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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 27/08/2025, n. 1373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1373 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
n. R.G. 6597/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della giudice Willelma Monterotti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al primo grado di merito al n. 6597/2023 R.G., promossa da
(c.f. e numero di Parte_1
P. VA , in persona del rappresentante pro-tempore, e P.IVA_1 Parte_1
(c.f. ), digitalmente domiciliati all'indirizzo P.E.C. C.F._1
rappresenti e difesi dall'avv. Gaetano Biocca, Email_1 giuste procure depositate telematicamente e sottoscritte digitalmente ex art. 83, comma terzo, c.p.c. unitamente all'atto di citazione in opposizione depositato il 22 dicembre 2023
OPPONENTI
CONVENUTI IN SENSO SOSTANZIALE contro c.f. e numero di P. VA ), in persona del rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_2 tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio degli avvocati Roberta Tacconelli e
Corrado Gioacchini, che la rappresentano e difendono con poteri congiunti e disgiunti, giusta procura depositata telematicamente e sottoscritta digitalmente ex art. 83, comma terzo, c.p.c. unitamente alla comparsa di risposta depositata il 18 maggio 2024
OPPOSTO
ATTORE IN SENSO SOSTANZIALE
1 Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
contratto di vendita;
actio quanti minoris;
Conclusioni: le parti hanno concluso come da rispettive note scritte ex art. 189, 1° comma, n.
1), CP_2
- e hanno concluso chiedendo: Parte_1 Parte_1
<1) in via preliminare di rito, dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Ancona in luogo della competenza del Tribunale di Teramo ex art. 19 c.p.c., per tutto quanto sopra meglio precisato;
2) in via principale, alla luce degli accertati vizi, determinare il reale valore del bene di cui alla fattura portata dalla nel ricorso monitorio, riconducendo al giusto e all'equo il prezzo della compravendita, e, per CP_1
l'effetto, condannare la a restituire alla la CP_1 Parte_1 eventuale somma maggiore già corrisposta rispetto al valore come sopra accertato, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dall'esborso sino all'effettivo soddisfo;
3) in via principale, accertare e dichiarare che il bene oggetto di compravendita di cui alla fattura portata dalla nel ricorso monitorio, CP_1 presenta gravi vizi e difetti che ne diminuiscono grandemente il valore e la rendono in parte inidonea all'uso per la quale era stata acquistata, e, per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla
alla e dunque revocare il decreto ingiuntivo Parte_1 CP_1 telematico n. 1423/2023 (R.G. N.573/2023) emesso in data 09/11/2023 dal Tribunale di Ancona, notificato a mezzo p.e.c. in data 10/11/2023; 4) sempre ed in ogni caso, condannare la al CP_1 pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, dell'accertamento tecnico in corso di causa avanti il
Tribunale di Teramo e/o esperito in seno al presente giudizio, oltre al rimborso forfetario del 15%, IVA e
CPA.>>
- ha concluso chiedendo: <Piaccia al Tribunale adito, in via preliminare Controparte_1 autorizzare l'esecuzione provvisoria del decreto opposto ai sensi dell'art. 648 cpc non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
in rito, rigettare l'eccezione di incompetenza per territorio proposta dalla società opposta e rigettare la richiesta di acquisizione della perizia di ATP in corso di esecuzione presso il Tribunale di Teramo in quanto non acquisibile per la violazione delle norme sulla competenza territoriale sopra richiamate;
nel merito, rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto e diritto con conferma del decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese di causa.>>
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato in 20 dicembre 2023 la
[...]
in proprio, hanno Parte_2 Parte_1
2 proposto tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1423/2023 del 9/11/2023, con cui il tribunale di Ancona gli aveva ingiunto il pagamento, in solido tra loro, di € 82.200,00 oltre ad interessi come richiesti, nonché di € 2.242,00 per spese della procedura, di € 406,50 per spese strettamente intese, oltre ad accessori fiscali e previdenziali nella misura di legge.
A fondamento della propria opposizione la e Parte_1 [...] hanno dedotto: Parte_1
- che aveva commissionato alla una Parte_1 Controparte_1
macchina automatizzata per la produzione di mascherine non chirurgiche;
- che il 12/3/2021, aveva presentato l'offerta n. 36 per l'acquisto della CP_1
macchina denominata “TKM120 MACCHINA MASCHERINE” per un prezzo pari a complessivi € 317.200,00, di cui € 260.000,00 per la macchina ed €
57.200,00 per imposte;
- che, secondo l'offerta di acquisto, la macchina avrebbe dovuto possedere le seguenti caratteristiche: PLC per gestione mediante touch screen;
porta materiali per l'accoppiamento di n. 5/6 tipi diversi di materiali;
inserimento ferretto;
macchina a ultrasuoni rotativa per saldare le mascherine;
due unità per l'inserimento di entrambi gli elastici;
gruppo piegatore per formare la mascherina;
insieme di rulli per ultima saldatura e taglio;
motori elettronici Brushless;
inserimento stampante a getto d'inchiostro; inserimento gomma adesiva per permettere alla mascherina di aderire al viso;
imbustatura automatica tramite dispositivo di saldatura per film plastico;
produttività mascherine di 40/50 pezzi al minuto in base ai materiali;
- che, il 20/12/2021, la macchina con numero di matricola 161221 era stata consegnata presso la sede operativa di;
Parte_1
- che, a seguito della consegna, aveva emesso la fattura n. FV21000386 CP_1
del 21/12/2021, che aveva provveduto a saldare per € 25.000,00 in Parte_1 data 17/3/2021; € 15.000,00 in data 18/3/2021; € 15.000,00 in data 23/3/2021; €
180.000,00 in data 3/8/2021;
- che ulteriori caratteristiche risultavano dal manuale d'istruzioni per l'uso, secondo cui la macchina “tenuto conto di un funzionamento di 1 turno di 8 ore al giorno e per 320
3 giorni di funzionamento all'anno ha una durata prevista di funzionamento di 10 anni a partire dalla prima messa in servizio. I componenti legati alla sicurezza hanno una durata prevista di
20 anni a partire dalla prima messa in servizio”;
- che, tuttavia, nella fase di concreta operatività del macchinario erano state rilevate, già dopo sole due settimane di utilizzo, numerose criticità, segnalate agli addetti di
, in particolare al sig. e al suo legale rappresentante CP_1 Per_1 personalmente, per il tramite di chat su whatsapp;
Parte_3
- che dette criticità avevano determinato l'inutilizzabilità del macchinario per la finalità per cui era stato acquistato;
- che, a fronte delle segnalazioni, il sig. aveva tentato di consigliare Per_1
interventi correttivi per la rimozione dei gravissimi problemi di volta in volta emergenti in sede di produzione che sono tuttavia risultati non efficaci;
- che stante l'impossibilità di vedere ripristinata Parte_1
l'ordinaria funzionalità della macchina, aveva scritto a legale Parte_3 rappresentante di evidenziandogli l'assoluta urgenza di provvedervi e CP_1 preannunciandogli gravi e irreparabili danni all'intera produzione aziendale;
- che le suddette criticità avevano costretto a saltare la Parte_1
fase dell'imbustamento automatico, con conseguente necessità di verificare manualmente il prodotto finale, e a dotarsi, tramite altro fornitore, di confezionatrice per lo svolgimento di tale attività;
- che le caratteristiche della macchina, indicate nella suddetta offerta di acquisto, erano state tutte disattese da la quale aveva addirittura imposto un CP_1 blocco software alla produzione in n. 35 mascherine per minuto;
- che in data 24 marzo 2022, i vizi qualitativi e quantitativi del prodotto finale avevano determinato la risoluzione dei contratti di fornitura con terzi per la cui esecuzione il macchinario era stato acquistato;
- che nel 2023 ha introdotto giudizio per accertamento tecnico preventivo dinanzi al tribunale di Teramo, ritenuto competente, volto ad accertare la presenza di vizi e difetti sul macchinario acquistato. La CTU è stata redatta solo nel corso del
4 presente giudizio e depositata da parte opponente in allegato alla seconda memoria istruttoria.
2. Si è tempestivamente costituita in giudizio la quale ha contestato le CP_1 deduzioni degli opponenti deducendo:
- che il macchinario venduto era stato prodotto sulla scorta delle indicazioni e richieste di , nonché in base alle campionature di materiale di volta in Parte_1 volta inviategli da quest'ultima;
- che, in data 16/12/2021, presso il proprio stabilimento ne era stato effettuato il pre- collaudo alla presenza di il quale aveva assistito alla messa in Persona_2 funzione e in produzione della macchina;
- che, in forza dell'accettazione del pre-collaudo da parte di in Persona_2
data 20/12/2021 la macchina era stata consegnata a;
Parte_1
- che, pertanto, in data 21/12/2021, aveva emesso la fattura n. 21000386/2021 per €
317.200,00, nonché consegnato a il manuale d'uso e il Parte_1 certificato CE;
- che la macchina era stata installata presso la sede di e messa Parte_1
in funzione con l'esecuzione di tutte le prove di collaudo e funzionamento, nonché dell'addestramento del personale preposto alla sua conduzione e utilizzo, come da relativo verbale del 28/1/2022 sottoscritto da;
Parte_1
- che in sede di pre-collaudo e collaudo, su accordo di , la Parte_1
macchina era stata tarata alla velocità di 35 pezzi/min., come risultante dai rapporti di intervento tecnico dei giorni dal 21/12/2021 al 14/1/2022, del 28/1/2021 in sede di collaudo e del 9/2/2022, oltreché dal manuale;
- che, in data 23-24/2/2022, , avendo deciso di inserire Parte_1
manualmente all'interno della confezione due gommini forati tendi-elastico in precedenza non previsti, le aveva chiesto un ulteriore intervento per rendere manuale l'imbustamento finale delle mascherine, mediante predisposizione di un pedale per imbustamento manuale con operatore e distacco del componente imbustaggio;
- che detto inserimento manuale dei gommini all'interno della confezione aveva comportato il rallentamento della procedura automatica della macchina nella fase
5 precedente la chiusura della busta e l'imballo finale nelle scatole, con effetti anche sul normale avanzamento della produzione stessa che in progetto e in sede di consegna della macchina era stata realizzata in continuo e in modo automatico dall'inizio del processo industriale fino all'inscatolamento del prodotto finito;
- che detta attività di inserimento manuale dei gommini era stata eseguita da terze parti all'esterno dello stabilimento, operazione che aveva determinato anche la contaminazione delle mascherine stesse, che erano state inviate all'esterno prive del confezionamento e poi, una volta applicati i gommini tendi-elastico sugli elastici, erano ritornate presso per il confezionamento;
Parte_1
- che l'ultimo intervento richiestole era stato eseguito il 24/10/2022, ossia a distanza di otto mesi dalla manutenzione del febbraio 2022;
- che, alla luce di ciò, la macchina venduta a era Parte_1
evidentemente ben funzionante;
- che non aveva sollevato contestazioni circa presunti vizi e Parte_1 difetti in sede di pre-collaudo e collaudo, né successivamente;
- che, nel novembre 2023, aveva introdotto dinanzi al Parte_1
tribunale di Teramo un procedimento di A.T.P. denunciando in quella sede, per la prima volta e a distanza di quasi due anni dalla consegna, i seguenti vizi: mascherina strappata e difetto di saldatura/incollaggio; nasello piegato o assente;
nasello doppio;
mancanza gomma adesiva;
elastico/i strappato/i; imbustamento difettoso (n. 2 buste unite di cui una senza mascherina);
- che, per non aver effettuato la denuncia nel termine di otto giorni dalla relativa scoperta, era decaduta dalla garanzia per vizi, non essendo a Parte_1 tal riguardo sufficienti le segnalazioni effettuate mediante la chat WhatsApp “Gruppi capo-turni”, peraltro interna alla;
Parte_1
- che la risoluzione dei contratti di fornitura stipulati da con Parte_1
terze parti era riconducibile a cause estranee ai presunti vizi del macchinario;
- che aveva parzialmente soddisfatto il credito portato dalla Parte_1
fattura n. 21000386/2021, risultando ancora debitrice nei suoi riguardi di € 82.200,00.
6 3. La soluzione della controversia postula l'analisi della questione pregiudiziale concernente l'incompetenza per territorio del tribunale di Ancona in favore di quello di
Teramo, reiterata dagli opponenti in occasione delle memorie ex art. 189, 1° comma, nn. 1) e
2), c.p.c.
Il rilievo è infondato. Il foro generale delle persone giuridiche ex art. 19 c.p.c. concorre elettivamente con il foro speciale per le cause relative a diritti di obbligazione ex art. 20 c.p.c. A sua volta, l'art. 20 c.p.c. prevede due fori speciali facoltativi: quello del luogo in cui è sorta l'obbligazione e il luogo in cui la stessa deve essere eseguita. nel promuovere l'azione monitoria ha adito il foro del luogo in cui CP_1
l'obbligazione deve essere eseguita.
Inverno, l'oggetto del presente giudizio, instaurato da col ricorso CP_1 monitorio, è l'adempimento di un'obbligazione pecuniaria, segnatamente il pagamento del prezzo residuo.
Quanto, invece, ai criteri di cui all'art. 20 c.p.c., atteso che tale norma fa riferimento al luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio, appare opportuna una premessa volta a chiarire cosa debba intendersi per “obbligazione dedotta in giudizio”, atteso che dal rapporto contrattuale intercorrente tra le parti del presente giudizio scaturiscono più obbligazioni.
Ebbene, in un caso del genere l'attore non potrà radicare la competenza sulla base di una qualsiasi delle obbligazioni, ma solo con riferimento a quella in relazione alla quale intende instaurare la lite (c.d. obbligazione rilevante). In tal senso può agevolmente argomentarsi dallo stesso tenore letterale della norma, perché quando essa fa espresso riferimento all'obbligazione dedotta in giudizio, in realtà intende riferirsi proprio all'obbligazione posta a base della domanda giudiziale.
Anche il disposto dall'art. 38, ultimo comma c.p.c. impone che il problema della competenza deve risolversi alla stregua della prospettazione dell'attore, con specifico riguardo alla domanda e ai fatti posti a fondamento della stessa. L'unico limite è l'eventuale prospettazione artificiosa operata dall'attore, allo scopo di sottrarre la competenza al giudice precostituito per legge, ipotesi non ravvisabile nella specie.
7 Diverso è il caso in cui siano dedotte in giudizio più obbligazioni, poiché in tale ipotesi occorre riferirsi all'obbligazione che può qualificarsi come principale rispetto alle altre, mentre, soltanto se nessuna può considerarsi tale, l'attore avrà possibilità di scegliere tra i fori che risultano alternativamente competenti.
