CA
Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 28/03/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di MESSINA
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di rinvio ex art. 392 c. p. c. a seguito di annullamento da parte della Corte di
Cassazione, iscritto al n. 589/2022 R. G. e vertente tra nato a [...] il [...], c.f.: , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefano Principato e Manuela Licordari (con PEC indicate), domiciliato nello studio di questi ultimi, in Messina, via Ugo Bassi isol. 81 n. 159, per procura in calce all'atto di citazione in appello,
ATTORE IN RIASSUNZIONE contro
nata a [...] il 30 agosto 1965 c. f.: , e OP CodiceFiscale_2
nata a [...] l'[...], c. f.: , CP_2 CodiceFiscale_3 rappresentate e difese dall'avv. Emilio Colazingari (con PEC indicata), domiciliate presso lo studio di quest'ultimo, in Tivoli, via Antonio del Re n. 47, per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello,
CONVENUTE IN RIASSUNZIONE
********
OGGETTO: giudizio di rinvio a seguito di annullamento (parziale) della sentenza di questa
Corte di appello – prima sezione civile (in diversa composizione) n. 422/2017 del 12 aprile 2027, disposto dalla Corte di Cassazione con ordinanza emessa il 5 maggio 2022 n. 12194 in materia di mutuo.
**************
1 CONCLUSIONI delle PARTI
Per l'attore in riassunzione: “1)preso atto dell'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione che ha cassato, in relazione e nei limiti dell'accoglimento del sesto motivo di ricorso, la sentenza n.422 del 24.3/12.04.2017 della Corte di Appello di Messina, in parziale riforma della stessa ed in conformità al principio di diritto richiamato, per relationem, dalla S. C. di
Cassazione, condannare e , in solido tra loro, al pagamento, OP CP_2
in favore del Sig. , dichiarando dovuti gli interessi sulla somma di € 88.230,00 Parte_1
riconosciuta dalle stesse controparti nella comparsa di costituzione nel presente giudizio, nella misura legale, del 5/06/2006 al soddisfo;
2) in applicazione del principio di soccombenza, porre a carico delle convenute e le spese del giudizio di CP_2 OP
legittimità e del presente giudizio di rinvio tenendo conto, per quelle del procedimento in
Cassazione, n° 27419/2017 R.G., definito con ordinanza n° 14194-2022, del rigetto di 6 su 6 motivi di ricorso addotti ex adverso e del comportamento palesemente ostruzionistico e dilatorio delle debitrici, confermando, in riferimento alla regolamentazione delle spese relative ai giudizi di I e II grado, quanto statuito nella sentenza n° 422/2017; 3) rigettare ogni avversa domanda”.
Per le convenute in riassunzione: “L'avv. Colazingari si riporta alla propria comparsa di costituzione e risposta delle cui conclusioni chiede l'integrale accoglimento. Segnatamente si insiste sulla determinazione del credito vantato dal in applicazione del principio di Pt_1
diritto sancito dalla pronunzia della Suprema Corte circa la nullità della pretesa pattuizione di interessi ultra-legali al 3,6% e sul regolamento delle spese per tutti i gradi di giudizio secondo quanto richiesto nelle sopra citate conclusioni”.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione spedito per la notifica il 26 luglio 2022 (e regolarmente recapitato) ha riassunto, nei confronti di e Parte_1 OP CP_2
il giudizio di rinvio a seguito del parziale annullamento pronunciato dalla Corte di Cassazione
(con l'ordinanza indicata in oggetto) della sentenza n. 422/2017 di questa Corte di appello – prima sezione civile (in diversa composizione) emessa in data 12 aprile 2017.
Con essa, per quanto qui di specifico interesse, in accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza n. 1193/11 emessa il 29 giugno 2011 dal Tribunale di Parte_1
Messina – seconda sezione civile, sono state condannate e OP CP_2
in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'appellante, della somma di € 104.430,00
[...]
a titolo di restituzione del denaro dato da costui in mutuo a figlia della OP
(con la quale il aveva avuto una relazione sentimentale), che ne CP_2 Pt_1
2 aveva garantito la restituzione, con gli interessi al saggio del 3,6% annuo dal 5 giugno 2006
(data della messa in mora) sino al soddisfo.
Proposto ricorso per cassazione da parte di e cui ha OP CP_2
resistito con controricorso la Suprema Corte, accogliendone il sesto Parte_1
motivo, ha cassato, in relazione ad esso e nei limiti dello stesso, la pronuncia impugnata ed ha rinviato a questa Corte in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità, rigettando tutti gli altri motivi.
L'attore in riassunzione (già appellante), premessa nell'atto introduttivo la ricostruzione dell'intera vicenda processuale, nei suoi punti salienti, ha chiesto che, preso atto del pronunciamento della Suprema Corte, in applicazione del principio di diritto dalla stessa enunciato, fossero condannate le convenute al pagamento, in proprio favore, degli interessi nella misura legale dal 5 giugno 2006 al soddisfo sulla somma di € 104.430,00, a suo dire accertata definitivamente come dovuta, rigettando ogni altra domanda e condannando le stesse convenute al pagamento in solido, in proprio favore, delle spese del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 16 dicembre 2022 si sono costituite e contestando le avverse richieste, in particolare OP CP_2 criticando l'affermazione dell'attore secondo cui sarebbe stata definitivamente accertata la somma di € 104.430,00 quale sorte capitale su cui conteggiare gli interessi (dovuti nella misura legale), nonché la richiesta di condanna di lui al pagamento delle spese di lite.
Hanno chiesto, perciò, che, in applicazione del principio espresso dalla Suprema Corte, fosse determinato correttamente il credito vantato dal nella somma di € 90.000,00, a titolo Pt_1
di sorte capitale, oltre agli interessi in misura legale dalla data del 5 giugno 2006 al soddisfo, e che l'attore fosse condannato al rimborso delle spese di lite in loro favore relativamente a tutti i gradi e fasi del giudizio.
All'udienza di prima comparizione del 19 dicembre 2022, svoltasi in modalità cartolare ex art. 221, comma 4, legge 77/2020 (e s. m. i.), è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni del 22 gennaio 2024, che, svoltasi anch'essa in modalità cartolare ex art. 127 ter c.
p. c., è stata differita all'11 novembre 2024 per l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, anticipata poi, su istanza del al 6 maggio 2024. Pt_1
In tale udienza, svoltasi parimenti in modalità cartolare ex art. 127 ter c. c. p., la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali (termine ridotto a 30 gg.) e memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
3 Con la pronuncia rescindente a qua la Suprema Corte di Cassazione - premesso il riferimento all'insegnamento della stessa, pur espresso in tema di cambiale, secondo cui l'inclusione del credito per interessi nel titolo non esime dall'onere di provare per iscritto la convenzione relativa alla loro misura ultra-legale, non valendo tale forma di rilascio, di per sé sola, a soddisfare l'obbligo della forma scritta richiesto dall'art. 1284 c. c. - ha ritenuto priva di rilievo, quanto al caso in esame, la circostanza che il vaglia postale riscosso dal (mutuante) Pt_1 per l'importo di € 1.770,00 - inviato da parte della a titolo di pagamento della prima CP_1
rata delle sessanta pattuite per la restituzione - inglobasse anche gli interessi.
