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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 17/11/2025, n. 1511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1511 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 606/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente
dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 606/2024
PROMOSSA DA
(sigla Parte_1 Parte_2
, attuale denominazione della
[...] Parte_3
(p.iva ), elettivamente domiciliata in Catania (CT), al Viale XX Settembre, n. 43, presso P.IVA_1 lo studio dell'avv. Alfio Giovanni Beccaria del foro di Catania che la rappresenta e difende tanto congiuntamente quanto disgiuntamente con l'avv. Simona Chiolo del foro di Torino giusta mandato in atti
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa per procura un atti dall'avv. CP_1 CodiceFiscale_1
IV CI presso il cui studio in Acireale, via Veneto n. 68, è elettivamente domiciliata
APPELLATA
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
All'udienza del 5.11.2025, preceduta dalla concessione di termine per note conclusive, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c. la Corte tratteneva la causa in decisione.
************************************************
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1747/2024, pubblicata all'udienza dell'8.4.2024, il Tribunale di Catania accoglieva l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo con cui le era stato ingiunto di CP_1 pagare, in favore di la somma di € 17.114,42, oltre Parte_1 interessi, quale fideiussore di . Parte_4
In estrema sintesi il primo giudice dava atto che secondo l'opposta il credito da essa vantato “è stato pretesamente oggetto di almeno due cessioni”: da quale distributrice di Controparte_2 prodotti di a e da ad CP_3 Controparte_4 Controparte_4 Controparte_5
(poi , e tuttavia riteneva che “non è stata fornita la prova dell'essere il
[...] Pt_1 credito per cui è causa stato oggetto della prima cessione”.
Per questa ragione il Tribunale accoglieva l'opposizione e condannava l'opposta al pagamento delle spese di lite.
Avverso la detta sentenza proponeva appello. Parte_1 Parte_1
Si costituiva in giudizio l'appellata chiedendone il rigetto.
All'udienza del 5.11.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha criticato la sentenza impugnata perché con essa il primo giudice, sebbene l'opponente non avesse contestato l'esistenza della legittimazione sostanziale dell'opposta, ne aveva esso rilevato d'ufficio la mancanza.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha evidenziato che, ferma la mancanza di contestazione in ordine alla stessa sussistenza della cessione di credito, in atti era stata offerta sicura dimostrazione della ricomprensione, in essa, del credito per cui è causa.
Ritiene la Corte che sebbene il primo motivo di gravame non sia condivisibile, l'appello risulti comunque fondato.
pagina 2 di 6 Va premesso che in giurisprudenza, in caso di cessione in blocco di crediti ex art. 58 TUB, si distingue l'ipotesi di contestazione, da parte del debitore, dell'esistenza stessa della cessione, dall'ipotesi in cui la contestazione abbia ad oggetto l'inclusione del credito azionato in giudizio nell'operazione di cessione in blocco (v. Cass., sez. III, 22 giugno 2023, n. 17944 secondo cui:
a) “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”;
b) In caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, qualora sia contestata non già l'esistenza dell'operazione, ma la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza
a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo”).
Nell'un caso come nell'altro la contestazione ha ad oggetto, sia pur sotto differenti profili, la titolarità attiva del diritto azionato ed integra, tecnicamente, una mera difesa (v. per tutte Cass., sez. III, 19 novembre 2015, n. 23657), rilevabile anche d'ufficio.
Ciò posto, premesso che secondo la giurisprudenza citata dall'appellante “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche
l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass., sez. VI – I, 5 novembre 2020, n. 24798) e che tuttavia mancata contestazione della legittimazione sostanziale non necessariamente deve equivalere all'implicito riconoscimento della stessa, ritiene la Corte di non potere condividere l'assunto posto a fondamento del primo motivo di gravame secondo cui il Tribunale avrebbe errato a dichiarare il difetto pagina 3 di 6 di prova dell'inclusione del credito per cui è causa tra quelli oggetto della cessione intercorsa tra
[...] quale distributrice di prodotti di e sebbene non vi Controparte_2 CP_3 Controparte_4 fosse stata contestazione sul punto da parte della debitrice, sul presupposto che una volta formatasi la non contestazione al giudice sarebbe precluso mettere in discussione il fatto non contestato (come affermato da Cass., sez. III, 17 giugno 2016, n. 12517), atteso che secondo il più recente e condivisibile orientamento giurisprudenziale “Il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., se solleva la parte dall'onere di provare il fatto non specificamente contestato dal convenuto costituito, non esclude tuttavia che il giudice, ove dalle prove comunque acquisite emerga la smentita di quel fatto o una sua diversa ricostruzione, possa pervenire ad un diverso accertamento”, così Cass., sez. III, 7 giugno 2023,
n. 16028).
