Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 30/01/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 4293/2023 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, all'esito della camera di consiglio, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Solarino ha pronunciato ex art. 281 sexies, III, co., c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. r.g. 4293/2023 promossa da:
(C.F. e P.IVA n. , in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Rizzo e Francesca Andrea Cantone, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Domenico Trapanese sito in Siracusa, via
Tagliamento n. 22;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Controparte_1 C.F._1
Ruocco, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Foggia, via Lustro n. 29;
OPPOSTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. c.p.c., come novellati dall'art. 58, comma 2, della l. 18.06.2009 n.69, per cui la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, si omette lo svolgimento delle fasi processuali della controversia in oggetto, dandosi solo conto delle posizioni assunte dalle parti in giudizio.
1182/23, emesso dal Tribunale di Siracusa in data 25.09.2023, nella procedura monitoria r.g. n.
3426/2023, in favore di per la consegna ex art. 119 T.U.B. di documentazione Controparte_1 inerente il modulo “Richiesta Carta Blu American Express”, ovverosia il contratto di credito revolving n. ****55005, sottoscritto in data 20.01.2005, ed ha avanzato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previe le più opportune declaratorie, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così giudicare: in via principale, accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o invalidità del decreto opposto, per le ragioni in fatto e in diritto esposte in narrativa e, per l'effetto, revocarlo;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”.
A tal fine ha evidenziato che la richiesta avente ad oggetto la consegna, ex art. 119 T.U.B., della documentazione inerente il citato rapporto di credito revolving – e precisamente il contratto, l'estratto conto storico e l'eventuale liberatoria di estinzione -, come avanzata dall'opponente in data 3.05.2023 per tramite dell'associazione era stata dalla stessa tempestivamente riscontrata giusta p.e.c. CP_2
in data 31.07.2023 mediante la consegna di copia della documentazione richiesta (ossia del contratto e degli estratti conto emessi negli ultimi dieci anni), precisando, altresì, nella stessa p.e.c. che lo stesso opposto avrebbe potuto consultare il Regolamento vigente per la carta sul “sito www.americanexpress.it - nella sezione Termini e Condizioni””; pertanto, ha dedotto che CP_1
risultava aver agito in via monitoria in assenza dei relativi presupposti, mediante una
[...]
condotta rilevante ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
Radicatosi il contraddittorio si è costituito il quale ha chiesto il rigetto Controparte_1 dell'opposizione per infondatezza, rilevando la legittimità del decreto opposto stante la mancata consegna dell'intera contrattualistica inerente il suindicato rapporto.
In via istruttoria, non concessa la chiesta provvisoria esecutorietà demandata da parte opposta, in quanto l'opposizione è risultata fondata su “prova scritta ed in ogni caso di pronta soluzione”, la causa, matura per la decisione, è stata rinviata per discussione e decisione contestuale ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c..
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L'opposizione è fondata. ha richiesto in data 3.05.2023 alla società opponente, ex art. 119 T.U.B., tutta la Controparte_1
documentazione inerente la propria Carta Blu American Express e più precisamente, il contratto,
l'estratto conto storico e l'eventuale liberatoria di estinzione.
Tale istanza risulta essere stata correttamente riscontrata da parte della società opponente.
Ed invero. Dalla documentazione in atti risulta che la società ha Parte_1
adempiuto agli obblighi previsti a suo carico dalla citata normativa – art. 119 T.U.B. - avendo la stessa inoltrato all'opposto, già in data 31.07.2023 a mezzo p.e.c., sia il contratto inerente la “Carta
Blu American Express”, sia tutti gli estratti conto emessi negli ultimi dieci, altresì con l'invito, rivolto all'opposto ed inserito nel messaggio di accompagnamento inserito nella medesima p.e.c., a consultare il regolamento per la specifica tipologia di Carta direttamente sul sito internet dell'istituto di credito, nella sezione Termini e Condizioni (cfr. doc. 3, parte opponente).
Considerato che il documento contrattuale, come sopra trasmesso all'opposto, contiene tutte le informazioni essenziali relative al rapporto contrattuale dedotto in giudizio e nel messaggio inviato a mezzo p.e.c. risulta inserito il collegamento ipertestuale al sito internet www.americanexpress.it, in cui alla sezione “Termini e Condizioni”, è consultabile il regolamento vigente per la specifica tipologia di carta, non è condivisibile, nel caso di specie, la doglianza dell'opposto, Controparte_1
in ordine alla lamentata incompletezza della documentazione ricevuta (ex multis: Tribunale di Roma,
n. 18153 dell'11.12.2023; Trib. Milano, n. 2105 del 28.02.2024; Tribunale di Rimini, n. 2904 in data
12.03.2024).
Pertanto, deve ritenersi che la società opponente, abbia correttamente e Controparte_3 tempestivamente osservato il generale principio di buona fede nell'esecuzione del contratto (artt.
1175 e 1375 c.c.), dal quale scaturisce il dovere di fornire alla controparte la documentazione relativa al rapporto obbligatorio ed al suo svolgimento (Cass. civ., 25 maggio 2017, n. 13258; Cass. 20 aprile
2016, n. 7972).
Fra l'altro, si evidenzia che nel ricorso per decreto ingiuntivo in data 4.09.2023, l'odierna parte opposta, a sostegno dello stesso, è giunta ad affermare che gli inviti ad una bonaria consegna della documentazione non avevano sortito effetti;
tuttavia, non risulta agli atti alcuna prova che l'opposto avesse sollevato contestazioni alla società in merito alla asserita Parte_1
consegna parziale della documentazione.
Così stando le cose, l'opponente, non ricevendo alcuna ulteriore richiesta di documentazione relativa al rapporto contrattuale intrattenuto con l'opposto, ha ritenuto di aver adempiuto all'obbligo di consegna con la p.e.c. inoltrata in data 31.07.2023, mentre l'opposto ha depositato il ricorso per decreto ingiuntivo in data 4.09.2023 mettendo in atto una condotta rilevante ex art. 96 c.p.c. per i fatti di causa.
Per tutto quanto sopra l'opposizione va accolta con la revoca del decreto opposto.
Va, infine, accolta, la domanda di parte opponente di condanna della parte opposta al pagamento di una somma ulteriore rispetto alle spese di lite, ex art. 96, comma 3, c.p.c., per responsabilità processuale aggravata, equitativamente determinata essendo evidente l'abuso del diritto di cui all'art. 24 Cost., dal momento che l'opposto ha chiesto la condanna dell'opponente alla consegna di documentazione fià richiesta e ricevuta prima della proposizione del ricorso monitorio. Tale somma va determinata nell'importo di Euro 500,00 in ragione della complessità della causa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/14, come aggiornato sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto della bassa complessità delle questioni affrontate e del fatto che la causa è stata istruita documentalmente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Unico, Dott. Giuseppe
Solarino, disattesa od assorbita ogni contraria domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. r.g. 4293/2023, così statuisce:
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1182/23, emesso dal
Tribunale di Siracusa in data 25.09.2023, nella procedura monitoria r.g. n. 3426/2023;
- Condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'opponente, Controparte_1
ex art. 96, comma III, c.p.c. che liquida in € 500,00; Parte_1
- Condanna l'opposto al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'opponente,
[...]
che liquida in € 2.906,00, oltre spese non imponibili, spese generali ed Parte_1
accessori di legge.
Così deciso ex art. 281 sexies, III, co., in Siracusa, 30.1.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Solarino