Articolo 2 della Legge 28 luglio 1950, n. 567
Articolo 1Articolo 3
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27 agosto 1950
Art. 2.
Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa italiana, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, dei trasporti, della marina mercantile, della difesa, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria e del commercio, per l'esercizio finanziario 1949-50, sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella B, firmata dal Ministro per il tesoro.
Entrata in vigore il 27 agosto 1950