Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/04/2025, n. 1957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1957 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
Segue verbale di udienza del 07.04.2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE V CIVILE
Il G.I. Dott.ssa Elena Anna Codecasa
ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 420 c.p.c.
nella causa iscritta al numero R.G. 10045/2024
promossa da nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avvocato C.F._1
Gianluca Galofaro che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
, nato a [...] il [...], C.F , Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Orazio Urzì;
- resistente -
In fatto ed in diritto
Con atto di intimazione regolarmente notificato, la ricorrente esponeva di avere concesso in locazione al resistente il garage sito a Tremestieri Etneo (CT), in Via
Carnazza n. 75, palazzina A4, piano terra di mq 25, ubicato all'interno del condominio “ ”, censito nel catasto fabbricati del Comune di Parte_2
Tremestieri Etneo al foglio 8, particella 597, adibito ad uso diverso dall'abitativo, in
La ricorrente lamentava che il conduttore si era reso moroso dal mese di Ottobre
2023 al mese di Giugno 2024 e che il contratto era scaduto il 3.4.2023, non essendoci stato alcun rinnovo tra le parti;
chiedeva, quindi, di dichiarare la risoluzione, dovuta a finita locazione, del contratto di locazione.
Si costituiva il opponendosi all'intimazione, eccependo l'irregolarità della CP_1
disdetta (nessuna lettera raccomandata di disdetta era stata mai inviata).
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.09.2024, il Giudice disponeva il mutamento del rito ai sensi dell'art. 667 cpc e rinviava all'udienza del
07.04.2025.
A detta udienza parte ricorrente dichiarava che in separato giudizio di sfratto per morosità n. 12324/24 RG era stato convalidato lo sfratto dal Giudice in data Pt_3
16.1.2025 e disposto il rilascio, per cui dichiarava essere cessata la materia del contendere.
Parte resistente nulla opponeva e aderiva alla richiesta di cessata materia del contendere.
Entrambe le parti, concordemente, chiedevano la compensazione delle spese del giudizio.
Deve dichiararsi, pertanto, cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di risoluzione del contratto e di rilascio dell'immobile, in quanto la convalida dello sfratto per morosità ha determinato la risoluzione del contratto in questione.
P. Q. M.
Il Giudice Elena Anna Codecasa, pronunciando nella causa indicata, così statuisce:
- dichiara cessata la materia del contendere.
- Spese compensate.
Il presente atto è stato redatto con la collaborazione del Funzionario UPP Dott.
Testimone_1
Deciso, redatto e letto in udienza in Catania, il 07/04/2025.
IL GIUDICE
DOTT.SSA Elena Anna Codecasa