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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/03/2025, n. 3332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3332 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 43827/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del G.o.p. dott.ssa Silvia Vescovi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 43827 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 vertente
TRA
Parte_1
(C.F. e P.IVA ), in persona del liquidatore p.t., con
[...] P.IVA_1 sede in Roma, Via Gaetano Mazzoni, 39/A ed ivi elettivamente domiciliata in Viale delle Milizie, 108 presso lo studio dell'avv. MARCO FLECCHIA dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura a margine dell'atto di citazione
- attrice -
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
p.t., e per essa (C.F. ), in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_3
p.t., quale mandataria in forza di mandato per atto a rogito del notaio di Persona_1
Roma rep. n. 43066 del 17/6/2015, con sede in Roma, Piazzale Ostiense, 2 ed ivi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. MARIELLA DI CROCE dal quale è rappresentata e difesa giusta procura rilasciata su foglio spillato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta -
E
C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., e per essa CP_2 P.IVA_4
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., quale CP_1 P.IVA_3 mandataria in forza di mandato per atto a rogito del notaio di Roma rep. Persona_1
n. 43065 del 17/6/2015, con sede in Roma, Piazzale Ostiense, 2 ed ivi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ANNA CHIARA GIANCOLA dal quale è rappresentata e difesa giusta procura redatta su foglio spillato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta -
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente in vista dell'udienza cartolare del 19/4/2023.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale il 28/6//2019 la
[...]
ha evocato dinanzi al Parte_1
Tribunale di Roma ed per sentire: Controparte_1 CP_2
- accertare e dichiarare l'erroneità dei consumi registrati sul contatore associato alla propria utenza dall'ottobre 2012 al maggio 2017 con conseguente condanna delle convenute in solido (o ciascuna per quanto di competenza), alla restituzione delle somme indebitamente percepite ammontanti ad € 14.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dai singoli ratei al soddisfo;
- accertare e dichiarare l'erroneità dei consumi registrati sul contatore associato alla propria utenza dal maggio 2014 all'ottobre 2014 ed addebitati con le fatture n.
2062014003020157, n. 2062014003658098 e n. 2062014004872626, con conseguente condanna delle convenute in solido (o ciascuna per quanto di competenza), alla restituzione delle somme indebitamente percepite ammontanti ad € 3.875,72, oltre rivalutazione ed interessi;
- condannare le società convenute in solido (o ciascuna per quanto di competenza) al risarcimento dei danni patrimoniali e non ad essa arrecati sia a causa dell'illegittima sospensione della fornitura di energia elettrica nella giornata del 26/1/2016 sia a causa dei disagi patiti per effetto del comportamento da esse tenuto in spregio alle regole di settore poste a tutela della trasparenza dei consumi ed in violazione delle generali regole di correttezza e buona fede in ambito contrattuale, danni quantificati complessivamente in € 8.000,00 (€ 3.000,00 per lucro cessante ed € 5.000,00 per danno non patrimoniale)
o nella diversa misura ritenuta di giustizia da liquidarsi anche in via equitativa.
In punto di fatto l'attrice, dopo aver premesso di aver stipulato con Controparte_1
a decorrere dal mese di ottobre 2012 un contratto di fornitura di energia elettrica per la propria tipografia sita in Roma, Via G. Mazzoni, 39/A, deduceva innanzitutto che nel periodo ottobre 2012 – ottobre 2014, a causa dell'accertato malfunzionamento del gruppo di misura (che infatti era stato sostituito il 21/10/2014) i consumi registrati e riportati nelle fatture erano errati in eccesso.
Asseriva poi che nonostante le numerose segnalazioni inviatele, non CP_1 aveva provveduto al corretto ricalcolo dei consumi che erano stati determinati secondo parametri errati, persistendo nella richiesta di pagamento delle fatture contestate.
Narrava altresì che in data 26/1/2016 in ragione della pretesa morosità, CP_1 aveva sospeso l'erogazione di energia elettrica, così costringendola a saldare immediatamente le fatture contestate per un totale di € 7.751,45 per ottenere la pronta riattivazione del servizio “al fine di limitare i danni subiti all'attività commerciale”.
Infine evidenziava che a nulla erano valsi i molteplici reclami e le diffide inviate ad e ad (ora , così come pure Controparte_1 Controparte_3 CP_2 le due procedure di conciliazione avviate presso il Servizio Conciliazione Clienti
Energia gestito da Acquirente Unico, entrambe conclusesi con verbale di mancato accordo nonché la procedura di mediazione facoltativa chiusa per la mancata partecipazione di e la mancata adesione di . CP_1 Controparte_3
In diritto l'attrice assumeva che le convenute fossero gravemente inadempienti ai propri obblighi contrattuali e di legge, evidenziando la violazione dei doveri di correttezza e di
2 buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. nonché delle norme di settore “poste a tutela della trasparenza dei consumi e dei costi relativi alla fornitura del servizio di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica”.
Costituitasi in giudizio quale mandataria di in primo CP_1 Controparte_1 luogo evidenziava che tutti gli importi fatturati erano effettivamente dovuti dall'attrice in quanto corrispondenti ai consumi effettivi comunicati dal distributore a seguito delle rettifiche effettuate dopo la sostituzione del misuratore. Di talché la pretesa restitutoria dell'attrice non era meritevole di accoglimento. Affermava poi che l'attrice risultava tuttora debitrice nei confronti di del CP_4 complessivo importo di € 3.566,82 e che, in considerazione della morosità in quel momento accumulatasi, la misura della sospensione della fornitura, adottata - previo preavviso - in data 19/1/2016, doveva ritenersi del tutto legittima.