Ha evidenziato, poi, che il tasso che le parti avevano concordato era pari al 3,6%, laddove, per quanto di interesse, il saggio legale degli interessi ammontava al 3,0% quanto al periodo compreso tra il 1° gennaio 2002 ed il 31 dicembre 2003, al 2,50% quanto a quello tra l'1 gennaio
2004 e il 31 dicembre 2007 e al 3,0% quanto al periodo compreso tra l'1 gennaio 2008 e il 31 dicembre 2009, essendo evidentemente quello concordato dalle parti su base annua sempre superiore a quello legale.
Ha rilevato, pertanto, la nullità della suddetta pattuizione, nella misura eccedente il tasso legale, per via del difetto di forma scritta ad substantiam, e ciò “anche ai fini degli interessi riconosciuti dalla Corte di appello a far data dal 5.6.2006”, richiamando la massima giurisprudenziale tratta dalla sentenza n. 266 del 2006 della stessa Corte secondo cui: “per la costituzione dell'obbligo di corrispondere interessi in misura superiore a quella legale (come pure per la modifica della clausola concernente gli interessi, comportante il superamento della soglia legale) è necessaria la forma scritta <>, la cui mancanza comporta la nullità della clausola stessa, con automatica sostituzione della misura convenzionale con quella legale ”, precisando che il principio di diritto cui doversi uniformare in sede di rinvio veniva enunciato mediante il richiamo per relationem alla predetta massima.
In questa sede rescissoria, dunque, non può che trovare applicazione siffatto principio di diritto, in virtù del quale, al saggio di interesse pattuito dalle parti in relazione al mutuo oggetto di causa, stipulato per la somma di € 90.000 - pari al 3,6%, come affermato dal Giudice dell'appello e ribadito dalla Suprema Corte -, deve sostituirsi quello legale ai sensi del terzo comma dell'art. 1284 c. c..
La sostituzione - è evidente – non può riguardare, come vorrebbe l'attore in riassunzione, solo gli interessi di mora, dovuti a partire dal 5 giugno 2006, ma anche gli interessi corrispettivi di cui all'art. 1815 c. c, che, come è noto, rappresentano il corrispettivo dell'uso del danaro del quale il mutuante si priva in favore del mutuatario, di cui è pacifica la pattuizione nel caso di specie.
4 Ed invero, come evidenziato nella sentenza d'appello e riportato anche nell'ordinanza della
Suprema Corte, è un fatto ormai incontestabile che aveva concesso in Parte_1
prestito a figlia di (con la quale ultima aveva avuto OP CP_2 una relazione sentimentale), la somma di € 90.000,00 nel maggio 2003, avendo le parti pattuito che il predetto importo sarebbe stato restituito in n. 60 rate mensili da € 1.770,00 ciascuna, mediante vaglia postale da inviare al domicilio del creditore;
la aveva CP_2 personalmente garantito l'obbligazione restitutoria, impegnandosi in via solidale, in uno con la figlia, alla restituzione del prestito.
La somma totale da ritornare al dunque, sarebbe stata pari, nella previsione Pt_1 contrattuale, a complessivi € 106.200,00, di cui € 90.000 per sorte capitale e € 16.200,00 a titolo di interessi corrispettivi, la cui misura percentuale ammontava, perciò, come anche giustamente rilevato dal Giudice dell'appello, al 3,6% annuo, pari al 18% in cinque anni (l'importo di €
16.2000 infatti corrisponde esattamente alla misura percentuale del 18% di € 90.000).
Su tali circostanze di fatto, con particolare riferimento alla ricostruzione “matematica” operata dalla Corte di appello, la pronuncia di quest'ultima – va ribadito – è divenuta ferma ed incontestabile, dal momento che la Suprema Corte ha rigettato, tra gli altri, il primo motivo del ricorso con il quale il aveva contestato proprio detta ricostruzione, sotto il profilo Pt_1 della violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1362, comma 2, c. c., sostenendo anche che non sarebbe stato riscontrato in atti il presunto tasso di interesse annuo pattuito nella misura del
3,6%.
La Suprema Corte, con l'ordinanza di (parziale) annullamento de qua, ha rilevato, come detto, la nullità della previsione di detto tasso di interesse per mancanza di forma scritta ad substantiam ai sensi del terzo comma dell'art. 1284 c. c., trattandosi - quella prevista dalle parti
- di misura ultra-legale, ed ha fissato il su riportato principio di diritto, in virtù del quale gli interessi sono dovuti, nella specie, in misura legale, premettendo testualmente, per quanto qui di interesse, che “nulla osta alla rilevazione in questa sede, anche ai fini degli interessi riconosciuti dalla Corte di Messina a far data dal 5.6.2006, della nullità correlata al difetto di forma scritta ad substantiam della pattuizione degli interessi in misura eccedente il tasso legale”.
Dall'uso della congiunzione “anche” (sopra riportata in grassetto) e dal fatto che al paragrafo
25 dell'ordinanza a qua il Giudice di legittimità ha indicato le varie misure degli interessi legali a partire dall'1 gennaio 2002 sino al 31 dicembre 2009 – riferendosi perciò all'ampio periodo entro il quale si sarebbero collocate le 60 rate di restituzione, in adempimento della relativa obbligazione solidale assunta dalle debitrici - si ricava univocamente che la rilevata nullità del tasso previsto dalle parti e la consequenziale prescrizione della sua necessaria sostituzione con
5 quello legale, non ha riguardato, come del resto è giuridicamente ovvio, soltanto gli interessi di mora, ossia quelli dovuti dal 5 giugno 2006 (epoca della messa in mora delle debitrici), ma anche quelli corrispettivi, che componevano (pro parte), insieme alla relativa porzione di sorte capitale, la rata mensile di restituzione.
In questa prospettiva non è fondato l'assunto dell'attore in riassunzione secondo il quale la somma di € 104.430,00 sarebbe stata “accertata definitivamente come dovuta”, dato che nel calcolo della stessa non è computata, evidentemente, solo la sorte capitale, ma sono considerati anche gli interessi stabiliti nella misura del 3,6% su base annua, (misura) che, invece, in ossequio al dictum della Suprema Corte, deve essere contenuta entro il tasso legale vigente di volta in volta nel periodo di riferimento.
