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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 07/02/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE II COLLEGIO
R.G. 719/2023
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott.ssa Annalisa Gianfelice Presidente Rel.
Dott.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dott. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appella iscritta al n. 719 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e promossa
DA
(c.f. in qualità di l.r.p.t. della Parte_1 C.F._1 CP_1
(p.iva ) con sede in Fano (PS) Viale Piceno n. 139 nonché della P.IVA_1 CP_2
già (p.iva ) con sede in Roma (RM) Piazzale Luigi
[...] CP_3 P.IVA_2
Sturzo 9,rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Florindi, elettivamente domiciliato a
Ortona (CH) in Via Galileo Galilei n. 10 presso lo studio del detto legale
APPELLANTE
CONTRO
codice fiscale e partita IVA , in persona del Controparte_4 P.IVA_3
, numero di iscrizione al registro delle Controparte_5 Controparte_6 imprese di Roma , - partita IVA , P.IVA_4 Controparte_7 P.IVA_5 rappresentata, a sua volta, dallo (c.f. e p.iva Controparte_8
), con sede in Messina, elettivamente domiciliata presso il domicilio P.IVA_6 digitale dell'avv. Alessandro Barbaro che la Email_1 rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Andrea Aloi, entrambi del foro di Messina con sede in Parma, Via Università n.
1 -P.IVA e C.F. Controparte_9
,iscritta all'Albo delle banche al n.5435 e a quello dei Gruppi Bancari al n. P.IVA_7
6230.7, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, che ha incorporato mediante fusione avente effetto dal 24.4.2022 il Controparte_10 con sede in Sondrio, Piazza Quadrivio n. 8 – P. IVA e C.F. , rappresentata P.IVA_8
e difesa dagli Avv.ti John Loris Battisti e Fabrizio Montanari presso il cui studio a
Fano, Via G. Bovio n.12 è elettivamente domiciliata.
APPELLATI
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 387 del Tribunale di Pesaro pubblicata in data
29/05/2023 in materia di opposizione a decreto ingiuntivo – rapporti bancari
Conclusioni: come da note di precisazione delle conclusioni
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale adito rigettava l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1089/2019 emesso dal Tribunale di Pesaro, ottenuto da CP_4
nei confronti della società opponente e della società garante
[...] CP_1 CP_2
dell'importo di € 3.886.591,04 per la debitrice principale e dell'importo di €.
1.000.000,00 per la società garante oltre interessi e spese di procedura, a titolo di scoperto del conto corrente n. 1139 acceso in data con contestuale apertura di credito garantita da ipoteca.
Secondo le allegazioni di , cessionaria del credito, la Cassa di Risparmio di CP_11
Fano aveva concesso a un finanziamento nella forma tecnica di apertura di CP_1 credito in conto corrente con garanzia ipotecaria dell'importo di euro 4.600.000,00 regolato sul conto corrente n. 1130 aperto in data 27.07.2008; l'importo dell'apertura di credito veniva era stato messo a disposizione della società correntista nella misura di euro 3.500.000.00, mentre il restante importo di euro 1.110.000,00 sarebbe stato messo a disposizione in una o più soluzioni in relazione al pagamento degli oneri/costi di progettazione ed urbanizzazione in relazione agli immobili oggetto di garanzia. Sempre in data 25.7.2008 si era costituita fideiussore della ino alla concorrenza CP_2 CP_1
pag. 2/12 dell'importo di euro 1.000.000,00. La ha poi rappresentato che la con CP_11 CP_12
raccomandata a/r inviata in data 9.4.2018, procedeva alla revoca degli affidamenti chiedendo il pagamento dello scoperto di conto.
In particolare, per quel che qui rileva, il Tribunale di Pesaro:
- Riteneva provato il credito vantato dalla cessionaria sulla base della documentazione versata in atti;
- riteneva che l'ulteriore apertura di credito del 20.09.2011 rep. 112223, regolata sul c/c 1078, fosse estranea al giudizio introdotto col ricorso monitorio;
- qualificava il finanziamento erogato come apertura di credito e non come mutuo,
e di conseguenza rigettava l'eccezione di usurarietà dei tassi debitori sostenendo, fra l'altro, che comunque il tasso negoziato per l'apertura di credito (TAN del
6,17 %) risultava inferiore alla soglia usura prevista sia per l'apertura di credito
(pari al 14,805%) che per il mutuo (pari all'8,940%);
- riteneva l'infondatezza dell'eccezione di nullità dell'apertura di credito su c/c
1078 del 2011, per essere finalizzata al ripianamento della apertura di credito in c/c 1130 e quindi mai effettivamente erogata;
- rigettava l'eccezione di nullità della commissione di massimo scoperto perché generica;
- rigettava la domanda di risarcimento danni avanzata dalla società correntista, che aveva dedotto di non avere potuto completare il progetto di edificazione per la condotta ostruzionistica della CP_12
- pur ritenendo la nullità parziale della fideiussione prestata nel 2008, riteneva che l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. fosse stata tardivamente sollevata dalla società garante opponente, in quanto formulata non con l'atto di citazione in opposizione, ma nelle note di trattazione scritta depositate il 24.3.2021;
- condannava le srl opponenti al pagamento delle spese di lite sia nei confronti della cessionaria che nei confronti della cedente , chiamata Controparte_10
in causa.
pag. 3/12 e impugnavano la predetta sentenza e prospettavano le doglianze CP_1 CP_2
sotto enunciate.
