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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/05/2025, n. 2113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2113 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 15.5.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1698/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.489/2022 pubblicata il 26/01/2022 dal
Tribunale di OL OR
TRA
rappresentato e difeso da avv.to G. Quattromini Parte_1
APPELLANTE
E
in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti R. Pessi e R. Fabozzi
APPELLATA
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.09.2018 il esponeva: Pt_1
-di aver convenuto in giudizio la resistente per sentire CP_2 accertare e dichiarare il suo diritto a percepire la retribuzione per il tempo impiegato nell'indossare e dismettere gli indumenti di lavoro, imposti dalla convenuta datrice di lavoro per il periodo dal 1996 al 2004, con condanna della stessa al pagamento degli importi corrispondenti alla retribuzione del c.d. tempo tuta come da conteggi allegati al ricorso, -che con sentenza n.636/2014 depositata il 23.07.2014, la Corte
d'Appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado, aveva accolto il ricorso, dichiarando il suo diritto a vedersi retribuire “il tempo impiegato nella vestizione/svestizione degli indumenti di lavoro, nella misura di 20 minuti di retribuzione ordinaria per ogni giorno di effettiva prestazione per il periodo di cui è causa oltre interessi e rivalutazione monetaria”;
-che nulla aveva ricevuto per il predetto titolo, tanto premesso concludeva per la condanna della società convenuta al pagamento in proprio favore della somma di euro 6.289,71, oltre interessi e rivalutazione, vinte le spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, parte convenuta pur ritualmente citata rimaneva contumace.
Il Giudice di primo grado rigettava la domanda in quanto “parte ricorrente ha omesso di allegare e provare, per l'intero periodo in cui è stato accertato il diritto, il numero dei giorni in cui effettivamente era stata resa la prestazione lavorativa, limitandosi a depositare ai fini della quantificazione della prestazione, dei conteggi che contengono un generico riferimento ai giorni lavorativi in un mese per l'intero anno” e “non rinvenendosi in atti neppure le buste paga relative al periodo oggetto di accertamento”.
Propone appello evidenziando: Parte_1
-che con la sentenza n. 636/14 depositata il 23.7.14, passata in giudicato, la Corte d'appello di Milano condannava in via generica a pagargli (unitamente ad Controparte_1 altri colleghi di lavoro) la retribuzione del tempo impiegato nella vestizione/svestizione degli indumenti di lavoro (c.d. tempo tuta), nella misura di 20 minuti di retribuzione ordinaria per ogni giorno di effettiva prestazione per il periodo 1.1.96 -
31.12.04,
pag. 2/9 -che nonostante le originarie domande fossero di condanna ad un preciso importo per ogni lavoratore quantificato con analitici calcoli svolti fin dall'atto introduttivo e ribaditi in corso di causa, immotivatamente la Corte d'appello di Milano si era limitata ad una condanna in via generica, così costringendo i lavoratori ad esperire le conseguenti azioni di quantificazione, azioni che tutti i colleghi dell'odierno appellante promuovevano con successo,
-di aver chiesto al Tribunale di la condanna al CP_3 pagamento della complessiva somma di € 6.289,71, oltre rivalutazione e interessi, importo rigorosamente computato alla luce di quanto statuito dal predetto giudicato, espressamente richiamato in ricorso,
-che con una prima sentenza (n.1637/2016, il Tribunale di OL
OR) la domanda era stata rigettata nel merito dell'an debeatur
(non accorgendosi il GL che si trattava di un giudizio sul quantum),
-che a seguito di giudizio di revocazione, con sentenza n. 684/18 il Tribunale, preso atto dell'errore, revocava la propria precedente pronuncia, ma nel contempo dichiarava inammissibile l'originaria domanda per asserita violazione dell'art. 414 c.p.c.,
-che la sentenza impugnata era errata laddove aveva ritenuto che l'onere di provare i giorni di presenza o di assenza nel periodo oggetto di domanda incombesse sul lavoratore, in ciò disattendendo il costante insegnamento della Corte d'appello (sentenze nn.