Inoltre, va considerato che “Per determinare, ai fini della competenza per territorio, quale sia
l'obbligazione dedotta in giudizio, si deve aver riguardo a quella delle obbligazioni originarie, scaturenti dal contratto, sulla quale si contenda, sia che di essa si chieda l'adempimento, sia che la medesima funzioni da
“causa petendi” rispetto al contenuto specifico della pretesa giudiziale” (Cass. civ. n. 11337/2013).
Il luogo di esecuzione dell'obbligazione è di regola stabilito dalle parti le quali in sede di stipulazione fissano il luogo e le modalità di adempimento delle prestazioni che ne derivano. Ove manchi tale determinazione convenzionale, vengono in considerazione le norme dispositive del c.c., tra cui per quel che rileva nel caso di specie, l'art. 1182 c.c. che al comma terzo prevede per l'obbligazione avente a oggetto una somma di danaro che essa debba essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza. Se tale domicilio è diverso rispetto a quello che il creditore aveva quando è sorta l'obbligazione e ciò rende più gravoso l'adempimento, il debitore, previa dichiarazione al creditore, ha diritto di eseguire il pagamento al proprio domicilio.
Infine il comma quarto della norma da ultimo citata prevede che per gli altri casi l'adempimento dell'obbligazione deve farsi al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza.
La norma di cui all'art. 1182, terzo comma, c.c. importa un'evidente deroga al principio generale secondo cui la prestazione deve essere eseguita al domicilio del debitore;
deroga che trae origine dagli usi affermatisi nelle moderne obbligazioni commerciali (Cass.,
S.U. n. 5899 del 1997).
Per domicilio del creditore per quanto rileva nel caso di specie deve intendersi il luogo in cui quest'ultimo ha posto la sede principale dei propri affari ed interessi (art. 43 c.c.).
La giurisprudenza è unanime nell'interpretare restrittivamente il principio secondo cui le obbligazioni pecuniarie devono , di regola, essere adempiute al domicilio del creditore: si ritiene, infatti, che detto criterio possa trovare piena applicazione soltanto nel caso in cui oggetto dell'obbligazione sia ab origine un credito liquido, ossia qualora l'obbligazione tragga
8 origine da un titolo, negoziale o giudiziale, che stabilisca la misura del credito stesso ( C., S.U.,
17989/2016; C., S.U., 5899/1997; C. 722/2019; C. 21000/2012; C. 21000/2011; C.
22326/2007; C. 28227/2005; C. 19958/2005; C. 9092/2004; C. 7021/2002; C. 10226/2001;
C. 5627/1999; C. 3808/1999; C. 535/1999; C. 486/1997; C. 633/1996; C. 3538/1995; C.
10422/1994; C. 2596/1994), ovvero qualora quest'ultimo, benché illiquido, risulti tuttavia di agevole liquidazione mediante semplici operazioni di calcolo, senza necessità di ulteriori accertamenti (C. 22326/2007; C. 19958/2005; C. 21516/2004; C. 9092/2004; C. 6265/2004;
C. 8121/2003; C. 7021/2002; C. 10226/2001; C. 3808/1999; C. 535/1999; C. 3538/1995; C.
10422/1994;) o in base ad elementi certi e prestabiliti risultanti dal titolo convenzionale o giudiziale ( C. 28227/2005; C. 15849/2000; C. 486/1997; C. 33/1990; C. 1401/1989;), dalla legge, da contratti collettivi o dagli usi (C. 6265/2004; C. 3538/1995).
Si esclude, di conseguenza, che possano adempiersi al domicilio del creditore - dovendosi invece applicare il criterio di cui all'art. 1182, ultimo comma, c.c. - le obbligazioni pecuniarie aventi ad oggetto somme non liquide o, comunque, da accertare (dalle parti o, in loro sostituzione, dal giudice) e liquidare mediante indagini diverse dal mero calcolo matematico ( C. 22326/2007; C. 19958/2005; C., ord., 8203/2007; C. 9092/2004; C.
6894/2004; C. 6265/2004; C. 7021/2002; C. 4511/2001; C. 3808/1999; C. 535/1999; C.
486/1997; C. 3538/1995; C. 2653/1991; C. 33/1990; C. 1401/1989).
Le Sezioni Unite hanno altresì precisato che, ai fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice ai sensi dell'art. 38, quarto comma c.p.c.
(Cass. S.U. n. 17989 del 2016 che, in motivazione, ha affermato che: “Liquidità, come si è visto, significa che la somma dovuta risulta dal titolo e dunque non è necessario, per determinarla, un ulteriore titolo negoziale o giudiziale. L'ammontare della somma dovuta potrà risultare direttamente dal titolo originario, che la precisi, oppure solo indirettamente dallo stesso, allorché questo indichi il criterio o i criteri applicando i quali tale somma va determinata (cfr. Cass. 19958/2005). Deve trattarsi, però, di criteri stringenti, tali, cioè, che la somma risultante dalla loro applicazione sia necessariamente una ed una soltanto: questo è ciò che si intende affermare, nella giurisprudenza di questa Corte, allorché si ammette una liquidità scaturente da semplici operazioni aritmetiche. Se, infatti, il risultato dell'applicazione dei predetti criteri non fosse obbligato, residuando un margine di scelta discrezionale, il credito non potrebbe dirsi liquido, perché quel margine di discrezionalità non potrebbe essere superato se non mediante un ulteriore titolo (convenzionale o giudiziale)”).
9 Nel caso di specie, le parti hanno concluso un contratto di vendita e l'attore nel giudizio monitorio ha domandato il pagamento del residuo prezzo, obbligazione di pagamento che ha con tutta evidenza ad oggetto denaro la cui quantità è esattamente individuata dalle parti nel contratto originario. Pertanto il credito è liquido.
Conseguentemente, l'obbligazione costituente la causa petendi dell'azione è portabile, ai sensi dell'art. 1182, terzo comma, c.c. e, quale ulteriore conseguenza, ciò determina la competenza concorrente del tribunale adito ex art. 20 c.p.c.
4. Quanto al merito della controversia è necessario preliminarmente qualificare il contratto stipulato dalle parti e la disciplina ad esso applicabile.
Nel caso di specie, alla luce di quanto è emerso dagli atti processuali e dall'istruttoria, la fattispecie concreta ha interessato non solo la vendita del macchinario “TKM120
MACCHINA MASCHERINE”, ma anche la sua progettazione e costruzione (si v. pag. 2 della comparsa di risposta e quanto affermato dal teste che, all'udienza del Testimone_1
13 marzo 2025, escusso sui capp. 1) e 3) indicati nella seconda memoria istruttoria di ha rispettivamente dichiarato: “Vero la macchina è stata progettata in base alle richieste CP_1 ed esigenze della (…)” e “Il progetto della macchina è stato sviluppato mano a Parte_1 mano che ci dava le indicazioni e i materiali (…)”). Di qui, l'alternativa tra Parte_1
l'applicazione degli artt. 1490, 1492 e 1495 c.c. in tema di vendita, o degli artt. 1667 e 1668
c.c. in materia di appalto, con le conseguenti difformità in punto di termini di decadenza e prescrizione dalla garanzia per vizi.
In caso di contratto misto di vendita ed appalto, al fine di stabilire la disciplina applicabile, compresa quella della garanzia per vizi, deve aversi riguardo al criterio della prevalenza causale sulla base della volontà delle parti, sicché si ha appalto quando la prestazione dell'opera ed il lavoro costituiscono lo scopo essenziale, mentre si ha compravendita quando il risultato perseguito dalle parti è essenzialmente il trasferimento del bene, e la prestazione dell'opera è prevista al solo fine di assicurare l'utilità del bene ceduto
(cfr. Cass. n. 17855 del 2023).
Si ritiene che nella fattispecie negoziale in considerazione, la quale presenta indubbiamente dei profili spuri, la figura dominante sia quella della vendita: il significato pratico-economico dell'operazione era incentrato sulla consegna di un bene finito, il
10 macchinario “TKM120” per la produzione delle mascherine, rispetto alla quale progettazione e costruzione hanno assunto un ruolo del tutto servente, finalizzato all'adeguamento del macchinario venduto ad alcune specifiche esigenze dell'acquirente.
In tal senso, depone il contenuto dell'offerta di acquisto n. 36 di (doc. 1 CP_1 allegato all'atto di citazione in opposizione), dal momento che, in primo luogo, nella colonna
“descrizione” in essa contenuta, non compaiono esplicitamente le prestazioni di progettazione e realizzazione del macchinario quali voci rilevanti ai fini del computo del prezzo complessivo dovuto, pari ad € 260.000,00 per il bene e € 57.200,00 per I.V.A. In secondo luogo, e da un punto di vista squisitamente letterale, per il fatto che nell'offerta sono presenti richiami specifici alla normativa in materia di vendita, come nel caso della previsione della clausola di riserva della proprietà (artt. 1523 ss. c.c.) e della definizione delle “CONDIZIONI
DI VENDITA”. E ancora, detta conclusione è corroborata dall'assenza di un “progetto su carta”, addirittura forse mai elaborato (sul punto si v. quanto dichiarato all'udienza del 13 marzo 2025 dal teste in risposta al capitolo 3) della seconda memoria istruttoria di Tes_1
“ADR Non so se al momento della stipula del contratto ci fosse un progetto su carta”). CP_1
Per ipotesi come quella in esame la giurisprudenza di legittimità è orientata all'applicazione della disciplina del tipo identificato dall'elemento principale o prevalente, mentre alle clausole riconducibili ad altri tipi contrattuali applica la disciplina di quei tipi, sempreché si tratti di discipline compatibili (così Cass. civ., 22 giugno 2005, n. 13339 per cui:
<il contratto misto dev'essere assoggettato alla disciplina unitaria prevalente salvo che gli elementi del contratto non prevalente, regolabili con norme proprie, non siano incompatibili con quelli del contratto prevalente, dovendosi in tal caso procedere, nel rispetto dell'autonomia contrattuale (art. 1322 c.c., al criterio della integrazione delle discipline relative alle diverse cause negoziali che si combinano nel negozio misto>>, si v. anche Cass. civ., 2 dicembre 1997, n. 12199 e Cass. civ., 10 marzo 1979, n. 1494).
Orbene, alla luce di quanto esposto, con riguardo al profilo della garanzia per i vizi, deve ritenersi applicabile al caso in esame la disciplina della vendita, trattandosi del tipo contrattuale prevalente e non essendo la medesima compatibile con quanto stabilito in materia di appalto, dalla cui regolamentazione sul punto si discosta nettamente.
5. Occorre, a questo punto, esaminare l'eccezione di decadenza e prescrizione dalla garanzia sollevata dall'opposta.
11 L'eccezione preliminare di si fonda su una duplice base. CP_1
Quanto alla decadenza, sulla considerazione che le segnalazioni effettuate dai dipendenti di a e tramite la chat Parte_1 Testimone_1 Persona_3
Whatsapp denominata “Gruppi capo-turni” fossero prive dei necessari crismi legali, onde gli opponenti non avrebbero fornito la prova, come invece era loro onere fare, della tempestiva denuncia dei vizi entro otto giorni dalla relativa scoperta.
Quanto all'eccezione di prescrizione dell'azione di garanzia, sulla circostanza per cui, prima dell'introduzione del presente giudizio di opposizione e del procedimento per A.T.P. presso il tribunale di Teramo, entrambi a distanza di quasi due anni dalla consegna del macchinario, non avesse mai sollevato alcuna formale Parte_1 contestazione in ordine alla sussistenza di vizi del bene venduto.
5.1. In via generale, l'art. 1495, 3° comma, c.c. prevede che la garanzia può “sempre” essere fatta valere ove il compratore sia convenuto per l'esecuzione del contratto. La disposizione prosegue condizionando l'esercizio di tale facoltà alla circostanza che la denuncia del vizio sia stata compiuta entro otto giorni dalla scoperta del medesimo e prima dell'anno dalla consegna. Dunque, trascorso l'anno dalla consegna del bene venduto, il diritto alla garanzia può essere esercitato non più in via di azione, ma solo in via di eccezione (o con domanda riconvenzionale) dal compratore convenuto in giudizio per l'esecuzione del contratto, e sempre che la denuncia del vizio sia stata effettuata entro otto giorni dalla sua scoperta ed entro l'anno dalla consegna.
Ebbene, quest'ultima è la disposizione applicabile al caso in esame.
Invero, l'atto di citazione in opposizione non assurge a strumento di azione. Nella globale prospettiva del processo monitorio esso costituisce il veicolo attraverso cui l'opponente, attore in senso formale ma convenuto in senso sostanziale, espone le proprie difese in fatto e in diritto, solleva eccezioni di rito e di merito, propone domande riconvenzionali, al fine di contrastare la pretesa azionata con il ricorso monitorio;
esso, cioè, rappresenta il canale con cui vengono eseguite le tipiche attività del convenuto, analiticamente enunciate dall'art. 167 c.p.c.
Di talché, il diritto alla garanzia in concreto esercitato da è Parte_1 più correttamente riconducibile nell'alveo operativo dell'eccezione (riconvenzionale),
12 piuttosto che essere inquadrato come diritto azionato in via principale;
con tutte le conseguenze che ne derivano – e che sono già state sopra sinteticamente richiamate – in punto di decadenza e prescrizione.
5.2. Ciò posto, occorre verificare che, nel caso di specie, l'onere legale sia soddisfatto.
Secondo l'orientamento più recente della giurisprudenza della Suprema Corte, spetta al compratore la prova della tempestività della denuncia (così, Cass. civ., 12 giugno 2007, n.
13695; Cass. civ., 14 maggio 2008, n. 12130; Cass. civ., 30 settembre 2019, n. 24348).
Si ritiene che nella specie detto onere sia stato assolto.
Innanzitutto, sono necessarie delle precisazioni.
La denuncia dei vizi del bene compravenduto non è soggetta a vincoli di forma e di contenuto. Il diritto alla relativa garanzia è conservato anche se la denuncia è effettuata al venditore (o a un suo incaricato) verbalmente e in modo generico.
Il principio è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità. Con riferimento ad un caso in cui la denuncia era stata effettuata per mezzo del telefono, la Cassazione ha affermato che: < L'acquirente, al fine di conservare il diritto alla garanzia, a norma dell'art. 1495 cod. civ., non è tenuto a fare nel termine stabilito una denuncia analitica e specifica, con precisa indicazione dei vizi che presenta la cosa, ma può validamente limitarsi ad una denuncia generica e sommaria che valga a mettere sull'avviso il venditore, salvo a precisare in un secondo tempo la natura e la entità dei vizi riscontrati>>
(Cass. civ., ord. n. 27488 del 28 ottobre 2019).
