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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 04/12/2025, n. 1871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1871 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari
in composizione monocratica, nella persona del G.O.T., dott.ssa Longo
Adriana Marilù, in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4794 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
dell'anno 2023 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Arcangelo Vincenzo, Parte_1
giusta procura in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in
Via Amalfi 4, Pietrapaola, 87060
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1
domiciliato in Castrovillari, presso la sede dell' , rappresentato e difeso dagli CP_2
avv. ti. e , giusta procura in atti. Parte_2 Parte_3
RESISTENTE
Avente ad oggetto: Riconoscimento di indennità di accompagnamento ed art. 3, c. 3 della l. n. 104 del 92 CONCLUSIONI
Come da verbale in atti, che qui si intendono integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di ricorso depositato in data 18.12.2023 e ritualmente notificato parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva che: - in data 20.07.2022 presentava domanda di aggravamento alla Commissione
Invalidi Civili per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 e i benefici di cui all' art. 3, c. 3 della l. n. 104 del 92 e successive integrazioni;
- in data 03.10.2022 veniva sottoposto a visita medica dalla Commissione e veniva riconosciuto invalido al 100% senza indennità di accompagnamento e soggetto
portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, c.1 della l. n. 104 del 92;
- avverso il predetto provvedimento presentava ricorso in data 25.10.2022 per accertamento tecnico preventivo iscritto al R.G. n. 5002/2022 al fine di accertare il requisito sanitario per il riconoscimento dei benefici richiesti;
- il CTU in data 06.10.2023 depositava relazione peritale non riconoscendo il beneficio dell'assistenza continua né quelli di cui all'art. 3, c. 3 della l. n. 104 del
92.
Non concordando con le conclusioni del C.T.U. adiva questo Tribunale e chiedeva il riconoscimento del diritto alla prestazione di cui in premessa, con la conseguente condanna dell' alla corresponsione in suo favore dei ratei di indennità di CP_1
accompagnamento e i benefici dell'handicap grave maturati e maturandi con decorrenza dalla domanda oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda. CP_1
Esaurita la fase istruttoria, con produzione della documentazione in atti ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza indicata in epigrafe la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo pubblicamente letto unitamente alla motivazione.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di decadenza dalla azione ex art. ricorso per A.T.P. depositato nel rispetto del termine semestrale di decadenza decorrente dalla data di comunicazione del verbale di visita collegiale risalente al
03.10.2022 come risulta dalla documentazione in atti.
Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti di cui si dirà.
E' giurisprudenza consolidata che le condizioni previste dall'art. 1 della l. 18/1980
per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono alternativamente nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore,
oppure nella incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza. La situazione di non autosufficienza, che è alla base del riconoscimento del diritto in esame, è caratterizzata, pertanto, dalla permanenza dell'aiuto fornito dall'accompagnatore per la deambulazione, o dalla quotidianità degli atti che il soggetto non è in grado di svolgere autonomamente;
in tale ultimo caso è la cadenza quotidiana che l'atto assume per la propria natura a determinare la permanenza del bisogno, che costituisce la ragione stessa del diritto (cfr. ex plurimis: Cassazione
13362/2003; Cassazione 5027/2003; Cassazione 4389/2001).
Il diritto all'indennità di accompagnamento spetta anche agli ultrasessantacinquenni, non più valutabili sul piano dell'attività lavorativa, ed è
subordinato alla condizione che essi abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni dell'età (art. 6 dei decreto legislativo 23 novembre 1988, n.
509).
Per tali soggetti, ai fini del riconoscimento dell'indennità, deve ricorrere il requisito dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita inteso non come semplice difficoltà ma come impossibilità ( Cass. 26092/2010).
Nel caso di specie si osserva che la disposta consulenza tecnica, espletata sulla base della documentazione medico-sanitaria prodotta ed all'esito della visita peritale cui è stato sottoposto il ricorrente, ha illustrato il quadro clinico del medesimo descrivendone le patologie per concludere nel senso della sussistenza sulla sua persona di uno stato di invalidità totale con diritto all'indennità di accompagnamento e i benefici di cui all'art. 3, c. 3 della l. n. 104 del 92 a decorrere dal 03.06.2025, ossia dalla data di visita peritale.
