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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/10/2025, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
SI PRENOTI
A DEBITO
(artt. 146 d.p.r. 115/2002
59 d.p.r.131/1986)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
RG N. 1123/2025 Procedimento Unitario riunito in camera di consiglio nelle persone dei sottoscritti magistrati:
Dott.ssa Luisa Vasile Presidente
Dott. Sergio Rossetti Giudice
Dott. Francesco Pipicelli Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG P.U. N. 1123/2025 per dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale promosso con ricorso depositato telematicamente in data 11.9.2025,
DA
, in persona legale rappresentante pro-tempore con sede Parte_1 Parte_2 in 6900 Paradiso (CH), Via Zorzi n. 4, p. iva pec: P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata su Email_1 separato foglio e materialmente congiunta al ricorso ex art. 10 D.P.R. 123/2001, dall'avv. Alberto
Grandi C.F. , con studio in 22100 Como, Via Volta n. 3, il quale dichiara di CodiceFiscale_1 voler ricevere notifiche e comunicazioni relative al presente giudizio anche all'indirizzo di posta elettronica certificata ed elettivamente domiciliata presso lo Email_1 studio professionale del medesimo difensore;
1 , in persona del Liquidatore dott. , con sede Controparte_1 CP_2 legale in 22100 Como (Co), Via Parini n. 10, p. iva , pec: P.IVA_2 Email_2 rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata su separato foglio e materialmente congiunta al ricorso ex art. 10 D.P.R. 123/2001, dall'avv. Alberto Grandi C.F. , con CodiceFiscale_1 studio professionale in 22100 Como, Via Volta n. 3, il quale dichiara di voler ricever notifiche e comunicazioni relative al presente giudizio anche all'indirizzo di posta elettronica certificata ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto Email_1 difensore;
Ricorrenti nei confronti di con sede legale a MILANO (MI) VIA STRESA 22 cap 20125, Controparte_3
Numero REA MI – 2711750 Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese Partita IVA
; P.IVA_3 società debitrice non costituita
*****
Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;
PREMESSO CHE la società debitrice è stata posta in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa ed al contraddittorio, essendosi perfezionata la notifica del ricorso introduttivo del primo creditore ricorrente, della delega al giudice relatore, del decreto di fissazione di udienza, a cura della cancelleria a seguito di inserimento in area web (nel portale dei servizi telematici gestito dal Controparte_4
, all'interno di un'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario, generata dal
[...] portale e accessibile al destinatario) in data 16.9.2025 (nel terzo giorno successivo, come dalla cancelleria medesima attestato), ai sensi dell'art. 40 co. 7 CCII, nel rispetto dei termini ex art. 41 co.
2 CCII di quindici giorni anteriori alla prima udienza di convocazione innanzi al giudice relatore, tenutasi in data 14.10.2025; rilevato che – quanto al secondo ricorso depositato nel medesimo procedimento unitario da
– secondo l'orientamento consolidato della S.C. (vedi Cass. Controparte_1
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3189 del 10/02/2021, conforme Sez. 1, Sentenza n. 24968 del 06/11/2013) non occorre alcuna ulteriore notifica alla società debitrice, atteso che “Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, al debitore, cui sia stato regolarmente notificato il ricorso nel rispetto
2 delle forme previste dalla legge, non devono essere necessariamente notificati i successivi ricorsi che si inseriscano nel medesimo procedimento, avendo egli l'onere di seguire l'ulteriore sviluppo della procedura regolarmente instaurata e di assumere ogni opportuna iniziativa in ordine ad essa, a tutela dei propri diritti.”;
OSSERVA
La competenza territoriale.
Sussiste, ai sensi degli articoli 26, 27 e 28 CCII (D.Lvo 14/2019 e succ. modifiche) la giurisdizione e competenza territoriale di questo Tribunale dal momento che il Centro degli interessi principali dell'impresa (COMI) è situato in Italia, in Comune ricompreso nel circondario dell'intestato
Tribunale, in quanto risulta da visura storica aggiornata che risulta da visura storica aggiornata che la società debitrice ha sede legale a MILANO (MI) VIA STRESA 22 cap 20125 e non ricorrono elementi per individuare una sede diversa.
L'esercizio di attività commerciale e le soglie dimensionali.