La convenuta negava quindi di aver tenuto una condotta non conforme ai canoni di correttezza e di buona fede e tantomeno di aver violato la normativa di settore, ribadendo l'infondatezza delle doglianze attoree.
Contestava la ricorrenza di qualsiasi danno risarcibile sia patrimoniale che non patrimoniale, non essendo ad essa addebitabile “qualsiasi responsabilità colpevole” in ordine alla contabilizzazione dei dati di consumo pubblicati dal distributore.
Deduceva altresì che il pregiudizio patrimoniale asseritamente sofferto dall'attrice era stato allegato in modo del tutto generico ed inidoneo a legittimare la richiesta risarcitoria di € 3.000,00 “a fronte di poche ore di sospensione della fornitura”.
Quanto infine all'asserito danno non patrimoniale, rilevava che la domanda risarcitoria avanzata dall'attrice era “del tutto sfornita di allegazione ancor prima che di prova” oltre che “esorbitante” nella quantificazione.
Concludeva quindi per il rigetto integrale delle domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Si costituiva, sempre per il tramite di anche l'altra convenuta CP_1 CP_2 la quale pure chiedeva il rigetto delle domande formulate dall'attrice.
In particolare confermava di aver rimosso in data 21/10/2014, a seguito della CP_2 verifica eseguita il 17/10/2014, il misuratore matricola n. 0508520005365 installato presso l'utenza della società attrice sostituendolo con il misuratore matricola n.
0510670010151 nonché di aver provveduto in data 24/6/2015, sulla scorta di quanto rilevato in sede di verifica, a rettificare i dati di prelievo precedentemente comunicati.
Confermava inoltre di aver sospeso, su richiesta di la fornitura di energia CP_1 elettrica all'attrice in data 26/1/2016 alle ore 7:23 e di aver riattivato la fornitura lo stesso giorno alle ore 18:45.
Per il resto declinava ogni responsabilità nel caso in esame, sottolineando il diverso ruolo da essa svolto quale distributore rispetto alla somministrante la CP_1 quale sola provvede alla contrattualizzazione ed alla gestione del rapporto con il cliente finale,
All'udienza dell'8/1/2020 venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c.
3 Con ordinanza riservata in data 10/12/2020, veniva respinta in quanto inammissibile la prova per testi richiesta dall'attrice, veniva ordinato ex art. 210 c.p.c. ad CP_1 quale mandataria di di esibire i tabulati delle letture dei consumi registrati CP_2 sui contatori associati all'utenza dell'attrice da ottobre 2012 a maggio 2017 e veniva disposta c.t.u. volta a ricostruire i consumi di energia elettrica della
[...] nell'arco temporale oggetto di Controparte_5 contestazione, e a determinarne il corrispettivo secondo le condizioni contrattuali, rideterminando all'esito i rapporti di dare-avere tra le parti.
Dopo il deposito della relazione peritale venivano richiesti al c.t.u. chiarimenti;
all'esito dei chiarimenti forniti la causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Previa sostituzione del giudice istruttore, trasferito ad altro Ufficio, all'udienza cartolare del 19/4/2023, precisate dalle parti le rispettive conclusioni come in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Superata, alla luce della documentazione versata in atti dalle società convenute,
l'eccezione di difetto di mandato sollevata dall'attrice, nel merito si osserva che la domanda attorea di restituzione delle somme pagate in eccesso appare fondata, ancorché nei limiti di seguito indicati.
Innanzitutto costituisce circostanza incontroversa che nel corso di una verifica del gruppo di misura associato al POD dell'attrice eseguita il 17/10/2014 da CP_2 distributore territorialmente competente, sia stato riscontrato (oltre ad un guasto sul display del contatore) un errore nel calcolo della costante di fatturazione k dei consumi elettrici (K=20 invece del coefficiente corretto K=10). Fatti altrettanto pacifici sono i seguenti: a causa di tale errore i dati dei consumi raccolti dal misuratore sarebbero risultati alterati;
il gruppo di misura quattro giorni dopo è stato sostituito;
dopo la sostituzione del gruppo di misura i dati sono stati rilevati correttamente ed infatti l'attrice non contesta le fatture emesse da relative ai consumi registrati a CP_1 partire dal novembre 2014.
Ciò premesso, l'attrice lamenta che avrebbe continuato “ad inviare CP_1 fatture, insieme a solleciti di pagamento per asseriti consumi precedenti alla sostituzione del gruppo di misura, determinati ancora secondo i parametri errati” (le fatture contestate dall'attrice sono quelle riportate nella tabella a pag. 4 della relazione peritale).
Orbene, il c.t.u., ing. , incaricato di ricostruire i consumi di energia Persona_2 elettrica dell'attrice nel periodo oggetto di contestazione in base ai dati forniti da CP_2 dopo aver confrontato i consumi ottenuti dalle letture del misuratore nel periodo ottobre
2012 – ottobre 2014 (tabella 1) con i consumi rettificati (tabella 2), ha concluso che questi ultimi non siano corretti.
Ciò ha logicamente dedotto in quanto mentre “il consumo medio mensile ricavabile dalla tabella 1, di 2.524 kWh/mese, è compatibile con il consumo medio ottenuto dopo la sostituzione del misuratore che è di 2.579 kWh/mese”, di contro “il consumo medio
4 mensile riportato nella tabella 2 risulta essere di 4.349 kWh/mese, quasi il doppio del consumo medio registrato dopo la sostituzione del misuratore”.
Ed invero né il distributore né il c.t.p. nominato da hanno fornito CP_1 chiarimenti in merito al metodo utilizzato per rettificare i dati relativi ai consumi registrati prima della sostituzione del contatore e conseguentemente in ordine ai consumi riportati nelle fatture contestate, tanto che il c.t.u. non è stato messo in condizione di capire “come questi siano stati determinati” (v. pag. 12 della relazione tecnica).
