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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 11/12/2025, n. 2742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2742 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3955/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Claudia Merlino Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di separazione personale promossa da:
, C.F. , nata a [...] il [...], ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...]7, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Alessandra Solinas, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti
- Parte attrice - contro
, C.F. , nato a [...] il [...], ed ivi Controparte_1 C.F._2 residente in [...]7, elettivamente domiciliato presso e nello studio degli
Avv.ti Luca Torrente e Gian Marco Casaretto, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura alle liti in atti
- Parte convenuta -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero. Conclusioni di parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare
Dichiarare l'inammissibilità delle Note scritte di udienza di Parte avversa del 10/04/2025 e delle relative produzioni (All. 1 alle Note medesime). Premesso che non si accetta il contraddittorio su nuove difese e domande avversarie, in caso di ammissione da parte di
Ill.mo Giudice delle produzioni allegate da Controparte alle predette Note scritte, si CP_2 allegano i documenti nn. 30, 31 e 32, per la produzione dei quali si chiede occorrendo la rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c.
Nel merito
In via principale
1) Autorizzare i coniugi a vivere separati e pronunciare la separazione dei coniugi SI.ra
, nata a [...] il [...], residente in [...]7, e Parte_1
SI. , nato a [...] il [...], residente in [...]7, Controparte_1 ordinandone l'annotazione al competente Ufficio dello Stato Civile del Comune di Genova;
2) disporre l'affido condiviso della IA con collocazione abitativa e residenza presso la madre, con conseguente assegnazione della casa familiare, sita in Genova, Via Balbi Piovera
23/7, alla stessa. Tenuto conto dell'età della minore e delle sue esigenze, il padre potrà vederla e tenerla con sé almeno due giorni la settimana con pernottamento e due fine settimana alternati;
per le festività verrà seguito il criterio dell'alternanza, mentre la minore trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 31/5 di ogni anno e con obbligo di comunicazione preventiva da parte di ciascun genitore all'altro dei luoghi scelti. Le vacanze Natalizie e verranno divise Per_1
tra i genitori sempre secondo il criterio dell'alternanza;
3) porre a carico del SI. l'obbligo di contribuire al mantenimento della SI.ra Controparte_1
corrispondendo ad essa, entro il giorno 5 di ogni mese, una somma mensile non Pt_1 inferiore a € 200,00, somma rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT;
4) porre a carico del SI. l'obbligo di corrispondere alla moglie, a titolo di contributo CP_1 al mantenimento della IA , entro il giorno 5 di ogni mese, una somma mensile non Per_2 inferiore ad € 400,00, somma rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al
50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale;
5) stabilire che l'assegno unico per la IA venga percepito per intero dalla SI.ra . Pt_1
In via subordinata
Nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito ritenesse di confermare il Provvedimento provvisorio n. 665/2025 del 10 febbraio 2025 sotto il profilo dell'assegnazione della casa coniugale al SI. e della collocazione abitativa prevalente della minore Controparte_1
presso il padre: Per_2
6) tenuto conto dell'età della minore e delle sue esigenze, disporre che la madre potrà tenere con sé la IA minore secondo il seguente calendario di visite: almeno un giorno durante la settimana, individuato nel giovedì, dal termine delle attività scolastiche o parascolastiche, con pernottamento a casa della madre, fino al venerdì mattina, e, a settimane alternate, dalla domenica sera, con pernottamento a casa della madre, sino al martedì mattina;
durante le vacanze estive ciascun genitore avrà diritto di tenere con sé la IA per due settimane anche non consecutive, da concordarsi entro il 31/5 di ogni anno e con obbligo di comunicazione preventiva da parte di ciascun genitore all'altro dei luoghi scelti;
le festività Natalizie e
Pasquali, come ogni altra festività durante l'anno, saranno trascorse con criteri di alternanza tra i genitori;
7) disporre che il SI. si faccia carico integralmente del mantenimento Controparte_1
ordinario della IA minore, ivi compresi gli oneri abitativi, confermando in tal modo il
Provvedimento provvisorio n. 665/2025 del 10 febbraio 2025 sul punto;
8) porre a carico del SI. l'obbligo di contribuire al mantenimento della SI.ra Controparte_1
corrispondendo ad essa, entro il giorno 5 di ogni mese, una somma mensile non Pt_1 inferiore a 200,00, somma rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT. Rigettare, per l'effetto, ogni domanda contraria formulata da Controparte.
In via di ulteriore subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito ritenesse di revocare il contributo al mantenimento della ricorrente, si chiede che le spese straordinarie da individuarsi come da protocollo in uso presso il Tribunale di Genova, siano poste a carico del SI. nella misura del 100%, o nella misura meglio vista e Controparte_1 ritenuta congrua da Codesto Tribunale;
Da ultimo, in considerazione del grave inadempimento, da parte del SI. , del Controparte_1
Provvedimento provvisorio n. 665/2025 del 10 febbraio 2025 in ordine alla corresponsione del contributo mensile al mantenimento della moglie, si chiede all'Ill.mo Tribunale di adottare i provvedimenti di cui all'art. 473 bis. 39, commi 1 e 2, c.p.c. meglio visti e ritenuti.
Con ogni più ampia riserva istruttoria e vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
Conclusioni di parte convenuta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi SI. e SI.ra Controparte_1 Pt_1
, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Genova di procedere alla
[...]
relativa annotazione a margine dell'atto di matrimonio.
2. Rigettare la domanda di assegno di mantenimento formulata dalla SI.ra , Parte_1
in quanto infondata in fatto e in diritto, stante la piena capacità lavorativa e di produrre reddito della stessa, come ampiamente documentato in atti, e in applicazione del principio di autoresponsabilità per l'effetto, revocare l'assegno di mantenimento provvisorio di € 150,00 mensili disposto in suo favore con ordinanza del 09/02/2025, per carenza dei presupposti di legge. [Corte di Cassazione|Sezione 1|Civile|Ordinanza|26 aprile 2024| n. 11250].
3. Disporre l'affidamento condiviso della IA minore ad entrambi i genitori, con Per_2 esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, ai sensi dell'art. 337-ter c.c.
4. Disporre e confermare il collocamento prevalente della IA minore presso il Per_2 padre, SI. , stante la reiterata e ferma volontà espressa dalla minore e in Controparte_1 considerazione del deteriorato rapporto con la madre, come emerso in corso di causa.
