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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 20/10/2025, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Il dott. Marcello Testaquatra, in funzione di Giudice Monocratico presso il
Tribunale di Caltanissetta, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1611/2024 R.G. avente ad oggetto:
<> promossa
DA
nato a [...]/SP (Brasile) il 2.10.1966, CPF: Parte_1
, in proprio e – unitamente a – C.F._1 Parte_2
nella qualità di genitore dei minori nato a [...]/SP Persona_1
(Brasile) il 18.4.2010, CPF: 495.664.178-88, e nato a [...] Controparte_1
Paolo/SP (Brasile) il 6.3.2006, CPF: , tutti residenti in [...], C.F._2
190, ltaquera, CEP , Sao Paulo – SP;
C.F._3
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Antonella Castellone ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Ilaria Cocco a Roma, via dei Gandolfi n. 6, per procure poste in calce al ricorso introduttivo.
- RICORRENTI -
CONTRO
, con sede in Roma, Piazza del Viminale 1, in persona del Controparte_2
1 Ministro p.t., C.F. , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale P.IVA_1
dello Stato di Caltanissetta, presso i cui uffici, in Caltanissetta alla via Libertà n. 174, è
elettivamente domiciliata
- RESISTENTE -
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni delle parti:
Per i ricorrenti: “Per parte ricorrente, l'Avv. Antonella Castellone si riporta
all'atto introduttivo del presente giudizio – che abbiansi qui per ripetuto e trascritto -
chiedendone l'integrale accoglimento. Impugna e contesta tutto quanto ex adverso
dedotto ed eccepito in quanto infondato in fatto ed in diritto nonché sfornito di prova.
Insiste per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nell'atto introduttivo del
presente giudizio. L'Avv. Antonella Castellone chiede, altresì, che la causa venga
trattenuta in decisione”.
Per il resistente, come da comparsa di costituzione: “Voglia il Tribunale adito,
contrariis reiectis:
a.- preliminarmente, disporre la sospensione impropria in senso lato del
presente procedimento, preso atto della pendenza della pregiudiziale questione di
costituzionalità dell'art. 1, l. n. 91/1992, sollevata nel proc. R.G. n. 3080/2024 dal
Tribunale di Bologna con ord. 26 novembre 2024;
b.- accogliere le superiori difese, come in atto riportate per quanto di ragione,
assumendo ogni opportuna conseguente pronuncia;
c.- spese, quanto meno, compensate”.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, apponeva un visto senza nulla osservare.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
2 DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il per chiedere all'intestato Tribunale di accertare e dichiarare la Controparte_2
propria cittadinanza italiana, in virtù della discendenza iure sanguinis da Persona_2
, cittadino italiano, nata a [...] il [...].
[...]
Successivamente emigrato in Brasile, lì trascorreva la propria vita, anche generando prole, senza però mai naturalizzarsi cittadino brasiliano.
Il resistente si costituiva in giudizio chiedendo la “sospensione impropria in
senso lato del presente giudizio” alla luce della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, l. 5 febbraio 1992, n. 91 sollevata dal Tribunale di Bologna con propria ordinanza del 26 novembre 2024.
Nel merito, evidenziava la significativa attività compiuta dai Consolati italiani in
Brasile nell'evasione delle richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate per via amministrativa, il cui numero è in progressivo aumento. Chiedeva
quindi procedersi all'esame del proposto ricorso, in aderenza alle statuizioni di cui alla sentenza n. 25317/2022 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e previo rigoroso accertamento del diritto attivato, “se dal caso chiedendo all'autorità consolare
competente le necessarie informazioni”, verificando “la ricorrenza o meno della linea
di discendenza diretta nonché di cause di perdita della cittadinanza” fatta valere, con spese “quanto meno, compensate”.
All'esito dell'udienza dell'8.10.2025, celebrata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni avanti trascritte.
*****
In via preliminare, preso atto della sentenza della Corte Costituzionale n. 142 del
2025, deve rigettarsi la richiesta di sospensione del giudizio formulata dal resistente.
Nel merito, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento della
3 cittadinanza italiana in virtù della loro discendenza dal cittadino italiano Persona_2
, a suo tempo emigrato in Brasile.
[...]
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge n.
