Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 05/04/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1005/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice dott.ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1005/2023 promossa da:
, nato a [...] - TEXAS il 15/04/1952, con il Controparte_1 patrocinio dell'Avv. ROBERTA CESCHINI e Avv. RESTIGNOLI ARMANDO, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio Controparte_2 dell'avv.to NICOLÒ GIUSEPPE, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. f) della legge 1.12.1970 n.
898.
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente:
“
1. Dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 n. 2 lett. f) della legge 1.12.1970 n. 898, come emendata dalla L. 74/87, lo scioglimento del matrimonio contratto in data 6.11.2021 in Gradoli
pagina 1 di 13
Parte II Serie C Anno 2021 del Comune di Gradoli (VT), con ogni conseguente ordine anche all'Ufficiale di Stato civile.
2. dichiarare che la convenuta tardivamente costituita in questo giudizio con Controparte_2 atto depositato solamente il 10.08.2023 quando erano già scaduti anche i successivi termini ex art. 473-bis.17 cpc, è decaduta ex art. 38 e 167 c.p.c. anche con riferimento alle domande di assegno divorzile in proprio favore, che devono dichiararsi inammissibili e improcedibili.
3. in ogni caso, rigettare tutte le domande avversarie perché infondate e non dimostrate.
4. con vittoria delle spese di lite”
Per parte resistente:
“Voglia, l'Ill. Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
- Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i predetti coniugi di cui sopra, con addebito a carico del Sig. , e per l'effetto, ordinando Controparte_1 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gradoli Viterbo , a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza.
-Disporre, a carico del sig. un assegno di mantenimento in Controparte_1 favore della signora pari ad € 5000,00 mensili, da versare alla stessa entro il Controparte_2 giorno 5 di ogni mese. Rigettare ogni richiesta nessuna esclusa da parte ricorrente, perché infondate e non corrispondente al vero.
Con vittoria delle spese di lite.”
Pubblico Ministero:
“Parere favorevole alla richiesta di divorzio”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 21/04/2023 ha chiesto che il Controparte_1
Tribunale pronunci lo scioglimento del matrimonio civile matrimonio, contratto in data
6.11.2021 in Gradoli (VT), con er inconsumazione, ai sensi e per gli Controparte_2 effetti dell'art. 3 n. 2 lett. f) della legge 1.12.1970 n. 898.
Il ricorrente ha esposto:
- di aver contratto matrimonio civile, in data 6.11.2021, con quando lo stesso Controparte_2 ricorrente aveva quasi 70 anni e la moglie 63 anni compiuti;
- che il matrimonio veniva celebrato dopo che le parti si erano conosciute nutrendo un reciproco forte rispetto, riconoscendo comunanza di carattere, di valori, pur in mancanza di rapporti fisici che in genere completano il rapporto matrimoniale;
- che alla celebrazione del matrimonio non seguiva alcuna convivenza, poiché dal 2021 la resistente restava a vivere in Italia e il ricorrente negli USA, e le parti non costituivano un pagina 2 di 13 effettivo nucleo familiare né intraprendevano una vita comune, poiché la avrebbe CP_2 rifiutato la proposta del marito di trasferirsi negli USA;
- il ricorrente giunto in Italia per il matrimonio, celebrato il 6 novembre 2021, dopo pochi giorni,
l'11 novembre 2021, tornava negli USA, per poi fare di nuovo ritorno in Italia solo il 4 settembre
2022, ed anche in tale occasione, come si legge nel ricorso introduttivo, pur “avendo direttamente conversato con la moglie sulla eventualità di avere rapporti sessuali, i due coniugi convenivano infine che la loro continuasse ad essere solamente una compagnia amorevole e rispettosa, ma che sentivano di essere troppo in avanti con l'età per il sesso e non avevano quindi alcun interesse per i rapporti fisici, che in effetti non hanno mai consumato, nemmeno successivamente”;
- che anche prima del matrimonio il marito aveva già tentato e portato avanti senza successo alcune cure ormonali e la moglie avrebbe rappresentato di essere affetta da una patologia fisica tale da comportare fastidi intimi in caso di consumazione di rapporti sessuali;
- che, pertanto, il matrimonio tra le parti non sarebbe stato consumato, rimanendo i coniugi autonomi anche in punto di esistenza individuale, continuando ciascuno a vivere nella propria abitazione, l'uno negli Stati Uniti e l'altra in Italia, con mancata creazione del consorzio di vita tipico del matrimonio;
tanto premesso il ricorrente, rilevando la sussistenza della giurisdizione italiana, in quanto luogo di residenza della parte convenuta, e l'applicazione della legge italiana, ha chiesto la dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 n. 2 lett. f) della legge 1.12.1970 n. 898, dello scioglimento del matrimonio tra le parti con conseguenti annotazioni di legge;
con vittoria di spese.