Si costituivano (incorporante ) ed Controparte_9 Controparte_10
chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata Controparte_13
sentenza.
Gli appellanti proponevano istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. la quale veniva rigettava dalla Corte di Appello. Con la medesima ordinanza, il Collegio proponeva alle parti proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.. All'esito della CTU nessuna delle parti costituite si esprimeva sulla proposta conciliativa.
Effettuata la precisazione delle conclusioni e lo scambio delle comparse conclusionali, la causa veniva trattenuta dal giudice istruttore con ordinanza del 28.01.2025 per riferire al Collegio.
Con il primo motivo d'appello, le società appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto che il compendio documentale versato in atti fosse sufficiente ai fini della prova del credito azionato;
ricordato che l'efficacia probatoria dell'estratto conto certificato ex. art. 50 d.lgs. 385/93 è limitata alla sola fase monitoria, allegano che non ha depositato l'intera serie degli estratti conto, CP_11
mancando quelli relativi al periodo 25.7.2008 data di apertura del conto, sino al
30.4.2009; aggiungono che gli estratti conto di detto periodo sono stati depositati con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2, ma che la produzione documentale era inammissibile perché tardiva;
specificano che all'udienza del 4.4.2022 il Giudice di prime cure aveva concesso i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., facendoli decorrere dalla comunicazione dell'ordinanza. effettuata in data 5.4.2022, e che quindi al momento del deposito della documentazione in data 6.06.2022 detto termine di giorni
30 era irrimediabilmente decorso, non essendo applicabile l'art. 155 c.p.c.; ricordano di avere eccepito la tardività del deposito della memoria n. 2 con la memoria n. 3 ex. art.
pag. 4/12 183 comma 6 c.p.c.; argomentano che, a causa della inammissibilità del deposito di parte degli estratti conto, la società cessionaria non ha assolto l'onere probatorio, su essa gravante, avente ad oggetto la ricostruzione integrale dell'andamento del rapporto di conto corrente.
La tesi esposta nella censura è stata seguita da parte della giurisprudenza di merito: nel caso in cui il termine iniziale per l'espletamento dell'attività processuale viene fissato con specifico provvedimento del giudice che autonomamente individua il primo giorno di decorrenza, non si applicherebbe l'art. 155, comma 1 c.p.c. nella parte in cui dispone che, nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali.
Ad avviso di questa Corte territoriale, detta tesi non convince.
L'art. 155 c.p.c. detta un principio generale in base al quale è previsto che “nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno e l'ora iniziali”. Poiché i termini concessi dal giudice di prime cure sono quelli previsti dall'art. 183 comma 6, trattandosi pur sempre di termini a giorni, gli stessi devono ritenersi soggetti alla indicata regola codicistica, con esclusione dal computo del dies a quo (cfr. Tribunale di Roma n. 12008 del 02.08.2023; Tribunale di Rovigo n. 272 del 23.04.2021; Tribunale di Cuneo sentenza n. 592 del 14.07.2021; Tribunale di Roma del 25.02.2017; Tribunale di Padova del 01.06.2016)
Ritenere applicabile la regola generale di cui all'art. 155 c.p.c., comma 1 anche nel caso di decorrenza dei termini ex art. 183 c.p.c., comma 6 in forma differita rispetto al giorno dell'udienza, è conforme alla lettera della legge, mentre l'opposta interpretazione determinerebbe una differenziazione tra la disciplina del computo dei termini concessi in udienza, rispetto a quella dei termini a decorrenza differita priva di un fondamento codicistico, creando una ipotesi di decadenza in spregio al principio di tassatività e lesiva del diritto di difesa delle parti. Del resto, secondo la Suprema Corte il termine libero costituisce un'eccezione alla regola generale (cfr. Cass. n. 995 del 1969, richiamata, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 6386 del 2020), sicchè la eventuale deroga deve essere espressamente sancita dal legislatore, con la conseguenza che, in difetto, si deve ritenere che il computo del termine vada effettuato nel rispetto pag. 5/12 della regola generale fissata all'art. 155 c.p.c. (cfr. Cass. n. 6386 del 2020; Cass. n. 8116 del 2013; Cass. n. 11302 del 2011).
Con il secondo motivo d'appello, le società appellanti impugnano il capo della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la declaratoria di nullità della fideiussione prestata per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) della L. n. 287/1990; sostiengono che la fideiussione prestata, in quanto corrispondente allo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto da ABI, era lesiva della disciplina della libera concorrenza, che la nullità della fideiussione comporterebbe la decadenza della banca ai sensi dell'art. 1957 c.c., che detta decadenza è stata eccepita con la prima memoria ex. art. 183 comma VI c.p.c., allegando il decorso del termine di mesi 6 previsto dalla norma, atteso il tempo intercorso fra la chiusura del conto corrente con contestuale revoca degli affidamenti, comunicata mediante raccomandata a/r spedita in data 9.4.2018, ed il ricorso per decreto ingiuntivo, depositato in data 23.9.2019; argomentano che l'eccezione ex art. 1957 c.c. è eccezione in senso lato, sicchè la sua formulazione è tempestiva, contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure.
