Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 22/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
r.g. 3830/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'udienza del 22.01.2025, all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 3830/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Indennità di accompagnamento e handicap grave” e vertente
TRA
) - avv. CAPUANO Parte_1 C.F._1
FORTUNATO ( ); C.F._2
RICORRENTE
E
( - avv. BEVILACQUA VALENTINA CP_1 P.IVA_1
( ); C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.07.2024, la parte ricorrente di cui in epigrafe, dopo aver contestato le risultanze medico-legali effettuate dal ctu
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nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., chiedeva di accertare la propria necessità all'accompagnamento e, conseguentemente, dichiarare il diritto al ricevimento della connessa prestazione assistenziale ovvero, in subordine, all'invalidità 100% ai fini della pensione di inabilità civile. Chiedeva, altresì, il riconoscimento del requisito sanitario di soggetto portatore di handicap grave.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 03.12.2024, concludendo come in atti.
In diritto, si osserva che l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, secondo condivisa giurisprudenza di legittimità, “diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà, ma senza impossibilità” (Cass. n. 6091/14; nello stesso senso, Cass. n. 26092/10).
Pertanto, l'indennità di accompagnamento non è indirizzata al sostentamento dei soggetti minorati nelle loro capacità di lavoro, ma è configurabile come misura di integrazione e sostegno del nucleo familiare, incoraggiato a farsi carico di tali soggetti, evitando così il ricovero in istituti di cura ed assistenza, con conseguente diminuzione della relativa spesa sociale (Cass. n. 8758/05). Da ciò consegue che la concessione di questa provvidenza economica non è subordinata al possesso di particolari requisiti economici o di età, ma spetta solamente quando ricorrono congiuntamente le due condizioni medico-legali in precedenza indicate.
In definitiva, le condizioni previste dall'art. 1 della legge 11 febbraio
1980, n. 18 (nel testo modificato dall'art. 1, comma secondo, della legge 21 novembre 1988, n. 508) per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua
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assistenza; ai fini della valutazione non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità. Tali requisiti sono richiesti anche per gli ultrasessantacinquenni, poiché l'art. 6 del d.lgs. 23 novembre 1988, n. 509
(che ha aggiunto il terzo comma all'art. 2, della legge 30 marzo 1971, n.
118), lungi dal configurare un'autonoma ipotesi di attribuzione dell'indennità, pone solo le condizioni perché detti soggetti siano considerati mutilati o invalidi - in analogia a quanto disposto per i minori di anni diciotto dall'art. 2, comma secondo, della legge n. 118 del 1971 nel testo originario - non potendosi, per entrambe le categorie, far riferimento alla riduzione della capacità lavorativa (cfr. Cass. n. 12521/09; Cass. n.
10281/03).
Orbene, è palese che anche con il presente giudizio (di merito di Pt_2 ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.) si discetti unicamente del requisito sanitario previsto per la fattispecie in esame, per cui il giudice deve limitarsi ad accertare esclusivamente quest'ultimo (cfr. Cass. n. 6085/14).
Tanto premesso in diritto, il ricorso attoreo si presenta inammissibile ai sensi del comma VI dell'art. 445 bis c.p.c., secondo cui i motivi di contestazione dell'atto introduttivo di merito devono essere “specifici”.
Nel caso di specie, si osserva preliminarmente che la consulenza tecnica di ufficio espletata nel corso del precedente giudizio di accertamento tecnico preventivo si presenta degna di condivisione in quanto scaturente da una meditata ed approfondita valutazione degli elementi anamnestici clinici e strumentali effettuati ed è sorretta da valide considerazioni medico-legali oltre che corretta sotto il profilo logico- conseguenziale. Di contro, le censure mosse alla perizia con il ricorso introduttivo di merito non solo non denunciano specifiche carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente
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errate, ma si dimostrano del tutto generiche e apodittiche, non consentendo, quindi, al decidente di esaminarle nel merito.
Invero, il ctu ha adeguatamente sottolineato che, dall'impatto diretto avuto con la persona nel corso dell'esame obiettivo (molto importante ai fini della determinazione dello status sanitario dell'accompagnamento), la parte ricorrente non ha mostrato deficit intellettivi che integrino il requisito previsto dalla legge per il riconoscimento della prestazione invocata
(“Paziente vigile, poco collaborativa al colloquio e ben orientata nel tempo e nello spazio. Capacità noetiche, attentive e mnesiche adeguate per età e contesto socio-culturale. Ansia libera e somatizzata. Marcata depressione del tono dell'umore”), né una deambulazione non autonoma, attestando la difficoltà e non l'impossibilità nei movimenti (“Passaggi posturali autonomi ma lenti. Posizione seduta ottenuta e mantenuta in autonomia. Stazione eretta raggiunta con doppio appoggio anteriore e mantenuta in autonomia per breve tempo e con scarso controllo del tronco. Deambulazione lenta e incerta possibile solo con l'ausilio di doppio appoggio (carrello e deambulatore) con facile affaticabilità e per brevi tratti”).
Inoltre, il ctu ha documentato in maniera evidente e coerente la valutazione in percentuali di invalidità delle patologie riscontrate alla ricorrente che, secondo il suo condivisibile parere, non raggiungono il
100% determinante ai fini dell'attribuzione del requisito sanitario della pensione di anzianità.
Di contro, la parte ricorrente si è limitata ad azionare il giudizio di merito unicamente per allegare ulteriore certificazione sanitaria per farla valutare ai fini dell'aggravamento ex art. 149 disp. att. c.p.c., senza, tuttavia, dedurre e, tantomeno, provare, l'incidenza della stessa ai fini dell'incremento della percentuale complessiva di invalidità ovvero dell'impossibilità di attenere agli atti della vita quotidiana. In altri termini, a parere del decidente, per superare il vaglio di ammissibilità in esame, non è bastevole dedurre che il ctu non abbia contemplato alcune patologie nella diagnosi ovvero che quelle già diagnosticate si siano aggravate, ma occorre specificare in quale modo dette malattie, ai sensi della tabella ministeriale del 05.02.1992, possano in concreto produrre un incremento del grado di invalidità già complessivamente attribuito alla parte, atteso
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che, in caso contrario, la ctu invocata – o il relativo supplemento - avrebbe tenore meramente esplorativo.
Si impone, quindi, l'inammissibilità del ricorso ex art. 445 bis comma
VI del codice di rito.
Nulla per le spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c., stante la presenza di idonea dichiarazione della ricorrente. Sono poste a definitivo CP_ carico dell' le spese della ctu, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) nulla per le spese legali;
CP_
3) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu liquidate in € 290,00 per onorario in favore della dott.ssa Persona_1
Nocera Inferiore, 22.01.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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