TRIB
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/03/2025, n. 1339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1339 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Avv. Francesco Saverio Ruggiero, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al N. R. G. 7088 dell'anno 2017
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Massimo Pavolini, e con il quale elettivamente domicilia in Salerno, alla Via S. Leonardo n. 52/G, presso lo studio dell'avv. Carmine Renzulli, come da procura in atti;
-OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo CP_1
Mazzotta, e presso lo stesso elettivamente domiciliata in Salerno, alla Via S. Baratta n. 173, come da procura in atti,
-OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione ad ingiunzione di pagamento.
Conclusioni come in atti come richiamate nello svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/5/2017, la società chiedeva al Tribunale di Salerno di CP_1
voler ingiungere alla , il pagamento della somma di Euro 25.546,15, quale Parte_1
accollo spese a carico della debitrice per i lavori eseguiti per la ricostruzione del fabbricato condominiale UMI 240 sito in Buccino alla località S. Paolo, danneggiato dal sisma del 1980, e
1 ricostruito con i finanziamenti della L. n. 218/1981. In particolare, assumeva che fra i proprietari del detto comparto condominiale figurava anche la;
che erano stati eseguiti Parte_1
i detti lavori di ricostruzione del fabbricato condominiale;
che a seguito del deposito e giuramento dello Stato Finale dei lavori, da parte del DD.LL., era residuato a carico della debitrice l'importo di euro 27.416,86, a titolo di accollo spesa. Che con atto di transazione del 24/10/2011 si concordava fra le parti, oggi in lite, il pagamento, da parte della , dei soli lavori di cui alla Parte_1
lista 002 (euro 733,69), ed 003 (euro 1.137,02) di cui al richiamato Stato finale. Che, pertanto, il credito residuo ammontava ad Euro 25.546,15. Che inutili erano stati i vari tentativi per ottenere in via bonaria il pagamento del dovuto.
In data 08/6/2017 veniva concesso il decreto ingiuntivo n. 1931/2017 (RGN 5115/2017), notificato alla opponente con plico postale in data 15/6/2017.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 14/7/2017 a mezzo PEC, la Parte_1
proponeva opposizione avverso il detto decreto ingiuntivo. Eccepiva l'insussistenza della prova scritta del credito, non potendosi considerare tali la Relazione e Conto finale giurato, il certificato di regolare esecuzione dei lavori, il Quadro finale riassuntivo dei costi: né poteva considerarsi tale la transazione del 24/10/2021 che nulla riconosceva alla opposta. Che i lavori eseguiti erano frutti anche di varianti mai deliberate ed approvate da essa opponente. Deduceva, altresì, che, ad onta del contributo pubblico per la ricostruzione, la opposta aveva applicato una maggiorazione dell'83% dei prezzi, maggiorazione mai autorizzata da essa opponente e dal Condominio. Che, pertanto, il valore delle opere eseguito era eccessivo e non rispondente alla realtà. Per cui instava per una CTU estimativa. Infine, eccepiva la non debenza degli interessi moratori al 12% come riportati all'art.8 del contratto di appalto, in quanto non approvati ex artt. 1341 e 1342 c.c.
Concludeva, quindi, per l'accoglimento dell'opposizione con la revoca del decreto ingiuntivo impugnato, vinte le spese di lite.
Si costituiva l'opposta con comparsa del 18/12/2017, che contestava tutto l'avverso dedotto.
Precisava che il contratto di appalto era stato redatto dal Condominio committente;
che la contabilità finale dei lavori era stata redatta dal DD.LL. nominato dal committente Condominio, e tale contabilità era stata trasmessa al per la liquidazione finale del contributo Parte_2
L. 219/1981. Che essa opponente non aveva mai sollevato alcuna contestazione a detta contabilità finale. Impugnava e contestava l'eccepito indiscriminato aumento dei prezzi dell'83%, rimarcando come lo stesso non era altro che l'adeguamento-previsto per legge- dei costi dei lavori stimati.
2 Precisava, al riguardo, che i prezzi applicabili ex L. n.219/1981 erano stimati al 1982, atteso che il contratto di appalto era stato stipulato nell'anno 2023 venivano adeguati con un aumento del
114%. Quindi secondo i prezzi in vigore e con un ribasso del 31% (114-83). Infine, in merito agli interessi richiesti, evidenziava come gli stessi fossero dovuti per il ritardo nel pagamento e, comunque, che il tasso ex D. Lgs n.231/2002 era pari al 9,10%. Ha concluso, pertanto, per il rigetto dell'opposizione vinte le spese di lite.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto, rigettate le istanze di prova orale come articolate dalle parti, la causa, dopo una serie di rinvii per carico di ruolo, è stata trattenuta per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'opposizione è infondata e come tale va rigettata.
