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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 03/04/2025, n. 921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 921 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G.11964/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Mirko Parentini, all'esito dell'udienza di discussione del 1° aprile 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. R. G. 11964/2024, avente ad oggetto la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di usucapione, promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Chiavari, Galleria di Corso CodiceFiscale_2
Garibaldi 22/2, presso l'Avv.to Andrea Nicatore che li rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso ex art. 281 decies c.p.c.;
, (C.F. ), anche quale coerede della Parte_3 CodiceFiscale_3
signora elettivamente domiciliata in Varese, Persona_1
Via Marcobi n. 3, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Jacques Prati Lucca che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso ex art. 281 decies c.p.c.;
Ricorrenti contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, e (C.F. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege P.IVA_2
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di VA;
1 Resistenti
e nei confronti di
, nata a [...], il [...] C.F. , Controparte_3 CodiceFiscale_4
residente in [...], anche quale coerede della
Signora Persona_1
Resistente contumace
CONCLUSIONI.
Per i ricorrenti:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis:
ORDINARE la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita presso La
Conservatoria dei Registri Immobiliari di VA Ufficio di Chiavari a favore di e Parte_1
e contro , e relativamente agli Parte_2 Persona_1 Controparte_3 Parte_3
immobili in Santa Margherita Ligure, foglio 3 mappali 489 e 509 con formalità trascritta in data
4/5/2015 n. 16 di presentazione al numero 3316 del Registro Generale e al numero 2708 del Registro
Particolare.
Per le resistenti:
Piaccia all'ecc.mo Tribunale adito:
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e istanza, gradatamente:
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva tanto del quanto Controparte_1
dell' Controparte_2
- decidere secondo giustizia la domanda avversaria. Con compensazione delle spese, dei diritti e degli onorari.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Concisa esposizione dei fatti di causa e delle domande delle parti in causa.
1.1 I sigg.ri , e , con ricorso ex art. 281 Parte_1 Parte_2 Parte_3
decies c.p.c., ritualmente notificato convenivano in giudizio , il e Controparte_3
l' per ottenere la cancellazione della domanda giudiziale di Controparte_2
usucapione, eseguita presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di VA Ufficio di Chiavari, a favore di e e contro Parte_1 Parte_2 Controparte_5
[..
[...] e , relativamente agli immobili in Santa
[...] Controparte_3 Parte_3
Margherita Ligure, foglio 3 mappali 489 e 509.
1.2 A sostegno della propria domanda gli attori esponevano che:
- con atto di citazione del 1-2-04.2015, avevano convenuto in giudizio dinnanzi al
Tribunale di VA le signore e Persona_1 CP_3 Parte_3
per ivi sentire accertare e dichiarare l'acquisto per usucapione in capo agli stessi attori della proprietà di due terreni, siti in Santa Margherita Ligure, località Dolcina, contraddistinti al
N.C.E.U. del suddetto Comune al Fg. 3, particelle 428 e 509;
- in data 04.05.2015, la relativa domanda giudiziale veniva trascritta presso la
Conservatoria dei Registri immobiliari di VA, Ufficio di Chiavari in favore dei signori e contro e e;
Parte_4 Controparte_3 Parte_3 Persona_1
- e costituitesi nel giudizio iscritto al n. R.G. Persona_1 Controparte_3
4124/2015, dichiaravano di aderire alla domanda degli attori, precisando, altresì:
- di essere eredi di proprietario della metà degli immobili oggetto della Persona_2
domanda di usucapione e che la restante metà era di proprietà di Persona_3
(deceduta il 01-6- 2004), di cui sarebbe stato erede il fratello che, peraltro, Persona_2
aveva rinunciato all'eredità;
- l'altra erede di era la quale non aveva accettato l'eredità; Persona_2 Parte_3
- le convenute, pertanto, in virtù delle predette allegazioni, rappresentavano la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dello Stato ex art. 586 c.c. e di avere fissato un termine ex art. 481 c.c. entro il quale avrebbe dovuto accettare l'eredità Parte_3
del padre;
- all'udienza del 08.10.2015, veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dello Stato ai sensi dell'art. 586 c.c., in qualità di erede della Signora Persona_3
[...]
