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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 25/09/2025, n. 875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 875 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 6248/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico dott. Antonio Lacatena,
- udita la discussione dei procuratori comparsi e fatte precisare le conclusioni come da verbale che precede;
- visto ed applicato l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 6248 dell'anno 2021,
TRA
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Lacerenza Antonio e Parte_1 C.F._1 Lacerenza Vito Nicola;
- attore opponente -
CONTRO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Forzati Controparte_1 P.IVA_1 Fabrizio;
- convenuto opposto - OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale - Conclusioni delle parti come richiamate in verbale di udienza del 25 settembre 2025, qui da intendersi richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Con atto di citazione regolarmente notificato ad Controparte_1 Parte_1 proponeva opposizione ex art. 645 c.p.c. al decreto ingiuntivo n. 1670/2021 emesso dal Tribunale di Trani in data 21.10.2021, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “Piaccia all'On.le Giudice adito, disattesa e reietta ogni avversa istanza, previa disposizione per l'esperimento di procedimento di mediazione obbligatoria, revocato in ogni caso l'opposto decreto ingiuntivo: A- accertare, riconoscere e dichiarare nulla la clausola relativa alla pattuizione degli interessi contenuta nel contratto del 30/06/2003 tra l'opponente e la per Controparte_2 violazione della soglia di usura fissata dal D.M. Economia e Finanze-Dipartimento Tesoro del 25/03/2003; B- accertare, riconoscere e dichiarare, altresì, nulla ogni altra pattuizione avente ad oggetto il pagamento di interessi di mora contenuta nel contratto del 30/06/2003 tra l'opponente e la n quanto indeterminati e/o, comunque, illegittimi per violazione Controparte_2 delle norme anti-usura ai sensi e per gli effetti di cui al c.d. artt. 4, L.108/96 e 1815 c.c. C- Per l'effetto, dichiarare che il sig. nulla deve alla cessionaria del credito avente origine nel Parte_1 contratto del 30/6/2003 tra lo stesso opponente e la in via Controparte_2
Pagina 1 di 4 principale ai sensi e per gli effetti di all'art.1815, secondo comma c.c. e, in subordine, per carenza di prova circa la titolarità del credito e di legittimazione ad agire in capo alla società opposta. D- Sempre per l'effetto e in via riconvenzionale, condannare la società opposta, alla restituzione, in favore dell'opponente, della somma di euro euro 2.359,30=, oltre interessi legali dal 4/5/2006 sino all'effettivo soddisfo, per i motivi esposti in narrativa, o di quella diversa che sarà dato accertare in corso di causa, anche a mezzo di C.T.U. che sin d'ora si chiede;
E- Ordinare alla società opposta, in ragione della dedotta nullità, di richiedere alla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia l'annullamento/cancellazione della segnalazione a sofferenza del credito dedotto con effetto retroattivo alla data del passaggio a sofferenza. F- Con vittoria di spese e competenze di lite del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore per fattane anticipazione”.