5. Per l'effetto, assegnare la casa coniugale, sita in Genova, Via Balbi Piovera 23/7, con le relative pertinenze e arredi, al SI. , in quanto genitore collocatario della Controparte_1
IA, al fine di garantire alla minore la conservazione del proprio habitat domestico, quale centro degli affetti e delle consuetudini di vita [Cass. Civ., Sez. 1, N. 23501 del 02-08-
2023][Cass. Civ., Sez. 1, N. 5738 del 24-02-2023][Corte Cost., sentenza n. 308 del 6 agosto
2008]. Disporre che la SI.ra , sia tenuta a corrispondere la propria quota Parte_1 del 50% della rata del mutuo gravante sull'immobile in quanto comproprietaria. 6. Stabilire che la madre, SI.ra , possa vedere e tenere con sé la IA secondo Parte_1
le modalità da concordarsi tra i genitori, nel primario interesse della minore, e in mancanza di accordo, secondo il calendario che l'Ill.mo Giudice riterrà di giustizia.
7. Stabilire che il SI. provvederà al mantenimento ordinario e diretto della Controparte_1 IA , e che la SI.ra sarà tenuta a contribuire alle spese Per_2 Parte_1
straordinarie (mediche, scolastiche, sportive e ludiche, come da protocollo in uso presso codesto Tribunale) nella misura del 50%.
8. Disporre che l'Assegno Unico Universale per la IA venga percepito interamente dal SI.
stante l'onere di mantenimento diretto esclusivamente a carico dello stesso o Controparte_1 in subordine l'AUU venga percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata e non creduta ipotesi di collocamento prevalente della IA minore presso la madre con conseguente assegnazione della casa coniugale alla stessa:
1. Dichiarare tenuto il SI. a versare alla SI.ra , a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo per il mantenimento ordinario della IA minore, una somma mensile non superiore ad € 250,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, tenuto conto delle ridotte capacità economiche del padre, delle sue gravi condizioni di salute, degli oneri economici a suo carico (ivi compresa la necessità di reperire una nuova sistemazione abitativa) e della capacità reddituale della madre [Cass. Civ., Sez. 1, N. 17903 del 22-06-
2023]
2. Disporre che la SI.ra , quale assegnataria della casa coniugale, sia tenuta Parte_1
a corrispondere la propria quota del 50% della rata del mutuo gravante sull'immobile e a farsi carico integralmente degli oneri condominiali ordinari e di tutte le utenze domestiche.
3. Porre a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie per la IA, come da protocollo in uso presso codesto Tribunale.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15/04/2024, la SI.ra ha adìto questo Tribunale Parte_1 al fine di ottenere la separazione dal marito SI. con cui aveva contratto Controparte_1
matrimonio in Genova in data 30/07/2006, e dalla cui unione era nata in data [...] la IA , rappresentando una situazione di ormai intervenuta intollerabilità Persona_3
della convivenza matrimoniale.
In tali premesse la ricorrente ha chiesto che venisse disposto l'affidamento condiviso della IA minore ad entrambi i genitori con collocazione abitativa e residenza anagrafica della stessa presso di sé con assegnazione della casa familiare sita in Genova, Via Balbi Piovera n.
23/7, e regolamentazione delle visite paterne, e che venisse posto a carico del SI. un CP_1 contributo al mantenimento per sé pari ad € 200,00 mensili e per la IA pari ad € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e alla percezione integrale dell'assegno unico.
Con comparsa di costituzione e risposta del 10/07/2024, si è costituito in giudizio il SI.
il quale, pur aderendo alla domanda in punto stato civile, ha chiesto a sua volta che, CP_1
fermo l'affidamento condiviso della IA minore, la stessa venisse collocata in via prevalente presso di sé o in subordine in via paritaria fra i genitori, chiedendo che l'eventuale contributo a suo carico per il mantenimento della IA fosse contenuto in € 250,00 mensili e che nulla venisse riconosciuto per il mantenimento della moglie.
Sentite le parti personalmente all'udienza del 10/09/2024 e fallito ogni tentativo di conciliazione, la causa è stata rinviata per l'ascolto della minore all'udienza del 30/10/2024, all'esito della quale le parti hanno convenuto di sperimentare l'assetto ivi delineato secondo la volontà della minore che contemplava, la collocazione abitativa della stessa presso il padre nella casa familiare, il quale si sarebbe assunto l'onere di provvedere integralmente al suo mantenimento e al pagamento in via esclusiva del mutuo gravante su detta abitazione.
Con successiva ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. emessa in data 09/02/2025, il G.D. ha quindi confermato le condizioni concordate dalle parti in punto di affidamento, collocazione della minore, assegnazione della casa familiare, diritto di visita e mantenimento ordinario, ed ha stabilito in via provvisoria un contributo economico a carico del SI. per il CP_1
mantenimento della SI.ra , rimasta senza lavoro e quindi con funzione meramente Pt_1 assistenziale, pari ad € 150,00 mensili, oltre rivalutazione Istat, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dalla mensilità di gennaio 2025.
La causa, ritenuta matura per la decisione previo ordine di esibizione alla ricorre degli estratti conto della carta di credito intestata alla stessa, è stata infine rinviata per la remissione al
Collegio all'udienza cartolare del 25/09/2025, con concessione dei termini ex art. 473 bis.28 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla domanda di separazione personale dei coniugi
La domanda di separazione giudiziale, chiesta da entrambi i coniugi, deve certamente essere accolta, sussistendo le condizioni di cui all'art. 151 c.c.
Le parti, comparse personalmente nell'udienza del 10/09/2024, hanno evidenziato infatti l'insorgere di una crisi coniugale ormai irreversibile, manifestando la volontà di non volersi riconciliare, per cui alla luce dell'evidente frattura affettiva non più ricomposta, sussiste quell'impossibilità nella prosecuzione della convivenza, alla quale l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione.
2. Sull'affidamento, collocazione e regime delle visite della IA minore
Per quanto riguarda le condizioni relative alla IA minore , le parti Persona_3 all'udienza del 30/10/2024 hanno raggiunto un accordo, recepito poi nell'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c., che contemplava l'affido condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa presso il padre nella casa familiare in Genova, Via Balbi Piovera n. 23/7, e diritto di visita libero con la madre secondo la volontà della minore e i suoi impegni scolastici ed extrascolastici.
