Art. 7. 1. La presente legge entra in vigore il 1° maggio 1989.
Versione
1 maggio 1989
1 maggio 1989
Giurisprudenza • 4
- 1. TAR Potenza, sez. I, sentenza 11/02/2015, n. 100Provvedimento: […] - silenzio rigetto formatosi sul ricorso gerarchico proposto dalla ricorrente alla Regione AT ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 30/1989, depositato in data 7 gennaio 2002; […] La stessa sig.ra -OMISSIS-, in data 7 gennaio 2002, ha presentato ricorso gerarchico improprio al Presidente della Giunta Regionale della AT avverso tale diniego, ai sensi dell'art. 7 della legge ragionale n. 30/1989. […]Leggi di più...
- compensazione delle spese di lite·
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- prestazioni sanitarie in forma indiretta·
- diniego di rimborso spese sanitarie·
- onere della prova·
- valutazione delle prove mediche·
- violazione delle norme regionali