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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 13/03/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. 657/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
Sezione Civile
Il Tribunale ordinario di Gela, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Stefania Sgroi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 657/2021 R.G. , promossa da
(p.i. ) in persona del rappresentante legale p.t., con il Parte_1 P.IVA_1 ministero dell'avv. Giuseppe Nicosia
ATTORE contro
(c.f. ), con il ministero dell'avv. Paolo Picci Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO
e nei confronti di
(p.i. , in Controparte_2 P.IVA_2
persona del procuratore speciale previa procura del 20.10.2021 a rogito del notaio Controparte_3
di Milano, rep. 51.883, racc. 23.622, con il ministero degli avv.ti Claudio Paolo Persona_1
Cambieri e Furio De Palma, e con elezione di domicilio presso l'avv. Santo Spagnolo
TERZA CHIAMATA DAL CONVENUTO
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
(v. udienza del 6.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., con assegnazione dei termini ex art. 190, comma 1, c.p.c.)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato con p.e.c. del 13.05.2021, in persona del Parte_1
1 rappresentante legale p.t. ha convenuto in giudizio il dott. , n.q. di proprio Controparte_1
consulente fiscale per la fruizione del credito di imposta per gli investimenti nel mezzogiorno ex art. 1, commi 98-108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, finalizzati all'apertura di un nuovo studio professionale odontoiatrico, in relazione agli atti dell'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di
Ragusa, n. TYZCRA9000013/2020, n. TYZI1A900019/2021, n. TYZI1A900020/2021 e n.
TYZI1A900021/2021, chiedendo al presente Tribunale: “ritenere e dichiarare fondata la domanda attorea e, conseguentemente, condannare il convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali nella misura di € 130.800,96 (€ 112.237,73 per sanzioni pecuniarie, € 13.297,71 per interessi ed € 5.265,52 per l'assistenza di altro professionista), nonché dei danni non patrimoniali secondo equità nella misura di € 25.000,00 o di quella maggiore o minore somma da liquidare in via equitativa. Con svalutazione monetaria e gli interessi comunque dovuti dalla diffida al soddisfo. Condannare il convenuto ex art 96 cpc e 4 D.L. 132/14. Con le spese e gli onorari.”.
Con comparsa depositata il 28.06.2021, si è costituito in giudizio il dott. , Controparte_1 chiedendo al presente Tribunale: “a) Ritenere e dichiarare che il dr. non è in Controparte_1
alcun modo inadempiente alle obbligazioni contrattuali assunte con lo avendo Parte_1
correttamente eseguito le prestazioni professionali che gli erano materialmente possibili. b) Ritenere e dichiarare che il , avendo stipulato con la CP_1 Controparte_2
polizza di responsabilità civile, professionale e generale per i commercialisti, polizza n.
[...]
IFL0003051.M03313, Broker: R. T. I. AEC Master Broker s.r.l. – Medias S.p.A., ha diritto ad essere ritenuto indenne dalla responsabilità civile, come stabilito nella citata polizza, essendo tenuta a garantire le ragioni dello la detta Società Assicuratrice con conseguente Parte_1
liberazione del dalla conseguente obbligazione risarcitoria. In relazione alla proposta CP_1
domanda richiamata nel giudizio, ad istanza del dr. della la Controparte_1 [...]
con sede in Milano nella Piazza Vetra n. 17, pec: Controparte_2
si chiede che l'Ill.mo sig. Giudice voglia differire, ai sensi dell'art. Email_1
269 c.p.c. la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei ter-mini di cui all'art. 163 bis c.p.c. e, conseguentemente, fissare una nuova udienza.”.
Con comparsa depositata il 13.01.2022, si è costituita la terza chiamata dal convenuto, previa autorizzazione del Giudice con decreto del 16.7.2021, Controparte_2
, chiedendo al presente Tribunale: “NEL MERITO - rigettare le domande formulate da parte
[...] attrice nei confronti del Dr. poiché infondate in fatto e in diritto, nell'an e nel Controparte_1 quantum debeatur, per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto - mandare assolta CP_2
[...
dalla domanda di manleva e garanzia svolta dal Dr. nei suoi confronti. IN Controparte_1
2 VIA SUBORDINATA In via gradata, e salvo gravame, nella denegata e non creduta ipotesi di condanna del Dr. : accertare e dichiarare l'inoperatività della Polizza n. IFL Controparte_1
0003051.M03313 tra il Dr. ed per tutti i motivi esposti in Controparte_1 CP_2
narrativa, e conseguentemente, rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dal Dr.
nei confronti della scrivente. IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE Limitare Controparte_1
l'accoglimento della domanda di manleva e garanzia svolta dal Dr. nei Controparte_1 confronti della scrivente Compagnia secondo quanto emergerà dall'esperenda istruttoria, tenuto conto del grado di responsabilità, anche concorsuale, che verrà accertato in corso di causa in capo a tutti i soggetti coinvolti, detratto in ogni caso, l'importo di € 500,00 a titolo di franchigia e nei limiti del massimale, e con esclusione delle spese legali sostenute dal Dr. . Con il favore Controparte_1 delle spese processuali.”.
2. Lo ha proposto una domanda nei confronti del dott. CO Parte_1
, n.q. di proprio consulente fiscale per la fruizione del credito di imposta per gli Controparte_1
investimenti nel mezzogiorno ex art. 1, commi 98-108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, finalizzati all'apertura di un nuovo studio professionale odontoiatrico, a titolo di responsabilità contrattuale per prestazione d'opera professionale (artt. 2229 ss. c.c.), in relazione agli atti dell'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Ragusa, n. n. n. CodiceFiscale_2 CodiceFiscale_3
TYZI1A900020/2021 e n. TYZI1A900021/2021, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali quantificati nella somma di € 130.800,96, e dei danni non patrimoniali quantificati in via equitativa nella somma di € 25.000,00, oltre svalutazione monetaria ed interessi dalla diffida al soddisfo, con chiamata in garanzia da parte del convenuto, autorizzata dal Giudice, della compagnia di assicurazione , in forza della polizza n. IFL Controparte_2
0003051.M03313.
2.1. Tale domanda proposta dall'attore nei confronti del convenuto è parzialmente fondata per le ragioni che seguono.
Ai sensi dell'art. 2236 c.c., dettato in materia di contratto di prestazione d'opera professionale
(artt. 2229 ss. c.c.), “Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave”.
Tale limitazione della responsabilità del professionista intellettuale, qual è l'odierno convenuto iscritto all'albo dei dottori commercialisti ex art. 2229 c.c., ai soli casi di dolo o colpa grave ex art. 2236 c.c. opera, per consolidata giurisprudenza di legittimità, nei casi in cui la prestazione professionale implichi l'interpretazione di leggi o la risoluzione di questioni opinabili (cfr. da ultimo,
Cass. civ., sez. III, n. 32789/2024, testualmente: “E' principio di diritto che nei casi di interpretazione
3 di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la responsabilità del professionista nei confronti del suo cliente a meno di dolo o colpa grave (Cass. 1161/ 1990; Cass.
10068/ 1996; Cass. 16846/ 2005; Cass. 974/2007; Cass. 20828/ 2009). Regola, questa, che sebbene dettata per la prestazione dell'avvocato, è altresì valida per ogni altra prestazione professionale simile.”).
