CA
Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/07/2025, n. 2400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2400 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di ROMA
V Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori magistrati: dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente dott.ssa RI NI Consigliere relatore dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
All'udienza del 04/07/2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1897 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 437 primo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la seguente tra
, con l'avv. MARESCA ARTURO e TI MARCO Parte_1 appellante e
, con gli avv. ANTONIO LEONARDO FRAIOLI e CP_1
IU ER
Appellato e appellante incidentale ha pronunziato la presente
SENTENZA CONTESTUALE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 3859/2022 del
02/05/2022.
Conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15/11/2020 , premesso di essere CP_1 dipendente dell' dal 96 , inquadrato dal 3/7/98 nell'area contrattuale A Pt_1 livello retributivo A3 e promosso nel livello retributivo A2 dall'1/8/2001 e e dal 27/7/2004 nel livello retributivo A1 , adiva questo Tribunale in funzione di G.L. al fine di sentir accertare e dichiarare il proprio diritto “ ad essere inquadrato
1 nella categoria dei quadri ai sensi del CCNL AdEPP dal 1.1.1999 o della diversa data che verrà accertata in corso di causa e per l'effetto condannare la
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1 corrispondergli, anche a titolo di risarcimento del danno da errato inquadramento, le differenze retributive pari alla somma di euro 291.289,91, ovvero quella maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa, anche mediante CTU contabile e/o ritenuta equa e/o di giustizia, nonché gli interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.” Esponeva in dettaglio che : sin dall'assunzione, quale Funzionario Amministrativo nella Divisione Amministrazione e Finanza, aveva lavorato, anche come staff alla Direzione Generale, nel nascente Servizio Finanziario occupandosi dell'intera gestione dei prestiti agli iscritti, della creazione e gestione della contabilità per i Periti Agrari ed Agrotecnici e , dopo pochi mesi dall'assunzione, anche del controllo del patrimonio mobiliare della;
nel 1998 era stato promotore Parte_1 dell'importante Convenzione tra e la Banca Nazionale dell'Agricoltura Pt_1 per assicurare agli iscritti il servizio finanziario di carta di credito;
nell'ambito del patrimonio mobiliare, si era occupato del controllo dell'Attività finanziaria della principalmente attraverso le gestioni patrimoniali aperte con Parte_1 diversi importanti istituti di credito;
si trattava di tutti gli investimenti mobiliari della , per un considerevole valore di circa di 326 miliardi Parte_1 di lire nel 1998 ; in data 16.9.1998, stante la sua funzione di controllo dell'Attività finanziaria, gli veniva riconosciuta, a far data dal 1.10.1998, un'indennità pari al 15% del minimo tabellare, ai sensi dell'art. 45 del CCNL degli Enti privatizzati;
il 2.12.1999 veniva nominato Reggente del Servizio Finanziario;
con ordine di servizio n. 148 del 21.2.2001 veniva confermato quale Coordinatore (ex Reggente) del Servizio Finanziario, ferma restando l'attività svolta presso la Divisione Amministrazione e Finanza;
