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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 21/03/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Ragusa
Proc. n. 3093/2021 R.G.
Il Giudice Istruttore, Dott.sa Rosanna Scollo
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, promossa 2
DA
( , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
17.10.1966, ivi residente in [...], rappresentato e difeso per mandato rilasciato su separato foglio dall'Avv. Monica Occhipinti, ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio in Ragusa, Via Matteotti 80
OPPONENTE
CONTRO
(P. Iva , C.f. Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
), società costituita ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile P.IVA_2
1999, c.d. Legge sulla Cartolarizzazione, con socio unico, con sede legale in
Milano, alla Piazza della Trivulziana n. 4/A, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di KRUK S.A., ed iscritta nell'Elenco delle società veicolo ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento della Banca d'Italia del
07/06/2017 con numero 35239.3, e in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati, con studio in La Spezia (SP) alla
Via Fontevivo n. 21/N, giusta procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo depositato, e con domicilio eletto in Via Paolo Emilio Taviani n.
170, 19125 - La Spezia
OPPOSTA 3
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione proponeva opposizione Parte_1 avverso il D.I. n. 846/21, reso dal Tribunale di Ragusa in data 24.05.2021 (R.G.n. 1875/2021), con il quale gli era stato intimato, su istanza della
Società finanziaria il pagamento della somma di € Controparte_3
18.050,12, oltre ad interessi e spese del procedimento monitorio, in virtù di un contratto di credito al consumo con la stessa intervenuto in data 03.01.2012. Chiedeva l'opponente “In via principale: - accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento n. 45226830 posto a fondamento della pretesa monitoria per i motivi di cui in narrativa;
- accertare e dichiarare la nullità delle clausole vessatorie di cui in contratto per i motivi in narrativa, ed in special modo quella alla voce “Costi in caso di ritardo nel pagamento” a quelle agli artt. 10 e 11 delle Condizioni Generali di contratto;
- conseguentemente, accertare l'illegittimità della somma ingiunta;
- per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto n. 846/2021 del Tribunale di Ragusa, reso in data 24.05.2021, nel giudizio iscritto al N. 1875/2021 R.G. In subordine: - accertare e dichiarare l'usurarietà degli interessi in concreto applicati all'operazione di credito al consumo, previa rideterminazione dei costi concretamente addebitati al consumatore e previa rideterminazione del TAEG inclusivo degli interessi moratori e delle spese di assicurazione CPI, oltre che di tutte le altre voci di costo;
- per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto n. 846/2021 del Tribunale di Ragusa, e determinare il corretto ammontare della diversa somma che Codesto Giudice riterrà eventualmente dovuta in concreto dall'odierno opponente in favore dell'odierna opposta, previa epurazione degli interessi illegittimi per legge”.
Si costituiva la quale chiedeva “In via principale, nel Controparte_1 merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa 4
formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 846/2021, R.G. n. 1875/2021, del 24.05.2021 emesso dal Tribunale di Ragusa. In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al Controparte_4 pagamento in favore della società della diversa, maggiore o Controparte_1 minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende”.
Ciò premesso, l'opposizione proposta è fondata nei termini di seguito precisati. Ed invero, in via preliminare l'opponente contesta che “seppure l'odierna opposta, correttamente, ha comunicato la cessione pro soluto del credito acquisito da parte della invece quest'ultima, la cedente, è Controparte_5 soggetto sconosciuto al Sig. che non ha mai ricevuto comunicazione Pt_1 alcuna da né da delle presunte operazione di CP_3 Controparte_5 cartolarizzazione inerenti il credito di che trattasi, susseguitesi prima dell'acquisto di In tal senso, la ha Controparte_1 Parte_2 violato l'obbligo che essa stessa aveva sancito all'art.9 delle Condizioni generali di contratto”, in tal modo lasciando intendere un difetto di legittimazione attiva in capo all'odierna opposta. Ciò che infatti l'opponente sembra contestare è la mancata prova del precedente trasferimento del credito in esame dall'originario creditore,
, a avendo il predetto avuto contezza soltanto CP_3 Controparte_5 della pretesa cessione del credito in questione da a CP_5 Controparte_1 ma non anche della precedente operazione di trasferimento da parte di
, e contestando, inoltre, di non aver mai avuto alcun rapporto CP_3 con , soggetto allo stesso sconosciuto. CP_5
La contestazione succitata appare fondata, e quindi meritevole di accoglimento. In particolare “Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non e', di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione 5
della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023). Diverso e', però, il caso in cui […] sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non 6
può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.” (Cass., sez. III, 22/06/2023, n. 17944, richiamata anche da Cass., sez. I, 29/02/2024 n. 5478).