Nondimeno, è nel merito (attinto dal secondo motivo di gravame), che la decisione del primo giudice si appalesa errata.
Invero, ribadito che il Tribunale si è limitato a ritenere mancante la prova dell'inclusione del credito per cui è causa nella cessione intercorsa tra quale distributrice di prodotti di CP_2 Controparte_2
e della cui esistenza non dubita, e che qualsivoglia contestazione sul CP_3 Controparte_4 punto da ultimo indicato è ormai preclusa all'appellata che si è certamente astenuta dal formularla in primo grado, trattandosi di circostanza già acquisita al processo e costituente una componente fattuale della domanda (v. Cass., sez. III, 15 febbraio 2023, n. 4747), si appalesano esatte le considerazioni in fatto esposte nel secondo motivo di appello e che di seguito si trascrivono:
“la cessione dalla originaria contraente a è dimostrata Controparte_6 Controparte_7 dall'avviso di cessione di cui all. G.U. n. 148 del 24.11.2011, (All. 9 al fascicolo monitorio). In essa sono chiaramente indicate le caratteristiche dei crediti oggetto di cessione e cioè: “crediti relativi a debitori che, alla Data di Riferimento, risultavano classificati in sofferenza dalla Cedente, sorti da finanziamenti erogati dalla Cedente tramite la rete agenziale nella forma di prestito CP_6 finalizzato all'acquisto di autoveicoli ovvero di altri beni mobili e di prestito personale, erogati a soggetti residenti in Italia e per i quali la Cedente abbia comunicato la decadenza del beneficio del termine per inadempimento nel periodo compreso fra il 24 gennaio 1991 ed il 30 dicembre 2010 ed il cui importo dovuto dal relativo debitore alla data di decadenza del benefico del termine non eccedeva l'importo di € 67.471,56”. CP_ Nel caso in specie, il finanziamento veniva erogato tramite la rete agenziale , attraverso la sottoscrizione di contratto del 29.04.2008 finalizzato all'acquisto di un autocarro – fuoristrada, marca
pagina 4 di 6 Jeep, modello Cherokee, targato CC821WI. (All. 1 fascicolo monitorio). Entrambi i sottoscrittori del contratto, al momento della sottoscrizione del contratto, erano residenti in Italia, per come si evince sempre dal medesimo contratto. Più precisamente, entrambi i sottoscrittori del contratto risultavano essere residenti in Aci Catena (CT), Via E. Majorana 24. Altresì, con comunicazione del 30.03.2009, veniva comunicata la decadenza del beneficio del termine con richiesta di pagamento del complessivo importo di € 14.413,87”.
Alla luce di quanto condivisibilmente dedotto e comprovato dall'appellante, deve quindi ritenersi dimostrato che il credito da essa azionato fosse incluso nella prima cessione e per questa ragione l'appello va accolto, non senza evidenziare che la questione, effettivamente posta in primo grado dall'appellata sotto la voce “Carenza di legittimazione documentale”, secondo cui il credito, presuntivamente, vantato dalla non è interamente documentato sin dalla Parte_2 sottoscrizione del contratto, avendo il creditore depositato soltanto un prospetto saldo conto che documenta le operazioni inter partes unicamente intrattenuti con .”, e poi riproposta in CP_6 appello, risulti del tutto infondata atteso che l'appellante, fin dal ricorso monitorio, ha prodotto il contratto di finanziamento in data 29.4.2008 sottoscritto dalla quale fideiubente di CP_1 Parte_5
, e fermo restando che a fronte della prova del credito sarebbe stato suo onere dimostrarne il
[...] pagamento integrale ovvero parziale, senza che alcun rilievo presenti – trattandosi di un mutuo e non di un rapporto di conto corrente – la documentazione della storia del rapporto.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 606/24 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da vverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Catania, n. 1747/2024, pubblicata all'udienza dell'8.4.2024: accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento di CP_1
€ 17.114,22, oltre interessi come da domanda;
condanna al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che liquida, CP_1 per ciascuno di essi, in € 1.900,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 12 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
pagina 5 di 6 DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente
dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 606/2024
PROMOSSA DA
(sigla Parte_1 Parte_2
, attuale denominazione della
[...] Parte_3
(p.iva ), elettivamente domiciliata in Catania (CT), al Viale XX Settembre, n. 43, presso P.IVA_1 lo studio dell'avv. Alfio Giovanni Beccaria del foro di Catania che la rappresenta e difende tanto congiuntamente quanto disgiuntamente con l'avv. Simona Chiolo del foro di Torino giusta mandato in atti
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa per procura un atti dall'avv. CP_1 CodiceFiscale_1
IV CI presso il cui studio in Acireale, via Veneto n. 68, è elettivamente domiciliata
APPELLATA
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
All'udienza del 5.11.2025, preceduta dalla concessione di termine per note conclusive, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c. la Corte tratteneva la causa in decisione.