1.Occorre premettere che il provvedimento monitorio è fondato sul contratto di appalto e capitolato speciale di appalto del 26/7/2003; sullo Stato finale giurato depositato presso il Comune di Buccino il 06/7/2007; nonché sulla varie diffide ad adempiere formulate nel corso degli anni, che, ai sensi dell'art. 634 c.p.c., costituiscono prova scritta idonea all'emissione del provvedimento monitorio (cfr., in termini, S.C., 1992/11613; S.C., 2009/5071).
Inoltre, si precisa che il contratto, stipulato dall'amministratore rappresentante, in nome e nell'interesse dei condomini rappresentati e nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetti nei confronti dei rappresentati.
2. Ciò posto, parte opponente ha essenzialmente fondato la propria opposizione sollevando varie contestazioni ma senza addurre alcun sostegno probatorio alle eccezioni sollevate.
In tale contesto va inquadrato l'accollo spese cedente a carico della opponente.
Invero, questo accollo di spesa per euro 27.416,86 non riguarda il costo dei lavori CP_2
ripartiti in delibera ma lavori che erano e sono dovuti direttamente dalla opponente alla Impresa esecutrice dei lavori non coperti dal contributo per ricostruzione ai sensi della L.219/81 e succ. modifiche e/o integrazioni.
Infatti, la quota di accollo dovuta da è riportata nel quadro finale ed è Controparte_3
relativa ai lavori eseguiti alla sua unità immobiliare e lavori di consolidamento non coperti dal contributo statale.
3 Parte opponente era ben a conoscenza di tale importo, tanto è vero che nell'atto di transazione parziale del 24/10/2011, inter partes stipulato, viene richiamato il suddetto Stato finale giurato, peraltro allegato alla detta transazione (allegato A). Addirittura, all'art. 3 della detta transazione,
dà atto dei lavori eseguiti dalla alla propria unità immobiliare, Controparte_3 CP_1
prevedendo che gli stessi saranno oggetto di successive determinazioni.
Dunque, essa opponente era a conoscenza, non solo dell'avvenuta esecuzione dei lavori, ma anche dell'importo in accollo su di essa cedente, e ciò sin dall'ottobre 2011, ma mai nessuna contestazione è stata sollevata nel corso degli anni, fino alla proposizione del decreto ingiuntivo qui opposto.
Contestazioni, per giunta, prive di adeguato sostegno probatorio, tanto che la stessa opponente sollecitava una CTU per la verifica dei detti lavori, mai prima contestati nell'an e nel quantum debeatur. Una simile CTU avrebbe avuto valore chiaramente esplorativo, e come tale inammissibile.
3. Con riferimento agli interessi richiesti, è opportuno ricordare che, in tema di appalto privato, il corrispettivo deve essere versato alle scadenze contrattuali ovvero, in difetto di pattuizione, quando l'opera sia accettata, sicché è da questo momento che decorrono per l'appaltatore gli interessi sulle somme dovutegli.
Orbene, nella fattispecie non è dato sapere quando l'opera risulti accettata dalla opponente, sicché in mancanza di data certa, il mancato pagamento dell'appaltante non può ritenersi causa di debenza degli interessi, neppure ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n. 231 del 2002, se non dalla data della sentenza per effetto della quale il credito diviene liquido ed esigibile (cfr. Cass. civ., Sez. II,
27.02.2019, n. 5734).
Alla luce di quanto precede, va rilevato che l'opponente non ha provato il pagamento dei lavori.
A fronte della prova del diritto di credito fornito dall'opposta, non può ritenersi che l'opponente abbia adempiuto all'onere, che su di lui incombeva, di provare adeguatamente il fatto estintivo relativo alle obbligazioni per le quali era stato chiesto ed ottenuto il provvedimento monitorio, per cui l'opposizione proposta può essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
4 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e della limitata attività difensiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da , in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti della Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., ogni altra istanza disattesa, così provvede: CP_1
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 1931/2017 (RGN
5115/2017), reso dal Tribunale di Salerno in data 08/6/2017, e lo dichiara esecutivo come per legge;
- condanna la opponente a pagare le spese di lite in favore di che liquida in Euro CP_1
5.000,00, oltre la maggiorazione del 15% per spese generali, IVA e Cassa come per legge.
