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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/11/2025, n. 3633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3633 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10744/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27.9.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] Cod. Fisc : C.F._1 residente in [...];
cittadina britannica con l'Avv. Marta Infuso presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] Cod. Fisc: C.F._2 residente a [...], cittadino italiano con l'Avv. Marta Infuso presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile a con rito civile in data 8 luglio 2000 (iscritto nei registri di stato civile del Comune di Rosignano Marittimo al n.40 P.2 S.C. anno 2000) separati consensualmente con verbale in data 26.10.2016, omologato con decreto del 18.11.2016
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27.09.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico pagina 1 di 4 delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
• dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 8 luglio 2000 (iscritto nei registri di stato civile del Comune di Rosignano Marittimo al n.40 P.2 S.C. anno 2000)
• ordinare al Comune di Rosignano Marittimo di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
Confermare che le parti hanno già regolato tra loro ogni rapporto patrimoniale, sono e indipendenti economicamente e che non hanno più più nulla a pretendere reciprocamente in relazione all'intercorso rapporto coniugale
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Rosignano Marittimo l' 8 luglio 2000 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese di procedura
5) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rosignano Marittimo (LI) perché pagina 2 di 4 provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano, dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 12.11.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27.9.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] Cod. Fisc : C.F._1 residente in [...];
cittadina britannica con l'Avv. Marta Infuso presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] Cod. Fisc: C.F._2 residente a [...], cittadino italiano con l'Avv. Marta Infuso presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile a con rito civile in data 8 luglio 2000 (iscritto nei registri di stato civile del Comune di Rosignano Marittimo al n.40 P.2 S.C. anno 2000) separati consensualmente con verbale in data 26.10.2016, omologato con decreto del 18.11.2016
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27.09.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico pagina 1 di 4 delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
• dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 8 luglio 2000 (iscritto nei registri di stato civile del Comune di Rosignano Marittimo al n.40 P.2 S.C. anno 2000)
• ordinare al Comune di Rosignano Marittimo di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
Confermare che le parti hanno già regolato tra loro ogni rapporto patrimoniale, sono e indipendenti economicamente e che non hanno più più nulla a pretendere reciprocamente in relazione all'intercorso rapporto coniugale
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Rosignano Marittimo l' 8 luglio 2000 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese di procedura
5) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rosignano Marittimo (LI) perché pagina 2 di 4 provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano, dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 12.11.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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