Il motivo è infondato.
In primo luogo va osservato che la fideiussione prestata, pur riproducendo gli articoli dello schema ABI, è stata sottoscritta nel 2008: le società opponenti odierne appellanti non possono quindi giovarsi dell'accertamento effettuato dalla Banca d'Italia, che ha riguardato esclusivamente lo schema elaborato dall'ABI per le fideiussioni omnibus per il periodo in cui fu svolta l'indagine ,ossia 2002-2005.
Ciò significa che per le fideiussioni omnibus sottoscritte in epoca antecedente o successiva a detto periodo, non vige la presunzione di condotta illecita ma l'onere della prova incombe sui fideiussori.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui “la perdita di prova privilegiata rivestita dal provvedimento Banca d'Italia n. 55/05, deve estendersi anche al periodo temporale di sottoscrizione della fideiussione, in quanto costituisce
pag. 6/12 orientamento costante di questa Corte quello secondo cui : “per le fideiussioni che rientrano nel periodo temporale oggetto di accertamento da parte della Banca d'Italia si verifica una presunzione di utilizzo uniforme dell'applicazione dello schema ABI, mentre per le fideiussioni stipulate in epoca successiva – come nel caso di specie, in cui le fideiussioni sono state sottoscritte nel 2010 – chi eccepisce la nullità deve allegare e fornire la prova, nel rispetto delle preclusioni processuali, della permanenza della intesa anticoncorrenziale al momento della concessione della garanzia, producendo ad esempio gli schemi contrattuali adottati da altri istituti di credito in epoca coeva o almeno prossima, sollecitando il confronto delle relative pattuizioni, non essendo sufficiente il riscontro della presenza nel modulo delle clausole corrispondenti a quelle sanzionate dalla Banca d'Italia” (cfr: Corte di Appello, Ancona, Sez. I, 28.03.2023, n.
547; Corte di Appello, Ancona, Sez. I, 21.03.2023, n. 499; Corte di Appello, Ancona, sez. I, 02.07.2024, n. 1038; Corte di Appello, Ancona, Sez. 27.7.2024, n. 1165).
La fideiussione va pertanto considerata immune da nullità.
Ad ogni modo, anche volendo valutare la decadenza ex art. 1957 c.c., la doglianza deve comunque essere disattesa.
Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, l'eccezione prevista dall'art. 1957 c.c. è una eccezione in senso stretto (cfr. Cassazione civile, sez. III, 20/05/2024, n.
14011) sicchè doveva essere sollevata con la citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
In secondo luogo, la fideiussione sottoscritta contiene all'art. 7 la clausola – non colpita da nullità parziale e ritenuta legittima dalla Banca d'Italia con il provvedimento n.
55/2005 – che dispone l'impegno del fideiussore al pagamento al creditore “a semplice richiesta scritta”. Tale clausola riconosce il rispetto del termine semestrale di decadenza da parte del creditore qualora questi si attivi con la semplice richiesta di pagamento effettuata entro quel termine al garante, a prescindere dall'esercizio di un'azione giudiziaria. La Corte di Cassazione in più occasioni (per tutte vedi Cass. sent. N. 22346 del 26/09/2017) ha ritenuto che “In tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire “a prima richiesta”, l'eventuale
pag. 7/12 rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma
1, c.p.c., deve intendersi riferito – giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. – esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare “a prima richiesta” l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio”.
È bene precisare che l'orientamento giurisprudenziale citato deve ritenersi applicabile anche al caso di fideiussione che non presti la clausola “senza eccezioni”: ricordato che la norma dell'art. 1957 c.c. è norma derogabile, ritiene questa Corte territoriale che la deroga parziale dell'art. 1957 in quanto limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia, prescinde, ai fini della sua validità, dalla qualificazione della garanzia, prescinde, ai fini della sua validità, dalla qualificazione della garanzia rilasciata come fideiussione semplice o contratto autonomo di garanzia. Sul punto va richiama Cass. 7345/1995 secondo cui “la clausola con la quale il fideiussore si impegna a soddisfare il creditore a semplice richiesta non attribuisce al negozio la qualifica di contratto autonomo di garanzia, incompatibile con lo schema della fideiussione, ma è valida espressione di autonomia negoziale, con
l'effetto ulteriore che la semplice richiesta del creditore è idonea ad evitare la decadenza dalla garanzia fideiussoria, prescindendosi dalla proposizione di azione giudiziaria” (conf Cass. civ., Sez. III, 25/02/2002, n. 2742).
Le medesime argomentazioni hanno trovato ulteriore riscontro dalla giurisprudenza di legittimità più recente: “ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a prima richiesta, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'articolo 1957, comma 1, del cc, deve intendersi riferito giusta applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'articolo 1363 del cc esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione. Pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta
pag. 8/12 stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una richiesta giudiziale di pagamento, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare a prima richiesta l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio. Tanto più che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall'articolo 1957 del Cc quale conseguenza del mancato inizio dell'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, e può di conseguenza essere derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente" (Cassazione civile, sez. I, 03/11/2021, n. 31509).