In data 10.8.2023 si è costituita contestando l'affermata Controparte_2 inconsumazione del matrimonio, ma chiedendo, senza formulare espressa domanda di rigetto della richiesta di scioglimento del matrimonio, la determinazione in suo favore di un assegno divorzile.
La resistente ha esposto:
-di aver conosciuto il ricorrente nel 2017 in California, USA , presso l'abitazione del in CP_1 quanto amica dell'allora di lui moglie e di essere stata contattata dal ricorrente dopo il suo ritorno in Italia apprendendo nel 2018, l'intervenuto divorzio del CP_1
- che nel 2019 le parti si incontravano in Roma dove il ricorrente permaneva per circa un mese nell'abitazione della resistente, iniziando il fidanzamento e programmando il futuro trasferimento della resistente negli Stati Uniti, con contestuale invio delle richieste per ottenere le autorizzazioni amministrative necessarie per il riconoscimento dei documenti di ingresso della negli USA;
CP_2
- che la sopravenuta emergenza epidemiologica mondiale nel 2020, interrompeva i progetti delle parti, non potendo la raggiunge gli USA;
CP_2
- che solo nel 2021 dopo al fine dell'emergenza epidemiologica e verificate le difficoltà per la resistente di raggiungere gli USA, per ostacoli amministrativi, il ricorrente nel mese di giugno pagina 3 di 13 2021 giungeva in Italia, dove trascorreva con la resistente un periodo di 15 giorni in un lussuoso albergo di Taormina, fissando la data del matrimonio;
-che il 6 novembre 2021 veniva celebrato il matrimonio e le parti restavano insieme per una breve luna di miele, dovendo il ricorrente rientrare negli Stati Uniti anche per definire le pratiche di ingresso della moglie;
-che in ragione del progetto matrimoniale condiviso la resistente avrebbe rinunciato al proprio lavoro, ai propri progetti in Italia sacrificando particolarmente gli affetti personali, essendo economicamente sostenuta dal marito, potendo avere a disposizione una carta con badget mensile di 10.000 dollari;
-che nell'anno 2022 il ricorrente, asseritamente sensibile ad alcune dicerie relative a presunti influssi negativi derivanti dal matrimonio, avrebbe iniziato a dare la colpa alla moglie per ogni evento anche minimo, revocando la richiesta della necessaria per consentire alla Parte_1
l'ingresso negli USA, e impedendole pertanto di raggiungerlo negli Stati Uniti;
CP_2
-che in data 3 settembre 2022 il ritornava in Italia dalla moglie, rimanendo fino al 23- CP_1
09-2022 presso l'abitazione della stessa, condividendo pienamente il rapporto di coppia e consumando regolari rapporti sessuali, confermando l'affetto per la stessa;
-che il 23 settembre 2022 il ricorrente faceva ritorno negli USA e dopo qualche mese iniziava di nuovo a rivolgere accuse contro la moglie, dichiarando di voler divorziare.
Tanto premesso la resistente, contestando la documentazione depositata dalla controparte e chiedendo il deposito la documentazione patrimoniale e reddituale completa anche degli immobili e degli investimenti del ricorrente, precisando che entrambe le parti hanno avuto precedenti esperienze matrimoniali con figli, che dimostrerebbero la piena capacità di avere rapporti sessuali regolari, evidenziando la elevata consistenza patrimoniale del ricorrente, imprenditore, con un patrimonio asseritamente superiore a 20.000.000,00 di dollari, ha chiesto la determinazione in suo favore di assegno di divorzio dell'importo di euro 7500,00 mensili adeguato al tenore di vita precedente, da porre a carico di (importo poi Controparte_1 ridotto in comparsa conclusionale ad € 5000 mensili), con vittoria di spese.