- s seguito di ciò, si costituiva in giudizio il il quale, pur rimettendosi a giustizia, contestava una situazione di devoluzione allo Stato a norma dell'art. 586 c.c.;
- trattenuta in decisione la causa, il Tribunale di VA, con sentenza 28/06-04/07/2017
n. 1824, respingeva le domande di e , condannandoli alla Parte_1 Parte_2
rifusione delle spese di lite in favore di (doc. 3); Parte_3
3 - la superiore sentenza veniva impugnata dai signori davanti alla Corte Parte_1 Pt_2
d'Appello di VA, la quale, con Sentenza n. 237/2021, pubblicato il 26/02/2021 nel giudizio RG n. 1158/2017, confermava la sentenza di primo grado;
- con sentenza del 14/1-16/2/2022 n. 5084, la Suprema Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso (doc. 6);
- a seguito della suddetta pronuncia di legittimità, il procedimento giudiziale cui inerisce la trascrizione per cui è causa si concludeva e la sentenza del Tribunale di VA passava in giudicato (doc.7);
- in data 29.07.2017, decedeva nonché la madre delle signore Persona_1
e ; Parte_3 CP_3
- in nessuno dei tre gradi di giudizio esperiti era stata disposta la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale in difetto di istanza della parte interessata.
1.2 Con comparsa del 10.02.2025, si costituivano il e l Controparte_2
eccependo il loro difetto di legittimazione passiva giacché, per quanto attiene al la
Corte d'Appello di VA (la cui decisione confermata dalla Cassazione era passata in cosa giudicata) aveva ritenuto rispetto alla domanda di usucapione formulata la legittimazione passiva della sola sig.ra , escludendo dunque quella del Parte_3
e per quanto attiene all' neppure figurava quale parte del giudizio di Controparte_2
usucapione, né potendo ritenersi parte necessaria.
2. Sulla domanda di ordine di cancellazione della trascrizione di domanda giudiziale.
2.1 Non pare possano esservi dubbi di sorta sull'ammissibilità della domanda di cancellazione della trascrizione della domanda di accertamento dell'usucapione (rigettata con sentenza passata in cosa giudicata) a norma degli artt. 2668 c.c. e 2653, primo comma, nr. 1 cod.civ.
2.2 Sul punto è sufficiente osservare che, secondo la giurisprudenza della Corte Suprema, se è pur vero che “ai sensi dell'art. 2668 cod. civ., secondo comma, la cancellazione della trascrizione della domanda, effettuata e norma degli artt. 2652, 2653 cod. civ., deve essere ordinata dal giudice del merito, anche d'ufficio con la pronunzia di rigetto della domanda medesima (sent. 25 novembre 1977, n.
5134)” ciò non di meno “nulla vieta di chiedere, anche in un giudizio autonomo rispetto a quello
4 originato della domanda trascritta, la cancellazione della trascrizione di una domanda giudiziale che si assume illegittimamente eseguita (cfr. Sent. 6 marzo 1976, n. 766; Sent. 30 giugno 1982, n. 3933;
Sent. 21 febbraio 1991, n. 1859)”.
2.3 Nella sentenza passata in cosa giudicata che rigettava la domanda di usucapione il
Giudice non disponeva la cancellazione della trascrizione della relativa domanda talché le parti erano pienamente legittimare a chiedere, con giudizio autonomo, l'emissione dell'ordine.