623/2022, 1114/2018, 8803/2017, 5589/2017, 329/2017, 7085/2017,
1784/16 etc.) che ha sempre respinto tutte le eccezioni mosse dalla società appellante sul quantum debeatur, accogliendo i conteggi facenti parte integrante dei ricorsi introduttivi di lite,
pag. 3/9 -che è precisa l'indicazione (prudenziale e approssimata per difetto) in 22 giorni per ciascun mese in luogo dei 26 gg. lavorativi al mese previsti dal CCNL industria metalmeccanica e risultanti dalle buste paga di altri colleghi di lavoro addetti alle sue stesse mansioni,
-che la mancanza di buste paga non può ridondare ai danni del lavoratore,
-che avendo il Tribunale ritenuto insufficiente la prova emergente dai documenti in atti avrebbe dovuto ammettere le prove chieste a riguardo,
-che la sentenza n. 684/218 dello stesso Tribunale di OL OR
(che ha dichiarato l'inammissibilità della domanda per sua pretesa genericità) è in rito e, quindi, inidonea a formare cosa giudicata, chiedendo in totale riforma della sentenza impugnata, condannare a pagare la somma di € Controparte_1
6.289,71 oltre rivalutazione ed interessi ex art. 429 ult. co.
c.p.c., o - in subordine - la diversa somma liquidata equitativamente ex art. 432 c.p.c., con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio e con loro attribuzione ex art. 93 c.p.c.
La dopo aver ripercorso le Controparte_1 fasi processuali antecedenti, replica:
-che grava sulla parte che agisce in giudizio l'onere di dimostrare la fondatezza delle proprie pretese,
-che in base alla sentenza della Corte d'Appello di Milano
l'eventuale accoglimento della pretesa attorea deve seguire i seguenti parametri per la determinazione del quantum individuati nella sentenza stessa, di seguito sintetizzati: 1) differenze calcolate sulla base dell'ordinaria retribuzione, 2) tempo di pag. 4/9 vestizione pari a 20 minuti giornalieri, 3) riferimento ai fini del calcolo alle sole giornate di effettiva presenza,
-che nella motivazione della predetta sentenza si faceva esplicito riferimento alla circostanza che il sig. era Parte_1
“dimissionario in data 31.5.99” per cui il calcolo, non può distaccarsi dalle indicazioni fornite in occasione del predetto giudizio,
-che il precedente della Corte di Appello di OL citato dall'appellante si riferiva al diverso caso in cui oggetto del giudizio era l'accertamento dell'an debeatur e, successivamente, la sua quantificazione, mentre qui si discute solo della quantificazione del credito,
-che l'unico nuovo elemento richiamato da controparte consiste nel deposito delle buste paga afferenti non al rapporto di lavoro di parte appellante, bensì di alcuni suoi colleghi, con conseguente inammissibilità di tale documentazione in quanto nuova e inconferente,
-che i parametri di calcolo sono errati in quanto il Pt_1 richiede la monetizzazione per il periodo sino al 2004, oltre 5 anni dopo le dimissioni rese in data 31.05.1999, non tiene conto delle giornate di lavoro effettivamente prestato, ingloba 13ma e
14ma (che non costituiscono “giornate di effettiva presenza”),
-che può essere assunto a riferimento esclusivamente la somma indicata nelle tabelle allegate alla memoria di costituzione della
Società nel giudizio n. r.g. 2439/2017, frutto del semplice calcolo matematico derivato dai parametri assunti a riferimento dalla Corte d'Appello di Milano sopra riportata, pari ad €
2.426,99,
-che controparte avrà al più diritto alla corresponsione dell'importo richiesto per gli anni dal 1996 al 1998 e di 5/12 per pag. 5/9 l'anno 1999 (avendo parte ricorrente rassegnato dimissioni in data
31.05.1999),
-che va riconosciuta una somma pari al 50% della retribuzione oraria in ragione della non assimilabilità, dal punto di vista della gravosità per il lavoratore, rispetto alle ore di effettiva prestazione lavorativa, per un totale di € 1.213,50,
-che la media di 22 giorni per ciascun mese di lavoro non corrispondono alle “giornate di effettivo lavoro” indicate nella sentenza della Corte d'Appello di Milano,
-che in assenza di un qualche principio di prova o elemento indiziario, correttamente il Giudice di prime cure ha ritenuto non provata la causa, senza esercitare i propri poteri istruttori,
-che la sentenza n. 684/2018 del Tribunale di OL aveva già rigettato le avverse pretese in quanto generiche e prive di precise allegazioni e prove e che il in luogo di proporre Pt_1 appello avverso la citata sentenza, ha formulato un nuovo giudizio identico al precedente,
-che è inammissibile la richiesta subordinata di quantificazione del dovuto secondo equità in quanto non ritualmente formulata in sede di presentazione delle conclusioni, chiedendo il rigetto del gravame;
in via subordinata condannare essa società alla corresponsione di un importo riferito alle sole giornate di effettiva presenza accertande sino al 31.5.1999 per l'importo di € 1.213,50 o, in subordine, di € 2.426,99.