Nel caso di specie, risulta documentalmente che lo avvalendosi della Parte_1
consulenza professionale del dottore CO , ha trasmesso al con Controparte_1 CP_4
p.e.c. del 30.06.2016 una comunicazione per la fruizione del credito di imposta per gli investimenti nel mezzogiorno ex art. 1, commi 98-108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, finalizzati all'apertura di un nuovo studio professionale odontoiatrico, realizzato dal 18.03.2016 fino a tutto il 2018, e che a seguito dei controlli effettuati dai funzionari dell'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di
Ragusa, come da processo verbale redatto il 7.11.2019, e della documentazione integrativa presentata il
9.9.2020 dallo l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Ragusa, ha Parte_1 notificato allo con p.e.c. del 9.10.2020 l'atto n. I00106/I00107/I00108-2020, Parte_1 relativo agli anni di imposta 2016, 2017 e 2018, con cui ha rappresentato che, all'esito di tale controllo,
è emerso l'indebito utilizzo in compensazione di una parte del credito di imposta maturato nell'anno
2016, mentre non sono emerse irregolarità in ordine all'utilizzo in compensazione del credito di imposta maturato nell'anno 2017 e nell'anno 2018.
Pertanto, con l'atto di recupero n. l'Agenzia delle Entrate, Direzione CodiceFiscale_2 provinciale di Ragusa, ha rilevato l'indebito utilizzo nel 2017 e nel 2018 di una parte credito di imposta
2016, per acquisto di beni non agevolabili e per credito di imposta non spettante, in violazione dell'art. 1, comma 7-quater, d.l. 29.12.2016 n. 243, per la somma complessiva di € 107.471,28 con la conseguente applicazione di sanzioni ex art. 13, commi 4 e 5, d.lgs. n. 471/1997 per la somma complessiva di € 107.471,28 e di interessi per la somma complessiva di € 12.255,76.
Inoltre risulta documentalmente che lo avvalendosi della consulenza Parte_1
professionale del dottore CO , ha trasmesso il 19.10.2017 la Controparte_1
dichiarazione dei redditi modello unico SC e la dichiarazione IRAP per il periodo di imposta 2016, e che con l'atto n. TYZI1A900019/2021 l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Ragusa, ha rilevato per l'anno di imposta 2016 l'indebita deduzione di ammortamenti indeducibili in violazione dell'art. 102, D.P.R. n. 917/1986, per la somma di € 2.016,36 con applicazione di sanzioni ex art. 1, comma 2, d.lgs. n. 471/1997, l'omessa imposizione di contributi c/impianti in violazione dell'art. 1, commi 98-108, l. 28.12.2015 n. 208 e dell'art. 85 T.U.I.R., per la somma di € 4.919,12, con applicazione di sanzioni ex art. 1, comma 2, d.lgs. n. 471/1997, e l'indebita deduzione di ammortamenti
4 indeducibili in violazione dell'art. 102, D.P.R. n. 917/1986 per la somma di € 8.883,36, con applicazione delle sanzioni ex art. 1, comma 2, d.lgs. n. 471/1997, invitando il contribuente
[...]
CP a comparire per un accertamento con adesione di una maggiore imposta e Irap per Parte_1
l'anno di imposta 2016 per la somma complessiva di € 2.335,00 con applicazione di sanzioni per la somma di € 700,50 e di interessi per la somma di € 303,17.
Inoltre risulta documentalmente che lo avvalendosi della consulenza Parte_1
professionale del dottore CO , ha trasmesso il 26.10.2018 la Controparte_1
dichiarazione dei redditi modello unico SC e la dichiarazione IRAP per il periodo di imposta 2017, e che con l'atto n. TYZI1A900020/2021 l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Ragusa, ha rilevato per l'anno di imposta 2017 l'omessa imposizione di contributi c/impianti in violazione dell'art. 1, commi 98-108, l. 28.12.2015 n. 208 e dell'art. 85 T.U.I.R., per la somma di € 12.763,23, con applicazione di sanzioni ex art. 1, comma 2, d.lgs. n. 471/1997, e l'indebita deduzione di ammortamenti indeducibili in violazione dell'art. 102, D.P.R. n. 917/1986 per la somma di € 11.260,00, con applicazione delle sanzioni ex art. 1, comma 2, d.lgs. n. 471/1997, invitando il contribuente
[...]
CP a comparire per un accertamento con adesione di una maggiore imposta e Irap per Parte_1
l'anno di imposta 2017 per la somma complessiva di € 3.607,00 con applicazione di sanzioni per la somma di € 1.082,10 e di interessi per la somma di € 341,38.
Inoltre risulta documentalmente che lo avvalendosi della consulenza Parte_1
professionale del dottore CO , ha trasmesso il 2.10.2019 la Controparte_1
dichiarazione dei redditi modello unico SC e la dichiarazione IRAP per il periodo di imposta 2018, e che con l'atto n. TYZI1A900021/2021 l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Ragusa, ha rilevato per l'anno di imposta 2018 l'omessa imposizione di contributi c/impianti in violazione dell'art. 1, commi 98-108, l. 28.12.2015 n. 208 e dell'art. 85 T.U.I.R., per la somma di € 13.438,23, con applicazione di sanzioni ex art. 1, comma 2, d.lgs. n. 471/1997, e l'indebita deduzione di ammortamenti indeducibili in violazione dell'art. 102, D.P.R. n. 917/1986 per la somma di € 15.859,00, con applicazione delle sanzioni ex art. 1, comma 2, d.lgs. n. 471/1997, invitando il contribuente
[...]
CP a comparire per un accertamento con adesione di una maggiore imposta e Irap per Parte_1
l'anno di imposta 2018 per la somma complessiva di € 6.473,00 con applicazione di sanzioni per la somma di € 1.941,90 e di interessi per la somma di € 386,69.
Rispetto all'atto di recupero n. dell'Agenzia delle Entrate, Direzione CodiceFiscale_2 provinciale di Ragusa, azionato dall'attore, non sussiste la responsabilità professionale del convenuto, per mancanza di colpa grave ex art. 2236 c.c., in quanto tale atto di recupero si fonda sul fatto che lo avvalendosi della consulenza professionale del dottore CO Parte_1 CP_1
5 , ha trasmesso al con p.e.c. del 30.06.2016 una comunicazione per la fruizione del CP_1 CP_4
credito di imposta per gli investimenti nel mezzogiorno ex art. 1, commi 98-108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, finalizzati all'apertura di un nuovo studio professionale odontoiatrico, prima che tale normativa tributaria, da poco entrata in vigore, fosse oggetto della Circolare dell'Agenzia delle
Entrate del 3.8.2016 n. 34/E, volta ad “illustrare la disciplina agevolativa introdotta dall'art. 1, commi
98-108, della legge n. 208 del 2015, per favorire l'acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria,
Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo”, in ordine al “credito di imposta riconosciuto ai soggetti titolari di reddito di impresa che effettuano tali investimenti a partire dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2019”, fornendo chiarimenti su “
1. soggetti beneficiari, 2. ambito territoriale, 3. investimenti agevolabili, 4. determinazione dell'agevolazione, 5. valorizzazione degli investimenti ed efficacia temporale dell'agevolazione, 6. procedura, utilizzo e rilevanza del credito di imposta, 7. cumulo, 8. rideterminazione del credito, 9. controlli” (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 32789/2024, già citata, testualmente: “Al momento della consulenza, sia la legge del 2001 che quella del 2002 erano in vigore da poco, non vi erano ancora prassi interpretative, ed il testo della legge non era chiarissimo: prova ne sia che la stessa Agenzia delle Entrate, dopo qualche mese dalla conclusione della consulenza, ha chiarito come dovesse interpretarsi la norma, e prova ne sia che le decisioni di questa Corte sul significato di quelle leggi, e dunque sul fatto che non se ne potesse ricavare la facoltà di compensazione, sono di qualche anno successivo. Ed allora, l'errore interpretativo - che, si ripete, starebbe nel fatto di avere inteso quelle norme come tali da autorizzare la compensazione, e dunque come tali da costituire specificazione del principio di "legalità" della compensazione tributaria - è un errore scusabile, che non manifesta violazione degli obblighi di diligenza e perizia imposti al professionista.”).