Nel caso di specie, risulta documentalmente provato che con raccomandata del
9.4.2018, inviata anche alla srl debitrice principale, la ha risolto i rapporti in CP_12
essere e intimato nelle rispettive qualità il pagamento delle somme dovute. Non si è quindi verificata la liberazione della società garante.
Col terzo motivo, le società appellanti tornano a contestare la validità della commissione di massimo scoperto e ne eccepiscono la nullità per indeterminatezza, essendo stato pattuito nel contratto di apertura del conto corrente solo il valore percentuale.
Il motivo è infondato.
La commissione trimestrale sul massimo scoperto risulta essere stata pattuita nella misura dell'1,185% in caso di utilizzi a debito del conto corrente eccezionalmente consentiti in assenza di fido. E' quindi evidente che la CMS è pattuita su base trimestrale e sugli sconfinamenti extrafido di volta in volta autorizzati dalla Banca.
pag. 9/12 Col quarto motivo le società appellanti eccepiscono per la prima volta la nullità della capitalizzazione degli interessi, in assenza della condizione di reciprocità; rilevano infatti che dal contratto di conto corrente n. 1130 il tasso creditore effettivo e quello nominale hanno lo stesso valore, pari allo 0,025%, circostanza questa che dimostra l'assenza della capitalizzazione con riguardo agli interessi creditori.
Ricordato che l'eccezione di illegittima capitalizzazione degli interessi è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cassazione civile sez. I, 10/01/2018, n.371), il motivo è fondato, alla luce di Cassazione ordinanza n. 4321 del 10/2/2022, ove con riguardo al tasso creditore si afferma che “la previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione: anche ad ammettere che le parti abbiano realmente voluto quest'ultima (in una qualche misura numericamente apprezzabile), il contratto di conto corrente mancante della detta indicazione non soddisferebbe una delle condizioni cui è subordinata, secondo quanto si è detto, la pattuizione dell'anatocismo” (conf. Cassazione Civile, 3 luglio 2023, n. 18664, Pres. De Chiara,
Rel. Falabella ).
Alla luce della delibera CICR 9 febbraio 2000, un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 3 della delibera, e non soddisfa la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione.
Premesso che le circostanze de quibus sono immediatamente desumibili dalla documentazione tempestivamente acquisita in giudizio, nel caso di specie il contratto di conto corrente ordinario prevede la coincidenza del TAN e del TAE, fissandoli nella misura dello 0,025%, circostanza questa che conduce ad affermare la mancata osservanza degli art. 2 e 6 della delibera CICR 9 febbraio 2000, con conseguente invalidità della relativa pattuizione. pag. 10/12 Le conclusioni raggiunte hanno necessitato un approfondimento istruttorio teso alla rideterminazione del saldo del conto n. 1130 attraverso il ricalcolo delle poste con esclusione di ogni capitalizzazione.
In considerazione della completezza del compendio documentale in atti per la ritenuta tempestività del deposito, secondo quanto ricostruito dal consulente dott.ssa
[...]
tenendo conto di tutti gli e/c dall'apertura del rapporto alla sua estinzione, Per_1
eliminata la capitalizzazione, il saldo del conto corrente n. 1130 calcolato dall'apertura del contratto di conto corrente è pari a euro 3.709.904,96 a debito della srl correntista
CP_1
In conclusione, l'appello va accolto e in riforma della sentenza gravata, il decreto ingiuntivo emesso va revocato;
va condannata al pagamento in favore della CP_1
cessionaria della somma di euro 3.709.904,96 oltre interessi al Controparte_13
tasso convenzionale dalla domanda al saldo;
va condannata al pagamento in CP_3
favore di della somma di euro 1.000.000,00. Controparte_13
Il parziale accoglimento dell'appello, iscrivibile nell'alveo della soccombenza reciproca, giustifica la compensazione fra le parti delle spese di lite del grado;
la compensazione è inoltre giustificata dal fatto che entrambe le parti hanno ignorato senza giustificato motivo la proposta conciliativa formulata da questa Corte, proposta confermata dalla presente decisione;
restano ferme le statuizioni sulle spese di lite della sentenza gravata, atteso che la riduzione del credito riconosciuto alla cessionaria opposta non comporta un mutamento dello scaglione di valore;
le spese di consulenza vanno poste in solido a carico delle appellate Controparte_13 Controparte_14
in ossequio al principio di causalità.
[...]
P.Q.M.
La Corte di appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da quale legale rappresentante di e nei confronti di Parte_1 CP_1 CP_2
ed avverso la sentenza in epigrafe, Controparte_9 Controparte_13
così provvede:
pag. 11/12 - accoglie parzialmente l'appello e in riforma dell'impugnata sentenza;
- Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna in solido e al pagamento in favore di CP_1 CP_2 [...]
della somma di euro 3.709.904,96 ( nei limiti della CP_13 CP_2
somma di euro 1.000.000,00) oltre interessi al tasso convenzionale dalla domanda al saldo;
- restano ferme le ulteriori statuizioni della sentenza gravata;
- compensa fra le parti le spese di lite del grado, ponendo a carico di
[...]
ed le spese di consulenza come Controparte_9 Controparte_13
liquidate con separato decreto.