nell'ambito di tale Servizio Finanziario si occupava con autonomia della predisposizione dei criteri degli investimenti finanziari che poi venivano sottoposti (per il tramite del Direttore Generale) al Consiglio di Amministrazione della per il loro Parte_1 recepimento, della ricezione, dell'esame e della conseguente valutazione delle proposte di investimento mobiliare ricevute dagli istituti bancari , della verifica costante dell'andamento degli investimenti effettuati e della preparazione dei relativi report per gli organi sociali;
nel bilancio 1995 (cioè prima della Pt_1 sua assunzione ) gli investimenti mobiliari erano pari a 162 miliardi di lire, per passare nel 1998 a 326 miliardi e per arrivare, nel bilancio 2001, sotto Pt_1
l'intera sua gestione , a 554 miliardi di lire, cioè erano quasi triplicati rispetto al 1995 ; con Ordine di Servizio n. 170 del 16.01.2002 il nuovo Direttore Generale modificava l'organigramma aziendale e l'ufficio Servizio Persona_1
Finanziario coordinato dal ricorrente (sino a quel momento a diretto riporto della Direzione Generale), veniva inglobato nel nuovo Ufficio “Attività Ragioneria, Adempimenti Fiscali e Finanziari”, sotto la “Divisione Amministrazione Generale-Finanza”, coordinata dal Dirigente dott. ; in data Persona_2
17.1.2002, nonostante la soppressione dell'Ufficio Servizio Finanziario, gli veniva confermato, dal nuovo Direttore Generale Dott. l'incarico Persona_1 operativo e di controllo dell'Attività Finanziaria della con la Parte_1 conferma di un'indennità per tale ruolo pari al 15% della retribuzione annua;
in
2 data 25.2.2002 veniva rimosso “temporaneamente” dall'Attività Finanziaria, per sostituire il sig. nella funzione di coordinatore dell'Attività Parte_2
Amministrazione Immobili;
in data 20.3.2002 veniva estromesso totalmente dalla Divisione Amministrazione e Finanza e dalle attività svolte presso di essa per essere nominato Coordinatore dell'Attività Amministrazione Immobili, dove coordinava 3 risorse, si occupava con autonomia della gestione del patrimonio immobiliare della controllo della regolarità dei contratti di locazione Parte_1 in essere, la regolarità/morosità dei pagamenti ricevuti dalla gestione Parte_1 dell'amministrazione degli immobili, rendicontazione dell'amministrazione per i bilanci dell'Ente ; visto l'ottimo lavoro svolto anche in tale settore, in data 27.3.2002 gli veniva confermata al ricorrente l'indennità pari al 15% della retribuzione annua;
in data 2.8.2002, con l'ordine di servizio n. 185 veniva sorprendentemente ricostituito l'Ufficio Servizio Finanziario alle dirette dipendenze della Direzione Generale e, ancor più singolarmente, non veniva nominato esso ricorrente quale titolare dello stesso, bensì la dott.ssa Per_3
in data 27.9.2002, essendo evidentemente indispensabile, veniva
[...] riassegnato alla Divisione Amministrazione e Finanza, quale Coordinatore dell'Attività di Ragioneria, coordinando : la contabilità generale, la contabilità fornitori, la contabilizzazione dei mutui, prestiti e carte la contabilità delle gestione separate attività Pt_1 Parte_3 amministrative connesse, il pagamento prestazione agli iscritti, il pagamento fornitori, la fornitura dei dati per produzione di bilancio di previsione, bilancio di esercizio e delle dichiarazioni fiscali e contributive;
inoltre, a fine del 2003 veniva sciolto il Team Fisco e Bilanci ed il ricorrente assumeva il Pt_4 coordinamento anche delle attività svolte dal Team Fisco e Bilanci;
nello Pt_4 svolgimento di tali attività gestiva 6 risorse umane, Persona_4 Per_5
e
[...] Parte_5 Persona_6 Persona_7 Parte_6
tutte risorse inquadrate tra il livello A e B oltre alle risorse del disciolto
[...]