Partendo, infatti, dall'importo complessivo di € 106.200,00 e sottraendovi la somma di €
1.770,00 (che risulta pacificamente restituita al , si ottiene l'ammontare di € Pt_1
104.430,00: questa somma però deve essere in questa sede ridimensionata in conseguenza ed in applicazione della statuizione della Suprema Corte, in modo tale che gli interessi corrispettivi sulla sorte capitale di € 90.000,00 vengano calcolati al tasso legale per il periodo che va dal 30 giugno 2003 (primo mese successivo alla data di elargizione della somma data in prestito) alla data di costituzione in mora (pacificamente avvenuta in data 5 giugno 2006), dal momento che da quest'ultima data gli interessi da corrispettivi si trasformano in interessi moratori.
In proposito mette conto richiamare l'insegnamento della Suprema Corte (da ultimo ribadito con sentenza n. 18239 del 3 luglio 2024) secondo il quale gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori costituiscono categorie distinte nel diritto delle obbligazioni: questi ultimi sono dovuti per il ritardo nell'adempimento e rappresentano una forma di risarcimento del danno provocato al creditore per il mancato godimento di quanto dovuto per un certo periodo di tempo (art.1224 c. c.); gli interessi corrispettivi, invece, dipendono dalla semplice scadenza di un debito pecuniario e sono regolati dall'art. 1282 c. c., nonché, per il contratto di mutuo – di specifico interesse in questa sede - dall'art. 1815 c. c.. Essi sono collegati alla sola liquidità ed esigibilità del denaro e costituiscono il corrispettivo del godimento (da parte di altri) del capitale oggetto di obbligazione, i quali si tramutano in interessi moratori nel momento in cui intervenga la mora (art. 1224, comma 1, c. c.).
In definitiva, secondo il Giudice nomofilattico, gli interessi moratori sono correlati all'inadempimento del debitore che violi gli obblighi assunti e sono fissati dalle parti al fine di determinare il costo che il debitore dovrà sopportare nell'ipotesi in cui, al di fuori del programma negoziale e quindi senza il consenso del creditore, mantenga la disponibilità della somma dovuta anche oltre il tempo definito nel contratto;
mentre gli interessi corrispettivi sono correlati al costo del denaro mutuato ed hanno decorrenza immediata.
6 Ciò posto, il suddetto calcolo degli interessi in misura legale dal 30 giugno 2003 al 5 giugno
2006 sulla somma di € 90.000,00, conduce ad un ammontare complessivo di tali accessori pari a € 6.828,91, tale che il complessivo debito restitutorio (sorte capitale + interessi), alla data del
5 giugno 2006, assommava a € 96.828,91, dalla quale, sottratto il suddetto importo (già pagato) di € 1.770,00, si ottiene la somma di € 95.058,91, che rappresenterebbe quanto realmente dovuto al da e a titolo restitutorio, su cui Pt_1 OP CP_2
dover calcolare, secondo il dictum della Suprema Corte, gli interessi nella misura legale a far data dal 5 giugno 2006 sino all'effettivo soddisfo.
È appena il caso di notare, d'altra parte, in questo contesto, che l'assunto delle convenute in riassunzione - secondo il quale (testualmente) “alla luce della sentenza di Cassazione la sorte di € 90.000,00 deve essere maggiorata del solo interesse al saggio legale e a decorrere dalla costituzione in mora”, con la conseguenza che, detratto l'importo di € 1.770,00 quale somma ritenuta prima rata delle restituzioni, la sorte sarebbe pari a € 88.230,00 (e non a € 104.403,00 come preteso dal ) e ad essa andrebbe aggiunti i soli interessi legali dalla costituzione in Pt_1
mora – non tiene conto dell'evidenza fattuale e della ragione giuridica, già sopra evidenziate, secondo cui il mutuo è nella specie oneroso, tale che il mutuatario è tenuto a restituire la sorte capitale in uno con gli interessi corrispettivi.
Con l'ovvio corollario che la base di calcolo per il pagamento degli interessi moratori, dovuti dal 5 giugno 2006 per effetto del ritardo nel pagamento della somma in restituzione, non può essere limitata unicamente al valore della sorte capitale, ma deve includere anche gli interessi corrispettivi, i quali devono necessariamente essere considerati nella determinazione della somma complessiva, sia pure sino alla data della costituzione in mora, in linea con l'insegnamento giurisprudenziale sopra richiamato.
Posto tutto quanto sin qui illustrato, la Corte deve tuttavia prendere atto che la parte attrice, nelle note del 13 febbraio 2024 e poi in quelle del 4 maggio 2024 – in cui ha precisato le conclusioni -, nonché, infine, nella comparsa conclusionale, ha aderito esplicitamente alla prospettazione di controparte circa l'ammontare della sorte capitale sulla quale dover calcolare gli interessi in misura legale (secondo il dictum della Suprema Corte) a decorrere dal 5 giugno
2006 sino all'effettivo soddisfo, indicata dalle convenute in € 88.230,00 (importo ottenuto dalla sottrazione, alla sorte capitale di € 90.000, della somma di € 1.770,00, pagata dalla ), CP_1 non insistendo più (il sull'originaria domanda volta ad ottenere che gli interessi Pt_1 legali fossero calcolati (dal 5 giugno 2006) sul maggiore importo di € 104.430,00 (a suo dire – erroneamente, secondo quanto si è esposto sopra - definitivamente accertato come dovuto).
Così facendo la parte attrice ha manifestato in maniera univoca, anche per la costante
7 reiterazione nei tre atti difensivi suddetti, la volontà di abbandonare (in parte qua) la domanda da ultimo riportata e di accettarne, piuttosto, una riduzione quantitativa, la quale dà luogo, in sostanza, ad una rinuncia parziale alla domanda, che – va detto -, a differenza della rinuncia agli atti, non necessita di essere effettuata dalla parte personalmente, né abbisogna dell'accettazione di controparte, né tanto meno postula una procura speciale, rientrando negli ordinari poteri del difensore la rinuncia ad un singolo capo della domanda o la riduzione delle originarie domande (tra le tante v. Cass. Civ. nn. 1281/2003; 140/2002; 10268/1994).
Ne deriva che, in virtù del principio dispositivo e dell'onere della domanda su cui si incentra il sistema processuale civile, pur avendo riguardo al dictum della Suprema Corte, ma non potendo non tenere conto della parziale rinuncia del alla domanda originaria (come sopra Pt_1
rilevato), in parziale riforma della pronuncia di appello, devono condannarsi in solido CP_1
e al pagamento in favore di degli interessi
[...] CP_2 Parte_1 in misura legale calcolati sulla somma di € 88.230,00 a decorrere dal 5 giugno 2006 sino all'effettivo soddisfo.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite va detto che, avendo la pronuncia di annullamento con rinvio disposto che questa Corte provveda anche su quelle relative al giudizio di legittimità, occorre tenere presente, in punto di diritto, il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché provveda sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a statuire sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e sulle spese dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado (ex multis Cass. Civ. nn. 37220/2021; 15506/2018;
11490/2004; 9783/2003; 14075/2002), nonché – soprattutto, quanto qui di specifico interesse -
l'insegnamento pacifico per cui il principio fissato dall'art. 336, primo comma, c. p. c., secondo il quale la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte cassata (cosiddetto effetto espansivo), comporta che l'annullamento, in sede di legittimità, della pronuncia nel merito del giudice di appello, anche se limitato ad un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali;
con la conseguenza che il giudice di rinvio, investito del riesame della causa, deve rinnovare la decisione su di esse, alla stregua del criterio della soccombenza, avendo riguardo all'esito finale della lite, considerato globalmente e non in relazione alle singole fasi giudiziali (Cass. Civ. nn. 29056/2024; S. U.
n. 32906/2022; Cass. Civ. nn. 15868/2015; 26084/2005; 9783/2003; 9690/2003; 14075/2002;
293/1978).