************************************************
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1747/2024, pubblicata all'udienza dell'8.4.2024, il Tribunale di Catania accoglieva l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo con cui le era stato ingiunto di CP_1 pagare, in favore di la somma di € 17.114,42, oltre Parte_1 interessi, quale fideiussore di . Parte_4
In estrema sintesi il primo giudice dava atto che secondo l'opposta il credito da essa vantato “è stato pretesamente oggetto di almeno due cessioni”: da quale distributrice di Controparte_2 prodotti di a e da ad CP_3 Controparte_4 Controparte_4 Controparte_5
(poi , e tuttavia riteneva che “non è stata fornita la prova dell'essere il
[...] Pt_1 credito per cui è causa stato oggetto della prima cessione”.
Per questa ragione il Tribunale accoglieva l'opposizione e condannava l'opposta al pagamento delle spese di lite.
Avverso la detta sentenza proponeva appello. Parte_1 Parte_1
Si costituiva in giudizio l'appellata chiedendone il rigetto.
All'udienza del 5.11.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha criticato la sentenza impugnata perché con essa il primo giudice, sebbene l'opponente non avesse contestato l'esistenza della legittimazione sostanziale dell'opposta, ne aveva esso rilevato d'ufficio la mancanza.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha evidenziato che, ferma la mancanza di contestazione in ordine alla stessa sussistenza della cessione di credito, in atti era stata offerta sicura dimostrazione della ricomprensione, in essa, del credito per cui è causa.
Ritiene la Corte che sebbene il primo motivo di gravame non sia condivisibile, l'appello risulti comunque fondato.
pagina 2 di 6 Va premesso che in giurisprudenza, in caso di cessione in blocco di crediti ex art. 58 TUB, si distingue l'ipotesi di contestazione, da parte del debitore, dell'esistenza stessa della cessione, dall'ipotesi in cui la contestazione abbia ad oggetto l'inclusione del credito azionato in giudizio nell'operazione di cessione in blocco (v. Cass., sez. III, 22 giugno 2023, n. 17944 secondo cui:
a) “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”;
b) In caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, qualora sia contestata non già l'esistenza dell'operazione, ma la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza
a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo”).
Nell'un caso come nell'altro la contestazione ha ad oggetto, sia pur sotto differenti profili, la titolarità attiva del diritto azionato ed integra, tecnicamente, una mera difesa (v. per tutte Cass., sez. III, 19 novembre 2015, n. 23657), rilevabile anche d'ufficio.
Ciò posto, premesso che secondo la giurisprudenza citata dall'appellante “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche
l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass., sez. VI – I, 5 novembre 2020, n. 24798) e che tuttavia mancata contestazione della legittimazione sostanziale non necessariamente deve equivalere all'implicito riconoscimento della stessa, ritiene la Corte di non potere condividere l'assunto posto a fondamento del primo motivo di gravame secondo cui il Tribunale avrebbe errato a dichiarare il difetto pagina 3 di 6 di prova dell'inclusione del credito per cui è causa tra quelli oggetto della cessione intercorsa tra
[...] quale distributrice di prodotti di e sebbene non vi Controparte_2 CP_3 Controparte_4 fosse stata contestazione sul punto da parte della debitrice, sul presupposto che una volta formatasi la non contestazione al giudice sarebbe precluso mettere in discussione il fatto non contestato (come affermato da Cass., sez. III, 17 giugno 2016, n. 12517), atteso che secondo il più recente e condivisibile orientamento giurisprudenziale “Il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., se solleva la parte dall'onere di provare il fatto non specificamente contestato dal convenuto costituito, non esclude tuttavia che il giudice, ove dalle prove comunque acquisite emerga la smentita di quel fatto o una sua diversa ricostruzione, possa pervenire ad un diverso accertamento”, così Cass., sez. III, 7 giugno 2023,
n. 16028).