Non vi è motivo, pertanto, di discostarsi dalle condizioni concordare dalle parti in quanto aderenti al superiore interesse della minore e conformi alla volontà dalla stessa espressa nel corso del suo ascolto.
Come noto, infatti, ai sensi dell'art. 337 quater c.c. l'affido dei figli ad un solo genitore può essere disposto soltanto qualora l'affido all'altro genitore sia contrario all'interesse dei minori, ossia nelle ipotesi in cui il genitore assuma comportamenti pregiudizievoli per la cura e l'educazione della prole oppure laddove, per ragioni oggettive o soggettive, presenti carenze o incapacità ad occuparsene.
Nel caso di specie, sebbene dall'ascolto della minore sia emerso un rapporto madre-IA un po' conflittuale riguardo alla gestione della vita quotidiana, non sono tuttavia emerse circostanze tali da imporre una deroga al principio di piena bigenitorialità. Riguardo alla collocazione il Tribunale intende perpetuare l'attuale assetto, determinato in forza dell'ordinanza interinale, che non ha evidenziato criticità, caratterizzato dalla collocazione abitativa e dalla residenza anagrafica della minore presso il padre, nella casa coniugale in Genova, Via Balbi Piovera n. 23/7, che deve per l'effetto essere assegnata ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. al convenuto.
In ordine alla regolamentazione delle visite, tenuto conto dell'età adolescenziale della minore e alla sua capacità di autodeterminarsi nel rapporto con i genitori, come è emerso nel corso del suo ascolto, appare conforme al superiore interesse della stessa prevedere che le visite materne possano esplicarsi in piena libertà secondo le determinazioni della minore, nel rispetto della sua volontà e dei suoi impegni scolastici, extrascolastici e di vita sociale.
3. Sul mantenimento della IA minore
Per quanto concerne il mantenimento della IA minore, come è noto la sua quantificazione ha natura prevalentemente equitativa ed ha come unico parametro di valutazione quello di
“adeguatezza” secondo cui tale contributo va determinato non solo proporzionalmente alle capacità economiche del genitore tenuto al mantenimento, ma anche alle esigenze dei figli che si devono mantenere anche in ragione dell'età, del tenore di vita dei figli in costanza di convivenza dei genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore e, non ultimo, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore;
ciò in applicazione dei principi generali da sempre applicati in materia e sanciti ora in particolare dall'art. 337 ter, co. IV, c.c.
Nel caso in esame, tenuto conto della collocazione abitativa della minore presso il padre e della circostanza che le visite e la conseguente permanenza presso l'abitazione materna sono rimesse alle determinazioni della stessa, risulta congruo stabilire che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto nei periodi di tempo che trascorrerà presso di sè, ciò anche in ragione delle sperequate condizioni economiche fra genitori, come di seguito si vedrà, e del contributo dato dalla SI.ra alle sue esigenze abitative mediante assegnazione Pt_1
della casa coniugale in comproprietà.
Le spese straordinarie, da individuarsi secondo il documento di orientamento di cui al verbale di riunione della Sezione IV del Tribunale di Genova del 15/09/2016, andranno invece ripartite in misura paritetica tra i genitori, mentre l'assegno unico universale di famiglia sarà percepito come per legge.
4. Sul contributo al proprio mantenimento richiesto dalla SI.ra Pt_1
Con riferimento invece all'assegno di mantenimento per sé chiesto dalla SI.ra , giova Pt_1 brevemente ricordare che tale contributo svolge una funzione puramente solidaristica in virtù dell'obbligo di assistenza materiale fra i coniugi che non viene meno in sede di separazione, attenuandosi unicamente i reciproci doveri di natura personale.
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge è subordinato all'accertamento che egli: “a) non sia in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche di entrambi, da individuarsi con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche, in termini di redditività, capacità di spesa, garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro;
b) versi, alla stregua di una valutazione comparativa, in una condizione economica deteriore rispetto all'altro, tenuto conto di circostanze ulteriori quali la durata della convivenza, fermo restando che non è necessaria una individuazione precisa di tutti gli elementi relativi alla situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi, essendo sufficiente una loro ricostruzione generale attendibile. Inoltre la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicchè i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c.,
l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (v., ex multis, in parte motiva, Cass. n. 36178/2023).
Va da sé quindi che tale contributo non costituisce un obbligo meramente alimentare che presuppone lo stato di bisogno del coniuge economicamente più “debole”, ma risponde piuttosto all'esigenza di mitigare le conseguenze patrimoniali negative della separazione laddove questa comporti un rilevante squilibrio economico fra i coniugi, consentendo al coniuge più debole di mantenere “tendenzialmente” il medesimo tenore di vita, in virtù di quella solidarietà coniugale derivante dal vincolo matrimoniale che persiste anche dopo la separazione.
Fatta tale dovuta premessa, dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi prodotte, è emerso che il
SI. percepisce un reddito medio annuo pari ad € 24.843,331, corrispondente ad una CP_1
disponibilità mensile pari a circa € 2.070,28 per dodici mensilità, da cui occorre detrarre l'importo della rata del mutuo della casa coniugale, pacificamente pagata dal marito, pari ad
€ 413,48 ed € 110,00 mensili di amministrazione, residuando quindi l'importo di € 1.546,80.
Inoltre, il SI. risulta comproprietario della casa coniugale e di diversi immobili in CP_1
Genova e Bargagli, da cui verosimilmente potrà trarre ulteriori redditi.
Di contro, la SI.ra fino a dicembre 2024 ha svolto attività lavorativa come promoter Pt_1
a chiamata percependo un reddito complessivo pari ad € 5.803,00 annui, corrispondente a circa € 483,58 mensili, sebbene il marito contesti che ella svolgerebbe anche un'altra attività non regolarizzata di laminazione ciglia presso il domicilio, come si evincerebbe dagli acquisti effettuati mediante carta di credito, prospettazione che però non ha trovato compiuta evidenza.
In questo quadro, anche ammettendo che la SI.ra ricavi un ulteriore reddito dalla sua Pt_1
attività lavorativa non dichiarata che presumibilmente può quantificarsi pari ad ulteriori €
500,00 mensili al netto delle spese, persiste uno squilibrio economico fra i coniugi tale da giustificare la previsione di un contributo al mantenimento della moglie, coniuge economicamente più debole, la quale ha dovuto reperire altra abitazione in locazione.