Team Fisco e Bilanci;
dall'aprile 2006 e fino al 2007 veniva nominato Pt_4 anche Responsabile dell'Ufficio Previdenza Complementare, sempre continuando a svolgere il ruolo di Coordinatore dell'Attività di Ragioneria;
coordinando 4 risorse, si occupava di tutta la gestione ed il controllo dei contributi da incassare ed incassati e l'erogazione delle prestazioni di previdenza complementare agli aventi diritto;
anche per questo periodo non gli era stata riconosciuta la qualifica di Quadro che, invece, ha ottenuto il successivo Coordinatore della stessa Area, Dott.ssa ; tra il 2004 e il 2006 si era Per_8 anche occupato di due innovativi progetti per la riscossione e contabilizzazione dei contributi previdenziali ovvero il Progetto Contabile-Informatico per l'estrazione ordinata ed automatica dei dati contributivi per inserire in bilancio i ricavi ed i crediti verso le aziende agricole ed aveva partecipato al Progetto per lo Contro Sviluppo Contabile-Informatico del on line;
dal 2006, sempre continuando a ricoprire la funzione di Coordinatore dell'Attività di Ragioneria, veniva nominato anche soggetto abilitato ad inviare i flussi informativi obbligatori all'Agenzia delle Entrate;
erano stati promossi nella categoria di Quadro 4 coordinatori degli uffici contenzioso (Mafrici), CED (Valente), Previdenza Complementare (Scarpella), Servizio Finanziario (Sances) e la Dott.ssa Per_3 anch'essa era stata assegnata all'ufficio al quale il ricorrente era stato Pt_7
3 responsabile dal 1996 al 2001 ; nel 2014 aveva creato e gestito gestiva direttamente anche la contabilità dei Fondi Sanitari FIA e FIS;
dal 2017 era stato altresì incaricato della redazione dei rapporti trimestrali di cassa al MEF per
, Periti Agrari ed Agrotecnici e della preparazione ed invio alla COVIP Pt_1 della relazione annuale per , Periti Agrari ed Agrotecnici, attività Pt_1 precedentemente svolta addirittura da un Dirigente, nonché di esaminare i debiti in bilancio verso i fornitori della al fine di rilevare Parte_1 eventuali errori e/o duplicazioni e/o prescrizione degli stessi, così da correggere il bilancio con conseguente beneficio per la;
nel mese di marzo 2019 Parte_1 richiedeva nuovamente la categoria di Quadro, ma il Direttore Generale Dott. liquidava la richiesta dicendo di prendere un ennesimo appuntamento Per_9 con la sua segreteria;
a far data dal maggio 2019 e sino al settembre 2019, peraltro, non vi era alcun dirigente sovraordinato ad esso ricorrente, avendo il Direttore Generale assunto ad interim gli Uffici Divisione Attività Strumentali, Divisione Attività Istituzionali e dell'ufficio Programmazione controllo e processi;
con pec e raccomandata a/r del 24.10.2019, il ricorrente era allora costretto ad inviare, per il tramite del legale, lettera di diffida per il riconoscimento del corretto inquadramento professionale nella categoria dei Quadri, richiedendo altresì le differenze retributive e il risarcimento del danno a partire dal 2.12.1999 ; nella diffida si sottolineava che nell'organigramma del 19.10.2019 l'unico ufficio operante non presidiato da un Dirigente o da un Quadro è proprio quello diretto dal Dott. quando invece gli uffici CP_1 precedentemente coordinati dallo stesso sono diretti da un;
la Pt_7
per tutta risposta , con disposizione organizzativa n. 1/2019 del Parte_1
31.10.2019 lo rimuoveva dal ruolo di Coordinatore dell'Attività di Ragioneria, precedentemente rinominata Bilancio e Fiscalità, e nominava ad interim il Dirigente della Divisione Amministrazione e Controllo dott. Persona_10
Sulla base di tali deduzioni in ordine al proprio diritto all'inquadramento nell'area Quadri sin dal gennaio 1999 ( decorsi i tre mesi richiesti dall'art 2103 c.c. nella versione antecedente alla novella del 2015) ed alle relative differenze retributive, concludeva come sopra riportato. Si costituiva la contestando quanto ex adverso dedotto Parte_1 ed eccependo, in via preliminare la prescrizione decennale del diritto alle superiori mansioni rivendicate ed, inoltre, la prescrizione quinquennale del diritto alle differenze retributive, sostenendo che l'unico atto interruttivo della stessa doveva considerarsi la pec di diffida inviata in data 24/10/2019. Nel merito sosteneva la correttezza dell'inquadramento del Dott. nel livello A1. CP_1
Espletata l'istruttoria con l'escussione di due testi per parte, in data 02/05/2022 con sentenza n. 3859/2022, il Tribunale di Roma così decideva
“Accerta e dichiara il diritto del ricorrente all'inquadramento nell'area Quadri con decorrenza dal 24/10/2009 e condanna l' al pagamento in suo favore Pt_1 della somma di Euro 75.857,40, oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione al saldo, a titolo di differenze retributive a decorrere dal 24/10/2014 fino al deposito del ricorso;
compensa per 1/3 le spese di lite e condanna l' al Pt_1 pagamento in favore del ricorrente dei residui 2/3, liquidati in Euro 5.800,00 oltre rimb. forf. IVA e CPA a titolo di compensi professionali”.