A sostegno delle proprie ragioni, l'opponente deduceva la nullità del contratto di finanziamento sottoscritto con la in relazione alla clausola con la quale era stata pattuita Controparte_2 l'applicazione di un t.a.e.g. del 16,02%, ovvero superiore al tasso soglia in vigore per il trimestre aprile-giugno 2003, pari al 15,54%, nonché in relazione alla clausola con la quale era stato applicato il tasso di mora in quanto non indicato, né altrimenti determinato o determinabile;
eccepiva altresì, il difetto di legittimazione attiva della cessionaria, deducendo l'assenza di prova delle cessioni di credito intercorse tra e Locam S.P.A. in data 16/04/2013. Controparte_2 Agiva, inoltre, in riconvenzionale, chiedendo la condanna di controparte alla restituzione della somma di € 2.359,30 versata alla cedente in eccedenza rispetto al capitale finanziato, in applicazione degli artt. 4 L.108/96, 1815, 2° co., c.c. e 2033 c.c., nonché la rimozione del nominativo del dalla CRIF. Pt_1
- Si costituiva in giudizio la contestando le avverse deduzione e Controparte_1 chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, rigettare in toto l'avversa opposizione e, per l'effetto: 1) In via principale, accertare e dichiarare l'inammissibilità, pretestuosità ed infondatezza della spiegata opposizione per tutte le causali di cui in narrativa, confermando il decreto ingiuntivo n. 1617/2021 (NRG 5041/2021) emesso dal Tribunale di Trani e per l'effetto dichiarare tenuti gli opponenti a versare in favore della la somma portata dal decreto Controparte_1 ingiuntivo opposto;
2) In via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca e/o declaratoria di nullità/inefficacia del D.I. n. 1617/2021 (NRG 5041/2021), accertare il maggior e/o minor importo dovuto dal sig. in virtù del contratto di finanziamento n. 20086524629511 e per Parte_1 l'effetto condannare l'opponente al pagamento dell'importo dovuto a titolo di capitale, interessi e spese in favore della in ragione del contratto di prestito mai contestato Controparte_1 né disconosciuto;
3) Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso e spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge”. Parte opposta evidenziava, in particolare, che il credito azionato era stato oggetto di varie cessioni: in data 18/12/2013 dalla originaria contraente a mediante atto di CP_2 Controparte_3 cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 04/05/2013; da a Banca Controparte_3 IFIS S.p.A. tramite atto di cessione del 01/08/2015, comunicata al debitore da Banca IF s.p.a., infine da Banca IFIS S.p.A. a in virtù di atto di cessione del Controparte_4
11/10/2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 20/10/2018, ritualmente comunicata al debitore, oltre che dalla Banca IF, dalla stessa con missiva del 18/12/2020 Controparte_4 notificata al in data 04/01/2021. In ordine agli interessi applicati, deduceva il rispetto del Pt_1 tasso soglia vigente al momento della sottoscrizione del finanziamento, pari a 16,62%, previsto per le categorie dei “crediti finalizzati–oltre 5.000 euro” (cui rientrerebbe il citato contratto).
Pagina 2 di 4 Rigettata la richiesta di concessione di provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., la causa era rinviata per l'instaurazione della mediazione obbligatoria. Assolto il relativo onere ed assegnati i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., il GU formulava la seguente proposta ex art. 185 bis c.p.c.: “- Rinuncia di al credito vantato nei confronti di con Controparte_1 Parte_1 conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
- Rinuncia del alle domande riconvenzionali proposte;
Pt_1
- Riconoscimento, da parte di in favore di di un Controparte_1 Parte_1 rimborso spese forfettariamente determinato in € 145,50 ed € 1500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, iva e c.p.a.”, giacché “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, purché, tuttavia, gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare "senza incertezze" i rapporti oggetto della cessione (in tal senso, Cass., 28.6.2022 n. 20739). Grava sulla società che si afferma essere successore del contraente originario, anche in virtù di cessione di crediti bancari in blocco di altra società, l'onere di produrre i documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco;
…l'odierna opposta vanta la titolarità di un credito sorto a seguito della stipula di un contratto di finanziamento con
per effetto di una vicenda traslativa che allo stato non appare essere stata Controparte_2 adeguatamente ricostruita in quanto dalla documentazione in atti non è dato riscontrare che il rapporto derivante dal finanziamento in origine richiesto dal abbia formato oggetto di Pt_1 cessione da a Locam s.p.a. non avendo parte opposta depositato l'avviso in Controparte_2 Gazzetta Ufficiale di tale primigenia cessione. Né è stata prodotta copia della comunicazione inviata da Locam s.p.a. al debitore così come indicato nell'avviso di cessione del 4.5.2013 da Locam s.p.a. a SPV POJECT 130 srl”. A seguito della mancata adesione di alla proposta ex art. 185 bis Controparte_1 c.p.c., la causa era rinviata per discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza odierna del 25 settembre 2025 la causa è assunta in decisione.
Nello stabilire l'ordine logico di esame delle questioni, occorre procedere in via prioritaria al vaglio dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva, in quanto potenzialmente assorbente (sulla c.d. ragione più liquida, v. Cass. civ., 29/09/2020, n. 20555).