555/1912 e dall'attuale legge n. 91/1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Ferma la discendenza da cittadino italiano, infatti, unica condizione necessaria è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
In particolare, l'acquisto della cittadinanza è automatico nel caso di nascita all'interno del matrimonio in cui almeno uno dei genitori sia cittadino italiano,
occorrendo invece, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 91 del 1992, in caso di nascita al di fuori del matrimonio, il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione.
A chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare il fatto acquisitivo e quindi la linea di trasmissione, unitamente al superamento di eventuali ipotesi interruttive emergenti, mentre incombe alla controparte qualsiasi eccezione in ordine ai fatti estintivi e/o modificativi del diritto fatto valere (trattandosi di procedimento instaurato anteriormente all'entrata in vigore del d.l. n. 36/2025, come convertito dalla legge n. 74/2025).
Tutto ciò premesso, deve rilevarsi che la linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti.
A riguardo, dai documenti prodotti in atti, risulta che , avo Persona_2
italiano, non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana né ha mai acquisito quella brasiliana (cfr. certificato di non naturalizzazione depositato dai ricorrenti) e, pertanto,
4 non è mai incorso in uno dei casi di perdita della cittadinanza italiana, di cui ai numeri
1) e 2) dell'art. 11, cod. civ. 1865, trasmettendola, piuttosto, “iure sanguinis” ai propri discendenti.
Del resto, l'art. 11 n. 2 cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è
persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento (cfr. Cassazione, Sezioni Unite,
sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Una simile interpretazione, ormai risalente nel tempo, trova conferma ancora oggi;
infatti “in tema di status della persona, in riferimento alle situazioni giuridiche
regolate anteriormente all'entrata in vigore dell'attuale codice civile, l'ottenimento
della cittadinanza straniera, che ai sensi dell'art. 11 cod. civ. del 1865 comportava la
perdita della cittadinanza italiana, presupponeva ontologicamente una preventiva
richiesta della predetta cittadinanza straniera da parte dell'interessato; dunque, la
perdita della cittadinanza italiana non poteva mai essere l'effetto di un automatismo o
di un comportamento meramente negativo del cittadino, non potendo le leggi di un
paese straniero derogare alle norme imperative nazionali in ordine all'acquisto ed
alla perdita della cittadinanza” (Corte d'Appello di L'Aquila, sentenza n. 1460 del
30.9.2021).
Quanto detto risulta essere in linea, operando un'interpretazione storica del citato art. 11, con quella che era la ratio del Legislatore dell'epoca, ossia quella di mantenere
5 l'identità della cittadinanza all'interno del nucleo familiare al fine di mantenere un legame con gli emigrati all'estero, considerati come una possibile risorsa per la nazione;
diversamente opinando, ciò avrebbe comportato che tutti i figli degli emigrati italiani nati nei Paesi che prevedano lo ius loci - vale a dire la quasi totalità dei Paesi
del continente americano - sarebbero divenuti cittadini stranieri al contrario dei loro genitori.
Dagli atti del procedimento, ancora, non risulta che tutti gli altri ascendenti dei ricorrenti siano incorsi in situazioni di perdita e/o mancato acquisto della cittadinanza italiana secondo la legge ratione temporis vigente. A riguardo, il resistente non ha mosso alcuna eccezione. Deve concludersi, quindi, ritenendo provata la catena di trasmissione della cittadinanza fatta valere dagli odierni ricorrenti (cf. Cass. Civ. S.U.
n. 25317 del 24 agosto 2022).
Tutto ciò detto, in linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, in quanto tutti i passaggi generazionali che si registrano sono avvenuti unicamente per via paterna ovvero per via materna con eventi successivi all'1.1.1948 e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla effettiva trasmissione della cittadinanza italiana dall'avo italiano, , agli odierni ricorrenti, essendo stato, tale criterio di Persona_2
trasmissione, riconosciuto sia dalla normativa risalente al codice civile del 1865, che dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 ed, infine, dall'attuale legge n.
91 del 1992 e dalle sentenze Corte Cost. n. 87/1975 e n. 30/1983.
Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul
, i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del Controparte_2
relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità
consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità
6 di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Tuttavia, è noto come gli uffici consolari d'Italia in Brasile versino in una condizione di gravissimo ritardo, conseguendone, pertanto, l'impossibilità di poter evadere in tempi certi e brevi le richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana
iure sanguinis ovvero di accoglierne ancora di nuove, rilasciando appuntamenti attraverso le nuove procedure telematiche, a causa dell'eccessivo numero di domande presentate.
Ne deriva, quindi, una assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta ivi presentata.
Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241/1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello
status civitatis italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso,
equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
In ogni caso, il procedimento volto al riconoscimento della cittadinanza italiana per via amministrativa non è previsto quale condizione di procedibilità del connesso procedimento giudiziale;
pertanto, alcun effetto può derivare dalla sua mancata conclusione.
Ne consegue che la domanda deve essere accolta, con riconoscimento in capo ai ricorrenti della cittadinanza italiana.
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti posto che, in assenza di opposizione del resistente all'accoglimento della domanda, il ritardo della P.A. nella evasione delle istanze amministrative in discorso non può considerarsi sintomo di
7 inefficienza di questa, trovando la sua reale ragione nell'eccessivo numero di domande da evadere, a sua volta dovuto all'inerzia degli odierni ricorrenti (ovvero anche di tutti coloro che in questo periodo avanzano domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, i cui numeri sono notoriamente estremamente elevati e sempre in crescita)
perdurante dalla nascita del primo discendente dell'avo emigrato fino alla domanda in sede amministrativa o giurisdizionale, nel non avere depositato la copia dei certificati di nascita di ciascun discendente presso il competente consolato all'atto della stessa nascita - come, invece, avrebbero dovuto fare ex lege - e quindi di non aver chiesto già
a quel tempo il riconoscimento formale del rispettivo status.
Tutto ciò comporta l'impossibilità di individuare lo Stato (e per esso la P.A. oggi resistente) come parte soccombente, dovendo piuttosto ritenere che, al contrario, siano stati i ricorrenti, con la propria condotta, a determinare la necessità dell'instaurazione della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice Monocratico, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che Parte_1
e sono cittadini italiani;
Persona_1 Controparte_1
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello Stato civile Controparte_2
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- spese di lite compensate.
Caltanissetta, 20 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Testaquatra
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Il dott. Marcello Testaquatra, in funzione di Giudice Monocratico presso il
Tribunale di Caltanissetta, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1611/2024 R.G. avente ad oggetto:
<> promossa
DA
nato a [...]/SP (Brasile) il 2.10.1966, CPF: Parte_1
, in proprio e – unitamente a – C.F._1 Parte_2
nella qualità di genitore dei minori nato a [...]/SP Persona_1
(Brasile) il 18.4.2010, CPF: 495.664.178-88, e nato a [...] Controparte_1
Paolo/SP (Brasile) il 6.3.2006, CPF: , tutti residenti in [...], C.F._2
190, ltaquera, CEP , Sao Paulo – SP;
C.F._3
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Antonella Castellone ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Ilaria Cocco a Roma, via dei Gandolfi n. 6, per procure poste in calce al ricorso introduttivo.
- RICORRENTI -
CONTRO
, con sede in Roma, Piazza del Viminale 1, in persona del Controparte_2
1 Ministro p.t., C.F. , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale P.IVA_1
dello Stato di Caltanissetta, presso i cui uffici, in Caltanissetta alla via Libertà n. 174, è
elettivamente domiciliata
- RESISTENTE -
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni delle parti:
Per i ricorrenti: “Per parte ricorrente, l'Avv. Antonella Castellone si riporta
all'atto introduttivo del presente giudizio – che abbiansi qui per ripetuto e trascritto -
chiedendone l'integrale accoglimento. Impugna e contesta tutto quanto ex adverso
dedotto ed eccepito in quanto infondato in fatto ed in diritto nonché sfornito di prova.
Insiste per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nell'atto introduttivo del
presente giudizio. L'Avv. Antonella Castellone chiede, altresì, che la causa venga
trattenuta in decisione”.
