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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 02/10/2025, n. 1667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1667 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 3509/2024 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Giovanna Cice pronuncia, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 2.10.2025, la seguente Parte_ S E N Z A nel procedimento di II grado iscritto al n. 3509/2024 del Registro Generale
Affari Contenziosi, e promosso
DA
, c.f. , elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._1
Cerignola alla via Puglie n. 8, presso lo studio dell'avv. Alfonso Ruocco, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
- PARTE APPELLANTE –
CONTRO
, c.f. elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._2 in Cerignola alla Via Perugia n. 6, presso lo studio dell'avv. Vincenzo
Marinelli, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
- PARTE APPELLATA -
Avverso: la sentenza n. 149/2024 emessa dal Giudice di Pace di Cerignola, nell'ambito del giudizio n. 582/2022 R.G., depositata in data 7 giugno 2024
e notificata a mezzo PEC in data 11 giugno 2024.
TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_2 appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, chiedendo di riformare la sentenza di primo grado e, per l'effetto, rigettare l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 10/2022, con ogni Controparte_1 conseguente effetto di legge;
con vittoria di spese e competenze di entrambi i giudizi, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
, ritualmente costituitasi, ha chiesto di rigettare l'appello in Controparte_1 quanto inammissibile e/o infondato e di confermare la sentenza di primo grado.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il giudizio è stato rinviato con provvedimento reso dallo scrivente magistrato, per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione del termine per il deposito di note sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c.
In primo grado, ha proposto opposizione avverso il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 10/2022, emesso dal Giudice di Pace di Cerignola nel procedimento n. 582/2022 del 19 gennaio 2022, notificato il 31 gennaio successivo, con il quale le è stato ingiunto di pagare in favore di PT
, in qualità di ex socio-amministratore della Abaco Servizi SRL
[...]
(cancellata dal registro delle imprese il 14 settembre 2020), la somma di €
979,07 oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo per l'attività dii fornitura e assistenza software.
Il Giudice di Pace, ritenute fondate le ragioni dell'opponente, ha revocato il decreto ingiuntivo ed ha condannato l'opposto al pagamento delle spese di lite.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui ha statuito che la cancellazione della Abaco
Servizi S.r.L. dal registro delle imprese, intervenuta nella pendenza di un giudizio dalla stessa originariamente intrapreso, determinasse automaticamente l'estinzione della pretesa azionata, “in quanto non inclusa nel bilancio finale di liquidazione della stessa società e priva dei requisiti di certezza e liquidità.”
Proc. n. ______ r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 2 a 5 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
Con il secondo motivo, l'appellante contesta la statuizione del Giudice di primo grado nella parte in cui ha ritenuto insussistente la prova del credito azionato in sede monitoria, nonché inadeguata la documentazione prodotta a fondamento della domanda.
In via preliminare va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art 342 c.p.c. poiché sono identificabili le parti della sentenza impugnata e poiché, come chiarito da Cass. civ. Sez. Un. n. 8845/2017 l'appello
“specifico” non richiede all'appellante alcuna sorta di “progetto alternativo di decisione”.
Passando allo scrutinio dei motivi di appello, questi, in quanto strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente e meritano accoglimento.
Come noto, la più recente giurisprudenza alla quale il Tribunale ritiene di aderire, ha stabilito che “L'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non comporta anche l'estinzione dei crediti della stessa, i quali costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci, salvo che il creditore abbia inequivocamente manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore, e sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato, in congruo termine, di non volerne profittare: a tal fine, non risulta tuttavia sufficiente la mancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione, la quale non giustifica di per sé la presunzione dell'avvenuta rinunzia allo stesso, incombendo al debitore convenuto in giudizio dall'ex socio, o nei confronti del quale quest'ultimo intenda proseguire un giudizio promosso dalla società, l'onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti necessari per l'estinzione del credito” (Cass.
S.U. 19750/2025).