La società odierna opposta ha agito in via monitoria affermandosi creditrice di Parte_1 allegando di essere cessionaria, con contratto stipulato l'11.10.2018 a titolo oneroso e pro soluto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, di un portafoglio di crediti pecuniari acquistato da Banca IF S.p.a. (in virtù di atto di cessione del 11/10/2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 20/10/2018), quest'ultima cessionaria della (in Controparte_3 virtù di atto di cessione del 18/12/2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 04/05/2013), a sua volta cessionaria della (in virtù di atto di cessione del 18/12/2013, Controparte_2 pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 04/05/2013).
Va rilevato, in punto di diritto, che in materia di cessioni di credito in blocco da parte di istituti di credito, spetta al cessionario che agisce giudizialmente fornire la prova che il credito oggetto della controversia sia compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, in modo da fornire la prova documentale della propria legittimazione sostanziale.
Pagina 3 di 4 Tale prova deve necessariamente essere fornita in relazione a ciascuna delle cessioni che hanno determinato l'acquisto finale: in caso di cessioni multiple o a catena, infatti, la validità della cessione a valle è inevitabilmente condizionata da quella a monte, secondo il principio nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet. (v. Trib. Napoli, n. 524/2023).
Applicate tali coordinate ermeneutiche al caso in parola, dai documenti in atti emerge che i crediti oggetto dell'azione monitoria, riferiti ad un contratto di finanziamento originariamente intrattenuto con fanno capo ad operazioni di cessione non sufficientemente Controparte_2 ricostruite, in quanto manca la prova che il rapporto derivante dal finanziamento abbia formato oggetto di cessione da a Locam s.p.a., non avendo parte opposta neppure Controparte_2 depositato l'avviso in Gazzetta Ufficiale di tale primigenia cessione.
Alla luce delle superiori considerazioni, non è assolto l'onere della prova della titolarità attiva in capo a Controparte_1
In conclusione, l'opposizione va accolta ed il decreto ingiuntivo va revocato.
Le domande riconvenzionali trasversali nei confronti del terzo (sub A, B, Controparte_2 C, D) non sono suscettibili di esame nel merito e vanno dichiarate inammissibili, non essendosi l'opponente neppure premurato di evocare in giudizio il terzo di cui trattasi. Non risultano integrati i presupposti soggettivi e/o oggettivi della domanda di ristoro del danno da lite temeraria ex art. 93 c.p.c. come richiesta da parte opponente, tenuto conto della controvertibilità dell'unica questione scrutinata, in contesto in cui sussistono indizi della cessione del credito.
Ogni ulteriore domanda, eccezione, difesa sollevata dalle parti processuali è assorbita.
In ordine al rapporto processuale tra e le spese di lite Parte_1 Controparte_1 seguono il criterio della soccombenza e sono poste a carico di come Controparte_1 da dispositivo tenuto conto del D.M. Giustizia n. 55/2014, ss.mm.ii., in favore degli avvocati Antonio Lacerenza e Vito Nicola Lacerenza, dichiaratisi distrattari della parte Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, nella causa civile iscritta al n. r.g. 6248/2021, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa e/o assorbita, così provvede:
1. accoglie, nei limiti di cui in parte motiva, la spiegata opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 1670/2021 emesso dal Tribunale di Trani in data 21.10.2021;
2. dichiara, per quanto in parte motiva, inammissibili le domande riconvenzionali formulate, sub A, B, C e D in atto di citazione da in danno di Parte_1 Controparte_2
3. condanna alla refusione delle spese di lite in favore degli avvocati Controparte_1 Antonio Lacerenza e Vito Nicola Lacerenza, dichiaratisi distrattari della parte che si Parte_1 liquidano in via unitaria e complessiva in euro 145,50 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario (15%), nonché i.v.a. e c.p.a. se dovuti come per legge. Manda alla Cancelleria per gli ulteriori adempimenti di rito.
