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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/10/2025, n. 917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 917 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5833/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Bologna in composizione collegiale, composto dai sigg.ri dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente nella causa civile di primo grado sopra emarginata, promossa da (c.f. ), nato a [...] il 30 Parte_1 C.F._1 ottobre 1985, rappresentato e difeso in giudizio dall'Avv. Francesca COLELLA, presso il cui studio, sito in Bologna, via Barberia n. 28, è elettivamente domiciliato RICORRENTE contro (c.f. ), nata in [...] il 5 luglio Controparte_1 C.F._2
1987, rappresentata e difesa in giudizioo dall'Avv. Caterina MURGO, presso il cui studio in Bologna, via Goito n. 11, è elettivamente domiciliata RESISTENTE con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
*** Oggetto: Regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio.
*** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso congiuntamente come da verbale dell'udienza del 2 ottobre 2025
Il P.M. ha concluso: “riserva le conclusioni”.
*** Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione 1. e hanno intrattenuto una relazione Parte_1 Controparte_1 sentimentale protrattasi dal 2010 al 2014. Dalla loro unione è nata il [...]. Per_1
pagina 1 di 5 Entrambe le parti dopo la fine de loro rapporto hanno intrapreso nuove convivenze: il signor con e la signora con Pt_1 Controparte_2 CP_1 [...]
Da quest'ultima relazione è nato, il 20 settembre 2017, . Per_2 Per_3
Con decreto n. 5539/15 del 13 maggio 2015 il Tribunale di Bologna ha disposto che:
- fosse affidata in via esclusiva alla madre;
Per_1
- la minore fosse collocata presso la signora;
CP_1
- il signor potesse vedere la figlia a settimane alterne il sabato e la domenica Pt_1 dalla mattina alla sera senza pernottamento, due pomeriggi alla settimana dall'uscita da scuola alle ore 21,00, nelle vacanze natalizie sette giorni comprendenti ad anni alterni il 25 dicembre o il 1° gennaio, nel periodo pasquale tre giorni comprendenti ad anni alterni la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, in estate per 15 giorni;
- il padre dovesse versare un contributo mensile di 200,00 euro per il mantenimento ordinario della figlia, oltre a farsi carico del 50% delle spese straordinarie.
2. Con ricorso depositato il 4 maggio 2023 il signor ha chiesto: Pt_1
- in via principale che:
• gli sia affidata in via esclusiva e sia collocata presso di sé; Per_1
• la madre versi mensilmente per il mantenimento ordinario della figlia la somma di 200,00 euro o quella ritenuta più congrua e si faccia carico del 50% delle spese straordinarie;
- in subordine che:
• sia affidata ai genitori in forma condivisa;
Per_1
• sia collocata in forma paritaria e alternata presso il padre e la madre con scambio ogni 15 giorni;
• sia previsto che egli versi un contributo di 100,00 euro per il mantenimento ordinario della minore, oltre a farsi carico della metà delle spese straordinarie. Si è costituita in giudizio la signora , la quale ha domandato il rigetto CP_1 delle domande di controparte siccome infondate e la conferma della regolamentazione vigente. Con ordinanza del 23 gennaio 2024, pronunciata dopo avere sentito le parti e acquisito una relazione dei servizi sociali, la Giudice delegata:
- ha affidato ai servizi sociali, tenuto conto del malessere della medesima;
Per_1
- ha collocato la minore presso il padre;
- ha stabilito che la signora veda la figlia a fine settimana alterni dal CP_1 venerdì pomeriggio alla domenica sera, un pomeriggio con pernottamento nelle settimane in cui l'ha con sé nel weekend, due pomeriggi con pernottamento nelle altre;
- dalla data di comunicazione del provvedimento ha revocato l'obbligo in capo al signor di versare alla controparte la somma di 200,00 euro per il mantenimento Pt_1 ordinario della figlia e ha previsto a carico della signora un contributo di CP_1
200,00 per lo stesso titolo;
- ha per il resto confermato il decreto 5539/15.
pagina 2 di 5 Nell'udienza del 2 ottobre 2025 è stata sentita Asia delle parti, la Giudice ha formulato una proposta conciliativa, che le parti hanno accettato e la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio. Il P.M. è intervenuto.