In applicazione di tali regole al caso concreto, con particolare riferimento a quest'ultima (art. 336, comma 1, c. p. c.), va detto che la Corte, quale giudice del rinvio, è tenuta a provvedere
8 sulle spese delle fasi di impugnazione (ossia appello e ricorso per cassazione), oltre che a quelle del presente giudizio, dal momento che è stata solo parzialmente cassata la pronuncia di appello, segnatamente in quella parte del capo condannatorio relativa alla misura degli interessi debitori
(corrispettivi e moratori), e nel fare ciò deve tenere conto dell'esito complessivo e finale delle impugnazioni, compreso il presente giudizio di rinvio (fase rescissoria), senza distinguere tra le singole fasi giudiziali, come esposto da ultimo.
In questa prospettiva, reputa la Corte che l'incidenza della riforma parziale della sentenza di appello nel caso di specie è tale da non indurre ad una nuova valutazione dell'effettiva soccombenza dell'una e/o dell'altra parte rispetto a quella operata in sede di appello, dato che, pure all'esito del presente giudizio, soccombenti prevalenti sono e rimangono le odierne convenute in riassunzione e nei cui confronti la OP CP_2 domanda restitutoria del è stata senz'altro accolta, seppure, alla fine del giudizio, Pt_1
sia stata un tantino ridimensionata nel quantum, con particolare riguardo alla misura dell'obbligazione accessoria degli interessi.
Il ridimensionamento nel quantum della domanda restitutoria avanzata dal non vale, Pt_1
però, a farlo ritenere soccombente, neppure parzialmente, in virtù del principio invalso da ultimo nella giurisprudenza del Giudice nomofilattico secondo il quale l'accoglimento in misura ridotta (anche sensibile) di una domanda non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c. p. c. (così
Cass. Civ. S. U. n. 32061/2022).
Nel caso in esame non sussistono “gli altri presupposti” di cui al citato articolo per una compensazione parziale o totale delle spese tra le due parti anzidette, in quanto è evidentemente prevalente la soccombenza delle odierne convenute in riassunzione nei confronti del Pt_1
(che peraltro ha anche parzialmente ridotto, da ultimo, la propria pretesa).
Il rimborso delle spese di tutti i gradi e fasi del giudizio va posto, perciò, a carico sempre di e di in solido tra loro, in favore di controparte, per la OP CP_2
regola della (prevalente) soccombenza.
Tanto stabilito, la liquidazione deve effettuarsi (per i gradi e fasi anzidetti) in base ai parametri tariffari di cui al D. M. n. 147/2022 qui applicabile ratione temporis, in linea con il principio recentemente affermato dalla Suprema Corte, cui va data continuità in questa sede, secondo il quale “in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D. M. n. 55 del 2014, cui devono
9 essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D. M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c. p. c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di <> evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza” (così Cass. Civ.
n. 31884/2018).
Ne discende che – ferma restando la liquidazione delle spese del primo grado effettuata nella sentenza di appello, che non è affatto scalfita dalla parziale riforma della stessa - per il grado di appello, tenuto conto dello scaglione commisurato al valore diritto accertato (da € 52.001 a
€ 260.000) e adottando i parametri tariffari tra i minimi ed i medi in considerazione dell'entità delle questioni trattate, non particolarmente complesse, del rilievo delle prestazioni defensionali rese e dell'importo monetario del decisum (che, computati anche gli interessi che si cumulano alla sorte capitale, è più prossima al minimo dello scaglione che non al massimo), può liquidarsi la somma di € 7.300,00 a titolo di onorario, di cui € 1.500 per la fase di studio della controversia,
€ 1.000 per la fase introduttiva del giudizio, € 2.200 per la fase di trattazione (cfr. sul punto specifico Cass. Civ. n. 8561/2023) e € 2.600 per la fase decisionale.
Per il giudizio di legittimità, avuto riguardo agli stessi criteri e parametri tariffari di cui sopra, si liquida, a titolo di onorario, la complessiva somma di € 4.000 - di cui € 1.800 per la fase di studio della controversia, € 1.300 per la fase introduttiva del giudizio e € 900 per la fase decisionale -.
Per il giudizio di rinvio, sempre secondo gli stessi criteri e parametri suddetti, va liquidata la complessiva somma di € 7.300 a titolo di onorario, di cui € 1.500 per la fase di studio della controversia, € 1.000 per la fase introduttiva del giudizio, € 2.200 per la fase di trattazione (cfr. sul punto specifico Cass. Civ. n. 8561/2023) e € 2.600 per la fase decisionale.
Ad esse si aggiungono, per il grado di appello e per il presente giudizio di rinvio, il rispettivo rimborso del c. u. e delle altre spese vive documentate in atti, oltre che, per il grado di appello, per il giudizio di legittimità e per il giudizio di rinvio, i rispettivi rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta).
10
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando quale giudice di rinvio adito da con atto spedito per la notifica il 26 luglio 2022 (e Parte_1
regolarmente recapitato), nei confronti di e a OP CP_2
seguito del parziale annullamento da parte della Corte di Cassazione (con l'ordinanza indicata in oggetto) della sentenza n. 422/2017 di questa Corte di appello – prima sezione civile (in diversa composizione) emessa in data 12 aprile 2017, così provvede:
• in parziale riforma della sentenza di appello, condanna in solido e OP
al pagamento degli interessi nella misura legale, calcolati sulla somma CP_2 di € 88.230,00, a decorrere dal 5 giugno 2006 sino al soddisfo effettivo;
• condanna in solido e al rimborso delle spese del OP CP_2
grado di appello, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio in favore del liquidate a titolo di onorario, rispettivamente, in complessivi € 7.300, € 4.000 e Pt_1
€ 7.300 (come sopra rispettivamente suddivisi), oltre al rimborso del c. u. e delle altre spese vive documentate in atti per il grado di appello e per il giudizio di rinvio, nonché - per il grado di appello, per il giudizio di legittimità e per il giudizio di rinvio - al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, a C. P. A. e IVA (ove dovuta), ferma ed invariata restando la statuizione contenuta nella sentenza di appello relativamente alle spese del primo grado del giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) del 19 marzo 2025
Si dà atto della collaborazione prestata, ai fini della stesura della presente sentenza, dalla dr.ssa Antonina Merlino, funzionaria dell'ufficio per il processo assegnata a questa prima sezione civile.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Augusto SABATINI)
11
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di rinvio ex art. 392 c. p. c. a seguito di annullamento da parte della Corte di
Cassazione, iscritto al n. 589/2022 R. G. e vertente tra nato a [...] il [...], c.f.: , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefano Principato e Manuela Licordari (con PEC indicate), domiciliato nello studio di questi ultimi, in Messina, via Ugo Bassi isol. 81 n. 159, per procura in calce all'atto di citazione in appello,
ATTORE IN RIASSUNZIONE contro
nata a [...] il 30 agosto 1965 c. f.: , e OP CodiceFiscale_2
nata a [...] l'[...], c. f.: , CP_2 CodiceFiscale_3 rappresentate e difese dall'avv. Emilio Colazingari (con PEC indicata), domiciliate presso lo studio di quest'ultimo, in Tivoli, via Antonio del Re n. 47, per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello,
CONVENUTE IN RIASSUNZIONE
********
OGGETTO: giudizio di rinvio a seguito di annullamento (parziale) della sentenza di questa
Corte di appello – prima sezione civile (in diversa composizione) n. 422/2017 del 12 aprile 2027, disposto dalla Corte di Cassazione con ordinanza emessa il 5 maggio 2022 n. 12194 in materia di mutuo.