3. Sulla legittimazione passiva del e dell' . Controparte_2
3.1 Posto che l'ordine di cancellazione avrebbe dovuto essere emesso, anche d'ufficio, con la sentenza di rigetto della domanda di usucapione appare logico concludere che, nell'ipotesi in cui la cancellazione della trascrizione della relativa domanda venga proposta con autonomo giudizio quest'ultimo, avendo una funzione integrativa della sentenza monca dell'ordine, deve svolgersi nei confronti delle stesse parti del relativo giudizio in cui sia stata rigettata la domanda.
2.2 Talché sotto tale profilo non pare decisivo che nella sentenza della CdA passata in giudicato sia stata ritenuta la legittimazione passiva solo della sig.ra giacché, Pt_3
comunque, il pur rimanendo contumace nel giudizio di appello, figurava quale parte del giudizio in cui la domanda di usucapione era stata rigettata.
2.3 Diversa soluzione si impone in relazione alla figura del Curatore dei registri immobiliari
(incardinato presso l ), giacché, essendo esso obbligato per legge a Controparte_2
dare esecuzione all'ordine una volta che la sentenza di rigetto sia passata in cosa giudicata, non ha alcuna legittimazione passiva a partecipare al relativo giudizio essendo coinvolto solo nella fase esecutiva della sentenza irrevocabile.
4.Sulle spese di lite
4.1 Posto che l'eccezione di carenza di legittimazione passiva degli enti difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato è solo parzialmente fondata e che, comunque, tali enti non si sono opposti nel merito all'accoglimento della domanda, si ritiene di dover compensare le spese di lite.
p.q.m.
5 definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di VA Ufficio di Chiavari di provvedere, con esonero da qualsivoglia responsabilità, alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di accertamento di usucapione eseguita a favore di Parte_1
e e contro e
[...] Parte_2 Persona_1 Controparte_3 [...]
relativamente agli immobili in Santa Margherita Ligure, foglio 3 mappali 489 e Parte_3
509 con formalità trascritta in data 4/5/2015 n. 16 di presentazione al numero 3316 del
Registro Generale e al numero 2708 del Registro Particolare;
- compensa le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in VA lì 2 aprile 2025.
Il Giudice
Dr. Mirko Parentini
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Mirko Parentini, all'esito dell'udienza di discussione del 1° aprile 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. R. G. 11964/2024, avente ad oggetto la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di usucapione, promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Chiavari, Galleria di Corso CodiceFiscale_2
Garibaldi 22/2, presso l'Avv.to Andrea Nicatore che li rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso ex art. 281 decies c.p.c.;
, (C.F. ), anche quale coerede della Parte_3 CodiceFiscale_3
signora elettivamente domiciliata in Varese, Persona_1
Via Marcobi n. 3, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Jacques Prati Lucca che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso ex art. 281 decies c.p.c.;
Ricorrenti contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, e (C.F. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege P.IVA_2
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di VA;
1 Resistenti
e nei confronti di
, nata a [...], il [...] C.F. , Controparte_3 CodiceFiscale_4
residente in [...], anche quale coerede della
Signora Persona_1
Resistente contumace
CONCLUSIONI.
Per i ricorrenti:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis:
ORDINARE la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita presso La
Conservatoria dei Registri Immobiliari di VA Ufficio di Chiavari a favore di e Parte_1
e contro , e relativamente agli Parte_2 Persona_1 Controparte_3 Parte_3
immobili in Santa Margherita Ligure, foglio 3 mappali 489 e 509 con formalità trascritta in data
4/5/2015 n. 16 di presentazione al numero 3316 del Registro Generale e al numero 2708 del Registro
Particolare.
Per le resistenti:
Piaccia all'ecc.mo Tribunale adito:
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e istanza, gradatamente:
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva tanto del quanto Controparte_1
dell' Controparte_2
- decidere secondo giustizia la domanda avversaria. Con compensazione delle spese, dei diritti e degli onorari.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Concisa esposizione dei fatti di causa e delle domande delle parti in causa.
