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Sentenza 27 giugno 2024
Sentenza 27 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 27/06/2024, n. 1679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1679 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2024 |
Testo completo
VERBALE DI UDIENZA
Successivamente il giorno _27/06/2024 all'udienza tenuta dal G.I. presso il Tribunale di Messina, I Sezione Civile, dott.ssa Ivana
Acacia, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 3513 /2015 del ruolo generale degli affari contenziosi.
È presente l'avv. Pedullà che precisa le rispettive conclusioni come da note scritte depositate.
Quindi il giudice fatta discutere la causa emette la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Motivi della decisione
In fatto e in diritto
ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice Parte_1
di Pace di Messina n. 4113.14, depositata il 22/12/2014, con cui veniva rigettato il suo ricorso avverso il verbale n.356394723 elevato in data
11.06.14 per violazione dell'art. 193 comma 2 C.d.s. (guida senza la necessaria copertura assicurativa per la responsabilità civile del mezzo)
L'opposizione veniva rigettata e quindi riproposta nei suoi contenuti in sede di appello.
1 Lamentava l'appellante l'erronea indicazione nel verbale dell'11.06.14 elevato dell'autorità giudiziaria competente a decidere l'opposizione, essendosi indicato quale giudice competente il giudice di pace di Santa Teresa soppresso con decreto legislativo n. 156.12.
Lamentava altresì l'illegittimità del verbale per erronea indicazione del termine per proporre opposizione superiore a quello di legge di 30 gg dalla contestazione o dalla notificazione del verbale di accertamento.
Contestava infine la legittimità del verbale per violazione della legge sulla privacy, per omessa indicazione in verbale del nominativo di colui che tratta i dati personali, essendo stati trattati da un soggetto che non era stato incaricato per iscritto dal responsabile del procedimento.
Rimaneva contumace la prefettura,
Ritiene l'odierno giudicante di concordare con le valutazioni espresse dal giudice di prime cure con conseguente conferma della sentenza appellata.
Si osserva infatti che contrariamente a quanto riferito da parte appellante il giudice di pace di Santa Teresa di Riva è stato soppresso con con decreto del ministero della Giustizia del 10.11.14 di attuazione del d.lgs. n. 156.12 di revisione delle circoscrizioni giudiziarie e di soppressione di alcuni uffici giudiziari, con conseguenza correttezza della indicazione contenuta in verbale.
Ancora di nessun pregio appare la doglianza relativa alla lesione del diritto di difesa per effetto della erronea indicazione del termine per proporre impugnazione, considerato che secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità (Cass. N. 1740.20 “L'omessa o erronea
2 indicazione, nell'ordinanza ingiunzione (o, in sua mancanza, nella cartella di pagamento), del termine per proporre l'opposizione e dell'autorità competente a decidere sulla stessa, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della l. n. 241 del 1990, non determinano, "ex se", invalidità dell'atto ma, possono, al più, dar luogo ad errore scusabile, impedendo la decadenza dal diritto di proporre opposizione, qualora tali indicazioni mancanti o sbagliate non consentano l'adeguata identificazione dell'Autorità a cui ricorrere e la conoscenza dei termini relativi.
Di nessun pregio appare infine l'ultimo motivo di opposizione considerato che il titolare del trattamento dei dati personali è l'Arma dei
Carabinieri di cui fanno parte anche coloro che sono preposti di volta in volta con i vari ordini di servizio alle attività di prevenzione, indagine, accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale ex art. 12, D.Lgs n. 285/1992. In ogni caso la doglianza non coglie nel segno in quanto la violazione delle previsioni sulla liceità del trattamento potrebbe al più configurare un illecito da perseguire nelle sedi opportune senza poter in alcun modo provocare la illiceità della sanzione amministrativa irrogata dagli organi a ciò preposti.
Nella sulle spese stante la contumacia della . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, rigettata e disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando sull'appello n. 3513/2015 pendente tra:
, nato a [...] l'[...] ed ivi residente in c/da Parte_1
3 Zammataro n. 16, Cod. Fisc.: rappresentato e C.F._1
difeso dall'Avv. Rosalba Pedullà (Cod. Fisc.: ), C.F._2
giusta procura in atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Messina, Via San Paolino 17,
-appellante -
Contro
Controparte_2
(c.f rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale P.IVA_1
dello Stato di Messina presso i cui uffici in via dei Mille, is. 221, n. 65
è domiciliato per legge;
appellato contumace così provvede:
1. rigetta l'appello proposto e conferma la sentenza del giudice di
Pace di Messina 4113.14, depositata il 22/12/2014;
2. nulla sulle spese attesa la contumacia della . CP_1
Così deciso in Messina, il 27.6.2024
Il giudice istruttore
(dott. ssa Ivana Acacia)
4
Successivamente il giorno _27/06/2024 all'udienza tenuta dal G.I. presso il Tribunale di Messina, I Sezione Civile, dott.ssa Ivana
Acacia, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 3513 /2015 del ruolo generale degli affari contenziosi.
