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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/01/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dai magistrati: PINTO Dott. Diego Rosario Antonio PRESIDENTE CIMINI Dott. Biagio Roberto CONSIGLIERE rel. SARACINO Dott. Nicola CONSIGLIERE riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 6952 R.G. degli affari contenziosi del 2018, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 20. 9. 2023 TRA
(CF ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Buonincontri (CF
), giusta procura alle liti rilasciata su foglio C.F._2 separato materialmente congiunto all'atto di citazione in appello, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma – Via Giuseppe Gianfranceschi n. 46; APPELLANTE – APPELLATO INCIDENTALE
E
Controparte_1
– PROVVEDITORATO INTERREGIONALE
[...]
, in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato (CF ) ed P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso la stessa in via dei Portoghesi n. 12; per il ricevimento degli atti FAX 06/96514000 e PEC Email_1
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale - Appello avverso la sentenza n. 10141/2018 del Tribunale di Roma, sezione XI civile, del
17.5.2018
CONCLUSIONI: All'udienza del 20. 9. 2023 le parti hanno precisato r.g. n. 1 le conclusioni come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza di cui in rubrica il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulle domande come in atti proposte, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvedeva:
- Condanna la parte convenuta per quanto di rispettiva ragione al pagamento in favore dell'attore dell'importo di euro 4.285, 31, oltre interessi dalla pronuncia al soddisfo effettivo;
- Compensa integralmente le spese di lite.
Per quanto riguarda lo svolgimento del giudizio di primo grado si rimanda al contenuto della sentenza impugnata ed agli atti processuali delle parti.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'appellante ha impugnato la sentenza di cui in epigrafe, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in riforma dell'impugnata sentenza a verbale n. 10141 del 17.05.2018 ed in accoglimento della domanda principale avanzata nel giudizio di primo grado da parte attrice: accertare e dichiarare:
- Che il Provveditorato Interregionale e/o il Controparte_3 hanno conferito Controparte_1 all'arch. l'incarico di coordinatore della Parte_1 sicurezza in fase di esecuzione delle lavorazioni ricomprese nella “V fase” dei lavori ristrutturazione, adeguamento impiantistico, idrico e sanitario della caserma Zincone;
- Che a tale incarico il Provveditorato Interregionale Lazio-Abruzzo-
Sardegna e/o il non Controparte_1 hanno fatto seguire la sottoscrizione di alcun disciplinare contenente i dettagli del corrispettivo dovuto all'arch. per Parte_1 lo svolgimento della propria prestazione:
- Che l'arch. ha integralmente adempiuto alle Parte_1 obbligazioni derivanti dall'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione delle lavorazioni ricomprese nella “V fase” dei
r.g. n. 2 lavori ristrutturazione, adeguamento impiantistico, idrico e sanitario della caserma Zincone;
- Che la prestazione professionale resa dall'arch. Parte_1 al Provveditorato e/o il Controparte_4
in difetto della Controparte_1 sottoscrizione di un apposito disciplinare d'incarico, deve essere remunerata secondo i parametri stabiliti dal D.M. n. 140 del 20.07.2012 o in alternativa del D.M. n. 143 del 31.10.2013; e per l'effetto condannare:
- Il , in CP_5 Controparte_6 persona del Provveditore pro-tempore, e/o il
[...]
in persona del Ministro pro-tempore, Controparte_1 eventualmente in solido fra loro, al pagamento in favore dell'arch. della complessiva somma di €10.198,86 (già Pt_1 Parte_1 comprensiva degli accessori di legge) ove si ritengono applicabili le disposizioni del D.M. n.140 del 20.07.2012, ovvero della complessiva somma di €10.232,26 (già comprensiva degli accessori di legge) ove si ritengano invece applicabili le disposizioni del D.M. n.143 del 31.10.2013 e del D.M. 04.04.2001 ovvero ancora a quella diversa somma che all'esito del giudizio sarà ritenuta più equa e giusta. Ciò naturalmente dedotto quanto in ipotesi pagato dalle amministrazioni convenute in adempimento della sentenza di primo grado;
- Il , in persona Controparte_7 del Provveditore pro-tempore, e/o il Controparte_1
in persona del Ministro pro-tempore, eventualmente in
[...] solido fra loro, alla refusione in favore dell'arch. Parte_1 delle spese e delle competenza di patrocinio del presente
[...] giudizio e di quello di primo grado, da liquidarsi in ossequio a quanto stabilito dai parametri fissari dal D.M. 55/14, come da notula che sarà depositata agli atti del giudizio unitamente agli scritti difensivi conclusionali;
In via meramente subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della superiore domanda, confermare le statuizioni dell'impugnata sentenza di primo grado;
con integrale compensazione delle spese di lite del doppio grado. In via istruttoria si reitera la richiesta, già avanzata in prime cure, di voler disporre consulenza tecnica d'ufficio di natura tecnico- contabile per la verificazione della corretta applicazione dei parametri/coefficienti di cui al D.M. n.140 del 20.07.2012 e del D.M. n.143 del 31.10.2013. Ai soli fini della determinazione della misura del contributo
r.g. n. 3 unificato si dichiara che il valore della presente causa è pari a
€12.000.00 circa sicché il contributo unificato risulta dovuto nella misura di €355,50.” In data 24.10. 2018 il presente procedimento veniva assegnato all'odierno relatore.