Dopo alcuni rinvii determinati dal collocamento fuori ruolo del precedente relatore e la riassegnazione al nuovo consigliere, disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la
Corte ha riservato la causa in decisione.
**********
pag. 6/9 L'appello è parzialmente fondato e va accolto nei limiti che si vanno ad esporre.
Oggetto del contendere è esclusivamente il quantum debeatur in relazione al cd. tempo tuta relativo al rapporto di lavoro intercorso tra le parti a seguito della sentenza n.636/2014 della
Corte di Appello di Milano che ha accertato l'an debeatur in favore del fino alla cessazione del rapporto di lavoro. Pt_1
In primo grado il Tribunale ha rigettato la domanda di quantificazione per poca chiarezza dei conteggi allegati, ma questa Corte ritiene che in base ad alcuni dei dati in essi contenuti e considerando quanto indicato dalla Corte di Appello di
Milano, nonché applicando i principi in materia già espressi dalle sentenze emesse dalla Corte di Appello di OL sul punto, possa essere quantificato il dovuto.
Ed infatti in base ai dati contenuti nella sentenza della Corte milanese è circostanza pacifica (e coperta da giudicato) che il periodo da prendere in considerazione sia quello dal 1996 al
31.5.1999 data in cui il si è dimesso;
quindi i conteggi Pt_1 allegati in primo grado sono errati in relazione al maggior periodo calcolato (fino al 2004).
Quanto alla base mensile di calcolo si richiamano i precedenti di questa Corte (ex art.118 disp. att. cpc) in cause aventi ad oggetto la medesima questione (alcuni allegati dal laddove Pt_1 si è affermato che spetta alla società datrice di lavoro provare i giorni di assenza totalizzati dal lavoratore al fine di superare la validità e congruità del calcolo operato sulla media di 22 giorni al mese, prova non offerta (né allegata) dalla né CP_1 in primo grado (attesa la contumacia) né nel presente grado.
Va calcolato anche il riflesso della retribuzione “tempo tuta” sulle mensilità accessorie (trattandosi di compenso per attività rientrante nell'orario di lavoro e quindi nella retribuzione pag. 7/9 mensile di fatto a base di calcolo delle mensilità aggiuntive) ovviamente nei limiti delle due mensilità aggiuntive per ciascun anno di servizio (ed in proporzione per il 1999, attese le dimissioni a maggio).
Sulla scorta di tali premesse quindi e considerato che dai conteggi allegati risulta che la paga al minuto (non contestata dalla datrice) era pari a lire 256,28 (lire 15.377 ad ora), considerando i 20 minuti giornalieri riconosciuti nella sentenza della Corte di Appello di Milano, deriva che per i 440 minuti al mese (20 minuti per 22 giorni, corrispondenti ad 112.764 lire al mese di retribuzione) spettano al lavoratore 5.393.878 lire (pari ad euro 2.785,70), considerando che i mesi lavorati erano pari a n.47 (12 mesi per il 1996, 12 mesi per il 1997, 12 mesi per il
1998 e 5 mesi del 1999 attese le dimissioni del 31.5.1999, due mensilità aggiuntive per gli anni 1996, 1997, 1998 oltre ai 5/12 ciascuno per le due mensilità aggiuntive del 1999); il totale dovuto ammonta ad euro 2.785,70 euro (lire 5.393.878 = 5.299.908 lire per 47 mensilità e 93.970 lire per i due ratei mensilità aggiuntive 1999).
A tale somma, aumentata per interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo, va condannata l'appellata, con assorbimento di ogni altra questione.
