Sentenza 14 aprile 1986
Massime • 2
L'impugnazione incidentale tardiva o controimpugnazione è quella diretta contro lo stesso capo della sentenza già impugnato in via principale, oppure contro un capo che sia in relazione di dipendenza o di connessione con quello che ha formato oggetto dell'impugnazione principale, e rispetto al quale l'interesse nasce in conseguenza dell'impugnazione principale; quando, invece, l'impugnazione incidentale viene proposta contro un capo di pronuncia diverso e indipendente da quello contro il quale è stata proposta l'impugnazione principale, rispetto al quale l'interesse all'impugnazione nasce sin dall'origine, e cioè sin dall'emanazione della pronuncia che pone l'impugnante incidentale già in una situazione di soccombenza concreta, sulla quale non ha spiegato nessun determinato e successivo riflesso l'impugnazione principale, la impugnazione incidentale stessa assume carattere autonomo ed è quindi soggetta al termine di decadenza previsto dagli artt. 325 e 327 cod. proc. civile. ( V 179/82, mass n 417867; ( V 3722/81, mass n 414361; ( V 6231/80, mass n 409954).*
L'anzianità di servizio non è oggetto di un autonomo diritto (come tale suscettibile di prescrizione decennale), ma è,invece, un fatto giuridico (come il tempo in genere), rilevante ai fini della sussistenza di specifici diritti di natura non patrimoniale (come quello al riconoscimento di qualifica superiore oppure ad una determinata posizione nell'azienda) o patrimoniali (retribuzioni corrispondenti alla predetta anzianità, scatti di anzianità, indennità di fine rapporto); conseguentemente, il problema della prescrizione dev'essere posto con riferimento esclusivo al singolo istituto del quale di volta in volta si discuta ed il termine prescrizionale non può decorrere per ciascun istituto se non dal momento nel quale il corrispondente diritto sia sorto nel patrimonio del lavoratore e possa essere esercitato (salva la sospensione della prescrizione in pendenza dei rapporti di lavoro non dotati di stabilità, se relativa a diritti rientranti nella tutela di cui all'art. 36 cost.). ( V 26/86, mass n 443566; ( V 3064/85, mass n 440764; ( V 6494/84, mass n 438078; ( V 6379/84, mass n 437962).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/04/1986, n. 2619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2619 |
| Data del deposito : | 14 aprile 1986 |
Testo completo
L'anzianità di servizio non è oggetto di un autonomo diritto (come tale suscettibile di prescrizione decennale), ma è,invece, un fatto giuridico (come il tempo in genere), rilevante ai fini della sussistenza di specifici diritti di natura non patrimoniale (come quello al riconoscimento di qualifica superiore oppure ad una determinata posizione nell'azienda) o patrimoniali (retribuzioni corrispondenti alla predetta anzianità, scatti di anzianità, indennità di fine rapporto); conseguentemente, il problema della prescrizione dev'essere posto con riferimento esclusivo al singolo istituto del quale di volta in volta si discuta ed il termine prescrizionale non può decorrere per ciascun istituto se non dal momento nel quale il corrispondente diritto sia sorto nel patrimonio del lavoratore e possa essere esercitato (salva la sospensione della prescrizione in pendenza dei rapporti di lavoro non dotati di stabilità, se relativa a diritti rientranti nella tutela di cui all'art. 36 cost.). ( V 26/86, mass n 443566; ( V 3064/85, mass n 440764; ( V 6494/84, mass n 438078; ( V 6379/84, mass n 437962).*