Nondimeno, è nel merito (attinto dal secondo motivo di gravame), che la decisione del primo giudice si appalesa errata.
Invero, ribadito che il Tribunale si è limitato a ritenere mancante la prova dell'inclusione del credito per cui è causa nella cessione intercorsa tra quale distributrice di prodotti di CP_2 Controparte_2
e della cui esistenza non dubita, e che qualsivoglia contestazione sul CP_3 Controparte_4 punto da ultimo indicato è ormai preclusa all'appellata che si è certamente astenuta dal formularla in primo grado, trattandosi di circostanza già acquisita al processo e costituente una componente fattuale della domanda (v. Cass., sez. III, 15 febbraio 2023, n. 4747), si appalesano esatte le considerazioni in fatto esposte nel secondo motivo di appello e che di seguito si trascrivono:
“la cessione dalla originaria contraente a è dimostrata Controparte_6 Controparte_7 dall'avviso di cessione di cui all. G.U. n. 148 del 24.11.2011, (All. 9 al fascicolo monitorio). In essa sono chiaramente indicate le caratteristiche dei crediti oggetto di cessione e cioè: “crediti relativi a debitori che, alla Data di Riferimento, risultavano classificati in sofferenza dalla Cedente, sorti da finanziamenti erogati dalla Cedente tramite la rete agenziale nella forma di prestito CP_6 finalizzato all'acquisto di autoveicoli ovvero di altri beni mobili e di prestito personale, erogati a soggetti residenti in Italia e per i quali la Cedente abbia comunicato la decadenza del beneficio del termine per inadempimento nel periodo compreso fra il 24 gennaio 1991 ed il 30 dicembre 2010 ed il cui importo dovuto dal relativo debitore alla data di decadenza del benefico del termine non eccedeva l'importo di € 67.471,56”. CP_ Nel caso in specie, il finanziamento veniva erogato tramite la rete agenziale , attraverso la sottoscrizione di contratto del 29.04.2008 finalizzato all'acquisto di un autocarro – fuoristrada, marca
pagina 4 di 6 Jeep, modello Cherokee, targato CC821WI. (All. 1 fascicolo monitorio). Entrambi i sottoscrittori del contratto, al momento della sottoscrizione del contratto, erano residenti in Italia, per come si evince sempre dal medesimo contratto. Più precisamente, entrambi i sottoscrittori del contratto risultavano essere residenti in Aci Catena (CT), Via E. Majorana 24. Altresì, con comunicazione del 30.03.2009, veniva comunicata la decadenza del beneficio del termine con richiesta di pagamento del complessivo importo di € 14.413,87”.
Alla luce di quanto condivisibilmente dedotto e comprovato dall'appellante, deve quindi ritenersi dimostrato che il credito da essa azionato fosse incluso nella prima cessione e per questa ragione l'appello va accolto, non senza evidenziare che la questione, effettivamente posta in primo grado dall'appellata sotto la voce “Carenza di legittimazione documentale”, secondo cui il credito, presuntivamente, vantato dalla non è interamente documentato sin dalla Parte_2 sottoscrizione del contratto, avendo il creditore depositato soltanto un prospetto saldo conto che documenta le operazioni inter partes unicamente intrattenuti con .”, e poi riproposta in CP_6 appello, risulti del tutto infondata atteso che l'appellante, fin dal ricorso monitorio, ha prodotto il contratto di finanziamento in data 29.4.2008 sottoscritto dalla quale fideiubente di CP_1 Parte_5
, e fermo restando che a fronte della prova del credito sarebbe stato suo onere dimostrarne il
[...] pagamento integrale ovvero parziale, senza che alcun rilievo presenti – trattandosi di un mutuo e non di un rapporto di conto corrente – la documentazione della storia del rapporto.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 606/24 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da vverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Catania, n. 1747/2024, pubblicata all'udienza dell'8.4.2024: accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento di CP_1
€ 17.114,22, oltre interessi come da domanda;
condanna al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che liquida, CP_1 per ciascuno di essi, in € 1.900,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 12 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
pagina 5 di 6 DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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