1.1 I sigg.ri , e , con ricorso ex art. 281 Parte_1 Parte_2 Parte_3
decies c.p.c., ritualmente notificato convenivano in giudizio , il e Controparte_3
l' per ottenere la cancellazione della domanda giudiziale di Controparte_2
usucapione, eseguita presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di VA Ufficio di Chiavari, a favore di e e contro Parte_1 Parte_2 Controparte_5
[..
[...] e , relativamente agli immobili in Santa
[...] Controparte_3 Parte_3
Margherita Ligure, foglio 3 mappali 489 e 509.
1.2 A sostegno della propria domanda gli attori esponevano che:
- con atto di citazione del 1-2-04.2015, avevano convenuto in giudizio dinnanzi al
Tribunale di VA le signore e Persona_1 CP_3 Parte_3
per ivi sentire accertare e dichiarare l'acquisto per usucapione in capo agli stessi attori della proprietà di due terreni, siti in Santa Margherita Ligure, località Dolcina, contraddistinti al
N.C.E.U. del suddetto Comune al Fg. 3, particelle 428 e 509;
- in data 04.05.2015, la relativa domanda giudiziale veniva trascritta presso la
Conservatoria dei Registri immobiliari di VA, Ufficio di Chiavari in favore dei signori e contro e e;
Parte_4 Controparte_3 Parte_3 Persona_1
- e costituitesi nel giudizio iscritto al n. R.G. Persona_1 Controparte_3
4124/2015, dichiaravano di aderire alla domanda degli attori, precisando, altresì:
- di essere eredi di proprietario della metà degli immobili oggetto della Persona_2
domanda di usucapione e che la restante metà era di proprietà di Persona_3
(deceduta il 01-6- 2004), di cui sarebbe stato erede il fratello che, peraltro, Persona_2
aveva rinunciato all'eredità;
- l'altra erede di era la quale non aveva accettato l'eredità; Persona_2 Parte_3
- le convenute, pertanto, in virtù delle predette allegazioni, rappresentavano la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dello Stato ex art. 586 c.c. e di avere fissato un termine ex art. 481 c.c. entro il quale avrebbe dovuto accettare l'eredità Parte_3
del padre;
- all'udienza del 08.10.2015, veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dello Stato ai sensi dell'art. 586 c.c., in qualità di erede della Signora Persona_3
[...]
- s seguito di ciò, si costituiva in giudizio il il quale, pur rimettendosi a giustizia, contestava una situazione di devoluzione allo Stato a norma dell'art. 586 c.c.;
- trattenuta in decisione la causa, il Tribunale di VA, con sentenza 28/06-04/07/2017
n. 1824, respingeva le domande di e , condannandoli alla Parte_1 Parte_2
rifusione delle spese di lite in favore di (doc. 3); Parte_3
3 - la superiore sentenza veniva impugnata dai signori davanti alla Corte Parte_1 Pt_2
d'Appello di VA, la quale, con Sentenza n. 237/2021, pubblicato il 26/02/2021 nel giudizio RG n. 1158/2017, confermava la sentenza di primo grado;
- con sentenza del 14/1-16/2/2022 n. 5084, la Suprema Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso (doc. 6);
- a seguito della suddetta pronuncia di legittimità, il procedimento giudiziale cui inerisce la trascrizione per cui è causa si concludeva e la sentenza del Tribunale di VA passava in giudicato (doc.7);
- in data 29.07.2017, decedeva nonché la madre delle signore Persona_1
e ; Parte_3 CP_3
- in nessuno dei tre gradi di giudizio esperiti era stata disposta la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale in difetto di istanza della parte interessata.
1.2 Con comparsa del 10.02.2025, si costituivano il e l Controparte_2
eccependo il loro difetto di legittimazione passiva giacché, per quanto attiene al la
Corte d'Appello di VA (la cui decisione confermata dalla Cassazione era passata in cosa giudicata) aveva ritenuto rispetto alla domanda di usucapione formulata la legittimazione passiva della sola sig.ra , escludendo dunque quella del Parte_3
e per quanto attiene all' neppure figurava quale parte del giudizio di Controparte_2
usucapione, né potendo ritenersi parte necessaria.