Sotto altro profilo, è necessario sottolineare che, nel caso di specie, a venire in considerazione sono problemi progettuali e di costruzione del macchinario (si v. pag. 17 della consulenza tecnica d'ufficio elaborata in sede di A.T.P.). Un difetto di tal genere, connaturato al bene compravenduto, è percepibile solo indirettamente, per il tramite cioè delle anomalie di funzionamento di cui è causa. La presenza di un simile vizio, certamente “occulto”, è fondamentale per l'individuazione del dies a quo dei termini previsti dall'art. 1495 c.c.
Nell'ipotesi in considerazione, detto momento può essere ravvisato nella data della comunicazione di cancelleria dell'avvenuto deposito della relazione del C.T.U. nominato dal tribunale di Teramo, avvenuta nel corso del presente giudizio di opposizione. E infatti, questo elaborato tecnico, che ha esplicitamente identificato il vizio in un difetto di progettazione e costruzione della “TKM120”, ha sistemato in un quadro armonico e
13 coerente i suoi malfunzionamenti (più volte segnalati dai dipendenti di ai Parte_1 tecnici di tramite la chat Whatsapp “ ), offrendo una CP_1 Parte_4 prospettiva completa della vicenda.
Per l'orientamento costante della Corte di cassazione: <L'interpretazione data dalla giurisprudenza di legittimità alla disposizione dell'art. 1495 c.c. in tema di termine decadenziale dalla garanzia per i vizi della cosa venduta - per la quale detto termine inizia a decorrere non già in concomitanza con l'insorgere d'un sospetto o dubbio della sussistenza di vizi bensì solo dal momento dell'acquisita oggettiva certezza di essa (Cass., 8 maggio 1998, n. 4657, 30 gennaio 1995, n. 1082, 3 agosto 1994, n. 7202) ed, in caso a tal fine si proceda ad accertamento tecnico preventivo, dal momento della comunicazione di cancelleria del relativo esito (Cass., 8 luglio 1995, n. 7541) - è stata, infatti, correttamente applicata dalla
Corte territoriale al caso di specie. Il fatto stesso che l'acquirente ritenga necessario sperimentare la via dell'accertamento tecnico preventivo anzi d'intraprendere quella giudiziale contenziosa è indice palese del difetto di convinzione circa l'effettiva sussistenza del vizio e dell'esigenza d'acquisire elementi obiettivi di valutazione al riguardo, particolarmente ove una netta contestazione da parte del venditore, seguita ad una prima doglianza specifica ed informale, siasi aggiunta a rafforzare la situazione d'incertezza.>> (Cass. civ.
n. 6735/2000; in questo senso, anche Cass. civ., n. 7541/1995: <Ma, in tal modo la Corte di merito ha ignorato che l'art. 1495 c.c. lega la decorrenza del termine di decadenza non alla data in cui i vizi avrebbero potuto essere conosciuti dal compratore ma alla data della loro oggettiva ed effettiva conoscenza, la quale, quando dipende dagli accertamenti del consulente tecnico nominato in altro procedimento o in un procedimento di accertamento tecnico preventivo, non può certo coincidere automaticamente con la data del deposito della relazione, della quale non può presumersi che le parti abbiano avuto notizia prima delle comunicazioni di cancelleria>>; Cass. civ. n. 40814/2021: <Questa Corte spiega che, in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta, il termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta del vizio occulto, di cui all'art. 1495 c.c., decorre dal momento in cui il compratore ne ha acquisito certezza obiettiva e completa, sicché, ove la scoperta del vizio avvenga gradatamente ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sulla consapevolezza della sua entità, occorre far riferimento al momento in cui si sia completata la relativa scoperta (cfr. Cass. 27.5.2016, n. 11046; Cass. 16.3.2011, n. 6169, ove l'acquisizione della certezza obiettiva e completa del vizio è correlata all'esito di un accertamento tecnico disposto in sede giudiziale)>> e Cass. civ. n. 11046/2016 per cui: <In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta, il termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta del vizio occulto, di cui all'art. 1495 c.c.,
14 decorre dal momento in cui il compratore ne ha acquisito certezza obiettiva e completa, sicché, ove la scoperta del vizio avvenga gradatamente ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sulla consapevolezza della sua entità, occorre far riferimento al momento in cui si sia completata la relativa scoperta>>).
Considerata la peculiarità della causa dei malfunzionamenti, dovuti appunto a difetti di progettazione e costruzione del macchinario, non erano esigibili da rilievi più Parte_1 dettagliati di quelli svolti fin dai primi giorni della sua istallazione e nel corso dei mesi in cui è stata utilizzata, incentrati sugli effetti negativi delle carenze poi riscontrate dal CTU.
A tal proposito, la Suprema Corte ha precisato che: <L'esclusione della garanzia nel caso di facile riconoscibilità dei vizi della cosa venduta, ai sensi dell'art. 1491 cod. civ., è applicazione del principio di autoresponsabilità e consegue all'inosservanza di un onere di diligenza del compratore in ordine alla rilevazione dei vizi che si presentino di semplice percezione. Pertanto, sebbene il grado di diligenza esigibile non possa essere predicato in astratto, ma debba essere apprezzato in relazione al caso concreto, avuto riguardo alle particolari circostanze della vendita, alla natura della cosa ed alla qualità dell'acquirente,
è tuttavia da escludere che l'onere di diligenza del compratore debba spingersi sino al punto di postulare il ricorso all'opera di esperti o l'effettuazione di indagini penetranti ad opera di tecnici del settore, al fine di individuare il vizio>> (Cass. civ., 27 febbraio 2012, n. 2981).
Alla luce di ciò, non può escludersi l'operatività della garanzia - come, invece, sostenuto da - sul fatto che il precollaudo ed il collaudo siano stati accettati da CP_1
dal momento che i vizi in questione, non percepibili in quella sede, si sono Parte_1 rivelati successivamente, solo per il tramite delle loro conseguenze negative sulla catena produttiva.
5.3. Ad abundantiam si rileva inoltre che dalla documentazione allegata agli atti di causa emerge la prova che avesse avuto comunque cognizione dei problemi di CP_1 funzionamento del macchinario fin dai giorni successivi all'istallazione.
In questo senso, risultano significativi i messaggi della chat Whatsapp
[...]
- cui sopra si è già fatto cenno - nella quale alcuni degli operai di si Parte_4 Parte_1 confrontavano costantemente con i tecnici della e CP_1 Testimone_1 [...]
per la risoluzione dei mal funzionamenti della “TKM120”. Le comunicazioni Per_3 hanno coinvolto i due tecnici sin dai primi mesi di utilizzo del macchinario, quotidianamente.
Il primo messaggio è del 22 gennaio 2022, a distanza di circa un mese dalla consegna del
15 bene (avvenuta il 21/12/2021), e finalizzato a segnalare il problema dei ferretti delle mascherine (cfr. doc.
6.1 allegato all'atto di citazione in opposizione).
In questo contesto, e ognuno per l'area di propria Testimone_1 Persona_3 rispettiva competenza, hanno svolto un'assistenza continuativa, fornendo ai dipendenti di che si interfacciavano con loro anche mediante la condivisione di foto e video Parte_1 delle varie componenti del macchinario, indicazioni operative dirette alla risoluzione dei blocchi che di volta in volta si verificavano.
La costanza dell'attività di assistenza fornita ai dipendenti dell'impresa acquirente fa presumere che fossero ben noti al loro datore di lavoro, ossia a Parte_3 rappresentante legale di non solo la stabile collaborazione tra i suoi dipendenti e CP_1 quelli di ma anche – e soprattutto – il fatto che la “TKM120” presentava delle Parte_1 criticità e che, pertanto, era necessario uno stabile ausilio dei suoi tecnici tramite lo scambio
(via chat) di informazioni, ovvero, nei casi più gravi, di un intervento diretto sul posto.
La consapevolezza da parte del legale rappresentante di delle CP_1 problematiche di funzionamento presentate dalla macchina trova un riscontro proprio nell'ambito dei dialoghi, documentati negli atti causa, intercorsi sempre via Whatsapp tra e rappresentante legale di In Parte_3 Persona_2 Parte_1 particolare, il riferimento è ai messaggi inviati da quest'ultimo a in data 18 Parte_3 marzo 2022. Nella chat Whatsapp in considerazione si richiede l'urgente intervento di un tecnico a causa della sussistenza di problemi nella produzione delle mascherine e si fa riferimento al fatto che fosse stato già informato della questione;
Testimone_1 [...]
dal canto suo, rispondeva al sollecito rappresentando che lui stesso e Parte_3 Tes_1 si sarebbero recati presso la sede di il giorno seguente (<Domattina
[...] Parte_1 siamo lì>>, cfr. doc.
6.1 allegato all'atto di citazione in opposizione).
Per altro verso, la frequenza (quasi quotidiana) e il numero delle segnalazioni presenti nella chat Whatsapp “Gruppo capoturni” convergono sulla valutazione delle anomalie di funzionamento del macchinario quali avvisaglie, durevoli e ripetute, di un suo difetto intrinseco, e non sulla loro identificazione quali circoscritti episodi dovuti solo all'usura di alcuni suoi componenti, al mutamento dei materiali impiegati, o all'inesperienza degli operai di Parte_1
16 Dunque, non è condivisibile la prospettazione dell'opposta. E infatti, secondo CP_1 tutte le segnalazioni effettuate via Whatsapp dai capiturno di dovrebbero essere Parte_1 complessivamente ridotte a problemi di regolazione della “TKM120” cagionati dai fattori poco sopra menzionati (usura dei suoi componenti, utilizzo di materiali diversi da quelli impiegati in sede di progettazione del macchinario, inesperienza degli operai di
. Questa affermazione non ha avuto un sufficiente riscontro probatorio. Parte_1
Coloro che hanno confermato la circostanza, ossia e Testimone_1 Persona_3 [...] sono legati alla società opposta, già da molti anni, da un contratto di lavoro Pt_5 subordinato (per si v. verbale d'udienza del 13/3/2025: <Sono dipendente Testimone_1 della da novembre 2013, sono un montatore meccanico e cioè di assemblaggio delle Controparte_1 componenti meccaniche delle macchine>>; per si v. verbale d'udienza del Persona_3
27/3/2025: <sono dipendente di da giugno 2007, mi occupo della parte elettrica e di CP_1 programmazione dei macchinari>>; per si v. sempre verbale d'udienza del Parte_5
27/3/2025: <sono dipendente di dal mese di ottobre 2008, però mi sono occupata della CP_1 fin dalla sua costituzione in quanto ero dipendente anche di un'altra società amministrata da CP_1
). Tale contingenza inficia l'attendibilità delle dichiarazioni testimoniali che Parte_3 gli stessi hanno reso in merito ai capitoli di prova su cui sono stati sentiti (arg. ex art. 116, 1° comma, c.p.c.). Con particolare riguardo all'escussione del teste poi, la Testimone_1 valutazione di inattendibilità è ulteriormente rafforzata dal palese contrasto tra quanto dichiarato dal medesimo e quanto risultante dalla documentazione versata in atti, in merito all'esecuzione di interventi tecnici presso la sede di diversi da quelli certificati Parte_1 dai rapportini del 18-21/1/2022, 9/2/2022, 23/2/2022 e 24/10/2022. E infatti, ancorché il teste lo abbia espressamente negato (si v. verbale del 13/3/2025: <5) le volte che io Tes_1 sono andato presso la sede di sono documentate dai rapporti di intervento tecnico di cui ho Parte_1 parlato prima;
non sono mai andato informalmente presso la sede di , <10) non ci sono Parte_1 stati altri interventi tra i due effettuati a febbraio e l'ultimo di ottobre 2022>>), l'esecuzione di suoi interventi tecnici ulteriori rispetto a quelli documentati dai rapportini emerge nitidamente da alcuni dei messaggi Whatsapp prodotti da con l'atto di citazione in opposizione Parte_1
(doc. 6.1, 6.2 e 6.3 allegati all'atto di citazione in opposizione). A tale riguardo, innanzitutto, viene in rilievo la risposta inviata da a il 18/3/2022 - Parte_3 Persona_2
17 già sopra richiamata -, in cui si prospettava che lo stesso e si Parte_3 Testimone_1 sarebbero recati il giorno appresso nella sede di al fine di risolvere i problemi Parte_1 del macchinario. Ulteriori conferme si traggono dai messaggi inviati nella chat “Gruppo capoturni” il 27/4/2022 da in cui si afferma che: <Buongiorno ragazzi Persona_4 questa parte dove viene fatto vedere il ferretto ogni tanto bisogna pulirlo magari solo con lo spruzzo d'aria….
C'è qui con me a mano a mano>>; da un messaggio trasmesso in pari data, ad opera di Per_1 altro addetto di secondo cui: <Ragazzi ha messo questa barra per evitare il Parte_1 Tes_1 problema della gommina che si riporta lo scarto>>; dal messaggio del 21/3/2022 di
[...] la quale, in risposta alla domanda formulata da in merito alla Parte_6 Persona_4 funzionalità del macchinario, asserisce che: <Ancora no, ci sta lavorando Per Tes_1 quanto riguarda quest'ultima circostanza, il contrasto tra quanto dichiarato da Tes_1
e le evidenze documentali è particolarmente manifesta. Il teste, specificamente
[...] interrogato sul punto, ha affermato che: <ADR preciso che dove ci sono i rapporti di intervento io sono andato in sede, dove non ci sono, io non sono andato in sede. Non so contestualizzare quanto scritto da
nel messaggio whatsapp della chat il 21 marzo 2022>>, non riuscendo così a Parte_6 fornire una plausibile spiegazione alternativa dell'affermazione effettuata da
[...] nella chat “Gruppo capoturni”. Parte_6
E, ancora, che alcuni degli interventi non documentati dai relativi rapportini ci siano stati si evince pure da altri messaggi Whatsapp. Il primo è del 26/4/2022 ed è stato trasmesso dallo stesso a (presumibilmente) a fronte della Tes_1 Persona_2 richiesta di un suo intervento, risponde: <Sto provando a risolvere con , Tes_1 Per_4
<<se non ci riesco sento cesare e vedo di venire>>. Con il secondo, datato 31/3/2022,
[...] si rivolge a per fargli presente la necessità di un suo Persona_2 Testimone_1 intervento presso la sede di per risolvere il problema – a lui già noto – delle Parte_1 cinghie rovinate.