Per il resistente, come da comparsa di costituzione: “Voglia il Tribunale adito,
contrariis reiectis:
a.- preliminarmente, disporre la sospensione impropria in senso lato del
presente procedimento, preso atto della pendenza della pregiudiziale questione di
costituzionalità dell'art. 1, l. n. 91/1992, sollevata nel proc. R.G. n. 3080/2024 dal
Tribunale di Bologna con ord. 26 novembre 2024;
b.- accogliere le superiori difese, come in atto riportate per quanto di ragione,
assumendo ogni opportuna conseguente pronuncia;
c.- spese, quanto meno, compensate”.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, apponeva un visto senza nulla osservare.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
2 DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il per chiedere all'intestato Tribunale di accertare e dichiarare la Controparte_2
propria cittadinanza italiana, in virtù della discendenza iure sanguinis da Persona_2
, cittadino italiano, nata a [...] il [...].
[...]
Successivamente emigrato in Brasile, lì trascorreva la propria vita, anche generando prole, senza però mai naturalizzarsi cittadino brasiliano.
Il resistente si costituiva in giudizio chiedendo la “sospensione impropria in
senso lato del presente giudizio” alla luce della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, l. 5 febbraio 1992, n. 91 sollevata dal Tribunale di Bologna con propria ordinanza del 26 novembre 2024.
Nel merito, evidenziava la significativa attività compiuta dai Consolati italiani in
Brasile nell'evasione delle richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate per via amministrativa, il cui numero è in progressivo aumento. Chiedeva
quindi procedersi all'esame del proposto ricorso, in aderenza alle statuizioni di cui alla sentenza n. 25317/2022 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e previo rigoroso accertamento del diritto attivato, “se dal caso chiedendo all'autorità consolare
competente le necessarie informazioni”, verificando “la ricorrenza o meno della linea
di discendenza diretta nonché di cause di perdita della cittadinanza” fatta valere, con spese “quanto meno, compensate”.
All'esito dell'udienza dell'8.10.2025, celebrata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni avanti trascritte.
*****
In via preliminare, preso atto della sentenza della Corte Costituzionale n. 142 del
2025, deve rigettarsi la richiesta di sospensione del giudizio formulata dal resistente.
Nel merito, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento della
3 cittadinanza italiana in virtù della loro discendenza dal cittadino italiano Persona_2
, a suo tempo emigrato in Brasile.
[...]
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge n.
555/1912 e dall'attuale legge n. 91/1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Ferma la discendenza da cittadino italiano, infatti, unica condizione necessaria è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
In particolare, l'acquisto della cittadinanza è automatico nel caso di nascita all'interno del matrimonio in cui almeno uno dei genitori sia cittadino italiano,
occorrendo invece, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 91 del 1992, in caso di nascita al di fuori del matrimonio, il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione.
A chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare il fatto acquisitivo e quindi la linea di trasmissione, unitamente al superamento di eventuali ipotesi interruttive emergenti, mentre incombe alla controparte qualsiasi eccezione in ordine ai fatti estintivi e/o modificativi del diritto fatto valere (trattandosi di procedimento instaurato anteriormente all'entrata in vigore del d.l. n. 36/2025, come convertito dalla legge n. 74/2025).
Tutto ciò premesso, deve rilevarsi che la linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti.
A riguardo, dai documenti prodotti in atti, risulta che , avo Persona_2
italiano, non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana né ha mai acquisito quella brasiliana (cfr. certificato di non naturalizzazione depositato dai ricorrenti) e, pertanto,
4 non è mai incorso in uno dei casi di perdita della cittadinanza italiana, di cui ai numeri
1) e 2) dell'art. 11, cod. civ. 1865, trasmettendola, piuttosto, “iure sanguinis” ai propri discendenti.
Del resto, l'art. 11 n. 2 cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è
persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento (cfr. Cassazione, Sezioni Unite,
sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Una simile interpretazione, ormai risalente nel tempo, trova conferma ancora oggi;
infatti “in tema di status della persona, in riferimento alle situazioni giuridiche
regolate anteriormente all'entrata in vigore dell'attuale codice civile, l'ottenimento
della cittadinanza straniera, che ai sensi dell'art. 11 cod. civ. del 1865 comportava la
perdita della cittadinanza italiana, presupponeva ontologicamente una preventiva
richiesta della predetta cittadinanza straniera da parte dell'interessato; dunque, la
perdita della cittadinanza italiana non poteva mai essere l'effetto di un automatismo o
di un comportamento meramente negativo del cittadino, non potendo le leggi di un
paese straniero derogare alle norme imperative nazionali in ordine all'acquisto ed
alla perdita della cittadinanza” (Corte d'Appello di L'Aquila, sentenza n. 1460 del
30.9.2021).
