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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/06/2025, n. 1024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1024 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19223/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19223/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Vergallito Concetta che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio Parte_1 Parte_2 con rito concordatario in SANTA SEVERINA il 11/08/2012.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SANTA SEVERINA (atto n. 9 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012).
Dal matrimonio sono nate le figlie: il 4.6.2014, e entrambe il 28.10.2016. Per_1 Per_2 Per_3
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza n. 1045/2023 emessa dal Tribunale di
Torino in data 27.02.2023.
Con ricorso depositato il 05/08/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato, atteso che non è contestata l'irretrattabilità della sentenza di separazione.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei Parte_1 Parte_2 registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SANTA SEVERINA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso delle figlie minori e ad entrambi i Per_1 Per_2 Per_3 genitori, con residenza anagrafica e la dimora prevalente presso la madre;
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale sita in Nichelino via Juvarra 59, con il relativo arredo, alla Sig.ra che vi abita e risiede con le figlie;
Parte_1
DISPONE che il sig. possa incontrare e tenere con sé le figlie secondo accordi Parte_2 tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
- durante i fine settimana alternati, dal pomeriggio del venerdì fino alla sera della domenica;
- due pomeriggi infrasettimanali, con rientro dalla madre dopo la cena;
- per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito);
- durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno delle figlie, alternandosi con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive le bambine trascorreranno due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore (in assenza di accordo le minori trascorreranno con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari); DISPONE che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione delle figlie quando le ha con sé; inoltre, il sig. corrisponderà alla sig.ra per il mantenimento Pt_2 Parte_1 delle figlie, l'assegno periodico di € 400,00, da versare entro il 20 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il Protocollo d'intesa 15.3.2016 tra il Tribunale Ordinario e il C.O.A. Torino;
DÀ ATTO che le parti concordano che la sig.ra continuerà a richiedere e trattenere il Parte_1 100% dell'assegno unico;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di aver già risolto tutte le questioni di ordine patrimoniale e di non aver più nulla a che pretendere reciprocamente a qualsivoglia titolo rinunciando all'assegno per il mantenimento e divorzile in quanto entrambi economicamente autonomi.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 10.6.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19223/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Vergallito Concetta che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio Parte_1 Parte_2 con rito concordatario in SANTA SEVERINA il 11/08/2012.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SANTA SEVERINA (atto n. 9 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012).
Dal matrimonio sono nate le figlie: il 4.6.2014, e entrambe il 28.10.2016. Per_1 Per_2 Per_3
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza n. 1045/2023 emessa dal Tribunale di
Torino in data 27.02.2023.
Con ricorso depositato il 05/08/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato, atteso che non è contestata l'irretrattabilità della sentenza di separazione.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei Parte_1 Parte_2 registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SANTA SEVERINA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso delle figlie minori e ad entrambi i Per_1 Per_2 Per_3 genitori, con residenza anagrafica e la dimora prevalente presso la madre;
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale sita in Nichelino via Juvarra 59, con il relativo arredo, alla Sig.ra che vi abita e risiede con le figlie;
Parte_1
DISPONE che il sig. possa incontrare e tenere con sé le figlie secondo accordi Parte_2 tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
- durante i fine settimana alternati, dal pomeriggio del venerdì fino alla sera della domenica;
- due pomeriggi infrasettimanali, con rientro dalla madre dopo la cena;
- per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito);
- durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno delle figlie, alternandosi con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive le bambine trascorreranno due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore (in assenza di accordo le minori trascorreranno con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari); DISPONE che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione delle figlie quando le ha con sé; inoltre, il sig. corrisponderà alla sig.ra per il mantenimento Pt_2 Parte_1 delle figlie, l'assegno periodico di € 400,00, da versare entro il 20 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il Protocollo d'intesa 15.3.2016 tra il Tribunale Ordinario e il C.O.A. Torino;
DÀ ATTO che le parti concordano che la sig.ra continuerà a richiedere e trattenere il Parte_1 100% dell'assegno unico;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di aver già risolto tutte le questioni di ordine patrimoniale e di non aver più nulla a che pretendere reciprocamente a qualsivoglia titolo rinunciando all'assegno per il mantenimento e divorzile in quanto entrambi economicamente autonomi.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 10.6.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.