La debitrice è una società che esercita attività commerciale ai sensi dell'art. 2195 c.c. come da visura camerale, avente per oggetto sociale, senza pretesa di esaustività, l'attività ivi descritta:
“…PRODUZIONE DI ARTICOLI IN FILO METALLICO, RETE METALLICA PER RECINZIONE
DEL TIPO ROMBOIDALE, ANNODATA E ELETTROSALDATA, FILI SPINATI, RETICOLATI”.
Il debitore non si è costituito e non ha dimostrato la sussistenza congiunta dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) CCII, risultando pertanto soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, conformemente a quanto stabilito dall'art. 121 CCII;
l'onere probatorio non
è stato assolto (cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24138 del 27/09/2019, Sez. 1 - , Ordinanza n. 30516 del 23/11/2018, Sez. 1 - , Sentenza n. 24548 del 01/12/2016); trova applicazione, nel caso di specie, il principio per cui, in istruttoria, l'omesso deposito da parte dell'imprenditore raggiunto da istanza, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata, al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, in violazione dell'art. 41 comma 4 CCII, si risolve in danno dell'imprenditore medesimo che “è onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali …” (Cass. civ., sez. 1, 31.5.2012, n. 8769; Cass. Civ., sez. 1, 30.5.2013, n. 13643; Cass. Civ., sez. 6 - 1, 24.10.2017,
n. 25188; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 625 del 15/01/2016).
La società debitrice non ha depositato al registro delle imprese né approvato il bilancio al 31.12.2024 nonostante la scadenza dei termini di legge, essendosi iscritta al registro delle imprese il 28.11.2023.
La legittimazione attiva della ricorrente e la condizione di procedibilità ex art. 49 u.c. CCII.
3 Sussiste la legittimazione attiva delle parti ricorrenti: vanta un Parte_1 credito di € 30.379,31, come anche emerge dall'atto di precetto notificato il 9.1.2025;
[...]
vanta un credito di € 42.173,04, come da atto di precetto in data 3.9.2025. Controparte_1
Ai sensi dell'art. 49 co. 5 CCII l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è pertanto complessivamente superiore a € 30.000,00.
L'insolvenza.
Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, “si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente
e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività…” (vedi da ultimo Sez. 1 - , Ordinanza n. 7087 del
03/03/2022; Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 29913 del 20/11/2018; conforme da ultimo Cass. Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 30284 del 14/10/2022 secondo cui lo stato di insolvenza “va desunto, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni, sicché i beni e i crediti che compongono il patrimonio sociale vanno considerati non solo per il loro valore contabile e di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione – di regola – dell'operatività dell'impresa”); l'insolvenza consiste nell'accertata impotenza economico-finanziaria dell'impresa ad operare sul mercato, fronteggiando le obbligazioni secondo un criterio di "normalità", ben potendosi desumere sulla base di parametri ed indici concreti quali: perdite di esercizio relative all'anno precedente al fallimento;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancato adempimento di debiti anche di modesto importo ecc.;
La debitrice si trova, pertanto, in stato di insolvenza, secondo quanto previsto dall'art. 121 CCII, come risulta desumibile in concreto:
a) dall'inadempimento con riferimento a crediti di natura commerciale, di modesto ammontare, vantati dai ricorrenti, fatto indicativo pertanto dell'incapacità di pagare regolarmente e con mezzi normali le obbligazioni commerciali;
b) dall'omissione dell'approvazione e del deposito del bilancio al 31.12.2024, nonostante la scadenza dei termini di legge, in violazione dell'art. 2478 bis cc;
4 c) dalla circostanza per la quale in data 12.5.2025, in sede di tentativo vano di notifica dell'atto di precetto, la società è risultata sconosciuta, emergendo il trasferimento di fatto e/o la cessazione dell'attività commerciale presso la sede formale.
Alla luce di tali elementi univoci e concreti è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati e da altri “fatti esteriori” il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni: emerge infatti come l'impresa debitrice non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni.
Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ex art. 49 CCII, designando un curatore che sia in possesso di una struttura organizzativa adeguata e di risorse che appaiano adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'articolo 213 CCII e che alla data odierna risulta iscritto all'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;
P.Q.M.