A ciò si aggiunga che, dalle prospettazioni dei fatti operate dalle parti, è indubbio poi che in costanza di convivenza matrimoniale, il nucleo familiare traesse la principale fonte di sostentamento dal reddito del SI. mentre la SI.ra svolgeva sporadiche CP_1 Pt_1
attività lavorative.
Ciò posto, con l'ordinanza interinale sopra richiamata, il G.D. ha dunque riconosciuto in favore della SI.ra un contributo al proprio mantenimento, quantificato in € 150,00 Pt_1 mensili, per ragioni essenzialmente assistenziali, tenuto conto della disponibilità manifestata dal SI. di farsi carico integralmente del mutuo gravante sull'abitazione familiare e CP_1
della necessità della SI.ra di riorganizzare la propria vita a seguito del rilascio della Pt_1 casa coniugale assegnata al marito.
Tuttavia, in sede di precisazione delle conclusioni, il SI. ha espressamente chiesto CP_1 che la SI.ra ottemperi al proprio impegno pro quota nei confronti dell'istituto di Pt_1
credito domanda che, sebbene inammissibile in questa sede, assume valenza di revoca della disponibilità in precedenza manifestata di farsi carico per intero del mutuo, di cui la ricorrente dovrà concorrere a farsi carico nel rapporto interno tra coobbligati solidali pro quota.
Di tale circostanza occorre tenere debitamente conto, ragion per cui risulta congruo rideterminare, con decorrenza dalla presente pronuncia, la misura mensile del contributo per il mantenimento della SI.ra nella somma dalla stessa richiesta pari ad € 200,00, da Pt_1 versarsi entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dalla data della sentenza, oltre rivalutazione annuale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
5. Sull'istanza formulata dalla SI.ra tesa ad ottenere le misure di cui all'art. Pt_1
473-bis.39 c.p.c.
La SI.ra ha invocato l'adozione delle misure di cui all'art. 473 bis.39, commi 1 e 2, Pt_1
c.p.c. nei confronti del SI. , in ragione della prospettata inosservanza di quest'ultimo CP_1 alla statuizione, adottata con l'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c., concernente il riconoscimento di un contributo al proprio mantenimento.
Orbene, l'istanza si profila inammissibile al lume della tesi ricostruttiva che postula l'applicabilità degli strumenti di tutela prefigurati dall'art. 473 bis.39 c.p.c. solo qualora non possano venire in soccorso gli ulteriori presidi predisposti dall'ordinamento per far fronte alla lamentata inadempienza, quali, ad esempio, l'ordine di pagamento diretto al terzo.
Nel caso di specie, pur non risultando controverso che il convenuto abbia maturato ritardi nella corresponsione di talune mensilità, la ricorrente aveva a disposizione lo strumento dell'ordine di pagamento diretto al datore di lavoro del convenuto, di cui si è peraltro avvalsa.
L'istanza risulta vieppiù infondata in quanto risulta che il convenuto abbia comunque provveduto a sanare la debenza complessivamente accumulatasi, per cui allo stato l'inadempienza è stata superata;
conseguentemente difetta il presupposto dell'attualità dell'inosservanza o dell'inadempienza, che giustifica l'adozione delle misure previste dall'art. 473 bis.39 c.p.c.
Fermo quanto precede, del tutto impertinente risulta il richiamo alla tutela risarcitoria prevista dal comma 2 della previsione da ultimo citata, che non si applica ai rapporti economici tra coniugi in quanto postula indefettibilmente comportamenti inosservanti di un genitore nei confronti della prole o della relazione dell'altro genitore con la stessa, come si evince dal riferimento alla condanna del “genitore inadempiente” in favore “dell'altro genitore” e “del minore”.
6. Sulle spese di lite
La peculiarità della controversia e la reciproca soccombenza delle parti sotto molteplici profili giustificano ai sensi dell'art. 92 c.p.c. l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), autorizzandoli a C.F._1 Controparte_1 C.F._2
vivere separati, portandosi reciproco rispetto;
ORDINA al competente Ufficiale dello stato civile del Comune di Genova di procedere alle annotazioni della sentenza, passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio (trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 658 Parte I Serie Ufficio 1 - anno
2006).
AFFIDA la IA minore SI.ra , nata a Genova il [...], in [...] Persona_3
condivisa ad entrambi i genitori con collocazione abitativa prevalente e residenza anagrafica presso il padre e diritto di visita libero con la madre, secondo la volontà della minore e i suoi impegni scolastici ed extrascolastici;
ASSEGNA la casa coniugale sita in Genova, Via Balbi Piovera n. 23/7, al SI. Controparte_1 nell'interesse della IA minore convivente;
DISPONE che i genitori provvedano al mantenimento ordinario della IA minore in via diretta, ciascuno in relazione al periodo di tempo che la IA trascorre presso di sé, ferma la suddivisione al 50% delle spese straordinarie, da individuarsi secondo il documento di orientamento di cui al verbale di riunione della Sezione IV del Tribunale di Genova del
15/09/2016;
DISPONE che l'assegno unico sarà percepito da entrambi i genitori come per legge;
PONE a carico del SI. un contributo mensile al mantenimento della moglie Controparte_1
da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese in favore della SI.ra , pari ad € Parte_1
200,00 mensili, oltre rivalutazione Istat come per legge, con decorrenza dalla presente pronuncia, fermo ed integralmente confermato il provvedimento provvisorio assunto nelle more del giudizio;
COMPENSA integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, 03/10/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott.ssa Claudia Merlino
Minuta redatta dal M.O.T. dott. Alessandro Stefano Morgante 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 730 (2021): Reddito imp. € 29.811,00 – Imp. netta € 4.710,00 – Add. Reg. € 462,00 - Add. Com. € 237,00 = € 24.402,00 730 (2022): Reddito imp. € 31.441,00 – Imp. netta € 4.579,00 – Add. Reg. € 499,00 - Add. Com. € 252,00 = € 26.111,00 730 (2023): Reddito imp. € 28.700,00 – Imp. netta € 3.959,00 – Add. Reg. € 436,00 - Add. Com. € 288,00 = € 24.017,00
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Claudia Merlino Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di separazione personale promossa da:
, C.F. , nata a [...] il [...], ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...]7, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Alessandra Solinas, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti
- Parte attrice - contro
, C.F. , nato a [...] il [...], ed ivi Controparte_1 C.F._2 residente in [...]7, elettivamente domiciliato presso e nello studio degli
Avv.ti Luca Torrente e Gian Marco Casaretto, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura alle liti in atti
- Parte convenuta -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero. Conclusioni di parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare
Dichiarare l'inammissibilità delle Note scritte di udienza di Parte avversa del 10/04/2025 e delle relative produzioni (All. 1 alle Note medesime). Premesso che non si accetta il contraddittorio su nuove difese e domande avversarie, in caso di ammissione da parte di
Ill.mo Giudice delle produzioni allegate da Controparte alle predette Note scritte, si CP_2 allegano i documenti nn. 30, 31 e 32, per la produzione dei quali si chiede occorrendo la rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c.