Rispetto agli atti n. TYZI1A900019/2021, n. TYZI1A900020/2021 e n. TYZI1A900021/2021 dell'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Ragusa, azionati dall'attore, sussiste invece la responsabilità professionale del convenuto per colpa grave ex art. 2236 c.c., in quanto questi tre atti di invito del contribuente a comparire per l'accertamento con adesione di una Parte_1
maggiore Ires ed Irap rispettivamente per il periodo di imposta 2016, 2017 e 2018, si fondano sul fatto che lo avvalendosi della consulenza professionale del dottore CO Parte_1
, ha trasmesso rispettivamente in data 19.10.2017 la dichiarazione dei redditi Controparte_1
modello unico SC e la dichiarazione IRAP per il periodo di imposta 2016, in data 26.10.2018 la dichiarazione dei redditi modello unico SC e la dichiarazione IRAP per il periodo di imposta 2017, e in data 2.10.2019 la dichiarazione dei redditi modello unico SC e la dichiarazione IRAP per il periodo di
6 imposta 2018, con erronea applicazione della normativa tributaria in materia di credito di imposta per gli investimenti nel mezzogiorno ex art. 1, commi 98-108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonostante tale normativa tributaria, erroneamente applicata dal consulente fiscale odierno convenuto, fosse stata già oggetto della Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 3.8.2016 n. 34/E, volta ad
“illustrare la disciplina agevolativa introdotta dall'art. 1, commi 98-108, della legge n. 208 del 2015, per favorire l'acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo”, in ordine al “credito di imposta riconosciuto ai soggetti titolari di reddito di impresa che effettuano tali investimenti a partire dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2019”, fornendo chiarimenti su “
1. soggetti beneficiari, 2. ambito territoriale, 3. investimenti agevolabili, 4. determinazione dell'agevolazione, 5. valorizzazione degli investimenti ed efficacia temporale dell'agevolazione, 6. procedura, utilizzo e rilevanza del credito di imposta, 7. cumulo, 8. rideterminazione del credito, 9. controlli” (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 32789/2024, già citata, testualmente: “Al momento della consulenza, sia la legge del 2001 che quella del 2002 erano in vigore da poco, non vi erano ancora prassi interpretative, ed il testo della legge non era chiarissimo: prova ne sia che la stessa Agenzia delle Entrate, dopo qualche mese dalla conclusione della consulenza, ha chiarito come dovesse interpretarsi la norma, e prova ne sia che le decisioni di questa Corte sul significato di quelle leggi, e dunque sul fatto che non se ne potesse ricavare la facoltà di compensazione, sono di qualche anno successivo. Ed allora, l'errore interpretativo - che, si ripete, starebbe nel fatto di avere inteso quelle norme come tali da autorizzare la compensazione, e dunque come tali da costituire specificazione del principio di "legalità" della compensazione tributaria - è un errore scusabile, che non manifesta violazione degli obblighi di diligenza e perizia imposti al professionista.”).
Pertanto, il consulente fiscale odierno convenuto è tenuto a risarcire, a titolo di responsabilità contrattuale (art. 1218 ss. c.c.), per colpa grave ex art. 2236 c.c., il committente odierno attore
[...]
per i danni patrimoniali subìti, da quantificarsi nella misura pari alle sanzioni e agli Parte_2 interessi applicati dall'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Ragusa, nei tre atti n.
TYZI1A900019/2021, n. TYZI1A900020/2021 e n. TYZI1A900021/2021 per i quali il convenuto risponde, ed in misura pari al compenso del nuovo consulente fiscale che ha assistito il contribuente nel contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Ragusa, a seguito dei controlli, per la somma complessiva di € 10.031,97 risultante in atti pagata dal contribuente odierno attore (ossia: per l'atto n. per l'anno di imposta 2016, € 700,50 per sanzioni ed € 305,18 per CodiceFiscale_3 interessi, v. all. citaz. 5.1; per l'atto n. TYZI1A900020/2021 per l'anno di imposta 2017, € 1.082,10 per sanzioni ed € 344,49 per interessi, v. all. citaz. 5.2; per l'atto n. TYZI1A900021/2021 per l'anno di
7 imposta 2018, € 1.941,90 per sanzioni ed € 392,28 per interessi, v. all. citaz. 5.3; € 5.265,52 per compenso professionale di altro professionista, v. all. citaz. 6), oltre interessi compensativi al tasso legale vigente anno per anno sulla somma via via rivalutata, dalla data della costituzione in mora, previa diffida a mezzo p.e.c. del 18.01.2021 (trattandosi di responsabilità contrattuale, con mora non automatica ex art. 1219, co.1 c.c.), fino alla data di deposito del presente provvedimento con cui il danno viene così liquidato, e oltre interessi moratori al tasso legale ex art. 1224, co.1, c.c. dalla data di deposito del presente provvedimento, con cui l'obbligazione risarcitoria da debito di valore diventa debito di valuta, fino al soddisfo (cfr. Cass. civ. , sez. I, n. 2395/1989, testualmente: “In tema di responsabilità contrattuale per inadempimento, l'obbligo di risarcire il danno, consistendo nel ripristino della situazione patrimoniale del danneggiato anteriore all'inadempimento causativo del danno, è debito di valore;
come tale, soggetto a rivalutazione, al fine di reintegrare detto creditore anche del danno rappresentato dalla svalutazione monetaria sopravvenuta in corso di causa, fino al momento della liquidazione (Cass. 25.10.1982, n. 5580; id. 22.8.1985 n. 4480). Sulla somma liquidata
a titolo di risarcimento, nell'ammontare rivalutato, decorrono gli interessi legali, dalla data della domanda giudiziaria, o da altro atto idoneo a costituire in mora il debitore;
non quindi dalla data dell'evento dannoso. Ciò in quanto (Cass. 22.1.1976 n. 185; id. 25.10.1982 n. 5580) il principio secondo il quale gli interessi sulle somme liquidate a titolo di risarcimento decorrono dalla data del verificarsi del danno trova applicazione soltanto in tema di responsabilità extracontrattuale, poiché ai sensi dell'art. 1219, comma 2, n. 1, c.c., il debitore del risarcimento del danno cagionato da fatto illecito deve essere ritenuto in mora ("mora ex re") dal giorno dell'illecito stesso. Quando invece
l'obbligazione risarcitoria derivi da inadempimento contrattuale, i medesimi interessi decorrono solo dalla domanda giudiziaria, quale atto di costituzione in mora del debitore, anche se a quella data il credito non sia ancora liquido ed esigibile, avendo l'accertamento nel corso del giudizio della sussistenza e dell'ammontare del credito effetto retroattivo dalla data della domanda”; conforme Cass. civ., sez. I, n. 19604/2016 e le pronunce ivi citate, testualmente: “In applicazione dei principi generali sulla responsabilità contrattuale, sulla somma corrispondente al risarcimento - soggetta a rivalutazione monetaria in quanto debito di valore - competono anche gli interessi legali, gli uni e
l'altra con decorrenza dalla domanda giudiziale (o da altro atto idoneo di costituzione in mora), non già dalla data dell'evento dannoso, come avviene per l'illecito extracontrattuale (cfr. Cass. 4869/1994;
12652/1997; 9338/2009; 6545/2016).”; cfr. Cass. civ., sez. I, n. 2395/1989 cit. , testualmente: “Il debito di valore per danno contrattuale diventa, dopo la liquidazione, debito di valuta e che perciò, ma solo dal momento della liquidazione definitiva (con la sentenza che abbia determinato l'ammontare del danno risarcibile ed abbia altresì eventualmente rivalutato il danno stesso al momento della decisione)
8 sull'importo così determinato spettano ormai solo gli interessi dalla data della sentenza (e non da quella della domanda giudiziale); e che tali interessi, trattandosi ormai di obbligazione pecuniaria, possono essere liquidati al tasso legale ovvero anche ad un tasso superiore, a titolo di maggior danno ex art. 1224 cpv. c.c.”).