In considerazione di quanto sopra, deve allora ritenersi superato l'orientamento secondo il quale l'estinzione di una società conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese determina un fenomeno di tipo successorio in virtù del quale sono trasferiti ai soci esclusivamente le obbligazioni ancora inadempiute ed i beni o i diritti non compresi nel bilancio finale di liquidazione, “con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate
Proc. n. ______ r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 3 a 5 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), giacché il mancato espletamento di tale attività da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo (cfr. Cass.,
Sez. Un., 12/03/2013, nn. 6070 e 6071; Cass., Sez. II, 9/08/2023, n.
24246; Cass., Sez. III, 29/04/2024, n. 11411).
La differenza tra i due orientamenti consiste nel fatto che, mentre per il primo la regola è che il diritto si trasmette ai soci, nonostante la mancata inclusione nel bilancio di liquidazione, mentre l'estinzione costituisce un'eccezione, che dev'essere rigorosamente allegata e provata da chi intenda farla valere, e quindi dalla controparte dell'ex-socio; per il secondo la mancata inclusione nel bilancio di liquidazione rende applicabile, almeno per le mere pretese ed i crediti incerto illiquidi, una presunzione (semplice) di estinzione, che pone a carico dell'ex socio che intenda azionare un diritto della società o proseguire un giudizio dalla stessa iniziato l'onere di allegare e provare di essere subentrato nella titolarità del diritto fatto valere.
Nel caso di specie, la parte opponente-appellata ha fondato la propria difesa sulla tesi secondo cui la cancellazione della società dal registro delle imprese avrebbe comportato una tacita rinuncia al credito da parte della stessa, con conseguente estinzione dell'obbligazione gravante su di lei.
Tuttavia, tale argomentazione, per le ragioni già esposte, non può essere condivisa.
Nello specifico, l'opponente non ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante, per non aver fornito alcuna prova dell'esistenza di una volontà remissoria da parte della società, né tantomeno di una dichiarazione – espressa o implicita – da cui possa desumersi una rinuncia al credito riferita alla sua specifica posizione debitoria.
Al contrario, ha documentato, da un lato, la propria qualità di Parte_2 socio e amministratore della Abaco Servizi S.r.l., mediante produzione di visura camerale;
dall'altro, l'origine del credito azionato, fondato su sentenza passata in giudicato con la quale fu condannata al Controparte_1
Proc. n. ______ r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 4 a 5 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
pagamento nei confronti della Abaco Servizi S.r.L. della somma di € 979,07 oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo per la fornitura e l'assistenza software.
L'appellante risulta, pertanto, legittimato alla riscossione del credito, ai sensi dell'art. 2495, comma 2, c.c., norma che consente ai soci della società cancellata di far valere in proprio i crediti rimasti insoddisfatti all'atto dell'estinzione della stessa.
Per tali ragioni, la sentenza n. 149/2024, resa dal Giudice di Pace di
Cerignola, risulta viziata in quanto fondata sull'erronea presunzione di un'estinzione automatica del credito sub iudice, ritenuta conseguente alla mera cancellazione della Abaco Servizi S.r.l. dal registro delle imprese, in assenza di qualsiasi allegazione — da parte dell'opponente/appellato — di una rinuncia, espressa o tacita, al suddetto credito.
Ne deriva che la decisione impugnata non ha tenuto conto del corretto onere probatorio gravante sulla parte opponente e ha erroneamente escluso la legittimazione attiva dell'odierno appellante, la cui posizione è invece adeguatamente documentata e supportata da titolo giudiziale valido.
Con riferimento alla spese di lite, deve concludersi per l'integrale compensazione delle spese, in considerazione del fatto che il mutamento giurisprudenziale è intervenuto in data successiva a quella di proposizione dell'atto di citazione in appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di Foggia n. 149/2024
- accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna al pagamento Controparte_1
in favore dell'appellante della somma pari ad € 979,07, oltre interessi come per legge dalla domanda;
- compensa integralmente le spese di lite.