Il parziale accoglimento dell'appello giustifica la compensazione per metà delle spese di lite del doppio grado, che per la restante metà seguono la soccombenza con distrazione.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando:
-accoglie parzialmente l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, condanna la al Controparte_1 pagamento in favore di della somma di euro Parte_1
pag. 8/9 2.785,70 oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo,
-compensa per la metà le spese di ambedue i gradi di giudizio e condanna la al pagamento Controparte_1 della restante metà in favore di metà liquidata Parte_1 in euro 639,00 oltre iva, cpa e rimb. forf. 15% quanto al primo grado e in euro 481,00 oltre iva, cpa e rimb. forf. 15% quanto al presente grado, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
OL 15.5.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 15.5.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1698/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.489/2022 pubblicata il 26/01/2022 dal
Tribunale di OL OR
TRA
rappresentato e difeso da avv.to G. Quattromini Parte_1
APPELLANTE
E
in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti R. Pessi e R. Fabozzi
APPELLATA
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.09.2018 il esponeva: Pt_1
-di aver convenuto in giudizio la resistente per sentire CP_2 accertare e dichiarare il suo diritto a percepire la retribuzione per il tempo impiegato nell'indossare e dismettere gli indumenti di lavoro, imposti dalla convenuta datrice di lavoro per il periodo dal 1996 al 2004, con condanna della stessa al pagamento degli importi corrispondenti alla retribuzione del c.d. tempo tuta come da conteggi allegati al ricorso, -che con sentenza n.636/2014 depositata il 23.07.2014, la Corte
d'Appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado, aveva accolto il ricorso, dichiarando il suo diritto a vedersi retribuire “il tempo impiegato nella vestizione/svestizione degli indumenti di lavoro, nella misura di 20 minuti di retribuzione ordinaria per ogni giorno di effettiva prestazione per il periodo di cui è causa oltre interessi e rivalutazione monetaria”;
-che nulla aveva ricevuto per il predetto titolo, tanto premesso concludeva per la condanna della società convenuta al pagamento in proprio favore della somma di euro 6.289,71, oltre interessi e rivalutazione, vinte le spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, parte convenuta pur ritualmente citata rimaneva contumace.
Il Giudice di primo grado rigettava la domanda in quanto “parte ricorrente ha omesso di allegare e provare, per l'intero periodo in cui è stato accertato il diritto, il numero dei giorni in cui effettivamente era stata resa la prestazione lavorativa, limitandosi a depositare ai fini della quantificazione della prestazione, dei conteggi che contengono un generico riferimento ai giorni lavorativi in un mese per l'intero anno” e “non rinvenendosi in atti neppure le buste paga relative al periodo oggetto di accertamento”.
Propone appello evidenziando: Parte_1
-che con la sentenza n. 636/14 depositata il 23.7.14, passata in giudicato, la Corte d'appello di Milano condannava in via generica a pagargli (unitamente ad Controparte_1 altri colleghi di lavoro) la retribuzione del tempo impiegato nella vestizione/svestizione degli indumenti di lavoro (c.d. tempo tuta), nella misura di 20 minuti di retribuzione ordinaria per ogni giorno di effettiva prestazione per il periodo 1.1.96 -
31.12.04,
pag. 2/9 -che nonostante le originarie domande fossero di condanna ad un preciso importo per ogni lavoratore quantificato con analitici calcoli svolti fin dall'atto introduttivo e ribaditi in corso di causa, immotivatamente la Corte d'appello di Milano si era limitata ad una condanna in via generica, così costringendo i lavoratori ad esperire le conseguenti azioni di quantificazione, azioni che tutti i colleghi dell'odierno appellante promuovevano con successo,
-di aver chiesto al Tribunale di la condanna al CP_3 pagamento della complessiva somma di € 6.289,71, oltre rivalutazione e interessi, importo rigorosamente computato alla luce di quanto statuito dal predetto giudicato, espressamente richiamato in ricorso,
-che con una prima sentenza (n.1637/2016, il Tribunale di OL
OR) la domanda era stata rigettata nel merito dell'an debeatur
(non accorgendosi il GL che si trattava di un giudizio sul quantum),
-che a seguito di giudizio di revocazione, con sentenza n. 684/18 il Tribunale, preso atto dell'errore, revocava la propria precedente pronuncia, ma nel contempo dichiarava inammissibile l'originaria domanda per asserita violazione dell'art. 414 c.p.c.,
-che la sentenza impugnata era errata laddove aveva ritenuto che l'onere di provare i giorni di presenza o di assenza nel periodo oggetto di domanda incombesse sul lavoratore, in ciò disattendendo il costante insegnamento della Corte d'appello (sentenze nn.