A ciò aggiungasi quanto contraddittoriamente dichiarato da nell'ambito della CP_2 procedura di conciliazione avanti al Servizio Conciliazione Clienti Energia in data
1/6/2017 (doc. 17 di parte attrice), ovvero: “… che la costante K10 (e non 20) risulta essere acquisita e operativa fino al 14/12/2009 come risulta anche da verbale di cambio del contatore del 17/10/2014 e che quindi la differenza riscontrata dall'operatore è dovuta ad un disallineamento del dato. Per rettificare tale dato è necessaria la remissione dei flussi corretti e la successiva fatturazione da parte dell'operatore per stornare gli errati conteggi del moltiplicatore che purtroppo ad oggi non è stato possibile allineare per un mero disguido interno del distributore”.
Di talché il c.t.u., sulla scorta della documentazione in atti (fornita, come detto, dal distributore) ad avviso del Tribunale ha correttamente ritenuto che i consumi reali fossero quelli indicati nella tabella 1 e quindi che il consumo di energia elettrica per il periodo ottobre 2012 – ottobre 2014 sia stato di 64.095 kWh.
Pertanto, dopo aver sommato a tale dato i consumi pacificamente registrati nel periodo novembre 2014 - settembre 2015 (29.994 kWh) e poi, a seguito delle integrazioni richieste, anche quelli relativi al periodo ottobre 2015 - maggio 2017 (44.431 kWh), il c.t.u. ha concluso che il consumo di energia elettrica nel periodo ottobre 2012 maggio
2017 sia stato di 138.520 kWh (64.095 kWh + 29.994 kWh + 44.431 kWh), corrispondente ad € 34.630,00, spese di trasporto e imposte incluse, secondo le condizioni contrattuali inter partes (servizio di maggior tutela).
Tenuto poi conto dei pagamenti eseguiti in tale periodo dall'attrice ammontanti ad €
40.829,33 ha concluso che l'attrice vanti un credito nei confronti di di € CP_1
6.199,33 (€ 40.829,33 – € 34.630,00).
Si ritiene che le risultanze della c.t.u. siano state adeguatamente motivate sulla scorta di un procedimento logico immune da censure e quindi pienamente condivisibile. E del resto il c.t.p. di non ha formulato alcuna osservazione sul metodo CP_1 utilizzato dal c.t.u. né sui calcoli eseguiti. E neppure la difesa di ha CP_1 sollevato obiezioni di sorta, essendosi limitata a prendere atto dell'esito degli accertamenti peritali (v. pag. 1 della memoria di replica ex art. 190 c.p.c.). Nulla ha replicato l'altra convenuta CP_2
Ne consegue che la somma di € 6.199,33, indebitamente percepita da CP_1 deve essere restituita all'attrice oltre agli interessi legali maturati dalla costituzione in mora (cfr. Cass. Sez. Un. 21/5/2019 n. 15895 secondo cui: “in tema di ripetizione dell'indebito oggettivo, ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione, l'espressione dal giorno della "domanda", contenuta nell'art. 2033 c.c.,
5 non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219
c.c.”), ovvero dal 6/2/2016 (data di ricezione del reclamo datato 3/2/2016 prodotto come doc. 13 dall'attrice), non essendo dimostrata la mala fede nell'accipiens CP_1
Va invece respinta la richiesta risarcitoria avanzata dalla Parte_1 per il danno patrimoniale sub specie di lucro cessante subito a causa della forzosa chiusura della tipografia nella giornata del 26/1/2016 conseguente alla sospensione dell'erogazione dell'energia elettrica, sospensione protrattasi per poco più di undici ore;
secondo quanto riferito da - non contraddetta sul punto dall'attrice - il distacco per CP_2 la morosità (risultante in quel momento) sarebbe avvenuto alle ore 7:23 e la fornitura sarebbe stata ripristinata, a seguito dell'immediato pagamento delle fatture contestate da parte dell'attrice, alle ore 18:45.
La domanda in questione è stata infatti formulata in modo del tutto generico e meramente assertivo ed è sprovvista di idoneo supporto probatorio, non essendo la documentazione prodotta dall'attrice (che si è limitata a depositare le fatture emesse nel mese di gennaio 2016) sufficiente a dimostrare il pregiudizio economico asseritamente sofferto in termini di mancato guadagno per la forzata inattività durata un solo giorno.
Come rilevato dalla convenuta l'attrice, infatti, non ha neppure allegato e CP_2 tantomeno prodotto “richieste di commesse da consegnare per il detto giorno 26 gennaio, tali da giustificare perdite di guadagni direttamente correlate a detta circostanza”.
In proposito, merita in primo luogo evidenziare che il lucro cessante presuppone almeno la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che, secondo un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta. Secondo la Suprema Corte “occorre pertanto che dalla parte istante vengano indicati elementi oggettivi di carattere lesivo, la cui proiezione futura nella sfera patrimoniale del soggetto sia certa, e che si traducano, in termini di lucro cessante, in un pregiudizio economicamente valutabile ed apprezzabile, che non sia meramente potenziale o possibile, ma che appaia invece - anche semplicemente in considerazione dell'"id quod plerumque accidit" - connesso all'illecito in termini di certezza o, almeno, con un grado di elevata probabilità” (Cass. 22/10/2009 n. 22403; conformi, tra le tante, Cass.
14/3/2022 n. 8101 e Cass. 10/12/2021 n. 39384).
Né può farsi luogo alla liquidazione del danno in via equitativa, come sollecitato dall'attrice, posto che l'esercizio del potere discrezionale conferito al giudice dagli artt.
1226 e 2056 c.c. postula in primo luogo il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato
(cfr., tra le tante, Cass. 19/3/2024 n. 7336; Cass. 5/3/2024 n. 5934; Cass. 20/9/2023 n.