Il Giudice
dott.ssa Giovanna Cice
Proc. n. ______ r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 5 a 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Giovanna Cice pronuncia, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 2.10.2025, la seguente Parte_ S E N Z A nel procedimento di II grado iscritto al n. 3509/2024 del Registro Generale
Affari Contenziosi, e promosso
DA
, c.f. , elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._1
Cerignola alla via Puglie n. 8, presso lo studio dell'avv. Alfonso Ruocco, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
- PARTE APPELLANTE –
CONTRO
, c.f. elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._2 in Cerignola alla Via Perugia n. 6, presso lo studio dell'avv. Vincenzo
Marinelli, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
- PARTE APPELLATA -
Avverso: la sentenza n. 149/2024 emessa dal Giudice di Pace di Cerignola, nell'ambito del giudizio n. 582/2022 R.G., depositata in data 7 giugno 2024
e notificata a mezzo PEC in data 11 giugno 2024.
TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_2 appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, chiedendo di riformare la sentenza di primo grado e, per l'effetto, rigettare l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 10/2022, con ogni Controparte_1 conseguente effetto di legge;
con vittoria di spese e competenze di entrambi i giudizi, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
, ritualmente costituitasi, ha chiesto di rigettare l'appello in Controparte_1 quanto inammissibile e/o infondato e di confermare la sentenza di primo grado.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il giudizio è stato rinviato con provvedimento reso dallo scrivente magistrato, per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione del termine per il deposito di note sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c.
In primo grado, ha proposto opposizione avverso il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 10/2022, emesso dal Giudice di Pace di Cerignola nel procedimento n. 582/2022 del 19 gennaio 2022, notificato il 31 gennaio successivo, con il quale le è stato ingiunto di pagare in favore di PT
, in qualità di ex socio-amministratore della Abaco Servizi SRL
[...]
(cancellata dal registro delle imprese il 14 settembre 2020), la somma di €
979,07 oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo per l'attività dii fornitura e assistenza software.
Il Giudice di Pace, ritenute fondate le ragioni dell'opponente, ha revocato il decreto ingiuntivo ed ha condannato l'opposto al pagamento delle spese di lite.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui ha statuito che la cancellazione della Abaco
Servizi S.r.L. dal registro delle imprese, intervenuta nella pendenza di un giudizio dalla stessa originariamente intrapreso, determinasse automaticamente l'estinzione della pretesa azionata, “in quanto non inclusa nel bilancio finale di liquidazione della stessa società e priva dei requisiti di certezza e liquidità.”
Proc. n. ______ r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 2 a 5 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
Con il secondo motivo, l'appellante contesta la statuizione del Giudice di primo grado nella parte in cui ha ritenuto insussistente la prova del credito azionato in sede monitoria, nonché inadeguata la documentazione prodotta a fondamento della domanda.
In via preliminare va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art 342 c.p.c. poiché sono identificabili le parti della sentenza impugnata e poiché, come chiarito da Cass. civ. Sez. Un. n. 8845/2017 l'appello
“specifico” non richiede all'appellante alcuna sorta di “progetto alternativo di decisione”.
Passando allo scrutinio dei motivi di appello, questi, in quanto strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente e meritano accoglimento.
Come noto, la più recente giurisprudenza alla quale il Tribunale ritiene di aderire, ha stabilito che “L'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non comporta anche l'estinzione dei crediti della stessa, i quali costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci, salvo che il creditore abbia inequivocamente manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore, e sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato, in congruo termine, di non volerne profittare: a tal fine, non risulta tuttavia sufficiente la mancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione, la quale non giustifica di per sé la presunzione dell'avvenuta rinunzia allo stesso, incombendo al debitore convenuto in giudizio dall'ex socio, o nei confronti del quale quest'ultimo intenda proseguire un giudizio promosso dalla società, l'onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti necessari per l'estinzione del credito” (Cass.
S.U. 19750/2025).