623/2022, 1114/2018, 8803/2017, 5589/2017, 329/2017, 7085/2017,
1784/16 etc.) che ha sempre respinto tutte le eccezioni mosse dalla società appellante sul quantum debeatur, accogliendo i conteggi facenti parte integrante dei ricorsi introduttivi di lite,
pag. 3/9 -che è precisa l'indicazione (prudenziale e approssimata per difetto) in 22 giorni per ciascun mese in luogo dei 26 gg. lavorativi al mese previsti dal CCNL industria metalmeccanica e risultanti dalle buste paga di altri colleghi di lavoro addetti alle sue stesse mansioni,
-che la mancanza di buste paga non può ridondare ai danni del lavoratore,
-che avendo il Tribunale ritenuto insufficiente la prova emergente dai documenti in atti avrebbe dovuto ammettere le prove chieste a riguardo,
-che la sentenza n. 684/218 dello stesso Tribunale di OL OR
(che ha dichiarato l'inammissibilità della domanda per sua pretesa genericità) è in rito e, quindi, inidonea a formare cosa giudicata, chiedendo in totale riforma della sentenza impugnata, condannare a pagare la somma di € Controparte_1
6.289,71 oltre rivalutazione ed interessi ex art. 429 ult. co.
c.p.c., o - in subordine - la diversa somma liquidata equitativamente ex art. 432 c.p.c., con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio e con loro attribuzione ex art. 93 c.p.c.
La dopo aver ripercorso le Controparte_1 fasi processuali antecedenti, replica:
-che grava sulla parte che agisce in giudizio l'onere di dimostrare la fondatezza delle proprie pretese,
-che in base alla sentenza della Corte d'Appello di Milano
l'eventuale accoglimento della pretesa attorea deve seguire i seguenti parametri per la determinazione del quantum individuati nella sentenza stessa, di seguito sintetizzati: 1) differenze calcolate sulla base dell'ordinaria retribuzione, 2) tempo di pag. 4/9 vestizione pari a 20 minuti giornalieri, 3) riferimento ai fini del calcolo alle sole giornate di effettiva presenza,
-che nella motivazione della predetta sentenza si faceva esplicito riferimento alla circostanza che il sig. era Parte_1
“dimissionario in data 31.5.99” per cui il calcolo, non può distaccarsi dalle indicazioni fornite in occasione del predetto giudizio,
-che il precedente della Corte di Appello di OL citato dall'appellante si riferiva al diverso caso in cui oggetto del giudizio era l'accertamento dell'an debeatur e, successivamente, la sua quantificazione, mentre qui si discute solo della quantificazione del credito,
-che l'unico nuovo elemento richiamato da controparte consiste nel deposito delle buste paga afferenti non al rapporto di lavoro di parte appellante, bensì di alcuni suoi colleghi, con conseguente inammissibilità di tale documentazione in quanto nuova e inconferente,
-che i parametri di calcolo sono errati in quanto il Pt_1 richiede la monetizzazione per il periodo sino al 2004, oltre 5 anni dopo le dimissioni rese in data 31.05.1999, non tiene conto delle giornate di lavoro effettivamente prestato, ingloba 13ma e
14ma (che non costituiscono “giornate di effettiva presenza”),
-che può essere assunto a riferimento esclusivamente la somma indicata nelle tabelle allegate alla memoria di costituzione della
Società nel giudizio n. r.g. 2439/2017, frutto del semplice calcolo matematico derivato dai parametri assunti a riferimento dalla Corte d'Appello di Milano sopra riportata, pari ad €
2.426,99,
-che controparte avrà al più diritto alla corresponsione dell'importo richiesto per gli anni dal 1996 al 1998 e di 5/12 per pag. 5/9 l'anno 1999 (avendo parte ricorrente rassegnato dimissioni in data
31.05.1999),
-che va riconosciuta una somma pari al 50% della retribuzione oraria in ragione della non assimilabilità, dal punto di vista della gravosità per il lavoratore, rispetto alle ore di effettiva prestazione lavorativa, per un totale di € 1.213,50,
-che la media di 22 giorni per ciascun mese di lavoro non corrispondono alle “giornate di effettivo lavoro” indicate nella sentenza della Corte d'Appello di Milano,
-che in assenza di un qualche principio di prova o elemento indiziario, correttamente il Giudice di prime cure ha ritenuto non provata la causa, senza esercitare i propri poteri istruttori,
-che la sentenza n. 684/2018 del Tribunale di OL aveva già rigettato le avverse pretese in quanto generiche e prive di precise allegazioni e prove e che il in luogo di proporre Pt_1 appello avverso la citata sentenza, ha formulato un nuovo giudizio identico al precedente,
-che è inammissibile la richiesta subordinata di quantificazione del dovuto secondo equità in quanto non ritualmente formulata in sede di presentazione delle conclusioni, chiedendo il rigetto del gravame;
in via subordinata condannare essa società alla corresponsione di un importo riferito alle sole giornate di effettiva presenza accertande sino al 31.5.1999 per l'importo di € 1.213,50 o, in subordine, di € 2.426,99.