Con memoria depositata in data 1.9.2023 i difensori del ricorrente preso atto della costituzione della controparte in data 10.08.2023, hanno eccepito la tardività della costituzione stessa e le intervenute decadenze ex art. 38 e 167 c.p.c. anche con riferimento alla domanda di assegno divorzile, lamentando l'impossibilità a causa della tardiva costituzione di esercitare tempestivamente le proprie difese nei termini ex art. 473-bis.17 (scadenti il 21 luglio 2023); il ricorrente ha, inoltre, contestato la ricostruzione dei fatti di causa contenuta nello scritto avversario, asseritamente destituita di ogni fondamento ed evidenza probatoria.
Il 6 dicembre 2023, nell'udienza di comparizione delle parti le stesse si sono riportate alle rispettive domande e alle contrapposte ricostruzioni delle vicende matrimoniali.
pagina 4 di 13 All'esito dell'udienza rilevata la necessità di dover valutare, in via preliminare, la domanda di divorzio formulata dalla parte ricorrente, sono state ammesse le prove richieste da entrambe le parti.
Sono stati escussi i testi della sola parte ricorrente sulle circostanze ammesse, poiché è stata dichiarata la decadenza della parte resistente dalla prova testimoniale, in considerazione del mancato deposito della intimazione dei testi ammessi da parte del difensore della della Pt_2 mancata spontanea comparizione dei testi, e della tempestiva eccezione di decadenza dalla prova, ai sensi del combinato disposto degli artt. 104 disp. att. c.p.c. e 250 c.p.c., formulata dai difensori della parte ricorrente nella stessa udienza in cui era prevista l'escussione (cfr. Cass. n.
12110/24). Il Collegio sul punto aderisce ai contenuti della ordinanza emessa in corso di causa, anche quanto al rigetto della istanza di rimessione in termini per la citazione dei testi non comparsi, formulata dal difensore della resistente, sia poiché non è stata provata la loro originaria e tempestiva citazione, sia in quanto non può essere ritenuta sufficiente la documentazione depositata dalla parte resistente, attestate la allegata impossibilità a comparire dei testi (trattandosi di messaggi telefonici asseritamente proveniente dai testi non comparsi, che genericamente affermano di avere l'auto in panne, senza certezza sulla provenienza dei messaggi e senza documentazione dell'effettivo guasto del veicolo).
All'esito del deposito delle note di precisazione delle conclusioni e delle comparse conclusionali e di replica di cui all'art. 473 bis.28 la decisione è stata riservata al Collegio.
In data 7.2.2025 il Pubblico Ministero ha concluso esprimendo parere favorevole alla richiesta di divorzio.
Preliminarmente il Collegio data la presenza di elementi di estraneità (residenza del ricorrente negli USA e cittadinanza statunitense dello stesso) deve verificare la sussistenza della giurisdizione del foro adito, ed individuare la legge applicabile al presente giudizio.
Sussiste la competenza giurisdizionale del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 Reg. UE
2019/1111. In tale norma sono individuati una serie di fori alternativi per la pronuncia del divorzio, tra i quali le autorità del luogo in cui si trova la residenza abituale del convenuto. Nel caso di specie, , convenuta nel presente giudizio, risiede nel circondario del Controparte_2
Tribunale di Terni, pertanto risulta accertata la competenza giurisdizionale dell'intestato
Tribunale.
Quanto alla legge applicabile il Reg. UE 1259/2010 prevede, all'art. 8, che in mancanza di scelta della legge applicabile al divorzio, operata dalle parti, il divorzio sia disciplinato, con applicazione di una serie di criteri così detti “a cascata”, dalla legge dello Stato:
a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza;
pagina 5 di 13 b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Nel caso di specie non avendo i coniugi avuto una comune residenza abituale e non avendo medesima cittadinanza deve applicarsi la legge del foro.
Compiuta tale premessa, il Collegio ritiene di dover dichiarare inammissibile il deposito del documento allegato alle memorie non autorizzate del 20.9.2024 depositate dal difensore della parte resistente. In particolare, la e.mail allegata a tale memoria, asseritamente proveniente dal ricorrente, contestata dal difensore di quest'ultimo, non risulta essere depositata in formato tale da consentirne la valutazione di sua originalità, consistendo nella mera stampa di un asserito messaggio inviato via mail, dal ricorrente (presunto mittente) al difensore dello stesso (presunto destinatario). Il difensore del ricorrente ha contestato la provenienza e i contenuti di tale documento, il cui deposito deve essere dichiarato inammissibile.