Si costituiva il MINISTERO Controparte_1
– PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE
[...]
OPERE PUBBLICHE Controparte_2
per rassegnare le seguenti conclusioni, spiegando anche appello incidentale:
“Voglia l'Ill.ma Corte adita, contrariis reiectis: respingere l'appello avversario ed accogliere l'appello incidentale, con conseguente condanna dell'Arch. alla restituzione Parte_1 dell'importo erogato in esecuzione della sentenza n. 10141/18. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”. All'udienza del 20. 9. 2023 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
APPELLO PRINCIPALE ) Parte_1
L'appello principale è infondato e deve essere respinto.
L'appellante ha proposto un unico ed articolato motivo di gravame, denunciando l'erroneità della decisione di primo grado.
Sotto un primo profilo il ha lamentato la carente, Pt_1
insufficiente, apparente e contraddittoria motivazione della decisione.
Il Tribunale ha motivato la propria decisione condividendo l'argomento difensivo svolto dagli Enti convenuti, sostenendo che l'attività di coordinamento della sicurezza dei lavori delle V fase della Caserma
Zincone fosse già ricompresa nel disciplinare di incarico sottoscritto il 5. 2.
2004, e che pertanto all'architetto non fosse dovuto nessun altro Pt_1
compenso ulteriore rispetto a quello ivi fissato.
Secondo la difesa dell'odierno appellante il Tribunale avrebbe tuttavia omesso di indicare i documenti da cui avrebbe tratto tale convincimento,
r.g. n. 4 limitandosi a citare il solo incarico sopra menzionato che, invece, avrebbe dovuto essere letto in combinato disposto con gli altri disciplinari d'incarico (datati rispettivamente il 30.04.2013 ed il 24.02.2014) e con i documenti prodotti dalle parti (copia delle fatture emesse dal a Pt_1
saldo delle competenze maturate per l'attività assegnatagli); avrebbe poi omesso di dar conto delle ragioni dell'irrilevanza degli argomenti critici svolti da parte attrice avverso la ricostruzione dei fatti proposta dalla difesa erariale.
L'appellante ha contestato la riconducibilità delle prestazioni professionali rese dal nell'ambito dei lavori della V fase al Pt_1
contratto del 5. 2. 2004, ribadendo che gli Enti convenuti avrebbero sempre sostenuto, sin dalla loro costituzione in giudizio, che il compenso dovuto al compreso quello collegato alla V fase, fosse solo quello previsto Pt_1
nel contratto del 05.02.2004 (€ 76.950,00).
Tuttavia, gli stessi Enti avevano depositato una nota ministeriale del
21.01.2016 che dimostrerebbe una diversa realtà dei fatti;
infatti, le tabelle in essa riportate ricondurrebbero al contratto del 2004 solo l'attività di coordinamento della sicurezza dei lavori della II e III fase, mentre l'attività della IV fase risulterebbe disciplinata da un diverso contratto stipulato in data 30. 4. 2013 (denominato “atto aggiuntivo al disciplinare di incarico professionale”), e la V fase, oggetto della presente controversia, risulterebbe priva di qualsiasi riferimento contrattuale.