3. Il contenuto dell'accordo raggiunto dalle parti può essere recepito. Infatti, le condizioni concordate tra i signori e non presentano Pt_1 CP_1 profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, bensì costituiscono l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, 1) affida a entrambi i genitori in forma condivisa;
i signori e Per_1 Pt_1
assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse CP_1 relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa, mentre ciascuno di loro potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui l'avrà con sé; 2) dispone la vigilanza dei servizi sociali sul nucleo per il periodo di due anni dalla pubblicazione della presente sentenza con il seguente mandato:
- effettuare -anche in collaborazione con le autorità sanitarie competenti e con la NPIA- tutti gli interventi sociali, educativi e psicologici ritenuti opportuni per (ivi Per_1 compresa l'educativa domiciliare);
- favorire il dialogo e la collaborazione tra i genitori nell'interesse della figlia;
- comunicare senza ritardo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni ogni situazione di pregiudizio per la minore che eventualmente rilevino;
3) colloca presso i genitori in forma paritaria alternata (con mantenimento della Per_1 residenza presso la madre) dal venerdì all'uscita da scuola al venerdì successivo all'ingresso a scuola;
4) dispone per i periodi di vacanza che:
- nelle festività natalizie trascorra con ciascun genitore sette giorni consecutivi Per_1 nei quali siano inclusi ad anni alterni il 25 dicembre o il 1° gennaio (nel 2025 la minore passerà il Natale con il genitore con cui non lo ha trascorso lo scorso anno);
- nelle ferie pasquali la minore stia con ciascuno dei genitori per tre giorni consecutivi in cui siano compresi ad anni alterni la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo (nel 2026 starà il giorno di Pasqua con il genitore con cui non lo ha Per_1 passato lo scorso anno);
- in estate la figlia passi con ciascun genitore quindici giorni anche non consecutivi da concordare tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno;
5) salvo per il pregresso quanto stabilito nei precedenti provvedimenti, a partire da pagina 3 di 5 ottobre 2025 prevede che ciascun genitore provveda al mantenimento ordinario di Per_1 in forma diretta;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita della minore (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona); 6) con decorrenza dalla domanda, pone altresì a carico della signora e CP_1 del signor l'obbligo di pagare, per la quota del 50% ciascuno, le spese Pt_1 straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse della figlia: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) Pt_2
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
pagina 4 di 5 La documentazione fiscale deve essere intestata alle figlie ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
7) compensa integralmente le spese di lite. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile del 10 ottobre 2025.
La Giudice est. Il Presidente
dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Bologna in composizione collegiale, composto dai sigg.ri dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente nella causa civile di primo grado sopra emarginata, promossa da (c.f. ), nato a [...] il 30 Parte_1 C.F._1 ottobre 1985, rappresentato e difeso in giudizio dall'Avv. Francesca COLELLA, presso il cui studio, sito in Bologna, via Barberia n. 28, è elettivamente domiciliato RICORRENTE contro (c.f. ), nata in [...] il 5 luglio Controparte_1 C.F._2
1987, rappresentata e difesa in giudizioo dall'Avv. Caterina MURGO, presso il cui studio in Bologna, via Goito n. 11, è elettivamente domiciliata RESISTENTE con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
*** Oggetto: Regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio.
*** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso congiuntamente come da verbale dell'udienza del 2 ottobre 2025
Il P.M. ha concluso: “riserva le conclusioni”.
*** Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione 1. e hanno intrattenuto una relazione Parte_1 Controparte_1 sentimentale protrattasi dal 2010 al 2014. Dalla loro unione è nata il [...]. Per_1
pagina 1 di 5 Entrambe le parti dopo la fine de loro rapporto hanno intrapreso nuove convivenze: il signor con e la signora con Pt_1 Controparte_2 CP_1 [...]
Da quest'ultima relazione è nato, il 20 settembre 2017, . Per_2 Per_3
Con decreto n. 5539/15 del 13 maggio 2015 il Tribunale di Bologna ha disposto che:
- fosse affidata in via esclusiva alla madre;
Per_1
- la minore fosse collocata presso la signora;
CP_1
- il signor potesse vedere la figlia a settimane alterne il sabato e la domenica Pt_1 dalla mattina alla sera senza pernottamento, due pomeriggi alla settimana dall'uscita da scuola alle ore 21,00, nelle vacanze natalizie sette giorni comprendenti ad anni alterni il 25 dicembre o il 1° gennaio, nel periodo pasquale tre giorni comprendenti ad anni alterni la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, in estate per 15 giorni;
- il padre dovesse versare un contributo mensile di 200,00 euro per il mantenimento ordinario della figlia, oltre a farsi carico del 50% delle spese straordinarie.