Quanto al merito della domanda di divorzio, preliminarmente, il Collegio deve rilevare come il difensore della resistente pur opponendosi alle richieste della parte ricorrente, non abbia nella comparsa di costituzione formulato espressa domanda di rigetto della richiesta di divorzio c.d. diretto, formulando quale unica espressa conclusione la richiesta di determinazione in favore della Cortoni di assegno divorzile, richiesta giuridicamente incompatibile con quella di rigetto della domanda di scioglimento del matrimonio, poiché solo in caso accoglimento della domanda di divorzio, può essere valutata la domanda di assegno divorzile. Inoltre nella comparsa conclusionale depositata dal difensore della in data 18.11.2024, i cui contenuti sono CP_2 riportati in epigrafe, sono state formulate le seguenti conclusioni:
“Voglia, l'Ill. Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
- Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i predetti coniugi di cui sopra, con addebito a carico del Sig. , e per l'effetto, ordinando Controparte_1 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gradoli Viterbo , a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza.
Disporre, a carico del sig. un assegno di mantenimento in Controparte_3 favore della signora pari ad € 5000,00 mensili, da versare alla stessa entro il Controparte_2 giorno 5 di ogni mese. Rigettare ogni richiesta nessuna esclusa da parte ricorrente, perché infondate e non corrispondente al vero. Con vittoria delle spese di lite.”.
Come noto, per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, nonostante la natura semplicemente illustrativa della comparsa conclusionale, è consentito formulare la rinuncia ad una domanda pur contenuta nell'atto introduttivo del giudizio (Cass. n. 7977/97;n. 2434/1971), in pagina 6 di 13 quanto “La comparsa conclusionale, pur avendo natura semplicemente illustrativa, può contenere la rinuncia a una domanda formulata nell'atto introduttivo del giudizio” (Cass., Sent.
n. 8737 del 15/04/2014; principio confermato anche per la rinuncia delle domande in grado di appello dopo la precisazione delle conclusioni, cfr. Cass. Sez. U - , Sentenza n. 3453 del
07/02/2024, “perché la restrizione del thema decidendum, a differenza dell'estensione, è sempre permessa, in quanto il principio dispositivo, secondo cui la parte è sovrana delle scelte difensive
e delle domande poste al giudice, prevale sugli effetti che esso produce nei confronti delle altre parti, presentando il sistema idonee modalità procedurali per assicurare il pieno rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa.”).
Alla luce di tali premesse, deve rilevarsi come le conclusioni formulate dalla difesa della parte resistente abbiano evidenziato sostanziale adesione della alla domanda formulata dal CP_2 ricorrente, avendo la stessa formulato, nella comparsa conclusionale, espressa richiesta di scioglimento del matrimonio (seppure “con addebito” dovendo essere precisato che tale domanda è inammissibile, poiché solo per la separazione è normativamente prevista la possibilità di formulare domanda addebito). Per quanto esposto deve essere ritenuta accertata l'adesione della Cortoni alla domanda della controparte di divorzio “diretto” per inconsumazione, stante la mancanza di pregressa pronuncia di separazione.
Nonostante le conclusioni congiunte sul punto di pronuncia del divorzio ai sensi dell'art 3 n. 2 lett. f) della legge 1.12.1970 n. 898 (pronuncia alla quale ha aderito anche il Pubblico Ministero) il Collegio ritiene comunque necessario, trattandosi di diritto indisponibile, valutare le risultanze probatorie per accertare se all'esito del procedimento sia emersa la prova della mancata consumazione del matrimonio.