**************
1 CONCLUSIONI delle PARTI
Per l'attore in riassunzione: “1)preso atto dell'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione che ha cassato, in relazione e nei limiti dell'accoglimento del sesto motivo di ricorso, la sentenza n.422 del 24.3/12.04.2017 della Corte di Appello di Messina, in parziale riforma della stessa ed in conformità al principio di diritto richiamato, per relationem, dalla S. C. di
Cassazione, condannare e , in solido tra loro, al pagamento, OP CP_2
in favore del Sig. , dichiarando dovuti gli interessi sulla somma di € 88.230,00 Parte_1
riconosciuta dalle stesse controparti nella comparsa di costituzione nel presente giudizio, nella misura legale, del 5/06/2006 al soddisfo;
2) in applicazione del principio di soccombenza, porre a carico delle convenute e le spese del giudizio di CP_2 OP
legittimità e del presente giudizio di rinvio tenendo conto, per quelle del procedimento in
Cassazione, n° 27419/2017 R.G., definito con ordinanza n° 14194-2022, del rigetto di 6 su 6 motivi di ricorso addotti ex adverso e del comportamento palesemente ostruzionistico e dilatorio delle debitrici, confermando, in riferimento alla regolamentazione delle spese relative ai giudizi di I e II grado, quanto statuito nella sentenza n° 422/2017; 3) rigettare ogni avversa domanda”.
Per le convenute in riassunzione: “L'avv. Colazingari si riporta alla propria comparsa di costituzione e risposta delle cui conclusioni chiede l'integrale accoglimento. Segnatamente si insiste sulla determinazione del credito vantato dal in applicazione del principio di Pt_1
diritto sancito dalla pronunzia della Suprema Corte circa la nullità della pretesa pattuizione di interessi ultra-legali al 3,6% e sul regolamento delle spese per tutti i gradi di giudizio secondo quanto richiesto nelle sopra citate conclusioni”.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione spedito per la notifica il 26 luglio 2022 (e regolarmente recapitato) ha riassunto, nei confronti di e Parte_1 OP CP_2
il giudizio di rinvio a seguito del parziale annullamento pronunciato dalla Corte di Cassazione
(con l'ordinanza indicata in oggetto) della sentenza n. 422/2017 di questa Corte di appello – prima sezione civile (in diversa composizione) emessa in data 12 aprile 2017.
Con essa, per quanto qui di specifico interesse, in accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza n. 1193/11 emessa il 29 giugno 2011 dal Tribunale di Parte_1
Messina – seconda sezione civile, sono state condannate e OP CP_2
in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'appellante, della somma di € 104.430,00
[...]
a titolo di restituzione del denaro dato da costui in mutuo a figlia della OP
(con la quale il aveva avuto una relazione sentimentale), che ne CP_2 Pt_1
2 aveva garantito la restituzione, con gli interessi al saggio del 3,6% annuo dal 5 giugno 2006
(data della messa in mora) sino al soddisfo.
Proposto ricorso per cassazione da parte di e cui ha OP CP_2
resistito con controricorso la Suprema Corte, accogliendone il sesto Parte_1
motivo, ha cassato, in relazione ad esso e nei limiti dello stesso, la pronuncia impugnata ed ha rinviato a questa Corte in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità, rigettando tutti gli altri motivi.
L'attore in riassunzione (già appellante), premessa nell'atto introduttivo la ricostruzione dell'intera vicenda processuale, nei suoi punti salienti, ha chiesto che, preso atto del pronunciamento della Suprema Corte, in applicazione del principio di diritto dalla stessa enunciato, fossero condannate le convenute al pagamento, in proprio favore, degli interessi nella misura legale dal 5 giugno 2006 al soddisfo sulla somma di € 104.430,00, a suo dire accertata definitivamente come dovuta, rigettando ogni altra domanda e condannando le stesse convenute al pagamento in solido, in proprio favore, delle spese del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 16 dicembre 2022 si sono costituite e contestando le avverse richieste, in particolare OP CP_2 criticando l'affermazione dell'attore secondo cui sarebbe stata definitivamente accertata la somma di € 104.430,00 quale sorte capitale su cui conteggiare gli interessi (dovuti nella misura legale), nonché la richiesta di condanna di lui al pagamento delle spese di lite.
Hanno chiesto, perciò, che, in applicazione del principio espresso dalla Suprema Corte, fosse determinato correttamente il credito vantato dal nella somma di € 90.000,00, a titolo Pt_1
di sorte capitale, oltre agli interessi in misura legale dalla data del 5 giugno 2006 al soddisfo, e che l'attore fosse condannato al rimborso delle spese di lite in loro favore relativamente a tutti i gradi e fasi del giudizio.
All'udienza di prima comparizione del 19 dicembre 2022, svoltasi in modalità cartolare ex art. 221, comma 4, legge 77/2020 (e s. m. i.), è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni del 22 gennaio 2024, che, svoltasi anch'essa in modalità cartolare ex art. 127 ter c.
p. c., è stata differita all'11 novembre 2024 per l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, anticipata poi, su istanza del al 6 maggio 2024. Pt_1
In tale udienza, svoltasi parimenti in modalità cartolare ex art. 127 ter c. c. p., la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali (termine ridotto a 30 gg.) e memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
3 Con la pronuncia rescindente a qua la Suprema Corte di Cassazione - premesso il riferimento all'insegnamento della stessa, pur espresso in tema di cambiale, secondo cui l'inclusione del credito per interessi nel titolo non esime dall'onere di provare per iscritto la convenzione relativa alla loro misura ultra-legale, non valendo tale forma di rilascio, di per sé sola, a soddisfare l'obbligo della forma scritta richiesto dall'art. 1284 c. c. - ha ritenuto priva di rilievo, quanto al caso in esame, la circostanza che il vaglia postale riscosso dal (mutuante) Pt_1 per l'importo di € 1.770,00 - inviato da parte della a titolo di pagamento della prima CP_1
rata delle sessanta pattuite per la restituzione - inglobasse anche gli interessi.