Così deciso in Trani il 25 settembre 2025
Il Giudice - dott. Antonio Lacatena
Pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico dott. Antonio Lacatena,
- udita la discussione dei procuratori comparsi e fatte precisare le conclusioni come da verbale che precede;
- visto ed applicato l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 6248 dell'anno 2021,
TRA
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Lacerenza Antonio e Parte_1 C.F._1 Lacerenza Vito Nicola;
- attore opponente -
CONTRO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Forzati Controparte_1 P.IVA_1 Fabrizio;
- convenuto opposto - OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale - Conclusioni delle parti come richiamate in verbale di udienza del 25 settembre 2025, qui da intendersi richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Con atto di citazione regolarmente notificato ad Controparte_1 Parte_1 proponeva opposizione ex art. 645 c.p.c. al decreto ingiuntivo n. 1670/2021 emesso dal Tribunale di Trani in data 21.10.2021, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “Piaccia all'On.le Giudice adito, disattesa e reietta ogni avversa istanza, previa disposizione per l'esperimento di procedimento di mediazione obbligatoria, revocato in ogni caso l'opposto decreto ingiuntivo: A- accertare, riconoscere e dichiarare nulla la clausola relativa alla pattuizione degli interessi contenuta nel contratto del 30/06/2003 tra l'opponente e la per Controparte_2 violazione della soglia di usura fissata dal D.M. Economia e Finanze-Dipartimento Tesoro del 25/03/2003; B- accertare, riconoscere e dichiarare, altresì, nulla ogni altra pattuizione avente ad oggetto il pagamento di interessi di mora contenuta nel contratto del 30/06/2003 tra l'opponente e la n quanto indeterminati e/o, comunque, illegittimi per violazione Controparte_2 delle norme anti-usura ai sensi e per gli effetti di cui al c.d. artt. 4, L.108/96 e 1815 c.c. C- Per l'effetto, dichiarare che il sig. nulla deve alla cessionaria del credito avente origine nel Parte_1 contratto del 30/6/2003 tra lo stesso opponente e la in via Controparte_2
Pagina 1 di 4 principale ai sensi e per gli effetti di all'art.1815, secondo comma c.c. e, in subordine, per carenza di prova circa la titolarità del credito e di legittimazione ad agire in capo alla società opposta. D- Sempre per l'effetto e in via riconvenzionale, condannare la società opposta, alla restituzione, in favore dell'opponente, della somma di euro euro 2.359,30=, oltre interessi legali dal 4/5/2006 sino all'effettivo soddisfo, per i motivi esposti in narrativa, o di quella diversa che sarà dato accertare in corso di causa, anche a mezzo di C.T.U. che sin d'ora si chiede;
E- Ordinare alla società opposta, in ragione della dedotta nullità, di richiedere alla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia l'annullamento/cancellazione della segnalazione a sofferenza del credito dedotto con effetto retroattivo alla data del passaggio a sofferenza. F- Con vittoria di spese e competenze di lite del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore per fattane anticipazione”.