Entrambe le parti hanno depositato (tra i documenti allegati ai rispettivi atti introduttivi) le medesime e.mail che i coniugi si sono scambiati il 5 marzo 2023 e il 10 marzo 2023 (allegate dal ricorrente al ricorso introduttivo, e dalla resistente alla memoria di costituzione), documenti che non sono stati contestati. In queste e.mail, a fronte delle riflessioni della (“Ho CP_2 iniziato a pensare alla nostra strana storia al lungo periodo che abbiamo comunicato solo scrivendo e al duro tempo che ci siamo dati durante l'ultimo periodo” (e.mail del 5.3.2023) il ricorrente replicava: “…È vero che il nostro legame è molto forte. Anche se mi sono sentito rifiutato, anche usato a volte quando mi dispiaceva per me stesso;
non cambia la tenerezza che ho per te. …..Devo anche dirti che ancora non so se io e te potremmo mai darci ciò di cui ognuno di noi ha bisogno. Quanto vuoi e hai bisogno di essere amata e apprezzata e meriti che i tuoi bisogni siano soddisfatti;
Sono anche lo stesso in quanto ho bisogno di essere o di sentirmi apprezzato anch'io. Noi due esprimiamo il nostro amore nei nostri modi unici e diversi e abbiamo avuto un bel po' di tempo per cercare di imparare e accettare gli altri modi. Sono molto grato che entrambi abbiamo rispetto per l'altro e questo è sentito ed è stato parte del legame che abbiamo costruito insieme. Per quanto mi riguarda, mi rendo conto che una parte del mio linguaggio d'amore è la necessità di condividere l'intimità fisica. Potrebbe non essere un
pagina 7 di 13 elemento necessario di una relazione d'amore per te, ma con me è diverso. So abbastanza bene che una relazione sessuale può assumere molte forme diverse. Non può essere altro che un rilascio privo di significato di energia fisica accumulata, e non molto soddisfacente in questo senso;
più come la masturbazione con il partner. D'altra parte può essere una benedizione spirituale molto profonda e soddisfacente tra due anime che si legano e si amano l'un l'altra con le profondità dei loro corpi fisici e spirituali che si uniscono come una cosa sola. Capisco che ogni persona ha un modo unico di esprimere e ricevere amore o dare a un altro. Posso solo parlare per me qui, per dirti onestamente che anche alla mia età avanzata se non avessi o non potessi sentire quel legame con un partner, alla fine mi sentirei isolato come se non potessi condividere tutto me stesso o ricevere lo stesso. Col tempo quel desiderio in me, quel bisogno di essere desiderato in quel modo, mi avrebbe fatto sentire che i miei bisogni non venivano soddisfatti. Sono un uomo più cresciuto, maturo e spero evoluto ora;
ma in passato ho reagito a quel bisogno insoddisfatto diventando sottilmente freddo o insensibile nei confronti della mia partner. Questo ovviamente è servito solo a rendere più profondo il divario tra di noi anche se non è mai stato detto o riconosciuto. Mi vergognavo persino di avere quella spinta fisica. Mi rendo conto ora che è una parte di me e negarlo è negare una parte di me stesso. Non è tutto di me ovviamente, ma certamente esiste nella mia anima. Non vorrei vivere negando quella parte di me stesso e del carattere o dell'essere. Alla fine sarei infelice e insoddisfatto. Potrei o vorrei almeno privatamente voler cercare la liberazione altrove che distruggerebbe la santità dell'unione con la mia partner. Non voglio neanche quello. La più alta forma di relazione è quando i partner possono riconoscere e soddisfare i reciproci bisogni. Le relazioni funzionano meglio quando entrambe le parti soddisfano i propri bisogni. Ho detto molto di più del tuo bellissimo biglietto di stamattina. Sono grato che tu abbia condiviso i tuoi sentimenti con me perché non solo volevo, ma avevo bisogno di sentirlo. Sono come te e la maggior parte degli umani credo. Tutti vogliamo e abbiamo bisogno di essere desiderati e di sentirci amati;
e anche se non hai espresso amore a titolo definitivo, mi manchi anche in quel momento, e la tua dichiarazione di aver realizzato la profondità o il legame che abbiamo costruito è stata molto significativa e utile per me. Mi ha fatto sentire amato anche se non l'hai detto con quelle parole.”. Emerge dalla lettura di questa e.mail il chiaro rammarico del ricorrente per l'assenza di rapporti intimi con la moglie, e per una diversa importanza attribuita a tale aspetto della relazione matrimoniale (si riporta in particolare questa parte della missiva :“Per quanto mi riguarda, mi rendo conto che una parte del mio linguaggio d'amore è la necessità di condividere
l'intimità fisica. Potrebbe non essere un elemento necessario di una relazione d'amore per te, ma con me è diverso.”).