4 Con atto tempestivamente depositato proponeva appello alla suddetta sentenza la lamentando come primo motivo di appello che la sentenza Parte_1 impugnata - solo in via apparente e senza una concreta motivazione - ha accertato e stabilito il diritto del lavoratore all'inquadramento nella superiore categoria rivendicata (Area Quadri) rispetto a quella posseduta (Area A). Quale secondo motivo di censura la parte lamenta che il Giudice non fornice alcuna reale motivazione, né spiega concretamente l'iter logico - giuridico seguito al fine di accertare il diritto al superiore inquadramento del dott.
CP_1
Con un terzo motivo di appello parte appellante censura la erroneità della sentenza impugnata per omessa e/o insufficiente valutazione delle caratteristiche essenziali di riferimento e dei tratti distintivi fra le diverse declaratorie contrattuali e dei relativi livelli di inquadramento in esame (Area A - Area Quadri del CCNL Adepp). Quale quarto motivo di appello la parte censura la erroneità della sentenza per travisamento delle risultanze dell'istruttoria testimoniale e della documentazione in atti ai fini dell'esatta individuazione delle mansioni concretamente svolte dal lavoratore. Impugna altresì la parte di motivazione della sentenza di primo grado in ordine al mancato assolvimento dell'onere della prova da parte del lavoratore sull'inquadramento nell'Area Quadri. Lamenta, poi, la la erroneità del seguente capo della decisione impugnata laddove si legge che: “Appare poi significativo che come dedotto dal ricorrente e non contestato da controparte a tutti i coordinatori dei quattro uffici evidentemente di importanza strategica per l'Ente (Mafrici – ufficio contenzioso, Valente - CED, Scarpella - Previdenza Complementare, Sances - Servizio Finanziario) è stata attribuita la qualifica di Quadro”. Da ultimo impugna il capo della sentenza con la quale la è Parte_1 stata condannata al pagamento delle differenze retributive tra l'Area A e l'
[...] per il periodo dal 24.10.2014 alla data del deposito del ricorso Pt_8
(15.1.2020). Resisteva con memoria di costituzione con la quale CP_1 impugnava, in via incidentale, il capo di sentenza che, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla appellante nel primo Parte_1 grado di giudizio, ha condannato la al pagamento delle differenze Parte_1 retributive derivanti dal superiore inquadramento a far data dal 24.10.2014 (e sino al deposito del ricorso), ovvero, dal quinquennio antecedente alla lettera interruttiva della prescrizione trasmessa dall' all'Ente in data CP_1
24.10.2019. L'appellato ha quindi chiesto che, in accoglimento dell'appello incidentale, venga riformata la sentenza impugnata e condannata la Parte_1
a corrispondere le differenze retributive per il periodo dal 24.10.2009 al
[...]
23.10.2014, pari alla somma di euro 52.195,38, ovvero quella maggiore o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa anche mediante CTU contabile e/o ritenuta equa e/o di giustizia, oltre agli interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
5 All'udienza del 4.7.2025 le parti hanno conciliato la controversia alle condizioni di cui al separato verbale. Dopo aver sottoscritto tale accordo conciliativo, le stesse hanno chiesto che fosse dichiarata estinzione del processo. Alla luce di quanto pattuito tra le parti nel citato verbale di conciliazione giudiziale e della concorde richiesta dalle stesse formulata in udienza, deve farsi nella specie applicazione del disposto dell'art. 306 c.p.c., con conseguente estinzione del presente giudizio di appello. Le spese del grado restano regolate nei termini di cui al verbale di conciliazione.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio;
spese come da verbale di conciliazione.