26941; Cass. 22/2/2017 n. 4534; Cass. 8/1/2016 n. 127).
E nel caso in disamina, in mancanza di puntuale allegazione e conseguentemente della prova del danno da parte della società attrice, la domanda non può che essere respinta.
Di converso può trovare parziale accoglimento la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale per i disagi ed i patemi d'animo sofferti dal gestore della società
6 attrice (sul “danno non patrimoniale, inteso come danno morale soggettivo correlato a turbamenti di carattere psicologico […] anche per le persone giuridiche e le società di persone” vedasi Cass. 7/1/2008 n. 31) in conseguenza delle numerose diffide di pagamento con relativi avvisi di sospensione della fornitura inviatele da e CP_1 sfociate nell'effettivo distacco del 26/1/2016 (v. docc. 1 – 7 prodotti da , solleciti CP_2
e diffide a cui l'attrice, assistita da un legale, ha dovuto ripetutamente replicare, contestando l'entità delle fatture e chiedendo, inutilmente (di qui il presente giudizio), il ricalcolo dei consumi ed il conseguente rimborso delle somme pagate in eccesso.
Ebbene, ancorché il Tribunale sia ben consapevole che anche il pregiudizio non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona debba essere dimostrato quantomeno nell'an da chi lo deduce e non possa considerarsi sussistente in re ipsa (Cass. Sez. Un. 11 novembre 2008 n. 26972; conformi, tra le tante: Cass. 19 aprile 2021 n. 10254; Cass. 10 maggio 2018 n. 11269; Cass. 21 giugno 2011 n. 13614) e che la Suprema Corte (Cass. Sez. Un. n. 26972/2008 cit.) abbia pure precisato che “la gravità dell'offesa costituisce requisito ulteriore per l'ammissione a risarcimento dei danni non patrimoniali alla persona conseguenti alla lesione di diritti costituzionali inviolabili”, di talché “il diritto deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio. La lesione deve eccedere una certa soglia di offensività, rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza”, nondimeno, nella vicenda che occupa, si ritiene, sulla base dei fatti di causa, sostanzialmente incontroversi, della documentazione prodotta e delle stesse allegazioni della convenuta (v. CP_1 pag. 5 della comparsa di costituzione: “l'attrice ha indirizzato infiniti reclami alle convenute”), da cui risulta come parte attrice sia stata impegnata per oltre due anni senza esito (il primo reclamo dell'attrice è del 4/8/2014 mentre l'ultima procedura di conciliazione da essa promossa presso il Servizio Conciliazione Clienti Energia si è chiusa con esito negativo per mancato accordo l'1/6/2017) a tentare di fare valere le proprie ragioni, che la suindicata soglia di tollerabilità sia stata abbondantemente superata.
Tenuto conto di quanto sopra, si quantifica, con valutazione necessariamente equitativa, in € 2.000,00 l'adeguato ristoro economico spettante all'attrice per i disagi da essa patiti.
Conseguentemente le convenute vanno condannate, in via tra loro solidale, al pagamento della somma di € 2.000,00 in favore della a Parte_1 titolo di danno non patrimoniale.
Tale somma risarcitoria va posta a carico delle convenute in solido, avendo entrambe le società contribuito, ciascuna pro parte, a provocare siffatto pregiudizio.
Alla non corretta rettifica dei consumi da parte del distributore si è infatti CP_2 sommata, da parte del trader una pervicace insistenza nel pretendere il CP_1 pagamento delle fatture contestate, nonostante i reiterati reclami dell'attrice (rivelatisi poi sostanzialmente fondati) evidenziassero l'anomala differenza dei consumi ante e post sostituzione del gruppo di misura (il che avrebbe meritato un adeguato approfondimento in ordine ai dati forniti da anche di quelli “rettificati”). CP_2
7 Entrambe le convenute sono dunque responsabili per comportamento negligente e quindi per colpa nei confronti dell'attrice ( ex contrctu, a titolo di CP_1 CP_2 responsabilità aquiliana).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno perciò poste a carico delle convenute in via tra loro solidale. Esse sono liquidate nei termini indicati nel dispositivo, avuto riguardo ai criteri stabiliti dall'art. 4 del D.M. n. 55/2014, con applicazione dei nuovi parametri ex D.M. 13/8/2022 n. 147 entrati in vigore a decorrere dal 23/10/2022 (cfr.
Cass. Sez. Un. 12/10/2012 n. 17405 e, più recentemente, Cass. 2/10/2023 n. 27756 e
Cass. 24/10/2023 n. 29491) secondo i valori medi previsti dalla Tabella 2 per le controversie di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 con un abbattimento del
25%.
Infine, per la medesima ragione, le spese della consulenza tecnica d'ufficio disposta in corso di causa devono poste via definitiva a carico delle parti convenute in via tra loro solidale nella misura liquidata con decreto dell'8/11/2021.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- condanna a restituire alla società attrice l'importo indebitamente Controparte_1 percepito di € 6.199,33 oltre interessi legali dal 6/2/2016 come precisato in parte motiva;
- condanna le convenute in via tra loro solidale a pagare alla società attrice € 2.000,00 a titolo di danno non patrimoniale;
- condanna le convenute in via tra loro solidale a rifondere alla società attrice le spese processuali che liquida in € 3.807,75 per compensi, oltre 15% spese generali ex art. 2
D.M. n. 55/2014, CPA ed IVA ed in € 282,48 per esborsi;
- pone definitivamente a carico delle convenute in solido le spese della consulenza tecnica d'ufficio nella misura liquidata con decreto dell'8/11/2021.
Così deciso in Roma il 4 marzo 2025.
Il g.o.p.
