Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/04/2025, n. 1720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1720 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del giorno 17.4.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni formulate come in atti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 8883/2024 R.G., avente ad oggetto: opposizione ex art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
n. il 24/8/1970 in Catania, c.f. , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa, per procura in atti, dall'avv. Napoli Valeria Mariangela;
Ricorrente
CONTRO
, c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Catania piazza della
Repubblica n. 26 - Avvocatura Sede Provinciale I.N.P.S. – rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. GAEZZA LIVIA;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesse le domande ed eccezioni formulate nel corso del precedente procedimento di ATP, parte ricorrente, nei termini di legge, ha tempestivamente manifestato il proprio dissenso e proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso la relazione di
CTU disposta nel procedimento sommario, in cui il Consulente aveva così concluso: “La
Sig.ra di anni 54, è in atto affetta da: “Cardiopatia ipertrofica da Parte_1 pervietà del dotto di recentemente (01/2024) sottoposta ad intervento di Per_1 riparazione, in soggetto sottoposto ad impianto di loop recorder (2023) per episodi sincopali ricorrenti, con emicrania cronica in trattamento, cerebrovasculopatia microinfartuale criptogenetica, trigger epilettogeno, deflessione del tono dell'umore e spondilopatia a scarsa incidenza funzionale”. Il suddetto quadro patologico rende la ricorrente nella misura del 67% (sessantasette per cento) e soggetto Pt_2 portatore di handicap in situazione di non gravità, a decorrere dalla domanda amministrativa”.
Parte opponente ha formulato le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento dello status di invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% per la pensione di invalidità ovvero in subordine per lo status con percentuale non inferiore al 75% per l'assegno di invalidità nonché peri benefici collegati alla Legge 104/92 art. 3 comma 3 dalla data della domanda amministrativa
Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati.
Il Consulente nominato nella presente fase di opposizione, nella relazione depositata in atti, ha così concluso: “il complesso patologico sopra descritto rende la ricorrente invalida nella misura dell'80 % a decorre dal mese di novembre 2024 epoca in cui veniva documentata, tra l'altro, la depressione maggiore. Inoltre, ai sensi dell'art. 4 della legge 05 febbraio 1992 n. 104 è da considerarsi soggetto Portatore di Handicap
(Comma 1 - Art. 3)”.
Le conclusioni di cui alla relazione in atti (che si richiama per relationem, costituendo parte integrante della presente motivazione) appaiono del tutto condivisibili, risultando, peraltro, immuni da vizi logico giuridici e supportati da congrua ed esaustiva motivazione.
Pertanto, alla luce dell'istruttoria espletata, il Tribunale ritiene che l'opposizione vada accolta per quanto di ragione.
Le spese processuali sono interamente compensate tra le parti, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale della domanda, della natura del procedimento e della qualità delle parti. CP_ Le spese di C.T.U. vanno poste, nei rapporti tra le parti, a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara che la parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'assegno di invalidità civile ex lege 118/1971, con decorrenza dal mese di novembre 2024; compensa interamente tra le parti le spese processuali;
pone le spese di C.T.U., come liquidate con separati decreti, nei rapporti tra le parti, a CP_ carico dell'
Catania, 17/04/2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi
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