Qualche giorno dopo il 10 marzo 2023 la moglie scriveva questo messaggio: “Mio caro CP_1
So che ci sono diversi dubbi da sciogliere su quanto accaduto negli ultimi mesi. Non esiste un modo comune di vedere le reazioni degli altri poiché ogni essere umano è diverso dagli altri e noi siamo diversi. Perché non mi sono rivelata con te? E non ho condiviso con te i miei sentimenti. Buona domanda. Ho scritto uno dei motivi nel mio testo precedente. Un altro motivo
è stato che subito dopo il tuo ritorno in Florida improvvisamente hai iniziato ad essere offensivo
pagina 8 di 13 nei miei confronti e a manifestare la tua intenzione di rompere il nostro matrimonio. (vedi il testo del 1 ottobre e seguenti) Il tuo attacco scritto e le tue insinuazioni sulla mia onestà mi hanno lasciato completamente sopraffatta e non disposta a condividere con te le mie emozioni.
Sei una persona sensibile ma non l'hai percepito. Non riuscivo a capire perché la persona che aveva giurato di amarmi fosse improvvisamente così cattiva con me. Più tardi ho capito che il background della tua famiglia ti ha lasciato molte ferite da guarire e anche la lettura delle ferite karmiche mi ha dato un'altra chiave di lettura del perché hai agito in quel modo. Ora ciò che è fatto è fatto e non possiamo tornare indietro nel passato.”
Dal tenore della risposta della resistente si desumono elementi presuntivi a sostegno dell'assenza di relazioni intime (si riporta in particolare questa parte della missiva “Non esiste un modo comune di vedere le reazioni degli altri poiché ogni essere umano è diverso dagli altri e noi siamo diversi. Perché non mi sono rivelata con te? E non ho condiviso con te i miei sentimenti.”).
Tali risultanze documentale risultano suffragate dalle dichiarazioni di una delle due testi escusse che ha dichiarato di aver appreso dalle confidenze del ricorrente dell'assenza di relazioni intime tra i coniugi (si riportano le dichiarazioni rese dalla testimone , amica Testimone_1 del ricorrente: “Si ne ero a conoscenza me lo aveva confidato il ricorrente dopo il matrimonio;
noi eravamo molto amici e me lo disse in via confidenziale anche per avere un parere ed un consiglio da me;
noi eravamo e siamo molto amici ….. Ho avuto le confidenze sempre dal ricorrente il quale mi diceva che non aveva avuto rapporti sessuali completi con la moglie a causa di problematiche fisiche che non riguardavano lui;
non mi ha detto che tra i coniugi si era creata una distanza morale né materiale;
mi ha detto che era molto dispiaciuto della circostanza che si era venuta a creare e di cui lui era inconsapevole… Quando il ricorrente è venuto in
Italia nel settembre 2022 non ricordo cosa mi abbia detto in relazione al suo matrimonio;
ricordo che mi diceva che dovevano affrontare il problema della mancanza di rapporti sessuali completi e che entrambi volevano consultare un medico per risolvere il problema;
entrambi erano concordi nell'impegnarsi per risolvere la situazione;
poco tempo dopo, non ricordo il periodo, il ricorrente mi confessò che il problema dei rapporti sessuali era rimasto invariato;
restava un dato di fatto che il ricorrente mi aveva riferito della non consumazione del matrimonio.”)
Oltre a questi elementi deve essere segnalata la brevità della convivenza tra i coniugi, in quanto gli stessi hanno convissuto per appena 5 giorni dopo la celebrazione del matrimonio (dal 6 novembre 2021 e 11 novembre 2021) e per qualche giorno nel settembre 2023 (pochi giorni secondo le prospettazioni del ricorrente circa 20 giorni secondo quella della resistente).