I risultati della perizia medica vengono fatti propri dal Giudice atteso l'esauriente,
obiettivo e logico procedimento seguito dal perito e stante la mancanza di rilievi da fare in proposito, reputando così sussistente il requisito sanitario richiesto dalla legge per la concessione delle prestazioni richieste.
A ciò si aggiunga la ricorrenza dell'ulteriore presupposto legale previsto ai fini dell'erogazione della prestazione e consistente nel mancato ricovero gratuito dell'assistito presso strutture con retta a carico dello stato, come da documentazione in atti.
Pertanto, in accoglimento del ricorso, va accertato e dichiarato in capo all'assistibile il requisito sanitario per beneficiare dell'indennità di accompagnamento e i benefici di cui all'art. 3, c.3 della l. n. 104 del 92 a decorrere dal 03.06.2025.
Il riconoscimento del diritto ai chiesti benefici soltanto da una data successiva agli accertamenti sanitari effettuati in sede amministrativa ed alla proposizione del presente ricorso costituisce giusto motivo per disporre la compensazione integrale delle spese di giustizia, ad eccezione delle spese delle consulenze tecniche d'ufficio,
liquidate con separati decreti, che sono definitivamente poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il G.O.T., dott.ssa Longo Adriana Marilù, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: - accerta e dichiara in capo alla parte ricorrente il requisito sanitario per beneficiare della prestazione di cui all'art. 1 della legge 18/1980 e dei benefici di cui all'art. 3,
c.3 della l. n. 104 del 92 a decorrere dal 03.06.2025;
- compensa le spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate CP_1
con separato decreto.
Castrovillari, li 04.12.2025
IL G.O.T.
Dott.ssa Adriana Marilù Longo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
42 co. 3 del d.l. n. 269/2003 poiché l'azione è stata tempestivamente esperita con
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari
in composizione monocratica, nella persona del G.O.T., dott.ssa Longo
Adriana Marilù, in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4794 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
dell'anno 2023 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Arcangelo Vincenzo, Parte_1
giusta procura in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in
Via Amalfi 4, Pietrapaola, 87060
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1
domiciliato in Castrovillari, presso la sede dell' , rappresentato e difeso dagli CP_2
avv. ti. e , giusta procura in atti. Parte_2 Parte_3
RESISTENTE
Avente ad oggetto: Riconoscimento di indennità di accompagnamento ed art. 3, c. 3 della l. n. 104 del 92 CONCLUSIONI
Come da verbale in atti, che qui si intendono integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di ricorso depositato in data 18.12.2023 e ritualmente notificato parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva che: - in data 20.07.2022 presentava domanda di aggravamento alla Commissione
Invalidi Civili per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 e i benefici di cui all' art. 3, c. 3 della l. n. 104 del 92 e successive integrazioni;
- in data 03.10.2022 veniva sottoposto a visita medica dalla Commissione e veniva riconosciuto invalido al 100% senza indennità di accompagnamento e soggetto
portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, c.1 della l. n. 104 del 92;
- avverso il predetto provvedimento presentava ricorso in data 25.10.2022 per accertamento tecnico preventivo iscritto al R.G. n. 5002/2022 al fine di accertare il requisito sanitario per il riconoscimento dei benefici richiesti;
- il CTU in data 06.10.2023 depositava relazione peritale non riconoscendo il beneficio dell'assistenza continua né quelli di cui all'art. 3, c. 3 della l. n. 104 del
92.