Così deciso in Salerno, lì 24/3/2025. Il Giudice onorario
Avv. Francesco Saverio Ruggiero
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Avv. Francesco Saverio Ruggiero, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al N. R. G. 7088 dell'anno 2017
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Massimo Pavolini, e con il quale elettivamente domicilia in Salerno, alla Via S. Leonardo n. 52/G, presso lo studio dell'avv. Carmine Renzulli, come da procura in atti;
-OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo CP_1
Mazzotta, e presso lo stesso elettivamente domiciliata in Salerno, alla Via S. Baratta n. 173, come da procura in atti,
-OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione ad ingiunzione di pagamento.
Conclusioni come in atti come richiamate nello svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/5/2017, la società chiedeva al Tribunale di Salerno di CP_1
voler ingiungere alla , il pagamento della somma di Euro 25.546,15, quale Parte_1
accollo spese a carico della debitrice per i lavori eseguiti per la ricostruzione del fabbricato condominiale UMI 240 sito in Buccino alla località S. Paolo, danneggiato dal sisma del 1980, e
1 ricostruito con i finanziamenti della L. n. 218/1981. In particolare, assumeva che fra i proprietari del detto comparto condominiale figurava anche la;
che erano stati eseguiti Parte_1
i detti lavori di ricostruzione del fabbricato condominiale;
che a seguito del deposito e giuramento dello Stato Finale dei lavori, da parte del DD.LL., era residuato a carico della debitrice l'importo di euro 27.416,86, a titolo di accollo spesa. Che con atto di transazione del 24/10/2011 si concordava fra le parti, oggi in lite, il pagamento, da parte della , dei soli lavori di cui alla Parte_1
lista 002 (euro 733,69), ed 003 (euro 1.137,02) di cui al richiamato Stato finale. Che, pertanto, il credito residuo ammontava ad Euro 25.546,15. Che inutili erano stati i vari tentativi per ottenere in via bonaria il pagamento del dovuto.
In data 08/6/2017 veniva concesso il decreto ingiuntivo n. 1931/2017 (RGN 5115/2017), notificato alla opponente con plico postale in data 15/6/2017.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 14/7/2017 a mezzo PEC, la Parte_1
proponeva opposizione avverso il detto decreto ingiuntivo. Eccepiva l'insussistenza della prova scritta del credito, non potendosi considerare tali la Relazione e Conto finale giurato, il certificato di regolare esecuzione dei lavori, il Quadro finale riassuntivo dei costi: né poteva considerarsi tale la transazione del 24/10/2021 che nulla riconosceva alla opposta. Che i lavori eseguiti erano frutti anche di varianti mai deliberate ed approvate da essa opponente. Deduceva, altresì, che, ad onta del contributo pubblico per la ricostruzione, la opposta aveva applicato una maggiorazione dell'83% dei prezzi, maggiorazione mai autorizzata da essa opponente e dal Condominio. Che, pertanto, il valore delle opere eseguito era eccessivo e non rispondente alla realtà. Per cui instava per una CTU estimativa. Infine, eccepiva la non debenza degli interessi moratori al 12% come riportati all'art.8 del contratto di appalto, in quanto non approvati ex artt. 1341 e 1342 c.c.
Concludeva, quindi, per l'accoglimento dell'opposizione con la revoca del decreto ingiuntivo impugnato, vinte le spese di lite.
Si costituiva l'opposta con comparsa del 18/12/2017, che contestava tutto l'avverso dedotto.
Precisava che il contratto di appalto era stato redatto dal Condominio committente;
che la contabilità finale dei lavori era stata redatta dal DD.LL. nominato dal committente Condominio, e tale contabilità era stata trasmessa al per la liquidazione finale del contributo Parte_2
L. 219/1981. Che essa opponente non aveva mai sollevato alcuna contestazione a detta contabilità finale. Impugnava e contestava l'eccepito indiscriminato aumento dei prezzi dell'83%, rimarcando come lo stesso non era altro che l'adeguamento-previsto per legge- dei costi dei lavori stimati.
2 Precisava, al riguardo, che i prezzi applicabili ex L. n.219/1981 erano stimati al 1982, atteso che il contratto di appalto era stato stipulato nell'anno 2023 venivano adeguati con un aumento del
114%. Quindi secondo i prezzi in vigore e con un ribasso del 31% (114-83). Infine, in merito agli interessi richiesti, evidenziava come gli stessi fossero dovuti per il ritardo nel pagamento e, comunque, che il tasso ex D. Lgs n.231/2002 era pari al 9,10%. Ha concluso, pertanto, per il rigetto dell'opposizione vinte le spese di lite.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto, rigettate le istanze di prova orale come articolate dalle parti, la causa, dopo una serie di rinvii per carico di ruolo, è stata trattenuta per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'opposizione è infondata e come tale va rigettata.