Gli elementi esposti costituiscono indizi gravi precisi e concordanti in merito alla fondatezza della prospettazione del ricorrente quanto alla mancata consumazione del matrimonio. In precedente analogo (matrimonio molto breve non caratterizzato da convivenza) la Cassazione ha pagina 9 di 13 infatti precisato che: “Le testimonianze "de relato ex parte actoris" possono concorrere a determinare il convincimento del giudice, ove valutate in relazione a circostanze obiettive e soggettive o ad altre risultanze probatorie che ne suffraghino il contenuto, specie quando la testimonianza attenga a comportamenti intimi e riservati delle parti, insuscettibili di percezione diretta dai testimoni o di indagine tecnica. (In base a tale principio, la Suprema Corte ha confermato la sentenza impugnata, che, in materia di divorzio, aveva valorizzato, ai fini della prova della dedotta inconsumazione del matrimonio, in ipotesi di comprovata non verginità della donna prima delle nozze, le testimonianze "de relato" rese da amici del marito, il quale aveva confidato loro il rifiuto della moglie di intrattenere rapporti sessuali).” (Cass. sez. n. 2815 dell'8.2.2006).
Nel caso di specie la presenza di una brevissima convivenza, le condotte delle parti che dopo la celebrazione del vincolo hanno scelto di convivere per pochissimi giorni (meno di un mese nell'arco dell'intera vita matrimoniale), i contenuti delle e.mail depositate in atti e sopra riportate dalle quali si desumono chiari riferimenti all'assenza di rapporti intimi ed alla diversa scelta dei coniugi in merito (rapporti ricercati dal marito, e non ritenuti elemento necessario dalla moglie che afferma nella e.mail di non essersi “rivelata” la marito, aggettivo che in risposta alle doglianze del marito in merito alla assenza di rapporti intimi si connota di un preciso significato), le dichiarazioni della teste escussa, possono ritenersi indizi gravi precisi e concordanti, ai quali deve essere aggiunta la valutazione della condotta processuale della resistente che nella comparsa conclusionale ha espressamente concluso chiedendo la pronuncia di scioglimento del matrimonio, risultanze tali da far ritenere raggiunta la prova presuntiva della mancata consumazione del matrimonio.
A tal fine appare opportuno richiamare i contenuti motivazionali della decisione della
Cassazione già sopra riportata che appaiono rilevanti in questo contesto: “Pertanto, il giudice può trarre elementi di convincimento, ai fini dell'accertamento dei fatti controversi, dalle contraddizioni che si colgono nell'assunto difensivo di uno dei soggetti della lite e, più specificamente, dalla circostanza che, con riferimento all'oggetto del processo, siano state fornite versioni diverse”. Nella specie la resistente pur contestando la mancata consumazione del matrimonio, ha richiesto già nel primo atto difensivo il riconoscimento di assegno divorzile (non quale domanda subordinata ma come dimanda diretta), che presuppone la pronuncia di divorzio,
e nella comparsa conclusionale ha aderito alla domanda della controparte di scioglimento del matrimonio.
Per quanto esposto la domanda di scioglimento del matrimonio delle parti per mancata consumazione deve essere accolta.
La domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente deve essere dichiarata inammissibile.
pagina 10 di 13 ha formulato domanda di assegno divorzile nella comparsa di costituzione Controparte_2 depositata in data 10.8.2023. Nel decreto di fissazione dell'udienza emesso, ai sensi dell'art. 473 bis.14 c.p.c., dalla Presidente delegata, l'udienza per la comparizione delle parti, ai sensi dell'art.473 bis.21 c.p.c. è stata fissata per l'11 settembre 2023, ore 12,45, disponendo che il ricorso ed il suddetto decreto fossero notificati, a cura della parte ricorrente, alla parte resistente entro il termine di 60 giorni liberi prima dell'udienza (da intendersi quale termine di perfezionamento della notifica per il destinatario); inoltre nel suddetto decreto è stato, come normativamente previsto, assegnato “alla parte resistente termine per il deposito della memoria difensiva e dei documenti sino a 30 giorni prima dell'udienza”, informando suddetta parte che
“la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c.”.
Pertanto, per essere tempestiva la costituzione della si sarebbe dovuta realizzare entro CP_2
l'11 luglio 2023.