È presente l'avv. Pedullà che precisa le rispettive conclusioni come da note scritte depositate.
Quindi il giudice fatta discutere la causa emette la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Motivi della decisione
In fatto e in diritto
ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice Parte_1
di Pace di Messina n. 4113.14, depositata il 22/12/2014, con cui veniva rigettato il suo ricorso avverso il verbale n.356394723 elevato in data
11.06.14 per violazione dell'art. 193 comma 2 C.d.s. (guida senza la necessaria copertura assicurativa per la responsabilità civile del mezzo)
L'opposizione veniva rigettata e quindi riproposta nei suoi contenuti in sede di appello.
1 Lamentava l'appellante l'erronea indicazione nel verbale dell'11.06.14 elevato dell'autorità giudiziaria competente a decidere l'opposizione, essendosi indicato quale giudice competente il giudice di pace di Santa Teresa soppresso con decreto legislativo n. 156.12.
Lamentava altresì l'illegittimità del verbale per erronea indicazione del termine per proporre opposizione superiore a quello di legge di 30 gg dalla contestazione o dalla notificazione del verbale di accertamento.
Contestava infine la legittimità del verbale per violazione della legge sulla privacy, per omessa indicazione in verbale del nominativo di colui che tratta i dati personali, essendo stati trattati da un soggetto che non era stato incaricato per iscritto dal responsabile del procedimento.
Rimaneva contumace la prefettura,
Ritiene l'odierno giudicante di concordare con le valutazioni espresse dal giudice di prime cure con conseguente conferma della sentenza appellata.
Si osserva infatti che contrariamente a quanto riferito da parte appellante il giudice di pace di Santa Teresa di Riva è stato soppresso con con decreto del ministero della Giustizia del 10.11.14 di attuazione del d.lgs. n. 156.12 di revisione delle circoscrizioni giudiziarie e di soppressione di alcuni uffici giudiziari, con conseguenza correttezza della indicazione contenuta in verbale.
Ancora di nessun pregio appare la doglianza relativa alla lesione del diritto di difesa per effetto della erronea indicazione del termine per proporre impugnazione, considerato che secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità (Cass. N. 1740.20 “L'omessa o erronea
2 indicazione, nell'ordinanza ingiunzione (o, in sua mancanza, nella cartella di pagamento), del termine per proporre l'opposizione e dell'autorità competente a decidere sulla stessa, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della l. n. 241 del 1990, non determinano, "ex se", invalidità dell'atto ma, possono, al più, dar luogo ad errore scusabile, impedendo la decadenza dal diritto di proporre opposizione, qualora tali indicazioni mancanti o sbagliate non consentano l'adeguata identificazione dell'Autorità a cui ricorrere e la conoscenza dei termini relativi.
Di nessun pregio appare infine l'ultimo motivo di opposizione considerato che il titolare del trattamento dei dati personali è l'Arma dei
Carabinieri di cui fanno parte anche coloro che sono preposti di volta in volta con i vari ordini di servizio alle attività di prevenzione, indagine, accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale ex art. 12, D.Lgs n. 285/1992. In ogni caso la doglianza non coglie nel segno in quanto la violazione delle previsioni sulla liceità del trattamento potrebbe al più configurare un illecito da perseguire nelle sedi opportune senza poter in alcun modo provocare la illiceità della sanzione amministrativa irrogata dagli organi a ciò preposti.
Nella sulle spese stante la contumacia della . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, rigettata e disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando sull'appello n. 3513/2015 pendente tra:
, nato a [...] l'[...] ed ivi residente in c/da Parte_1
3 Zammataro n. 16, Cod. Fisc.: rappresentato e C.F._1
difeso dall'Avv. Rosalba Pedullà (Cod. Fisc.: ), C.F._2
giusta procura in atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Messina, Via San Paolino 17,
-appellante -
Contro
Controparte_2
(c.f rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale P.IVA_1
dello Stato di Messina presso i cui uffici in via dei Mille, is. 221, n. 65
è domiciliato per legge;
appellato contumace così provvede:
1. rigetta l'appello proposto e conferma la sentenza del giudice di
Pace di Messina 4113.14, depositata il 22/12/2014;
2. nulla sulle spese attesa la contumacia della . CP_1
Così deciso in Messina, il 27.6.2024
Il giudice istruttore
(dott. ssa Ivana Acacia)
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