Così deciso in Roma, il 04/07/2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa RI NI dott.ssa Alessandra Trementozzi
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di ROMA
V Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori magistrati: dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente dott.ssa RI NI Consigliere relatore dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
All'udienza del 04/07/2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1897 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 437 primo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la seguente tra
, con l'avv. MARESCA ARTURO e TI MARCO Parte_1 appellante e
, con gli avv. ANTONIO LEONARDO FRAIOLI e CP_1
IU ER
Appellato e appellante incidentale ha pronunziato la presente
SENTENZA CONTESTUALE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 3859/2022 del
02/05/2022.
Conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15/11/2020 , premesso di essere CP_1 dipendente dell' dal 96 , inquadrato dal 3/7/98 nell'area contrattuale A Pt_1 livello retributivo A3 e promosso nel livello retributivo A2 dall'1/8/2001 e e dal 27/7/2004 nel livello retributivo A1 , adiva questo Tribunale in funzione di G.L. al fine di sentir accertare e dichiarare il proprio diritto “ ad essere inquadrato
1 nella categoria dei quadri ai sensi del CCNL AdEPP dal 1.1.1999 o della diversa data che verrà accertata in corso di causa e per l'effetto condannare la
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1 corrispondergli, anche a titolo di risarcimento del danno da errato inquadramento, le differenze retributive pari alla somma di euro 291.289,91, ovvero quella maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa, anche mediante CTU contabile e/o ritenuta equa e/o di giustizia, nonché gli interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.” Esponeva in dettaglio che : sin dall'assunzione, quale Funzionario Amministrativo nella Divisione Amministrazione e Finanza, aveva lavorato, anche come staff alla Direzione Generale, nel nascente Servizio Finanziario occupandosi dell'intera gestione dei prestiti agli iscritti, della creazione e gestione della contabilità per i Periti Agrari ed Agrotecnici e , dopo pochi mesi dall'assunzione, anche del controllo del patrimonio mobiliare della;
nel 1998 era stato promotore Parte_1 dell'importante Convenzione tra e la Banca Nazionale dell'Agricoltura Pt_1 per assicurare agli iscritti il servizio finanziario di carta di credito;
nell'ambito del patrimonio mobiliare, si era occupato del controllo dell'Attività finanziaria della principalmente attraverso le gestioni patrimoniali aperte con Parte_1 diversi importanti istituti di credito;
si trattava di tutti gli investimenti mobiliari della , per un considerevole valore di circa di 326 miliardi Parte_1 di lire nel 1998 ; in data 16.9.1998, stante la sua funzione di controllo dell'Attività finanziaria, gli veniva riconosciuta, a far data dal 1.10.1998, un'indennità pari al 15% del minimo tabellare, ai sensi dell'art. 45 del CCNL degli Enti privatizzati;
il 2.12.1999 veniva nominato Reggente del Servizio Finanziario;
con ordine di servizio n. 148 del 21.2.2001 veniva confermato quale Coordinatore (ex Reggente) del Servizio Finanziario, ferma restando l'attività svolta presso la Divisione Amministrazione e Finanza;