Dopo alcuni rinvii determinati dal collocamento fuori ruolo del precedente relatore e la riassegnazione al nuovo consigliere, disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la
Corte ha riservato la causa in decisione.
**********
pag. 6/9 L'appello è parzialmente fondato e va accolto nei limiti che si vanno ad esporre.
Oggetto del contendere è esclusivamente il quantum debeatur in relazione al cd. tempo tuta relativo al rapporto di lavoro intercorso tra le parti a seguito della sentenza n.636/2014 della
Corte di Appello di Milano che ha accertato l'an debeatur in favore del fino alla cessazione del rapporto di lavoro. Pt_1
In primo grado il Tribunale ha rigettato la domanda di quantificazione per poca chiarezza dei conteggi allegati, ma questa Corte ritiene che in base ad alcuni dei dati in essi contenuti e considerando quanto indicato dalla Corte di Appello di
Milano, nonché applicando i principi in materia già espressi dalle sentenze emesse dalla Corte di Appello di OL sul punto, possa essere quantificato il dovuto.
Ed infatti in base ai dati contenuti nella sentenza della Corte milanese è circostanza pacifica (e coperta da giudicato) che il periodo da prendere in considerazione sia quello dal 1996 al
31.5.1999 data in cui il si è dimesso;
quindi i conteggi Pt_1 allegati in primo grado sono errati in relazione al maggior periodo calcolato (fino al 2004).
Quanto alla base mensile di calcolo si richiamano i precedenti di questa Corte (ex art.118 disp. att. cpc) in cause aventi ad oggetto la medesima questione (alcuni allegati dal laddove Pt_1 si è affermato che spetta alla società datrice di lavoro provare i giorni di assenza totalizzati dal lavoratore al fine di superare la validità e congruità del calcolo operato sulla media di 22 giorni al mese, prova non offerta (né allegata) dalla né CP_1 in primo grado (attesa la contumacia) né nel presente grado.
Va calcolato anche il riflesso della retribuzione “tempo tuta” sulle mensilità accessorie (trattandosi di compenso per attività rientrante nell'orario di lavoro e quindi nella retribuzione pag. 7/9 mensile di fatto a base di calcolo delle mensilità aggiuntive) ovviamente nei limiti delle due mensilità aggiuntive per ciascun anno di servizio (ed in proporzione per il 1999, attese le dimissioni a maggio).
Sulla scorta di tali premesse quindi e considerato che dai conteggi allegati risulta che la paga al minuto (non contestata dalla datrice) era pari a lire 256,28 (lire 15.377 ad ora), considerando i 20 minuti giornalieri riconosciuti nella sentenza della Corte di Appello di Milano, deriva che per i 440 minuti al mese (20 minuti per 22 giorni, corrispondenti ad 112.764 lire al mese di retribuzione) spettano al lavoratore 5.393.878 lire (pari ad euro 2.785,70), considerando che i mesi lavorati erano pari a n.47 (12 mesi per il 1996, 12 mesi per il 1997, 12 mesi per il
1998 e 5 mesi del 1999 attese le dimissioni del 31.5.1999, due mensilità aggiuntive per gli anni 1996, 1997, 1998 oltre ai 5/12 ciascuno per le due mensilità aggiuntive del 1999); il totale dovuto ammonta ad euro 2.785,70 euro (lire 5.393.878 = 5.299.908 lire per 47 mensilità e 93.970 lire per i due ratei mensilità aggiuntive 1999).
A tale somma, aumentata per interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo, va condannata l'appellata, con assorbimento di ogni altra questione.
Il parziale accoglimento dell'appello giustifica la compensazione per metà delle spese di lite del doppio grado, che per la restante metà seguono la soccombenza con distrazione.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando:
-accoglie parzialmente l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, condanna la al Controparte_1 pagamento in favore di della somma di euro Parte_1
pag. 8/9 2.785,70 oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo,
-compensa per la metà le spese di ambedue i gradi di giudizio e condanna la al pagamento Controparte_1 della restante metà in favore di metà liquidata Parte_1 in euro 639,00 oltre iva, cpa e rimb. forf. 15% quanto al primo grado e in euro 481,00 oltre iva, cpa e rimb. forf. 15% quanto al presente grado, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
OL 15.5.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
pag. 9/9