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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 13/06/2025, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3068/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
30.4.2025, assunto in decisione in data 9.6.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con l'Avvocato Parte_1 C.F._1
Francesca Rita La Greca ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cesano MA (MB), Via F.lli
Kennedy n. 12;
e tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con l'Avvocato Parte_2 C.F._2
Simone Placido Crupi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Monza, Via Vespucci n. 25;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto,
2. prendere atto che la casa coniugale, sita in Monza (MB) Via Vespucci n. 8 e relative pertinenze, quale alloggio comunale di edilizia residenziale pubblica. assegnato ab origine, in base alla graduatoria comunale, alla sig.ra , rimarrà nell'esclusiva disponibilità del sig. on tutto quanto Parte_3 Parte_1 la arreda;
3. prendere atto che il sig. già convivente con la sig.ra , subentrerà nel contratto Parte_1 Pt_2 di locazione, avente ad oggetto l'immobile di Monza (MB) Via Vespucci n. 8, come ut supra identificato, stipulato tra la sig.ra ed il Comune di Monza, con obbligo dell'Ente di provvedere alla Parte_3 nuova intestazione in favore del sig. Pt_1
3. prendere atto che la sig.ra ha già rilasciato la casa coniugale trasferendosi presso l'alloggio ALER Pt_2 assegnato alla di lei madre, sig.ra sito in Monza (MB) Via De Claude Debussy n. 2 ove Parte_4 trasferirà la propria residenza, ed altresì che la stessa ha già provveduto a prelevare i propri beni ed effetti personali ad eccezione della dote, di un settimino e di vestiti/capi di abbigliamento che si riserva di ritirare, previo accordo con il sig. Pt_1
4. le parti concordano che tutte le spese di partecipazione dell'unità immobiliare locata e delle relative pertinenze al godimento delle parti comuni e delie spese di gestione e di amministrazione, oggetto del pendente contratto di locazione, rimarranno ad esclusivo carico del sig. Pt_1
5. prendere atto che il sig. a già provveduto alla volturazione di tutte le utenze domestiche, di cui Pt_1 continuerà a farsi esclusivo carico;
5. prendere atte che i coniugi sono economicamente autosufficienti e non hanno nulla a pretendere l'uno dall' altro a titolo di proprio contributo al proprio mantenimento;
6. prendere atto dell'accordo delle parti di aver così definito ogni rapporto patrimoniale tra loro intercorso e, con l'adempimento dei sopra indicati accordi, di non aver più nulla a pretendere dall'altro ad alcun Pt_5 titolo e/o ragione connessa eio legata c'o derivante dal rapporto di coniugio,
7. prendere atto che le parti si dichiarano entrambi soddisfatti delle sopra estese condizioni che accettano e sottoscrivono e dell'impegno a rendere vigenti le presenti condizioni a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso:
8. le parti si danno reciprocamente atto di avere preso visione della documentazione bancaria, esonerandosi reciprocamente dal relativo deposito ai sensi dell'art. 473 bis 12, comma III. lett. c. cpc, 9. spese legali compensate fra le parti.
pagina 2 di 3 Motivi della decisione
Premesso che:
- hanno contratto matrimonio in data 27.9.2008 a Monza;
Parte_1 Parte_3
- Dall'unione non sono nati figli.
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data
9.6.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 T_
, con ricorso depositato in data 30.4.2025, così provvede:
[...]
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_3 che hanno contratto matrimonio in Monza in data 27.9.2008 (Atto n. 154, Parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Monza), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Monza, affinché sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 12.6.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
30.4.2025, assunto in decisione in data 9.6.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con l'Avvocato Parte_1 C.F._1
Francesca Rita La Greca ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cesano MA (MB), Via F.lli
Kennedy n. 12;
e tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con l'Avvocato Parte_2 C.F._2
Simone Placido Crupi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Monza, Via Vespucci n. 25;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto,
2. prendere atto che la casa coniugale, sita in Monza (MB) Via Vespucci n. 8 e relative pertinenze, quale alloggio comunale di edilizia residenziale pubblica. assegnato ab origine, in base alla graduatoria comunale, alla sig.ra , rimarrà nell'esclusiva disponibilità del sig. on tutto quanto Parte_3 Parte_1 la arreda;
3. prendere atto che il sig. già convivente con la sig.ra , subentrerà nel contratto Parte_1 Pt_2 di locazione, avente ad oggetto l'immobile di Monza (MB) Via Vespucci n. 8, come ut supra identificato, stipulato tra la sig.ra ed il Comune di Monza, con obbligo dell'Ente di provvedere alla Parte_3 nuova intestazione in favore del sig. Pt_1
3. prendere atto che la sig.ra ha già rilasciato la casa coniugale trasferendosi presso l'alloggio ALER Pt_2 assegnato alla di lei madre, sig.ra sito in Monza (MB) Via De Claude Debussy n. 2 ove Parte_4 trasferirà la propria residenza, ed altresì che la stessa ha già provveduto a prelevare i propri beni ed effetti personali ad eccezione della dote, di un settimino e di vestiti/capi di abbigliamento che si riserva di ritirare, previo accordo con il sig. Pt_1
4. le parti concordano che tutte le spese di partecipazione dell'unità immobiliare locata e delle relative pertinenze al godimento delle parti comuni e delie spese di gestione e di amministrazione, oggetto del pendente contratto di locazione, rimarranno ad esclusivo carico del sig. Pt_1
5. prendere atto che il sig. a già provveduto alla volturazione di tutte le utenze domestiche, di cui Pt_1 continuerà a farsi esclusivo carico;
5. prendere atte che i coniugi sono economicamente autosufficienti e non hanno nulla a pretendere l'uno dall' altro a titolo di proprio contributo al proprio mantenimento;
6. prendere atto dell'accordo delle parti di aver così definito ogni rapporto patrimoniale tra loro intercorso e, con l'adempimento dei sopra indicati accordi, di non aver più nulla a pretendere dall'altro ad alcun Pt_5 titolo e/o ragione connessa eio legata c'o derivante dal rapporto di coniugio,
7. prendere atto che le parti si dichiarano entrambi soddisfatti delle sopra estese condizioni che accettano e sottoscrivono e dell'impegno a rendere vigenti le presenti condizioni a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso:
8. le parti si danno reciprocamente atto di avere preso visione della documentazione bancaria, esonerandosi reciprocamente dal relativo deposito ai sensi dell'art. 473 bis 12, comma III. lett. c. cpc, 9. spese legali compensate fra le parti.
pagina 2 di 3 Motivi della decisione
Premesso che:
- hanno contratto matrimonio in data 27.9.2008 a Monza;
Parte_1 Parte_3
- Dall'unione non sono nati figli.
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data
9.6.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 T_
, con ricorso depositato in data 30.4.2025, così provvede:
[...]
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_3 che hanno contratto matrimonio in Monza in data 27.9.2008 (Atto n. 154, Parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Monza), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Monza, affinché sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 12.6.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 3 di 3