Nel merito
In via principale
1) Autorizzare i coniugi a vivere separati e pronunciare la separazione dei coniugi SI.ra
, nata a [...] il [...], residente in [...]7, e Parte_1
SI. , nato a [...] il [...], residente in [...]7, Controparte_1 ordinandone l'annotazione al competente Ufficio dello Stato Civile del Comune di Genova;
2) disporre l'affido condiviso della IA con collocazione abitativa e residenza presso la madre, con conseguente assegnazione della casa familiare, sita in Genova, Via Balbi Piovera
23/7, alla stessa. Tenuto conto dell'età della minore e delle sue esigenze, il padre potrà vederla e tenerla con sé almeno due giorni la settimana con pernottamento e due fine settimana alternati;
per le festività verrà seguito il criterio dell'alternanza, mentre la minore trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 31/5 di ogni anno e con obbligo di comunicazione preventiva da parte di ciascun genitore all'altro dei luoghi scelti. Le vacanze Natalizie e verranno divise Per_1
tra i genitori sempre secondo il criterio dell'alternanza;
3) porre a carico del SI. l'obbligo di contribuire al mantenimento della SI.ra Controparte_1
corrispondendo ad essa, entro il giorno 5 di ogni mese, una somma mensile non Pt_1 inferiore a € 200,00, somma rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT;
4) porre a carico del SI. l'obbligo di corrispondere alla moglie, a titolo di contributo CP_1 al mantenimento della IA , entro il giorno 5 di ogni mese, una somma mensile non Per_2 inferiore ad € 400,00, somma rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al
50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale;
5) stabilire che l'assegno unico per la IA venga percepito per intero dalla SI.ra . Pt_1
In via subordinata
Nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito ritenesse di confermare il Provvedimento provvisorio n. 665/2025 del 10 febbraio 2025 sotto il profilo dell'assegnazione della casa coniugale al SI. e della collocazione abitativa prevalente della minore Controparte_1
presso il padre: Per_2
6) tenuto conto dell'età della minore e delle sue esigenze, disporre che la madre potrà tenere con sé la IA minore secondo il seguente calendario di visite: almeno un giorno durante la settimana, individuato nel giovedì, dal termine delle attività scolastiche o parascolastiche, con pernottamento a casa della madre, fino al venerdì mattina, e, a settimane alternate, dalla domenica sera, con pernottamento a casa della madre, sino al martedì mattina;
durante le vacanze estive ciascun genitore avrà diritto di tenere con sé la IA per due settimane anche non consecutive, da concordarsi entro il 31/5 di ogni anno e con obbligo di comunicazione preventiva da parte di ciascun genitore all'altro dei luoghi scelti;
le festività Natalizie e
Pasquali, come ogni altra festività durante l'anno, saranno trascorse con criteri di alternanza tra i genitori;
7) disporre che il SI. si faccia carico integralmente del mantenimento Controparte_1
ordinario della IA minore, ivi compresi gli oneri abitativi, confermando in tal modo il
Provvedimento provvisorio n. 665/2025 del 10 febbraio 2025 sul punto;
8) porre a carico del SI. l'obbligo di contribuire al mantenimento della SI.ra Controparte_1
corrispondendo ad essa, entro il giorno 5 di ogni mese, una somma mensile non Pt_1 inferiore a 200,00, somma rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT. Rigettare, per l'effetto, ogni domanda contraria formulata da Controparte.
In via di ulteriore subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito ritenesse di revocare il contributo al mantenimento della ricorrente, si chiede che le spese straordinarie da individuarsi come da protocollo in uso presso il Tribunale di Genova, siano poste a carico del SI. nella misura del 100%, o nella misura meglio vista e Controparte_1 ritenuta congrua da Codesto Tribunale;
Da ultimo, in considerazione del grave inadempimento, da parte del SI. , del Controparte_1
Provvedimento provvisorio n. 665/2025 del 10 febbraio 2025 in ordine alla corresponsione del contributo mensile al mantenimento della moglie, si chiede all'Ill.mo Tribunale di adottare i provvedimenti di cui all'art. 473 bis. 39, commi 1 e 2, c.p.c. meglio visti e ritenuti.
Con ogni più ampia riserva istruttoria e vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
Conclusioni di parte convenuta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi SI. e SI.ra Controparte_1 Pt_1
, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Genova di procedere alla
[...]
relativa annotazione a margine dell'atto di matrimonio.
2. Rigettare la domanda di assegno di mantenimento formulata dalla SI.ra , Parte_1
in quanto infondata in fatto e in diritto, stante la piena capacità lavorativa e di produrre reddito della stessa, come ampiamente documentato in atti, e in applicazione del principio di autoresponsabilità per l'effetto, revocare l'assegno di mantenimento provvisorio di € 150,00 mensili disposto in suo favore con ordinanza del 09/02/2025, per carenza dei presupposti di legge. [Corte di Cassazione|Sezione 1|Civile|Ordinanza|26 aprile 2024| n. 11250].
3. Disporre l'affidamento condiviso della IA minore ad entrambi i genitori, con Per_2 esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, ai sensi dell'art. 337-ter c.c.
4. Disporre e confermare il collocamento prevalente della IA minore presso il Per_2 padre, SI. , stante la reiterata e ferma volontà espressa dalla minore e in Controparte_1 considerazione del deteriorato rapporto con la madre, come emerso in corso di causa.
