Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 10/12/2025, n. 8022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8022 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08022/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04964/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4964 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Società Bagno U. Conte S.a.s. di AP EF & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Capuano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castellammare di Stabia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Antonella Verde, Giuseppina Moccia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della comunicazione avente ad oggetto la presa d'atto della scadenza della concessione demaniale n. 7/2005 al 31.12.2023;
- degli eventuali provvedimenti aventi ad oggetto la modifica della durata della concessione di cui è titolare la ricorrente, di cui, se effettivamente adottati, non si conoscono gli estremi;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso per quanto lesivo degli interessi della società ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Società Bagno U. Conte S.a.s. di AP EF & C. il 12/4/2024:
Domanda di annullamento:
- della delibera commissariale n. 324 del 28 dicembre 2023, pubblicata dal 09/01/2024 al 24/01/2024, avente ad oggetto le «Linee di indirizzo per l'applicazione della legge 05 agosto 2022, n. 118, recante “Disposizioni sull'efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative e sportive»;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso per quanto lesivo degli interessi della società ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Castellammare di Stabia;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la dichiarazione all’udienza 5 dicembre 2025 dell’avvocato della ricorrente sul sopravvenuto difetto di interesse alla decisione della parte assistita;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 dicembre 2025 il dott. DO De MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
All’udienza straordinaria del 5 dicembre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione preso atto della dichiarazione del difensore di parte ricorrente sulla sopravvenuta carenza di interesse della parte propria assistita alla decisione dell’impugnativa in epigrafe, su cui controparte nulla osservava.
Ritenuto dal Collegio che debba dichiararsi l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lettera c), CPA e che, in considerazione di tutte le circostanze e dell’esito della vicenda processuale, si prospetti equa la compensazione tra le parti delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima),
definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PA EV, Presidente
Rita Luce, Consigliere
DO De MA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DO De MA | PA EV |
IL SEGRETARIO