2. Con ricorso depositato il 4 maggio 2023 il signor ha chiesto: Pt_1
- in via principale che:
• gli sia affidata in via esclusiva e sia collocata presso di sé; Per_1
• la madre versi mensilmente per il mantenimento ordinario della figlia la somma di 200,00 euro o quella ritenuta più congrua e si faccia carico del 50% delle spese straordinarie;
- in subordine che:
• sia affidata ai genitori in forma condivisa;
Per_1
• sia collocata in forma paritaria e alternata presso il padre e la madre con scambio ogni 15 giorni;
• sia previsto che egli versi un contributo di 100,00 euro per il mantenimento ordinario della minore, oltre a farsi carico della metà delle spese straordinarie. Si è costituita in giudizio la signora , la quale ha domandato il rigetto CP_1 delle domande di controparte siccome infondate e la conferma della regolamentazione vigente. Con ordinanza del 23 gennaio 2024, pronunciata dopo avere sentito le parti e acquisito una relazione dei servizi sociali, la Giudice delegata:
- ha affidato ai servizi sociali, tenuto conto del malessere della medesima;
Per_1
- ha collocato la minore presso il padre;
- ha stabilito che la signora veda la figlia a fine settimana alterni dal CP_1 venerdì pomeriggio alla domenica sera, un pomeriggio con pernottamento nelle settimane in cui l'ha con sé nel weekend, due pomeriggi con pernottamento nelle altre;
- dalla data di comunicazione del provvedimento ha revocato l'obbligo in capo al signor di versare alla controparte la somma di 200,00 euro per il mantenimento Pt_1 ordinario della figlia e ha previsto a carico della signora un contributo di CP_1
200,00 per lo stesso titolo;
- ha per il resto confermato il decreto 5539/15.
pagina 2 di 5 Nell'udienza del 2 ottobre 2025 è stata sentita Asia delle parti, la Giudice ha formulato una proposta conciliativa, che le parti hanno accettato e la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio. Il P.M. è intervenuto.
3. Il contenuto dell'accordo raggiunto dalle parti può essere recepito. Infatti, le condizioni concordate tra i signori e non presentano Pt_1 CP_1 profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, bensì costituiscono l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, 1) affida a entrambi i genitori in forma condivisa;
i signori e Per_1 Pt_1
assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse CP_1 relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa, mentre ciascuno di loro potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui l'avrà con sé; 2) dispone la vigilanza dei servizi sociali sul nucleo per il periodo di due anni dalla pubblicazione della presente sentenza con il seguente mandato:
- effettuare -anche in collaborazione con le autorità sanitarie competenti e con la NPIA- tutti gli interventi sociali, educativi e psicologici ritenuti opportuni per (ivi Per_1 compresa l'educativa domiciliare);
- favorire il dialogo e la collaborazione tra i genitori nell'interesse della figlia;
- comunicare senza ritardo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni ogni situazione di pregiudizio per la minore che eventualmente rilevino;
3) colloca presso i genitori in forma paritaria alternata (con mantenimento della Per_1 residenza presso la madre) dal venerdì all'uscita da scuola al venerdì successivo all'ingresso a scuola;
4) dispone per i periodi di vacanza che:
- nelle festività natalizie trascorra con ciascun genitore sette giorni consecutivi Per_1 nei quali siano inclusi ad anni alterni il 25 dicembre o il 1° gennaio (nel 2025 la minore passerà il Natale con il genitore con cui non lo ha trascorso lo scorso anno);
- nelle ferie pasquali la minore stia con ciascuno dei genitori per tre giorni consecutivi in cui siano compresi ad anni alterni la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo (nel 2026 starà il giorno di Pasqua con il genitore con cui non lo ha Per_1 passato lo scorso anno);
- in estate la figlia passi con ciascun genitore quindici giorni anche non consecutivi da concordare tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno;
5) salvo per il pregresso quanto stabilito nei precedenti provvedimenti, a partire da pagina 3 di 5 ottobre 2025 prevede che ciascun genitore provveda al mantenimento ordinario di Per_1 in forma diretta;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita della minore (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona); 6) con decorrenza dalla domanda, pone altresì a carico della signora e CP_1 del signor l'obbligo di pagare, per la quota del 50% ciascuno, le spese Pt_1 straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse della figlia: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) Pt_2
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
pagina 4 di 5 La documentazione fiscale deve essere intestata alle figlie ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
7) compensa integralmente le spese di lite. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile del 10 ottobre 2025.
La Giudice est. Il Presidente
dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
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