Un altro riscontro è costituito dalle fatture e dai documenti di trasporto, tutti successivi alla data del penultimo intervento documentato (quello del 23/2/2022) e di gran lunga antecedenti a quella dell'ultimo intervento certificato dai rapportini (quello, cioè, del
24/10/2022), prodotti da con la seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c. Questa Parte_1
18 documentazione, infatti, riguarda la vendita e la consegna di componenti del macchinario con l'inevitabile corollario della loro installazione ad opera dei tecnici di CP_1
Quanto sin qui esposto rinsalda la convinzione che sul macchinario “TKM120” siano stati compiuti degli interventi ulteriori rispetto a quelli documentati dai rapportini di intervento. Tutti gli interventi di persona effettuati dal dipendente non possono che essere stati previamente autorizzati dal legale rappresentante di atteso che CP_1 Parte_3 oltretutto comportavano una trasferta da Barbara (AN) a Civitella del Tronto (TE).
La molteplicità degli interventi effettuati dal dipendente di Controparte_3 di persona presso la sede di e il suo quotidiano coinvolgimento nella
[...] Parte_1 risoluzione delle problematiche del macchinario a mezzo chat, costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti per ritenere provato che il rappresentante legale di CP_1 [...]
aveva piena cognizione dei problemi di funzionamento del macchinario che Parte_3 avevano reso necessario l'intervento del suo dipendente.
Per altro verso, la circostanza che le segnalazioni dei guasti siano state fatte telefonicamente, in particolare tramite Whatsapp, non è anomala se inquadrata nel contesto dei rapporti di affari intercorrenti tra per e Persona_2 Parte_1 [...]
per E infatti, detti rapporti, inizialmente improntati a collaborazione e Parte_3 CP_1 reciproca fiducia, si sono svolti in modo perlopiù verbale, come si evince: innanzitutto, dalla peculiare modalità – offerta seguita da inizio di esecuzione del contratto - con cui si è perfezionata la compravendita della;
dalla PEC del 9/9/2022 inviata da CP_4 ad per la programmazione di un intervento sul macchinario, ove si CP_1 Parte_1 fa espresso richiamo ad un colloquio telefonico con (doc. 13 allegato Persona_2 alla seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c. di;
dal messaggio Whatsapp del Parte_1
23/3/2022 con cui in risposta ad un sollecito di Parte_3 Persona_2 risponde: <Questa sera ci sentiamo e facciamo il punto su tutto>> (doc.
6.1 allegato all'atto di citazione in opposizione); indirettamente, dallo storno della fattura del 30/4/2022 emessa da per € 18.653,80, effettuato a distanza di pochi giorni dalla sua emissione, di talché CP_1 può presumersi che e si siano prima confrontati telefonicamente per Persona_2 Parte_3 definire l'operazione contabile (come si evince dalla mail dell'ufficio acquisti di CP_1 del 5/5/2022, doc. 12 allegato alla seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c. di;
Parte_1
19 infine, dalla PEC dell'11/11/2022 inviata dagli uffici amministrativi di a quelli di CP_1
in cui si fa espresso richiamo ad una “conversazione telefonica” (doc. 13 allegato Parte_1 alla seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c. di . Parte_1
5.4. Ad abundantiam si rileva che nella specie si ravvisa un vero e proprio riconoscimento dei vizi da parte del venditore, rilevante ex art. 1495, secondo comma, c.c.
Invero, gli interventi sulla “TKM120” effettuati da devono essere CP_1 qualificati come vere e proprie riparazioni, dirette non tanto a reintegrarne la produttività intaccata dall'usura (cui sono, di regola, finalizzati anche interventi di carattere manutentivo), ma - soprattutto - ad eliminare i segni esteriori della sua difettosità intrinseca.
Questa conclusione si ricava dalla quantità degli interventi, certificata dai rapportini e dai messaggi della chat Whatsapp (come già specificato sopra); dalla Parte_4 loro tempistica, posto che i medesimi sono stati eseguiti in gran parte nei primi mesi di utilizzo del macchinario, in un periodo cioè in cui è lecito presumere che gli effetti usuranti del suo utilizzo non si fossero ancora manifestati in modo da ostacolare il ciclo produttivo;
infine, dalla tipologia degli interventi, che si sono risolti in sostituzioni e/o aggiunte di componenti, oltre che in regolazioni (si v. rapportini di intervento doc. 8, 9, 10 e 11 allegati alla comparsa di risposta, in particolare quello del 18/1/2022 ove si indicano i seguenti interventi: “installazione nuove parti per applicazione ferretto”, “Modifica zona imbustaggio mascherine”,
“Modifica programma per migliorare il funzionamento in continuo”; quello del 26-28/1/2022 in cui si riporta la “sostituzione gomma su rullo taglio”; quello del 9/2/2022 nel quale è indicato il seguente intervento: “sostituzione cinghie in uscita imbustatrice con modello guidato”; il rapportino del
23/2/2022 in cui si riferisce della “sostituzione trasduttore ultrasuono rullo”; infine, del rapportino del 24/10/2022 nel quale sono indicate ben due sostituzioni: “sostituzione lama taglio nasello”,
“sostituzione gomma su rullo taglio mascherina”).
Queste azioni tecniche sono state, dunque, un espediente a fronte dei blocchi di produzione, finalizzate ad assicurarne lo svolgimento in modo quanto più possibile continuativo, ciononostante in una misura diversa da ciò che viene indicato sia nell'offerta di acquisto che nei rapportini di intervento. Questa circostanza è stata verificata nel corso dell'A.T.P. svoltosi tra le medesime parti. L'esito dell'accertamento tecnico, svoltosi nel contraddittorio tra le parti e i rispettivi consulenti, è stato tempestivamente acquisito in
20 questo processo e le valutazioni esposte dal CTU, logiche, complete e congruamente motivate, si condividono. Irrilevante è che esso sia stato reso dinanzi a tribunale che in questa sede è stato ritenuto non competente, attesa l'autonomia dei due giudizi e l'assenza nel giudizio di istruzione preventiva di un tipico provvedimento del giudice che implichi, neppure implicitamente, una pronuncia sulla competenza.
E infatti, il consulente nominato dal tribunale ha rilevato: innanzitutto, che la
“TKM120” può mantenere un livello di produttività massimo di 39 mascherine al minuto con un tasso di difettosità dell'output molto elevato e certamente antieconomico (cfr. risposta al quarto quesito, pag. 19 dell'elaborato peritale); che un grado di imperfezione, più contenuto eppure non trascurabile, è presente anche al livello di produttività pari a 35 mascherine al minuto (cfr. risposta al quinto quesito, pag. 22 ove il C.T.U. ha affermato che:
<Il risultato dell'analisi della qualità delle mascherine prodotte dalla macchina in oggetto rileva una difettosità del 36,91% nel test di produzione effettuato alla velocità di 35 mascherine al minuto (…)>>).
A tale riguardo, è necessario evidenziare che per la giurisprudenza di legittimità:<il riconoscimento dei vizi della cosa venduta oltre che in forma espressa può avvenire anche tacitamente e cioè mediante il compimento di atti incompatibili con l'intenzione di respingere la pretesa del compratore o di far valere la decadenza dal diritto alla garanzia>> (cfr. Cass. civ, n. 16766/2019; Cass. civ., n.
23970/2013; Cass. civ., n. 10288/2002; Cass. civ.. n. 4219/1998). Questo può verificarsi, appunto, anche per effetto del comportamento del venditore che compia interventi di riparazione sulla cosa venduta, con conseguente applicazione del 2° comma dell'art. 1495 c.c.
5.5. Per di più, al contrario di quanto sostenuto dall'opposta, una denuncia formale nell'anno dalla consegna (avvenuta il 21/12/2021) è stata effettuata da tramite Parte_1
PEC, in data 5/9/2022 (cfr. doc. 13 allegato alla seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c. di
. Il messaggio contiene un'esplicita contestazione, generica ma sufficiente, dei Parte_1 vizi del bene compravenduto (cfr. Cass. civ., 11 dicembre 2015, n. 25027 secondo cui: <La denuncia dei vizi della cosa venduta, ai sensi degli articoli 1492 e 1495 cod. civ., non richiede un'esposizione dettagliata, in quanto la finalità di avvisare il venditore sulle intenzioni del compratore e di consentirgli la tempestiva verifica della doglianza può essere assolta anche da una denuncia generica, purché essa renda il venditore edotto che il compratore ha riscontrato, sebbene in modo non ancora esauriente e completo, vizi che rendono la cosa inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore>>). Il
21 testo e l'oggetto della mail recano l'indicazione di una sigla diversa da quella del macchinario difettato (“TKM115” in luogo di “TKM120”). Tuttavia, dal tenore dei successivi riscontri si deduce che questa indicazione sia stata frutto di mero errore materiale e che, pertanto,
l'oggetto della contestazione fosse proprio il macchinario contraddistinto con la dicitura
. CP_4
In sostanza, il corposo scambio di mail intervenuto tra e CP_1 Parte_1
(con particolare riguardo alla mail datata 5 settembre 2022, poco sopra
[...] richiamata, e a quella dell'8 giugno 2023) corrobora la tempestiva denuncia dei vizi. Con detti messaggi International, in continuità con quanto già segnalato tramite la chat Whatsapp
nell'immediatezza della messa in funzione del macchinario, ha richiesto Parte_4
a interventi sulla “TKM120” al fine di porre rimedio a problematiche riscontrate CP_1
e già evidenziate: blocchi improvvisi e prolungati;
ricorrente rottura del taglio e delle termosaldature;
scorretto posizionamento del ferretto per il nasello;
problemi relativi all'imbustamento delle mascherine (cfr. doc. 13 allegato alla 2° memoria ex 171-ter c.p.c. di parte opponente).
6. Come detto, all'esito della CTU è risultato accertato che il macchinario acquistato, anche al livello di produttività pari a 35 mascherine al minuto non produce un livello accettabile di mascherine non difettose atteso che <Il risultato dell'analisi della qualità delle mascherine prodotte dalla macchina in oggetto rileva una difettosità del 36,91% nel test di produzione effettuato alla velocità di 35 mascherine al minuto (…)>> (pag. 22 CTU cit.).
Si ritiene che il livello di produttività che il macchinario avrebbe dovuto avere e su cui vi è prova che le parti si sono accordate è di 35 mascherine al minuto.
L'accettazione da parte dell'acquirente della produzione di 35 mascherine al minuto emerge dai documenti in atti e, in particolare, dai rapportini di intervento del 21/12/2021
(doc. 5 allegato alla comparsa di risposta), del 18-21/1/2021 (doc. 8 allegato alla comparsa di risposta), del 9/2/2022 (doc. 9 allegato alla comparsa di risposta) e del 23/2/2022 (doc. 10 allegato alla comparsa di risposta). Tali scritture, tutte firmate dal rappresentante legale di identificano proprio in 35 mascherine al minuto il livello di produttività del Parte_1 macchinario. Né risulta che abbia contestato detta circostanza Parte_1 nell'immediatezza degli interventi effettuati.
22 Pertanto, anche ai fini della quantificazione del danno, deve farsi riferimento a quanto evidenziato dal CTU come costi necessari a rendere possibile la produzione di 35 mascherine al minuto.
E' necessario quindi procedere con la quantificazione della riduzione del prezzo.
A tale riguardo, la Suprema Corte ha affermato che: <Nel contratto di compravendita, qualora il bene in oggetto presenti dei vizi che ne determinano la diminuzione del valore in relazione alla minore utilità che dal medesimo si può trarre, il compratore, esercitando l'actio quanti minoris ha diritto di chiedere una diminuzione del prezzo pattuito in una percentuale pari a quella rappresentante la menomazione che il valore effettivo della cosa consegnata subisce a causa dei vizi, in modo tale da essere posto nella situazione economica equivalente a quella in cui si sarebbe trovato se la cosa fosse stata immune da vizi
(nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che in relazione all'acquisto di un'area fabbricabile in vista della costruzione di un supermercato, risultata occupata da un'ingente quantità di rifiuti solidi aveva provveduto a ridurre il prezzo di acquisto in misura pari al costo sopportato dalla società acquirente per la bonifica del sottosuolo dalla discarica)>> (Cass. civ., 21 maggio 2008, n. 12852).
Nel caso di specie, si ritiene di poter stabilire in € 25.000,00 l'ammontare della riduzione del prezzo della “TKM120”. Questa somma dovrà essere defalcata dalla cifra totale dovuta, individuata nell'offerta di acquisto in € 260.000,00, I.V.A. esclusa.
Secondo la C.T.U. i costi per l'eliminazione dei vizi e il ripristino della piena efficienza del macchinario al livello di produttività (presumibilmente) di 35 mascherine al minuto, possono essere quantificati nella cifra poco sopra riportata (si v. pag. 25 della C.T.U).
In ultima analisi, la e sono tenuti a Parte_1 Parte_1 corrispondere, in solido tra loro, alla la differenza tra, da un lato, la somma Controparte_1 dovuta secondo l'offerta di acquisto al lordo dell'IVA, e, dall'altro, l'ammontare già corrisposto (al lordo dell'IVA) e quello necessario per l'eliminazione dei vizi (da maggiorare applicando l'IVA, aliquota 22%, per rapportare grandezze omogenee): € 317.200 – (€
235.000 + € 25.000,00 + 5.500) = € 51.700.
7. In applicazione dell'art. 92 c.p.c., tenuto conto del parziale accoglimento dell'opposizione di e sussistono i presupposti Parte_1 Parte_1 per compensare le spese di lite della misura del 50%.
23 La restante parte delle spese devono quindi essere liquidate, in assenza di nota spese, in applicazione del d.m. n. 55 del 2014, parametri medi previsti per le cause di valore pari al decisum (scaglione di riferimento compreso tra € 26.001 ed € 52.000).
P.Q.M.
1) accoglie l'opposizione proposta dalla Parte_2
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
[...]
1423/2023 emesso dal tribunale di Ancona il 9/11/2023;
2) condanna la Parte_1 Parte_2 [...]
in solido tra loro, al pagamento in favore della di € 51.700; Parte_1 Controparte_1
3) previa compensazione tra le parti del 50 % delle spese processuali rispettivamente anticipate, condanna la e Parte_1
a rimborsare alla la restante parte delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali, liquidate in tale minor misura (pari al 50%) in € 3.808, oltre rimborso spese forfettarie pari al 15%, IVA e CPA.
Ordina al cancelliere di comunicare la sentenza alle parti.