Ancona, così deciso alla Camera di consiglio del 5.02.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE II COLLEGIO
R.G. 719/2023
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott.ssa Annalisa Gianfelice Presidente Rel.
Dott.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dott. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appella iscritta al n. 719 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e promossa
DA
(c.f. in qualità di l.r.p.t. della Parte_1 C.F._1 CP_1
(p.iva ) con sede in Fano (PS) Viale Piceno n. 139 nonché della P.IVA_1 CP_2
già (p.iva ) con sede in Roma (RM) Piazzale Luigi
[...] CP_3 P.IVA_2
Sturzo 9,rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Florindi, elettivamente domiciliato a
Ortona (CH) in Via Galileo Galilei n. 10 presso lo studio del detto legale
APPELLANTE
CONTRO
codice fiscale e partita IVA , in persona del Controparte_4 P.IVA_3
, numero di iscrizione al registro delle Controparte_5 Controparte_6 imprese di Roma , - partita IVA , P.IVA_4 Controparte_7 P.IVA_5 rappresentata, a sua volta, dallo (c.f. e p.iva Controparte_8
), con sede in Messina, elettivamente domiciliata presso il domicilio P.IVA_6 digitale dell'avv. Alessandro Barbaro che la Email_1 rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Andrea Aloi, entrambi del foro di Messina con sede in Parma, Via Università n.
1 -P.IVA e C.F. Controparte_9
,iscritta all'Albo delle banche al n.5435 e a quello dei Gruppi Bancari al n. P.IVA_7
6230.7, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, che ha incorporato mediante fusione avente effetto dal 24.4.2022 il Controparte_10 con sede in Sondrio, Piazza Quadrivio n. 8 – P. IVA e C.F. , rappresentata P.IVA_8
e difesa dagli Avv.ti John Loris Battisti e Fabrizio Montanari presso il cui studio a
Fano, Via G. Bovio n.12 è elettivamente domiciliata.
APPELLATI
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 387 del Tribunale di Pesaro pubblicata in data
29/05/2023 in materia di opposizione a decreto ingiuntivo – rapporti bancari
Conclusioni: come da note di precisazione delle conclusioni
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale adito rigettava l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1089/2019 emesso dal Tribunale di Pesaro, ottenuto da CP_4
nei confronti della società opponente e della società garante
[...] CP_1 CP_2
dell'importo di € 3.886.591,04 per la debitrice principale e dell'importo di €.
1.000.000,00 per la società garante oltre interessi e spese di procedura, a titolo di scoperto del conto corrente n. 1139 acceso in data con contestuale apertura di credito garantita da ipoteca.
Secondo le allegazioni di , cessionaria del credito, la Cassa di Risparmio di CP_11
Fano aveva concesso a un finanziamento nella forma tecnica di apertura di CP_1 credito in conto corrente con garanzia ipotecaria dell'importo di euro 4.600.000,00 regolato sul conto corrente n. 1130 aperto in data 27.07.2008; l'importo dell'apertura di credito veniva era stato messo a disposizione della società correntista nella misura di euro 3.500.000.00, mentre il restante importo di euro 1.110.000,00 sarebbe stato messo a disposizione in una o più soluzioni in relazione al pagamento degli oneri/costi di progettazione ed urbanizzazione in relazione agli immobili oggetto di garanzia. Sempre in data 25.7.2008 si era costituita fideiussore della ino alla concorrenza CP_2 CP_1
pag. 2/12 dell'importo di euro 1.000.000,00. La ha poi rappresentato che la con CP_11 CP_12
raccomandata a/r inviata in data 9.4.2018, procedeva alla revoca degli affidamenti chiedendo il pagamento dello scoperto di conto.
In particolare, per quel che qui rileva, il Tribunale di Pesaro:
- Riteneva provato il credito vantato dalla cessionaria sulla base della documentazione versata in atti;
- riteneva che l'ulteriore apertura di credito del 20.09.2011 rep. 112223, regolata sul c/c 1078, fosse estranea al giudizio introdotto col ricorso monitorio;
- qualificava il finanziamento erogato come apertura di credito e non come mutuo,
e di conseguenza rigettava l'eccezione di usurarietà dei tassi debitori sostenendo, fra l'altro, che comunque il tasso negoziato per l'apertura di credito (TAN del
6,17 %) risultava inferiore alla soglia usura prevista sia per l'apertura di credito
(pari al 14,805%) che per il mutuo (pari all'8,940%);
- riteneva l'infondatezza dell'eccezione di nullità dell'apertura di credito su c/c
1078 del 2011, per essere finalizzata al ripianamento della apertura di credito in c/c 1130 e quindi mai effettivamente erogata;
- rigettava l'eccezione di nullità della commissione di massimo scoperto perché generica;
- rigettava la domanda di risarcimento danni avanzata dalla società correntista, che aveva dedotto di non avere potuto completare il progetto di edificazione per la condotta ostruzionistica della CP_12
- pur ritenendo la nullità parziale della fideiussione prestata nel 2008, riteneva che l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. fosse stata tardivamente sollevata dalla società garante opponente, in quanto formulata non con l'atto di citazione in opposizione, ma nelle note di trattazione scritta depositate il 24.3.2021;
- condannava le srl opponenti al pagamento delle spese di lite sia nei confronti della cessionaria che nei confronti della cedente , chiamata Controparte_10
in causa.
pag. 3/12 e impugnavano la predetta sentenza e prospettavano le doglianze CP_1 CP_2
sotto enunciate.