nell'ambito di tale Servizio Finanziario si occupava con autonomia della predisposizione dei criteri degli investimenti finanziari che poi venivano sottoposti (per il tramite del Direttore Generale) al Consiglio di Amministrazione della per il loro Parte_1 recepimento, della ricezione, dell'esame e della conseguente valutazione delle proposte di investimento mobiliare ricevute dagli istituti bancari , della verifica costante dell'andamento degli investimenti effettuati e della preparazione dei relativi report per gli organi sociali;
nel bilancio 1995 (cioè prima della Pt_1 sua assunzione ) gli investimenti mobiliari erano pari a 162 miliardi di lire, per passare nel 1998 a 326 miliardi e per arrivare, nel bilancio 2001, sotto Pt_1
l'intera sua gestione , a 554 miliardi di lire, cioè erano quasi triplicati rispetto al 1995 ; con Ordine di Servizio n. 170 del 16.01.2002 il nuovo Direttore Generale modificava l'organigramma aziendale e l'ufficio Servizio Persona_1
Finanziario coordinato dal ricorrente (sino a quel momento a diretto riporto della Direzione Generale), veniva inglobato nel nuovo Ufficio “Attività Ragioneria, Adempimenti Fiscali e Finanziari”, sotto la “Divisione Amministrazione Generale-Finanza”, coordinata dal Dirigente dott. ; in data Persona_2
17.1.2002, nonostante la soppressione dell'Ufficio Servizio Finanziario, gli veniva confermato, dal nuovo Direttore Generale Dott. l'incarico Persona_1 operativo e di controllo dell'Attività Finanziaria della con la Parte_1 conferma di un'indennità per tale ruolo pari al 15% della retribuzione annua;
in
2 data 25.2.2002 veniva rimosso “temporaneamente” dall'Attività Finanziaria, per sostituire il sig. nella funzione di coordinatore dell'Attività Parte_2
Amministrazione Immobili;
in data 20.3.2002 veniva estromesso totalmente dalla Divisione Amministrazione e Finanza e dalle attività svolte presso di essa per essere nominato Coordinatore dell'Attività Amministrazione Immobili, dove coordinava 3 risorse, si occupava con autonomia della gestione del patrimonio immobiliare della controllo della regolarità dei contratti di locazione Parte_1 in essere, la regolarità/morosità dei pagamenti ricevuti dalla gestione Parte_1 dell'amministrazione degli immobili, rendicontazione dell'amministrazione per i bilanci dell'Ente ; visto l'ottimo lavoro svolto anche in tale settore, in data 27.3.2002 gli veniva confermata al ricorrente l'indennità pari al 15% della retribuzione annua;
in data 2.8.2002, con l'ordine di servizio n. 185 veniva sorprendentemente ricostituito l'Ufficio Servizio Finanziario alle dirette dipendenze della Direzione Generale e, ancor più singolarmente, non veniva nominato esso ricorrente quale titolare dello stesso, bensì la dott.ssa Per_3
in data 27.9.2002, essendo evidentemente indispensabile, veniva
[...] riassegnato alla Divisione Amministrazione e Finanza, quale Coordinatore dell'Attività di Ragioneria, coordinando : la contabilità generale, la contabilità fornitori, la contabilizzazione dei mutui, prestiti e carte la contabilità delle gestione separate attività Pt_1 Parte_3 amministrative connesse, il pagamento prestazione agli iscritti, il pagamento fornitori, la fornitura dei dati per produzione di bilancio di previsione, bilancio di esercizio e delle dichiarazioni fiscali e contributive;
inoltre, a fine del 2003 veniva sciolto il Team Fisco e Bilanci ed il ricorrente assumeva il Pt_4 coordinamento anche delle attività svolte dal Team Fisco e Bilanci;
nello Pt_4 svolgimento di tali attività gestiva 6 risorse umane, Persona_4 Per_5
e
[...] Parte_5 Persona_6 Persona_7 Parte_6
tutte risorse inquadrate tra il livello A e B oltre alle risorse del disciolto
[...]