Ancona, 27 agosto 2025
La giudice
Willelma Monterotti
24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della giudice Willelma Monterotti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al primo grado di merito al n. 6597/2023 R.G., promossa da
(c.f. e numero di Parte_1
P. VA , in persona del rappresentante pro-tempore, e P.IVA_1 Parte_1
(c.f. ), digitalmente domiciliati all'indirizzo P.E.C. C.F._1
rappresenti e difesi dall'avv. Gaetano Biocca, Email_1 giuste procure depositate telematicamente e sottoscritte digitalmente ex art. 83, comma terzo, c.p.c. unitamente all'atto di citazione in opposizione depositato il 22 dicembre 2023
OPPONENTI
CONVENUTI IN SENSO SOSTANZIALE contro c.f. e numero di P. VA ), in persona del rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_2 tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio degli avvocati Roberta Tacconelli e
Corrado Gioacchini, che la rappresentano e difendono con poteri congiunti e disgiunti, giusta procura depositata telematicamente e sottoscritta digitalmente ex art. 83, comma terzo, c.p.c. unitamente alla comparsa di risposta depositata il 18 maggio 2024
OPPOSTO
ATTORE IN SENSO SOSTANZIALE
1 Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
contratto di vendita;
actio quanti minoris;
Conclusioni: le parti hanno concluso come da rispettive note scritte ex art. 189, 1° comma, n.
1), CP_2
- e hanno concluso chiedendo: Parte_1 Parte_1
<1) in via preliminare di rito, dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Ancona in luogo della competenza del Tribunale di Teramo ex art. 19 c.p.c., per tutto quanto sopra meglio precisato;
2) in via principale, alla luce degli accertati vizi, determinare il reale valore del bene di cui alla fattura portata dalla nel ricorso monitorio, riconducendo al giusto e all'equo il prezzo della compravendita, e, per CP_1
l'effetto, condannare la a restituire alla la CP_1 Parte_1 eventuale somma maggiore già corrisposta rispetto al valore come sopra accertato, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dall'esborso sino all'effettivo soddisfo;
3) in via principale, accertare e dichiarare che il bene oggetto di compravendita di cui alla fattura portata dalla nel ricorso monitorio, CP_1 presenta gravi vizi e difetti che ne diminuiscono grandemente il valore e la rendono in parte inidonea all'uso per la quale era stata acquistata, e, per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla
alla e dunque revocare il decreto ingiuntivo Parte_1 CP_1 telematico n. 1423/2023 (R.G. N.573/2023) emesso in data 09/11/2023 dal Tribunale di Ancona, notificato a mezzo p.e.c. in data 10/11/2023; 4) sempre ed in ogni caso, condannare la al CP_1 pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, dell'accertamento tecnico in corso di causa avanti il
Tribunale di Teramo e/o esperito in seno al presente giudizio, oltre al rimborso forfetario del 15%, IVA e
CPA.>>
- ha concluso chiedendo: <Piaccia al Tribunale adito, in via preliminare Controparte_1 autorizzare l'esecuzione provvisoria del decreto opposto ai sensi dell'art. 648 cpc non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
in rito, rigettare l'eccezione di incompetenza per territorio proposta dalla società opposta e rigettare la richiesta di acquisizione della perizia di ATP in corso di esecuzione presso il Tribunale di Teramo in quanto non acquisibile per la violazione delle norme sulla competenza territoriale sopra richiamate;
nel merito, rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto e diritto con conferma del decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese di causa.>>
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato in 20 dicembre 2023 la
[...]
in proprio, hanno Parte_2 Parte_1
2 proposto tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1423/2023 del 9/11/2023, con cui il tribunale di Ancona gli aveva ingiunto il pagamento, in solido tra loro, di € 82.200,00 oltre ad interessi come richiesti, nonché di € 2.242,00 per spese della procedura, di € 406,50 per spese strettamente intese, oltre ad accessori fiscali e previdenziali nella misura di legge.
A fondamento della propria opposizione la e Parte_1 [...] hanno dedotto: Parte_1
- che aveva commissionato alla una Parte_1 Controparte_1
macchina automatizzata per la produzione di mascherine non chirurgiche;
- che il 12/3/2021, aveva presentato l'offerta n. 36 per l'acquisto della CP_1
macchina denominata “TKM120 MACCHINA MASCHERINE” per un prezzo pari a complessivi € 317.200,00, di cui € 260.000,00 per la macchina ed €
57.200,00 per imposte;
- che, secondo l'offerta di acquisto, la macchina avrebbe dovuto possedere le seguenti caratteristiche: PLC per gestione mediante touch screen;
porta materiali per l'accoppiamento di n. 5/6 tipi diversi di materiali;
inserimento ferretto;
macchina a ultrasuoni rotativa per saldare le mascherine;
due unità per l'inserimento di entrambi gli elastici;
gruppo piegatore per formare la mascherina;
insieme di rulli per ultima saldatura e taglio;
motori elettronici Brushless;
inserimento stampante a getto d'inchiostro; inserimento gomma adesiva per permettere alla mascherina di aderire al viso;
imbustatura automatica tramite dispositivo di saldatura per film plastico;
produttività mascherine di 40/50 pezzi al minuto in base ai materiali;
- che, il 20/12/2021, la macchina con numero di matricola 161221 era stata consegnata presso la sede operativa di;
Parte_1
- che, a seguito della consegna, aveva emesso la fattura n. FV21000386 CP_1
del 21/12/2021, che aveva provveduto a saldare per € 25.000,00 in Parte_1 data 17/3/2021; € 15.000,00 in data 18/3/2021; € 15.000,00 in data 23/3/2021; €
180.000,00 in data 3/8/2021;
- che ulteriori caratteristiche risultavano dal manuale d'istruzioni per l'uso, secondo cui la macchina “tenuto conto di un funzionamento di 1 turno di 8 ore al giorno e per 320
3 giorni di funzionamento all'anno ha una durata prevista di funzionamento di 10 anni a partire dalla prima messa in servizio. I componenti legati alla sicurezza hanno una durata prevista di
20 anni a partire dalla prima messa in servizio”;
- che, tuttavia, nella fase di concreta operatività del macchinario erano state rilevate, già dopo sole due settimane di utilizzo, numerose criticità, segnalate agli addetti di
, in particolare al sig. e al suo legale rappresentante CP_1 Per_1 personalmente, per il tramite di chat su whatsapp;
Parte_3
- che dette criticità avevano determinato l'inutilizzabilità del macchinario per la finalità per cui era stato acquistato;
- che, a fronte delle segnalazioni, il sig. aveva tentato di consigliare Per_1
interventi correttivi per la rimozione dei gravissimi problemi di volta in volta emergenti in sede di produzione che sono tuttavia risultati non efficaci;
- che stante l'impossibilità di vedere ripristinata Parte_1
l'ordinaria funzionalità della macchina, aveva scritto a legale Parte_3 rappresentante di evidenziandogli l'assoluta urgenza di provvedervi e CP_1 preannunciandogli gravi e irreparabili danni all'intera produzione aziendale;
- che le suddette criticità avevano costretto a saltare la Parte_1
fase dell'imbustamento automatico, con conseguente necessità di verificare manualmente il prodotto finale, e a dotarsi, tramite altro fornitore, di confezionatrice per lo svolgimento di tale attività;
- che le caratteristiche della macchina, indicate nella suddetta offerta di acquisto, erano state tutte disattese da la quale aveva addirittura imposto un CP_1 blocco software alla produzione in n. 35 mascherine per minuto;
- che in data 24 marzo 2022, i vizi qualitativi e quantitativi del prodotto finale avevano determinato la risoluzione dei contratti di fornitura con terzi per la cui esecuzione il macchinario era stato acquistato;
- che nel 2023 ha introdotto giudizio per accertamento tecnico preventivo dinanzi al tribunale di Teramo, ritenuto competente, volto ad accertare la presenza di vizi e difetti sul macchinario acquistato. La CTU è stata redatta solo nel corso del
4 presente giudizio e depositata da parte opponente in allegato alla seconda memoria istruttoria.
2. Si è tempestivamente costituita in giudizio la quale ha contestato le CP_1 deduzioni degli opponenti deducendo:
- che il macchinario venduto era stato prodotto sulla scorta delle indicazioni e richieste di , nonché in base alle campionature di materiale di volta in Parte_1 volta inviategli da quest'ultima;
- che, in data 16/12/2021, presso il proprio stabilimento ne era stato effettuato il pre- collaudo alla presenza di il quale aveva assistito alla messa in Persona_2 funzione e in produzione della macchina;
- che, in forza dell'accettazione del pre-collaudo da parte di in Persona_2
data 20/12/2021 la macchina era stata consegnata a;
Parte_1
- che, pertanto, in data 21/12/2021, aveva emesso la fattura n. 21000386/2021 per €
317.200,00, nonché consegnato a il manuale d'uso e il Parte_1 certificato CE;
- che la macchina era stata installata presso la sede di e messa Parte_1
in funzione con l'esecuzione di tutte le prove di collaudo e funzionamento, nonché dell'addestramento del personale preposto alla sua conduzione e utilizzo, come da relativo verbale del 28/1/2022 sottoscritto da;
Parte_1
- che in sede di pre-collaudo e collaudo, su accordo di , la Parte_1
macchina era stata tarata alla velocità di 35 pezzi/min., come risultante dai rapporti di intervento tecnico dei giorni dal 21/12/2021 al 14/1/2022, del 28/1/2021 in sede di collaudo e del 9/2/2022, oltreché dal manuale;
- che, in data 23-24/2/2022, , avendo deciso di inserire Parte_1
manualmente all'interno della confezione due gommini forati tendi-elastico in precedenza non previsti, le aveva chiesto un ulteriore intervento per rendere manuale l'imbustamento finale delle mascherine, mediante predisposizione di un pedale per imbustamento manuale con operatore e distacco del componente imbustaggio;
- che detto inserimento manuale dei gommini all'interno della confezione aveva comportato il rallentamento della procedura automatica della macchina nella fase
5 precedente la chiusura della busta e l'imballo finale nelle scatole, con effetti anche sul normale avanzamento della produzione stessa che in progetto e in sede di consegna della macchina era stata realizzata in continuo e in modo automatico dall'inizio del processo industriale fino all'inscatolamento del prodotto finito;
- che detta attività di inserimento manuale dei gommini era stata eseguita da terze parti all'esterno dello stabilimento, operazione che aveva determinato anche la contaminazione delle mascherine stesse, che erano state inviate all'esterno prive del confezionamento e poi, una volta applicati i gommini tendi-elastico sugli elastici, erano ritornate presso per il confezionamento;
Parte_1
- che l'ultimo intervento richiestole era stato eseguito il 24/10/2022, ossia a distanza di otto mesi dalla manutenzione del febbraio 2022;
- che, alla luce di ciò, la macchina venduta a era Parte_1
evidentemente ben funzionante;
- che non aveva sollevato contestazioni circa presunti vizi e Parte_1 difetti in sede di pre-collaudo e collaudo, né successivamente;
- che, nel novembre 2023, aveva introdotto dinanzi al Parte_1
tribunale di Teramo un procedimento di A.T.P. denunciando in quella sede, per la prima volta e a distanza di quasi due anni dalla consegna, i seguenti vizi: mascherina strappata e difetto di saldatura/incollaggio; nasello piegato o assente;
nasello doppio;
mancanza gomma adesiva;
elastico/i strappato/i; imbustamento difettoso (n. 2 buste unite di cui una senza mascherina);
- che, per non aver effettuato la denuncia nel termine di otto giorni dalla relativa scoperta, era decaduta dalla garanzia per vizi, non essendo a Parte_1 tal riguardo sufficienti le segnalazioni effettuate mediante la chat WhatsApp “Gruppi capo-turni”, peraltro interna alla;
Parte_1
- che la risoluzione dei contratti di fornitura stipulati da con Parte_1
terze parti era riconducibile a cause estranee ai presunti vizi del macchinario;
- che aveva parzialmente soddisfatto il credito portato dalla Parte_1
fattura n. 21000386/2021, risultando ancora debitrice nei suoi riguardi di € 82.200,00.
6 3. La soluzione della controversia postula l'analisi della questione pregiudiziale concernente l'incompetenza per territorio del tribunale di Ancona in favore di quello di
Teramo, reiterata dagli opponenti in occasione delle memorie ex art. 189, 1° comma, nn. 1) e
2), c.p.c.
Il rilievo è infondato. Il foro generale delle persone giuridiche ex art. 19 c.p.c. concorre elettivamente con il foro speciale per le cause relative a diritti di obbligazione ex art. 20 c.p.c. A sua volta, l'art. 20 c.p.c. prevede due fori speciali facoltativi: quello del luogo in cui è sorta l'obbligazione e il luogo in cui la stessa deve essere eseguita. nel promuovere l'azione monitoria ha adito il foro del luogo in cui CP_1
l'obbligazione deve essere eseguita.
Inverno, l'oggetto del presente giudizio, instaurato da col ricorso CP_1 monitorio, è l'adempimento di un'obbligazione pecuniaria, segnatamente il pagamento del prezzo residuo.
Quanto, invece, ai criteri di cui all'art. 20 c.p.c., atteso che tale norma fa riferimento al luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio, appare opportuna una premessa volta a chiarire cosa debba intendersi per “obbligazione dedotta in giudizio”, atteso che dal rapporto contrattuale intercorrente tra le parti del presente giudizio scaturiscono più obbligazioni.
Ebbene, in un caso del genere l'attore non potrà radicare la competenza sulla base di una qualsiasi delle obbligazioni, ma solo con riferimento a quella in relazione alla quale intende instaurare la lite (c.d. obbligazione rilevante). In tal senso può agevolmente argomentarsi dallo stesso tenore letterale della norma, perché quando essa fa espresso riferimento all'obbligazione dedotta in giudizio, in realtà intende riferirsi proprio all'obbligazione posta a base della domanda giudiziale.
Anche il disposto dall'art. 38, ultimo comma c.p.c. impone che il problema della competenza deve risolversi alla stregua della prospettazione dell'attore, con specifico riguardo alla domanda e ai fatti posti a fondamento della stessa. L'unico limite è l'eventuale prospettazione artificiosa operata dall'attore, allo scopo di sottrarre la competenza al giudice precostituito per legge, ipotesi non ravvisabile nella specie.
7 Diverso è il caso in cui siano dedotte in giudizio più obbligazioni, poiché in tale ipotesi occorre riferirsi all'obbligazione che può qualificarsi come principale rispetto alle altre, mentre, soltanto se nessuna può considerarsi tale, l'attore avrà possibilità di scegliere tra i fori che risultano alternativamente competenti.