Silvia Vescovi
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del G.o.p. dott.ssa Silvia Vescovi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 43827 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 vertente
TRA
Parte_1
(C.F. e P.IVA ), in persona del liquidatore p.t., con
[...] P.IVA_1 sede in Roma, Via Gaetano Mazzoni, 39/A ed ivi elettivamente domiciliata in Viale delle Milizie, 108 presso lo studio dell'avv. MARCO FLECCHIA dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura a margine dell'atto di citazione
- attrice -
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
p.t., e per essa (C.F. ), in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_3
p.t., quale mandataria in forza di mandato per atto a rogito del notaio di Persona_1
Roma rep. n. 43066 del 17/6/2015, con sede in Roma, Piazzale Ostiense, 2 ed ivi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. MARIELLA DI CROCE dal quale è rappresentata e difesa giusta procura rilasciata su foglio spillato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta -
E
C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., e per essa CP_2 P.IVA_4
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., quale CP_1 P.IVA_3 mandataria in forza di mandato per atto a rogito del notaio di Roma rep. Persona_1
n. 43065 del 17/6/2015, con sede in Roma, Piazzale Ostiense, 2 ed ivi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ANNA CHIARA GIANCOLA dal quale è rappresentata e difesa giusta procura redatta su foglio spillato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta -
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente in vista dell'udienza cartolare del 19/4/2023.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale il 28/6//2019 la
[...]
ha evocato dinanzi al Parte_1
Tribunale di Roma ed per sentire: Controparte_1 CP_2
- accertare e dichiarare l'erroneità dei consumi registrati sul contatore associato alla propria utenza dall'ottobre 2012 al maggio 2017 con conseguente condanna delle convenute in solido (o ciascuna per quanto di competenza), alla restituzione delle somme indebitamente percepite ammontanti ad € 14.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dai singoli ratei al soddisfo;
- accertare e dichiarare l'erroneità dei consumi registrati sul contatore associato alla propria utenza dal maggio 2014 all'ottobre 2014 ed addebitati con le fatture n.
2062014003020157, n. 2062014003658098 e n. 2062014004872626, con conseguente condanna delle convenute in solido (o ciascuna per quanto di competenza), alla restituzione delle somme indebitamente percepite ammontanti ad € 3.875,72, oltre rivalutazione ed interessi;
- condannare le società convenute in solido (o ciascuna per quanto di competenza) al risarcimento dei danni patrimoniali e non ad essa arrecati sia a causa dell'illegittima sospensione della fornitura di energia elettrica nella giornata del 26/1/2016 sia a causa dei disagi patiti per effetto del comportamento da esse tenuto in spregio alle regole di settore poste a tutela della trasparenza dei consumi ed in violazione delle generali regole di correttezza e buona fede in ambito contrattuale, danni quantificati complessivamente in € 8.000,00 (€ 3.000,00 per lucro cessante ed € 5.000,00 per danno non patrimoniale)
o nella diversa misura ritenuta di giustizia da liquidarsi anche in via equitativa.
In punto di fatto l'attrice, dopo aver premesso di aver stipulato con Controparte_1
a decorrere dal mese di ottobre 2012 un contratto di fornitura di energia elettrica per la propria tipografia sita in Roma, Via G. Mazzoni, 39/A, deduceva innanzitutto che nel periodo ottobre 2012 – ottobre 2014, a causa dell'accertato malfunzionamento del gruppo di misura (che infatti era stato sostituito il 21/10/2014) i consumi registrati e riportati nelle fatture erano errati in eccesso.
Asseriva poi che nonostante le numerose segnalazioni inviatele, non CP_1 aveva provveduto al corretto ricalcolo dei consumi che erano stati determinati secondo parametri errati, persistendo nella richiesta di pagamento delle fatture contestate.
Narrava altresì che in data 26/1/2016 in ragione della pretesa morosità, CP_1 aveva sospeso l'erogazione di energia elettrica, così costringendola a saldare immediatamente le fatture contestate per un totale di € 7.751,45 per ottenere la pronta riattivazione del servizio “al fine di limitare i danni subiti all'attività commerciale”.
Infine evidenziava che a nulla erano valsi i molteplici reclami e le diffide inviate ad e ad (ora , così come pure Controparte_1 Controparte_3 CP_2 le due procedure di conciliazione avviate presso il Servizio Conciliazione Clienti
Energia gestito da Acquirente Unico, entrambe conclusesi con verbale di mancato accordo nonché la procedura di mediazione facoltativa chiusa per la mancata partecipazione di e la mancata adesione di . CP_1 Controparte_3
In diritto l'attrice assumeva che le convenute fossero gravemente inadempienti ai propri obblighi contrattuali e di legge, evidenziando la violazione dei doveri di correttezza e di
2 buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. nonché delle norme di settore “poste a tutela della trasparenza dei consumi e dei costi relativi alla fornitura del servizio di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica”.
Costituitasi in giudizio quale mandataria di in primo CP_1 Controparte_1 luogo evidenziava che tutti gli importi fatturati erano effettivamente dovuti dall'attrice in quanto corrispondenti ai consumi effettivi comunicati dal distributore a seguito delle rettifiche effettuate dopo la sostituzione del misuratore. Di talché la pretesa restitutoria dell'attrice non era meritevole di accoglimento. Affermava poi che l'attrice risultava tuttora debitrice nei confronti di del CP_4 complessivo importo di € 3.566,82 e che, in considerazione della morosità in quel momento accumulatasi, la misura della sospensione della fornitura, adottata - previo preavviso - in data 19/1/2016, doveva ritenersi del tutto legittima.
La convenuta negava quindi di aver tenuto una condotta non conforme ai canoni di correttezza e di buona fede e tantomeno di aver violato la normativa di settore, ribadendo l'infondatezza delle doglianze attoree.