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di con sede Controparte_3 legale a MILANO (MI) VIA STRESA 22 cap 20125, Numero REA MI – 2711750 Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese Partita IVA , quale procedura principale di P.IVA_3 insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg. UE n. 848/15;
2) NOMINA Giudice Delegato il dott. FRANCESCO PIPICELLI;
3) NOMINA Curatore il Dott. , soggetto che ha i Persona_1 requisiti di cui agli articoli 356, 358, 2 lettera n) codice della crisi;
4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 11 febbraio 2026 ore 9.30 sull'applicativo autorizzato Microsoft Teams al seguente link ipertestuale della stanza virtuale del giudice delegato che si trascrive di seguito, disponendosi la modalità di trattazione da remoto dell'udienza ai sensi dell'art. 203 co. 3 ultima parte CCII, che consente la copertura normativa indipendentemente dal c.d. “periodo emergenziale”, avvisando il debitore che può comparire
5 alla predetta udienza e può chiedere di essere sentito sulle domande di ammissione al passivo a norma dell'art. 203 comma 4 CCII: https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19%3ameeting_MGVkNjgzY2UtMDdhMS00M2ZiLTkyNjctNTI0MmJiZGIyOTMx%40thread.v2/0?con
[...]
CodiceFiscale_2
6) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al precedente n. 5 per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 codice della crisi;
7) ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 codice della crisi;
8) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
f) ad accedere alla Banca dati del PRA (Pubblico Registro Automobilistico) in regime di esenzione degli importi per ottenere la visura attuale e la visura storica dell'impresa debitrice;
9) ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art. 193 codice della crisi;
10) ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 codice della crisi, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque
6 opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
11) ORDINA ai sensi dell'art. 45 codice della crisi, che la presente sentenza sia comunicata in copia integrale al curatore, al debitore istante ed al pubblico ministero;
12) DISPONE la trasmissione ai sensi dell'art. 45 e 49 co. 4 codice della crisi all'ufficio del registro delle imprese ove il debitore ha sede legale e , se difforme, da quella effettiva anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, in data 16 ottobre
2025.
Il giudice rel. est. Il Presidente
Dott. Francesco Pipicelli Dott.ssa Luisa Vasile
7
A DEBITO
(artt. 146 d.p.r. 115/2002
59 d.p.r.131/1986)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
RG N. 1123/2025 Procedimento Unitario riunito in camera di consiglio nelle persone dei sottoscritti magistrati:
Dott.ssa Luisa Vasile Presidente
Dott. Sergio Rossetti Giudice
Dott. Francesco Pipicelli Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG P.U. N. 1123/2025 per dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale promosso con ricorso depositato telematicamente in data 11.9.2025,
DA
, in persona legale rappresentante pro-tempore con sede Parte_1 Parte_2 in 6900 Paradiso (CH), Via Zorzi n. 4, p. iva pec: P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata su Email_1 separato foglio e materialmente congiunta al ricorso ex art. 10 D.P.R. 123/2001, dall'avv. Alberto
Grandi C.F. , con studio in 22100 Como, Via Volta n. 3, il quale dichiara di CodiceFiscale_1 voler ricevere notifiche e comunicazioni relative al presente giudizio anche all'indirizzo di posta elettronica certificata ed elettivamente domiciliata presso lo Email_1 studio professionale del medesimo difensore;
1 , in persona del Liquidatore dott. , con sede Controparte_1 CP_2 legale in 22100 Como (Co), Via Parini n. 10, p. iva , pec: P.IVA_2 Email_2 rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata su separato foglio e materialmente congiunta al ricorso ex art. 10 D.P.R. 123/2001, dall'avv. Alberto Grandi C.F. , con CodiceFiscale_1 studio professionale in 22100 Como, Via Volta n. 3, il quale dichiara di voler ricever notifiche e comunicazioni relative al presente giudizio anche all'indirizzo di posta elettronica certificata ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto Email_1 difensore;
Ricorrenti nei confronti di con sede legale a MILANO (MI) VIA STRESA 22 cap 20125, Controparte_3
Numero REA MI – 2711750 Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese Partita IVA
; P.IVA_3 società debitrice non costituita
*****
Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;
PREMESSO CHE la società debitrice è stata posta in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa ed al contraddittorio, essendosi perfezionata la notifica del ricorso introduttivo del primo creditore ricorrente, della delega al giudice relatore, del decreto di fissazione di udienza, a cura della cancelleria a seguito di inserimento in area web (nel portale dei servizi telematici gestito dal Controparte_4
, all'interno di un'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario, generata dal
[...] portale e accessibile al destinatario) in data 16.9.2025 (nel terzo giorno successivo, come dalla cancelleria medesima attestato), ai sensi dell'art. 40 co. 7 CCII, nel rispetto dei termini ex art. 41 co.