5. Per l'effetto, assegnare la casa coniugale, sita in Genova, Via Balbi Piovera 23/7, con le relative pertinenze e arredi, al SI. , in quanto genitore collocatario della Controparte_1
IA, al fine di garantire alla minore la conservazione del proprio habitat domestico, quale centro degli affetti e delle consuetudini di vita [Cass. Civ., Sez. 1, N. 23501 del 02-08-
2023][Cass. Civ., Sez. 1, N. 5738 del 24-02-2023][Corte Cost., sentenza n. 308 del 6 agosto
2008]. Disporre che la SI.ra , sia tenuta a corrispondere la propria quota Parte_1 del 50% della rata del mutuo gravante sull'immobile in quanto comproprietaria. 6. Stabilire che la madre, SI.ra , possa vedere e tenere con sé la IA secondo Parte_1
le modalità da concordarsi tra i genitori, nel primario interesse della minore, e in mancanza di accordo, secondo il calendario che l'Ill.mo Giudice riterrà di giustizia.
7. Stabilire che il SI. provvederà al mantenimento ordinario e diretto della Controparte_1 IA , e che la SI.ra sarà tenuta a contribuire alle spese Per_2 Parte_1
straordinarie (mediche, scolastiche, sportive e ludiche, come da protocollo in uso presso codesto Tribunale) nella misura del 50%.
8. Disporre che l'Assegno Unico Universale per la IA venga percepito interamente dal SI.
stante l'onere di mantenimento diretto esclusivamente a carico dello stesso o Controparte_1 in subordine l'AUU venga percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata e non creduta ipotesi di collocamento prevalente della IA minore presso la madre con conseguente assegnazione della casa coniugale alla stessa:
1. Dichiarare tenuto il SI. a versare alla SI.ra , a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo per il mantenimento ordinario della IA minore, una somma mensile non superiore ad € 250,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, tenuto conto delle ridotte capacità economiche del padre, delle sue gravi condizioni di salute, degli oneri economici a suo carico (ivi compresa la necessità di reperire una nuova sistemazione abitativa) e della capacità reddituale della madre [Cass. Civ., Sez. 1, N. 17903 del 22-06-
2023]
2. Disporre che la SI.ra , quale assegnataria della casa coniugale, sia tenuta Parte_1
a corrispondere la propria quota del 50% della rata del mutuo gravante sull'immobile e a farsi carico integralmente degli oneri condominiali ordinari e di tutte le utenze domestiche.
3. Porre a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie per la IA, come da protocollo in uso presso codesto Tribunale.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15/04/2024, la SI.ra ha adìto questo Tribunale Parte_1 al fine di ottenere la separazione dal marito SI. con cui aveva contratto Controparte_1
matrimonio in Genova in data 30/07/2006, e dalla cui unione era nata in data [...] la IA , rappresentando una situazione di ormai intervenuta intollerabilità Persona_3
della convivenza matrimoniale.
In tali premesse la ricorrente ha chiesto che venisse disposto l'affidamento condiviso della IA minore ad entrambi i genitori con collocazione abitativa e residenza anagrafica della stessa presso di sé con assegnazione della casa familiare sita in Genova, Via Balbi Piovera n.
23/7, e regolamentazione delle visite paterne, e che venisse posto a carico del SI. un CP_1 contributo al mantenimento per sé pari ad € 200,00 mensili e per la IA pari ad € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e alla percezione integrale dell'assegno unico.
Con comparsa di costituzione e risposta del 10/07/2024, si è costituito in giudizio il SI.
il quale, pur aderendo alla domanda in punto stato civile, ha chiesto a sua volta che, CP_1
fermo l'affidamento condiviso della IA minore, la stessa venisse collocata in via prevalente presso di sé o in subordine in via paritaria fra i genitori, chiedendo che l'eventuale contributo a suo carico per il mantenimento della IA fosse contenuto in € 250,00 mensili e che nulla venisse riconosciuto per il mantenimento della moglie.
Sentite le parti personalmente all'udienza del 10/09/2024 e fallito ogni tentativo di conciliazione, la causa è stata rinviata per l'ascolto della minore all'udienza del 30/10/2024, all'esito della quale le parti hanno convenuto di sperimentare l'assetto ivi delineato secondo la volontà della minore che contemplava, la collocazione abitativa della stessa presso il padre nella casa familiare, il quale si sarebbe assunto l'onere di provvedere integralmente al suo mantenimento e al pagamento in via esclusiva del mutuo gravante su detta abitazione.
Con successiva ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. emessa in data 09/02/2025, il G.D. ha quindi confermato le condizioni concordate dalle parti in punto di affidamento, collocazione della minore, assegnazione della casa familiare, diritto di visita e mantenimento ordinario, ed ha stabilito in via provvisoria un contributo economico a carico del SI. per il CP_1
mantenimento della SI.ra , rimasta senza lavoro e quindi con funzione meramente Pt_1 assistenziale, pari ad € 150,00 mensili, oltre rivalutazione Istat, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dalla mensilità di gennaio 2025.
La causa, ritenuta matura per la decisione previo ordine di esibizione alla ricorre degli estratti conto della carta di credito intestata alla stessa, è stata infine rinviata per la remissione al
Collegio all'udienza cartolare del 25/09/2025, con concessione dei termini ex art. 473 bis.28 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla domanda di separazione personale dei coniugi
La domanda di separazione giudiziale, chiesta da entrambi i coniugi, deve certamente essere accolta, sussistendo le condizioni di cui all'art. 151 c.c.
Le parti, comparse personalmente nell'udienza del 10/09/2024, hanno evidenziato infatti l'insorgere di una crisi coniugale ormai irreversibile, manifestando la volontà di non volersi riconciliare, per cui alla luce dell'evidente frattura affettiva non più ricomposta, sussiste quell'impossibilità nella prosecuzione della convivenza, alla quale l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione.
2. Sull'affidamento, collocazione e regime delle visite della IA minore
Per quanto riguarda le condizioni relative alla IA minore , le parti Persona_3 all'udienza del 30/10/2024 hanno raggiunto un accordo, recepito poi nell'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c., che contemplava l'affido condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa presso il padre nella casa familiare in Genova, Via Balbi Piovera n. 23/7, e diritto di visita libero con la madre secondo la volontà della minore e i suoi impegni scolastici ed extrascolastici.
