Sentenza 31 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 31/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FERMO IN PERSONA DEL GOP DR.
ROSSELLA MAURIZI HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE
SENTENZA
PROMOSSA DA Parte 1 IVI
CORRENTE IN PIAZZA MATTEOTTI, N. 8 P.IVA P.IVA 1 E Pt 2in persona del Sindaco pro-tempore C.F. P.IVA 2
,
autorizzato giusta delibera G.C. n.79 del 28/05/2021,
[...]
rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Ferracuti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio Fermo, Via Medagli
d'Oro, 21 in virtù di procura speciale allegata all'atto introduttivo del presente giudizio comprensiva degli estremi di Legge e da considerarsi parte integrante.
CONTRO
: Controparte 1 con sede in Via
E.CHEGUEFARA,4/B REGGIO EMILIA, P.IVAeplicito
P.IVA 3 rappresentata e difesa dall'Avv. Eugenio Forni di
Modena via Emilia Est 18/2 giusta procura in atti
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N.428/2021
BREVI MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA SENTENZA
, ingiungeva al […] 8/05/2021 la soc. Controparte_1
il pagamento della somma di Euro 22.577.74 Parte_1
oltre accessori e spese, sulla base di fatture insolute ( cessione di crediti)da parte di nei confronti del Pt 1 Parte_3
,
opponente e relativa agli anni 2016-2019 Dalla documentazione versata in atti, è evidente che la proposta opposizione è fondata in fatto e in diritto e, come tale deve essere accolta
Preliminarmente va eccepita l'inammissibilità del D.l. poiché non può essere ceduto un credito ceduto un credito verso Enti
Pubblici senza l'assenso esplicito dello stesso infatti, la disciplina applicabile ha natura derogatoria e speciale rispetto a quella
Codicistica art.1260 segg. in quanto è necessaria alla preventiva adesione della P.A che deve dare il suo consenso. Ciò però non si perfezione con una semplice notifica ma. con una formale accettazione della stessa v. cass. Civ. 11263 /2020 E altre similari.
Su tale punto è conforme anche la giurisprudenza di numerosi
Tribunali, compreso il Tribunale di Fermo, il quale in una vicenda analoga sentenza 461/2022 prodotta in giudizio il quale ha statuito la necessità di una formale accettazione In sintesi quindi
è pacifico ed incontestabile il principio della non cedibilità dei crediti per contratti di somministrazione in corso nei confronti degli Enti Pubblici inoltre, nel caso di cui ci si occupa non è stata dimostrata l'esistenza di esplicita accettazione del Comune, né questa può essere desunta da fatti concludenti come escluso da costante ed univoca giurisprudenza ved sent. Sopra richiamata.
Inoltre, come correttamente rilevato dal G.I. in sede di diniego della provvisoria esecuzione del D.I. entrambe le parti in causa documentano di essere creditrici, segno evidente della mancata e reciproca coincidenza delle scritture contabili che toglie loro il presupposto della eccezionale credibilità a favore del producente solo la via della prova ordinaria del credito. E' naturale che appare stringente a carico del cessionario l'onere probatorio della loro esistenza Ordinanza corte di Cassazionen. 10200 del
16/04/2021 Entrando nello specifico la fatt. n.4810107855 del
12.01.2018 è stata pagata con mandato del 12.01.2018 creditore Parte 3 ; e con tale mandato è stata pagata la somma di
EURO 458,26 con lo storno di EURO 10,00 in virtù della nota di credito n.004812186676 del 26.11. 2018, Quindi la somma richiesta di EURO8,20 richiesta da parte convenuta risulta inesistente. La seconda fattura è stata pagata con due mandati distinti.
Le ultime fatture In ogni caso si evidenzia che in alto a destra di quasi tutte le fatture Aprile - Marzo 2019, oltre 40 prodotte dalla convenuta, risulta ammesso e riconosciuto dall'Enel che I precedenti pagamenti risultano regolari confermando in tal modo l'inesistenza di ogni credito Pt_3
PQM
IL GOP DEL TRIBUNALE DI FERMO, CONTRARIIS REIECTIS, per i motivi di cui in narrativa, Accoglie l'opposizione del
[…]
avverso il d.i. n.408/2021 ritenendolo Parte 1
invalido e. per l'effetto
CONDANNA Parte 4 al pagamento in favore del Parte 1 delle spese e competenze di lite che si liquidano in Euro 5.000,00 oltre iva e cap e rimborso fofettario
Fermo, li 31/01/2025 II GOP dr.
Rossella Maurizi