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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 12/12/2024, n. 1179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1179 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, procedendo nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., termine ultimo deposito note dell'11 ottobre 2024, ha pronunciato e pubblicato mediante la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr. 3338/2022 R.G. Lavoro e vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv.to Antonio Mercogliano ed elett.te domiciliato in Avellino, alla via S. Moccia n. 90, giusta mandato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avv.to Silvio
Garofalo ed elett.te domiciliato in Avellino, alla via Roma n. 17, giusta mandato come in atti;
(c.f. ), Controparte_2 P.IVA_2 in persona del legale rapp.te p.t, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele
Colucci e con questi elett.te domiciliato in Benevento, alla via Nicola da
Monteforte, n. 3, giusta mandato come in atti;
RESISTENTI
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti la parte in epigrafe contesta la esigibilità, perché
CP_ prescritti, dei crediti di cui agli avvisi di addebito n.
31220160001489405000; n. 31220170001909100000; n.
31220180001960229000; n. 31220190002514972000; n. 3122021000002654490000, per la somma complessiva di €#81.139,15# CP_ (ottantunomilacentotrentanove,15) rivendicati da a titolo di omesso pagamento contributi I.V.S. coltivatori diretti per gli anni contributivi dal
2009 al 2019, avvisi posti a fondamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 01276202200001109000 notificata in data
13.10.2022 . I resistenti si sono costituiti.
Preliminarmente va dichiarata la inammissibilità della querela di falso proposta da parte ricorrente nelle note autorizzate per l'udienza dello
07.06.2023 e relativa alla cartolina della raccomanda a r. afferente la notifica dell'avviso di addebito n. 31220170001909100000, in quanto l'istanza non è proposta dalla parte personalmente e nemmeno dal procuratore munito di procura speciale.
Nel merito, la ricorrente propone domande finalizzate unicamente a veder accertata e dichiarata la intervenuta prescrizione dei crediti sottesi alla iniziativa cautelare di cui al preavviso da ultimo notificato.
Pur se in assenza di una specifica iniziativa esecutiva, il Giudice ritiene che l'invio della comunicazione preventiva determini la sussistenza dell'interesse ad agire ai sensi dell'art-. 100 C.p.c. .
Ciò premesso, gli avvisi di addebito 31220160001489405000 (notifica dello
04.11.2016); 31220180001960229000 (notifica del 13.12.2018),
31220190002514972000 (notifica del 13.01.2020; e
312202100000265449000 (notifica dello 02.11.2021) risultano notificati ad un indirizzo di residenza diverso da quello attribuibile alla ricorrente, ovvero via M. Longo n. 6 del comune di Pago Del Vallo di Lauro (AV), in luogo di via Nazionale n. 110 del comune di Pago Del Vallo Di Lauro (AV), come risulta, a partire dallo 04.02.2005, dal certificato storico di residenza prodotto.
Anche le intimazioni di pagamento n. 01220189002209514000 (avente ad oggetto l'avviso di addebito n. 31220160001489405000) e n.
01220199002449673000 (per gli avvisi di addebito n.
3122016000148945000 e n. 31220170001909100000) sono state notificate
Pag. 2 di 6 rispettivamente in data 22.11.2018 e 18.10.2019 ad un indirizzo diverso da quello della ricorrente e a persona diversa.
Sul punto, il Giudice ritiene che le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza e possono essere superate dalla prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, e quindi anche mediante presunzioni.
Nel caso di specie, non vi è modo di collegare l'attività di notifica alla persona della attuale ricorrente, e quindi di ritenere che la stessa sia andata a buon fine.
In mancanza della prova della notifica degli avvisi di addebito, il termine, pacificamente quinquennale, per la prescrizione dei crediti di cui all'avviso di addebito 31220160001489405000, e riferiti agli anni da 2009 a 2015, è scaduto, anche a voler considerare la sospensione caus Covid e la notifica dell'ultimo atto, comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca, del
13.10.2022, intervenuti successivamente allo spirare del termine stesso, anche in mancanza di allegazioni specifiche che consentano di individuare una decorrenza che comporti differente soluzione.
Gli altri avvisi di addebito fanno riferimento a crediti collocati dal 2016 in poi.
Per i crediti, anno 2016, di cui all'avviso di addebito
31220170001909100000 è prodotta la ricevuta della cartolina della raccomanda a.r. dello 04 gennaio 2018.
La raccomanda risulta consegnata nelle mani di , e, Parte_2
ribadita la inammissibilità della querela di falso proposta da ultimo, la notifica va ritenuta corretta ed idonea alla interruzione del termine di prescrizione, non spirato alla data del 13.10.2022 .