Non vi è motivo, pertanto, di discostarsi dalle condizioni concordare dalle parti in quanto aderenti al superiore interesse della minore e conformi alla volontà dalla stessa espressa nel corso del suo ascolto.
Come noto, infatti, ai sensi dell'art. 337 quater c.c. l'affido dei figli ad un solo genitore può essere disposto soltanto qualora l'affido all'altro genitore sia contrario all'interesse dei minori, ossia nelle ipotesi in cui il genitore assuma comportamenti pregiudizievoli per la cura e l'educazione della prole oppure laddove, per ragioni oggettive o soggettive, presenti carenze o incapacità ad occuparsene.
Nel caso di specie, sebbene dall'ascolto della minore sia emerso un rapporto madre-IA un po' conflittuale riguardo alla gestione della vita quotidiana, non sono tuttavia emerse circostanze tali da imporre una deroga al principio di piena bigenitorialità. Riguardo alla collocazione il Tribunale intende perpetuare l'attuale assetto, determinato in forza dell'ordinanza interinale, che non ha evidenziato criticità, caratterizzato dalla collocazione abitativa e dalla residenza anagrafica della minore presso il padre, nella casa coniugale in Genova, Via Balbi Piovera n. 23/7, che deve per l'effetto essere assegnata ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. al convenuto.
In ordine alla regolamentazione delle visite, tenuto conto dell'età adolescenziale della minore e alla sua capacità di autodeterminarsi nel rapporto con i genitori, come è emerso nel corso del suo ascolto, appare conforme al superiore interesse della stessa prevedere che le visite materne possano esplicarsi in piena libertà secondo le determinazioni della minore, nel rispetto della sua volontà e dei suoi impegni scolastici, extrascolastici e di vita sociale.
3. Sul mantenimento della IA minore
Per quanto concerne il mantenimento della IA minore, come è noto la sua quantificazione ha natura prevalentemente equitativa ed ha come unico parametro di valutazione quello di
“adeguatezza” secondo cui tale contributo va determinato non solo proporzionalmente alle capacità economiche del genitore tenuto al mantenimento, ma anche alle esigenze dei figli che si devono mantenere anche in ragione dell'età, del tenore di vita dei figli in costanza di convivenza dei genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore e, non ultimo, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore;
ciò in applicazione dei principi generali da sempre applicati in materia e sanciti ora in particolare dall'art. 337 ter, co. IV, c.c.
Nel caso in esame, tenuto conto della collocazione abitativa della minore presso il padre e della circostanza che le visite e la conseguente permanenza presso l'abitazione materna sono rimesse alle determinazioni della stessa, risulta congruo stabilire che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto nei periodi di tempo che trascorrerà presso di sè, ciò anche in ragione delle sperequate condizioni economiche fra genitori, come di seguito si vedrà, e del contributo dato dalla SI.ra alle sue esigenze abitative mediante assegnazione Pt_1
della casa coniugale in comproprietà.
Le spese straordinarie, da individuarsi secondo il documento di orientamento di cui al verbale di riunione della Sezione IV del Tribunale di Genova del 15/09/2016, andranno invece ripartite in misura paritetica tra i genitori, mentre l'assegno unico universale di famiglia sarà percepito come per legge.
4. Sul contributo al proprio mantenimento richiesto dalla SI.ra Pt_1
Con riferimento invece all'assegno di mantenimento per sé chiesto dalla SI.ra , giova Pt_1 brevemente ricordare che tale contributo svolge una funzione puramente solidaristica in virtù dell'obbligo di assistenza materiale fra i coniugi che non viene meno in sede di separazione, attenuandosi unicamente i reciproci doveri di natura personale.
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge è subordinato all'accertamento che egli: “a) non sia in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche di entrambi, da individuarsi con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche, in termini di redditività, capacità di spesa, garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro;
b) versi, alla stregua di una valutazione comparativa, in una condizione economica deteriore rispetto all'altro, tenuto conto di circostanze ulteriori quali la durata della convivenza, fermo restando che non è necessaria una individuazione precisa di tutti gli elementi relativi alla situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi, essendo sufficiente una loro ricostruzione generale attendibile. Inoltre la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicchè i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c.,
l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (v., ex multis, in parte motiva, Cass. n. 36178/2023).
Va da sé quindi che tale contributo non costituisce un obbligo meramente alimentare che presuppone lo stato di bisogno del coniuge economicamente più “debole”, ma risponde piuttosto all'esigenza di mitigare le conseguenze patrimoniali negative della separazione laddove questa comporti un rilevante squilibrio economico fra i coniugi, consentendo al coniuge più debole di mantenere “tendenzialmente” il medesimo tenore di vita, in virtù di quella solidarietà coniugale derivante dal vincolo matrimoniale che persiste anche dopo la separazione.
Fatta tale dovuta premessa, dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi prodotte, è emerso che il
SI. percepisce un reddito medio annuo pari ad € 24.843,331, corrispondente ad una CP_1
disponibilità mensile pari a circa € 2.070,28 per dodici mensilità, da cui occorre detrarre l'importo della rata del mutuo della casa coniugale, pacificamente pagata dal marito, pari ad
€ 413,48 ed € 110,00 mensili di amministrazione, residuando quindi l'importo di € 1.546,80.
Inoltre, il SI. risulta comproprietario della casa coniugale e di diversi immobili in CP_1
Genova e Bargagli, da cui verosimilmente potrà trarre ulteriori redditi.
Di contro, la SI.ra fino a dicembre 2024 ha svolto attività lavorativa come promoter Pt_1
a chiamata percependo un reddito complessivo pari ad € 5.803,00 annui, corrispondente a circa € 483,58 mensili, sebbene il marito contesti che ella svolgerebbe anche un'altra attività non regolarizzata di laminazione ciglia presso il domicilio, come si evincerebbe dagli acquisti effettuati mediante carta di credito, prospettazione che però non ha trovato compiuta evidenza.
In questo quadro, anche ammettendo che la SI.ra ricavi un ulteriore reddito dalla sua Pt_1
attività lavorativa non dichiarata che presumibilmente può quantificarsi pari ad ulteriori €
500,00 mensili al netto delle spese, persiste uno squilibrio economico fra i coniugi tale da giustificare la previsione di un contributo al mantenimento della moglie, coniuge economicamente più debole, la quale ha dovuto reperire altra abitazione in locazione.