2 CCII di quindici giorni anteriori alla prima udienza di convocazione innanzi al giudice relatore, tenutasi in data 14.10.2025; rilevato che – quanto al secondo ricorso depositato nel medesimo procedimento unitario da
– secondo l'orientamento consolidato della S.C. (vedi Cass. Controparte_1
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3189 del 10/02/2021, conforme Sez. 1, Sentenza n. 24968 del 06/11/2013) non occorre alcuna ulteriore notifica alla società debitrice, atteso che “Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, al debitore, cui sia stato regolarmente notificato il ricorso nel rispetto
2 delle forme previste dalla legge, non devono essere necessariamente notificati i successivi ricorsi che si inseriscano nel medesimo procedimento, avendo egli l'onere di seguire l'ulteriore sviluppo della procedura regolarmente instaurata e di assumere ogni opportuna iniziativa in ordine ad essa, a tutela dei propri diritti.”;
OSSERVA
La competenza territoriale.
Sussiste, ai sensi degli articoli 26, 27 e 28 CCII (D.Lvo 14/2019 e succ. modifiche) la giurisdizione e competenza territoriale di questo Tribunale dal momento che il Centro degli interessi principali dell'impresa (COMI) è situato in Italia, in Comune ricompreso nel circondario dell'intestato
Tribunale, in quanto risulta da visura storica aggiornata che risulta da visura storica aggiornata che la società debitrice ha sede legale a MILANO (MI) VIA STRESA 22 cap 20125 e non ricorrono elementi per individuare una sede diversa.
L'esercizio di attività commerciale e le soglie dimensionali.
La debitrice è una società che esercita attività commerciale ai sensi dell'art. 2195 c.c. come da visura camerale, avente per oggetto sociale, senza pretesa di esaustività, l'attività ivi descritta:
“…PRODUZIONE DI ARTICOLI IN FILO METALLICO, RETE METALLICA PER RECINZIONE
DEL TIPO ROMBOIDALE, ANNODATA E ELETTROSALDATA, FILI SPINATI, RETICOLATI”.
Il debitore non si è costituito e non ha dimostrato la sussistenza congiunta dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) CCII, risultando pertanto soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, conformemente a quanto stabilito dall'art. 121 CCII;
l'onere probatorio non
è stato assolto (cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24138 del 27/09/2019, Sez. 1 - , Ordinanza n. 30516 del 23/11/2018, Sez. 1 - , Sentenza n. 24548 del 01/12/2016); trova applicazione, nel caso di specie, il principio per cui, in istruttoria, l'omesso deposito da parte dell'imprenditore raggiunto da istanza, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata, al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, in violazione dell'art. 41 comma 4 CCII, si risolve in danno dell'imprenditore medesimo che “è onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali …” (Cass. civ., sez. 1, 31.5.2012, n. 8769; Cass. Civ., sez. 1, 30.5.2013, n. 13643; Cass. Civ., sez. 6 - 1, 24.10.2017,
n. 25188; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 625 del 15/01/2016).
La società debitrice non ha depositato al registro delle imprese né approvato il bilancio al 31.12.2024 nonostante la scadenza dei termini di legge, essendosi iscritta al registro delle imprese il 28.11.2023.
La legittimazione attiva della ricorrente e la condizione di procedibilità ex art. 49 u.c. CCII.
3 Sussiste la legittimazione attiva delle parti ricorrenti: vanta un Parte_1 credito di € 30.379,31, come anche emerge dall'atto di precetto notificato il 9.1.2025;
[...]
vanta un credito di € 42.173,04, come da atto di precetto in data 3.9.2025. Controparte_1
Ai sensi dell'art. 49 co. 5 CCII l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è pertanto complessivamente superiore a € 30.000,00.
L'insolvenza.
Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, “si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente
e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività…” (vedi da ultimo Sez. 1 - , Ordinanza n. 7087 del
03/03/2022; Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 29913 del 20/11/2018; conforme da ultimo Cass. Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 30284 del 14/10/2022 secondo cui lo stato di insolvenza “va desunto, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni, sicché i beni e i crediti che compongono il patrimonio sociale vanno considerati non solo per il loro valore contabile e di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione – di regola – dell'operatività dell'impresa”); l'insolvenza consiste nell'accertata impotenza economico-finanziaria dell'impresa ad operare sul mercato, fronteggiando le obbligazioni secondo un criterio di "normalità", ben potendosi desumere sulla base di parametri ed indici concreti quali: perdite di esercizio relative all'anno precedente al fallimento;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancato adempimento di debiti anche di modesto importo ecc.;
La debitrice si trova, pertanto, in stato di insolvenza, secondo quanto previsto dall'art. 121 CCII, come risulta desumibile in concreto:
a) dall'inadempimento con riferimento a crediti di natura commerciale, di modesto ammontare, vantati dai ricorrenti, fatto indicativo pertanto dell'incapacità di pagare regolarmente e con mezzi normali le obbligazioni commerciali;
b) dall'omissione dell'approvazione e del deposito del bilancio al 31.12.2024, nonostante la scadenza dei termini di legge, in violazione dell'art. 2478 bis cc;
4 c) dalla circostanza per la quale in data 12.5.2025, in sede di tentativo vano di notifica dell'atto di precetto, la società è risultata sconosciuta, emergendo il trasferimento di fatto e/o la cessazione dell'attività commerciale presso la sede formale.
Alla luce di tali elementi univoci e concreti è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati e da altri “fatti esteriori” il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni: emerge infatti come l'impresa debitrice non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni.
Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ex art. 49 CCII, designando un curatore che sia in possesso di una struttura organizzativa adeguata e di risorse che appaiano adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'articolo 213 CCII e che alla data odierna risulta iscritto all'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;
P.Q.M.
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di con sede Controparte_3 legale a MILANO (MI) VIA STRESA 22 cap 20125, Numero REA MI – 2711750 Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese Partita IVA , quale procedura principale di P.IVA_3 insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg. UE n. 848/15;
2) NOMINA Giudice Delegato il dott. FRANCESCO PIPICELLI;
3) NOMINA Curatore il Dott. , soggetto che ha i Persona_1 requisiti di cui agli articoli 356, 358, 2 lettera n) codice della crisi;
4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 11 febbraio 2026 ore 9.30 sull'applicativo autorizzato Microsoft Teams al seguente link ipertestuale della stanza virtuale del giudice delegato che si trascrive di seguito, disponendosi la modalità di trattazione da remoto dell'udienza ai sensi dell'art. 203 co. 3 ultima parte CCII, che consente la copertura normativa indipendentemente dal c.d. “periodo emergenziale”, avvisando il debitore che può comparire
5 alla predetta udienza e può chiedere di essere sentito sulle domande di ammissione al passivo a norma dell'art. 203 comma 4 CCII: https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19%3ameeting_MGVkNjgzY2UtMDdhMS00M2ZiLTkyNjctNTI0MmJiZGIyOTMx%40thread.v2/0?con
[...]
CodiceFiscale_2
6) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al precedente n. 5 per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 codice della crisi;
7) ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 codice della crisi;
8) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
f) ad accedere alla Banca dati del PRA (Pubblico Registro Automobilistico) in regime di esenzione degli importi per ottenere la visura attuale e la visura storica dell'impresa debitrice;
9) ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art. 193 codice della crisi;
10) ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 codice della crisi, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque
6 opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
11) ORDINA ai sensi dell'art. 45 codice della crisi, che la presente sentenza sia comunicata in copia integrale al curatore, al debitore istante ed al pubblico ministero;
12) DISPONE la trasmissione ai sensi dell'art. 45 e 49 co. 4 codice della crisi all'ufficio del registro delle imprese ove il debitore ha sede legale e , se difforme, da quella effettiva anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, in data 16 ottobre
2025.
Il giudice rel. est. Il Presidente
Dott. Francesco Pipicelli Dott.ssa Luisa Vasile
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