Ha evidenziato, poi, che il tasso che le parti avevano concordato era pari al 3,6%, laddove, per quanto di interesse, il saggio legale degli interessi ammontava al 3,0% quanto al periodo compreso tra il 1° gennaio 2002 ed il 31 dicembre 2003, al 2,50% quanto a quello tra l'1 gennaio
2004 e il 31 dicembre 2007 e al 3,0% quanto al periodo compreso tra l'1 gennaio 2008 e il 31 dicembre 2009, essendo evidentemente quello concordato dalle parti su base annua sempre superiore a quello legale.
Ha rilevato, pertanto, la nullità della suddetta pattuizione, nella misura eccedente il tasso legale, per via del difetto di forma scritta ad substantiam, e ciò “anche ai fini degli interessi riconosciuti dalla Corte di appello a far data dal 5.6.2006”, richiamando la massima giurisprudenziale tratta dalla sentenza n. 266 del 2006 della stessa Corte secondo cui: “per la costituzione dell'obbligo di corrispondere interessi in misura superiore a quella legale (come pure per la modifica della clausola concernente gli interessi, comportante il superamento della soglia legale) è necessaria la forma scritta <
In questa sede rescissoria, dunque, non può che trovare applicazione siffatto principio di diritto, in virtù del quale, al saggio di interesse pattuito dalle parti in relazione al mutuo oggetto di causa, stipulato per la somma di € 90.000 - pari al 3,6%, come affermato dal Giudice dell'appello e ribadito dalla Suprema Corte -, deve sostituirsi quello legale ai sensi del terzo comma dell'art. 1284 c. c..
La sostituzione - è evidente – non può riguardare, come vorrebbe l'attore in riassunzione, solo gli interessi di mora, dovuti a partire dal 5 giugno 2006, ma anche gli interessi corrispettivi di cui all'art. 1815 c. c, che, come è noto, rappresentano il corrispettivo dell'uso del danaro del quale il mutuante si priva in favore del mutuatario, di cui è pacifica la pattuizione nel caso di specie.
4 Ed invero, come evidenziato nella sentenza d'appello e riportato anche nell'ordinanza della
Suprema Corte, è un fatto ormai incontestabile che aveva concesso in Parte_1
prestito a figlia di (con la quale ultima aveva avuto OP CP_2 una relazione sentimentale), la somma di € 90.000,00 nel maggio 2003, avendo le parti pattuito che il predetto importo sarebbe stato restituito in n. 60 rate mensili da € 1.770,00 ciascuna, mediante vaglia postale da inviare al domicilio del creditore;
la aveva CP_2 personalmente garantito l'obbligazione restitutoria, impegnandosi in via solidale, in uno con la figlia, alla restituzione del prestito.
La somma totale da ritornare al dunque, sarebbe stata pari, nella previsione Pt_1 contrattuale, a complessivi € 106.200,00, di cui € 90.000 per sorte capitale e € 16.200,00 a titolo di interessi corrispettivi, la cui misura percentuale ammontava, perciò, come anche giustamente rilevato dal Giudice dell'appello, al 3,6% annuo, pari al 18% in cinque anni (l'importo di €
16.2000 infatti corrisponde esattamente alla misura percentuale del 18% di € 90.000).
Su tali circostanze di fatto, con particolare riferimento alla ricostruzione “matematica” operata dalla Corte di appello, la pronuncia di quest'ultima – va ribadito – è divenuta ferma ed incontestabile, dal momento che la Suprema Corte ha rigettato, tra gli altri, il primo motivo del ricorso con il quale il aveva contestato proprio detta ricostruzione, sotto il profilo Pt_1 della violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1362, comma 2, c. c., sostenendo anche che non sarebbe stato riscontrato in atti il presunto tasso di interesse annuo pattuito nella misura del
3,6%.
La Suprema Corte, con l'ordinanza di (parziale) annullamento de qua, ha rilevato, come detto, la nullità della previsione di detto tasso di interesse per mancanza di forma scritta ad substantiam ai sensi del terzo comma dell'art. 1284 c. c., trattandosi - quella prevista dalle parti
- di misura ultra-legale, ed ha fissato il su riportato principio di diritto, in virtù del quale gli interessi sono dovuti, nella specie, in misura legale, premettendo testualmente, per quanto qui di interesse, che “nulla osta alla rilevazione in questa sede, anche ai fini degli interessi riconosciuti dalla Corte di Messina a far data dal 5.6.2006, della nullità correlata al difetto di forma scritta ad substantiam della pattuizione degli interessi in misura eccedente il tasso legale”.
Dall'uso della congiunzione “anche” (sopra riportata in grassetto) e dal fatto che al paragrafo
25 dell'ordinanza a qua il Giudice di legittimità ha indicato le varie misure degli interessi legali a partire dall'1 gennaio 2002 sino al 31 dicembre 2009 – riferendosi perciò all'ampio periodo entro il quale si sarebbero collocate le 60 rate di restituzione, in adempimento della relativa obbligazione solidale assunta dalle debitrici - si ricava univocamente che la rilevata nullità del tasso previsto dalle parti e la consequenziale prescrizione della sua necessaria sostituzione con
5 quello legale, non ha riguardato, come del resto è giuridicamente ovvio, soltanto gli interessi di mora, ossia quelli dovuti dal 5 giugno 2006 (epoca della messa in mora delle debitrici), ma anche quelli corrispettivi, che componevano (pro parte), insieme alla relativa porzione di sorte capitale, la rata mensile di restituzione.
In questa prospettiva non è fondato l'assunto dell'attore in riassunzione secondo il quale la somma di € 104.430,00 sarebbe stata “accertata definitivamente come dovuta”, dato che nel calcolo della stessa non è computata, evidentemente, solo la sorte capitale, ma sono considerati anche gli interessi stabiliti nella misura del 3,6% su base annua, (misura) che, invece, in ossequio al dictum della Suprema Corte, deve essere contenuta entro il tasso legale vigente di volta in volta nel periodo di riferimento.
Partendo, infatti, dall'importo complessivo di € 106.200,00 e sottraendovi la somma di €
1.770,00 (che risulta pacificamente restituita al , si ottiene l'ammontare di € Pt_1
104.430,00: questa somma però deve essere in questa sede ridimensionata in conseguenza ed in applicazione della statuizione della Suprema Corte, in modo tale che gli interessi corrispettivi sulla sorte capitale di € 90.000,00 vengano calcolati al tasso legale per il periodo che va dal 30 giugno 2003 (primo mese successivo alla data di elargizione della somma data in prestito) alla data di costituzione in mora (pacificamente avvenuta in data 5 giugno 2006), dal momento che da quest'ultima data gli interessi da corrispettivi si trasformano in interessi moratori.
