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Ordinanza 18 aprile 2025
Ordinanza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, ordinanza 18/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
N. 431/2025 R.G.
Il Tribunale nella persona del Giudice Dott. Edoardo Gaspari a scioglimento della riserva assunta in data 15.4.2025 ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel procedimento cautelare iscritto al n. 431/2025 R.G., promosso con ricorso ex art. 700 CPC depositato il 25.3.2025 da
nato a [...] il [...], ivi residente in [...]; 1 Parte_1Parte_2
nato a [...] il [...], ivi residente in Corso Fiume 33;
nata a [...] il [...], residente in Rivoli (TO) in Via Torino, Parte_3
tutti con l'Avv. DONATELLA GIUGLIANO del Foro di Vercelli, presso il cui studio in Vercelli,
Piazza Pajetta 4 sono elettivamente domiciliati ricorrenti contro con sede legale in Biella, Piazza Gaudenzio Sella 1, in persona Controparte_1
dell'amministratore delegato p.t., con l'Avv. CATERINA SELLA, presso il cui studio in Biella, Via
Gramsci 25 è elettivamente domiciliata resistente
Oggetto: tutela cautelare atipica ex art. 700 CPC.
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 700 CPC depositato il 25.3.2025 e proposto contro , CP_1 CP_1 Parte_1
e hanno chiesto al tribunale di Vercelli di ordinare a filiale di Vercelli, Pt_2 Pt_3 Controparte_1
Piazza Risorgimento n. 23:
a) l'esibizione della dichiarazione di credito relativa al conto corrente N. 07O1964097790 cointestato tra loro padre deceduto il 3.6.2024, e il coniuge;
Persona_1 CP_2
b) di emettere dichiarazione in ordine all'eventuale esistenza di ulteriori rapporti economici e finanziari intercorsi con ed esistenti fino alla data della decesso;
Persona_1
c) di bloccare dal conto corrente di , acceso presso il 4.6.2024, le somme CP_2 Controparte_1
sottratte dal conto corrente cointestato con il de cuius, pari ad € 12.665,72.
I ricorrenti hanno chiesto l'emissione di provvedimento ex art. 700 CPC, premettendo che il padre
è deceduto il 3.6.2024, che dalla dichiarazione di successione è emerso che al momento della Per_1
morte sul conto corrente sopra indicato e cointestato con giacevano € 64.442,00, che il CP_2 CP_2
4.6.2024 aveva prelevato dal conto € 40.000,00 trasferendoli su altro conto aperto presso CP_1
2
[...]
e che nonostante svariate richieste (le ultime delle quali il 1-18.3.2025) di rendere la dichiarazione di ito e di produrre l'estratto di tutti i rapporti intrattenuti con dal padre al momento Controparte_1
della morte, la banca si è limitata a inviare un semplice estratto conto. Hanno giustificato il periculum in mora col timore di subire un pregiudizio irreparabile se estinguesse anche il conto corrente a lei CP_2
intestato su cui sono state trasferite le somme dal conto cointestato o se trasferisse Persona_1
quelle somme presso altro istituto di credito.
Con decreto 26.3.2025, rigettata l'istanza di emissione di provvedimento senza previa instaurazione del contraddittorio, è stata fissata l'udienza di discussione del ricorso al 15.4.2025.
a cui il ricorso e il decreto sono stati tempestivamente notificati, si è costituita il Controparte_1
26.3.2025, dando atto di aver trasmesso ai ricorrenti la dichiarazione di credito con pec del 27.3.2025, nel termine di 30 giorni previsto dalle disposizioni 12.8.2020 della Banca d'Italia sulla risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari. Per questo, ritenendo di aver diligentemente e tempestivamente adempiuto alle richieste dei ricorrenti, ha chiesto il rigetto della domanda avversaria, anche in punto di condanna alle spese di lite.
All'udienza 15.4.2025 i ricorrenti, confermando di aver ricevuto dalla banca tutte le dichiarazioni di credito, hanno rinunciato alla domanda sopra indicata al punto c), tranne a quella in punto di condanna della banca alla rifusione delle spese di lite;
la banca ha insistito nella condanna avversaria alla rifusione delle spese.
La decisione della causa è stata riservata.