Team Fisco e Bilanci;
dall'aprile 2006 e fino al 2007 veniva nominato Pt_4 anche Responsabile dell'Ufficio Previdenza Complementare, sempre continuando a svolgere il ruolo di Coordinatore dell'Attività di Ragioneria;
coordinando 4 risorse, si occupava di tutta la gestione ed il controllo dei contributi da incassare ed incassati e l'erogazione delle prestazioni di previdenza complementare agli aventi diritto;
anche per questo periodo non gli era stata riconosciuta la qualifica di Quadro che, invece, ha ottenuto il successivo Coordinatore della stessa Area, Dott.ssa ; tra il 2004 e il 2006 si era Per_8 anche occupato di due innovativi progetti per la riscossione e contabilizzazione dei contributi previdenziali ovvero il Progetto Contabile-Informatico per l'estrazione ordinata ed automatica dei dati contributivi per inserire in bilancio i ricavi ed i crediti verso le aziende agricole ed aveva partecipato al Progetto per lo Contro Sviluppo Contabile-Informatico del on line;
dal 2006, sempre continuando a ricoprire la funzione di Coordinatore dell'Attività di Ragioneria, veniva nominato anche soggetto abilitato ad inviare i flussi informativi obbligatori all'Agenzia delle Entrate;
erano stati promossi nella categoria di Quadro 4 coordinatori degli uffici contenzioso (Mafrici), CED (Valente), Previdenza Complementare (Scarpella), Servizio Finanziario (Sances) e la Dott.ssa Per_3 anch'essa era stata assegnata all'ufficio al quale il ricorrente era stato Pt_7
3 responsabile dal 1996 al 2001 ; nel 2014 aveva creato e gestito gestiva direttamente anche la contabilità dei Fondi Sanitari FIA e FIS;
dal 2017 era stato altresì incaricato della redazione dei rapporti trimestrali di cassa al MEF per
, Periti Agrari ed Agrotecnici e della preparazione ed invio alla COVIP Pt_1 della relazione annuale per , Periti Agrari ed Agrotecnici, attività Pt_1 precedentemente svolta addirittura da un Dirigente, nonché di esaminare i debiti in bilancio verso i fornitori della al fine di rilevare Parte_1 eventuali errori e/o duplicazioni e/o prescrizione degli stessi, così da correggere il bilancio con conseguente beneficio per la;
nel mese di marzo 2019 Parte_1 richiedeva nuovamente la categoria di Quadro, ma il Direttore Generale Dott. liquidava la richiesta dicendo di prendere un ennesimo appuntamento Per_9 con la sua segreteria;
a far data dal maggio 2019 e sino al settembre 2019, peraltro, non vi era alcun dirigente sovraordinato ad esso ricorrente, avendo il Direttore Generale assunto ad interim gli Uffici Divisione Attività Strumentali, Divisione Attività Istituzionali e dell'ufficio Programmazione controllo e processi;
con pec e raccomandata a/r del 24.10.2019, il ricorrente era allora costretto ad inviare, per il tramite del legale, lettera di diffida per il riconoscimento del corretto inquadramento professionale nella categoria dei Quadri, richiedendo altresì le differenze retributive e il risarcimento del danno a partire dal 2.12.1999 ; nella diffida si sottolineava che nell'organigramma del 19.10.2019 l'unico ufficio operante non presidiato da un Dirigente o da un Quadro è proprio quello diretto dal Dott. quando invece gli uffici CP_1 precedentemente coordinati dallo stesso sono diretti da un;
la Pt_7
per tutta risposta , con disposizione organizzativa n. 1/2019 del Parte_1
31.10.2019 lo rimuoveva dal ruolo di Coordinatore dell'Attività di Ragioneria, precedentemente rinominata Bilancio e Fiscalità, e nominava ad interim il Dirigente della Divisione Amministrazione e Controllo dott. Persona_10
Sulla base di tali deduzioni in ordine al proprio diritto all'inquadramento nell'area Quadri sin dal gennaio 1999 ( decorsi i tre mesi richiesti dall'art 2103 c.c. nella versione antecedente alla novella del 2015) ed alle relative differenze retributive, concludeva come sopra riportato. Si costituiva la contestando quanto ex adverso dedotto Parte_1 ed eccependo, in via preliminare la prescrizione decennale del diritto alle superiori mansioni rivendicate ed, inoltre, la prescrizione quinquennale del diritto alle differenze retributive, sostenendo che l'unico atto interruttivo della stessa doveva considerarsi la pec di diffida inviata in data 24/10/2019. Nel merito sosteneva la correttezza dell'inquadramento del Dott. nel livello A1. CP_1
Espletata l'istruttoria con l'escussione di due testi per parte, in data 02/05/2022 con sentenza n. 3859/2022, il Tribunale di Roma così decideva
“Accerta e dichiara il diritto del ricorrente all'inquadramento nell'area Quadri con decorrenza dal 24/10/2009 e condanna l' al pagamento in suo favore Pt_1 della somma di Euro 75.857,40, oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione al saldo, a titolo di differenze retributive a decorrere dal 24/10/2014 fino al deposito del ricorso;
compensa per 1/3 le spese di lite e condanna l' al Pt_1 pagamento in favore del ricorrente dei residui 2/3, liquidati in Euro 5.800,00 oltre rimb. forf. IVA e CPA a titolo di compensi professionali”.