Quanto detto risulta essere in linea, operando un'interpretazione storica del citato art. 11, con quella che era la ratio del Legislatore dell'epoca, ossia quella di mantenere
5 l'identità della cittadinanza all'interno del nucleo familiare al fine di mantenere un legame con gli emigrati all'estero, considerati come una possibile risorsa per la nazione;
diversamente opinando, ciò avrebbe comportato che tutti i figli degli emigrati italiani nati nei Paesi che prevedano lo ius loci - vale a dire la quasi totalità dei Paesi
del continente americano - sarebbero divenuti cittadini stranieri al contrario dei loro genitori.
Dagli atti del procedimento, ancora, non risulta che tutti gli altri ascendenti dei ricorrenti siano incorsi in situazioni di perdita e/o mancato acquisto della cittadinanza italiana secondo la legge ratione temporis vigente. A riguardo, il resistente non ha mosso alcuna eccezione. Deve concludersi, quindi, ritenendo provata la catena di trasmissione della cittadinanza fatta valere dagli odierni ricorrenti (cf. Cass. Civ. S.U.
n. 25317 del 24 agosto 2022).
Tutto ciò detto, in linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, in quanto tutti i passaggi generazionali che si registrano sono avvenuti unicamente per via paterna ovvero per via materna con eventi successivi all'1.1.1948 e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla effettiva trasmissione della cittadinanza italiana dall'avo italiano, , agli odierni ricorrenti, essendo stato, tale criterio di Persona_2
trasmissione, riconosciuto sia dalla normativa risalente al codice civile del 1865, che dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 ed, infine, dall'attuale legge n.
91 del 1992 e dalle sentenze Corte Cost. n. 87/1975 e n. 30/1983.
Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul
, i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del Controparte_2
relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità
consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità
6 di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Tuttavia, è noto come gli uffici consolari d'Italia in Brasile versino in una condizione di gravissimo ritardo, conseguendone, pertanto, l'impossibilità di poter evadere in tempi certi e brevi le richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana
iure sanguinis ovvero di accoglierne ancora di nuove, rilasciando appuntamenti attraverso le nuove procedure telematiche, a causa dell'eccessivo numero di domande presentate.
Ne deriva, quindi, una assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta ivi presentata.
Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241/1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello
status civitatis italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso,
equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
In ogni caso, il procedimento volto al riconoscimento della cittadinanza italiana per via amministrativa non è previsto quale condizione di procedibilità del connesso procedimento giudiziale;
pertanto, alcun effetto può derivare dalla sua mancata conclusione.
Ne consegue che la domanda deve essere accolta, con riconoscimento in capo ai ricorrenti della cittadinanza italiana.
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti posto che, in assenza di opposizione del resistente all'accoglimento della domanda, il ritardo della P.A. nella evasione delle istanze amministrative in discorso non può considerarsi sintomo di
7 inefficienza di questa, trovando la sua reale ragione nell'eccessivo numero di domande da evadere, a sua volta dovuto all'inerzia degli odierni ricorrenti (ovvero anche di tutti coloro che in questo periodo avanzano domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, i cui numeri sono notoriamente estremamente elevati e sempre in crescita)
perdurante dalla nascita del primo discendente dell'avo emigrato fino alla domanda in sede amministrativa o giurisdizionale, nel non avere depositato la copia dei certificati di nascita di ciascun discendente presso il competente consolato all'atto della stessa nascita - come, invece, avrebbero dovuto fare ex lege - e quindi di non aver chiesto già
a quel tempo il riconoscimento formale del rispettivo status.
Tutto ciò comporta l'impossibilità di individuare lo Stato (e per esso la P.A. oggi resistente) come parte soccombente, dovendo piuttosto ritenere che, al contrario, siano stati i ricorrenti, con la propria condotta, a determinare la necessità dell'instaurazione della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice Monocratico, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che Parte_1
e sono cittadini italiani;
Persona_1 Controparte_1
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello Stato civile Controparte_2
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- spese di lite compensate.
Caltanissetta, 20 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Testaquatra
8