In proposito mette conto richiamare l'insegnamento della Suprema Corte (da ultimo ribadito con sentenza n. 18239 del 3 luglio 2024) secondo il quale gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori costituiscono categorie distinte nel diritto delle obbligazioni: questi ultimi sono dovuti per il ritardo nell'adempimento e rappresentano una forma di risarcimento del danno provocato al creditore per il mancato godimento di quanto dovuto per un certo periodo di tempo (art.1224 c. c.); gli interessi corrispettivi, invece, dipendono dalla semplice scadenza di un debito pecuniario e sono regolati dall'art. 1282 c. c., nonché, per il contratto di mutuo – di specifico interesse in questa sede - dall'art. 1815 c. c.. Essi sono collegati alla sola liquidità ed esigibilità del denaro e costituiscono il corrispettivo del godimento (da parte di altri) del capitale oggetto di obbligazione, i quali si tramutano in interessi moratori nel momento in cui intervenga la mora (art. 1224, comma 1, c. c.).
In definitiva, secondo il Giudice nomofilattico, gli interessi moratori sono correlati all'inadempimento del debitore che violi gli obblighi assunti e sono fissati dalle parti al fine di determinare il costo che il debitore dovrà sopportare nell'ipotesi in cui, al di fuori del programma negoziale e quindi senza il consenso del creditore, mantenga la disponibilità della somma dovuta anche oltre il tempo definito nel contratto;
mentre gli interessi corrispettivi sono correlati al costo del denaro mutuato ed hanno decorrenza immediata.
6 Ciò posto, il suddetto calcolo degli interessi in misura legale dal 30 giugno 2003 al 5 giugno
2006 sulla somma di € 90.000,00, conduce ad un ammontare complessivo di tali accessori pari a € 6.828,91, tale che il complessivo debito restitutorio (sorte capitale + interessi), alla data del
5 giugno 2006, assommava a € 96.828,91, dalla quale, sottratto il suddetto importo (già pagato) di € 1.770,00, si ottiene la somma di € 95.058,91, che rappresenterebbe quanto realmente dovuto al da e a titolo restitutorio, su cui Pt_1 OP CP_2
dover calcolare, secondo il dictum della Suprema Corte, gli interessi nella misura legale a far data dal 5 giugno 2006 sino all'effettivo soddisfo.
È appena il caso di notare, d'altra parte, in questo contesto, che l'assunto delle convenute in riassunzione - secondo il quale (testualmente) “alla luce della sentenza di Cassazione la sorte di € 90.000,00 deve essere maggiorata del solo interesse al saggio legale e a decorrere dalla costituzione in mora”, con la conseguenza che, detratto l'importo di € 1.770,00 quale somma ritenuta prima rata delle restituzioni, la sorte sarebbe pari a € 88.230,00 (e non a € 104.403,00 come preteso dal ) e ad essa andrebbe aggiunti i soli interessi legali dalla costituzione in Pt_1
mora – non tiene conto dell'evidenza fattuale e della ragione giuridica, già sopra evidenziate, secondo cui il mutuo è nella specie oneroso, tale che il mutuatario è tenuto a restituire la sorte capitale in uno con gli interessi corrispettivi.
Con l'ovvio corollario che la base di calcolo per il pagamento degli interessi moratori, dovuti dal 5 giugno 2006 per effetto del ritardo nel pagamento della somma in restituzione, non può essere limitata unicamente al valore della sorte capitale, ma deve includere anche gli interessi corrispettivi, i quali devono necessariamente essere considerati nella determinazione della somma complessiva, sia pure sino alla data della costituzione in mora, in linea con l'insegnamento giurisprudenziale sopra richiamato.
Posto tutto quanto sin qui illustrato, la Corte deve tuttavia prendere atto che la parte attrice, nelle note del 13 febbraio 2024 e poi in quelle del 4 maggio 2024 – in cui ha precisato le conclusioni -, nonché, infine, nella comparsa conclusionale, ha aderito esplicitamente alla prospettazione di controparte circa l'ammontare della sorte capitale sulla quale dover calcolare gli interessi in misura legale (secondo il dictum della Suprema Corte) a decorrere dal 5 giugno
2006 sino all'effettivo soddisfo, indicata dalle convenute in € 88.230,00 (importo ottenuto dalla sottrazione, alla sorte capitale di € 90.000, della somma di € 1.770,00, pagata dalla ), CP_1 non insistendo più (il sull'originaria domanda volta ad ottenere che gli interessi Pt_1 legali fossero calcolati (dal 5 giugno 2006) sul maggiore importo di € 104.430,00 (a suo dire – erroneamente, secondo quanto si è esposto sopra - definitivamente accertato come dovuto).
Così facendo la parte attrice ha manifestato in maniera univoca, anche per la costante
7 reiterazione nei tre atti difensivi suddetti, la volontà di abbandonare (in parte qua) la domanda da ultimo riportata e di accettarne, piuttosto, una riduzione quantitativa, la quale dà luogo, in sostanza, ad una rinuncia parziale alla domanda, che – va detto -, a differenza della rinuncia agli atti, non necessita di essere effettuata dalla parte personalmente, né abbisogna dell'accettazione di controparte, né tanto meno postula una procura speciale, rientrando negli ordinari poteri del difensore la rinuncia ad un singolo capo della domanda o la riduzione delle originarie domande (tra le tante v. Cass. Civ. nn. 1281/2003; 140/2002; 10268/1994).
Ne deriva che, in virtù del principio dispositivo e dell'onere della domanda su cui si incentra il sistema processuale civile, pur avendo riguardo al dictum della Suprema Corte, ma non potendo non tenere conto della parziale rinuncia del alla domanda originaria (come sopra Pt_1
rilevato), in parziale riforma della pronuncia di appello, devono condannarsi in solido CP_1
e al pagamento in favore di degli interessi
[...] CP_2 Parte_1 in misura legale calcolati sulla somma di € 88.230,00 a decorrere dal 5 giugno 2006 sino all'effettivo soddisfo.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite va detto che, avendo la pronuncia di annullamento con rinvio disposto che questa Corte provveda anche su quelle relative al giudizio di legittimità, occorre tenere presente, in punto di diritto, il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché provveda sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a statuire sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e sulle spese dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado (ex multis Cass. Civ. nn. 37220/2021; 15506/2018;
11490/2004; 9783/2003; 14075/2002), nonché – soprattutto, quanto qui di specifico interesse -
l'insegnamento pacifico per cui il principio fissato dall'art. 336, primo comma, c. p. c., secondo il quale la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte cassata (cosiddetto effetto espansivo), comporta che l'annullamento, in sede di legittimità, della pronuncia nel merito del giudice di appello, anche se limitato ad un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali;
con la conseguenza che il giudice di rinvio, investito del riesame della causa, deve rinnovare la decisione su di esse, alla stregua del criterio della soccombenza, avendo riguardo all'esito finale della lite, considerato globalmente e non in relazione alle singole fasi giudiziali (Cass. Civ. nn. 29056/2024; S. U.
n. 32906/2022; Cass. Civ. nn. 15868/2015; 26084/2005; 9783/2003; 9690/2003; 14075/2002;
293/1978).
