per cassazione, quando non sono altrimenti impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla liberta' personale e le sentenze, salvo quelle sulla competenza che possono dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell'articolo 28. 3. Il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce. Se la legge non distingue tra le diverse parti, tale diritto …
Leggi di più…