Il capo della domanda dell'attore, di condanna del convenuto al risarcimento del danno non patrimoniale è invece infondato, in quanto l'attore non ha fornito, com'era suo onere ex art. 2697, comma 1, c.c., la prova della sua sussistenza, che la liquidazione in via equitativa ex art. 1226 c.c. postula, attinendo solo alla sua quantificazione (cfr. ex multis, Cass. civ. , sez. III, n.29330/2019, testualmente: “La valutazione equitativa, espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., non può sopperire ad un difetto di prova circa la ricorrenza del danno, ma soccorre sussidiariamente ove, provato il danno, sia difficile o impossibile quantificarlo;
pertanto, è subordinata, da un lato, alla condizione che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare, dall'altro non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza del danno e non esonera la parte dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinchè l'apprezzamento equitativo sia per quanto possibile, ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'iter della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno.”).
2.2. La domanda di chiamata in garanzia della compagnia di assicurazione del convenuto è infondata per le ragioni che seguono.
Ai sensi dell'art. 3, lett. f, della polizza n. IFL 0003051.M03313, stipulata dall'odierno convenuto con per la sua attività professionale di Controparte_2 CO, per il periodo dal 30.06.2020 al 30.06.2021, prodotta in atti, “L'assicurazione non comprende i rischi conseguenti a o derivanti da richieste di risarcimento per situazioni preesistenti” ossia “qualsiasi richiesta di risarcimento già ricevuta dall'assicurato prima dell'inizio del periodo di assicurazione o circostanza nota suscettibili di causare o aver causato danni a terzi, che siano già conosciute dall'assicurato all'inizio del periodo di assicurazione”, con la precisazione, tra le
“definizioni” della polizza, che per “circostanza nota” si intende “qualsiasi atto o fatto, del quale
l'assicurato sia a conoscenza prima della data di decorrenza della polizza, che possa dare luogo ad una richiesta di risarcimento nei confronti dell'assicurato”.
Pertanto, la polizza non opera nel caso di specie ai sensi dell'art. 3, lett. f, come fondatamente eccepito dalla terza chiamata, in quanto risulta documentalmente che i funzionari dell'Agenzia delle
Entrate, Direzione provinciale di Ragusa, hanno eseguito i loro controlli per gli anni di imposta 2016,
9 2017 e 2018 per cui è causa, come da processo verbale redatto il 7.11.2019, nei confronti del contribuente assistito dal consulente fiscale odierno convenuto, prima del periodo Parte_1
dal 30.06.2020 al 30.06.2021 coperto dalla polizza.
3. Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda dell'attore nei confronti del convenuto va parzialmente accolta, mentre la domanda di chiamata in garanzia della compagnia di assicurazione del convenuto va rigettata, e per l'effetto, il consulente fiscale dott. CO Controparte_1
va condannato al risarcimento del danno in favore del committente in persona del Parte_1
rappresentante legale p.t., a titolo di responsabilità contrattuale per prestazione d'opera professionale, per la somma complessiva di € 10.031,97, oltre interessi compensativi al tasso legale vigente anno per anno sulla somma via via rivalutata, dalla domanda previa diffida a mezzo p.e.c. del 18.01.2021 fino alla data di deposito del presente provvedimento, ed oltre interessi moratori al tasso legale, dalla data di deposito del presente provvedimento fino al soddisfo.
Le spese di lite sono poste a carico del convenuto in base al principio della soccombenza (art. 91
c.p.c.) e sono liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri tabellari di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato da ultimo dal d.m. n. 147/2022, in base alla natura della causa (giudizio di cognizione dinanzi al Tribunale), al valore della causa come da somma attribuita a titolo risarcitorio ex art. 5, co.1,
d.m. cit. (€ 10.031,97) ed alla attività difensiva svolta (4 fasi, da liquidarsi ai medi ex art. 4 d.m. cit.), in favore dell'attore e del terzo chiamato in garanzia dal convenuto.
La fondatezza solo parziale della domanda di responsabilità contrattuale proposta dall'attore nei confronti del convenuto implica il rigetto della domanda dell'attore di condanna del convenuto per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., per mancanza di colpa grave del convenuto nell'aver resistito in giudizio.
P.Q.M.