A ciò si aggiunga che, dalle prospettazioni dei fatti operate dalle parti, è indubbio poi che in costanza di convivenza matrimoniale, il nucleo familiare traesse la principale fonte di sostentamento dal reddito del SI. mentre la SI.ra svolgeva sporadiche CP_1 Pt_1
attività lavorative.
Ciò posto, con l'ordinanza interinale sopra richiamata, il G.D. ha dunque riconosciuto in favore della SI.ra un contributo al proprio mantenimento, quantificato in € 150,00 Pt_1 mensili, per ragioni essenzialmente assistenziali, tenuto conto della disponibilità manifestata dal SI. di farsi carico integralmente del mutuo gravante sull'abitazione familiare e CP_1
della necessità della SI.ra di riorganizzare la propria vita a seguito del rilascio della Pt_1 casa coniugale assegnata al marito.
Tuttavia, in sede di precisazione delle conclusioni, il SI. ha espressamente chiesto CP_1 che la SI.ra ottemperi al proprio impegno pro quota nei confronti dell'istituto di Pt_1
credito domanda che, sebbene inammissibile in questa sede, assume valenza di revoca della disponibilità in precedenza manifestata di farsi carico per intero del mutuo, di cui la ricorrente dovrà concorrere a farsi carico nel rapporto interno tra coobbligati solidali pro quota.
Di tale circostanza occorre tenere debitamente conto, ragion per cui risulta congruo rideterminare, con decorrenza dalla presente pronuncia, la misura mensile del contributo per il mantenimento della SI.ra nella somma dalla stessa richiesta pari ad € 200,00, da Pt_1 versarsi entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dalla data della sentenza, oltre rivalutazione annuale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
5. Sull'istanza formulata dalla SI.ra tesa ad ottenere le misure di cui all'art. Pt_1
473-bis.39 c.p.c.
La SI.ra ha invocato l'adozione delle misure di cui all'art. 473 bis.39, commi 1 e 2, Pt_1
c.p.c. nei confronti del SI. , in ragione della prospettata inosservanza di quest'ultimo CP_1 alla statuizione, adottata con l'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c., concernente il riconoscimento di un contributo al proprio mantenimento.
Orbene, l'istanza si profila inammissibile al lume della tesi ricostruttiva che postula l'applicabilità degli strumenti di tutela prefigurati dall'art. 473 bis.39 c.p.c. solo qualora non possano venire in soccorso gli ulteriori presidi predisposti dall'ordinamento per far fronte alla lamentata inadempienza, quali, ad esempio, l'ordine di pagamento diretto al terzo.
Nel caso di specie, pur non risultando controverso che il convenuto abbia maturato ritardi nella corresponsione di talune mensilità, la ricorrente aveva a disposizione lo strumento dell'ordine di pagamento diretto al datore di lavoro del convenuto, di cui si è peraltro avvalsa.
L'istanza risulta vieppiù infondata in quanto risulta che il convenuto abbia comunque provveduto a sanare la debenza complessivamente accumulatasi, per cui allo stato l'inadempienza è stata superata;
conseguentemente difetta il presupposto dell'attualità dell'inosservanza o dell'inadempienza, che giustifica l'adozione delle misure previste dall'art. 473 bis.39 c.p.c.
Fermo quanto precede, del tutto impertinente risulta il richiamo alla tutela risarcitoria prevista dal comma 2 della previsione da ultimo citata, che non si applica ai rapporti economici tra coniugi in quanto postula indefettibilmente comportamenti inosservanti di un genitore nei confronti della prole o della relazione dell'altro genitore con la stessa, come si evince dal riferimento alla condanna del “genitore inadempiente” in favore “dell'altro genitore” e “del minore”.
6. Sulle spese di lite
La peculiarità della controversia e la reciproca soccombenza delle parti sotto molteplici profili giustificano ai sensi dell'art. 92 c.p.c. l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), autorizzandoli a C.F._1 Controparte_1 C.F._2
vivere separati, portandosi reciproco rispetto;
ORDINA al competente Ufficiale dello stato civile del Comune di Genova di procedere alle annotazioni della sentenza, passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio (trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 658 Parte I Serie Ufficio 1 - anno
2006).
AFFIDA la IA minore SI.ra , nata a Genova il [...], in [...] Persona_3
condivisa ad entrambi i genitori con collocazione abitativa prevalente e residenza anagrafica presso il padre e diritto di visita libero con la madre, secondo la volontà della minore e i suoi impegni scolastici ed extrascolastici;
ASSEGNA la casa coniugale sita in Genova, Via Balbi Piovera n. 23/7, al SI. Controparte_1 nell'interesse della IA minore convivente;
DISPONE che i genitori provvedano al mantenimento ordinario della IA minore in via diretta, ciascuno in relazione al periodo di tempo che la IA trascorre presso di sé, ferma la suddivisione al 50% delle spese straordinarie, da individuarsi secondo il documento di orientamento di cui al verbale di riunione della Sezione IV del Tribunale di Genova del
15/09/2016;
DISPONE che l'assegno unico sarà percepito da entrambi i genitori come per legge;
PONE a carico del SI. un contributo mensile al mantenimento della moglie Controparte_1
da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese in favore della SI.ra , pari ad € Parte_1
200,00 mensili, oltre rivalutazione Istat come per legge, con decorrenza dalla presente pronuncia, fermo ed integralmente confermato il provvedimento provvisorio assunto nelle more del giudizio;
COMPENSA integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, 03/10/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott.ssa Claudia Merlino
Minuta redatta dal M.O.T. dott. Alessandro Stefano Morgante 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 730 (2021): Reddito imp. € 29.811,00 – Imp. netta € 4.710,00 – Add. Reg. € 462,00 - Add. Com. € 237,00 = € 24.402,00 730 (2022): Reddito imp. € 31.441,00 – Imp. netta € 4.579,00 – Add. Reg. € 499,00 - Add. Com. € 252,00 = € 26.111,00 730 (2023): Reddito imp. € 28.700,00 – Imp. netta € 3.959,00 – Add. Reg. € 436,00 - Add. Com. € 288,00 = € 24.017,00