Contestava la ricorrenza di qualsiasi danno risarcibile sia patrimoniale che non patrimoniale, non essendo ad essa addebitabile “qualsiasi responsabilità colpevole” in ordine alla contabilizzazione dei dati di consumo pubblicati dal distributore.
Deduceva altresì che il pregiudizio patrimoniale asseritamente sofferto dall'attrice era stato allegato in modo del tutto generico ed inidoneo a legittimare la richiesta risarcitoria di € 3.000,00 “a fronte di poche ore di sospensione della fornitura”.
Quanto infine all'asserito danno non patrimoniale, rilevava che la domanda risarcitoria avanzata dall'attrice era “del tutto sfornita di allegazione ancor prima che di prova” oltre che “esorbitante” nella quantificazione.
Concludeva quindi per il rigetto integrale delle domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Si costituiva, sempre per il tramite di anche l'altra convenuta CP_1 CP_2 la quale pure chiedeva il rigetto delle domande formulate dall'attrice.
In particolare confermava di aver rimosso in data 21/10/2014, a seguito della CP_2 verifica eseguita il 17/10/2014, il misuratore matricola n. 0508520005365 installato presso l'utenza della società attrice sostituendolo con il misuratore matricola n.
0510670010151 nonché di aver provveduto in data 24/6/2015, sulla scorta di quanto rilevato in sede di verifica, a rettificare i dati di prelievo precedentemente comunicati.
Confermava inoltre di aver sospeso, su richiesta di la fornitura di energia CP_1 elettrica all'attrice in data 26/1/2016 alle ore 7:23 e di aver riattivato la fornitura lo stesso giorno alle ore 18:45.
Per il resto declinava ogni responsabilità nel caso in esame, sottolineando il diverso ruolo da essa svolto quale distributore rispetto alla somministrante la CP_1 quale sola provvede alla contrattualizzazione ed alla gestione del rapporto con il cliente finale,
All'udienza dell'8/1/2020 venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c.
3 Con ordinanza riservata in data 10/12/2020, veniva respinta in quanto inammissibile la prova per testi richiesta dall'attrice, veniva ordinato ex art. 210 c.p.c. ad CP_1 quale mandataria di di esibire i tabulati delle letture dei consumi registrati CP_2 sui contatori associati all'utenza dell'attrice da ottobre 2012 a maggio 2017 e veniva disposta c.t.u. volta a ricostruire i consumi di energia elettrica della
[...] nell'arco temporale oggetto di Controparte_5 contestazione, e a determinarne il corrispettivo secondo le condizioni contrattuali, rideterminando all'esito i rapporti di dare-avere tra le parti.
Dopo il deposito della relazione peritale venivano richiesti al c.t.u. chiarimenti;
all'esito dei chiarimenti forniti la causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Previa sostituzione del giudice istruttore, trasferito ad altro Ufficio, all'udienza cartolare del 19/4/2023, precisate dalle parti le rispettive conclusioni come in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Superata, alla luce della documentazione versata in atti dalle società convenute,
l'eccezione di difetto di mandato sollevata dall'attrice, nel merito si osserva che la domanda attorea di restituzione delle somme pagate in eccesso appare fondata, ancorché nei limiti di seguito indicati.
Innanzitutto costituisce circostanza incontroversa che nel corso di una verifica del gruppo di misura associato al POD dell'attrice eseguita il 17/10/2014 da CP_2 distributore territorialmente competente, sia stato riscontrato (oltre ad un guasto sul display del contatore) un errore nel calcolo della costante di fatturazione k dei consumi elettrici (K=20 invece del coefficiente corretto K=10). Fatti altrettanto pacifici sono i seguenti: a causa di tale errore i dati dei consumi raccolti dal misuratore sarebbero risultati alterati;
il gruppo di misura quattro giorni dopo è stato sostituito;
dopo la sostituzione del gruppo di misura i dati sono stati rilevati correttamente ed infatti l'attrice non contesta le fatture emesse da relative ai consumi registrati a CP_1 partire dal novembre 2014.
Ciò premesso, l'attrice lamenta che avrebbe continuato “ad inviare CP_1 fatture, insieme a solleciti di pagamento per asseriti consumi precedenti alla sostituzione del gruppo di misura, determinati ancora secondo i parametri errati” (le fatture contestate dall'attrice sono quelle riportate nella tabella a pag. 4 della relazione peritale).
Orbene, il c.t.u., ing. , incaricato di ricostruire i consumi di energia Persona_2 elettrica dell'attrice nel periodo oggetto di contestazione in base ai dati forniti da CP_2 dopo aver confrontato i consumi ottenuti dalle letture del misuratore nel periodo ottobre
2012 – ottobre 2014 (tabella 1) con i consumi rettificati (tabella 2), ha concluso che questi ultimi non siano corretti.
Ciò ha logicamente dedotto in quanto mentre “il consumo medio mensile ricavabile dalla tabella 1, di 2.524 kWh/mese, è compatibile con il consumo medio ottenuto dopo la sostituzione del misuratore che è di 2.579 kWh/mese”, di contro “il consumo medio
4 mensile riportato nella tabella 2 risulta essere di 4.349 kWh/mese, quasi il doppio del consumo medio registrato dopo la sostituzione del misuratore”.
Ed invero né il distributore né il c.t.p. nominato da hanno fornito CP_1 chiarimenti in merito al metodo utilizzato per rettificare i dati relativi ai consumi registrati prima della sostituzione del contatore e conseguentemente in ordine ai consumi riportati nelle fatture contestate, tanto che il c.t.u. non è stato messo in condizione di capire “come questi siano stati determinati” (v. pag. 12 della relazione tecnica).