accoglie parzialmente la domanda dell'attore nei confronti del convenuto, e per l'effetto, condanna
(c.f. ) al risarcimento del danno, in favore di Controparte_1 C.F._1
(p.i. ), a titolo di responsabilità contrattuale per prestazione Parte_1 P.IVA_1
d'opera professionale, per la somma complessiva di € 10.031,97, oltre interessi compensativi al tasso legale vigente anno per anno sulla somma via via rivalutata, dal 18.01.2021 fino alla data di deposito del presente provvedimento, ed oltre interessi moratori al tasso legale, dalla data di deposito del presente provvedimento fino al soddisfo;
rigetta la domanda di chiamata in garanzia della compagnia di assicurazione del convenuto;
condanna (c.f. ) al pagamento delle spese di Controparte_1 C.F._1
lite in favore di (p.i. ), liquidandole nella somma di € Parte_1 P.IVA_1
10 5.077,00 per compenso, oltre € 786,00 per spese vive, spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. nella misura di legge;
condanna (c.f. ) al pagamento delle spese di Controparte_1 C.F._1 lite in favore di (p.i. Controparte_2
), liquidandole nella somma di € 5.077,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, P.IVA_2
i.v.a. e c.p.a. nella misura di legge;
rigetta la domanda dell'attore di condanna del convenuto per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
Gela, 13.03.2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Sgroi
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
Sezione Civile
Il Tribunale ordinario di Gela, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Stefania Sgroi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 657/2021 R.G. , promossa da
(p.i. ) in persona del rappresentante legale p.t., con il Parte_1 P.IVA_1 ministero dell'avv. Giuseppe Nicosia
ATTORE contro
(c.f. ), con il ministero dell'avv. Paolo Picci Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO
e nei confronti di
(p.i. , in Controparte_2 P.IVA_2
persona del procuratore speciale previa procura del 20.10.2021 a rogito del notaio Controparte_3
di Milano, rep. 51.883, racc. 23.622, con il ministero degli avv.ti Claudio Paolo Persona_1
Cambieri e Furio De Palma, e con elezione di domicilio presso l'avv. Santo Spagnolo
TERZA CHIAMATA DAL CONVENUTO
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
(v. udienza del 6.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., con assegnazione dei termini ex art. 190, comma 1, c.p.c.)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato con p.e.c. del 13.05.2021, in persona del Parte_1
1 rappresentante legale p.t. ha convenuto in giudizio il dott. , n.q. di proprio Controparte_1
consulente fiscale per la fruizione del credito di imposta per gli investimenti nel mezzogiorno ex art. 1, commi 98-108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, finalizzati all'apertura di un nuovo studio professionale odontoiatrico, in relazione agli atti dell'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di
Ragusa, n. TYZCRA9000013/2020, n. TYZI1A900019/2021, n. TYZI1A900020/2021 e n.
TYZI1A900021/2021, chiedendo al presente Tribunale: “ritenere e dichiarare fondata la domanda attorea e, conseguentemente, condannare il convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali nella misura di € 130.800,96 (€ 112.237,73 per sanzioni pecuniarie, € 13.297,71 per interessi ed € 5.265,52 per l'assistenza di altro professionista), nonché dei danni non patrimoniali secondo equità nella misura di € 25.000,00 o di quella maggiore o minore somma da liquidare in via equitativa. Con svalutazione monetaria e gli interessi comunque dovuti dalla diffida al soddisfo. Condannare il convenuto ex art 96 cpc e 4 D.L. 132/14. Con le spese e gli onorari.”.
Con comparsa depositata il 28.06.2021, si è costituito in giudizio il dott. , Controparte_1 chiedendo al presente Tribunale: “a) Ritenere e dichiarare che il dr. non è in Controparte_1
alcun modo inadempiente alle obbligazioni contrattuali assunte con lo avendo Parte_1
correttamente eseguito le prestazioni professionali che gli erano materialmente possibili. b) Ritenere e dichiarare che il , avendo stipulato con la CP_1 Controparte_2
polizza di responsabilità civile, professionale e generale per i commercialisti, polizza n.
[...]
IFL0003051.M03313, Broker: R. T. I. AEC Master Broker s.r.l. – Medias S.p.A., ha diritto ad essere ritenuto indenne dalla responsabilità civile, come stabilito nella citata polizza, essendo tenuta a garantire le ragioni dello la detta Società Assicuratrice con conseguente Parte_1
liberazione del dalla conseguente obbligazione risarcitoria. In relazione alla proposta CP_1
domanda richiamata nel giudizio, ad istanza del dr. della la Controparte_1 [...]
con sede in Milano nella Piazza Vetra n. 17, pec: Controparte_2
si chiede che l'Ill.mo sig. Giudice voglia differire, ai sensi dell'art. Email_1
269 c.p.c. la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei ter-mini di cui all'art. 163 bis c.p.c. e, conseguentemente, fissare una nuova udienza.”.
Con comparsa depositata il 13.01.2022, si è costituita la terza chiamata dal convenuto, previa autorizzazione del Giudice con decreto del 16.7.2021, Controparte_2
, chiedendo al presente Tribunale: “NEL MERITO - rigettare le domande formulate da parte
[...] attrice nei confronti del Dr. poiché infondate in fatto e in diritto, nell'an e nel Controparte_1 quantum debeatur, per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto - mandare assolta CP_2
[...
dalla domanda di manleva e garanzia svolta dal Dr. nei suoi confronti. IN Controparte_1
2 VIA SUBORDINATA In via gradata, e salvo gravame, nella denegata e non creduta ipotesi di condanna del Dr. : accertare e dichiarare l'inoperatività della Polizza n. IFL Controparte_1
0003051.M03313 tra il Dr. ed per tutti i motivi esposti in Controparte_1 CP_2
narrativa, e conseguentemente, rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dal Dr.
nei confronti della scrivente. IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE Limitare Controparte_1
l'accoglimento della domanda di manleva e garanzia svolta dal Dr. nei Controparte_1 confronti della scrivente Compagnia secondo quanto emergerà dall'esperenda istruttoria, tenuto conto del grado di responsabilità, anche concorsuale, che verrà accertato in corso di causa in capo a tutti i soggetti coinvolti, detratto in ogni caso, l'importo di € 500,00 a titolo di franchigia e nei limiti del massimale, e con esclusione delle spese legali sostenute dal Dr. . Con il favore Controparte_1 delle spese processuali.”.
2. Lo ha proposto una domanda nei confronti del dott. CO Parte_1
, n.q. di proprio consulente fiscale per la fruizione del credito di imposta per gli Controparte_1
investimenti nel mezzogiorno ex art. 1, commi 98-108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, finalizzati all'apertura di un nuovo studio professionale odontoiatrico, a titolo di responsabilità contrattuale per prestazione d'opera professionale (artt. 2229 ss. c.c.), in relazione agli atti dell'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Ragusa, n. n. n. CodiceFiscale_2 CodiceFiscale_3
TYZI1A900020/2021 e n. TYZI1A900021/2021, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali quantificati nella somma di € 130.800,96, e dei danni non patrimoniali quantificati in via equitativa nella somma di € 25.000,00, oltre svalutazione monetaria ed interessi dalla diffida al soddisfo, con chiamata in garanzia da parte del convenuto, autorizzata dal Giudice, della compagnia di assicurazione , in forza della polizza n. IFL Controparte_2
0003051.M03313.
2.1. Tale domanda proposta dall'attore nei confronti del convenuto è parzialmente fondata per le ragioni che seguono.
Ai sensi dell'art. 2236 c.c., dettato in materia di contratto di prestazione d'opera professionale
(artt. 2229 ss. c.c.), “Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave”.
Tale limitazione della responsabilità del professionista intellettuale, qual è l'odierno convenuto iscritto all'albo dei dottori commercialisti ex art. 2229 c.c., ai soli casi di dolo o colpa grave ex art. 2236 c.c. opera, per consolidata giurisprudenza di legittimità, nei casi in cui la prestazione professionale implichi l'interpretazione di leggi o la risoluzione di questioni opinabili (cfr. da ultimo,
Cass. civ., sez. III, n. 32789/2024, testualmente: “E' principio di diritto che nei casi di interpretazione
3 di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la responsabilità del professionista nei confronti del suo cliente a meno di dolo o colpa grave (Cass. 1161/ 1990; Cass.
10068/ 1996; Cass. 16846/ 2005; Cass. 974/2007; Cass. 20828/ 2009). Regola, questa, che sebbene dettata per la prestazione dell'avvocato, è altresì valida per ogni altra prestazione professionale simile.”).