Del resto, ove fosse vero quanto dedotto dalle amministrazioni, non avrebbe avuto senso stipulare ulteriori contratti per affidare all'architetto altre lavorazioni;
e che tutta l'attività di coordinamento affidata al Pt_1
non fosse disciplinata dal solo contratto del 5. 2. 2004 sarebbe confermato anche dalle pattuizioni presenti negli altri contratti stipulati dall'odierno appellante, come, ad esempio, nel caso del negozio sottoscritto in data
24.01.2014 in cui si legge:
r.g. n. 5 “con nota n. 7131 in data 23.04.2013 il Provveditore alle OO.PP. per il ha richiesto al professionista individuato (arch. Controparte_3
n.d.r.) di presentare la propria offerta economica Parte_1
sull'onorario posto a base della consultazione di € 19.446,00 al netto di oneri previdenziali, assistenziali e fiscali”; “il compenso forfetario per
l'espletamento delle attività di cui al presente disciplinare è determinato…… in € 17.501,40 oltre € 700.05 al 4% per CNAPAIA e €
3.822,30 per IVA per complessivi € 22.023,76”; “le attività oggetto del presente incarico avranno inizio a partire dalla data di stipula del presente disciplinare (24.02.2014) ed avranno termine con l'ultimazione dei lavori e la redazione dello stato finale”.
Inoltre, la riconducibilità dei lavori della V fase al contratto del 5. 2.
2004 sarebbe poco credibile, anche considerando le date dei pagamenti del compenso al Pt_1
Infatti, come previsto dal contratto, i compensi potevano essere liquidati all'architetto dall'Amministrazione secondo due modalità: o in un'unica soluzione ad intervenuto espletamento dell'incarico o per acconti successivi sulla base dello stato dell'avanzamento dei lavori;
in entrambe le ipotesi, comunque, la prestazione doveva essere resa dal professionista prima del pagamento.
Il aveva emesso due fatture in data 19.10.2006 e 18.07.2007, Pt_1
che erano state interamente pagate, mentre i lavori della V fase si erano conclusi solo nel novembre del 2014.
Infine, a sostegno della propria tesi, l'appellante ha evidenziato il contenuto della dichiarazione resa dal procuratore all'udienza del
12.05.2016, che sarebbe sostanzialmente confessorio, perché in quella sede la difesa del aveva dato atto nel verbale del completo Pt_1
soddisfacimento dell'architetto in relazione ai compensi spettanti per l'attività svolta in esecuzione del solo contratto del 5. 2. 2024, depositando r.g. n. 6 copia delle fatture emesse a fronte dei pagamenti ricevuti;
l'avvenuto pagamento dei compensi previsti dal disciplinare di incarico del 05.02.2004 non era mai stato contestato dagli Enti convenuti nel corso del giudizio di primo grado, e quindi gli Enti convenuti non avrebbero più dovuto sostenere che il credito vantato dall'architetto fosse di € 4.285,31 a saldo dei compensi stabiliti nel contratto del 2004.
Il Giudice di prime cure sarebbe caduto in errore nel ritenere che
“L'attività di coordinatore della sicurezza relativa alla V fase dei lavori di ristrutturazione adeguamento impianto idrico e sanitario della caserma
Zincone deve ritenersi ricompresa nell'incarico affidato al professionista con la nota del 05.04.2004 dianzi richiamata e non attività ulteriore e distinta rispetto a detto incarico” e nel condannare le parti convenute “per quanto di rispettiva ragione al pagamento in favore dell'attore dell'importo di € 4.285,31”.
Infatti, sarebbe illogico condannare gli Enti convenuti a pagare tale somma a titolo di saldo delle spettanze pattuite dal contratto del 05.04.2004
a fronte della dichiarazione dell'odierno appellante di essere stato, in base a tale rapporto, già integralmente soddisfatto: o l'attività di coordinamento della sicurezza relativa alla V fase era ricompresa nel contratto del
05.04.2004 ed allora, alla luce delle dichiarazioni del la domanda Pt_1
principale avrebbe dovuto essere rigettata;
oppure questa era estranea al suddetto contratto e quindi avrebbe dovuto essere compensata a parte, con l'accoglimento della domanda principale.
Il motivo di gravame è infondato e deve essere respinto.
La Corte osserva che rispetto alla decisione del Tribunale la documentazione prodotta dal non consente di condividere le Pt_1
censure dallo stesso svolte.