Per i termini di prescrizione che sarebbero maturati nell'anno 2022 (crediti
2017) opera una sospensione di 542 giorni.
L'art. 37 DL 18/2020 (conv. in legge n. 27/2020) stabilisce che: Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di
Pag. 3 di 6 lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio
2020 ((.)) Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi
((.))
2. I termini di prescrizione ((delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria)) di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto
1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno
2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.
L'art. 11 d.l. n. 183/2020 (coni. in legge n. 21/2020) stabilisce al comma 9 che 9 I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto
1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.
L'art. 68 del d.l. n. 18/2020 (“Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione”) prevede che Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 con legge
106/2021 (in totale 542 giorni di sospensione), derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al
Pag. 4 di 6 rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 (comma 1).
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (comma 2).
Ai sensi del comma 2, dell'art. 12 d.lgs. n. 159/2015, “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di
Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell' articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.
Nel caso di specie, i termini di prescrizione scadevano nell'anno 2022, e, per effetto delle disposizioni sopra richiamate, sono stati sospesi per 542 giorni;
dunque, alla data di notifica della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca del 13.10.2022 non erano spirati.
Per i crediti degli anni 2018 e 2019 il termine quinquennale non era spirato al momento della notifica della comunicazione di iscrizione preventiva, sempre del 13.10.2022.
La domanda, quindi, è solo parzialmente fondata, e va accertato e dichiarato
CP_ che ed , ciascuno per quanto di Controparte_3
ragione, non hanno diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti di
Pag. 5 di 6 per i crediti maturati fino al 2015 e di cui Parte_2 all'avviso di addebito 31220160001489405000.
Le spese di lite vanno compensate in ragione del parziale accoglimento della domanda.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 3338/2022 CP_ R.G Lavoro, proposto da nei confronti di e Parte_1
, ogni contraria istanza deduzione ed Controparte_2
eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara che
CP_ e ciascuno per quanto di Controparte_2
ragione, non hanno diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti di in relazione ai crediti maturati fino Parte_1 al 2015 e di cui all'avviso di addebito 31220160001489405000;
2) Rigetta nel resto il ricorso;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Avellino, 12 dicembre 2024
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, procedendo nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., termine ultimo deposito note dell'11 ottobre 2024, ha pronunciato e pubblicato mediante la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr. 3338/2022 R.G. Lavoro e vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv.to Antonio Mercogliano ed elett.te domiciliato in Avellino, alla via S. Moccia n. 90, giusta mandato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avv.to Silvio
Garofalo ed elett.te domiciliato in Avellino, alla via Roma n. 17, giusta mandato come in atti;
(c.f. ), Controparte_2 P.IVA_2 in persona del legale rapp.te p.t, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele
Colucci e con questi elett.te domiciliato in Benevento, alla via Nicola da
Monteforte, n. 3, giusta mandato come in atti;
RESISTENTI
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti la parte in epigrafe contesta la esigibilità, perché
CP_ prescritti, dei crediti di cui agli avvisi di addebito n.
31220160001489405000; n. 31220170001909100000; n.
31220180001960229000; n. 31220190002514972000; n. 3122021000002654490000, per la somma complessiva di €#81.139,15# CP_ (ottantunomilacentotrentanove,15) rivendicati da a titolo di omesso pagamento contributi I.V.S. coltivatori diretti per gli anni contributivi dal
2009 al 2019, avvisi posti a fondamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 01276202200001109000 notificata in data
13.10.2022 . I resistenti si sono costituiti.
Preliminarmente va dichiarata la inammissibilità della querela di falso proposta da parte ricorrente nelle note autorizzate per l'udienza dello
07.06.2023 e relativa alla cartolina della raccomanda a r. afferente la notifica dell'avviso di addebito n. 31220170001909100000, in quanto l'istanza non è proposta dalla parte personalmente e nemmeno dal procuratore munito di procura speciale.
Nel merito, la ricorrente propone domande finalizzate unicamente a veder accertata e dichiarata la intervenuta prescrizione dei crediti sottesi alla iniziativa cautelare di cui al preavviso da ultimo notificato.
Pur se in assenza di una specifica iniziativa esecutiva, il Giudice ritiene che l'invio della comunicazione preventiva determini la sussistenza dell'interesse ad agire ai sensi dell'art-. 100 C.p.c. .