4 Con atto tempestivamente depositato proponeva appello alla suddetta sentenza la lamentando come primo motivo di appello che la sentenza Parte_1 impugnata - solo in via apparente e senza una concreta motivazione - ha accertato e stabilito il diritto del lavoratore all'inquadramento nella superiore categoria rivendicata (Area Quadri) rispetto a quella posseduta (Area A). Quale secondo motivo di censura la parte lamenta che il Giudice non fornice alcuna reale motivazione, né spiega concretamente l'iter logico - giuridico seguito al fine di accertare il diritto al superiore inquadramento del dott.
CP_1
Con un terzo motivo di appello parte appellante censura la erroneità della sentenza impugnata per omessa e/o insufficiente valutazione delle caratteristiche essenziali di riferimento e dei tratti distintivi fra le diverse declaratorie contrattuali e dei relativi livelli di inquadramento in esame (Area A - Area Quadri del CCNL Adepp). Quale quarto motivo di appello la parte censura la erroneità della sentenza per travisamento delle risultanze dell'istruttoria testimoniale e della documentazione in atti ai fini dell'esatta individuazione delle mansioni concretamente svolte dal lavoratore. Impugna altresì la parte di motivazione della sentenza di primo grado in ordine al mancato assolvimento dell'onere della prova da parte del lavoratore sull'inquadramento nell'Area Quadri. Lamenta, poi, la la erroneità del seguente capo della decisione impugnata laddove si legge che: “Appare poi significativo che come dedotto dal ricorrente e non contestato da controparte a tutti i coordinatori dei quattro uffici evidentemente di importanza strategica per l'Ente (Mafrici – ufficio contenzioso, Valente - CED, Scarpella - Previdenza Complementare, Sances - Servizio Finanziario) è stata attribuita la qualifica di Quadro”. Da ultimo impugna il capo della sentenza con la quale la è Parte_1 stata condannata al pagamento delle differenze retributive tra l'Area A e l'
[...] per il periodo dal 24.10.2014 alla data del deposito del ricorso Pt_8
(15.1.2020). Resisteva con memoria di costituzione con la quale CP_1 impugnava, in via incidentale, il capo di sentenza che, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla appellante nel primo Parte_1 grado di giudizio, ha condannato la al pagamento delle differenze Parte_1 retributive derivanti dal superiore inquadramento a far data dal 24.10.2014 (e sino al deposito del ricorso), ovvero, dal quinquennio antecedente alla lettera interruttiva della prescrizione trasmessa dall' all'Ente in data CP_1
24.10.2019. L'appellato ha quindi chiesto che, in accoglimento dell'appello incidentale, venga riformata la sentenza impugnata e condannata la Parte_1
a corrispondere le differenze retributive per il periodo dal 24.10.2009 al
[...]
23.10.2014, pari alla somma di euro 52.195,38, ovvero quella maggiore o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa anche mediante CTU contabile e/o ritenuta equa e/o di giustizia, oltre agli interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
5 All'udienza del 4.7.2025 le parti hanno conciliato la controversia alle condizioni di cui al separato verbale. Dopo aver sottoscritto tale accordo conciliativo, le stesse hanno chiesto che fosse dichiarata estinzione del processo. Alla luce di quanto pattuito tra le parti nel citato verbale di conciliazione giudiziale e della concorde richiesta dalle stesse formulata in udienza, deve farsi nella specie applicazione del disposto dell'art. 306 c.p.c., con conseguente estinzione del presente giudizio di appello. Le spese del grado restano regolate nei termini di cui al verbale di conciliazione.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio;
spese come da verbale di conciliazione.
Così deciso in Roma, il 04/07/2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa RI NI dott.ssa Alessandra Trementozzi
6