Decreto presidenziale 28 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, decreto presidenziale 28/02/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00133/2025 REG.PROV.PRES.
N. 01583/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1583 del 2025, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Noemi Tsuno, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini, 17,
contro
il Ministero dell’Interno e la Questura di Udine, non costituiti in giudizio,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) n. 264/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza depositata in data 27 febbraio 2025, con la quale parte appellante chiede di essere autorizzata al deposito di un documento denominato “ Filmato Lega Calcio Serie A ” in deroga alle ordinarie modalità di deposito del PAT;
Rilevato che la richiesta è motivata allegando che il documento in questione, consistente in un file video, sarebbe di dimensioni eccedenti la capacità massima consentita sia per il deposito a mezzo PEc sia per quello mediante upload sul sito istituzionale;
Visto l’articolo 9, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio di Stato 28 luglio 2021, recante “ Regole tecniche-operative del processo amministrativo digitale ”, secondo cui: “ Nel corso del giudizio, il giudice può, per specifiche e motivate ragioni tecniche, ordinare o autorizzare il deposito di copia cartacea o su supporto informatico ovvero su diverso supporto di singoli atti e documenti. In questo caso viene fatta menzione del deposito in copia cartacea nell’indice del fascicolo (…)”;
Ritenuto di dover autorizzare il deposito con le modalità richieste, con salvezza, nella sede collegiale, della verifica della effettiva sussistenza delle relative condizioni e, quindi, dell’ammissibilità della produzione documentale in questione;
P.Q.M.
Accoglie l’istanza e, per l’effetto, autorizza il deposito del documento indicato in premessa mediante deposito nel fascicolo cartaceo di pennetta USB.
Il presente decreto è depositato presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità dell’appellante.
Così deciso in Roma il giorno 28 febbraio 2025.
| Il Presidente |
| Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.