Si costituivano (incorporante ) ed Controparte_9 Controparte_10
chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata Controparte_13
sentenza.
Gli appellanti proponevano istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. la quale veniva rigettava dalla Corte di Appello. Con la medesima ordinanza, il Collegio proponeva alle parti proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.. All'esito della CTU nessuna delle parti costituite si esprimeva sulla proposta conciliativa.
Effettuata la precisazione delle conclusioni e lo scambio delle comparse conclusionali, la causa veniva trattenuta dal giudice istruttore con ordinanza del 28.01.2025 per riferire al Collegio.
Con il primo motivo d'appello, le società appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto che il compendio documentale versato in atti fosse sufficiente ai fini della prova del credito azionato;
ricordato che l'efficacia probatoria dell'estratto conto certificato ex. art. 50 d.lgs. 385/93 è limitata alla sola fase monitoria, allegano che non ha depositato l'intera serie degli estratti conto, CP_11
mancando quelli relativi al periodo 25.7.2008 data di apertura del conto, sino al
30.4.2009; aggiungono che gli estratti conto di detto periodo sono stati depositati con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2, ma che la produzione documentale era inammissibile perché tardiva;
specificano che all'udienza del 4.4.2022 il Giudice di prime cure aveva concesso i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., facendoli decorrere dalla comunicazione dell'ordinanza. effettuata in data 5.4.2022, e che quindi al momento del deposito della documentazione in data 6.06.2022 detto termine di giorni
30 era irrimediabilmente decorso, non essendo applicabile l'art. 155 c.p.c.; ricordano di avere eccepito la tardività del deposito della memoria n. 2 con la memoria n. 3 ex. art.
pag. 4/12 183 comma 6 c.p.c.; argomentano che, a causa della inammissibilità del deposito di parte degli estratti conto, la società cessionaria non ha assolto l'onere probatorio, su essa gravante, avente ad oggetto la ricostruzione integrale dell'andamento del rapporto di conto corrente.
La tesi esposta nella censura è stata seguita da parte della giurisprudenza di merito: nel caso in cui il termine iniziale per l'espletamento dell'attività processuale viene fissato con specifico provvedimento del giudice che autonomamente individua il primo giorno di decorrenza, non si applicherebbe l'art. 155, comma 1 c.p.c. nella parte in cui dispone che, nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali.
Ad avviso di questa Corte territoriale, detta tesi non convince.
L'art. 155 c.p.c. detta un principio generale in base al quale è previsto che “nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno e l'ora iniziali”. Poiché i termini concessi dal giudice di prime cure sono quelli previsti dall'art. 183 comma 6, trattandosi pur sempre di termini a giorni, gli stessi devono ritenersi soggetti alla indicata regola codicistica, con esclusione dal computo del dies a quo (cfr. Tribunale di Roma n. 12008 del 02.08.2023; Tribunale di Rovigo n. 272 del 23.04.2021; Tribunale di Cuneo sentenza n. 592 del 14.07.2021; Tribunale di Roma del 25.02.2017; Tribunale di Padova del 01.06.2016)
Ritenere applicabile la regola generale di cui all'art. 155 c.p.c., comma 1 anche nel caso di decorrenza dei termini ex art. 183 c.p.c., comma 6 in forma differita rispetto al giorno dell'udienza, è conforme alla lettera della legge, mentre l'opposta interpretazione determinerebbe una differenziazione tra la disciplina del computo dei termini concessi in udienza, rispetto a quella dei termini a decorrenza differita priva di un fondamento codicistico, creando una ipotesi di decadenza in spregio al principio di tassatività e lesiva del diritto di difesa delle parti. Del resto, secondo la Suprema Corte il termine libero costituisce un'eccezione alla regola generale (cfr. Cass. n. 995 del 1969, richiamata, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 6386 del 2020), sicchè la eventuale deroga deve essere espressamente sancita dal legislatore, con la conseguenza che, in difetto, si deve ritenere che il computo del termine vada effettuato nel rispetto pag. 5/12 della regola generale fissata all'art. 155 c.p.c. (cfr. Cass. n. 6386 del 2020; Cass. n. 8116 del 2013; Cass. n. 11302 del 2011).
Con il secondo motivo d'appello, le società appellanti impugnano il capo della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la declaratoria di nullità della fideiussione prestata per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) della L. n. 287/1990; sostiengono che la fideiussione prestata, in quanto corrispondente allo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto da ABI, era lesiva della disciplina della libera concorrenza, che la nullità della fideiussione comporterebbe la decadenza della banca ai sensi dell'art. 1957 c.c., che detta decadenza è stata eccepita con la prima memoria ex. art. 183 comma VI c.p.c., allegando il decorso del termine di mesi 6 previsto dalla norma, atteso il tempo intercorso fra la chiusura del conto corrente con contestuale revoca degli affidamenti, comunicata mediante raccomandata a/r spedita in data 9.4.2018, ed il ricorso per decreto ingiuntivo, depositato in data 23.9.2019; argomentano che l'eccezione ex art. 1957 c.c. è eccezione in senso lato, sicchè la sua formulazione è tempestiva, contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure.