In applicazione di tali regole al caso concreto, con particolare riferimento a quest'ultima (art. 336, comma 1, c. p. c.), va detto che la Corte, quale giudice del rinvio, è tenuta a provvedere
8 sulle spese delle fasi di impugnazione (ossia appello e ricorso per cassazione), oltre che a quelle del presente giudizio, dal momento che è stata solo parzialmente cassata la pronuncia di appello, segnatamente in quella parte del capo condannatorio relativa alla misura degli interessi debitori
(corrispettivi e moratori), e nel fare ciò deve tenere conto dell'esito complessivo e finale delle impugnazioni, compreso il presente giudizio di rinvio (fase rescissoria), senza distinguere tra le singole fasi giudiziali, come esposto da ultimo.
In questa prospettiva, reputa la Corte che l'incidenza della riforma parziale della sentenza di appello nel caso di specie è tale da non indurre ad una nuova valutazione dell'effettiva soccombenza dell'una e/o dell'altra parte rispetto a quella operata in sede di appello, dato che, pure all'esito del presente giudizio, soccombenti prevalenti sono e rimangono le odierne convenute in riassunzione e nei cui confronti la OP CP_2 domanda restitutoria del è stata senz'altro accolta, seppure, alla fine del giudizio, Pt_1
sia stata un tantino ridimensionata nel quantum, con particolare riguardo alla misura dell'obbligazione accessoria degli interessi.
Il ridimensionamento nel quantum della domanda restitutoria avanzata dal non vale, Pt_1
però, a farlo ritenere soccombente, neppure parzialmente, in virtù del principio invalso da ultimo nella giurisprudenza del Giudice nomofilattico secondo il quale l'accoglimento in misura ridotta (anche sensibile) di una domanda non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c. p. c. (così
Cass. Civ. S. U. n. 32061/2022).
Nel caso in esame non sussistono “gli altri presupposti” di cui al citato articolo per una compensazione parziale o totale delle spese tra le due parti anzidette, in quanto è evidentemente prevalente la soccombenza delle odierne convenute in riassunzione nei confronti del Pt_1
(che peraltro ha anche parzialmente ridotto, da ultimo, la propria pretesa).
Il rimborso delle spese di tutti i gradi e fasi del giudizio va posto, perciò, a carico sempre di e di in solido tra loro, in favore di controparte, per la OP CP_2
regola della (prevalente) soccombenza.
Tanto stabilito, la liquidazione deve effettuarsi (per i gradi e fasi anzidetti) in base ai parametri tariffari di cui al D. M. n. 147/2022 qui applicabile ratione temporis, in linea con il principio recentemente affermato dalla Suprema Corte, cui va data continuità in questa sede, secondo il quale “in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D. M. n. 55 del 2014, cui devono
9 essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D. M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c. p. c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di <
n. 31884/2018).
Ne discende che – ferma restando la liquidazione delle spese del primo grado effettuata nella sentenza di appello, che non è affatto scalfita dalla parziale riforma della stessa - per il grado di appello, tenuto conto dello scaglione commisurato al valore diritto accertato (da € 52.001 a
€ 260.000) e adottando i parametri tariffari tra i minimi ed i medi in considerazione dell'entità delle questioni trattate, non particolarmente complesse, del rilievo delle prestazioni defensionali rese e dell'importo monetario del decisum (che, computati anche gli interessi che si cumulano alla sorte capitale, è più prossima al minimo dello scaglione che non al massimo), può liquidarsi la somma di € 7.300,00 a titolo di onorario, di cui € 1.500 per la fase di studio della controversia,
€ 1.000 per la fase introduttiva del giudizio, € 2.200 per la fase di trattazione (cfr. sul punto specifico Cass. Civ. n. 8561/2023) e € 2.600 per la fase decisionale.
Per il giudizio di legittimità, avuto riguardo agli stessi criteri e parametri tariffari di cui sopra, si liquida, a titolo di onorario, la complessiva somma di € 4.000 - di cui € 1.800 per la fase di studio della controversia, € 1.300 per la fase introduttiva del giudizio e € 900 per la fase decisionale -.
Per il giudizio di rinvio, sempre secondo gli stessi criteri e parametri suddetti, va liquidata la complessiva somma di € 7.300 a titolo di onorario, di cui € 1.500 per la fase di studio della controversia, € 1.000 per la fase introduttiva del giudizio, € 2.200 per la fase di trattazione (cfr. sul punto specifico Cass. Civ. n. 8561/2023) e € 2.600 per la fase decisionale.
Ad esse si aggiungono, per il grado di appello e per il presente giudizio di rinvio, il rispettivo rimborso del c. u. e delle altre spese vive documentate in atti, oltre che, per il grado di appello, per il giudizio di legittimità e per il giudizio di rinvio, i rispettivi rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta).
10
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando quale giudice di rinvio adito da con atto spedito per la notifica il 26 luglio 2022 (e Parte_1
regolarmente recapitato), nei confronti di e a OP CP_2
seguito del parziale annullamento da parte della Corte di Cassazione (con l'ordinanza indicata in oggetto) della sentenza n. 422/2017 di questa Corte di appello – prima sezione civile (in diversa composizione) emessa in data 12 aprile 2017, così provvede:
• in parziale riforma della sentenza di appello, condanna in solido e OP
al pagamento degli interessi nella misura legale, calcolati sulla somma CP_2 di € 88.230,00, a decorrere dal 5 giugno 2006 sino al soddisfo effettivo;
• condanna in solido e al rimborso delle spese del OP CP_2
grado di appello, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio in favore del liquidate a titolo di onorario, rispettivamente, in complessivi € 7.300, € 4.000 e Pt_1
€ 7.300 (come sopra rispettivamente suddivisi), oltre al rimborso del c. u. e delle altre spese vive documentate in atti per il grado di appello e per il giudizio di rinvio, nonché - per il grado di appello, per il giudizio di legittimità e per il giudizio di rinvio - al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, a C. P. A. e IVA (ove dovuta), ferma ed invariata restando la statuizione contenuta nella sentenza di appello relativamente alle spese del primo grado del giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) del 19 marzo 2025
Si dà atto della collaborazione prestata, ai fini della stesura della presente sentenza, dalla dr.ssa Antonina Merlino, funzionaria dell'ufficio per il processo assegnata a questa prima sezione civile.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Augusto SABATINI)
11