***
Preliminarmente, si dà atto che il ricorso è stato proposto e notificato solo contro e, Controparte_1
poiché la domanda sopra indicata al punto c) avrebbe reso necessario estendere il contraddittorio nei confronti di , titolare del conto, i ricorrenti all'udienza hanno dichiarato di rinunciare a CP_2
quella domanda.
Rispetto alle domande sopra indicate ai punti a) e b), la trasmissione ai ricorrenti da parte di CP_1
della dichiarazione di credito, avvenuta pacificamente con pec 27.3.2025, all'indomani della notifica
[...]
del ricorso con cui è stato avviato il presente procedimento cautelare, ha comportato la cessazione della materia del contendere, per concorde ammissione delle parti.
La decisione, pertanto, riguarda solo la domanda vicendevolmente proposta di condanna alle spese del
3 presente giudizio.
ritiene di non dover essere condannata a rifondere ai ricorrenti le spese di lite “Alla luce Controparte_1
del rispetto dei termini per il riscontro al reclamo, come meglio sopra chiarito, ancora pendenti al momento del deposito dell'odierno avversario ricorso, oltre alla impossibilità per l'odierno istituto di credito di operare blocco alcuno sui conti della IG.ra , in difetto del relativo provvedimento giudiziario” (pag. 6 ultimo par. memoria CP_2
difensiva).
Si ritiene vi siano i presupposti per compensare per metà le spese, condannando a Controparte_1
rifondere ai ricorrenti la restante metà, perché:
- se è pacifico che ha trasmesso la dichiarazione di credito il 27.3.2025, dopo aver Controparte_1
ricevuto la notifica del ricorso, sono altrettanto incontestati i fatti esposti nel ricorso, soprattutto che già il 12.8.2024 chiese alla banca di rendere la dichiarazione di credito. I Parte_1
ricorrenti, inoltre, documentano (doc. 2) che la banca consegnò l'estratto conto in data 12.8.2024, indicata in alto a destra sullo stesso documento: il che dimostra che davvero una richiesta fu avanzata alla banca.
Sono, poi, inconferenti gli argomenti della banca sulla tempestività al riscontro al “reclamo” dei ricorrenti. Quella del 1.3.2025 inviata dall'Avv. Giugliano non è un reclamo ma una diffida, tra le altre cose, a “ottenere copia della dichiarazione di successione, ivi compresa la data di ricezione della stessa da parte della ”. Peraltro, la banca non allega nemmeno in forza di quale norma delle disposizioni CP_1
della Banca d'Italia il suo operato sarebbe da considerarsi tempestivo;
- per contro, a sostegno della compensazione per metà delle spese, si osserva che la domanda sopra indicata al punto c) non poteva essere rivolta direttamente alla banca, ma alla titolare del conto
, nei cui confronti si sarebbe dovuto integrare il contraddittorio (questione superata CP_2
dalla rinuncia alla domanda). Perciò, rispetto a questa domanda non può ritenersi Controparte_1
soccombente.
Le spese sono liquidate ex DM 55/2014 ss.mm.ii., come da ultimo modificato dal DM 147/2022, sulla base dei seguenti criteri:
- competenza: procedimenti cautelari;
- valore: indeterminabile di bassa complessità (la domanda non ha ad oggetto solo una somma di denaro);
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- fasi: tutte, tranne l'istruttoria mancata;
- tariffe: minime per semplicità dei fatti e assenza di questioni giuridiche.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nel procedimento cautelare n. RG 431/2025 promosso da , Parte_1
e contro , ogni altra diversa domanda ed Parte_2 Parte_3 Controparte_1
eccezione respinta:
- DICHIARA cessata la materia del contendere rispetto alle domande a) e b) di cui al ricorso;
- DA' ATTO che vi è stata rinuncia alla domanda c) di cui al ricorso;
- CONDANNA a rimborsare a e le spese Controparte_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3
di lite, che si liquidano (per metà) in € 800,00 per compensi, € 286,00 per anticipazioni, oltre spese generali e accessori secondo legge, compensata la restante metà.
Si comunichi.
Vercelli, 17 aprile 2025.
IL GIUDICE
Dott. Edoardo Gaspari