Il motivo è infondato.
In primo luogo va osservato che la fideiussione prestata, pur riproducendo gli articoli dello schema ABI, è stata sottoscritta nel 2008: le società opponenti odierne appellanti non possono quindi giovarsi dell'accertamento effettuato dalla Banca d'Italia, che ha riguardato esclusivamente lo schema elaborato dall'ABI per le fideiussioni omnibus per il periodo in cui fu svolta l'indagine ,ossia 2002-2005.
Ciò significa che per le fideiussioni omnibus sottoscritte in epoca antecedente o successiva a detto periodo, non vige la presunzione di condotta illecita ma l'onere della prova incombe sui fideiussori.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui “la perdita di prova privilegiata rivestita dal provvedimento Banca d'Italia n. 55/05, deve estendersi anche al periodo temporale di sottoscrizione della fideiussione, in quanto costituisce
pag. 6/12 orientamento costante di questa Corte quello secondo cui : “per le fideiussioni che rientrano nel periodo temporale oggetto di accertamento da parte della Banca d'Italia si verifica una presunzione di utilizzo uniforme dell'applicazione dello schema ABI, mentre per le fideiussioni stipulate in epoca successiva – come nel caso di specie, in cui le fideiussioni sono state sottoscritte nel 2010 – chi eccepisce la nullità deve allegare e fornire la prova, nel rispetto delle preclusioni processuali, della permanenza della intesa anticoncorrenziale al momento della concessione della garanzia, producendo ad esempio gli schemi contrattuali adottati da altri istituti di credito in epoca coeva o almeno prossima, sollecitando il confronto delle relative pattuizioni, non essendo sufficiente il riscontro della presenza nel modulo delle clausole corrispondenti a quelle sanzionate dalla Banca d'Italia” (cfr: Corte di Appello, Ancona, Sez. I, 28.03.2023, n.
547; Corte di Appello, Ancona, Sez. I, 21.03.2023, n. 499; Corte di Appello, Ancona, sez. I, 02.07.2024, n. 1038; Corte di Appello, Ancona, Sez. 27.7.2024, n. 1165).
La fideiussione va pertanto considerata immune da nullità.
Ad ogni modo, anche volendo valutare la decadenza ex art. 1957 c.c., la doglianza deve comunque essere disattesa.
Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, l'eccezione prevista dall'art. 1957 c.c. è una eccezione in senso stretto (cfr. Cassazione civile, sez. III, 20/05/2024, n.
14011) sicchè doveva essere sollevata con la citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
In secondo luogo, la fideiussione sottoscritta contiene all'art. 7 la clausola – non colpita da nullità parziale e ritenuta legittima dalla Banca d'Italia con il provvedimento n.
55/2005 – che dispone l'impegno del fideiussore al pagamento al creditore “a semplice richiesta scritta”. Tale clausola riconosce il rispetto del termine semestrale di decadenza da parte del creditore qualora questi si attivi con la semplice richiesta di pagamento effettuata entro quel termine al garante, a prescindere dall'esercizio di un'azione giudiziaria. La Corte di Cassazione in più occasioni (per tutte vedi Cass. sent. N. 22346 del 26/09/2017) ha ritenuto che “In tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire “a prima richiesta”, l'eventuale
pag. 7/12 rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma
1, c.p.c., deve intendersi riferito – giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. – esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare “a prima richiesta” l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio”.
È bene precisare che l'orientamento giurisprudenziale citato deve ritenersi applicabile anche al caso di fideiussione che non presti la clausola “senza eccezioni”: ricordato che la norma dell'art. 1957 c.c. è norma derogabile, ritiene questa Corte territoriale che la deroga parziale dell'art. 1957 in quanto limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia, prescinde, ai fini della sua validità, dalla qualificazione della garanzia, prescinde, ai fini della sua validità, dalla qualificazione della garanzia rilasciata come fideiussione semplice o contratto autonomo di garanzia. Sul punto va richiama Cass. 7345/1995 secondo cui “la clausola con la quale il fideiussore si impegna a soddisfare il creditore a semplice richiesta non attribuisce al negozio la qualifica di contratto autonomo di garanzia, incompatibile con lo schema della fideiussione, ma è valida espressione di autonomia negoziale, con
l'effetto ulteriore che la semplice richiesta del creditore è idonea ad evitare la decadenza dalla garanzia fideiussoria, prescindendosi dalla proposizione di azione giudiziaria” (conf Cass. civ., Sez. III, 25/02/2002, n. 2742).
Le medesime argomentazioni hanno trovato ulteriore riscontro dalla giurisprudenza di legittimità più recente: “ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a prima richiesta, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'articolo 1957, comma 1, del cc, deve intendersi riferito giusta applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'articolo 1363 del cc esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione. Pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta
pag. 8/12 stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una richiesta giudiziale di pagamento, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare a prima richiesta l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio. Tanto più che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall'articolo 1957 del Cc quale conseguenza del mancato inizio dell'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, e può di conseguenza essere derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente" (Cassazione civile, sez. I, 03/11/2021, n. 31509).