Nella fattispecie, la pur avendo sottoscritto la procura alle liti al difensore in data 5 CP_2 luglio 2025 (cfr. istanza di visibilità depositata nel fascicolo telematico dal difensore della in data 6.7.2023), e quindi prima dello spirare del termine alla stessa assegnato per la CP_2 tempestiva costituzione, si è costituita solo in data 10.8.2023, quanto il termine fissato per la regolare costituzione era spirato. Né può ritenersi tale costituzione tempestiva non potendo applicarsi al presente procedimento la sospensione feriale dei termini, in quanto come precisato nella sentenza delle Sezioni Unite delle Suprema Corte: “I giudizi e i procedimenti, anche di revisione delle condizioni di separazione o di divorzio, nei quali si discuta del contributo al mantenimento del coniuge o dei figli, ovvero dell'assegno divorzile, sono soggetti alla disciplina sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, salvo che non ricorra il decreto di riconoscimento dell'urgenza della controversia ex art. 92 del r.d. n. 12 del 1941, nel presupposto che la sua ritardata trattazione possa provocare grave pregiudizio alle parti.” (Cass. SSUU n.
12946/2024). Nel caso di specie, nel decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti non era stata riconosciuta alcuna urgenza, neanche richiesta dalle parti stesse.
A fronte della tardiva costituzione della parte resistente, la parte ricorrente già nella prima difesa utile (memoria dell'1.9.2023) ha eccepito: “la tardività della costituzione avversaria e le intervenute decadenze ex art. 38 e 167 c.p.c. anche con riferimento alle domande di assegno divorzile” (come si legge in tale memoria riportata testualmente), riproducendo l'eccezione di tardività in tutte le difese successive.
Pertanto, non avendo la parte resistente formulato la domanda riconvenzionale di assegno divorzile nei termini normativamente previsti e assegnati nel decreto di fissazione dell'udienza
(nel quale era espressamente previsto l'avvertimento che la costituzione oltre il termine indicato avrebbe implicato le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c.), la stessa deve ritenersi tardiva e quindi inammissibile.
pagina 11 di 13 Inoltre, ad abundantiam, pur ritenendo il Collegio assorbente la decisione sulla tardività della domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente deve comunque rilevarsi come la brevità del matrimonio (protrattosi per poco più di un anno e cinque mesi dal 6.11.2021, data della celebrazione, al 21.4.2023 data di presentazione del ricorso per divorzio), con convivenza inferiore a trenta giorni complessivi (anche a voler considerare le prospettazione della parte resistente , pure contestata dal ricorrente che ha rappresentato periodi di convivenza inferiori),
l'età delle parti al momento della celebrazione con mantenimento da parte di entrambe delle consolidate pregresse abitudini di vita e della usuale residenza abituale (il ricorrente negli Usa e la resistente in Italia) fanno ritenere che non sia comunque costituito il consorzio familiare, presupposto per il sorgere del diritto all'assegno divorzile, in tutte le sue componenti
(assistenziale, perequativa, compensativa). In merito deve richiamarsi precedente pronuncia della
Suprema Corte che in casi analoghi ha statuito: “L'assegno di divorzio, ai sensi dell'articolo 5 legge n. 898 del 1970, ha la finalità di tutelare il coniuge economicamente più debole, ancorché il matrimonio abbia avuto breve durata e la comunione materiale e spirituale non siasi potuta costituire senza sua colpa, influendo tali elementi unicamente sulla misura dell'assegno; esula invece dalla ratio della norma il riconoscimento di un tale assegno ove il rapporto matrimoniale
….. non abbia dato luogo alla formazione di alcuna comunione materiale e spirituale fra i coniugi, sfociando dopo breve tempo in una domanda di divorzio (nella specie, per inconsumazione).” (Cass. n. 8233/2000; cfr. altresì Cass. n. 6164/2015 che ha rigettato il ricorso volto al riconoscimento dell'assegno di divorzio a seguito dello scioglimento di un matrimonio in cui vi erano stati soli dieci giorni di convivenza).
Le spese di giudizio in considerazione della materia trattata (pronuncia di scioglimento del matrimonio per mancata consumazione) che avendo ad oggetto diritto indisponibile presuppone comunque intervento giudiziale per l'accertamento dei presupposti di fatto posti a fondamento della domanda, e non avendo la domanda di assegno divorzile inciso sulla durata del procedimento (non essendo stata esperita alcuna istruttoria sul punto) devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. f) della legge 1.12.1970 n. 898 lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Controparte_1 Controparte_2
LI il 06/11/2021;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di
LI (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2021, atto n. 11, parte II, serie C);
dichiara inammissibile, in quanto tardiva, la domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente;
pagina 12 di 13 compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto, in data 03/04/2025.
. PRESIDENTE est.
dott.ssa Monica Velletti
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