2. Sulla domanda di ordine di cancellazione della trascrizione di domanda giudiziale.
2.1 Non pare possano esservi dubbi di sorta sull'ammissibilità della domanda di cancellazione della trascrizione della domanda di accertamento dell'usucapione (rigettata con sentenza passata in cosa giudicata) a norma degli artt. 2668 c.c. e 2653, primo comma, nr. 1 cod.civ.
2.2 Sul punto è sufficiente osservare che, secondo la giurisprudenza della Corte Suprema, se è pur vero che “ai sensi dell'art. 2668 cod. civ., secondo comma, la cancellazione della trascrizione della domanda, effettuata e norma degli artt. 2652, 2653 cod. civ., deve essere ordinata dal giudice del merito, anche d'ufficio con la pronunzia di rigetto della domanda medesima (sent. 25 novembre 1977, n.
5134)” ciò non di meno “nulla vieta di chiedere, anche in un giudizio autonomo rispetto a quello
4 originato della domanda trascritta, la cancellazione della trascrizione di una domanda giudiziale che si assume illegittimamente eseguita (cfr. Sent. 6 marzo 1976, n. 766; Sent. 30 giugno 1982, n. 3933;
Sent. 21 febbraio 1991, n. 1859)”.
2.3 Nella sentenza passata in cosa giudicata che rigettava la domanda di usucapione il
Giudice non disponeva la cancellazione della trascrizione della relativa domanda talché le parti erano pienamente legittimare a chiedere, con giudizio autonomo, l'emissione dell'ordine.
3. Sulla legittimazione passiva del e dell' . Controparte_2
3.1 Posto che l'ordine di cancellazione avrebbe dovuto essere emesso, anche d'ufficio, con la sentenza di rigetto della domanda di usucapione appare logico concludere che, nell'ipotesi in cui la cancellazione della trascrizione della relativa domanda venga proposta con autonomo giudizio quest'ultimo, avendo una funzione integrativa della sentenza monca dell'ordine, deve svolgersi nei confronti delle stesse parti del relativo giudizio in cui sia stata rigettata la domanda.
2.2 Talché sotto tale profilo non pare decisivo che nella sentenza della CdA passata in giudicato sia stata ritenuta la legittimazione passiva solo della sig.ra giacché, Pt_3
comunque, il pur rimanendo contumace nel giudizio di appello, figurava quale parte del giudizio in cui la domanda di usucapione era stata rigettata.
2.3 Diversa soluzione si impone in relazione alla figura del Curatore dei registri immobiliari
(incardinato presso l ), giacché, essendo esso obbligato per legge a Controparte_2
dare esecuzione all'ordine una volta che la sentenza di rigetto sia passata in cosa giudicata, non ha alcuna legittimazione passiva a partecipare al relativo giudizio essendo coinvolto solo nella fase esecutiva della sentenza irrevocabile.
4.Sulle spese di lite
4.1 Posto che l'eccezione di carenza di legittimazione passiva degli enti difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato è solo parzialmente fondata e che, comunque, tali enti non si sono opposti nel merito all'accoglimento della domanda, si ritiene di dover compensare le spese di lite.
p.q.m.
5 definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di VA Ufficio di Chiavari di provvedere, con esonero da qualsivoglia responsabilità, alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di accertamento di usucapione eseguita a favore di Parte_1
e e contro e
[...] Parte_2 Persona_1 Controparte_3 [...]
relativamente agli immobili in Santa Margherita Ligure, foglio 3 mappali 489 e Parte_3
509 con formalità trascritta in data 4/5/2015 n. 16 di presentazione al numero 3316 del
Registro Generale e al numero 2708 del Registro Particolare;
- compensa le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in VA lì 2 aprile 2025.
Il Giudice
Dr. Mirko Parentini
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