Nel caso di specie, risulta documentalmente che lo avvalendosi della Parte_1
consulenza professionale del dottore CO , ha trasmesso al con Controparte_1 CP_4
p.e.c. del 30.06.2016 una comunicazione per la fruizione del credito di imposta per gli investimenti nel mezzogiorno ex art. 1, commi 98-108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, finalizzati all'apertura di un nuovo studio professionale odontoiatrico, realizzato dal 18.03.2016 fino a tutto il 2018, e che a seguito dei controlli effettuati dai funzionari dell'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di
Ragusa, come da processo verbale redatto il 7.11.2019, e della documentazione integrativa presentata il
9.9.2020 dallo l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Ragusa, ha Parte_1 notificato allo con p.e.c. del 9.10.2020 l'atto n. I00106/I00107/I00108-2020, Parte_1 relativo agli anni di imposta 2016, 2017 e 2018, con cui ha rappresentato che, all'esito di tale controllo,
è emerso l'indebito utilizzo in compensazione di una parte del credito di imposta maturato nell'anno
2016, mentre non sono emerse irregolarità in ordine all'utilizzo in compensazione del credito di imposta maturato nell'anno 2017 e nell'anno 2018.
Pertanto, con l'atto di recupero n. l'Agenzia delle Entrate, Direzione CodiceFiscale_2 provinciale di Ragusa, ha rilevato l'indebito utilizzo nel 2017 e nel 2018 di una parte credito di imposta
2016, per acquisto di beni non agevolabili e per credito di imposta non spettante, in violazione dell'art. 1, comma 7-quater, d.l. 29.12.2016 n. 243, per la somma complessiva di € 107.471,28 con la conseguente applicazione di sanzioni ex art. 13, commi 4 e 5, d.lgs. n. 471/1997 per la somma complessiva di € 107.471,28 e di interessi per la somma complessiva di € 12.255,76.
Inoltre risulta documentalmente che lo avvalendosi della consulenza Parte_1
professionale del dottore CO , ha trasmesso il 19.10.2017 la Controparte_1
dichiarazione dei redditi modello unico SC e la dichiarazione IRAP per il periodo di imposta 2016, e che con l'atto n. TYZI1A900019/2021 l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Ragusa, ha rilevato per l'anno di imposta 2016 l'indebita deduzione di ammortamenti indeducibili in violazione dell'art. 102, D.P.R. n. 917/1986, per la somma di € 2.016,36 con applicazione di sanzioni ex art. 1, comma 2, d.lgs. n. 471/1997, l'omessa imposizione di contributi c/impianti in violazione dell'art. 1, commi 98-108, l. 28.12.2015 n. 208 e dell'art. 85 T.U.I.R., per la somma di € 4.919,12, con applicazione di sanzioni ex art. 1, comma 2, d.lgs. n. 471/1997, e l'indebita deduzione di ammortamenti
4 indeducibili in violazione dell'art. 102, D.P.R. n. 917/1986 per la somma di € 8.883,36, con applicazione delle sanzioni ex art. 1, comma 2, d.lgs. n. 471/1997, invitando il contribuente
[...]
CP a comparire per un accertamento con adesione di una maggiore imposta e Irap per Parte_1
l'anno di imposta 2016 per la somma complessiva di € 2.335,00 con applicazione di sanzioni per la somma di € 700,50 e di interessi per la somma di € 303,17.
Inoltre risulta documentalmente che lo avvalendosi della consulenza Parte_1
professionale del dottore CO , ha trasmesso il 26.10.2018 la Controparte_1
dichiarazione dei redditi modello unico SC e la dichiarazione IRAP per il periodo di imposta 2017, e che con l'atto n. TYZI1A900020/2021 l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Ragusa, ha rilevato per l'anno di imposta 2017 l'omessa imposizione di contributi c/impianti in violazione dell'art. 1, commi 98-108, l. 28.12.2015 n. 208 e dell'art. 85 T.U.I.R., per la somma di € 12.763,23, con applicazione di sanzioni ex art. 1, comma 2, d.lgs. n. 471/1997, e l'indebita deduzione di ammortamenti indeducibili in violazione dell'art. 102, D.P.R. n. 917/1986 per la somma di € 11.260,00, con applicazione delle sanzioni ex art. 1, comma 2, d.lgs. n. 471/1997, invitando il contribuente
[...]
CP a comparire per un accertamento con adesione di una maggiore imposta e Irap per Parte_1
l'anno di imposta 2017 per la somma complessiva di € 3.607,00 con applicazione di sanzioni per la somma di € 1.082,10 e di interessi per la somma di € 341,38.
Inoltre risulta documentalmente che lo avvalendosi della consulenza Parte_1
professionale del dottore CO , ha trasmesso il 2.10.2019 la Controparte_1
dichiarazione dei redditi modello unico SC e la dichiarazione IRAP per il periodo di imposta 2018, e che con l'atto n. TYZI1A900021/2021 l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Ragusa, ha rilevato per l'anno di imposta 2018 l'omessa imposizione di contributi c/impianti in violazione dell'art. 1, commi 98-108, l. 28.12.2015 n. 208 e dell'art. 85 T.U.I.R., per la somma di € 13.438,23, con applicazione di sanzioni ex art. 1, comma 2, d.lgs. n. 471/1997, e l'indebita deduzione di ammortamenti indeducibili in violazione dell'art. 102, D.P.R. n. 917/1986 per la somma di € 15.859,00, con applicazione delle sanzioni ex art. 1, comma 2, d.lgs. n. 471/1997, invitando il contribuente
[...]
CP a comparire per un accertamento con adesione di una maggiore imposta e Irap per Parte_1
l'anno di imposta 2018 per la somma complessiva di € 6.473,00 con applicazione di sanzioni per la somma di € 1.941,90 e di interessi per la somma di € 386,69.
Rispetto all'atto di recupero n. dell'Agenzia delle Entrate, Direzione CodiceFiscale_2 provinciale di Ragusa, azionato dall'attore, non sussiste la responsabilità professionale del convenuto, per mancanza di colpa grave ex art. 2236 c.c., in quanto tale atto di recupero si fonda sul fatto che lo avvalendosi della consulenza professionale del dottore CO Parte_1 CP_1
5 , ha trasmesso al con p.e.c. del 30.06.2016 una comunicazione per la fruizione del CP_1 CP_4
credito di imposta per gli investimenti nel mezzogiorno ex art. 1, commi 98-108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, finalizzati all'apertura di un nuovo studio professionale odontoiatrico, prima che tale normativa tributaria, da poco entrata in vigore, fosse oggetto della Circolare dell'Agenzia delle
Entrate del 3.8.2016 n. 34/E, volta ad “illustrare la disciplina agevolativa introdotta dall'art. 1, commi
98-108, della legge n. 208 del 2015, per favorire l'acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria,
Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo”, in ordine al “credito di imposta riconosciuto ai soggetti titolari di reddito di impresa che effettuano tali investimenti a partire dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2019”, fornendo chiarimenti su “
1. soggetti beneficiari, 2. ambito territoriale, 3. investimenti agevolabili, 4. determinazione dell'agevolazione, 5. valorizzazione degli investimenti ed efficacia temporale dell'agevolazione, 6. procedura, utilizzo e rilevanza del credito di imposta, 7. cumulo, 8. rideterminazione del credito, 9. controlli” (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 32789/2024, già citata, testualmente: “Al momento della consulenza, sia la legge del 2001 che quella del 2002 erano in vigore da poco, non vi erano ancora prassi interpretative, ed il testo della legge non era chiarissimo: prova ne sia che la stessa Agenzia delle Entrate, dopo qualche mese dalla conclusione della consulenza, ha chiarito come dovesse interpretarsi la norma, e prova ne sia che le decisioni di questa Corte sul significato di quelle leggi, e dunque sul fatto che non se ne potesse ricavare la facoltà di compensazione, sono di qualche anno successivo. Ed allora, l'errore interpretativo - che, si ripete, starebbe nel fatto di avere inteso quelle norme come tali da autorizzare la compensazione, e dunque come tali da costituire specificazione del principio di "legalità" della compensazione tributaria - è un errore scusabile, che non manifesta violazione degli obblighi di diligenza e perizia imposti al professionista.”).