Inoltre, va considerato che “Per determinare, ai fini della competenza per territorio, quale sia
l'obbligazione dedotta in giudizio, si deve aver riguardo a quella delle obbligazioni originarie, scaturenti dal contratto, sulla quale si contenda, sia che di essa si chieda l'adempimento, sia che la medesima funzioni da
“causa petendi” rispetto al contenuto specifico della pretesa giudiziale” (Cass. civ. n. 11337/2013).
Il luogo di esecuzione dell'obbligazione è di regola stabilito dalle parti le quali in sede di stipulazione fissano il luogo e le modalità di adempimento delle prestazioni che ne derivano. Ove manchi tale determinazione convenzionale, vengono in considerazione le norme dispositive del c.c., tra cui per quel che rileva nel caso di specie, l'art. 1182 c.c. che al comma terzo prevede per l'obbligazione avente a oggetto una somma di danaro che essa debba essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza. Se tale domicilio è diverso rispetto a quello che il creditore aveva quando è sorta l'obbligazione e ciò rende più gravoso l'adempimento, il debitore, previa dichiarazione al creditore, ha diritto di eseguire il pagamento al proprio domicilio.
Infine il comma quarto della norma da ultimo citata prevede che per gli altri casi l'adempimento dell'obbligazione deve farsi al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza.
La norma di cui all'art. 1182, terzo comma, c.c. importa un'evidente deroga al principio generale secondo cui la prestazione deve essere eseguita al domicilio del debitore;
deroga che trae origine dagli usi affermatisi nelle moderne obbligazioni commerciali (Cass.,
S.U. n. 5899 del 1997).
Per domicilio del creditore per quanto rileva nel caso di specie deve intendersi il luogo in cui quest'ultimo ha posto la sede principale dei propri affari ed interessi (art. 43 c.c.).
La giurisprudenza è unanime nell'interpretare restrittivamente il principio secondo cui le obbligazioni pecuniarie devono , di regola, essere adempiute al domicilio del creditore: si ritiene, infatti, che detto criterio possa trovare piena applicazione soltanto nel caso in cui oggetto dell'obbligazione sia ab origine un credito liquido, ossia qualora l'obbligazione tragga
8 origine da un titolo, negoziale o giudiziale, che stabilisca la misura del credito stesso ( C., S.U.,
17989/2016; C., S.U., 5899/1997; C. 722/2019; C. 21000/2012; C. 21000/2011; C.
22326/2007; C. 28227/2005; C. 19958/2005; C. 9092/2004; C. 7021/2002; C. 10226/2001;
C. 5627/1999; C. 3808/1999; C. 535/1999; C. 486/1997; C. 633/1996; C. 3538/1995; C.
10422/1994; C. 2596/1994), ovvero qualora quest'ultimo, benché illiquido, risulti tuttavia di agevole liquidazione mediante semplici operazioni di calcolo, senza necessità di ulteriori accertamenti (C. 22326/2007; C. 19958/2005; C. 21516/2004; C. 9092/2004; C. 6265/2004;
C. 8121/2003; C. 7021/2002; C. 10226/2001; C. 3808/1999; C. 535/1999; C. 3538/1995; C.
10422/1994;) o in base ad elementi certi e prestabiliti risultanti dal titolo convenzionale o giudiziale ( C. 28227/2005; C. 15849/2000; C. 486/1997; C. 33/1990; C. 1401/1989;), dalla legge, da contratti collettivi o dagli usi (C. 6265/2004; C. 3538/1995).
Si esclude, di conseguenza, che possano adempiersi al domicilio del creditore - dovendosi invece applicare il criterio di cui all'art. 1182, ultimo comma, c.c. - le obbligazioni pecuniarie aventi ad oggetto somme non liquide o, comunque, da accertare (dalle parti o, in loro sostituzione, dal giudice) e liquidare mediante indagini diverse dal mero calcolo matematico ( C. 22326/2007; C. 19958/2005; C., ord., 8203/2007; C. 9092/2004; C.
6894/2004; C. 6265/2004; C. 7021/2002; C. 4511/2001; C. 3808/1999; C. 535/1999; C.
486/1997; C. 3538/1995; C. 2653/1991; C. 33/1990; C. 1401/1989).
Le Sezioni Unite hanno altresì precisato che, ai fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice ai sensi dell'art. 38, quarto comma c.p.c.
(Cass. S.U. n. 17989 del 2016 che, in motivazione, ha affermato che: “Liquidità, come si è visto, significa che la somma dovuta risulta dal titolo e dunque non è necessario, per determinarla, un ulteriore titolo negoziale o giudiziale. L'ammontare della somma dovuta potrà risultare direttamente dal titolo originario, che la precisi, oppure solo indirettamente dallo stesso, allorché questo indichi il criterio o i criteri applicando i quali tale somma va determinata (cfr. Cass. 19958/2005). Deve trattarsi, però, di criteri stringenti, tali, cioè, che la somma risultante dalla loro applicazione sia necessariamente una ed una soltanto: questo è ciò che si intende affermare, nella giurisprudenza di questa Corte, allorché si ammette una liquidità scaturente da semplici operazioni aritmetiche. Se, infatti, il risultato dell'applicazione dei predetti criteri non fosse obbligato, residuando un margine di scelta discrezionale, il credito non potrebbe dirsi liquido, perché quel margine di discrezionalità non potrebbe essere superato se non mediante un ulteriore titolo (convenzionale o giudiziale)”).
9 Nel caso di specie, le parti hanno concluso un contratto di vendita e l'attore nel giudizio monitorio ha domandato il pagamento del residuo prezzo, obbligazione di pagamento che ha con tutta evidenza ad oggetto denaro la cui quantità è esattamente individuata dalle parti nel contratto originario. Pertanto il credito è liquido.
Conseguentemente, l'obbligazione costituente la causa petendi dell'azione è portabile, ai sensi dell'art. 1182, terzo comma, c.c. e, quale ulteriore conseguenza, ciò determina la competenza concorrente del tribunale adito ex art. 20 c.p.c.
4. Quanto al merito della controversia è necessario preliminarmente qualificare il contratto stipulato dalle parti e la disciplina ad esso applicabile.
Nel caso di specie, alla luce di quanto è emerso dagli atti processuali e dall'istruttoria, la fattispecie concreta ha interessato non solo la vendita del macchinario “TKM120
MACCHINA MASCHERINE”, ma anche la sua progettazione e costruzione (si v. pag. 2 della comparsa di risposta e quanto affermato dal teste che, all'udienza del Testimone_1
13 marzo 2025, escusso sui capp. 1) e 3) indicati nella seconda memoria istruttoria di ha rispettivamente dichiarato: “Vero la macchina è stata progettata in base alle richieste CP_1 ed esigenze della (…)” e “Il progetto della macchina è stato sviluppato mano a Parte_1 mano che ci dava le indicazioni e i materiali (…)”). Di qui, l'alternativa tra Parte_1
l'applicazione degli artt. 1490, 1492 e 1495 c.c. in tema di vendita, o degli artt. 1667 e 1668
c.c. in materia di appalto, con le conseguenti difformità in punto di termini di decadenza e prescrizione dalla garanzia per vizi.
In caso di contratto misto di vendita ed appalto, al fine di stabilire la disciplina applicabile, compresa quella della garanzia per vizi, deve aversi riguardo al criterio della prevalenza causale sulla base della volontà delle parti, sicché si ha appalto quando la prestazione dell'opera ed il lavoro costituiscono lo scopo essenziale, mentre si ha compravendita quando il risultato perseguito dalle parti è essenzialmente il trasferimento del bene, e la prestazione dell'opera è prevista al solo fine di assicurare l'utilità del bene ceduto
(cfr. Cass. n. 17855 del 2023).
Si ritiene che nella fattispecie negoziale in considerazione, la quale presenta indubbiamente dei profili spuri, la figura dominante sia quella della vendita: il significato pratico-economico dell'operazione era incentrato sulla consegna di un bene finito, il
10 macchinario “TKM120” per la produzione delle mascherine, rispetto alla quale progettazione e costruzione hanno assunto un ruolo del tutto servente, finalizzato all'adeguamento del macchinario venduto ad alcune specifiche esigenze dell'acquirente.
In tal senso, depone il contenuto dell'offerta di acquisto n. 36 di (doc. 1 CP_1 allegato all'atto di citazione in opposizione), dal momento che, in primo luogo, nella colonna
“descrizione” in essa contenuta, non compaiono esplicitamente le prestazioni di progettazione e realizzazione del macchinario quali voci rilevanti ai fini del computo del prezzo complessivo dovuto, pari ad € 260.000,00 per il bene e € 57.200,00 per I.V.A. In secondo luogo, e da un punto di vista squisitamente letterale, per il fatto che nell'offerta sono presenti richiami specifici alla normativa in materia di vendita, come nel caso della previsione della clausola di riserva della proprietà (artt. 1523 ss. c.c.) e della definizione delle “CONDIZIONI
DI VENDITA”. E ancora, detta conclusione è corroborata dall'assenza di un “progetto su carta”, addirittura forse mai elaborato (sul punto si v. quanto dichiarato all'udienza del 13 marzo 2025 dal teste in risposta al capitolo 3) della seconda memoria istruttoria di Tes_1
“ADR Non so se al momento della stipula del contratto ci fosse un progetto su carta”). CP_1
Per ipotesi come quella in esame la giurisprudenza di legittimità è orientata all'applicazione della disciplina del tipo identificato dall'elemento principale o prevalente, mentre alle clausole riconducibili ad altri tipi contrattuali applica la disciplina di quei tipi, sempreché si tratti di discipline compatibili (così Cass. civ., 22 giugno 2005, n. 13339 per cui:
<il contratto misto dev'essere assoggettato alla disciplina unitaria prevalente salvo che gli elementi del contratto non prevalente, regolabili con norme proprie, non siano incompatibili con quelli del contratto prevalente, dovendosi in tal caso procedere, nel rispetto dell'autonomia contrattuale (art. 1322 c.c., al criterio della integrazione delle discipline relative alle diverse cause negoziali che si combinano nel negozio misto>>, si v. anche Cass. civ., 2 dicembre 1997, n. 12199 e Cass. civ., 10 marzo 1979, n. 1494).
Orbene, alla luce di quanto esposto, con riguardo al profilo della garanzia per i vizi, deve ritenersi applicabile al caso in esame la disciplina della vendita, trattandosi del tipo contrattuale prevalente e non essendo la medesima compatibile con quanto stabilito in materia di appalto, dalla cui regolamentazione sul punto si discosta nettamente.
5. Occorre, a questo punto, esaminare l'eccezione di decadenza e prescrizione dalla garanzia sollevata dall'opposta.
11 L'eccezione preliminare di si fonda su una duplice base. CP_1
Quanto alla decadenza, sulla considerazione che le segnalazioni effettuate dai dipendenti di a e tramite la chat Parte_1 Testimone_1 Persona_3
Whatsapp denominata “Gruppi capo-turni” fossero prive dei necessari crismi legali, onde gli opponenti non avrebbero fornito la prova, come invece era loro onere fare, della tempestiva denuncia dei vizi entro otto giorni dalla relativa scoperta.
Quanto all'eccezione di prescrizione dell'azione di garanzia, sulla circostanza per cui, prima dell'introduzione del presente giudizio di opposizione e del procedimento per A.T.P. presso il tribunale di Teramo, entrambi a distanza di quasi due anni dalla consegna del macchinario, non avesse mai sollevato alcuna formale Parte_1 contestazione in ordine alla sussistenza di vizi del bene venduto.
5.1. In via generale, l'art. 1495, 3° comma, c.c. prevede che la garanzia può “sempre” essere fatta valere ove il compratore sia convenuto per l'esecuzione del contratto. La disposizione prosegue condizionando l'esercizio di tale facoltà alla circostanza che la denuncia del vizio sia stata compiuta entro otto giorni dalla scoperta del medesimo e prima dell'anno dalla consegna. Dunque, trascorso l'anno dalla consegna del bene venduto, il diritto alla garanzia può essere esercitato non più in via di azione, ma solo in via di eccezione (o con domanda riconvenzionale) dal compratore convenuto in giudizio per l'esecuzione del contratto, e sempre che la denuncia del vizio sia stata effettuata entro otto giorni dalla sua scoperta ed entro l'anno dalla consegna.
Ebbene, quest'ultima è la disposizione applicabile al caso in esame.
Invero, l'atto di citazione in opposizione non assurge a strumento di azione. Nella globale prospettiva del processo monitorio esso costituisce il veicolo attraverso cui l'opponente, attore in senso formale ma convenuto in senso sostanziale, espone le proprie difese in fatto e in diritto, solleva eccezioni di rito e di merito, propone domande riconvenzionali, al fine di contrastare la pretesa azionata con il ricorso monitorio;
esso, cioè, rappresenta il canale con cui vengono eseguite le tipiche attività del convenuto, analiticamente enunciate dall'art. 167 c.p.c.
Di talché, il diritto alla garanzia in concreto esercitato da è Parte_1 più correttamente riconducibile nell'alveo operativo dell'eccezione (riconvenzionale),
12 piuttosto che essere inquadrato come diritto azionato in via principale;
con tutte le conseguenze che ne derivano – e che sono già state sopra sinteticamente richiamate – in punto di decadenza e prescrizione.
5.2. Ciò posto, occorre verificare che, nel caso di specie, l'onere legale sia soddisfatto.
Secondo l'orientamento più recente della giurisprudenza della Suprema Corte, spetta al compratore la prova della tempestività della denuncia (così, Cass. civ., 12 giugno 2007, n.
13695; Cass. civ., 14 maggio 2008, n. 12130; Cass. civ., 30 settembre 2019, n. 24348).
Si ritiene che nella specie detto onere sia stato assolto.
Innanzitutto, sono necessarie delle precisazioni.
La denuncia dei vizi del bene compravenduto non è soggetta a vincoli di forma e di contenuto. Il diritto alla relativa garanzia è conservato anche se la denuncia è effettuata al venditore (o a un suo incaricato) verbalmente e in modo generico.
Il principio è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità. Con riferimento ad un caso in cui la denuncia era stata effettuata per mezzo del telefono, la Cassazione ha affermato che: < L'acquirente, al fine di conservare il diritto alla garanzia, a norma dell'art. 1495 cod. civ., non è tenuto a fare nel termine stabilito una denuncia analitica e specifica, con precisa indicazione dei vizi che presenta la cosa, ma può validamente limitarsi ad una denuncia generica e sommaria che valga a mettere sull'avviso il venditore, salvo a precisare in un secondo tempo la natura e la entità dei vizi riscontrati>>
(Cass. civ., ord. n. 27488 del 28 ottobre 2019).