In considerazione di quanto sopra, deve allora ritenersi superato l'orientamento secondo il quale l'estinzione di una società conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese determina un fenomeno di tipo successorio in virtù del quale sono trasferiti ai soci esclusivamente le obbligazioni ancora inadempiute ed i beni o i diritti non compresi nel bilancio finale di liquidazione, “con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate
Proc. n. ______ r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 3 a 5 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), giacché il mancato espletamento di tale attività da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo (cfr. Cass.,
Sez. Un., 12/03/2013, nn. 6070 e 6071; Cass., Sez. II, 9/08/2023, n.
24246; Cass., Sez. III, 29/04/2024, n. 11411).
La differenza tra i due orientamenti consiste nel fatto che, mentre per il primo la regola è che il diritto si trasmette ai soci, nonostante la mancata inclusione nel bilancio di liquidazione, mentre l'estinzione costituisce un'eccezione, che dev'essere rigorosamente allegata e provata da chi intenda farla valere, e quindi dalla controparte dell'ex-socio; per il secondo la mancata inclusione nel bilancio di liquidazione rende applicabile, almeno per le mere pretese ed i crediti incerto illiquidi, una presunzione (semplice) di estinzione, che pone a carico dell'ex socio che intenda azionare un diritto della società o proseguire un giudizio dalla stessa iniziato l'onere di allegare e provare di essere subentrato nella titolarità del diritto fatto valere.
Nel caso di specie, la parte opponente-appellata ha fondato la propria difesa sulla tesi secondo cui la cancellazione della società dal registro delle imprese avrebbe comportato una tacita rinuncia al credito da parte della stessa, con conseguente estinzione dell'obbligazione gravante su di lei.
Tuttavia, tale argomentazione, per le ragioni già esposte, non può essere condivisa.
Nello specifico, l'opponente non ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante, per non aver fornito alcuna prova dell'esistenza di una volontà remissoria da parte della società, né tantomeno di una dichiarazione – espressa o implicita – da cui possa desumersi una rinuncia al credito riferita alla sua specifica posizione debitoria.
Al contrario, ha documentato, da un lato, la propria qualità di Parte_2 socio e amministratore della Abaco Servizi S.r.l., mediante produzione di visura camerale;
dall'altro, l'origine del credito azionato, fondato su sentenza passata in giudicato con la quale fu condannata al Controparte_1
Proc. n. ______ r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 4 a 5 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
pagamento nei confronti della Abaco Servizi S.r.L. della somma di € 979,07 oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo per la fornitura e l'assistenza software.
L'appellante risulta, pertanto, legittimato alla riscossione del credito, ai sensi dell'art. 2495, comma 2, c.c., norma che consente ai soci della società cancellata di far valere in proprio i crediti rimasti insoddisfatti all'atto dell'estinzione della stessa.
Per tali ragioni, la sentenza n. 149/2024, resa dal Giudice di Pace di
Cerignola, risulta viziata in quanto fondata sull'erronea presunzione di un'estinzione automatica del credito sub iudice, ritenuta conseguente alla mera cancellazione della Abaco Servizi S.r.l. dal registro delle imprese, in assenza di qualsiasi allegazione — da parte dell'opponente/appellato — di una rinuncia, espressa o tacita, al suddetto credito.
Ne deriva che la decisione impugnata non ha tenuto conto del corretto onere probatorio gravante sulla parte opponente e ha erroneamente escluso la legittimazione attiva dell'odierno appellante, la cui posizione è invece adeguatamente documentata e supportata da titolo giudiziale valido.
Con riferimento alla spese di lite, deve concludersi per l'integrale compensazione delle spese, in considerazione del fatto che il mutamento giurisprudenziale è intervenuto in data successiva a quella di proposizione dell'atto di citazione in appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di Foggia n. 149/2024
- accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna al pagamento Controparte_1
in favore dell'appellante della somma pari ad € 979,07, oltre interessi come per legge dalla domanda;
- compensa integralmente le spese di lite.
Il Giudice
dott.ssa Giovanna Cice
Proc. n. ______ r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 5 a 5