Rispetto agli atti n. TYZI1A900019/2021, n. TYZI1A900020/2021 e n. TYZI1A900021/2021 dell'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Ragusa, azionati dall'attore, sussiste invece la responsabilità professionale del convenuto per colpa grave ex art. 2236 c.c., in quanto questi tre atti di invito del contribuente a comparire per l'accertamento con adesione di una Parte_1
maggiore Ires ed Irap rispettivamente per il periodo di imposta 2016, 2017 e 2018, si fondano sul fatto che lo avvalendosi della consulenza professionale del dottore CO Parte_1
, ha trasmesso rispettivamente in data 19.10.2017 la dichiarazione dei redditi Controparte_1
modello unico SC e la dichiarazione IRAP per il periodo di imposta 2016, in data 26.10.2018 la dichiarazione dei redditi modello unico SC e la dichiarazione IRAP per il periodo di imposta 2017, e in data 2.10.2019 la dichiarazione dei redditi modello unico SC e la dichiarazione IRAP per il periodo di
6 imposta 2018, con erronea applicazione della normativa tributaria in materia di credito di imposta per gli investimenti nel mezzogiorno ex art. 1, commi 98-108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonostante tale normativa tributaria, erroneamente applicata dal consulente fiscale odierno convenuto, fosse stata già oggetto della Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 3.8.2016 n. 34/E, volta ad
“illustrare la disciplina agevolativa introdotta dall'art. 1, commi 98-108, della legge n. 208 del 2015, per favorire l'acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo”, in ordine al “credito di imposta riconosciuto ai soggetti titolari di reddito di impresa che effettuano tali investimenti a partire dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2019”, fornendo chiarimenti su “
1. soggetti beneficiari, 2. ambito territoriale, 3. investimenti agevolabili, 4. determinazione dell'agevolazione, 5. valorizzazione degli investimenti ed efficacia temporale dell'agevolazione, 6. procedura, utilizzo e rilevanza del credito di imposta, 7. cumulo, 8. rideterminazione del credito, 9. controlli” (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 32789/2024, già citata, testualmente: “Al momento della consulenza, sia la legge del 2001 che quella del 2002 erano in vigore da poco, non vi erano ancora prassi interpretative, ed il testo della legge non era chiarissimo: prova ne sia che la stessa Agenzia delle Entrate, dopo qualche mese dalla conclusione della consulenza, ha chiarito come dovesse interpretarsi la norma, e prova ne sia che le decisioni di questa Corte sul significato di quelle leggi, e dunque sul fatto che non se ne potesse ricavare la facoltà di compensazione, sono di qualche anno successivo. Ed allora, l'errore interpretativo - che, si ripete, starebbe nel fatto di avere inteso quelle norme come tali da autorizzare la compensazione, e dunque come tali da costituire specificazione del principio di "legalità" della compensazione tributaria - è un errore scusabile, che non manifesta violazione degli obblighi di diligenza e perizia imposti al professionista.”).
Pertanto, il consulente fiscale odierno convenuto è tenuto a risarcire, a titolo di responsabilità contrattuale (art. 1218 ss. c.c.), per colpa grave ex art. 2236 c.c., il committente odierno attore
[...]
per i danni patrimoniali subìti, da quantificarsi nella misura pari alle sanzioni e agli Parte_2 interessi applicati dall'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Ragusa, nei tre atti n.
TYZI1A900019/2021, n. TYZI1A900020/2021 e n. TYZI1A900021/2021 per i quali il convenuto risponde, ed in misura pari al compenso del nuovo consulente fiscale che ha assistito il contribuente nel contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Ragusa, a seguito dei controlli, per la somma complessiva di € 10.031,97 risultante in atti pagata dal contribuente odierno attore (ossia: per l'atto n. per l'anno di imposta 2016, € 700,50 per sanzioni ed € 305,18 per CodiceFiscale_3 interessi, v. all. citaz. 5.1; per l'atto n. TYZI1A900020/2021 per l'anno di imposta 2017, € 1.082,10 per sanzioni ed € 344,49 per interessi, v. all. citaz. 5.2; per l'atto n. TYZI1A900021/2021 per l'anno di
7 imposta 2018, € 1.941,90 per sanzioni ed € 392,28 per interessi, v. all. citaz. 5.3; € 5.265,52 per compenso professionale di altro professionista, v. all. citaz. 6), oltre interessi compensativi al tasso legale vigente anno per anno sulla somma via via rivalutata, dalla data della costituzione in mora, previa diffida a mezzo p.e.c. del 18.01.2021 (trattandosi di responsabilità contrattuale, con mora non automatica ex art. 1219, co.1 c.c.), fino alla data di deposito del presente provvedimento con cui il danno viene così liquidato, e oltre interessi moratori al tasso legale ex art. 1224, co.1, c.c. dalla data di deposito del presente provvedimento, con cui l'obbligazione risarcitoria da debito di valore diventa debito di valuta, fino al soddisfo (cfr. Cass. civ. , sez. I, n. 2395/1989, testualmente: “In tema di responsabilità contrattuale per inadempimento, l'obbligo di risarcire il danno, consistendo nel ripristino della situazione patrimoniale del danneggiato anteriore all'inadempimento causativo del danno, è debito di valore;
come tale, soggetto a rivalutazione, al fine di reintegrare detto creditore anche del danno rappresentato dalla svalutazione monetaria sopravvenuta in corso di causa, fino al momento della liquidazione (Cass. 25.10.1982, n. 5580; id. 22.8.1985 n. 4480). Sulla somma liquidata
a titolo di risarcimento, nell'ammontare rivalutato, decorrono gli interessi legali, dalla data della domanda giudiziaria, o da altro atto idoneo a costituire in mora il debitore;
non quindi dalla data dell'evento dannoso. Ciò in quanto (Cass. 22.1.1976 n. 185; id. 25.10.1982 n. 5580) il principio secondo il quale gli interessi sulle somme liquidate a titolo di risarcimento decorrono dalla data del verificarsi del danno trova applicazione soltanto in tema di responsabilità extracontrattuale, poiché ai sensi dell'art. 1219, comma 2, n. 1, c.c., il debitore del risarcimento del danno cagionato da fatto illecito deve essere ritenuto in mora ("mora ex re") dal giorno dell'illecito stesso. Quando invece
l'obbligazione risarcitoria derivi da inadempimento contrattuale, i medesimi interessi decorrono solo dalla domanda giudiziaria, quale atto di costituzione in mora del debitore, anche se a quella data il credito non sia ancora liquido ed esigibile, avendo l'accertamento nel corso del giudizio della sussistenza e dell'ammontare del credito effetto retroattivo dalla data della domanda”; conforme Cass. civ., sez. I, n. 19604/2016 e le pronunce ivi citate, testualmente: “In applicazione dei principi generali sulla responsabilità contrattuale, sulla somma corrispondente al risarcimento - soggetta a rivalutazione monetaria in quanto debito di valore - competono anche gli interessi legali, gli uni e
l'altra con decorrenza dalla domanda giudiziale (o da altro atto idoneo di costituzione in mora), non già dalla data dell'evento dannoso, come avviene per l'illecito extracontrattuale (cfr. Cass. 4869/1994;
12652/1997; 9338/2009; 6545/2016).”; cfr. Cass. civ., sez. I, n. 2395/1989 cit. , testualmente: “Il debito di valore per danno contrattuale diventa, dopo la liquidazione, debito di valuta e che perciò, ma solo dal momento della liquidazione definitiva (con la sentenza che abbia determinato l'ammontare del danno risarcibile ed abbia altresì eventualmente rivalutato il danno stesso al momento della decisione)
8 sull'importo così determinato spettano ormai solo gli interessi dalla data della sentenza (e non da quella della domanda giudiziale); e che tali interessi, trattandosi ormai di obbligazione pecuniaria, possono essere liquidati al tasso legale ovvero anche ad un tasso superiore, a titolo di maggior danno ex art. 1224 cpv. c.c.”).