Ciò premesso, gli avvisi di addebito 31220160001489405000 (notifica dello
04.11.2016); 31220180001960229000 (notifica del 13.12.2018),
31220190002514972000 (notifica del 13.01.2020; e
312202100000265449000 (notifica dello 02.11.2021) risultano notificati ad un indirizzo di residenza diverso da quello attribuibile alla ricorrente, ovvero via M. Longo n. 6 del comune di Pago Del Vallo di Lauro (AV), in luogo di via Nazionale n. 110 del comune di Pago Del Vallo Di Lauro (AV), come risulta, a partire dallo 04.02.2005, dal certificato storico di residenza prodotto.
Anche le intimazioni di pagamento n. 01220189002209514000 (avente ad oggetto l'avviso di addebito n. 31220160001489405000) e n.
01220199002449673000 (per gli avvisi di addebito n.
3122016000148945000 e n. 31220170001909100000) sono state notificate
Pag. 2 di 6 rispettivamente in data 22.11.2018 e 18.10.2019 ad un indirizzo diverso da quello della ricorrente e a persona diversa.
Sul punto, il Giudice ritiene che le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza e possono essere superate dalla prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, e quindi anche mediante presunzioni.
Nel caso di specie, non vi è modo di collegare l'attività di notifica alla persona della attuale ricorrente, e quindi di ritenere che la stessa sia andata a buon fine.
In mancanza della prova della notifica degli avvisi di addebito, il termine, pacificamente quinquennale, per la prescrizione dei crediti di cui all'avviso di addebito 31220160001489405000, e riferiti agli anni da 2009 a 2015, è scaduto, anche a voler considerare la sospensione caus Covid e la notifica dell'ultimo atto, comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca, del
13.10.2022, intervenuti successivamente allo spirare del termine stesso, anche in mancanza di allegazioni specifiche che consentano di individuare una decorrenza che comporti differente soluzione.
Gli altri avvisi di addebito fanno riferimento a crediti collocati dal 2016 in poi.
Per i crediti, anno 2016, di cui all'avviso di addebito
31220170001909100000 è prodotta la ricevuta della cartolina della raccomanda a.r. dello 04 gennaio 2018.
La raccomanda risulta consegnata nelle mani di , e, Parte_2
ribadita la inammissibilità della querela di falso proposta da ultimo, la notifica va ritenuta corretta ed idonea alla interruzione del termine di prescrizione, non spirato alla data del 13.10.2022 .
Per i termini di prescrizione che sarebbero maturati nell'anno 2022 (crediti
2017) opera una sospensione di 542 giorni.
L'art. 37 DL 18/2020 (conv. in legge n. 27/2020) stabilisce che: Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di
Pag. 3 di 6 lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio
2020 ((.)) Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi
((.))
2. I termini di prescrizione ((delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria)) di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto
1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno
2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.
L'art. 11 d.l. n. 183/2020 (coni. in legge n. 21/2020) stabilisce al comma 9 che 9 I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto
1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.
L'art. 68 del d.l. n. 18/2020 (“Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione”) prevede che Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 con legge
106/2021 (in totale 542 giorni di sospensione), derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al
Pag. 4 di 6 rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 (comma 1).
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (comma 2).
Ai sensi del comma 2, dell'art. 12 d.lgs. n. 159/2015, “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di
Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell' articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.
Nel caso di specie, i termini di prescrizione scadevano nell'anno 2022, e, per effetto delle disposizioni sopra richiamate, sono stati sospesi per 542 giorni;
dunque, alla data di notifica della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca del 13.10.2022 non erano spirati.
Per i crediti degli anni 2018 e 2019 il termine quinquennale non era spirato al momento della notifica della comunicazione di iscrizione preventiva, sempre del 13.10.2022.
La domanda, quindi, è solo parzialmente fondata, e va accertato e dichiarato
CP_ che ed , ciascuno per quanto di Controparte_3
ragione, non hanno diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti di
Pag. 5 di 6 per i crediti maturati fino al 2015 e di cui Parte_2 all'avviso di addebito 31220160001489405000.
Le spese di lite vanno compensate in ragione del parziale accoglimento della domanda.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 3338/2022 CP_ R.G Lavoro, proposto da nei confronti di e Parte_1
, ogni contraria istanza deduzione ed Controparte_2
eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara che
CP_ e ciascuno per quanto di Controparte_2
ragione, non hanno diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti di in relazione ai crediti maturati fino Parte_1 al 2015 e di cui all'avviso di addebito 31220160001489405000;
2) Rigetta nel resto il ricorso;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Avellino, 12 dicembre 2024
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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