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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/06/2025, n. 1226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1226 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 10/06/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 1837/2023
TRA
nato a [...] il [...], rappr. e dif. dall'Avv. D. Di Parte_1 lett. dom. in Maddaloni (CE), alla via Colle Puoti n. 49, giusta procura in atti RICORRENTE
E
, in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dall'Avv. M. Ferrante, con cui elett. dom. in CP_1
alla via Ferrarecce, P.le E. Maiorana n. 6, giusta procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: indennizzo in conto capitale da infortunio sul lavoro CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/03/2023, la parte ricorrente in epigrafe, conducente di autocarro, deduceva che in data 20/02/2017, mentre era intento a svolgere il suo lavoro, nello scendere dal mezzo subiva un infortunio, procurandosi “la frattura comminuta dell'epifisi distale di radio a sinistra, contusione escoriata di mano sinistra”. L riconosceva una CP_1 menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del 6%. Impugnato in via amministrativa il provvedimento dell' , che confermava il giudizio CP_2 espresso anche a seguito di visita collegiale, concludev ndo di “- accertare e dichiarare che il ricorrente è invalido al lavoro nella misura compresa tra il 6% e il 9%, alla percentuale corrispondente al maggior danno biologico, inteso come danno all'integrità psicofisica dello istante, così come accertato dal consulente di parte o, nella misura che sarà accertata in corso di causa a mezzo di CTU medico-legale; - in via meramente subordinata accertare e dichiarare che lo istante, per effetto del subito infortunio, ha riportato un danno da cui sono residuati postumi di gran lunga superiori ad una percentuale invalidante del 6% e, comunque, nella denegata ipotesi, venissero verificati in misura inferiore a quella accertata e richiesta a titolo di danno biologico (9%), qualora dovesse risultare una inabilità nella misura compresa tra il 6% e il 9%, dichiarare che parte ricorrente ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno e/o 1 indennizzo per biologico, danno inteso come lesione alla integrità psico-fisica della persona in tutta la sua interezza, del danno alla vita di relazione, di quello morale, esistenziale, il tutto dal dì della domanda amministrativa e/o dalla data diversa che risulti di giustizia;
- per l' effetto, condannare l'
[...]
– in persona del suo legale rapp.te Controparte_3 zzale Maiorana, in persona del Direttore legale rapp.te p.t., alla corresponsione in favore dell'istante dei benefici economici dipendenti e/o connessi al riconoscimento al maggior indennizzo da danno biologico fino a raggiungere la percentuale richiesta del 9%, pertanto con diritto al riconoscimento del danno biologico, a norma di legge, oltre interessi legali e rivalutazione della maturazione al saldo, danno biologico inteso come danno all'integrità psicofisica dello istante, oltre gli interessi legali dal dì dell'infortunio sulla maggior somma ad esso spettante”. Vittoria di spese, con attribuzione. Si costituiva in giudizio l resistente che, dedotto il riconoscimento di una CP_2 percentuale di danno biolog ennizzabile nella misura del 6%, confermato anche in sede di visita collegiale, concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. Conferito incarico peritale in materia medico – legale, la causa giungeva all'odierna udienza e, all'esito della discussione, veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************ Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte. Parte ricorrente ha domandato il riconoscimento del danno biologico, derivante dall'infortunio patito, nella misura compresa tra il 6% ed il 9%. Osserva il giudicante che, a seguito della consulenza tecnica esperita, è stato riscontrato che il ricorrente risulta affetto da postumi invalidanti congruenti con l'evento traumatico occorso nell'espletamento della sua attività lavorativa - peraltro non contestato – pertanto
“GLI ESITI DI PREGRESSA FRATTURA COMMINUTA ESTREMITA' DISTALE DEL RADIO A SINISTRA TRATTATA CHIRURGICAMENTE CON FISSATORE ESTERNO rappresentati da sfumati esiti cicatriziali, sfumata deformazione anatomica, limitazione funzionale agli estremi gradi dell'articolazione del polso possono essere valutati con una percentuale del 6%, includendo in tale percentuale anche i piccoli esiti cicatriziali, vista l'esiguità degli stessi;
valutazione più che equa visto che la gli esiti di frattura di radio, viziosamente consolidata, in assenza o con sfumata compromissione funzionale sono tabellati con una percentuale fino al 4% (cod. 234)”, con conseguente riduzione della sua integrità psico-fisica nella misura del 6%, con decorrenza “dall'epoca della cessazione della inabilità temporanea, come stabilito dai sanitari dell' in sede di visita CP_1 collegiale”. Le argomentazioni del consulente, contenute nella depositata relazione, precise e complete, giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante, in assenza di puntuali contestazioni ad opera delle parti. Alla luce di quanto esposto, stante il mancato riconoscimento di un danno biologico ulteriore rispetto a quello già riconosciuto in sede amministrativa, il ricorso non può che essere rigettato. Nulla per le spese di lite, stante la rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di consulenza tecnica sono a carico dell' e si liquidano come da separato CP_1 decreto emesso in pari data. 2
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla per le spese di lite;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con CP_1 separato decreto emesso in pari data.