A ciò aggiungasi quanto contraddittoriamente dichiarato da nell'ambito della CP_2 procedura di conciliazione avanti al Servizio Conciliazione Clienti Energia in data
1/6/2017 (doc. 17 di parte attrice), ovvero: “… che la costante K10 (e non 20) risulta essere acquisita e operativa fino al 14/12/2009 come risulta anche da verbale di cambio del contatore del 17/10/2014 e che quindi la differenza riscontrata dall'operatore è dovuta ad un disallineamento del dato. Per rettificare tale dato è necessaria la remissione dei flussi corretti e la successiva fatturazione da parte dell'operatore per stornare gli errati conteggi del moltiplicatore che purtroppo ad oggi non è stato possibile allineare per un mero disguido interno del distributore”.
Di talché il c.t.u., sulla scorta della documentazione in atti (fornita, come detto, dal distributore) ad avviso del Tribunale ha correttamente ritenuto che i consumi reali fossero quelli indicati nella tabella 1 e quindi che il consumo di energia elettrica per il periodo ottobre 2012 – ottobre 2014 sia stato di 64.095 kWh.
Pertanto, dopo aver sommato a tale dato i consumi pacificamente registrati nel periodo novembre 2014 - settembre 2015 (29.994 kWh) e poi, a seguito delle integrazioni richieste, anche quelli relativi al periodo ottobre 2015 - maggio 2017 (44.431 kWh), il c.t.u. ha concluso che il consumo di energia elettrica nel periodo ottobre 2012 maggio
2017 sia stato di 138.520 kWh (64.095 kWh + 29.994 kWh + 44.431 kWh), corrispondente ad € 34.630,00, spese di trasporto e imposte incluse, secondo le condizioni contrattuali inter partes (servizio di maggior tutela).
Tenuto poi conto dei pagamenti eseguiti in tale periodo dall'attrice ammontanti ad €
40.829,33 ha concluso che l'attrice vanti un credito nei confronti di di € CP_1
6.199,33 (€ 40.829,33 – € 34.630,00).
Si ritiene che le risultanze della c.t.u. siano state adeguatamente motivate sulla scorta di un procedimento logico immune da censure e quindi pienamente condivisibile. E del resto il c.t.p. di non ha formulato alcuna osservazione sul metodo CP_1 utilizzato dal c.t.u. né sui calcoli eseguiti. E neppure la difesa di ha CP_1 sollevato obiezioni di sorta, essendosi limitata a prendere atto dell'esito degli accertamenti peritali (v. pag. 1 della memoria di replica ex art. 190 c.p.c.). Nulla ha replicato l'altra convenuta CP_2
Ne consegue che la somma di € 6.199,33, indebitamente percepita da CP_1 deve essere restituita all'attrice oltre agli interessi legali maturati dalla costituzione in mora (cfr. Cass. Sez. Un. 21/5/2019 n. 15895 secondo cui: “in tema di ripetizione dell'indebito oggettivo, ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione, l'espressione dal giorno della "domanda", contenuta nell'art. 2033 c.c.,
5 non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219
c.c.”), ovvero dal 6/2/2016 (data di ricezione del reclamo datato 3/2/2016 prodotto come doc. 13 dall'attrice), non essendo dimostrata la mala fede nell'accipiens CP_1
Va invece respinta la richiesta risarcitoria avanzata dalla Parte_1 per il danno patrimoniale sub specie di lucro cessante subito a causa della forzosa chiusura della tipografia nella giornata del 26/1/2016 conseguente alla sospensione dell'erogazione dell'energia elettrica, sospensione protrattasi per poco più di undici ore;
secondo quanto riferito da - non contraddetta sul punto dall'attrice - il distacco per CP_2 la morosità (risultante in quel momento) sarebbe avvenuto alle ore 7:23 e la fornitura sarebbe stata ripristinata, a seguito dell'immediato pagamento delle fatture contestate da parte dell'attrice, alle ore 18:45.
La domanda in questione è stata infatti formulata in modo del tutto generico e meramente assertivo ed è sprovvista di idoneo supporto probatorio, non essendo la documentazione prodotta dall'attrice (che si è limitata a depositare le fatture emesse nel mese di gennaio 2016) sufficiente a dimostrare il pregiudizio economico asseritamente sofferto in termini di mancato guadagno per la forzata inattività durata un solo giorno.
Come rilevato dalla convenuta l'attrice, infatti, non ha neppure allegato e CP_2 tantomeno prodotto “richieste di commesse da consegnare per il detto giorno 26 gennaio, tali da giustificare perdite di guadagni direttamente correlate a detta circostanza”.
In proposito, merita in primo luogo evidenziare che il lucro cessante presuppone almeno la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che, secondo un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta. Secondo la Suprema Corte “occorre pertanto che dalla parte istante vengano indicati elementi oggettivi di carattere lesivo, la cui proiezione futura nella sfera patrimoniale del soggetto sia certa, e che si traducano, in termini di lucro cessante, in un pregiudizio economicamente valutabile ed apprezzabile, che non sia meramente potenziale o possibile, ma che appaia invece - anche semplicemente in considerazione dell'"id quod plerumque accidit" - connesso all'illecito in termini di certezza o, almeno, con un grado di elevata probabilità” (Cass. 22/10/2009 n. 22403; conformi, tra le tante, Cass.
14/3/2022 n. 8101 e Cass. 10/12/2021 n. 39384).
Né può farsi luogo alla liquidazione del danno in via equitativa, come sollecitato dall'attrice, posto che l'esercizio del potere discrezionale conferito al giudice dagli artt.
1226 e 2056 c.c. postula in primo luogo il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato
(cfr., tra le tante, Cass. 19/3/2024 n. 7336; Cass. 5/3/2024 n. 5934; Cass. 20/9/2023 n.