Infatti, da nessuno dei documenti prodotti dalla difesa dell'odierno appellante (i disciplinari d'incarico del 30.04.2013 e del 24.02.2014) è
r.g. n. 7 possibile dedurre che la fase V dei lavori di ristrutturazione, adeguamento impiantistico e idrico sanitario del Compendio “Ex Caserma Zincone” potesse costituire oggetto di un autonomo contratto d'opera, essendo i suddetti disciplinari meri atti aggiuntivi rispetto al disciplinare d'incarico del 05.02.2004, con cui le parti avevano concordato il progetto esecutivo dei lavori.
In particolare, dalla documentazione prodotta, non emerge la stipula di alcun contratto scritto ulteriore tra le parti con cui le stesse avevano disciplinato la V ed ultima fase dei lavori di ristrutturazione dell'Ex
Caserma Zincone.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che il contratto d'opera professionale con la PA necessiti della forma scritta a pena di nullità, affermando che: “il contratto d'opera professionale stipulato con la P.A. (nella specie, un comune), anche se questa agisca
'iure privatorum', deve essere redatto, a pena di nullità, in forma scritta ex artt. 16 e 17, r.d. n. 2440 del 1923; l'osservanza di detto requisito richiede la redazione di un atto recante la sottoscrizione del professionista e dell'organo dell'ente legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno, nonchè l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso, dovendo escludersi che, ai fini della validità del contratto, la sua sussistenza possa ricavarsi da altri atti (quali, ad esempio, la delibera dell'organo collegiale dell'ente che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, ovvero una missiva con la quale l'organo legittimato a rappresentare l'ente ne abbia comunicato al professionista l'adozione) ai quali sia eventualmente seguita la comunicazione per iscritto dell'accettazione da parte del medesimo professionista. Il contratto mancante del succitato requisito è nullo e non è suscettibile di alcuna forma di sanatoria, sotto nessun profilo, poiché gli atti negoziali della P.A. constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con
r.g. n. 8 comportamenti concludenti.” (v. Cass. n. 22501/2006).
Ed anche di recente, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno confermato che, qualora privo della forma scritta prevista ad substantiam, il contratto d'opera professionale stipulato con la P.A. è affetto da nullità, la quale rileva nel rapporto tra l'amministrazione e il professionista (v. Cass.
SS.UU, n. 13849/2023).
Peraltro, la difesa dell'appellante ha confermato implicitamente l'assenza di un contratto scritto tra le parti concernente la V ed ultima fase, laddove nello stesso atto di citazione in appello, riportando un passaggio del proprio atto introduttivo di primo grado, ha affermato che: “3) L'arch.
non avendo motivo di dubitare della parola dell'Ing. Parte_1
raccoglieva il suo invito ed iniziava da subito a Controparte_8
svolgere le prestazioni del nuovo incarico ultimandole il 21.11.2014, data in cui i lavori della “V fase” venivano conclusi. 4) Il Provveditorato ometteva tuttavia di predisporre e far sottoscrivere il disciplinare
d'incarico all'arch. (..)”. Parte_1
Alla luce della pacifica assenza di qualsiasi accordo scritto intervenuto tra le parti la richiesta di una maggior somma avanzata dal nel Pt_1
presente giudizio (“€ 10.198,86 (già comprensiva degli accessori di legge) ove si ritengono applicabili le disposizioni del D.M. n.140 del 20.07.2012, ovvero della complessiva somma di € 10.232,26 (già comprensiva degli accessori di legge) ove si ritengano invece applicabili le disposizioni del
D.M. n.143 del 31.10.2013 e del D.M. 04.04.2001) non può trovare accoglimento.
Cionondimeno, alla luce dell'inammissibilità dell'appello incidentale proposto dalla difesa erariale (v. oltre), ed essendosi formato giudicato rispetto alla decisione del Tribunale, va confermata la decisione del
Tribunale laddove ha affermato che: “all'attore spetta pertanto esclusivamente il saldo del compenso previsto per detta attività con la nota
r.g. n. 9 del 5/2/2004 pari ad euro 4.285,31 al lordo degli oneri di legge”.
Alla stregua di quanto sinora esposto l'appello principale deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
APPELLO INCIDENTALE
[...]
– PROVVEDITORATO Controparte_1
INTERREGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL LAZIO,
L'ABRUZZO)
Il – Provveditorato Controparte_1
interregionale alle opere pubbliche per il , l' e la ha CP_2 CP_2 CP_2
proposto appello incidentale rispetto al capo della sentenza in cui il
Tribunale, dopo aver statuito che l'attività di coordinatore della sicurezza relativa alla V fase dei lavori di ristrutturazione adeguamento impianto idrico e sanitario della caserma Zincone deve ritenersi compresa nell'incarico affidato al professionista in data 5. 2. 2004, ha disposto la spettanza al dell'importo di € 4.285,31 al lordo degli oneri di Pt_1
legge, oltre interessi, condannando le parti convenute al pagamento di tale somma.