1.Occorre premettere che il provvedimento monitorio è fondato sul contratto di appalto e capitolato speciale di appalto del 26/7/2003; sullo Stato finale giurato depositato presso il Comune di Buccino il 06/7/2007; nonché sulla varie diffide ad adempiere formulate nel corso degli anni, che, ai sensi dell'art. 634 c.p.c., costituiscono prova scritta idonea all'emissione del provvedimento monitorio (cfr., in termini, S.C., 1992/11613; S.C., 2009/5071).
Inoltre, si precisa che il contratto, stipulato dall'amministratore rappresentante, in nome e nell'interesse dei condomini rappresentati e nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetti nei confronti dei rappresentati.
2. Ciò posto, parte opponente ha essenzialmente fondato la propria opposizione sollevando varie contestazioni ma senza addurre alcun sostegno probatorio alle eccezioni sollevate.
In tale contesto va inquadrato l'accollo spese cedente a carico della opponente.
Invero, questo accollo di spesa per euro 27.416,86 non riguarda il costo dei lavori CP_2
ripartiti in delibera ma lavori che erano e sono dovuti direttamente dalla opponente alla Impresa esecutrice dei lavori non coperti dal contributo per ricostruzione ai sensi della L.219/81 e succ. modifiche e/o integrazioni.
Infatti, la quota di accollo dovuta da è riportata nel quadro finale ed è Controparte_3
relativa ai lavori eseguiti alla sua unità immobiliare e lavori di consolidamento non coperti dal contributo statale.
3 Parte opponente era ben a conoscenza di tale importo, tanto è vero che nell'atto di transazione parziale del 24/10/2011, inter partes stipulato, viene richiamato il suddetto Stato finale giurato, peraltro allegato alla detta transazione (allegato A). Addirittura, all'art. 3 della detta transazione,
dà atto dei lavori eseguiti dalla alla propria unità immobiliare, Controparte_3 CP_1
prevedendo che gli stessi saranno oggetto di successive determinazioni.
Dunque, essa opponente era a conoscenza, non solo dell'avvenuta esecuzione dei lavori, ma anche dell'importo in accollo su di essa cedente, e ciò sin dall'ottobre 2011, ma mai nessuna contestazione è stata sollevata nel corso degli anni, fino alla proposizione del decreto ingiuntivo qui opposto.
Contestazioni, per giunta, prive di adeguato sostegno probatorio, tanto che la stessa opponente sollecitava una CTU per la verifica dei detti lavori, mai prima contestati nell'an e nel quantum debeatur. Una simile CTU avrebbe avuto valore chiaramente esplorativo, e come tale inammissibile.
3. Con riferimento agli interessi richiesti, è opportuno ricordare che, in tema di appalto privato, il corrispettivo deve essere versato alle scadenze contrattuali ovvero, in difetto di pattuizione, quando l'opera sia accettata, sicché è da questo momento che decorrono per l'appaltatore gli interessi sulle somme dovutegli.
Orbene, nella fattispecie non è dato sapere quando l'opera risulti accettata dalla opponente, sicché in mancanza di data certa, il mancato pagamento dell'appaltante non può ritenersi causa di debenza degli interessi, neppure ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n. 231 del 2002, se non dalla data della sentenza per effetto della quale il credito diviene liquido ed esigibile (cfr. Cass. civ., Sez. II,
27.02.2019, n. 5734).
Alla luce di quanto precede, va rilevato che l'opponente non ha provato il pagamento dei lavori.
A fronte della prova del diritto di credito fornito dall'opposta, non può ritenersi che l'opponente abbia adempiuto all'onere, che su di lui incombeva, di provare adeguatamente il fatto estintivo relativo alle obbligazioni per le quali era stato chiesto ed ottenuto il provvedimento monitorio, per cui l'opposizione proposta può essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
4 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e della limitata attività difensiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da , in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti della Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., ogni altra istanza disattesa, così provvede: CP_1
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 1931/2017 (RGN
5115/2017), reso dal Tribunale di Salerno in data 08/6/2017, e lo dichiara esecutivo come per legge;
- condanna la opponente a pagare le spese di lite in favore di che liquida in Euro CP_1
5.000,00, oltre la maggiorazione del 15% per spese generali, IVA e Cassa come per legge.
Così deciso in Salerno, lì 24/3/2025. Il Giudice onorario
Avv. Francesco Saverio Ruggiero
5