26941; Cass. 22/2/2017 n. 4534; Cass. 8/1/2016 n. 127).
E nel caso in disamina, in mancanza di puntuale allegazione e conseguentemente della prova del danno da parte della società attrice, la domanda non può che essere respinta.
Di converso può trovare parziale accoglimento la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale per i disagi ed i patemi d'animo sofferti dal gestore della società
6 attrice (sul “danno non patrimoniale, inteso come danno morale soggettivo correlato a turbamenti di carattere psicologico […] anche per le persone giuridiche e le società di persone” vedasi Cass. 7/1/2008 n. 31) in conseguenza delle numerose diffide di pagamento con relativi avvisi di sospensione della fornitura inviatele da e CP_1 sfociate nell'effettivo distacco del 26/1/2016 (v. docc. 1 – 7 prodotti da , solleciti CP_2
e diffide a cui l'attrice, assistita da un legale, ha dovuto ripetutamente replicare, contestando l'entità delle fatture e chiedendo, inutilmente (di qui il presente giudizio), il ricalcolo dei consumi ed il conseguente rimborso delle somme pagate in eccesso.
Ebbene, ancorché il Tribunale sia ben consapevole che anche il pregiudizio non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona debba essere dimostrato quantomeno nell'an da chi lo deduce e non possa considerarsi sussistente in re ipsa (Cass. Sez. Un. 11 novembre 2008 n. 26972; conformi, tra le tante: Cass. 19 aprile 2021 n. 10254; Cass. 10 maggio 2018 n. 11269; Cass. 21 giugno 2011 n. 13614) e che la Suprema Corte (Cass. Sez. Un. n. 26972/2008 cit.) abbia pure precisato che “la gravità dell'offesa costituisce requisito ulteriore per l'ammissione a risarcimento dei danni non patrimoniali alla persona conseguenti alla lesione di diritti costituzionali inviolabili”, di talché “il diritto deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio. La lesione deve eccedere una certa soglia di offensività, rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza”, nondimeno, nella vicenda che occupa, si ritiene, sulla base dei fatti di causa, sostanzialmente incontroversi, della documentazione prodotta e delle stesse allegazioni della convenuta (v. CP_1 pag. 5 della comparsa di costituzione: “l'attrice ha indirizzato infiniti reclami alle convenute”), da cui risulta come parte attrice sia stata impegnata per oltre due anni senza esito (il primo reclamo dell'attrice è del 4/8/2014 mentre l'ultima procedura di conciliazione da essa promossa presso il Servizio Conciliazione Clienti Energia si è chiusa con esito negativo per mancato accordo l'1/6/2017) a tentare di fare valere le proprie ragioni, che la suindicata soglia di tollerabilità sia stata abbondantemente superata.
Tenuto conto di quanto sopra, si quantifica, con valutazione necessariamente equitativa, in € 2.000,00 l'adeguato ristoro economico spettante all'attrice per i disagi da essa patiti.
Conseguentemente le convenute vanno condannate, in via tra loro solidale, al pagamento della somma di € 2.000,00 in favore della a Parte_1 titolo di danno non patrimoniale.
Tale somma risarcitoria va posta a carico delle convenute in solido, avendo entrambe le società contribuito, ciascuna pro parte, a provocare siffatto pregiudizio.
Alla non corretta rettifica dei consumi da parte del distributore si è infatti CP_2 sommata, da parte del trader una pervicace insistenza nel pretendere il CP_1 pagamento delle fatture contestate, nonostante i reiterati reclami dell'attrice (rivelatisi poi sostanzialmente fondati) evidenziassero l'anomala differenza dei consumi ante e post sostituzione del gruppo di misura (il che avrebbe meritato un adeguato approfondimento in ordine ai dati forniti da anche di quelli “rettificati”). CP_2
7 Entrambe le convenute sono dunque responsabili per comportamento negligente e quindi per colpa nei confronti dell'attrice ( ex contrctu, a titolo di CP_1 CP_2 responsabilità aquiliana).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno perciò poste a carico delle convenute in via tra loro solidale. Esse sono liquidate nei termini indicati nel dispositivo, avuto riguardo ai criteri stabiliti dall'art. 4 del D.M. n. 55/2014, con applicazione dei nuovi parametri ex D.M. 13/8/2022 n. 147 entrati in vigore a decorrere dal 23/10/2022 (cfr.
Cass. Sez. Un. 12/10/2012 n. 17405 e, più recentemente, Cass. 2/10/2023 n. 27756 e
Cass. 24/10/2023 n. 29491) secondo i valori medi previsti dalla Tabella 2 per le controversie di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 con un abbattimento del
25%.
Infine, per la medesima ragione, le spese della consulenza tecnica d'ufficio disposta in corso di causa devono poste via definitiva a carico delle parti convenute in via tra loro solidale nella misura liquidata con decreto dell'8/11/2021.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- condanna a restituire alla società attrice l'importo indebitamente Controparte_1 percepito di € 6.199,33 oltre interessi legali dal 6/2/2016 come precisato in parte motiva;
- condanna le convenute in via tra loro solidale a pagare alla società attrice € 2.000,00 a titolo di danno non patrimoniale;
- condanna le convenute in via tra loro solidale a rifondere alla società attrice le spese processuali che liquida in € 3.807,75 per compensi, oltre 15% spese generali ex art. 2
D.M. n. 55/2014, CPA ed IVA ed in € 282,48 per esborsi;
- pone definitivamente a carico delle convenute in solido le spese della consulenza tecnica d'ufficio nella misura liquidata con decreto dell'8/11/2021.
Così deciso in Roma il 4 marzo 2025.
Il g.o.p.
Silvia Vescovi
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