A sostegno delle proprie ragioni, l'opponente deduceva la nullità del contratto di finanziamento sottoscritto con la in relazione alla clausola con la quale era stata pattuita Controparte_2 l'applicazione di un t.a.e.g. del 16,02%, ovvero superiore al tasso soglia in vigore per il trimestre aprile-giugno 2003, pari al 15,54%, nonché in relazione alla clausola con la quale era stato applicato il tasso di mora in quanto non indicato, né altrimenti determinato o determinabile;
eccepiva altresì, il difetto di legittimazione attiva della cessionaria, deducendo l'assenza di prova delle cessioni di credito intercorse tra e Locam S.P.A. in data 16/04/2013. Controparte_2 Agiva, inoltre, in riconvenzionale, chiedendo la condanna di controparte alla restituzione della somma di € 2.359,30 versata alla cedente in eccedenza rispetto al capitale finanziato, in applicazione degli artt. 4 L.108/96, 1815, 2° co., c.c. e 2033 c.c., nonché la rimozione del nominativo del dalla CRIF. Pt_1
- Si costituiva in giudizio la contestando le avverse deduzione e Controparte_1 chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, rigettare in toto l'avversa opposizione e, per l'effetto: 1) In via principale, accertare e dichiarare l'inammissibilità, pretestuosità ed infondatezza della spiegata opposizione per tutte le causali di cui in narrativa, confermando il decreto ingiuntivo n. 1617/2021 (NRG 5041/2021) emesso dal Tribunale di Trani e per l'effetto dichiarare tenuti gli opponenti a versare in favore della la somma portata dal decreto Controparte_1 ingiuntivo opposto;
2) In via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca e/o declaratoria di nullità/inefficacia del D.I. n. 1617/2021 (NRG 5041/2021), accertare il maggior e/o minor importo dovuto dal sig. in virtù del contratto di finanziamento n. 20086524629511 e per Parte_1 l'effetto condannare l'opponente al pagamento dell'importo dovuto a titolo di capitale, interessi e spese in favore della in ragione del contratto di prestito mai contestato Controparte_1 né disconosciuto;
3) Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso e spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge”. Parte opposta evidenziava, in particolare, che il credito azionato era stato oggetto di varie cessioni: in data 18/12/2013 dalla originaria contraente a mediante atto di CP_2 Controparte_3 cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 04/05/2013; da a Banca Controparte_3 IFIS S.p.A. tramite atto di cessione del 01/08/2015, comunicata al debitore da Banca IF s.p.a., infine da Banca IFIS S.p.A. a in virtù di atto di cessione del Controparte_4
11/10/2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 20/10/2018, ritualmente comunicata al debitore, oltre che dalla Banca IF, dalla stessa con missiva del 18/12/2020 Controparte_4 notificata al in data 04/01/2021. In ordine agli interessi applicati, deduceva il rispetto del Pt_1 tasso soglia vigente al momento della sottoscrizione del finanziamento, pari a 16,62%, previsto per le categorie dei “crediti finalizzati–oltre 5.000 euro” (cui rientrerebbe il citato contratto).
Pagina 2 di 4 Rigettata la richiesta di concessione di provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., la causa era rinviata per l'instaurazione della mediazione obbligatoria. Assolto il relativo onere ed assegnati i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., il GU formulava la seguente proposta ex art. 185 bis c.p.c.: “- Rinuncia di al credito vantato nei confronti di con Controparte_1 Parte_1 conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
- Rinuncia del alle domande riconvenzionali proposte;
Pt_1
- Riconoscimento, da parte di in favore di di un Controparte_1 Parte_1 rimborso spese forfettariamente determinato in € 145,50 ed € 1500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, iva e c.p.a.”, giacché “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, purché, tuttavia, gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare "senza incertezze" i rapporti oggetto della cessione (in tal senso, Cass., 28.6.2022 n. 20739). Grava sulla società che si afferma essere successore del contraente originario, anche in virtù di cessione di crediti bancari in blocco di altra società, l'onere di produrre i documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco;
…l'odierna opposta vanta la titolarità di un credito sorto a seguito della stipula di un contratto di finanziamento con
per effetto di una vicenda traslativa che allo stato non appare essere stata Controparte_2 adeguatamente ricostruita in quanto dalla documentazione in atti non è dato riscontrare che il rapporto derivante dal finanziamento in origine richiesto dal abbia formato oggetto di Pt_1 cessione da a Locam s.p.a. non avendo parte opposta depositato l'avviso in Controparte_2 Gazzetta Ufficiale di tale primigenia cessione. Né è stata prodotta copia della comunicazione inviata da Locam s.p.a. al debitore così come indicato nell'avviso di cessione del 4.5.2013 da Locam s.p.a. a SPV POJECT 130 srl”. A seguito della mancata adesione di alla proposta ex art. 185 bis Controparte_1 c.p.c., la causa era rinviata per discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza odierna del 25 settembre 2025 la causa è assunta in decisione.
Nello stabilire l'ordine logico di esame delle questioni, occorre procedere in via prioritaria al vaglio dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva, in quanto potenzialmente assorbente (sulla c.d. ragione più liquida, v. Cass. civ., 29/09/2020, n. 20555).