Sotto altro profilo, è necessario sottolineare che, nel caso di specie, a venire in considerazione sono problemi progettuali e di costruzione del macchinario (si v. pag. 17 della consulenza tecnica d'ufficio elaborata in sede di A.T.P.). Un difetto di tal genere, connaturato al bene compravenduto, è percepibile solo indirettamente, per il tramite cioè delle anomalie di funzionamento di cui è causa. La presenza di un simile vizio, certamente “occulto”, è fondamentale per l'individuazione del dies a quo dei termini previsti dall'art. 1495 c.c.
Nell'ipotesi in considerazione, detto momento può essere ravvisato nella data della comunicazione di cancelleria dell'avvenuto deposito della relazione del C.T.U. nominato dal tribunale di Teramo, avvenuta nel corso del presente giudizio di opposizione. E infatti, questo elaborato tecnico, che ha esplicitamente identificato il vizio in un difetto di progettazione e costruzione della “TKM120”, ha sistemato in un quadro armonico e
13 coerente i suoi malfunzionamenti (più volte segnalati dai dipendenti di ai Parte_1 tecnici di tramite la chat Whatsapp “ ), offrendo una CP_1 Parte_4 prospettiva completa della vicenda.
Per l'orientamento costante della Corte di cassazione: <L'interpretazione data dalla giurisprudenza di legittimità alla disposizione dell'art. 1495 c.c. in tema di termine decadenziale dalla garanzia per i vizi della cosa venduta - per la quale detto termine inizia a decorrere non già in concomitanza con l'insorgere d'un sospetto o dubbio della sussistenza di vizi bensì solo dal momento dell'acquisita oggettiva certezza di essa (Cass., 8 maggio 1998, n. 4657, 30 gennaio 1995, n. 1082, 3 agosto 1994, n. 7202) ed, in caso a tal fine si proceda ad accertamento tecnico preventivo, dal momento della comunicazione di cancelleria del relativo esito (Cass., 8 luglio 1995, n. 7541) - è stata, infatti, correttamente applicata dalla
Corte territoriale al caso di specie. Il fatto stesso che l'acquirente ritenga necessario sperimentare la via dell'accertamento tecnico preventivo anzi d'intraprendere quella giudiziale contenziosa è indice palese del difetto di convinzione circa l'effettiva sussistenza del vizio e dell'esigenza d'acquisire elementi obiettivi di valutazione al riguardo, particolarmente ove una netta contestazione da parte del venditore, seguita ad una prima doglianza specifica ed informale, siasi aggiunta a rafforzare la situazione d'incertezza.>> (Cass. civ.
n. 6735/2000; in questo senso, anche Cass. civ., n. 7541/1995: <Ma, in tal modo la Corte di merito ha ignorato che l'art. 1495 c.c. lega la decorrenza del termine di decadenza non alla data in cui i vizi avrebbero potuto essere conosciuti dal compratore ma alla data della loro oggettiva ed effettiva conoscenza, la quale, quando dipende dagli accertamenti del consulente tecnico nominato in altro procedimento o in un procedimento di accertamento tecnico preventivo, non può certo coincidere automaticamente con la data del deposito della relazione, della quale non può presumersi che le parti abbiano avuto notizia prima delle comunicazioni di cancelleria>>; Cass. civ. n. 40814/2021: <Questa Corte spiega che, in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta, il termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta del vizio occulto, di cui all'art. 1495 c.c., decorre dal momento in cui il compratore ne ha acquisito certezza obiettiva e completa, sicché, ove la scoperta del vizio avvenga gradatamente ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sulla consapevolezza della sua entità, occorre far riferimento al momento in cui si sia completata la relativa scoperta (cfr. Cass. 27.5.2016, n. 11046; Cass. 16.3.2011, n. 6169, ove l'acquisizione della certezza obiettiva e completa del vizio è correlata all'esito di un accertamento tecnico disposto in sede giudiziale)>> e Cass. civ. n. 11046/2016 per cui: <In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta, il termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta del vizio occulto, di cui all'art. 1495 c.c.,
14 decorre dal momento in cui il compratore ne ha acquisito certezza obiettiva e completa, sicché, ove la scoperta del vizio avvenga gradatamente ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sulla consapevolezza della sua entità, occorre far riferimento al momento in cui si sia completata la relativa scoperta>>).
Considerata la peculiarità della causa dei malfunzionamenti, dovuti appunto a difetti di progettazione e costruzione del macchinario, non erano esigibili da rilievi più Parte_1 dettagliati di quelli svolti fin dai primi giorni della sua istallazione e nel corso dei mesi in cui è stata utilizzata, incentrati sugli effetti negativi delle carenze poi riscontrate dal CTU.
A tal proposito, la Suprema Corte ha precisato che: <L'esclusione della garanzia nel caso di facile riconoscibilità dei vizi della cosa venduta, ai sensi dell'art. 1491 cod. civ., è applicazione del principio di autoresponsabilità e consegue all'inosservanza di un onere di diligenza del compratore in ordine alla rilevazione dei vizi che si presentino di semplice percezione. Pertanto, sebbene il grado di diligenza esigibile non possa essere predicato in astratto, ma debba essere apprezzato in relazione al caso concreto, avuto riguardo alle particolari circostanze della vendita, alla natura della cosa ed alla qualità dell'acquirente,
è tuttavia da escludere che l'onere di diligenza del compratore debba spingersi sino al punto di postulare il ricorso all'opera di esperti o l'effettuazione di indagini penetranti ad opera di tecnici del settore, al fine di individuare il vizio>> (Cass. civ., 27 febbraio 2012, n. 2981).
Alla luce di ciò, non può escludersi l'operatività della garanzia - come, invece, sostenuto da - sul fatto che il precollaudo ed il collaudo siano stati accettati da CP_1
dal momento che i vizi in questione, non percepibili in quella sede, si sono Parte_1 rivelati successivamente, solo per il tramite delle loro conseguenze negative sulla catena produttiva.
5.3. Ad abundantiam si rileva inoltre che dalla documentazione allegata agli atti di causa emerge la prova che avesse avuto comunque cognizione dei problemi di CP_1 funzionamento del macchinario fin dai giorni successivi all'istallazione.
In questo senso, risultano significativi i messaggi della chat Whatsapp
[...]
- cui sopra si è già fatto cenno - nella quale alcuni degli operai di si Parte_4 Parte_1 confrontavano costantemente con i tecnici della e CP_1 Testimone_1 [...]
per la risoluzione dei mal funzionamenti della “TKM120”. Le comunicazioni Per_3 hanno coinvolto i due tecnici sin dai primi mesi di utilizzo del macchinario, quotidianamente.
Il primo messaggio è del 22 gennaio 2022, a distanza di circa un mese dalla consegna del
15 bene (avvenuta il 21/12/2021), e finalizzato a segnalare il problema dei ferretti delle mascherine (cfr. doc.
6.1 allegato all'atto di citazione in opposizione).
In questo contesto, e ognuno per l'area di propria Testimone_1 Persona_3 rispettiva competenza, hanno svolto un'assistenza continuativa, fornendo ai dipendenti di che si interfacciavano con loro anche mediante la condivisione di foto e video Parte_1 delle varie componenti del macchinario, indicazioni operative dirette alla risoluzione dei blocchi che di volta in volta si verificavano.
La costanza dell'attività di assistenza fornita ai dipendenti dell'impresa acquirente fa presumere che fossero ben noti al loro datore di lavoro, ossia a Parte_3 rappresentante legale di non solo la stabile collaborazione tra i suoi dipendenti e CP_1 quelli di ma anche – e soprattutto – il fatto che la “TKM120” presentava delle Parte_1 criticità e che, pertanto, era necessario uno stabile ausilio dei suoi tecnici tramite lo scambio
(via chat) di informazioni, ovvero, nei casi più gravi, di un intervento diretto sul posto.
La consapevolezza da parte del legale rappresentante di delle CP_1 problematiche di funzionamento presentate dalla macchina trova un riscontro proprio nell'ambito dei dialoghi, documentati negli atti causa, intercorsi sempre via Whatsapp tra e rappresentante legale di In Parte_3 Persona_2 Parte_1 particolare, il riferimento è ai messaggi inviati da quest'ultimo a in data 18 Parte_3 marzo 2022. Nella chat Whatsapp in considerazione si richiede l'urgente intervento di un tecnico a causa della sussistenza di problemi nella produzione delle mascherine e si fa riferimento al fatto che fosse stato già informato della questione;
Testimone_1 [...]
dal canto suo, rispondeva al sollecito rappresentando che lui stesso e Parte_3 Tes_1 si sarebbero recati presso la sede di il giorno seguente (<Domattina
[...] Parte_1 siamo lì>>, cfr. doc.
6.1 allegato all'atto di citazione in opposizione).
Per altro verso, la frequenza (quasi quotidiana) e il numero delle segnalazioni presenti nella chat Whatsapp “Gruppo capoturni” convergono sulla valutazione delle anomalie di funzionamento del macchinario quali avvisaglie, durevoli e ripetute, di un suo difetto intrinseco, e non sulla loro identificazione quali circoscritti episodi dovuti solo all'usura di alcuni suoi componenti, al mutamento dei materiali impiegati, o all'inesperienza degli operai di Parte_1
16 Dunque, non è condivisibile la prospettazione dell'opposta. E infatti, secondo CP_1 tutte le segnalazioni effettuate via Whatsapp dai capiturno di dovrebbero essere Parte_1 complessivamente ridotte a problemi di regolazione della “TKM120” cagionati dai fattori poco sopra menzionati (usura dei suoi componenti, utilizzo di materiali diversi da quelli impiegati in sede di progettazione del macchinario, inesperienza degli operai di
. Questa affermazione non ha avuto un sufficiente riscontro probatorio. Parte_1
Coloro che hanno confermato la circostanza, ossia e Testimone_1 Persona_3 [...] sono legati alla società opposta, già da molti anni, da un contratto di lavoro Pt_5 subordinato (per si v. verbale d'udienza del 13/3/2025: <Sono dipendente Testimone_1 della da novembre 2013, sono un montatore meccanico e cioè di assemblaggio delle Controparte_1 componenti meccaniche delle macchine>>; per si v. verbale d'udienza del Persona_3
27/3/2025: <sono dipendente di da giugno 2007, mi occupo della parte elettrica e di CP_1 programmazione dei macchinari>>; per si v. sempre verbale d'udienza del Parte_5
27/3/2025: <sono dipendente di dal mese di ottobre 2008, però mi sono occupata della CP_1 fin dalla sua costituzione in quanto ero dipendente anche di un'altra società amministrata da CP_1
). Tale contingenza inficia l'attendibilità delle dichiarazioni testimoniali che Parte_3 gli stessi hanno reso in merito ai capitoli di prova su cui sono stati sentiti (arg. ex art. 116, 1° comma, c.p.c.). Con particolare riguardo all'escussione del teste poi, la Testimone_1 valutazione di inattendibilità è ulteriormente rafforzata dal palese contrasto tra quanto dichiarato dal medesimo e quanto risultante dalla documentazione versata in atti, in merito all'esecuzione di interventi tecnici presso la sede di diversi da quelli certificati Parte_1 dai rapportini del 18-21/1/2022, 9/2/2022, 23/2/2022 e 24/10/2022. E infatti, ancorché il teste lo abbia espressamente negato (si v. verbale del 13/3/2025: <5) le volte che io Tes_1 sono andato presso la sede di sono documentate dai rapporti di intervento tecnico di cui ho Parte_1 parlato prima;
non sono mai andato informalmente presso la sede di , <10) non ci sono Parte_1 stati altri interventi tra i due effettuati a febbraio e l'ultimo di ottobre 2022>>), l'esecuzione di suoi interventi tecnici ulteriori rispetto a quelli documentati dai rapportini emerge nitidamente da alcuni dei messaggi Whatsapp prodotti da con l'atto di citazione in opposizione Parte_1
(doc. 6.1, 6.2 e 6.3 allegati all'atto di citazione in opposizione). A tale riguardo, innanzitutto, viene in rilievo la risposta inviata da a il 18/3/2022 - Parte_3 Persona_2
17 già sopra richiamata -, in cui si prospettava che lo stesso e si Parte_3 Testimone_1 sarebbero recati il giorno appresso nella sede di al fine di risolvere i problemi Parte_1 del macchinario. Ulteriori conferme si traggono dai messaggi inviati nella chat “Gruppo capoturni” il 27/4/2022 da in cui si afferma che: <Buongiorno ragazzi Persona_4 questa parte dove viene fatto vedere il ferretto ogni tanto bisogna pulirlo magari solo con lo spruzzo d'aria….
C'è qui con me a mano a mano>>; da un messaggio trasmesso in pari data, ad opera di Per_1 altro addetto di secondo cui: <Ragazzi ha messo questa barra per evitare il Parte_1 Tes_1 problema della gommina che si riporta lo scarto>>; dal messaggio del 21/3/2022 di
[...] la quale, in risposta alla domanda formulata da in merito alla Parte_6 Persona_4 funzionalità del macchinario, asserisce che: <Ancora no, ci sta lavorando Per Tes_1 quanto riguarda quest'ultima circostanza, il contrasto tra quanto dichiarato da Tes_1
e le evidenze documentali è particolarmente manifesta. Il teste, specificamente
[...] interrogato sul punto, ha affermato che: <ADR preciso che dove ci sono i rapporti di intervento io sono andato in sede, dove non ci sono, io non sono andato in sede. Non so contestualizzare quanto scritto da
nel messaggio whatsapp della chat il 21 marzo 2022>>, non riuscendo così a Parte_6 fornire una plausibile spiegazione alternativa dell'affermazione effettuata da
[...] nella chat “Gruppo capoturni”. Parte_6
E, ancora, che alcuni degli interventi non documentati dai relativi rapportini ci siano stati si evince pure da altri messaggi Whatsapp. Il primo è del 26/4/2022 ed è stato trasmesso dallo stesso a (presumibilmente) a fronte della Tes_1 Persona_2 richiesta di un suo intervento, risponde: <Sto provando a risolvere con , Tes_1 Per_4
<<se non ci riesco sento cesare e vedo di venire>>. Con il secondo, datato 31/3/2022,
[...] si rivolge a per fargli presente la necessità di un suo Persona_2 Testimone_1 intervento presso la sede di per risolvere il problema – a lui già noto – delle Parte_1 cinghie rovinate.