La difesa erariale ha sostenuto che l'appello principale sia infondato, non risultando dovuto alcun ulteriore compenso e non essendo sorto alcun vincolo giuridico. Conseguentemente, sarebbe privo di giustificazione anche il richiamo ai DD MM nn. 140 del 20.07.2012 e 143 del 31.10.2013 come conseguenza della mancata stipula di un accordo disciplinare sostenuta da controparte, poiché non ne ricorrevano i presupposti, essendo già stato previsto e conteggiato il compenso in questa sede preteso.
Ed alla luce di tali considerazioni la difesa erariale ha chiesto la restituzione di quanto pagato in favore del in esecuzione della Pt_1
sentenza impugnata.
L'appello incidentale è inammissibile.
L'appello incidentale proposto dal Controparte_1
r.g. n. 10 Trasporti – Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il , CP_2
l' e la è inammissibile in quanto tardivo. CP_2 CP_2
L'art. 343 c.p.c. stabilisce che “L'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta depositata almeno 20 giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione o dell'udienza fissata a norma dell'art. 349 bis, secondo comma.”
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “È inammissibile, siccome tardivo, l'appello incidentale proposto assumendo a parametro temporale di riferimento per il rispetto del termine decadenziale dei "20 giorni prima" (termine il quale, indicato dall'art. 166 cod. proc. civ. per la proposizione della domanda riconvenzionale di I grado, viene poi richiamato, per la proposizione dell'appello incidentale nel giudizio di
II grado, dall'art. 343 cod. proc. civ.) non già la data fissata nell'atto di appello, ma quella alla quale (non tenendo in quel giorno udienza il giudice designato) la causa sia stata rinviata d'ufficio ai sensi dell'art. 168 bis, quarto comma cod. proc. civ.. Ed infatti l'unica fattispecie che giustifica la mancata considerazione dell'originaria data dell'udienza fissata nell'atto di citazione è quella - del tutto distinta - contemplata dal quinto comma dell'art. 168 bis cod. proc. civ., la quale ricorre allorché il giudice istruttore designato, nei cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, ritenga, con proprio decreto motivato, di differire la data della prima udienza;
fattispecie nella quale - giusta espressa previsione di cui allo stesso art. 166 cod. proc. civ. - il termine di "20 giorni prima" va appunto computato in riferimento alla data fissata nel decreto del giudice istruttore designato.” (v. Cass. 9351/2003).
Nel caso di specie, la data di riferimento per il corretto computo dei termini per proporre appello incidentale era quella del giorno 28.1.2019
(indicata nell'atto di citazione in appello), laddove la difesa erariale, invece, ha proposto appello incidentale solo in data 9.1.2019, in tal modo r.g. n. 11 non rispettando il termine di 20 giorni previsto dalla legge.
Alla stregua di quanto esposto in ordine alla sua tardività,
l'appello incidentale deve ritenersi inammissibile.
Le spese di lite, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, che ha confermato la spettanza di quanto riconosciuto al dal Tribunale, Pt_1
vanno compensate nella misura di un terzo tra le parti, tenuto conto della natura dell'affare e dell'attività professionale prestata.
Atteso quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D. P. R. 30 maggio 2002, n.115, quale introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del dell'ulteriore importo, a titolo di Pt_1
contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale e sull'appello incidentale proposto dagli appellanti avverso la sentenza n. 10141/2018 del Tribunale di Roma, sezione XI civile, del 17.5.2018, così provvede:
A) Respinge l'appello principale e conferma la sentenza impugnata;
B) Dichiara l'appello incidentale inammissibile;
C) Condanna il
[...]
[...]
Controparte_9 al rimborso in favore di delle spese processuali del Parte_1 presente grado di giudizio, che si liquidano d'ufficio, già tenuto conto della compensazione nella misura di un terzo, in complessivi € 2.700,00 a titolo di compenso onnicomprensivo, oltre al rimborso forfettario delle spese, ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali;
D) Dà atto della sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D. P. R. 30 maggio 2002 n. 115.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 10 dicembre 2024 Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott. Biagio Roberto Cimini Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 12