Non concordando con le conclusioni del C.T.U. adiva questo Tribunale e chiedeva il riconoscimento del diritto alla prestazione di cui in premessa, con la conseguente condanna dell' alla corresponsione in suo favore dei ratei di indennità di CP_1
accompagnamento e i benefici dell'handicap grave maturati e maturandi con decorrenza dalla domanda oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda. CP_1
Esaurita la fase istruttoria, con produzione della documentazione in atti ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza indicata in epigrafe la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo pubblicamente letto unitamente alla motivazione.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di decadenza dalla azione ex art. ricorso per A.T.P. depositato nel rispetto del termine semestrale di decadenza decorrente dalla data di comunicazione del verbale di visita collegiale risalente al
03.10.2022 come risulta dalla documentazione in atti.
Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti di cui si dirà.
E' giurisprudenza consolidata che le condizioni previste dall'art. 1 della l. 18/1980
per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono alternativamente nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore,
oppure nella incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza. La situazione di non autosufficienza, che è alla base del riconoscimento del diritto in esame, è caratterizzata, pertanto, dalla permanenza dell'aiuto fornito dall'accompagnatore per la deambulazione, o dalla quotidianità degli atti che il soggetto non è in grado di svolgere autonomamente;
in tale ultimo caso è la cadenza quotidiana che l'atto assume per la propria natura a determinare la permanenza del bisogno, che costituisce la ragione stessa del diritto (cfr. ex plurimis: Cassazione
13362/2003; Cassazione 5027/2003; Cassazione 4389/2001).
Il diritto all'indennità di accompagnamento spetta anche agli ultrasessantacinquenni, non più valutabili sul piano dell'attività lavorativa, ed è
subordinato alla condizione che essi abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni dell'età (art. 6 dei decreto legislativo 23 novembre 1988, n.
509).
Per tali soggetti, ai fini del riconoscimento dell'indennità, deve ricorrere il requisito dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita inteso non come semplice difficoltà ma come impossibilità ( Cass. 26092/2010).
Nel caso di specie si osserva che la disposta consulenza tecnica, espletata sulla base della documentazione medico-sanitaria prodotta ed all'esito della visita peritale cui è stato sottoposto il ricorrente, ha illustrato il quadro clinico del medesimo descrivendone le patologie per concludere nel senso della sussistenza sulla sua persona di uno stato di invalidità totale con diritto all'indennità di accompagnamento e i benefici di cui all'art. 3, c. 3 della l. n. 104 del 92 a decorrere dal 03.06.2025, ossia dalla data di visita peritale.
I risultati della perizia medica vengono fatti propri dal Giudice atteso l'esauriente,
obiettivo e logico procedimento seguito dal perito e stante la mancanza di rilievi da fare in proposito, reputando così sussistente il requisito sanitario richiesto dalla legge per la concessione delle prestazioni richieste.
A ciò si aggiunga la ricorrenza dell'ulteriore presupposto legale previsto ai fini dell'erogazione della prestazione e consistente nel mancato ricovero gratuito dell'assistito presso strutture con retta a carico dello stato, come da documentazione in atti.
Pertanto, in accoglimento del ricorso, va accertato e dichiarato in capo all'assistibile il requisito sanitario per beneficiare dell'indennità di accompagnamento e i benefici di cui all'art. 3, c.3 della l. n. 104 del 92 a decorrere dal 03.06.2025.
Il riconoscimento del diritto ai chiesti benefici soltanto da una data successiva agli accertamenti sanitari effettuati in sede amministrativa ed alla proposizione del presente ricorso costituisce giusto motivo per disporre la compensazione integrale delle spese di giustizia, ad eccezione delle spese delle consulenze tecniche d'ufficio,
liquidate con separati decreti, che sono definitivamente poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il G.O.T., dott.ssa Longo Adriana Marilù, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: - accerta e dichiara in capo alla parte ricorrente il requisito sanitario per beneficiare della prestazione di cui all'art. 1 della legge 18/1980 e dei benefici di cui all'art. 3,
c.3 della l. n. 104 del 92 a decorrere dal 03.06.2025;
- compensa le spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate CP_1
con separato decreto.
Castrovillari, li 04.12.2025
IL G.O.T.
Dott.ssa Adriana Marilù Longo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
42 co. 3 del d.l. n. 269/2003 poiché l'azione è stata tempestivamente esperita con