Un altro riscontro è costituito dalle fatture e dai documenti di trasporto, tutti successivi alla data del penultimo intervento documentato (quello del 23/2/2022) e di gran lunga antecedenti a quella dell'ultimo intervento certificato dai rapportini (quello, cioè, del
24/10/2022), prodotti da con la seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c. Questa Parte_1
18 documentazione, infatti, riguarda la vendita e la consegna di componenti del macchinario con l'inevitabile corollario della loro installazione ad opera dei tecnici di CP_1
Quanto sin qui esposto rinsalda la convinzione che sul macchinario “TKM120” siano stati compiuti degli interventi ulteriori rispetto a quelli documentati dai rapportini di intervento. Tutti gli interventi di persona effettuati dal dipendente non possono che essere stati previamente autorizzati dal legale rappresentante di atteso che CP_1 Parte_3 oltretutto comportavano una trasferta da Barbara (AN) a Civitella del Tronto (TE).
La molteplicità degli interventi effettuati dal dipendente di Controparte_3 di persona presso la sede di e il suo quotidiano coinvolgimento nella
[...] Parte_1 risoluzione delle problematiche del macchinario a mezzo chat, costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti per ritenere provato che il rappresentante legale di CP_1 [...]
aveva piena cognizione dei problemi di funzionamento del macchinario che Parte_3 avevano reso necessario l'intervento del suo dipendente.
Per altro verso, la circostanza che le segnalazioni dei guasti siano state fatte telefonicamente, in particolare tramite Whatsapp, non è anomala se inquadrata nel contesto dei rapporti di affari intercorrenti tra per e Persona_2 Parte_1 [...]
per E infatti, detti rapporti, inizialmente improntati a collaborazione e Parte_3 CP_1 reciproca fiducia, si sono svolti in modo perlopiù verbale, come si evince: innanzitutto, dalla peculiare modalità – offerta seguita da inizio di esecuzione del contratto - con cui si è perfezionata la compravendita della;
dalla PEC del 9/9/2022 inviata da CP_4 ad per la programmazione di un intervento sul macchinario, ove si CP_1 Parte_1 fa espresso richiamo ad un colloquio telefonico con (doc. 13 allegato Persona_2 alla seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c. di;
dal messaggio Whatsapp del Parte_1
23/3/2022 con cui in risposta ad un sollecito di Parte_3 Persona_2 risponde: <Questa sera ci sentiamo e facciamo il punto su tutto>> (doc.
6.1 allegato all'atto di citazione in opposizione); indirettamente, dallo storno della fattura del 30/4/2022 emessa da per € 18.653,80, effettuato a distanza di pochi giorni dalla sua emissione, di talché CP_1 può presumersi che e si siano prima confrontati telefonicamente per Persona_2 Parte_3 definire l'operazione contabile (come si evince dalla mail dell'ufficio acquisti di CP_1 del 5/5/2022, doc. 12 allegato alla seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c. di;
Parte_1
19 infine, dalla PEC dell'11/11/2022 inviata dagli uffici amministrativi di a quelli di CP_1
in cui si fa espresso richiamo ad una “conversazione telefonica” (doc. 13 allegato Parte_1 alla seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c. di . Parte_1
5.4. Ad abundantiam si rileva che nella specie si ravvisa un vero e proprio riconoscimento dei vizi da parte del venditore, rilevante ex art. 1495, secondo comma, c.c.
Invero, gli interventi sulla “TKM120” effettuati da devono essere CP_1 qualificati come vere e proprie riparazioni, dirette non tanto a reintegrarne la produttività intaccata dall'usura (cui sono, di regola, finalizzati anche interventi di carattere manutentivo), ma - soprattutto - ad eliminare i segni esteriori della sua difettosità intrinseca.
Questa conclusione si ricava dalla quantità degli interventi, certificata dai rapportini e dai messaggi della chat Whatsapp (come già specificato sopra); dalla Parte_4 loro tempistica, posto che i medesimi sono stati eseguiti in gran parte nei primi mesi di utilizzo del macchinario, in un periodo cioè in cui è lecito presumere che gli effetti usuranti del suo utilizzo non si fossero ancora manifestati in modo da ostacolare il ciclo produttivo;
infine, dalla tipologia degli interventi, che si sono risolti in sostituzioni e/o aggiunte di componenti, oltre che in regolazioni (si v. rapportini di intervento doc. 8, 9, 10 e 11 allegati alla comparsa di risposta, in particolare quello del 18/1/2022 ove si indicano i seguenti interventi: “installazione nuove parti per applicazione ferretto”, “Modifica zona imbustaggio mascherine”,
“Modifica programma per migliorare il funzionamento in continuo”; quello del 26-28/1/2022 in cui si riporta la “sostituzione gomma su rullo taglio”; quello del 9/2/2022 nel quale è indicato il seguente intervento: “sostituzione cinghie in uscita imbustatrice con modello guidato”; il rapportino del
23/2/2022 in cui si riferisce della “sostituzione trasduttore ultrasuono rullo”; infine, del rapportino del 24/10/2022 nel quale sono indicate ben due sostituzioni: “sostituzione lama taglio nasello”,
“sostituzione gomma su rullo taglio mascherina”).
Queste azioni tecniche sono state, dunque, un espediente a fronte dei blocchi di produzione, finalizzate ad assicurarne lo svolgimento in modo quanto più possibile continuativo, ciononostante in una misura diversa da ciò che viene indicato sia nell'offerta di acquisto che nei rapportini di intervento. Questa circostanza è stata verificata nel corso dell'A.T.P. svoltosi tra le medesime parti. L'esito dell'accertamento tecnico, svoltosi nel contraddittorio tra le parti e i rispettivi consulenti, è stato tempestivamente acquisito in
20 questo processo e le valutazioni esposte dal CTU, logiche, complete e congruamente motivate, si condividono. Irrilevante è che esso sia stato reso dinanzi a tribunale che in questa sede è stato ritenuto non competente, attesa l'autonomia dei due giudizi e l'assenza nel giudizio di istruzione preventiva di un tipico provvedimento del giudice che implichi, neppure implicitamente, una pronuncia sulla competenza.
E infatti, il consulente nominato dal tribunale ha rilevato: innanzitutto, che la
“TKM120” può mantenere un livello di produttività massimo di 39 mascherine al minuto con un tasso di difettosità dell'output molto elevato e certamente antieconomico (cfr. risposta al quarto quesito, pag. 19 dell'elaborato peritale); che un grado di imperfezione, più contenuto eppure non trascurabile, è presente anche al livello di produttività pari a 35 mascherine al minuto (cfr. risposta al quinto quesito, pag. 22 ove il C.T.U. ha affermato che:
<Il risultato dell'analisi della qualità delle mascherine prodotte dalla macchina in oggetto rileva una difettosità del 36,91% nel test di produzione effettuato alla velocità di 35 mascherine al minuto (…)>>).
A tale riguardo, è necessario evidenziare che per la giurisprudenza di legittimità:<il riconoscimento dei vizi della cosa venduta oltre che in forma espressa può avvenire anche tacitamente e cioè mediante il compimento di atti incompatibili con l'intenzione di respingere la pretesa del compratore o di far valere la decadenza dal diritto alla garanzia>> (cfr. Cass. civ, n. 16766/2019; Cass. civ., n.
23970/2013; Cass. civ., n. 10288/2002; Cass. civ.. n. 4219/1998). Questo può verificarsi, appunto, anche per effetto del comportamento del venditore che compia interventi di riparazione sulla cosa venduta, con conseguente applicazione del 2° comma dell'art. 1495 c.c.
5.5. Per di più, al contrario di quanto sostenuto dall'opposta, una denuncia formale nell'anno dalla consegna (avvenuta il 21/12/2021) è stata effettuata da tramite Parte_1
PEC, in data 5/9/2022 (cfr. doc. 13 allegato alla seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c. di
. Il messaggio contiene un'esplicita contestazione, generica ma sufficiente, dei Parte_1 vizi del bene compravenduto (cfr. Cass. civ., 11 dicembre 2015, n. 25027 secondo cui: <La denuncia dei vizi della cosa venduta, ai sensi degli articoli 1492 e 1495 cod. civ., non richiede un'esposizione dettagliata, in quanto la finalità di avvisare il venditore sulle intenzioni del compratore e di consentirgli la tempestiva verifica della doglianza può essere assolta anche da una denuncia generica, purché essa renda il venditore edotto che il compratore ha riscontrato, sebbene in modo non ancora esauriente e completo, vizi che rendono la cosa inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore>>). Il
21 testo e l'oggetto della mail recano l'indicazione di una sigla diversa da quella del macchinario difettato (“TKM115” in luogo di “TKM120”). Tuttavia, dal tenore dei successivi riscontri si deduce che questa indicazione sia stata frutto di mero errore materiale e che, pertanto,
l'oggetto della contestazione fosse proprio il macchinario contraddistinto con la dicitura
. CP_4
In sostanza, il corposo scambio di mail intervenuto tra e CP_1 Parte_1
(con particolare riguardo alla mail datata 5 settembre 2022, poco sopra
[...] richiamata, e a quella dell'8 giugno 2023) corrobora la tempestiva denuncia dei vizi. Con detti messaggi International, in continuità con quanto già segnalato tramite la chat Whatsapp
nell'immediatezza della messa in funzione del macchinario, ha richiesto Parte_4
a interventi sulla “TKM120” al fine di porre rimedio a problematiche riscontrate CP_1
e già evidenziate: blocchi improvvisi e prolungati;
ricorrente rottura del taglio e delle termosaldature;
scorretto posizionamento del ferretto per il nasello;
problemi relativi all'imbustamento delle mascherine (cfr. doc. 13 allegato alla 2° memoria ex 171-ter c.p.c. di parte opponente).
6. Come detto, all'esito della CTU è risultato accertato che il macchinario acquistato, anche al livello di produttività pari a 35 mascherine al minuto non produce un livello accettabile di mascherine non difettose atteso che <Il risultato dell'analisi della qualità delle mascherine prodotte dalla macchina in oggetto rileva una difettosità del 36,91% nel test di produzione effettuato alla velocità di 35 mascherine al minuto (…)>> (pag. 22 CTU cit.).
Si ritiene che il livello di produttività che il macchinario avrebbe dovuto avere e su cui vi è prova che le parti si sono accordate è di 35 mascherine al minuto.
L'accettazione da parte dell'acquirente della produzione di 35 mascherine al minuto emerge dai documenti in atti e, in particolare, dai rapportini di intervento del 21/12/2021
(doc. 5 allegato alla comparsa di risposta), del 18-21/1/2021 (doc. 8 allegato alla comparsa di risposta), del 9/2/2022 (doc. 9 allegato alla comparsa di risposta) e del 23/2/2022 (doc. 10 allegato alla comparsa di risposta). Tali scritture, tutte firmate dal rappresentante legale di identificano proprio in 35 mascherine al minuto il livello di produttività del Parte_1 macchinario. Né risulta che abbia contestato detta circostanza Parte_1 nell'immediatezza degli interventi effettuati.
22 Pertanto, anche ai fini della quantificazione del danno, deve farsi riferimento a quanto evidenziato dal CTU come costi necessari a rendere possibile la produzione di 35 mascherine al minuto.
E' necessario quindi procedere con la quantificazione della riduzione del prezzo.
A tale riguardo, la Suprema Corte ha affermato che: <Nel contratto di compravendita, qualora il bene in oggetto presenti dei vizi che ne determinano la diminuzione del valore in relazione alla minore utilità che dal medesimo si può trarre, il compratore, esercitando l'actio quanti minoris ha diritto di chiedere una diminuzione del prezzo pattuito in una percentuale pari a quella rappresentante la menomazione che il valore effettivo della cosa consegnata subisce a causa dei vizi, in modo tale da essere posto nella situazione economica equivalente a quella in cui si sarebbe trovato se la cosa fosse stata immune da vizi
(nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che in relazione all'acquisto di un'area fabbricabile in vista della costruzione di un supermercato, risultata occupata da un'ingente quantità di rifiuti solidi aveva provveduto a ridurre il prezzo di acquisto in misura pari al costo sopportato dalla società acquirente per la bonifica del sottosuolo dalla discarica)>> (Cass. civ., 21 maggio 2008, n. 12852).
Nel caso di specie, si ritiene di poter stabilire in € 25.000,00 l'ammontare della riduzione del prezzo della “TKM120”. Questa somma dovrà essere defalcata dalla cifra totale dovuta, individuata nell'offerta di acquisto in € 260.000,00, I.V.A. esclusa.
Secondo la C.T.U. i costi per l'eliminazione dei vizi e il ripristino della piena efficienza del macchinario al livello di produttività (presumibilmente) di 35 mascherine al minuto, possono essere quantificati nella cifra poco sopra riportata (si v. pag. 25 della C.T.U).
In ultima analisi, la e sono tenuti a Parte_1 Parte_1 corrispondere, in solido tra loro, alla la differenza tra, da un lato, la somma Controparte_1 dovuta secondo l'offerta di acquisto al lordo dell'IVA, e, dall'altro, l'ammontare già corrisposto (al lordo dell'IVA) e quello necessario per l'eliminazione dei vizi (da maggiorare applicando l'IVA, aliquota 22%, per rapportare grandezze omogenee): € 317.200 – (€
235.000 + € 25.000,00 + 5.500) = € 51.700.
7. In applicazione dell'art. 92 c.p.c., tenuto conto del parziale accoglimento dell'opposizione di e sussistono i presupposti Parte_1 Parte_1 per compensare le spese di lite della misura del 50%.
23 La restante parte delle spese devono quindi essere liquidate, in assenza di nota spese, in applicazione del d.m. n. 55 del 2014, parametri medi previsti per le cause di valore pari al decisum (scaglione di riferimento compreso tra € 26.001 ed € 52.000).
P.Q.M.
1) accoglie l'opposizione proposta dalla Parte_2
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
[...]
1423/2023 emesso dal tribunale di Ancona il 9/11/2023;
2) condanna la Parte_1 Parte_2 [...]
in solido tra loro, al pagamento in favore della di € 51.700; Parte_1 Controparte_1
3) previa compensazione tra le parti del 50 % delle spese processuali rispettivamente anticipate, condanna la e Parte_1
a rimborsare alla la restante parte delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali, liquidate in tale minor misura (pari al 50%) in € 3.808, oltre rimborso spese forfettarie pari al 15%, IVA e CPA.
Ordina al cancelliere di comunicare la sentenza alle parti.
Ancona, 27 agosto 2025
La giudice
Willelma Monterotti
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