Nel caso di specie, risulta documentalmente provato che con raccomandata del
9.4.2018, inviata anche alla srl debitrice principale, la ha risolto i rapporti in CP_12
essere e intimato nelle rispettive qualità il pagamento delle somme dovute. Non si è quindi verificata la liberazione della società garante.
Col terzo motivo, le società appellanti tornano a contestare la validità della commissione di massimo scoperto e ne eccepiscono la nullità per indeterminatezza, essendo stato pattuito nel contratto di apertura del conto corrente solo il valore percentuale.
Il motivo è infondato.
La commissione trimestrale sul massimo scoperto risulta essere stata pattuita nella misura dell'1,185% in caso di utilizzi a debito del conto corrente eccezionalmente consentiti in assenza di fido. E' quindi evidente che la CMS è pattuita su base trimestrale e sugli sconfinamenti extrafido di volta in volta autorizzati dalla Banca.
pag. 9/12 Col quarto motivo le società appellanti eccepiscono per la prima volta la nullità della capitalizzazione degli interessi, in assenza della condizione di reciprocità; rilevano infatti che dal contratto di conto corrente n. 1130 il tasso creditore effettivo e quello nominale hanno lo stesso valore, pari allo 0,025%, circostanza questa che dimostra l'assenza della capitalizzazione con riguardo agli interessi creditori.
Ricordato che l'eccezione di illegittima capitalizzazione degli interessi è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cassazione civile sez. I, 10/01/2018, n.371), il motivo è fondato, alla luce di Cassazione ordinanza n. 4321 del 10/2/2022, ove con riguardo al tasso creditore si afferma che “la previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione: anche ad ammettere che le parti abbiano realmente voluto quest'ultima (in una qualche misura numericamente apprezzabile), il contratto di conto corrente mancante della detta indicazione non soddisferebbe una delle condizioni cui è subordinata, secondo quanto si è detto, la pattuizione dell'anatocismo” (conf. Cassazione Civile, 3 luglio 2023, n. 18664, Pres. De Chiara,
Rel. Falabella ).
Alla luce della delibera CICR 9 febbraio 2000, un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 3 della delibera, e non soddisfa la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione.
Premesso che le circostanze de quibus sono immediatamente desumibili dalla documentazione tempestivamente acquisita in giudizio, nel caso di specie il contratto di conto corrente ordinario prevede la coincidenza del TAN e del TAE, fissandoli nella misura dello 0,025%, circostanza questa che conduce ad affermare la mancata osservanza degli art. 2 e 6 della delibera CICR 9 febbraio 2000, con conseguente invalidità della relativa pattuizione. pag. 10/12 Le conclusioni raggiunte hanno necessitato un approfondimento istruttorio teso alla rideterminazione del saldo del conto n. 1130 attraverso il ricalcolo delle poste con esclusione di ogni capitalizzazione.
In considerazione della completezza del compendio documentale in atti per la ritenuta tempestività del deposito, secondo quanto ricostruito dal consulente dott.ssa
[...]
tenendo conto di tutti gli e/c dall'apertura del rapporto alla sua estinzione, Per_1
eliminata la capitalizzazione, il saldo del conto corrente n. 1130 calcolato dall'apertura del contratto di conto corrente è pari a euro 3.709.904,96 a debito della srl correntista
CP_1
In conclusione, l'appello va accolto e in riforma della sentenza gravata, il decreto ingiuntivo emesso va revocato;
va condannata al pagamento in favore della CP_1
cessionaria della somma di euro 3.709.904,96 oltre interessi al Controparte_13
tasso convenzionale dalla domanda al saldo;
va condannata al pagamento in CP_3
favore di della somma di euro 1.000.000,00. Controparte_13
Il parziale accoglimento dell'appello, iscrivibile nell'alveo della soccombenza reciproca, giustifica la compensazione fra le parti delle spese di lite del grado;
la compensazione è inoltre giustificata dal fatto che entrambe le parti hanno ignorato senza giustificato motivo la proposta conciliativa formulata da questa Corte, proposta confermata dalla presente decisione;
restano ferme le statuizioni sulle spese di lite della sentenza gravata, atteso che la riduzione del credito riconosciuto alla cessionaria opposta non comporta un mutamento dello scaglione di valore;
le spese di consulenza vanno poste in solido a carico delle appellate Controparte_13 Controparte_14
in ossequio al principio di causalità.
[...]
P.Q.M.
La Corte di appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da quale legale rappresentante di e nei confronti di Parte_1 CP_1 CP_2
ed avverso la sentenza in epigrafe, Controparte_9 Controparte_13
così provvede:
pag. 11/12 - accoglie parzialmente l'appello e in riforma dell'impugnata sentenza;
- Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna in solido e al pagamento in favore di CP_1 CP_2 [...]
della somma di euro 3.709.904,96 ( nei limiti della CP_13 CP_2
somma di euro 1.000.000,00) oltre interessi al tasso convenzionale dalla domanda al saldo;
- restano ferme le ulteriori statuizioni della sentenza gravata;
- compensa fra le parti le spese di lite del grado, ponendo a carico di
[...]
ed le spese di consulenza come Controparte_9 Controparte_13
liquidate con separato decreto.
Ancona, così deciso alla Camera di consiglio del 5.02.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
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