Ne consegue che, laddove sia oggetto di specifica contestazione la stessa esistenza del contratto (ovvero dei contratti) di cessione, “detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, […] non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.” (Cass. n. 17944/2023 cit.). Nella specie, dalla lettura dell'atto di opposizione si deduce che oggetto di preliminare contestazione di parte opponente è l'esistenza stessa del precedente contratto di cessione del credito in esame da parte della
[...]
, originario creditore, con cui l'opponente aveva stipulato il contratto CP_3 di finanziamento sotto forma di credito al consumo, nei confronti di
[...]
la quale ultima avrebbe poi ceduto lo stesso credito all'attuale
CP_5 cessionaria, odierna opposta. In particolare, è stato prodotto in atti un estratto dell'avviso di pubblicazione della cessione di crediti da a sulla
CP_5 Controparte_1 accanto alla comunicazione trasmessa da quest'ultima al di Per_1 Pt_1 avvenuta cessione del credito, alla dichiarazione della stessa presunta cedente ( di avvenuta cessione, e al contratto di cessione
CP_5 intervenuto sempre tra i medesimi soggetti ( e .
CP_5 CP_1
Viene altresì prodotta una lista dei crediti ceduti, tra cui è menzionato anche quello in contestazione, la quale, seppure non si abbia alcuna contezza circa la sua certa riferibilità al contratto di cessione in atti, non ha costituito oggetto di specifica contestazione di controparte. Peraltro, in seno alla certificazione notarile, allegata alla memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. di parte opposta, si fà riferimento ad una lista di crediti ceduti depositata il 26.01.2017, mentre in sede di avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, tra i criteri di individuazione per 7
categorie dei crediti ceduti, si indica una lista di crediti ceduti depositata l'11.01.2017. A prescindere dalla raggiunta prova dell'inclusione del credito tra quelli oggetto di cessione, non è comunque configurabile, come rilevato dall'opponente medesimo, la prova della precedente cessione dello stesso credito dall'originario creditore - unico soggetto con cui il aveva Pt_1 avuto rapporti contrattuali -, ovvero , a e CP_3 Controparte_5 quindi della conseguente legittimazione attiva in capo a e in CP_5 ultimo all'odierna opposta/cessionaria, sebbene nell'art. 9 delle condizioni generali di contratto, intervenuto con l'opponente, la società finanziaria avesse assunto l'obbligo, in caso di cessione del contratto, di darne comunicazione scritta ai sensi di legge. Né è stato prodotto il contratto di cessione intervenuto tra e CP_5
o altra documentazione alternativa idonea a comprovare tale atto di
[...] cessione, e quindi la conseguente legittimazione attiva in capo a e, CP_5 appunto, all'odierna opposta. Non vale in senso contrario neppure il riferimento rinvenuto nel contratto di cessione in atti alla precedente cessione di crediti in blocco in favore di da parte di , tra cui quelli derivanti da contratti di credito, senza CP_5 tuttavia aggiungere nè specificare ulteriori criteri idonei ad identificare in maniera compiuta, e senza incertezze, il credito in oggetto tra quelli in precedenza ceduti appunto da a . CP_5
Come evidenziato, infatti, “detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, […] non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.” (cfr. Cass. n. 17944/2023 cit.).
In definitiva, anche a voler ritenere dimostrato che il credito ingiunto sia stato ceduto da a in ogni caso non risulta provato il CP_5 Controparte_1 precedente trasferimento del credito medesimo in favore di Controparte_7
Conseguentemente deve ritenersi fondata l'eccezione, implicitamente formulata dall'opponente, di carenza di legittimazione attiva dell'opposta, e per l'effetto andrà revocato il decreto ingiuntivo opposto. 8
Stante la fondatezza dell'eccezione esaminata, non risulta necessario vagliare gli altri motivi di opposizione, da intendersi assorbiti nel tenore della presente decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni altra eccezione, istanza e deduzione disattesa,
in accoglimento dell'opposizione proposta da Parte_1
revoca il decreto ingiuntivo n. 846/21, reso dal Tribunale di Ragusa in data 24.05.2021 (R.G.n. 1875/2021);
condanna la parte opposta, a corrispondere all'opponente le Controparte_1 spese di lite sostenute, che liquida in €. 145,50 per spese vive, ed €. 1.500,00 a titolo di compensi professionali, oltre al rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso, in Ragusa il 21/03/2025.
Il Giudice Dott.ssa Rosanna Scollo