La società odierna opposta ha agito in via monitoria affermandosi creditrice di Parte_1 allegando di essere cessionaria, con contratto stipulato l'11.10.2018 a titolo oneroso e pro soluto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, di un portafoglio di crediti pecuniari acquistato da Banca IF S.p.a. (in virtù di atto di cessione del 11/10/2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 20/10/2018), quest'ultima cessionaria della (in Controparte_3 virtù di atto di cessione del 18/12/2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 04/05/2013), a sua volta cessionaria della (in virtù di atto di cessione del 18/12/2013, Controparte_2 pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 04/05/2013).
Va rilevato, in punto di diritto, che in materia di cessioni di credito in blocco da parte di istituti di credito, spetta al cessionario che agisce giudizialmente fornire la prova che il credito oggetto della controversia sia compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, in modo da fornire la prova documentale della propria legittimazione sostanziale.
Pagina 3 di 4 Tale prova deve necessariamente essere fornita in relazione a ciascuna delle cessioni che hanno determinato l'acquisto finale: in caso di cessioni multiple o a catena, infatti, la validità della cessione a valle è inevitabilmente condizionata da quella a monte, secondo il principio nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet. (v. Trib. Napoli, n. 524/2023).
Applicate tali coordinate ermeneutiche al caso in parola, dai documenti in atti emerge che i crediti oggetto dell'azione monitoria, riferiti ad un contratto di finanziamento originariamente intrattenuto con fanno capo ad operazioni di cessione non sufficientemente Controparte_2 ricostruite, in quanto manca la prova che il rapporto derivante dal finanziamento abbia formato oggetto di cessione da a Locam s.p.a., non avendo parte opposta neppure Controparte_2 depositato l'avviso in Gazzetta Ufficiale di tale primigenia cessione.
Alla luce delle superiori considerazioni, non è assolto l'onere della prova della titolarità attiva in capo a Controparte_1
In conclusione, l'opposizione va accolta ed il decreto ingiuntivo va revocato.
Le domande riconvenzionali trasversali nei confronti del terzo (sub A, B, Controparte_2 C, D) non sono suscettibili di esame nel merito e vanno dichiarate inammissibili, non essendosi l'opponente neppure premurato di evocare in giudizio il terzo di cui trattasi. Non risultano integrati i presupposti soggettivi e/o oggettivi della domanda di ristoro del danno da lite temeraria ex art. 93 c.p.c. come richiesta da parte opponente, tenuto conto della controvertibilità dell'unica questione scrutinata, in contesto in cui sussistono indizi della cessione del credito.
Ogni ulteriore domanda, eccezione, difesa sollevata dalle parti processuali è assorbita.
In ordine al rapporto processuale tra e le spese di lite Parte_1 Controparte_1 seguono il criterio della soccombenza e sono poste a carico di come Controparte_1 da dispositivo tenuto conto del D.M. Giustizia n. 55/2014, ss.mm.ii., in favore degli avvocati Antonio Lacerenza e Vito Nicola Lacerenza, dichiaratisi distrattari della parte Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, nella causa civile iscritta al n. r.g. 6248/2021, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa e/o assorbita, così provvede:
1. accoglie, nei limiti di cui in parte motiva, la spiegata opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 1670/2021 emesso dal Tribunale di Trani in data 21.10.2021;
2. dichiara, per quanto in parte motiva, inammissibili le domande riconvenzionali formulate, sub A, B, C e D in atto di citazione da in danno di Parte_1 Controparte_2
3. condanna alla refusione delle spese di lite in favore degli avvocati Controparte_1 Antonio Lacerenza e Vito Nicola Lacerenza, dichiaratisi distrattari della parte che si Parte_1 liquidano in via unitaria e complessiva in euro 145,50 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario (15%), nonché i.v.a. e c.p.a. se dovuti come per legge. Manda alla Cancelleria per gli ulteriori adempimenti di rito.
Così deciso in Trani il 25 settembre 2025
Il Giudice - dott. Antonio Lacatena
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