Santa Maria Capua Vetere, 10/06/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 10/06/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 1837/2023
TRA
nato a [...] il [...], rappr. e dif. dall'Avv. D. Di Parte_1 lett. dom. in Maddaloni (CE), alla via Colle Puoti n. 49, giusta procura in atti RICORRENTE
E
, in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dall'Avv. M. Ferrante, con cui elett. dom. in CP_1
alla via Ferrarecce, P.le E. Maiorana n. 6, giusta procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: indennizzo in conto capitale da infortunio sul lavoro CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/03/2023, la parte ricorrente in epigrafe, conducente di autocarro, deduceva che in data 20/02/2017, mentre era intento a svolgere il suo lavoro, nello scendere dal mezzo subiva un infortunio, procurandosi “la frattura comminuta dell'epifisi distale di radio a sinistra, contusione escoriata di mano sinistra”. L riconosceva una CP_1 menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del 6%. Impugnato in via amministrativa il provvedimento dell' , che confermava il giudizio CP_2 espresso anche a seguito di visita collegiale, concludev ndo di “- accertare e dichiarare che il ricorrente è invalido al lavoro nella misura compresa tra il 6% e il 9%, alla percentuale corrispondente al maggior danno biologico, inteso come danno all'integrità psicofisica dello istante, così come accertato dal consulente di parte o, nella misura che sarà accertata in corso di causa a mezzo di CTU medico-legale; - in via meramente subordinata accertare e dichiarare che lo istante, per effetto del subito infortunio, ha riportato un danno da cui sono residuati postumi di gran lunga superiori ad una percentuale invalidante del 6% e, comunque, nella denegata ipotesi, venissero verificati in misura inferiore a quella accertata e richiesta a titolo di danno biologico (9%), qualora dovesse risultare una inabilità nella misura compresa tra il 6% e il 9%, dichiarare che parte ricorrente ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno e/o 1 indennizzo per biologico, danno inteso come lesione alla integrità psico-fisica della persona in tutta la sua interezza, del danno alla vita di relazione, di quello morale, esistenziale, il tutto dal dì della domanda amministrativa e/o dalla data diversa che risulti di giustizia;
- per l' effetto, condannare l'
[...]
– in persona del suo legale rapp.te Controparte_3 zzale Maiorana, in persona del Direttore legale rapp.te p.t., alla corresponsione in favore dell'istante dei benefici economici dipendenti e/o connessi al riconoscimento al maggior indennizzo da danno biologico fino a raggiungere la percentuale richiesta del 9%, pertanto con diritto al riconoscimento del danno biologico, a norma di legge, oltre interessi legali e rivalutazione della maturazione al saldo, danno biologico inteso come danno all'integrità psicofisica dello istante, oltre gli interessi legali dal dì dell'infortunio sulla maggior somma ad esso spettante”. Vittoria di spese, con attribuzione. Si costituiva in giudizio l resistente che, dedotto il riconoscimento di una CP_2 percentuale di danno biolog ennizzabile nella misura del 6%, confermato anche in sede di visita collegiale, concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. Conferito incarico peritale in materia medico – legale, la causa giungeva all'odierna udienza e, all'esito della discussione, veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************ Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte. Parte ricorrente ha domandato il riconoscimento del danno biologico, derivante dall'infortunio patito, nella misura compresa tra il 6% ed il 9%. Osserva il giudicante che, a seguito della consulenza tecnica esperita, è stato riscontrato che il ricorrente risulta affetto da postumi invalidanti congruenti con l'evento traumatico occorso nell'espletamento della sua attività lavorativa - peraltro non contestato – pertanto
“GLI ESITI DI PREGRESSA FRATTURA COMMINUTA ESTREMITA' DISTALE DEL RADIO A SINISTRA TRATTATA CHIRURGICAMENTE CON FISSATORE ESTERNO rappresentati da sfumati esiti cicatriziali, sfumata deformazione anatomica, limitazione funzionale agli estremi gradi dell'articolazione del polso possono essere valutati con una percentuale del 6%, includendo in tale percentuale anche i piccoli esiti cicatriziali, vista l'esiguità degli stessi;
valutazione più che equa visto che la gli esiti di frattura di radio, viziosamente consolidata, in assenza o con sfumata compromissione funzionale sono tabellati con una percentuale fino al 4% (cod. 234)”, con conseguente riduzione della sua integrità psico-fisica nella misura del 6%, con decorrenza “dall'epoca della cessazione della inabilità temporanea, come stabilito dai sanitari dell' in sede di visita CP_1 collegiale”. Le argomentazioni del consulente, contenute nella depositata relazione, precise e complete, giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante, in assenza di puntuali contestazioni ad opera delle parti. Alla luce di quanto esposto, stante il mancato riconoscimento di un danno biologico ulteriore rispetto a quello già riconosciuto in sede amministrativa, il ricorso non può che essere rigettato. Nulla per le spese di lite, stante la rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di consulenza tecnica sono a carico dell' e si liquidano come da separato CP_1 decreto emesso in pari data. 2
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla per le spese di lite;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con CP_1 separato decreto emesso in pari data.
Santa Maria Capua Vetere, 10/06/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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