Il capo della domanda dell'attore, di condanna del convenuto al risarcimento del danno non patrimoniale è invece infondato, in quanto l'attore non ha fornito, com'era suo onere ex art. 2697, comma 1, c.c., la prova della sua sussistenza, che la liquidazione in via equitativa ex art. 1226 c.c. postula, attinendo solo alla sua quantificazione (cfr. ex multis, Cass. civ. , sez. III, n.29330/2019, testualmente: “La valutazione equitativa, espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., non può sopperire ad un difetto di prova circa la ricorrenza del danno, ma soccorre sussidiariamente ove, provato il danno, sia difficile o impossibile quantificarlo;
pertanto, è subordinata, da un lato, alla condizione che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare, dall'altro non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza del danno e non esonera la parte dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinchè l'apprezzamento equitativo sia per quanto possibile, ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'iter della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno.”).
2.2. La domanda di chiamata in garanzia della compagnia di assicurazione del convenuto è infondata per le ragioni che seguono.
Ai sensi dell'art. 3, lett. f, della polizza n. IFL 0003051.M03313, stipulata dall'odierno convenuto con per la sua attività professionale di Controparte_2 CO, per il periodo dal 30.06.2020 al 30.06.2021, prodotta in atti, “L'assicurazione non comprende i rischi conseguenti a o derivanti da richieste di risarcimento per situazioni preesistenti” ossia “qualsiasi richiesta di risarcimento già ricevuta dall'assicurato prima dell'inizio del periodo di assicurazione o circostanza nota suscettibili di causare o aver causato danni a terzi, che siano già conosciute dall'assicurato all'inizio del periodo di assicurazione”, con la precisazione, tra le
“definizioni” della polizza, che per “circostanza nota” si intende “qualsiasi atto o fatto, del quale
l'assicurato sia a conoscenza prima della data di decorrenza della polizza, che possa dare luogo ad una richiesta di risarcimento nei confronti dell'assicurato”.
Pertanto, la polizza non opera nel caso di specie ai sensi dell'art. 3, lett. f, come fondatamente eccepito dalla terza chiamata, in quanto risulta documentalmente che i funzionari dell'Agenzia delle
Entrate, Direzione provinciale di Ragusa, hanno eseguito i loro controlli per gli anni di imposta 2016,
9 2017 e 2018 per cui è causa, come da processo verbale redatto il 7.11.2019, nei confronti del contribuente assistito dal consulente fiscale odierno convenuto, prima del periodo Parte_1
dal 30.06.2020 al 30.06.2021 coperto dalla polizza.
3. Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda dell'attore nei confronti del convenuto va parzialmente accolta, mentre la domanda di chiamata in garanzia della compagnia di assicurazione del convenuto va rigettata, e per l'effetto, il consulente fiscale dott. CO Controparte_1
va condannato al risarcimento del danno in favore del committente in persona del Parte_1
rappresentante legale p.t., a titolo di responsabilità contrattuale per prestazione d'opera professionale, per la somma complessiva di € 10.031,97, oltre interessi compensativi al tasso legale vigente anno per anno sulla somma via via rivalutata, dalla domanda previa diffida a mezzo p.e.c. del 18.01.2021 fino alla data di deposito del presente provvedimento, ed oltre interessi moratori al tasso legale, dalla data di deposito del presente provvedimento fino al soddisfo.
Le spese di lite sono poste a carico del convenuto in base al principio della soccombenza (art. 91
c.p.c.) e sono liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri tabellari di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato da ultimo dal d.m. n. 147/2022, in base alla natura della causa (giudizio di cognizione dinanzi al Tribunale), al valore della causa come da somma attribuita a titolo risarcitorio ex art. 5, co.1,
d.m. cit. (€ 10.031,97) ed alla attività difensiva svolta (4 fasi, da liquidarsi ai medi ex art. 4 d.m. cit.), in favore dell'attore e del terzo chiamato in garanzia dal convenuto.
La fondatezza solo parziale della domanda di responsabilità contrattuale proposta dall'attore nei confronti del convenuto implica il rigetto della domanda dell'attore di condanna del convenuto per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., per mancanza di colpa grave del convenuto nell'aver resistito in giudizio.
P.Q.M.
accoglie parzialmente la domanda dell'attore nei confronti del convenuto, e per l'effetto, condanna
(c.f. ) al risarcimento del danno, in favore di Controparte_1 C.F._1
(p.i. ), a titolo di responsabilità contrattuale per prestazione Parte_1 P.IVA_1
d'opera professionale, per la somma complessiva di € 10.031,97, oltre interessi compensativi al tasso legale vigente anno per anno sulla somma via via rivalutata, dal 18.01.2021 fino alla data di deposito del presente provvedimento, ed oltre interessi moratori al tasso legale, dalla data di deposito del presente provvedimento fino al soddisfo;
rigetta la domanda di chiamata in garanzia della compagnia di assicurazione del convenuto;
condanna (c.f. ) al pagamento delle spese di Controparte_1 C.F._1
lite in favore di (p.i. ), liquidandole nella somma di € Parte_1 P.IVA_1
10 5.077,00 per compenso, oltre € 786,00 per spese vive, spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. nella misura di legge;
condanna (c.f. ) al pagamento delle spese di Controparte_1 C.F._1 lite in favore di (p.i. Controparte_2
), liquidandole nella somma di € 5.077,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, P.IVA_2
i.v.a. e c.p.a. nella misura di legge;
rigetta la domanda dell'attore di condanna del convenuto per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
Gela, 13.03.2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Sgroi
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